F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 41/FTN del 23 Gennaio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LANZA MAURO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Sporting Fulgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR – (nota n. 5324/48 pf18-19 GP/AA/mg del 29.11.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LANZA MAURO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Sporting Fulgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR - (nota n. 5324/48 pf18-19 GP/AA/mg del 29.11.2018).

Il deferimento

La Procura Federale, con provvedimento del 30 Novembre 2018, deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il signor Lanza Mauro, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante di ASD Sporting Fulgor, per la violazione dell’art. 1-bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 94-ter, comma 11, NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, CGS, per non aver pagato ai calciatori, signori Michele Priorelli, Vincenzo Giannusa, Fabrizio De Luca, Lorenzo Cinque, Angelo Maraglino, Remo Pio Basso, Silvano Bozzi, Mario Di Maio, Mario Parisi, Pasquale Despucches, Giuseppe Bozzi e Ciro Cipolletta, gli importi accertate come dovuti dalla Commissione Accordi Economici della LND con le decisioni prot. 14/Cae/2017-2018, 12/Cae/2017-2018, 250/Cae/2016-2017, 255/Cae/2016-17,   254/Cae/2016-17,   251/Cae/2016-17,   252/Cae/2016-17,   253/Cae/2016-17, 77/Cae/2017-18, 29/Cae/2017-18, 44/Cae/2017-18 e 45/Cae/2017-18, e confermate in sede di reclamo dal T.F.N. – Sez. Vertenze Economiche con decisioni pubblicate sui CC.UU. nn.14-21-22 (2017/2018), nel termine di giorni trenta dalla comunicazione delle ultime dette pronunce;

- ASD Sporting Fulgor, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai  sensi  dell’art.4, comma 1, CGS, per il comportamento, sopra descritto, posto in essere dal proprio legale rappresentante.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso per l’integrale accoglimento dell’atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del signor Mauro Lanza 17 (diciassette) mesi di inibizione; nei confronti di ASD Sporting Fulgor la penalizzazione di punti 12 (dodici) in

classifica, da scontarsi nel caso in cui la società sui iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, oltre all’ammenda di € 2.600,00 (Euro duemilaseicento/00).

Per i deferiti nessuno è comparso e risulta che non sia stata depositata alcuna memoria difensiva nei termini.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Il deferimento discende dall’attività d’indagine espletata dalla               Procura Federale su segnalazione, avente prot.  906.27/MdA/dl/cs,  inviata  a  mezzo  P.E.C. dal Dipartimento Interregionale L.N.D. e pervenuta alla detta Procura in data 07.06.2018 con prot. n. 12975.

Rilevato che l’esame dei documenti sopra indicati ha evidenziato che:

la Commissione Accordi Economici della L.N.D., con decisioni prot. 14/Cae/2017-2018, 12/Cae/2017-2018,          250/Cae/2016-2017,  255/Cae/2016-17, 254/Cae/2016-17, 251/Cae/2016-17,252/Cae/2016-17, 253/Cae/2016-17,  77/Cae/2017-18,  29/Cae/2017-18, 44/Cae/2017-18 e 45/Cae/2017-18, in accoglimento dei reclami presentati dai  calciatori signori Michele Priorelli, Vincenzo Giannusa, Fabrizio De Luca, Lorenzo Cinque, Angelo Maraglino, Remo Pio Basso, Silvano Bozzi, Mario Di Maio, Mario Parisi, Pasquale Despucches, Giuseppe Bozzi e Ciro Cipolletta, ha condannato ASD SPORTING FULGOR al pagamento in favore degli stessi delle somme, rispettivamente, di € 1.200,00, € 10.453,00, € 3.650,00, € 6.300,00,  €  2.700,00,  €  3.300,00,  €  1.950,00,  €  1.800,00,  €  1.500,00,  €  13.300,00,  € 10.050,00 ed € 1.300,00;

avverso le pronunce di cui sopra ASD Sporting Fulgor proponeva distinti reclami che sono stati rigettati dal T.F.N. – Sez. Vertenze Economiche confermando, così, i provvedimenti impugnati;

le decisioni del T.F.N. sono state ritualmente comunicate a mezzo P.E.C. a ASD Sporting Fulgor che, tuttavia, non ha provveduto, nei termini previsti dalla normativa federale, al pagamento di quanto dovuto in forza delle suindicate decisioni;

ritenuto, dunque, che i fatti sopra riportati mostrano comportamenti che violano la normativa federale, ascrivibili al soggetto di seguito indicato in ragione del rapporto di immedesimazione organica.

Per quanto sopra esposto, è possibile ritenere che il signor Mauro Lanza non ha pacificamente assolto all’obbligo imposto dalla normativa federale.

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti  prodotti,  risulta  raggiunta  la piena prova del comportamento omissivo posto in essere dal legale rappresentante della ASD Sporting Fulgor in relazione alle violazioni  regolamentari  contestate  dalla  Procura  Federale  e della citata società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e infligge al signor Mauro Lanza, mesi 17 (diciassette) di inibizione; nei confronti di ASD Sporting Fulgor la penalizzazione di punti 12 (dodici) in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società sui iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, oltre all’ammenda di € 2.600,00 (Euro duemilaseicento/00).

 

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