F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 46/FTN del 21 Febbraio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEONI MARCO (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società Unione Sportiva Arezzo Srl) – (nota n. 4537/1000bis pf17-18 GP/GC/blp del 9.11.2018). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEONI MARCO (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società Unione Sportiva Arezzo Srl) – (nota n. 4539/1001bis pf17-18 GP/GC/blp del 9.11.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEONI MARCO (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società Unione Sportiva Arezzo Srl) - (nota n. 4537/1000bis pf17-18 GP/GC/blp del 9.11.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEONI MARCO (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società Unione Sportiva Arezzo Srl) - (nota n. 4539/1001bis pf17-18 GP/GC/blp del 9.11.2018).

Il deferimento

La Procura federale, con due separati atti, entrambi datati 9 novembre 2018, ha deferito a questo Tribunale il sig. Matteoni Marco, nella sua qualità di presidente del C.d.A. della società Unione Sportiva Arezzo Srl, per violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 3 CGS – FIGC, in relazione all’art. 85 lettera C prg. IV e V NOIF, in quanto la società, dal medesimo rappresentata, non aveva né versato entro il termine del 16.02.2018 i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017 (deferimento prot. 4537), né corrisposto entro lo stesso termine gli emolumenti spettanti ai medesimi soggetti per le identiche mensilità, nonché parte degli emolumenti relativi alla mensilità di ottobre 2017 (deferimento prot. 4537).

Non è stata deferita la società ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS – FIGC perché la posizione della stessa (in esercizio provvisorio), afferente le violazioni di cui agli odierni deferimenti, era stata già oggetto di decisione di questo Tribunale, pubblicata su CU n. 61 del 18.04.2018 (sanzioni: penalizzazione di punti 6 – sei – in classifica ed ammenda di € 1.000,00 – euro mille). Il dibattimento Alla udienza odierna, di rinvio dal 17.01.2019, in quella sede disposto per acquisire la prova relativa alla notifica in capo all’odierno deferito del deferimento e della comunicazione di fissazione della data del dibattimento, è comparsa la sola Procura federale, la quale ha illustrato i deferimenti, ne ha chiesto l’accoglimento, previa riunione, in una alla sanzione della inibizione di mesi 5 (cinque) a carico del sig. Marco Matteoni. Quest’ultimo non è comparso, né ha fatto pervenire scritti difensivi.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Va preliminarmente accolta l’istanza della Procura federale tendente alla riunione dei due deferimenti, essendo evidente la connessione tra loro esistente. In seguito all’ordinanza di questo Tribunale, con la quale era stato disposto il rinvio del dibattimento alla data odierna (CU n. 41 del 23.01.2019), il deferito è stato notificato dalla Procura federale degli atti di deferimento e dalla Segreteria di questo Tribunale della comunicazione di fissazione del dibattimento ai sensi dell’art. 30 comma 10 CGS – FIGC, come risulta dagli avvisi di raccomandata in atti; deve pertanto ritenersi validamente costituito il contraddittorio. Nel merito il deferimento è fondato. Gli inadempimenti già contestati alla società ed attualmente estesi al suo legale rappresentante risultano ampiamente provati dalle relazioni della Deloitte & Touche Spa, che la Co.Vi.So.C. aveva trasmesso alla Procura federale ai fini dell’apertura del procedimento; il relativo deferimento non aveva da principio coinvolto il Matteoni in quanto doveva perfezionarsi nei confronti del predetto la notifica degli atti, mentre vi era urgenza di definire la posizione della società al fine di preservare la regolarità del campionato 2017/2018 che in quel momento era in corso nella sua fase conclusiva; di qui l’avvertita necessità di separare le posizioni della società e del suo legale rappresentante.

Il Matteoni non si è costituito, così finendo per alimentare il pieno convincimento della sua responsabilità.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, disposta la riunione dei due deferimenti, li accoglie e per l’effetto infligge al sig. Marco Matteoni, nella sua qualità all’epoca dei fatti di presidente della società US Arezzo Srl, l’inibizione di mesi 5 (cinque).

 

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