F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 42/FTN del 28 Gennaio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANNELLA MAURIZIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL – (nota n. 5872/417 pf18-19 GP/GC/blp del 12.12.2018). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANNELLA MAURIZIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL – (nota n. 5881/418 pf18-19 GP/GC/blp del 12.12.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANNELLA MAURIZIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL - (nota n. 5872/417 pf18-19 GP/GC/blp del 12.12.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANNELLA MAURIZIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL - (nota n. 5881/418 pf18-19 GP/GC/blp del 12.12.2018).
Il deferimento
La Procura Federale, con due separati atti risalenti entrambi al 12 Dicembre 2018, ha deferito a questo Tribunale il sig. Pannella Maurizio, nella qualità di Presidente della società AS Pro Piacenza Srl, al quale ha contestato la violazione degli artt. 1bis comma 1 e 10 comma 3 CGS - FIGC in relazione all’art. 85 lettera C) paragrafi IV e V NOIF, per non aver corrisposto entro il termine del 16 Ottobre 2018 gli emolumenti dovuti dalla società per le mensilità di Luglio ed Agosto 2018 a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo e, nel contempo, per non aver versato all’Inps entro la stessa data i contributi dovuti ai soggetti di cui sopra per la mensilità di Agosto 2018; in entrambi i casi, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C entro gli stessi termini gli avvenuti pagamenti.
È stata altresì deferita la società AS Pro Piacenza 1919 Srl ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC (responsabilità soggettiva per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante), nonchè dell’art. 10 comma 3 stesso Codice a titolo di responsabilità propria.
È stata chiesta l’applicazione della recidiva ai sensi dell’art. 21 CGS - FIGC per la sussistenza di pregresse violazioni della medesima natura.
Il dibattimento
Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Dr. Giuseppe Chinè, Dr. Luca Scarpa, Dr. Mauro De Dominicis), la quale ha chiesto la riunione dei due deferimenti ed il relativo accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: per il Pannella l’inibizione di mesi 4 (quattro), per la società la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione in corso e, per la recidiva, l’ammenda di € 1.000,00 (mille). Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno controdedotto.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
Risultano agli atti le segnalazioni della Co.Vi.So.C. entrambe datate 12.11.2018, ricevute dalla Procura Federale il successivo 14 Novembre, afferenti la sussistenza delle violazioni ascritte ai deferiti.
A tali segnalazioni risultano allegati i report della Deloitte & Touche spa, dai quali emergono tanto il mancato pagamento di alcuni emolumenti dovuti per i mesi di Luglio ed Agosto 2018 (€ 86.647,31), quanto l’altrettanto mancato versamento dei contributi Inps (già Enpals) riferiti agli emolumenti di Agosto 2018.
Con il che può dirsi provato il deferimento che deve essere accolto in una alle sanzioni richieste. Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 21 CGS - FIGC.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: per il sig. Pannella Maurizio, nella qualità, l’inibizione di mesi 4 (quattro); per la società AS Pro Piacenza 1919 Srl la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione in corso e, per la recidiva, l’ammenda di € 1.000,00 (mille).
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