F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 42/FTN del 28 Gennaio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: POULINAKIS MATTHAIOS (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della società FC Rieti Srl), SOCIETÀ FC RIETI SRL – (nota n. 5889/420 pf18-19 GP/GC/blp del 12.12.2018). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: POULINAKIS MATTHAIOS (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della società FC Rieti Srl), SOCIETÀ FC RIETI SRL – (nota n. 6081/419 pf18-19 GP/GC/blp del 17.12.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: POULINAKIS MATTHAIOS (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della società FC Rieti Srl), SOCIETÀ FC RIETI SRL - (nota n. 5889/420 pf18-19 GP/GC/blp del 12.12.2018).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: POULINAKIS MATTHAIOS

(Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della società FC Rieti Srl), SOCIETÀ FC RIETI SRL - (nota n. 6081/419 pf18-19 GP/GC/blp del 17.12.2018).

Il deferimento

Con nota prot. 5889/420 pf18-19 GP/GC/blp del 12.12.2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Poulinakis Matthaios, Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della società FC Rieti Srl, e la società FC Rieti Srl per rispondere:

il primo, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver versato i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di Agosto 2018, utilizzando modalità difformi da quelle previste dall’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF In particolare la società ha effettuato il versamento dei contributi Inps relativi alla mensilità di Agosto 2018 attraverso un modello di pagamento addebitato, in data 16 Ottobre 2018, su un conto corrente diverso dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi, conto corrente riconducibile al consulente fiscale della società. Alla data della nota Co.Vi.So.C. n.14558/2018 non è stata fornita evidenza del pagamento in favore del consulente fiscale dell’importo versato per conto della società. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso come risultanti dagli atti acquisiti e trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Poulinakis Matthaios, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società FC Rieti Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto, per aver versato i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di Agosto 2018, utilizzando modalità difformi da quelle previste dall’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF In particolare la società ha effettuato il versamento dei contributi Inps relativi alla mensilità di Agosto 2018 attraverso un modello di pagamento addebitato, in data 16 Ottobre 2018, su un conto corrente diverso dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi, conto corrente riconducibile al consulente fiscale della società. Alla data della nota Co.Vi.So.C. n. 14558/2018 non  è  stata fornita evidenza  del  pagamento  in favore  del  consulente fiscale dell’importo versato per conto della società.

Con ulteriore nota prot. n. 6081/419 pf18-19 GP/GC/blp del 17.12.2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Poulinakis Matthaios, Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della società FC Rieti Srl, e la società FC Rieti Srl per rispondere:

il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 16 Ottobre 2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di Luglio e Agosto 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Poulinakis Matthaios, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società FC Rieti Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il termine del 16 Ottobre 2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di Luglio e Agosto 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale (Dott. Giuseppe Chiné, Dott. Luca Scarpa, Dott. Mauro De Dominicis) e per i deferiti sig. Poulinakis Matthaios e la società FC Rieti Srl, gli avv.ti Federica Fucito e Giorgio Pierantoni, muniti di mandato speciale anche ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, previa riunione dei due procedimenti 5889/420 pf18-19 e 6081/419 pf18-19, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Poulinakis Matthaios, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 – mesi 1 (uno) – aumentata di giorni 10 (dieci) in continuazione con la seconda violazione, sanzione finale inibizione di mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci); per la società FC Rieti Srl, sanzione base penalizzazione di punti 2 (due) e ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita di 1/3 – € 500,00 (Euro cinquecento/00) – sanzione finale penalizzazione di punti 2 (due) e ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i deferiti sig. Poulinakis Matthaios e la società FC Rieti Srl, a mezzo dei propri difensori, muniti di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309     000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Poulinakis Matthaios, sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci);

- per la società FC Rieti Srl, sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

 

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