F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 46/FTN del 21 Febbraio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRARI ORAZIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società US Pistoiese 1921 Srl), SOCIETÀ US PISTOIESE 1921 SRL – (nota n. 5722/214 pf18-19 GC/GP/ma del 7.12.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRARI ORAZIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società US Pistoiese 1921 Srl), SOCIETÀ US PISTOIESE 1921 SRL - (nota n. 5722/214 pf18-19 GC/GP/ma del 7.12.2018).

Il deferimento

Con nota del 7 dicembre 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- Orazio Ferrari, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società US Pistoiese 1921 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 3), del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, per non aver depositato entro il termine del 20 giugno 2018, previsto dalla normativa federale, le risultanze delle verifiche – favorevoli nonché prive di limitazioni sull'agibilità dell’impianto antecedenti il termine della stagione sportiva 2018/2019 - della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, attestanti, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dell'impianto "M. Melani" di Pistoia;

- la società US Pistoiese 1921 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

I deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva a firma dell’Avv. Federico Spinicci.

Il dibattimento

Alla riunione del 14 febbraio 2019 i rappresentanti della Procura Federale – Procuratore Federale aggiunto Avv. Antonella Arpini ed il sostituto Procuratore Avv. Luca Zennaro, riportatisi all’atto di deferimento, hanno chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- giorni 30 (trenta) di inibizione per Orazio Ferrari;

- ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) per la società US Pistoiese 1921 Srl.

È comparso per entrambi i deferiti l’Avv. Federico Spinicci e personalmente il Presidente della società Orazio Ferrari.

Il difensore dopo ampia esposizione delle tesi difensive si è riportato alla memoria.

Motivi della decisione

L’avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 25 ottobre 2018. Il deferimento, anch’esso ritualmente notificato in data 7 dicembre 2018, è fondato e va accolto.

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi presso la FIGC del 8 agosto 2018, pervenuta alla Procura Federale in data 10 agosto 2018 con la quale veniva riscontrato il mancato rispetto, da parte della US Pistoiese 1921 Srl, entro il termine del 20 giugno 2018 dell’adempimento previsto dal titolo II lettera A), n. 3 del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018 (deposito delle risultanze delle verifiche – favorevoli nonché prive di limitazioni sull'agibilità dell’impianto antecedenti il termine della stagione sportiva 2018/2019 - della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, attestanti, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dell'impianto "M. Melani" di Pistoia).

Come emerge anche dalla memoria difensiva, la società in data 23 maggio 2018 inoltrava al Comune di Pistoia la richiesta della documentazione di che trattasi, sollecitata in data 6 giugno 2018. Successivamente come risulta dalla relazione tecnica comunale del 27 giugno 2018, allegata alla memoria difensiva, il Comune di Pistoia era in attesa del nulla osta dei Vigili del Fuoco sotto il profilo antincendio richiesto sin dal 6 giugno 2018.

In data 4 luglio 2018 il Sindaco del Comune di Pistoia sollecitava il Prefetto affinché convocasse la Commissione provinciale di vigilanza locali di pubblico spettacolo al fine di valutare lo stato di agibilità dello stadio M. Melani di Pistoia. Quest’ultima si riuniva e nella seduta del 9 luglio 2018 e rendeva il parere evidenziando una serie di prescrizioni da apportare all’impianto sportivo.

Conseguentemente la Commissione criteri infrastrutturali con nota dell’11 luglio 2018 comunicava alla società interessata l’omesso deposito delle risultanze favorevoli e senza limitazioni sull’agibilità dell’impianto.

Tale decisione veniva reclamata dalla società con ricorso del 16 luglio 2018 e in detta sede veniva manifestata per la prima volta la possibilità di utilizzare in via subordinata lo stadio “E. Mannucci” di Pontedera per il quale aveva conseguito regolare autorizzazione dalle competenti autorità (Comune Pontedera nota del 12/7/2018; Prefettura di Pisa nota 13/7/2018 e Questura di Pisa nota del 16/7/2018). Con decisione del 19 luglio 2018 la Commissione criteri infrastrutturali respingeva il ricorso principale, accogliendo solo la subordinata di utilizzo in deroga dello stadio E. Mannucci di Pontedera.

Infine solo a seguito dell’adeguamento infrastrutturale dell’impianto di Pistoia alle prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza, la società conseguiva il certificato di piena agibilità solo in data 18 settembre 2018.

Da un esame oggettivo dei fatti risulta provato per tabulas che la società Pistoiese 1921 Srl alla data del 20 giugno 2018 non ha prodotto, come richiesto dal CU 50/2018, le risultanze delle verifiche favorevoli nonché prive di limitazioni sull'agibilità dell’impianto antecedenti il termine della stagione sportiva 2018/2019 da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, attestanti, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dell'impianto "M. Melani" di Pistoia.

Infatti tale certificazione è stata conseguita solamente in data 18 settembre 2018.

La difesa della società ha invocato, in ragione dello svolgersi dei fatti, la scriminante della causa di forza maggiore (pag. 6 della memoria).

Il Tribunale non condivide l’assunto difensivo. Infatti il sub procedimento di utilizzare in deroga l’impianto di Pontedera è stato avviato in data 11 luglio 2018 e si è concluso con decisione del 19 luglio 2018 della Commissione Criteri Infrastrutturali che accoglieva solo la subordinata di utilizzo in deroga dello stadio E. Mannucci di Pontedera. In altri termini in solo 8 giorni è stata conseguita l’autorizzazione in deroga.

Deve pertanto ritenersi che tale sub procedimento poteva essere comunque attivato, con successo, ma non è stato fatto, nel rispetto del termine previsto dal CU 50/2018.

Ne consegue la responsabilità di Orazio Ferrari all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società US Pistoiese 1921 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 3), del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con C.U. n. 50 del 24.05.2018, per non aver depositato entro il termine del 20 giugno 2018, previsto dalla normativa federale, le risultanze delle verifiche – favorevoli nonché prive di limitazioni sull'agibilità dell’impianto antecedenti il termine della stagione sportiva 2018/2019 - della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, attestanti, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dell'impianto "M. Melani" di Pistoia.

A tale comportamento consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, della società US Pistoiese 1921 Srl alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti.

Sotto il profilo del quantum ragioni di equità, il comportamento di buona fede tenuto dal Presidente della società, la circostanza che alcuni oggettivi ritardi nel rilascio delle certificazioni per cui è causa relative all’impianto di Pistoia, con particolare riferimento alla convocazione della Commissione provinciale di vigilanza locali di pubblico spettacolo non sono ascrivibili a responsabilità del deferito, inducono a ridurre la sanzione proposta dalla procura Federale nei confronti di Orazio Ferrari a giorni 5 (cinque) di inibizione.

Quanto invece alla sanzione per la società il Tribunale non può esercitare alcun potere riduttivo atteso che la stessa è stata contenuta nel minimo edittale (€ 10.000,00 – CU n. 50/2018 – titolo II, lettera A, pag. 24).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: - giorni 5 (cinque) di inibizione per Orazio Ferrari, amministratore unico e legale rappresentante della società; - € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per la società US Pistoiese 1921 Srl.

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