F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 43/FTN del 11 Febbraio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FORTUNA MATTEO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Futsal Genova), SOCIETÀ ASD FUTSAL GENOVA – (nota n. 5152/323 pf18-19 GP/AS/ag del 26.11.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FORTUNA MATTEO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Futsal Genova), SOCIETÀ ASD FUTSAL GENOVA - (nota n. 5152/323 pf18-19 GP/AS/ag del 26.11.2018).
Il deferimento
Con il deferimento n. 5152/323 pf18-19 GP/AS/ag del 26.11.2018, la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) - il sig. Fortuna Matteo per la violazione dell’art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione ai punti 4/B e 6 del C.U. n. 1066 pubblicato in Roma il 22.06.2017, per non aver provveduto a
depositare, entro il termine del 15.7.2017, la documentazione attestante il versamento di euro 5.400 per la quota complessiva di iscrizione al campionato di Serie A calcio a %, stagione 2017-2018, e il versamento per la quota del saldo passivo di euro 1831,96; 2) - la società ASD Futsal Genova a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, commi 1, del CGS.
La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito della segnalazione della CO.VI.SO.D. pervenutale il 28.5.2018.
Il patteggiamento
Alla riunione odierna i rappresentanti della Procura Federale e i deferiti sig. Fortuna Matteo e la società ASD Futsal Genova, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il sig. Fortuna Matteo, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 – giorni 10 (dieci), sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la società ASD Futsal Genova, sanzione base ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00), diminuita di 1/3 – € 66,00 (Euro sessantasei/00) – sanzione finale ammenda di € 134,00 (Euro centotrentaquattro/00);
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:
Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i deferiti sig. Fortuna Matteo e la società ASD Futsal Genova hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS, con le sanzioni sopra evidenziate;
visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;
rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;
rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Fortuna Matteo, sanzione dell’inibizione di giorni 20 (venti);
- per la società ASD Futsal Genova, sanzione dell’ammenda di € 134,00 (Euro centotrentaquattro/00);
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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