F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 41/FTN del 23 Gennaio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRUCIANELLI CARLO (Titolare del 95% delle quote sociali della SS Maceratese Srl nonché socio di riferimento della stessa a far data dal 30.06.2017 e sino alla dichiarazione di fallimento), FIORETTI ROBERTO (Amministratore Delegato dal 19/04/2016 al 23/11/2016 della SS Maceratese Srl fallimento), SIVIERI BALDASSARRE SIMONE (Amministratore Delegato dal 23/11/2016 e sino al 2.05.2017 della SS Maceratese Srl), NACCIARRITI MARCO (Amministratore Delegato dal 21/03/2016 e sino al 30.06.2016 della SS Maceratese Srl), SPALLETTA FILIPPO (Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 23/11/2016 al 04.05.2017 della SS Maceratese Srl), TARDELLA FRANCESCA MARIA (Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 23/03/2016 e sino al 23/11/2016 della SS Maceratese Srl), LIOTTI CLAUDIO (Amministratore Unico della società SS Maceratese Srl dal 02.05.2017 e sino alla dichiarazione di fallimento) – (nota n. 4295/863 pf17-18 GP/GC/blp del 30.10.2018).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  CRUCIANELLI  CARLO

(Titolare del 95% delle quote sociali della SS Maceratese Srl nonché socio di riferimento della stessa a far data dal 30.06.2017 e sino alla dichiarazione di fallimento), FIORETTI ROBERTO (Amministratore Delegato dal 19/04/2016 al 23/11/2016 della SS Maceratese Srl fallimento), SIVIERI BALDASSARRE SIMONE (Amministratore Delegato dal 23/11/2016 e sino al 2.05.2017 della SS Maceratese Srl), NACCIARRITI MARCO (Amministratore Delegato dal 21/03/2016 e sino al 30.06.2016 della SS Maceratese Srl), SPALLETTA FILIPPO (Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 23/11/2016 al 04.05.2017 della SS Maceratese Srl), TARDELLA FRANCESCA MARIA (Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 23/03/2016 e sino al 23/11/2016 della SS Maceratese Srl), LIOTTI CLAUDIO (Amministratore Unico della società SS Maceratese Srl dal 02.05.2017 e sino alla dichiarazione di fallimento) - (nota n. 4295/863 pf17-18 GP/GC/blp del 30.10.2018).

Il deferimento

Trattasi del fallimento della società Sportiva Maceratese Srl, dichiarato dal Tribunale di Macerata con sentenza n. 7 del 17 Gennaio 2018.

Il 13 Febbraio successivo la Presidenza della FIGC revocava l’affiliazione della società.

Alla data della costituzione della società (17.06.2009), il capitale sociale di € 100.000,00, interamente versato, era così ripartito:

- dal 01.07.2015 e sino al 22.11.2016 il 95% delle quote sociali era posseduto dal sig. Gianni Piangerelli;

- siffatto 95% da tale data e sino al 21 Aprile 2017 passava nelle mani del sig. Filippo Spalletta, mentre il residuo 5% apparteneva al sig. Massimo Paci;

- in data 6 Aprile 2017 il Paci cedeva il 2.5% delle quote al sig. Gabriele Cofanelli e rimaneva nella titolarietà del residuo 2.5% sino alla data del fallimento;

- in data 21 Aprile 2017 allo Spalletta subentrava nella proprietà del 95% delle quote la Srl Mediterranea Metalli; codesta società in data 30 Giugno  2017 cedeva le quote al sig. Carlo Crucianelli, che ne restava titolare sino alla dichiarazione di fallimento.

Le cariche sociali, nel biennio precedente la detta dichiarazione, erano state ricoperte come d’appresso:

- sino al 13.07.2015 la carica di amministratore unico era stata ricoperta dalla sig.ra Maria Francesca Tardella;

- dal 13.07.2015 al 12.04.2016 la carica di amministratore delegato veniva ricoperta dal sig. Marco Nacciarriti, mentre quella di presidente del C.d.A. era ricoperta dalla stessaTardella;

- in data 25.11.2016 la presidenza del C.d.A. passava nelle mani del sig. Filippo Spalletta e la carica di amministratore delegato era ricoperta dal sig. Baldassarre Simone Sivieri;

- in data 02.05.2017, in relazione alla cessione del 95% delle quote alla Mediterranea Metalli Srl, subentrava nella carica di amministratore unico il sig. Claudio Liotti.

Il fallimento della società, la revoca dell’affiliazione (C.U. n. 7/A - 13.02.2018) e lo svincolo dei calciatori tesserati (già in precedenza deliberato dalla Presidenza Federale per la mancata concessione alla società della Licenza Nazionale, con conseguente mancata ammissione al Campionato Serie C ss. 2017/2018: C.U. n. 24/A - 24.07.2017), imponevano alla Procura Federale di svolgere indagini in merito, al fine di accertare la sussistenza di eventuali responsabilità in capo alle persone che avevano ricoperto le cariche sociali nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento.

L’attività di indagine, connessa a siffatto scopo, portava ad evidenziare che, nelle stagioni sportive 2015-16 e 2016-17, l’organo direttivo della società era stato composto nella stagione 2015-16 dalla sig.ra Maria Francesca Tardella (presidente) e dal sig. Marco Nacciarriti (amministratore delegato); nella stagione successiva dalla Tardella (presidente sino al 23.11.2016), dal sig. Filippo Spalletta (presidente dal 23.11.2016), dal sig. Baldassarre Simone Sivieri (amministratore delegato dal 30.06.2016) e dal  sig.  Claudio  Liotti  (amministratore unico dal 27.04.2017).

Siffatta attività d’indagine aveva prodotto l’acquisizione da parte della Procura Federale di documentazione proveniente tanto dalla Co.Vi.So.C., quanto dalla Curatela fallimentare, che faceva emergere una gestione economico-finanziaria della società non equilibrata, con costi ordinari di esercizio che sopravanzavano ampiamente i ricavi e con apporti di capitale inadeguati a sostenere le normali esigenze di svolgimento dell’attività aziendale; si trattava in sostanza di un percorso che la società aveva compiuto in maniera poco oculata e non ispirata a criteri di economicità e prudenza, che aveva portato ad uno stato di irreversibile insolvenza e quindi  al successivo totale dissesto.

In questo contesto, la Procura Federale, evidenziando che l’indolenza gestionale ed il completo disinteresse della dirigenza della società avevano trovato ulteriori conferme nelle reiterate violazioni gestionali che erano state accertate dalla Co.Vi.So.C. e financo nella inottemperanza all’ordine del Tribunale Fallimentare di Macerata di consegna alla Curatela della documentazione di attinenza della società, con atto datato 30.10.2018 deferiva a questo Tribunale i Sigg.ri Carlo Crucianelli, Roberto Fioretti, Simone Baldassarre Sivieri, Marco Nacciariti, Filippo Spalletta, Maria Francesca Tardella e Claudio Liotti, ai quali, in relazione alle cariche sociali da ciascuno ricoperte ed alla loro durata, contestava la violazione degli artt. 1bis comma 5 CGS - FIGC, 19 Statuto FIGC, 21 commi 2 e 3 NOIF; più in particolare:

a Carlo Crucianelli, per aver contribuito al fallimento della società ed alla mancata iscrizione al campionato di Lega Pro con conseguente svincolo di tutti i calciatori e per non aver provveduto alla ricapitalizzazione della società;

ai Roberto Fioretti, Simone Baldassarre Sivieri, Marco Nacciarriti, Filippo Spalletta, Maria Francesca Tardella, Claudio Liotti, per aver contribuito alla cattiva gestione della società ed al dissesto economico - finanziario della stessa, tanto da provocarne il fallimento.

Le memorie difensive

Il sig. Simone Baldassarre Sivieri (avv.ti Eduardo e Giuseppe Chiacchio, Fiorillo, Cozzone), nel chiedere il proprio proscioglimento, ovvero in subordine l’applicazione di una minima sanzione ai sensi dell’art. 19 comma 1 CGS, ha eccepito che la gravissima difficoltà finanziaria e patrimoniale della società, che si era da tempo manifestata, gli era stata tenuta nascosta da coloro che ricoprivano o avevano già ricoperto cariche sociali (i Sigg.ri Gianni Piangiarelli e Maria Francesca Tardella) e che il periodo estremamente breve durante il quale aveva ricoperto la carica di amministratore delegato, da cui si era irrevocabilmente dimesso (22.11.2016 - 08.04.2017), escludeva di per sè ogni responsabilità in ordine al dissesto della società; ha depositato copia di una denuncia querela presentata al Tribunale di Macerata nei confronti dei suddetti sigg.ri Gianni Piangiarelli e Maria Francesca Tardella e finalizzata all’accertamento in capo a costoro delle loro penali responsabilità in relazione alle vicende del dissesto della società.

La sig.ra Maria Francesca Tardella (avv.ti Giancarlo e Massimo Nascimbeni) ha chiesto il rigetto del deferimento per l’insussistenza degli addebiti e del nesso di causalità del suo operato con la dichiarazione di fallimento; ha eccepito il vizio procedurale dell’iter che ha determinato il deferimento e, comunque, la genericità degli addebiti con  la  conseguente lesione del diritto di difesa e la nullità del deferimento stesso; ha  altresì  eccepito  che, essendo stata già sanzionata dagli Organi di Giustizia Sportiva per la tardiva iscrizione della squadra al Campionato di Serie C, non le poteva essere mosso lo stesso addebito inteso come causa del fallimento della società, perché - altrimenti - si sarebbe caduti nel vizio del ne bis in idem; ha dedotto che, nel periodo durante il quale aveva ricoperto cariche sociali, tutti gli emolumenti ai dipendenti erano stati corrisposti puntualmente e con altrettanta puntualità era stati adempiuti gli oneri previdenziali e fiscali; non vi erano state azioni esecutive da parte dei creditori perché i debiti erano stati ripianati attraverso accordi con enti (Comune di Macerata e, in modesta misura, l’Iva) e fornitori; nella gestione della società, durata per oltre 5 anni, era riuscita a condurre la squadra dai campionati regionali alla Serie C, attuando esborsi economici personali, che avevano superato il milione di euro; ha precisato di non essere mai stata socia della società e che, essendo stato il Piangerelli l’intestatario del 95% delle quote sociali, non era a lei, quale presidente del C.d.A., che doveva essere addebitato il mancato ripianamento delle perdite; ha precisato altresì che, sin dall’inizio dell’attività professionistica della società (campionato di serie C delle ss. sportive 2015/16 e 2026/17), la società si era avvalsa dell’opera di amministratori delegati professionalmente qualificati  (commercialisti tanto il Nacciarriti, quanto il Fioretti), nonché di un consiglio d’amministrazione e di un revisore dei conti, nella persona del dr. Sauro Biondini. Infine, poiché gran parte dei crediti che si erano insinuati  nel  passivo  fallimentare  si  erano  formati  in  epoca  successiva  all’acquisto  della società da parte dello Spalletta, alcuna responsabilità a titolo disciplinare le poteva essere mossa.

Il dibattimento

Alla riunione del 17 Gennaio 2019 sono comparsi la Procura Federale (dr. Luca Scarpa), gli avv.ti Giancarlo e Massimo Nascimbeni per i sigg.ri Roberto Fioretti e Francesca Maria Tardella, l’avv. Eduardo Chiacchio per il sig. Simone Baldassarre Sivieri.

La Procura Federale, illustrato  il deferimento, ne ha  chiesto l’accoglimento,  in una all’applicazione delle seguenti sanzioni: Crucianelli, inibizione di anni 1 (uno) ed ammenda di € 5.000,00 (cinquemila); Fioretti, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 10.000,00 (diecimila); Sivieri, inibizione di anni 1 (uno) ed ammenda di € 5.000,00 (cinquemila); Nacciarriti, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 10.000,00 (diecimila); Spalletta, inibizione di anni 3 (tre) ed ammenda di € 10.000,00 (diecimila); Tardella, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 5.000,00 (cinquemila); Liotti, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 10.000,00 (diecimila).

L’avv. Chiacchio e l’avv. Giancarlo Nascimbeni (quest’ultimo per la Tardella) si sono riportati alle rispettive memorie difensive ed hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni ivi riportate.

Più in particolare, l’avv. Chiacchio ha sottolineato la genericità del deferimento perché privo di specifici motivi di addebito per il proprio assistito; l’avv. Nascimbeni ha contestato la rilevanza dell’atto di denuncia – querela depositato dal Sivieri ed ha chiesto, ove si fosse inteso di tenerne conto, la concessione di un termine per il deposito della contro querela spiccata dalla Tardella nei confronti dei sigg.ri Sivieri e Spalletta, unitamente all’ulteriore deposito di una consulenza tecnica disposta dal Tribunale di Macerata, che aveva smentito gli enunciati della denuncia – querela del Sivieri.

L’avv. Massimo Nascimbeni ha esposto le ragioni difensive del Fioretti, assimilabili a quelle della Tardella ed ha concluso per il proscioglimento del proprio assistito.

È intervenuto per il sig. Marco Nacciarriti l’avv. Marco Pelliccione, il quale ha chiesto l’acquisizione agli atti del procedimento di uno scritto denominato Note d’udienza ed ha eccepito la nullità del deferimento in quanto l’atto non era  stato  notificato  al  Nacciarriti presso il domicilio eletto che egli aveva comunicato alla Procura Federale, di guisa che, non avendo ricevuto l’atto, era venuto a conoscenza dell’esistenza di tale deferimento solo casualmente, senza così poter predisporre le proprie difese; pertanto,  non  conoscendo  i singoli e specifici addebiti che gli erano stati mossi, ha chiesto il rinvio del dibattimento allo scopo di depositare una esaustiva memoria difensiva.

È stato data comunicazione del deposito da parte del sig. Carlo Crucianelli, avvenuto il 16 Gennaio 2019, di una memoria difensiva.

La Procura Federale ha replicato alle difese dei deferiti e, in relazione al rinvio chiesto dal difensore del Nacciarriti, si è rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il deposito della memoria difensiva del Crucianelli è tardivo perché effettuato in violazione del termine (di natura perentoria) fissato dall’art. 30 comma 10 CGS – FIGC; va pertanto disposto lo stralcio di tale memoria dagli atti di questo procedimento.

Va dichiarata la improcedibilità del deferimento a carico di Nacciarriti Marco per inesistenza della notifica dell’atto introduttivo del procedimento; nel corso delle indagini disposte dalla Procura Federale, l’incolpato, in sede d’audizione innanzi l’Organo Inquirente, aveva eletto domicilio presso lo studio dell’avv. Marco Pelliccione, corrente in Jesi prov. di Ancona, Corso Giacomo Matteotti n. 27; in questo domicilio doveva pertanto avvenire la suddetta notifica. Tale formalità non è stata rispettata, né vi è prova che l’incolpato abbia comunque avuto tempestiva conoscenza dell’atto.

Va altresì dichiarata la improcedibilità del deferimento a carico del sig. Claudio Liotti: quest’ultimo è risultato irreperibile e, in quanto tale, non è stato raggiunto  dalla  notifica dell’atto.

In entrambi i casi non è apparsa praticabile la rimessione degli atti alla Procura Federale con sospensione dei termini ai sensi dell’art. 34 bis CGS – FIGC, atteso che la soluzione – ove adottata – non avrebbe in ogni caso evitato l’estinzione del procedimento.

Nel merito e per quel che qui interessa il deferimento è fondato.

Dall’analisi del bilancio di esercizio della società, redatto alla data del 30.06.2016, era risultata l’esistenza di debiti per il montante di € 1.785.387,00 a fronte di crediti di € 710.743,00, con una perdita d’esercizio di € 205.511,00, ampiamente superiore al capitale sociale di € 100.000,00; dall’analisi del bilancio di verifica, redatto alla data del 31.12.2016, si era inoltre evidenziata, sulla base delle risultanze delle scritture contabili della società, una crescente perdita di esercizio di € 372.582,00, che confermava l’esistenza di una gestione societaria non in linea con una politica di riduzione e contenimento dei costi; dallo stesso bilancio di verifica emergeva che erano stati impegnati solo per gli oneri contrattuali con i calciatori tesserati € 624.820,00, pari al 63.60% del totale dei ricavi ammontanti a circa € 892.297,00.

Tale situazione, correlata alla inesistenza di qualsivoglia apporto di nuovi capitali, aveva reso impossibile la prosecuzione dell’attività della società, gettando nel contempo le basi perché vi fosse l’inevitabile dichiarazione di fallimento della stessa.

Corretto è risultato essere l’assunto motivazionale del deferimento che da parte delle persone, che nel periodo sospetto avevano ricoperto le cariche sociali, non vi erano state iniziative suscettibili di ricondurre la società sulla strada della sana gestione, essendosi il tutto limitato ad un vorticoso cambio di presidenti ed amministratori, evidentemente finalizzato allo scarico di responsabilità, peraltro confermato anche in questa sede con l’esistenza di atti di reciproche denuncie e contro denuncie, che certamente non escludono (o quanto meno non limitano) la diffusa mala gestio, ma anzi contribuiscono a ribadirne l’esistenza.

Il deferimento va pertanto accolto, con la conferma delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, che appaiono proporzionate all’entità dei fatti e graduate in relazione alla carica ed alla rilevanza della stessa in capo a ciascuno dei deferiti.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federazione Nazionale, Sezione Disciplinare così gradatamente provvede: dichiara la improcedibilità del deferimento a carico del sig. Nacciarriti Marco e del sig. Liotti Claudio; accoglie per il resto il deferimento ed infligge, per l’effetto, le seguenti sanzioni: Crucianelli Carlo, inibizione di anni 1 (uno) ed ammenda di € 5.000,00 (cinquemila); Fioretti Roberto, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 10.000,00 (diecimila); Sivieri Baldassarre Simone, inibizione di anni 1 (uno) ed ammenda di € 5.000,00 (cinquemila); Spalletta Filippo, inibizione di anni 3 (tre) ed ammenda di € 10.000,00 (diecimila); Tardella Francesca Maria, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 5.000,00 (cinquemila).

 

 

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