F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 43/FTN del 11 Febbraio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PALATRONI PIETRO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD Monticelli Calcio Srl), SOCIETÀ SSD MONTICELLI CALCIO SRL – (nota n. 5013/45 pf18-19 GP/AA/mg del 21.11.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PALATRONI PIETRO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD Monticelli Calcio Srl), SOCIETÀ SSD MONTICELLI CALCIO SRL - (nota n. 5013/45 pf18-19 GP/AA/mg del 21.11.2018).
Il deferimento
Con nota del 21 Novembre 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale
- Sezione Disciplinare, il sig. Pietro Palatroni, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della società SSD Monticelli calcio Srl, per violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con il calciatore Pedalino Saverio per la Stagione Sportiva 2017/2018, entro il termine stabilito dalla normativa federale; nonché la società SSD Monticelli Calcio Srl, alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS.
I deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.
Il dibattimento
Alla riunione del 31 Gennaio 2019 sono comparsi il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Antonella Arpini e il sostituto Avv. Enrico Liberati, i quali, si sono riportati all’atto di deferimento, e hanno chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:
- mesi 3 (tre) di inibizione per il sig. Pietro Palatroni;
-ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) per la società SSD Monticelli Calcio Srl. Nessuno è comparso per i deferiti.
Motivi della decisione
L’avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 8 Ottobre 2018.
Il deferimento, anch’esso ritualmente notificato in data 21 Novembre 2018, è fondato e va accolto.
Il Procedimento trae origine da un esposto del calciatore, sig. Pedalino Saverio, pervenuto alla Procura Federale in data 02/05/2018 con il quale si segnalava che la società SSD Monticelli Calcio Srl non aveva provveduto al deposito dell’accordo economico sottoscritto con il medesimo per la Stagione Sportiva 2017/2018, entro il termine stabilito dalla normativa federale.
All’esito dell’esame dei documenti versati agli atti del fascicolo, risulta provato per tabulas che il calciatore è stato tesserato per la stagione sportiva 2017/2018 per la SSD Monticelli calcio Srl e che l’accordo economico intervenuto con il calciatore non è stato depositato in LND (e- mail del 20/9/2018 agli atti d’indagine).
Ne consegue la responsabilità del sig. Palatroni Pietro, Amministratore Unico e legale rappresentate della società SSD Monticelli Calcio Srl per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con il calciatore Pedalino Saverio per la Stagione Sportiva 2017/2018, entro il termine stabilito dalla normativa federale.
A tale comportamento consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, della società SSD Monticelli Calcio Srl, alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:
- mesi 3 (tre) di inibizione per il sig. Pietro Palatroni;
- ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) per la società SSD Monticelli Calcio Srl.
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