F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 45/FTN del 18 Febbraio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTI ROSARIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL – (nota n. 7753/673 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  LAMBERTI  ROSARIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 7753/673 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale con atto di deferimento prot. 7753/673 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019, i seguenti soggetti:

- Lamberti Rosario:

a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 Agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 Gennaio 2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società Finworld Spa in sede di ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, entro il termine perentorio del 17 Gennaio 2019 stabilito dalla Corte Federale d’Appello con C.U. n. 62 del 7 Gennaio 2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. 50 del 24 Maggio 2018. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- Matera Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti Rosario, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 Agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 Gennaio 2019, per non aver sostituito, entro il termine perentorio del 17 Gennaio 2019, la garanzia rilasciata in sede di ammissione al Campionato di Serie C 2018/2019 con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. F.I.G.C. 50 del 24 Maggio 2018;

c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva.

Le memorie difensive

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale (Cons. Giuseppe Chiné, Dott. Luca Scarpa, Dott. Mauro De Dominicis), i quali hanno preliminarmente rappresentato che la società deferita, giusta provvedimento del Giudice Sportivo, in data 14 Febbraio 2019 è stata esclusa dal campionato di Lega Pro. Tale circostanza, tuttavia, non esclude l’interesse all’irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente procedimento, essendo la società tuttora attiva.

Hanno pertanto, richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Lamberti Rosario: inibizione di mesi 6 (sei);

- per la società Matera: 8 (otto) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, ed € 350.000,00 (Euro trecentocinquantamila/00) di ammenda, a cui deve aggiungersi € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la recidiva.

Non è comparso in giudizio alcuno dei soggetti deferiti.

I motivi della decisione

Preliminarmente il Tribunale Federale prende atto dell’avvenuta esclusione della società, giusta comunicato n. 187/DIV del 14 Febbraio 2019 del Giudice Sportivo di Lega Pro.

Al riguardo si ritiene che, come evidenziato dalla Procura, sussista comunque l’interesse alla definizione del presente procedimento, non essendo intervenuta alcuna revoca dell’affiliazione nei   confronti   della   società   deferita   e   essendo   tuttora   potenzialmente   impugnabile   il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo innanzi al competente organo di secondo grado. Nel merito i deferimenti appaiono fondati giacché è cartolarmente provato che la società e, per essa l’odierno deferito, in carica al momento della commissione degli illeciti, non ha proceduto all’adempimento imposto dalla normativa federale, posto a presidio della solidità finanziaria dei sodalizi societari, il cui termine, per la società deferita, era stato fissato al 17 Gennaio 2019 per effetto del comando giudiziale imposto dalla decisione della Corte Federale d’Appello pubblicata giusta Comunicato Ufficiale n. 62 del 7 Gennaio 2019.

Va ricordato, per puro scrupolo, che con la predetta decisione la corte Federale d’Appello, nel ritenere legittimo il Comunicato ufficiale FIGC n. 59 del 30 Agosto 2018, aveva indicato, per le sole società ricorrenti, fra cui anche il Matera, di procedere alla sostituzione della garanzia rilasciata dalla Finworld entro il termine perentorio sopra indicato, pena l’irrogazione delle sanzioni originariamente previste dal Comunicato Ufficiale.

Al riguardo alcuna idonea giustificazione in relazione alle evidenziate inadempienze è stata fornita e, pertanto il Collegio ritiene di aderire pienamente alle richieste formulate dal Procuratore Federale, ivi compresa quella derivante dall’applicazione della cd “recidiva”.

Con riferimento ai punti di penalizzazione, il Collegio ritiene di applicare la predetta sanzione pur in presenza del provvedimento di esclusione dal campionato di Lega Pro della società deferita,

in ragione della sua potenziale impugnabilità innanzi all’organo di giustizia sportiva di secondo grado.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto irroga le seguenti sanzioni:

- Lamberti Rosario: mesi 6 (sei) di inibizione;

- società Matera Calcio Srl: 8 (otto) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, ed € 350.500,00 (trecentocinquantamilacinquecento/00)  di  ammenda.

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