F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 46/FTN del 21 Febbraio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTI ROSARIO (Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl dal 15.10.2018), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL – (nota n. 6499/477 pf18-19 GP/GC/blp del 28.12.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTI ROSARIO (Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl dal 15.10.2018), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 6499/477 pf18-19 GP/GC/blp del 28.12.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 28 dicembre 2018, con udienza fissata al 14.2.2019, la Procura federale deferiva dinanzi questo Tribunale federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) Il signor Rosario Lamberti, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore della società Matera Calcio Srl dal 15.10.2018, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all’art. 8 commi 1 e 2 del CGS e dell’art. 80 delle NOIF, per non aver prodotto alla Co.Vi.So.C., nonostante le reiterate richieste, l’evidenza documentale di alcune posizioni creditorie contenute nel bilancio intermedio al 31/12/2017.

2) La società Matera Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per quanto ascritto al suo Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore signor Rosario Lamberti.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, ha concluso per l’integrale accoglimento dell’atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del signor Rosario Lamberti l’inibizione per mesi 6 (sei); nei confronti della società Matera Calcio Srl l’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 477 pf 18-19, avente ad oggetto: “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine alla mancata produzione documentale, da parte della società Matera Calcio Srl, del dettaglio di alcune posizioni creditorie contenute nel bilancio intermedio al 31/12/2017”.

In merito alla posizione dei deferiti Rosario Lamberti e società Matera Calcio Srl, si osserva quanto segue: dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti in atti emerge che la società Matera Calcio Srl, nonostante le reiterate richieste in tal senso, non consegnava alla Co.Vi.So.C. l’evidenza documentale di alcune posizioni creditorie contenute nel bilancio intermedio al 31/12/2017. Si può dunque ritenere raggiunta la piena prova in merito ai fatti ed a tutte le violazioni regolamentari contestate ai deferiti dalla Procura federale ed è pertanto possibile ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che i deferiti siano pienamente responsabili del comportamento antiregolamentare contestato nel deferimento in esame.

Ne deriva, altresì, quanto alla società Matera Calcio Srl, che risulta acclarata la sua responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per quanto ascritto al suo Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore signor Rosario Lamberti.

P.Q.M.

Il Tribunale federale Nazionale, Sezione Disciplinare irroga le seguenti sanzioni: per il signor Rosario Lamberti, l’inibizione per mesi 6 (sei); per la società Matera Calcio Srl, l’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

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