F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 46/FTN del 21 Febbraio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIZZA LORENZO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della società ASD Pesarofano Calcio a 5), SOCIETÀ ASD PESAROFANO CALCIO A 5 – (nota n. 5678/322 pf18-19 GP/AS/ag del 6.12.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIZZA LORENZO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della società ASD Pesarofano Calcio a 5), SOCIETÀ ASD PESAROFANO CALCIO A 5 - (nota n. 5678/322 pf18-19 GP/AS/ag del 6.12.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 6 dicembre 2018, con udienza fissata al 14.2.2019, la Procura federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1) Il sig. Lorenzo Pizza, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società ASD Pesarofano Calcio a 5, per rispondere della violazione dell’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione ai punti 5 e 6 del C.U. n. 1066 pubblicato in Roma il 22/06/2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/7/2017, la documentazione attestante il rilascio della fidejussione e il versamento del saldo passivo di € 3.004,93.

2) La società ASD Pesarofano Calcio a 5 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per quanto ascritto al suo Presidente e Legale Rappresentante signor Lorenzo Pizza.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano una memoria difensiva con la quale chiedevano il proscioglimento o, in subordine, l’irrogazione del minimo della sanzione pecuniaria. Essi, se da un lato ammettevano di aver effettivamente stipulato in ritardo la fidejussione, dall’altro giustificavano la loro mancanza adducendo a scusante l’errata interpretazione in buona fede dei comunicati ufficiali della Federazione che, a detta dei deferiti, sarebbero stati “non chiari sul punto o comunque non ben coordinati tra loro”.

Il dibattimento

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, ha concluso per l’integrale accoglimento dell’atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del signor Lorenzo Pizza 30 (trenta) giorni di inibizione; nei confronti della società ASD Pesarofano Calcio a 5 l’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 322 pf 2018-2019, avente ad oggetto: “Mancato rispetto del termine previsto dal C.U. n. 1066 del 22/06/2017 per il deposito della documentazione relativa all’iscrizione al Campionato Serie A – Calcio a 5, s.s. 17-18 da parte della società ASD Pesarofano Calcio a 5”. In merito alla posizione dei deferiti Lorenzo Pizza e società ASD Pesarofano Calcio a 5, si osserva quanto segue: dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti in atti emerge che la società ASD Pesarofano Calcio a 5 non ha adempiuto al deposito, entro il termine del 15/7/2017, della documentazione attestante il rilascio della fidejussione ed il versamento del saldo passivo per € 3.004,93 in violazione della prescrizione di cui al C.U. 1066/2017. Di nessun pregio è la giustificazione addotta dai deferiti a mezzo della propria memoria difensiva, atteso tra l’altro che altre società hanno correttamente e nei tempi prescritti depositato la documentazione richiesta dal C.U. che; anche per tali ragioni, non può definirsi poco chiaro o in contrasto con altri comunicati della Federazione il C.U. 1066/2017. Si può dunque ritenere raggiunta la piena prova in merito ai fatti ed a tutte le violazioni regolamentari contestate ai deferiti dalla Procura federale ed è pertanto possibile ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che i deferiti siano pienamente responsabili del comportamento antiregolamentare contestato nel deferimento in esame.

Ne deriva, altresì, quanto alla società ASD Pesarofano Calcio a 5, che risulta acclarata la sua responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per quanto ascritto al suo Presidente e Legale Rappresentante signor Lorenzo Pizza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, irroga le seguenti sanzioni: per il signor Lorenzo Pizza giorni 30 (trenta) di inibizione; per la società ASD Pesarofano Calcio a 5, l’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

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