F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 39/FTN del 17 Dicembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D’ANNA ROSARIO (all’epoca dei fatti AB Componente del Comitato Nazionale AIA) – (nota n. 3641/1228 pf17-18/GP/GT/ag del 16/10/2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D’ANNA ROSARIO (all’epoca dei fatti AB Componente del Comitato Nazionale AIA) - (nota n. 3641/1228 pf17-18/GP/GT/ag del 16/10/2018).

 

Il deferimento

Con il deferimento in oggetto la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) - il sig. Rosario D’Anna, all’epoca dei fatti A.B. componente del Comitato Nazionale, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis co. 1 del CGS e 40 co. 1 e 3 lett. b) e c) del vigente Regolamento A.I.A., per avere, nell’intrattenere con altri (10) associati A.I.A. una corrispondenza via mail, avente quali oggetto e tematica prevalenti lo svolgimento di considerazioni e commenti personali in merito alle elezioni per il rinnovo della carica di Presidente del C.R.A di Acireale (per il quadriennio 2016/2020), in programma nel mese di Giugno  dell’anno 2016, gravemente leso l’onore, il prestigio e il decoro di altri associati A.I.A. e per l’effetto, più in generale, anche quelli propri dell’Istituzione arbitrale nel suo complesso intesa; in specie, per aver nel corpo di talune di siffatte mail, quali risultate tutte inviate dalla casella di posta elettronica ro.da56@alice.it - allo stesso direttamente riconducibile (in assenza, tra l’altro, di qualsivoglia concreta ed effettiva evidenza tale da fare anche solo presumere l’avvenuta manipolazione e/o alterazione esterna ad opera di terzi di siffatta casella di posta elettronica) - usato espressioni gravemente diffamatorie e offensive nei confronti di taluni associati A.I.A. appartenenti alla Sezione A.I.A. di Acireale e come tale aventi diritto al voto per il rinnovo della Presidenza di quest’ultima (fra i quali, in particolare, gli A.B. sig.ri Nicolosi, Finocchiaro, Fiorito e Vigo), rivolgendo all’indirizzo degli stessi i  seguenti epiteti:  “giuda”,  “latrinari”, “veri mafiosi”,  “cadaveri  viventi”, “gente  senza prospettiva futura”, “lavativi cronici”, falsi traditori”, “futuri morituri”;

La Procura ha ritenuto di riaprire le indagini di cui al proc. 526 pf 16-17 all’esito del ricevimento in data 03.05.18 della nota, con relativi allegati, a firma dell’A.B. Sez. A.I.A. di Acireale sig. Graziano Finocchiaro e delle successive acquisizioni istruttorie.

Il deferito ha depositato memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 6 Dicembre  2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale Avv. Alessandro Avagliano, il quale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 8 (otto) a carico del sig. Rosario D’Anna.

Nessuno è comparso per il deferito.

I motivi della decisione

In primo luogo deve ritenersi la competenza della scrivente Tribunale. Stante la qualifica istituzionale di Componente del Consiglio Nazionale rivestita dall’A.B. sig. Rosario D’Anna all’epoca dei fatti in contestazione, sussiste, infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 del Regolamento A.I.A. e 2 delle Norme di Disciplina A.I.A., la potestà disciplinare degli Organi di giustizia sportiva della F.I.G.C. di conoscere e giudicare in merito alle condotte ascritte al ridetto associato A.I.A. in deroga alla ordinaria “giurisdizione domestica” riservata agli organi di disciplina interni all’A.I.A.

Ciò detto, dalle risultanze probatorie acquisite, come correttamente affermato dalla Procura, è emerso che il sig. Rosario D’Anna, all’epoca dei fatti A.B. componente del Comitato Nazionale, è incorso nella violazione degli artt. 1 bis co. 1 del CGS e 40 co. 1 e 3 lett. b) e c) del vigente Regolamento A.I.A.

Dagli atti (vedi in particolare - la nota con relativi allegati a firma dell’A.B. Sez. A.I.A. di Acireale sig. Graziano Finocchiaro, posti a fondamento del provvedimento di riapertura del proc. 526 pf. 16 17, nonché l’esito degli accertamenti relativi al procedimento penale n.1330/17 RG.NR. iscritto dalla Procura della Repubblica di Catania a carico dell’A.B. sig. Rosario D’Anna per il reato di cui all’art. 595 c.p.) risulta, infatti, provato che il deferito, nell’intrattenere con altri dieci associati

A.I.A. una corrispondenza via mail avente, quali oggetto e tematica prevalenti, lo svolgimento di considerazioni e commenti personali in merito alle elezioni per il rinnovo della carica di Presidente del C.R.A di Acireale (per il quadriennio 2016/2020), in programma nel mese di Giugno  dell’anno 2016, ledeva gravemente l’onore, il prestigio e il decoro di altri associati A.I.A. e per l’effetto, più in generale, anche quelli propri dell’Istituzione arbitrale nel suo complesso intesa.

Detto comportamento lesivo risulta in particolare dal corpo di talune mail, risultate tutte inviate dalla casella di posta elettronica ro.da56@alice.it - al D’Anna direttamente riconducibile, ove emergono le espressioni gravemente diffamatorie e offensive riportate nel deferimento rivolte nei confronti di taluni associati A.I.A. appartenenti alla Sezione A.I.A. di Acireale e come tale aventi diritto al voto per il rinnovo della Presidenza di quest’ultima.

Le predette mail, seppur non destinate ad una pubblicazione, come ancora correttamente afferma la Procura, si appalesano per la loro obiettiva offensività come travalicanti il legittimo esercizio di critica e diritto di opinione, e dunque, integrano la violazione delle predette norme sportive.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, ed attesa la particolare gravità della condotta che giustifica una sanzione superiore a quella richiesta dalla Procura, infligge la sanzione dell’inibizione di mesi 12 (dodici) a carico del sig. Rosario D’Anna.

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