F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 42/FTN del 28 Gennaio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRARI ORAZIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società US Pistoiese 1921 Srl), SOCIETÀ US PISTOIESE 1921 Srl – (nota n. 6400/455 pf18-19 GP/GC/blp del 21.12.2018).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  FERRARI  ORAZIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società US Pistoiese 1921 Srl), SOCIETÀ US PISTOIESE 1921 Srl - (nota n. 6400/455 pf18-19 GP/GC/blp del 21.12.2018).

Il deferimento

Con nota prot. 6400/455 pf 19-19 /GP/GC/blp del 21.12.2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Orazio Ferrari, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società US Pistoiese 1921 Srl e la stessa società, per rispondere:

il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16 Ottobre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di Agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal primo, quale suo Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t., come sopra descritto; nonché a titolo di responsabilità  propria,  ai  sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il 16 Ottobre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo  per  la  mensilità  di Agosto 2018 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto  pagamento  di  dette  ritenute.

La fase predibattimentale

Pervenuta la comunicazione di chiusura delle indagini del 14.12.2018, in data 20.12.2018, in sede di audizione, il segretario della società dichiarava al rappresentante della Procura Federale che il pagamento era avvenuto il giorno 17.10.2018 solo per mero errore del consulente esterno della società, che aveva ammesso la propria responsabilità per avere verificato solo in quel giorno la regolarità del pagamento del Mod. F 24 già precedentemente richiesto, peraltro con saldo zero per un precedente credito della società.

Precisava, altresì, versando in atti i relativi modelli, che il 15 Ottobre il consulente aveva eseguito anche il pagamento di altri 5 Mod. F24, di cui solo uno comportante il versamento di circa

23.000 euro e ben quattro con saldo zero. In aggiunta a questi era stato tentato il pagamento anche del Mod. F24 relativo alle ritenute Irpef del mese di Agosto 2018, anch’esso con saldo zero e che, dunque, non avrebbe comportato alcun esborso materiale.

A riprova dell’assunto, versava in atti anche il Mod. F 24 relativo alle ritenute Irpef in contestazione.

Le memorie difensive

Fissato il dibattimento, i deferiti, con memoria ritualmente depositata, ripercorso nella sostanza l’iter argomentativo già esposto in sede di audizione, rappresentavano che il consulente, resosi conto dell’errore e postovi rimedio già il 17.10.2018, ne aveva dato contestualmente comunicazione anche alla società incaricata dei controlli.

Manifestavano, ancora, i deferiti, l’assoluta assenza di dolo, evidenziando che, ove avessero voluto sottrarsi all’adempimento, di certo non avrebbero provveduto al pagamento della delega di € 22.977,30 per imposte Inps riferite a Settembre  2018, il cui versamento avrebbero dovuto documentare solo entro il 16.12.2018, di talché, in assenza di danno procurato, concludevano per il proscioglimento.

Il dibattimento

Alla riunione del 18.1.2019 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) per il sig. Orazio Ferrari e di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la società.

Riportatosi alla memoria in atti, il difensore dei deferiti ne ha chiesto il proscioglimento.

Motivi della decisione

Il deferimento non merita accoglimento e va rigettato per i motivi di seguito specificati.

Il procedimento trae origine dalla nota del 19.11.2018 con cui la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale i fatti di cui ai capi di incolpazione, consistenti nel mancato pagamento, entro il termine normativamente previsto del 16 Ottobre 2018, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di Agosto 2018 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle stesse.

Risulta per tabulas che il pagamento delle ritenute Irpef di cui trattasi abbia avuto luogo il 17.10.2018.

Risulta altresì per tabulas, e ne dà atto anche la Co.Vi.So.C. nella nota del 19.11.2018, che l’imposta dovuta ha formato oggetto di integrale compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 con un credito fiscale maturato per rimborsi ai tesserati a fronte di Maggiori imposte versate nel corso del 2017 (modello 730-4/2018).

Alla nota Co.Vi.So.C. risultano allegate le copie della quietanza ed il Mod. 730-4/2018, entrambe versate in atti.

É di palese evidenza come il fine delle norme che si assumono violate, sotto comminatoria di penalizzazione di almeno due punti in classifica, sia fare in modo che le società provvedano al pagamento di emolumenti, ritenute, contributi e quant’altro ivi previsto nei termini normativamente fissati, di talché è sanzionato anche il solo ritardo.

A propria discolpa, la società ha dedotto di avere provveduto in ritardo per un mero errore materiale del consulente esterno. Ha dedotto, altresì, la mancanza dell’elemento psicologico, non avendo avuto alcuna intenzione di sottrarsi al pagamento, effettivamente avvenuto il giorno successivo alla scadenza e, particolare di rilievo, con integrale compensazione con un precedente credito fiscale, di guisa che non sarebbe stato procurato alcun danno.

In disparte le ulteriori deduzioni difensive in merito agli altri versamenti asseritamente eseguiti tra il giorno 15 ed il giorno 16, di cui uno con un esborso di circa € 23.000,00 riferito ad imposte il cui pagamento avrebbe potuto essere documentato sino al 16.12.2018 ed altri con saldo 0 (zero), in quanto versatene in atti le sole deleghe, ma non le relative quietanze, il tribunale condivide la tesi difensiva della mancanza di danno.

Dalla mancata presentazione della delega nel termine del 16.10.2018, invero, non è derivato alcun danno, né, per quanto possa qui rilevare, all’Erario, né alle parti interessate. Soprattutto, si osserva, la società non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio dal ritardo, in quanto il precedente credito maturato non le avrebbe comportato alcun esborso di denaro, potendo provvedere all’adempimento impostole dalla normativa, come effettivamente avvenuto, mediante compensazione.

D’altro canto, nel periodo oggetto di verifica (1° Luglio/31 Agosto 2018), ad esclusione delle ritenute Inps riferite alla mensilità di Agosto, la società Deloitte ha constatato il puntuale pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per un importo complessivo di € 154.736,00.

Nessun vantaggio, dunque, avrebbe tratto la società e, in effetti, non ha tratto, dal ritardato pagamento di ulteriori € 9.766,46, di certo non imputabile a mancanza di liquidità, avendovi per l’appunto provveduto per l’intero compensando un precedente credito.

Ciò che comunque rileva, nella fattispecie, è la mancanza di danno economico nei confronti di chicchessia, in assenza del quale va dichiarata l’insussistenza della violazione contestata.  Alla luce di quanto sopra, assorbita ogni altra questione, il deferimento va rigettato.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Federale  Nazionale  -  Sez.  Disciplinare  rigetta  il  deferimento  e,  per  l’effetto, proscioglie il sig. Orazio Ferrari e la società US Pistoiese 1921 Srl dagli addebiti contestati.

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