F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 43/FTN del 11 Febbraio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PALATRONI PIETRO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD Monticelli Calcio Srl), SOCIETÀ SSD MONTICELLI CALCIO SRL – (nota n. 5058/46 pf18-19 GP/AA/mg del 22.11.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PALATRONI PIETRO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD Monticelli Calcio Srl), SOCIETÀ SSD MONTICELLI CALCIO SRL - (nota n. 5058/46 pf18-19 GP/AA/mg del 22.11.2018).

Il deferimento

Con nota del 22 Novembre 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il sig. Pietro Palatroni, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della società SSD Monticelli calcio Srl, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig. Terrenzio Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 167/Cae/2017-18 del 17/05/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; nonché la Società SSD Monticelli calcio Srl, alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS.

I deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione del 31 Gennaio 2019 sono comparsi il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Antonella Arpini e il sostituto Avv. Enrico Liberati, i quali, si sono riportati all’atto di deferimento, e hanno chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di inibizione per il sig. Pietro Palatroni;

- 1 (un) punto di penalizzazione e ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per la società SSD Monticelli Calcio Srl.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

L’avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 9 Ottobre 2018.

Il deferimento, anch’esso ritualmente notificato in data 22 Novembre 2018, è fondato e va accolto.

Il Procedimento trae origine dal mancato adempimento da parte della Società ASD Monticelli all’obbligo di corrispondere al calciatore sig. Terrenzio Francesco la somma di € 4.000,00 entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione della CAE n. 167 del 17/5/18 come risulta dalla nota-segnalazione del Segretario della LND – Dipartimento Interregionale del 20/06/2018.

In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi, all’esito dell’esame dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità dell’Amministratore unico e legale rappresentante della società può ritenersi provata e si concretizza nella violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig. Terrenzio Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 167/Cae/2017-18 del 17/05/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.

Da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, della Società SSD Monticelli Calcio Srl, alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione  dei  fatti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di inibizione per il sig. Pietro Palatroni;

-1 (un) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per la società SSD Monticelli Calcio Srl.

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