F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 43/FTN del 11 Febbraio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA FRANCO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Farmacia Centrale Paola), SOCIETÀ ASD FARMACIA CENTRALE PAOLA – (nota n. 5153/324 pf18-19 GP/AS/ag del 26.11.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA FRANCO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Farmacia Centrale Paola), SOCIETÀ ASD FARMACIA CENTRALE PAOLA - (nota n. 5153/324 pf18-19 GP/AS/ag del 26.11.2018).

Il deferimento

Con il deferimento n. 5153/324 pf18-19 GP/AS/ag del 26.11.2018, la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) - il sig. Sganga Franco, per la violazione dell’art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione ai punti 4/B e 9 del C.U. n. 1066 pubblicato in Roma il 22.06.2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15.7.2017, la documentazione attestante il versamento per euro 1.000 della quota complessiva di iscrizione al campionato nazionale serie B calcio a 5, stagione 2017-2018, e la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco; 2) - la società ASD Farmacia Centrale Paola a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, commi 1, del CGS.

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito della segnalazione della Co.Vi.So.D. pervenutale il 28.5.2018.

Il dibattimento

All’udienza del 31 Gennaio 2019 sono comparsi il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Antonella Arpini e il sostituto Avv. Enrico Liberati, i quali si sono riportati integralmente all’atto di deferimento, ne hanno chiesto l’accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Sdanga Franco, la sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la Società ASD Farmacia Centrale Paola, la sanzione dell’ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione in atti della Co.Vi.So.D. risulta effettivamente che il deferito non ha provveduto agli adempimenti previsti dai punti 4/B e 9 del C.U. 22.6.2017 non avendo adempiuto agli incombenti ivi previsti (quota di iscrizione e disponibilità campo) nei termini previsti.

In assenza di adeguate giustificazioni sussiste, pertanto, la responsabilità del deferito, in ragione del suo ruolo societario.

Dalla responsabilità del deferito consegue, inoltre, quella della società.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- per Sdanga Franco, la sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la Società ASD Farmacia Centrale Paola, la sanzione dell’ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00).

 

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