F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 43/FTN del 11 Febbraio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANELLUCCI CLAUDIO (all’epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis co.5 del CGS svolgente attività rilevante per l’Ordinamento Federale), DI NICOLA ERCOLE (all’epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis co.5 del CGS svolgente attività rilevante per l’Ordinamento Federale) – (nota n. 5159/1219 pf17-18 GP/AA/mg del 26.11.2018).

 

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  ANELLUCCI  CLAUDIO (all’epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis co.5 del CGS svolgente attività rilevante per l’Ordinamento Federale), DI NICOLA ERCOLE (all’epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis co.5 del CGS svolgente attività rilevante per l’Ordinamento Federale) - (nota n. 5159/1219 pf17-18 GP/AA/mg del 26.11.2018).

Il deferimento

Con nota del 26 Novembre 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- il sig. Claudio Anellucci, per violazione dell’art. 1 bis co.1 del CGS, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’Ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver, nel corso della stagione sportiva 2017/18, prospettato al sig. Filippo Cunsolo, calciatore svincolato, la possibilità di individuare società disposte a tesserarlo, previo versamento di una somma di denaro quale corrispettivo per il proprio interessamento e intermediazione;

- il sig. Ercole Di Nicola per: 1) violazione dell’art. 1 bis co. 1 del CGS, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’Ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver nel corso della stagione sportiva 2017/18, in concorso con il sig. Claudio Eboli (all’epoca dei fatti Procuratore Sportivo - iscritto nel relativo Albo al n. 711 falsamente e fraudolentemente prospettato, attraverso la millanteria di rapporti e conoscenze, al calciatore Morgan Pedretti (o meglio a costui per il tramite della madre sig.ra Karin Fiesco trattandosi di soggetto all’epoca minore di età per essere nato in data 31.01.2002) di avere la possibilità, a fronte della corresponsione di somme di denaro, di procurare/procacciare allo stesso un contratto di tesseramento con società di calcio gravitanti in ambito professionistico; 2) violazione dell’art. 1 bis co.3 del CGS, ovvero del dovere fatto a tutti i soggetti dell’Ordinamento federale di presentarsi, se convocati, innanzi agli Organi della giustizia sportiva, per aver, benché ritualmente (e reiteratamente) convocato e senza aver preventivamente e tempestivamente addotto alcun motivo di legittimo impedimento a comparire, omesso di presentarsi innanzi all’Ufficio di Procura per essere audito.

Il solo deferito Anellucci ha fatto pervenire in data 29/01/2019 memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione del 31 Gennaio 2019 sono comparsi il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Antonella Arpini e il sostituto Avv. Enrico Liberati, i quali, si sono riportati all’atto di deferimento, e hanno chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- anni 2 (due) di inibizione per il sig. Claudio Anellucci;

- preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC per il sig. Ercole Di Nicola.

È comparso per il sig. Anellucci, l’Avv. Giorgio Martellino, il quale ha esposto alcune considerazioni a difesa del proprio assistito e si è integralmente riportato alla memoria difensiva ritualmente depositata.

Motivi della decisione

L’avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato agli incolpati.

Il deferimento, anch’esso ritualmente notificato in data 26 Novembre 2018, è fondato e va accolto.

Il Procedimento trae origine da un’inchiesta televisiva eseguita dall’emittente LA7 e denominata “Calcio Marcio” e sviluppatasi in tre successive puntate dell’11/2/2018, 1/4/2018 e 15/4/2018. Nel corso del procedimento inquirente risultano eseguiti molteplici atti di indagine fra i quali appare opportuno richiamare:

- la copia, della e-mail, datata 05.04.18, inviata alla Procura Federale da parte dell’A.I.A.C.S. (Associazione Italiani Agenti Calciatori e Società) per denunciare quanto rappresentato nel corso della trasmissione televisiva “Non è l’Arena” andata in onda il 01.04.18 sull’emittente televisiva “LA7”;

- la copia dei tre DVD forniti alla Procura Federale dall’emittente televisiva “LA7” contenenti la registrazione integrale (audio/video) delle tre puntate, andate in onda rispettivamente nei giorni 11.02.18, 01.04.18 e 15.04.18, della trasmissione televisiva “Non è l’Arena” concernenti l’inchiesta giornalistica denominata “calcio marcio” (all’interno della quale sono state trattate due distinte vicende relative, l’una, al calciatore Filippo Cunsolo e, l’altra, al calciatore Morgan Pedretti aventi quale comune denominatore il tentativo posto in essere da più soggetti a diverso titolo operanti nel mondo del calcio di ottenere dai predetti due calciatori la corresponsione di somme di denaro in cambio della promessa di riuscire a garantire agli stessi la sottoscrizione di un contratto di tesseramento con società di calcio gravitanti in ambito professionistico);

- il verbale dell’audizione resa dal sig. Filippo Cunsolo, calciatore svincolato, innanzi all’Organo inquirente;

- il verbale dell’audizione resa dal sig. Claudio Anellucci innanzi all’Organo inquirente;

- il verbale dell’audizione resa dalla sig.ra Karin Fiesco (madre del calciatore Morgan Pedretti) innanzi all’Organo inquirente;

- il verbale dell’audizione resa dal sig. Morgan Pedretti, calciatore, all’Organo inquirente;

- il verbale dell’audizione resa dal sig. Daniele Sebastiani, Presidente della società Delfino Pescara 1936 Spa, all’Organo inquirente;

- la copia del documento denominato “scrittura privata”, recante la data del 23.03.18, apparentemente riconducibile alla società Delfino Pescara 1936 Spa e contenente il formale impegno di quest’ultima a tesserare il calciatore Morgan Pedretti;

- la copia della carta intestata utilizzata dalla società Delfino Pescara 1936 nelle stagioni sportive 2016/17 e 2017/18;

- la copia dell’atto di denuncia/querela sporto, in data 23.03.18, dalla sig.ra Karin Fiesco (congiuntamente alla FremantleMedia Spa società produttrice del citato programma televisivo “Non è L’Arena”) presso il Commissariato di P.S. Roma Prati nei confronti del sig. Claudio Eboli (Procuratore sportivo);

- la copia del verbale delle S.I.T. rese dalla sig.ra Karin FIESCO nell’ambito del proc. pen. n.884/18 RG.NR. pendente innanzi alla Procura della Repubblica di Avezzano e originato dall’anzidetta denuncia/querela;

- la copia dei formali inviti a comparire ritualmente notificati ai sig.ri Ercole Di Nicola e Claudio Eboli, nonché, la copia dei relativi verbali di mancata comparizione degli stessi in assenza di qualsivoglia documentato legittimo impedimento.

La posizione di Claudio Anellucci e la vicenda del calciatore Filippo Cunsolo

Nel corso della stagione sportiva 2017/18, Anellucci prospettava al sig. Filippo Cunsolo, calciatore svincolato, la possibilità di individuare società disposte a tesserarlo, previo versamento di una somma di denaro quale corrispettivo per il proprio interessamento e intermediazione.

In particolare, nel corso di ripetuti contatti telefonici intercorsi (anche attraverso l’utilizzo della applicazione di messaggistica istantanea denominata “Whatsapp”) a far tempo dal mese di Settembre  2017 e, dappoi, in successivi due incontri avvenuti in Roma (l’uno presso il Bar “Euclide” sito nella omonima Piazza e l’altro presso il “Ciampini Bistrot” sito in Via Fontanella Borghese) rappresentava al Cunsolo l’opportunità di poter essere tesserato da società professionistiche, sia italiane che estere, per diverse ragioni allo stesso vicine (Modena, Sporting Braga, Honveed e Lucchese) e in particolare, previo versamento di una somma di denaro oscillante tra i 22.000 e i 23.000 euro, di favorirne il tesseramento con la società Modena (della quale affermava di conoscere il Presidente e di essere in procinto di divenire il nuovo Direttore Sportivo), o, in alternativa, e qualora la predetta somma fosse stata Maggiorata di ulteriori euro 10.000, con la società Lucchese (Maggiorazione giustificata a proprio dire dalla circostanza che l’operazione sarebbe stata più sicura in ragione del fatto che all’epoca l’allenatore della società toscana era un suo vecchio conoscente di cui in passato aveva, tra l’altro, curato anche gli interessi e che, inoltre, la Società stava per essere acquisita da persone di sua diretta e personale conoscenza).

Con la propria memoria difensiva il deferito eccepisce l’insussistenza della responsabilità disciplinare in quanto l’eventuale dazione economica era destinata alla società.

Tale tesi è priva di fondamento.

Come correttamente osservato dal responsabile della Procura Federale nel corso dell’udienza, al fine di integrare gli estremi della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS e quindi l’illecito, nel caso di specie è sufficiente la semplice richiesta di dazione economica, quand’anche la stessa venisse prospettata per conto terzi.

Il disvalore della condotta è rinvenibile anche dalla circostanza, agli atti di indagine, con la quale l’Anellucci per discutere con il Cunsolo degli argomenti di cui sopra, lo invitava ad usare l’applicazione di messaggistica WhatsApp, in quanto non reputava opportuno usare il telefono.

La posizione di Ercole Di Nicola e la vicenda del calciatore Morgan Pedretti

Il sig. Di Nicola risulta già colpito da precedente provvedimento di inibizione per la durata di anni 5 e quindi era formalmente impedito a svolgere qualsivoglia attività in seno all’Ordinamento federale.

Nonostante tale provvedimento di inibizione, nel corso della stagione sportiva 2017/18, in concorso con il sig. Claudio Eboli (all’epoca dei fatti Procuratore Sportivo - iscritto nel relativo Albo al n.711) prospettava falsamente e fraudolentemente, attraverso la millanteria di rapporti e conoscenze,  al  calciatore  Morgan  Pedretti  per  il  tramite  della  madre  sig.ra  Karin  Fiesco trattandosi di soggetto all’epoca minore di età per essere nato in data 31.01.2002, di avere la possibilità, a fronte della corresponsione di somme di denaro, di procurare allo stesso un contratto di tesseramento con società di calcio gravitanti in ambito professionistico.

In particolare: a) si faceva consegnare nel corso di un incontro svoltosi in data 23.03.18 presso il ristorante “Al Cavaliere” sito in località Carsoli (AQ) una somma di denaro in contanti pari ad euro 20.000 dalla sig.ra Karin Fiesco (somma di denaro che solo successivamente e senza che il Di Nicola sul momento ne avesse avuto contezza alcuna si è saputo essere, in realtà, costituita da “banconote di scena” fornite alla Fiesco dalla produzione televisiva) con la falsa promessa di riuscire in cambio a far tesserare il figlio della stessa ( Morgan Pedretti, all’epoca tesserato con il Monza calcio) con la società Delfino Pescara 1936 Spa; b) per aver nel corso del ridetto incontro, finanche, utilizzato, mostrato e fatto sottoscrivere alla sig.ra Karin Fiesco, nella sua ricordata qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Morgan Pedretti e con il chiaro intento di rassicurare costei circa la bontà e credibilità del proprio operato, un documento denominato “scrittura privata” apparentemente proveniente dall’anzidetta società Delfino Pescara 1936 spa e contenente, tra l’altro, il formale e testuale impegno di quest’ultima “(…) a tesserare il (predetto) calciatore entro e non oltre il 01.07.18 libero da vincoli e senza riconoscere nulla alla società Monza Calcio. (…)”, ma, in realtà, risultato non veritiero (per essere stato integralmente e totalmente disconosciuto dal Presidente della Delfino Pescara 1936 spa, nel corso della propria audizione e artatamente “confezionato” facendo uso di una falsa carta intestata riconducibile, prima facie, al sodalizio abruzzese.

Al Di Nicola viene altresì contestata la violazione dell’art. 1 bis co.3 del CGS, ovvero del dovere fatto a tutti i soggetti dell’Ordinamento federale di presentarsi, se convocati, innanzi agli Organi della giustizia sportiva. Infatti, l’incolpato benché ritualmente (e reiteramente) convocato innanzi all’Ufficio di Procura per essere audito, senza aver preventivamente e tempestivamente addotto alcun motivo di legittimo impedimento a comparire, ometteva di presentarsi.

In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi, all’esito dell’esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità dei due soggetti deferiti può ritenersi sufficientemente provata e si concretizza nella violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 bis comma 1 del CGS per entrambi e comma 3 solo per il De Nicola.

I fatti contestati si appalesano di particolare gravità, non solo, per vedere coinvolti soggetti proclivi verso comportamenti e atteggiamenti antiregolamentari con l’aggravante limitatamente ad Ercole Di Nicola che era stato già in precedenza raggiunto da severi provvedimenti sanzionatori per accertate gravi violazioni disciplinari.

In particolare risulta lesa l’immagine e la credibilità propria dell’intero movimento calcistico nazionale con grave dispregio dei propri fondanti valori di probità, lealtà e correttezza, accreditando la falsa opinione che nel sistema calcio per poter raggiungere certi traguardi (tesseramento con società orbitanti in ambito professionistico) non sia sufficiente poter contare solo sulle proprie qualità tecniche, dedizione e abilità sportiva, ma, in alcuni casi, anche necessario essere disposti ad elargire somme di denaro da corrispondere in favore di soggetti all’apparenza “introdotti” con dirigenti e società professionistiche.

Il Tribunale, in via equitativa, limitatamente alla posizione di Claudio Anellucci, reputa procedere ad una riduzione della sanzione richiesta dalla Procura Federale con conseguente inibizione per un periodo di mesi 18 (diciotto).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- mesi 18 (diciotto) di inibizione per il sig. Claudio Anellucci;

- preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC in continuazione con la pregressa inibizione di anni 5 (cinque) ai sensi dell’art. 19, comma 3 CGS per il sig. Ercole Di Nicola.

 

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