F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 46/FTN del 21 Febbraio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LANZA MAURO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della società ASD Sporting Fulgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR – (nota n. 5727/49 pf18-19 GP/AA/mg del 10.12.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LANZA MAURO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della società ASD Sporting Fulgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR - (nota n. 5727/49 pf18-19 GP/AA/mg del 10.12.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 10 dicembre 2018, con udienza fissata al 14.2.2019, la Procura federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) Il signor Mauro Lanza, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società ASD SPORTING FULGOR, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e dell’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, signor Alessandro Potenza, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo prot. 149/78 pubblicato con C.U. n. 3/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.

2) La società ASD Sporting Fulgor per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per quanto ascritto al suo Presidente e Legale Rappresentante signor Mauro Lanza.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, ha concluso per l’integrale accoglimento dell’atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del signor Mauro Lanza mesi 6 (sei) di inibizione; nei confronti della società ASD Sporting Fulgor, 1 (uno) punto di penalizzazione, e l’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 49 pf 18-19, avente ad oggetto: “Mancato adempimento da parte della società Sporting Fulgor di corrispondere all’allenatore sig. Alessandro Potenza, entro 30 giorni dalla comunicazione del lodo del Collegio arbitrale c/o LND con CU n. 3 del 28.5.18, la somma di € 10.004,00. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura federale in data 16.8.2018 al n. 49 pf 18 19”.

In merito alla posizione dei deferiti Mauro Lanza e società ASD Sporting Fulgor, si osserva quanto segue: dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti in atti emerge che, nonostante la pronuncia del Collegio Arbitrale presso la LND con lodo prot. 149/78 pubblicato con C.U. n. 3/2018 in accoglimento del ricorso presentato dall’allenatore signor Alessandro Potenza che condannava la società ASD Sporting Fulgor al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 10.004,00, la ASD Sporting Fulgor non ottemperava al suddetto lodo entro il termine previsto di 30 giorni, sebbene la decisione del Collegio Arbitrale fosse stata ritualmente e correttamente comunicata via pec alla società deferita in data 1.6.2018.

Si può dunque ritenere raggiunta la piena prova in merito ai fatti ed a tutte le violazioni regolamentari contestate ai deferiti dalla Procura federale ed è pertanto possibile ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che i deferiti siano pienamente responsabili del comportamento antiregolamentare contestato nel deferimento in esame.

Ne deriva, altresì, quanto alla società ASD Sporting Fulgor, che risulta acclarata la sua responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per quanto ascritto al suo Presidente e Legale Rappresentante signor Mauro Lanza.

P.Q.M.

Il Tribunale federale Nazionale, Sezione Disciplinare, irroga le seguenti sanzioni: per il signor Mauro Lanza mesi 6 (sei) di inibizione; per la società ASD Sporting Fulgor, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato dalla FIGC e l’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

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