F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 46/FTN del 21 Febbraio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUMIN GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Roianese), SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL E ASD ROIANESE – (nota n. 5419/58 pf18-19 MS/AS/ac del 3.12.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUMIN GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Roianese), SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL E ASD ROIANESE - (nota n. 5419/58 pf18-19 MS/AS/ac del 3.12.2018).
Il deferimento
Con il deferimento n. 5419/58 pf18-19 MS/AS/ac del 3.12.2018, la Procura federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) - il sig. Cumin Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Roianese, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle NOIF, all’art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico (oggi trasfuso nell’art. 33 del predetto Regolamento, come da C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018) per aver consentito al sig. Melissano Fabrizio di svolgere le funzioni di responsabile della conduzione tecnica della prima squadra pur non avendone titolo in quanto non regolarmente tesserato; 2) – la società US Triestina Calcio 1918 Srl, per la violazione dell’art. 4, comma 2, del CGS quale responsabilità oggettiva per la condotta tenuta dal tecnico sig. Melissano Fabrizio che ha svolto per la stessa l’attività di allenatore e comunque nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata; 3) - la società ASD Roianese per la violazione dell’art. 4, comma 1 e 2, del CGS quale responsabilità diretta per l’operato del proprio presidente sig. Cumin Giuseppe nonché oggettiva per la condotta tenuta dal tecnico sig. Melissano Fabrizio che ha svolto per la stessa l’attività di allenatore e comunque nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata.
Il dibattimento
Alla riunione del 12 febbraio 2019 sono comparsi il Procuratore federale Aggiunto Avv. Antonella Arpini e il sostituto Avv. Luca Zennaro, i quali, si sono riportati all’atto di deferimento, ne hanno chiesto l’integrale accoglimento, con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- Cumin Giuseppe, inibizione di mesi 6 (sei);
- società US Triestina Calcio 1918 Srl, ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00);
- società ASD Roianese, ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00);
È comparso per la società US Triestina Calcio 1918 Srl, l’Avv. Luca Paolini, il quale ha evidenziato che la sua rappresentata non era a conoscenza del comportamento posto in essere dal tecnico sig. Melissano Fabrizio, e ha concluso chiedendo l’integrale proscioglimento.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e merita accoglimento.
La Procura federale ha documentalmente dimostrato che il sig. Melissano ha svolto la funzione di allenatore della ASD Roianese nel periodo contestato, in contestualità con il tesseramento in favore della società US Triestina Calcio 1918 Srl. La contestazione mossa risulta essere confermata dall’articolo di stampa prodotto dalla Procura federale a supporto del deferimento nel quale vengono confermati gli assunti esposti. Non possono trovare pieno accoglimento le argomentazioni difensive enunciate dal difensore della società US Triestina Calcio 1918 Srl, in quanto il sodalizio sportivo è stato deferito a titolo di responsabilità oggettiva in relazione della condotta tenuta dal tecnico tesserato Melissano.
Va tuttavia ridotta la sanzione richiesta dalla Procura federale in considerazione dell’asserita buona fede del sodalizio sportivo in ordine ai fatti contestati. Questo Tribunale ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale federale Nazionale – Sezione Disciplinare sanziona i deferiti nei seguenti termini:
- Cumin Giuseppe, inibizione di mesi 6 (sei);
- società US Triestina Calcio 1918 Srl, ammenda di € 150,00 (Euro centocinquanta/00);
- società ASD Roianese, ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00).
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