F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 47/FTN del 22 Febbraio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAIRO URBANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della società Torino FC Spa), SOCIETÀ TORINO FC SPA – (nota n. 7006/604 pf18-19 GP/GT/ag del 15.1.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAIRO URBANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della società Torino FC Spa), SOCIETÀ TORINO FC SPA - (nota n. 7006/604 pf18-19 GP/GT/ag del 15.1.2019).

Il deferimento

Con nota prot. 7006/604pf18-19/GP/GT/ag del 15.1.2019, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Cairo Urbano, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società Torino Football Club Spa e la società Torino Football Club Spa, per rispondere:

il primo, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un intervento nel corso del programma radiofonico “Radio Anch’io Sport” in onda sulle frequenze di “Radio Rai Uno” in data 17/12/2018, riportato in data 18/12/2018 sul quotidiano “La Gazzetta dello Sport”, nonché in data 19/12/2018 sui quotidiani “Corriere dello Sport” e “Tuttosport”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale; nell’intervento sopra indicato, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “quando affrontiamo la Juve abbiamo una tradizione molto sfortunata, e gli ultimi episodi dimostrano che la sudditanza arbitrale nei confronti delle grandi del campionato c’è ancora”;

la seconda, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, e all’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, Sig. Cairo Urbano.

La fase predibattimentale

A seguito della intervenuta CCI i deferiti non hanno chiesto di essere ascoltati.

Fissato il dibattimento, i loro difensori, con separate e sovrapponibili memorie ritualmente depositate, eccepita l’assenza di qualsivoglia intento lesivo nelle dichiarazioni frammentariamente riportate da taluni quotidiani sportivi, ne hanno chiesto il proscioglimento.

Il dibattimento

Alla riunione del 15.2.2019 il rappresentante della Procura federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le sanzioni della inibizione di giorni 20 (venti) e dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) per il Sig. Cairo Urbano e dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) per la società.

Riportatisi alle memorie in atti, i difensori dei deferiti ne hanno chiesto il proscioglimento.

Motivi della decisione

Il deferimento non merita accoglimento e va rigettato per i motivi di seguito specificati.

Si addebita, al Sig. Cairo, di avere reso nel corso di una trasmissione radiofonica, le dichiarazioni pubblicate su quotidiani e siti web, relative all’arbitraggio della gara Torino – Juventus del 15.12.2018.

Secondo l’impianto accusatorio, in particolare, il rappresentante del sodalizio avrebbe dichiarato che “quando affrontiamo la Juve abbiamo una tradizione molto sfortunata, e gli ultimi episodi dimostrano che la sudditanza arbitrale nei confronti delle grandi del campionato c’è ancora”.

Dall’atto di deferimento è dato dunque rilevare che trattasi di dichiarazioni rese non già nel corso di interviste ai quotidiani sportivi che le hanno riportate, bensì nel corso della trasmissione radiofonica “Radio Anch’io Sport” del 17-12-2018.

A supporto della tesi accusatoria la Procura ha prodotto le copie degli articoli dei vari giornali. L’eventuale portata lesiva delle dichiarazioni del Sig. Cairo va però valutata con riferimento a quanto dallo stesso affermato nel corso della trasmissione radiofonica.

Sebbene la Procura non abbia prodotto un file audio della trasmissione radiofonica di che trattasi, lo stesso è stato prodotto dalla difesa dei deferiti unitamente alla sua trascrizione.

Di tale produzione non è stata contestata la veridicità, di talché nulla osta al suo utilizzo ai fini della decisione.

Ebbene, dall’ascolto del file audio emerge come la frase riportata dai giornali e posta a base del deferimento non sia, in realtà, che la ritenuta sintesi del pensiero del dichiarante, ma mai pronunciata nei termini riportati.

Ed invero, alla domanda su cosa fosse successo nella gara Torino – Juventus, il Sig. Cairo ha risposto: “Devo dire che con la Juventus siamo molto sfortunati perché io ho un elenco, mi hanno fatto un elenco, di situazioni successe con la Juve che sono veramente incredibili”.

E, all’ulteriore domanda del giornalista Corsini così formulata “Io chiedo al Presidente Cairo. Siccome dietro al VAR ci sono gli uomini e tante volte quest'anno sono state penalizzate le squadre meno forti, non c'è il rischio che ci sia ancora la sudditanza psicologica nei confronti delle grandi?” la risposta è stata: “Mah, penso di sì.”

A ben vedere, nessuna delle due risposte contiene un’affermazione volutamente lesiva dell’altrui reputazione.

Nella prima si parla di sfortuna collegata a situazioni incredibili, ma non imputate ad alcun soggetto.

Nella seconda, poi, non si afferma tout court l’esistenza di “sudditanza arbitrale” nei confronti delle grandi del campionato ma, alla domanda sul rischio della persistenza di un ipotetica “sudditanza psicologica” nei confronti delle grandi, si risponde con un laconico “Mah, penso di si” senza ulteriori commenti.L’espressione, evidentemente dubitativa, più che la manifestazione di una certezza, manifesta, al più, un probabile dubbio sul rischio di una tale evenienza, peraltro accompagnata, in disparte i presunti torti e/o errori che dir si voglia subiti, dalla riconosciuta manifesta superiorità della Juventus.

Dall’esame complessivo delle dichiarazioni rese, in definitiva, non emerge alcuna volontà lesiva della reputazione o credibilità della classe arbitrale, né dell’istituzione federale nel suo complesso, quanto, piuttosto, il rammarico per la ritenuta non raggiunta uniformità nell’uso dello strumento tecnologico recentemente introdotto (i.e.: VAR), di talché le stesse, tenuto conto della correttezza formale del linguaggio e dell’assenza di espressioni aggressive e/o ingiuriose, non esulano da un corretto esercizio del diritto di critica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare rigetta il deferimento e, per l’effetto, proscioglie Cairo Urbano e la società Torino Football Club Spa dagli addebiti contestati.

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