F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 4/FTN del 12 Luglio 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTOPADRE MASSIMILIANO (Presidente della Società AC Perugia Calcio Srl), GORETTI ROBERTO (all’epoca dei fatti responsabile dell’area tecnica della Società AC Perugia Calcio Srl), PERCASSI LUCA (Presidente della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa), SARTORI GIOVANNI (all’epoca dei fatti responsabile dell’area tecnica della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa), SOCIETÀ AC PERUGIA CALCIO SRL E ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA – (nota n. 13057/571pf17- 18GP/GC/blp del 07.06.2018).

 

DEFERIMENTO    DEL   PROCURATORE    FEDERALE   A   CARICO    DI:   SANTOPADRE MASSIMILIANO (Presidente della Società AC Perugia Calcio Srl), GORETTI ROBERTO (all’epoca dei fatti responsabile dell’area tecnica della Società AC Perugia Calcio Srl),  PERCASSI LUCA (Presidente della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa), SARTORI GIOVANNI (all’epoca dei fatti responsabile dell’area tecnica della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa), SOCIETÀ AC PERUGIA CALCIO SRL E ATALANTA BERGAMASCA  CALCIO SPA  - (nota n. 13057/571pf17-

18GP/GC/blp  del 07.06.2018).

Il deferimento


 

 

 

Il Procuratore Federale, visti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 571pf17-18 avente ad  oggetto: “Esposto della Società ACF Fiorentina Spa relativo ad accordi tra le Società AC Perugia Calcio Srl ed Atalanta Bergamasca Spa, riguardanti trasferimenti di calciatori al fine di eludere, secondo l’esponente, obblighi contrattuali in capo alla Società umbra, con riferimento in particolare ai calciatori Gianluca Mancini e Alessandro Santopadre”;

rilevato che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, tutti specificamente individuati in deferimento;

rilevato che il procedimento trae origine da un esposto presentato, alla Procura Federale, dalla Società AC Fiorentina Spa (di seguito anche “Fiorentina”) in data 04.12.2017, avente a oggetto presunti accordi di trasferimento di calciatori conclusi tra le Società AC Perugia Calcio Srl (di seguito anche “Perugia”) e Atalanta Bergamasca Calcio Spa (di seguito anche “Atalanta”) realizzati determinando un danno economico nei confronti della Società esponente Fiorentina, che ha sostenuto di avere trasferito in data 1.8.2016 il calciatore Gianluca Mancini a titolo definitivo e gratuito al Perugia (peraltro già preso in prestito nella precedente  stagione sportiva 2015/16 con diritto di opzione e contro opzione), pattuendo la corresponsione di un premio di rendimento in proprio favore, in caso di futura cessione dello stesso, pari al 50% dell’importo del prezzo di rivendita del calciatore; ma che il  successivo trasferimento del Mancini dal Perugia all’Atalanta sarebbe stato simulatamente ribassato a fronte di un incremento del corrispettivo di trasferimento legato al calciatore Alessandro Santopadre, giocatore con un valore di mercato ritenuto indubbiamente minore;

atteso che a sostegno di tale asserzione, la Fiorentina ha evidenziato che:

le cessioni dei due calciatori, Mancini e Santopadre, hanno avuto luogo nella stessa fase di mercato, a pochi giorni di distanza, e tra le medesime Società calcistiche;

le notizie di stampa specializzata sul trasferimento stimavano il costo dell'operazione di trasferimento del Mancini intorno ad € 1.500.000,00, di gran lunga superiore a quello di € 200.000,00  indicato  in  contratto;

sul sito internet “Transfermarkt”, il valore di mercato di Alessandro Santopadre era stimato intorno a € 75.000,00, mentre la cessione del calciatore all’Atalanta sarebbe avvenuta per un prezzo di € 1.000.000,00;

il Presidente del Perugia, Massimiliano Santopadre (oltre tutto padre del calciatore Alessandro Santopadre), poche settimane dopo la cessione di Mancini, durante una conferenza stampa in merito all'esito delle operazioni di mercato del mese di Gennaio 2017, avrebbe dichiarato: "i soldi di Mancini sono già stati reinvestiti su Terrani, Forte (in quanto è un prestito oneroso) e Mustacchio"; posto che le stime di mercato, sempre tratte dal sito Transfermarkt, all'epoca dei fatti valutavano Giovanni Terrani (nato il 12 Ottobre 1994) circa € 325.000,00, Francesco Forte (nato il 01 Maggio 1993) circa € 350.000,00, e Mattia Mustacchio (nato il 17 Maggio 1989) circa € 500.000,00, l'ammontare derivante dalla cessione di Mancini (€ 100.000,00) sarebbe risultato evidentemente troppo esiguo per aver contribuito in maniera apprezzabile alle summenzionate operazioni di mercato;

atteso che, a seguito della ricezione dell’esposto, venivano svolte le più opportune indagini in merito a quanto riferito, mediante l’acquisizione di tutti i documenti utili nonché l’audizione dei soggetti interessati: a) Luca Percassi, all’epoca dei fatti Presidente della  Atalanta Bergamasca Calcio Spa; b) Gianluca Mancini, calciatore attualmente tesserato per la Società Atalanta; c) Giovanni Sartori, all’epoca dei fatti responsabile dell’area tecnica dell’Atalanta; d) Stefano Castelnuovo, all’epoca dei fatti procuratore sportivo del calciatore Gianluca Mancini;e) Alessandro Santopadre, calciatore attualmente tesserato per la Società AC Perugia Calcio; f) Massimiliano Santopadre, all’epoca dei fatti Presidente del Perugia; g) Roberto Goretti, all’epoca dei fatti responsabile dell’area tecnica del Perugia; i quali hanno riferito in conformità alle deposizioni rese in atti;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 19.4.2018;

preso atto che gli interessati, in proprio e in qualità, hanno tutti eletto domicilio presso i loro rispettivi difensori facendo richiesta di acquisizione degli atti del procedimento; e che alcuni degli stessi hanno dichiarato la propria disponibilità a essere ascoltati;

rilevato che l’esito della complessiva attività di indagine ha confermato tutte le emergenze trascritte in deferimento e attribuite a ogni singola posizione, in conformità allo specifico capo di incolpazione che prevede anche la responsabilità diretta e oggettiva delle Società AC Perugia Calcio Srl e Atalanta Bergamasca Calcio Spa, ex art. 4, commi 1 e 2, del CGS per la condotta ascritta ai propri Presidenti e tesserati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale;

visto l’art. 32 ter, comma 4, del CGS,

ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale:

- SantopadreMassimiliano, nella sua qualità di Presidente della Società AC Perugia Calcio Srl, nonché amministratore delegato della stessa all’epoca dei fatti:

a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 2, del CGS, per avere sottoscritto in data 12.1.2017 il contratto di cessione del calciatore Gianluca Mancini con la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa indicando un valore fittizio di cessione pari a € 200.000,00 di gran lunga inferiore rispetto all’effettivo valore del calciatore stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti, così determinando un significativo danno economico alla Società ACF Fiorentina Spa, con la quale il Perugia, in sede di acquisizione del medesimo calciatore, aveva stipulato un accordo, in data 1.8.2016, che prevedeva la corresponsione di un premio di rendimento in favore di tale Società in caso di futura cessione del calciatore ad una Società calcistica terza, in misura pari al 50% dell’importo del prezzo di rivendita;

b) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 2, del CGS, per avere sottoscritto in data 24.1.2017 il contratto di cessione del calciatore Alessandro Santopadre con la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa indicando un valore fittizio di cessione pari a € 1.000.000,00 di gran lunga superiore rispetto all’effettivo valore del calciatore stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti;

c) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, commi 1 e 2, del CGS, per avere apposto o consentito che venissero apposti, o comunque per non essersi opposto a che venissero apposti nelle scritture contabili e nelle comunicazioni sociali destinate ai soci e al pubblico della Società AC Perugia Calcio Srl i valori di cessione dei due calciatori Gianluca Mancini e Alessandro Santopadre, sulla base dei contratti di cessione stipulati con la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa rispettivamente in data 12.1.2017 e 24.1.2017, in misura non corrispondente al vero e, più in particolare, la cessione del calciatore Gianluca Mancini al prezzo di € 200.000,00 in luogo di quello ragionevolmente e prudenzialmente individuabile, sulla base degli elementi acquisiti in atti, in € 500.000,00, nonché la cessione del calciatore Alessandro Santopadre al prezzo di € 1.000.000,00 in luogo di quello ragionevolmente e prudenzialmente individuabile, sempre sulla base degli elementi acquisiti in atti, in € 100.000,00;

- Goretti Roberto, all’epoca dei fatti responsabile dell’area tecnica della Società AC Perugia Calcio Srl,

a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 2, del CGS, per avere

offerto il proprio fattivo contributo affinché venisse sottoscritto in data 12.1.2017 il contratto di cessione del calciatore Gianluca Mancini alla Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa indicando un valore fittizio di cessione pari a € 200.000,00 di gran lunga inferiore rispetto all’effettivo valore del calciatore stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti, così determinando un significativo danno economico alla Società ACF Fiorentina Spa, con la quale il Perugia, in sede di acquisizione del medesimo calciatore, aveva stipulato un accordo, in data 1.8.2016, che prevedeva la corresponsione di un premio di rendimento in favore di tale Società in caso di futura cessione del calciatore ad una Società calcistica terza, in misura pari al 50% dell’importo del prezzo di rivendita;

b) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 2, del CGS, per avere offerto il proprio fattivo contributo affinché venisse sottoscritto in data 24.1.2017 il contratto di cessione del calciatore Alessandro Santopadre alla Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa indicando un valore fittizio di cessione pari a € 1.000.000,00 di gran lunga superiore rispetto all’effettivo valore del calciatore stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti;

- Percassi Luca, nella sua qualità di Presidente della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa nonché amministratore delegato della stessa, all’epoca dei fatti:

a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 2, del CGS, per avere sottoscritto in data 12.1.2017 il contratto di cessione del calciatore Gianluca Mancini con la Società AC Perugia Calcio Srl indicando un valore fittizio di cessione pari a € 200.000,00 di gran lunga inferiore rispetto all’effettivo valore del calciatore stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti, così determinando un significativo danno economico alla Società ACF Fiorentina Spa, con la quale il Perugia, in sede di acquisizione del medesimo calciatore, aveva stipulato un accordo, in data 1.8.2016, che prevedeva la corresponsione di un premio di rendimento in favore di tale Società in caso di futura cessione del calciatore ad una Società calcistica terza, in misura pari al 50% dell’importo del prezzo di rivendita;

b) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 2, del CGS, per avere sottoscritto in data 24.1.2017 il contratto di cessione del calciatore Alessandro Santopadre con la Società AC Perugia Calcio Srl indicando un valore fittizio di cessione pari a € 1.000.000,00 di gran lunga superiore rispetto all’effettivo valore del calciatore stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti;

c) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, commi 1 e 2, del CGS, per avere apposto o consentito che venissero apposti, o comunque per non essersi opposto a che venissero apposti nelle scritture contabili e nelle comunicazioni sociali destinate ai soci e al pubblico della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa i valori di cessione dei due calciatori Gianluca Mancini e Alessandro Santopadre, sulla base dei contratti di cessione stipulati con la Società AC Perugia Calcio Srl rispettivamente in data 12.1.2017 e 24.1.2017, in misura non corrispondente al vero e, più in particolare, la cessione del calciatore Gianluca Mancini al prezzo di € 200.000,00 in luogo di quello ragionevolmente e prudenzialmente individuabile, sulla base degli elementi acquisiti in atti, in € 500.000,00, nonché la cessione del calciatore Alessandro Santopadre al prezzo di € 1.000.000,00 in luogo di quello ragionevolmente e prudenzialmente individuabile, sempre sulla base degli elementi acquisiti in atti, in € 100.000,00;

- Sartori Giovanni, all’epoca dei fatti  responsabile dell’area tecnica della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa:

a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 2, del CGS, per avere offerto il proprio fattivo contributo affinché venisse sottoscritto in data 12.1.2017 il contratto di cessione del calciatore Gianluca Mancini con la Società AC Perugia Calcio Srl indicando un valore fittizio di cessione pari a € 200.000,00  di  gran  lunga  inferiore  rispetto  all’effettivo valore del calciatore stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti, così determinando un significativo danno economico alla Società ACF Fiorentina Spa, con la quale il Perugia, in sede di acquisizione del medesimo calciatore, aveva stipulato un accordo, in data 1.8.2016, che prevedeva la corresponsione di un premio di rendimento in favore di tale Società in caso di futura cessione del calciatore ad una Società calcistica terza, in misura pari al 50% dell’importo del prezzo di rivendita;

b) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, e dell’art. 8, comma 2, del CGS, per avere offerto il proprio fattivo contributo affinché venisse sottoscritto in data 24.1.2017 il contratto di cessione del calciatore Alessandro Santopadre alla Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa indicando un valore fittizio di cessione pari a € 1.000.000,00 di gran lunga superiore rispetto all’effettivo valore del calciatore stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti;

- la Società AC Perugia Calcio Srl, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente e dal proprio responsabile dell’area tecnica, così come descritti ai punti 1) e 2) che precedono;

- la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente e dal proprio responsabile dell’area tecnica, così come descritti ai punti 3) e 4) che precedono.

Le memorie

La difesa dei Sig.ri Massimiliano Santopadre e del Perugia Calcio formulava la eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento per la omessa audizione del Sig. Massimiliano Santopadre in presenza di una specifica e tempestiva richiesta in tal senso; nel merito chiedeva il proscioglimento di entrambi i deferiti.

Il Sig. Roberto Goretti insisteva anch’esso per il proprio proscioglimento.

La difesa dei Sig.ri Luca Percassi, Giovanni Sartori e Atalanta Bergamasca Calcio producendo una Perizia di stima redatta dal Dott. Claudio Garzelli in tema di valori di mercato riferita ai calciatori Gianluca Mancini e Alessandro Santopadre, concludeva per  l’integrale proscioglimento dei prevenuti.

Il dibattimento

La Procura Federale, dopo ampia discussione, formulava le seguenti conclusioni:

- mesi 9 (nove) di inibizione ciascuno per i Sig.ri Massimiliano Santopadre e Roberto Goretti;

- € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) di ammenda per la AC Perugia Calcio Srl;

- mesi 6 (sei) di inibizione ciascuno per i Sig.ri Luca Percassi e Giovanni Sartori;

- € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) di ammenda per la Atalanta Bergamasca Calcio Spa.

La difesa dei Sig.ri Massimiliano Santopadre, Roberto Goretti e Perugia Calcio rinunciava alla eccezione procedurale spiegata nella memoria difensiva, articolando la richiesta di proscioglimento dei deferiti.

La difesa dei Sig.ri Luca Percassi, Giovanni Sartori e Atalanta Bergamasca Calcio concludeva anch’essa per il proscioglimento dei deferiti.

I motivi della decisione

La Procura Federale espone un quadro accusatorio concernente la valutazione economica delle operazioni di mercato intercorse tra le Società Perugia e Atalanta, con riferimento ai due giocatori Gianluca Mancini e Alessandro Santopadre, assumendo che i valori del trasferimento (€ 200.000,00 per Mancini ed € 1.000.000,00 per Santopadre) non sarebbero risultati congrui rispetto all'effettivo prezzo di cessione: il primo per difetto, il secondo per eccesso. Adducendo quindi una serie di criteri comparativi provenienti da fonti ritenute ufficiali, quantomeno attendibili, deferiva i prevenuti ciascuno per la trascritta violazione. Ritiene tuttavia il Tribunale che il deferimento sia infondato nel suo complesso, poiché carente nel progetto istruttorio.

In ordine alla eccezione procedurale di improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento spiegata dalla difesa (di Perugia e Santopadre) per la omessa audizione del Sig. Massimiliano Santopadre in presenza di una specifica richiesta in tal senso, è opportuno rilevare preliminarmente che detta carenza in rito è stata rinunciata dalla difesa stessa, in sede di udienza.

In punto di merito, il Tribunale non può esimersi dal constatare lo stridente contrasto rinvenibile nella struttura processuale delle rispettive posizioni in tema di congruità valutativa delle operazione di mercato, poiché le diverse e contrapposte fonti di comparazione conferiscono al tema un quadro estremamente complesso e divergente. Giova anzitutto premettere che secondo quanto emerge dalla Relazione Conclusiva del Procuratore Federale del 21/03/2018, entrambe le cessioni in esame (riferite ai citati calciatori: Mancini dal Perugia all’Atalanta e Santopadre dall’Atalanta al Perugia) non costituiscono una consecutio, bensì due autonome operazioni di mercato; consegue che la trattazione della materia sarà giudicata singolarmente.

Per ciò che attiene la valutazione del calciatore Gianluca Mancini ceduto dal Perugia all’Atalanta, sostiene la Procura che il calciatore aveva già maturato un elevato valore di assoluto rispetto, grazie alla importante presenza in numerose gare nei campionati superiori, con la convocazione nella squadra Nazionale di categoria. La replica della  difesa  risulta affidata al concetto storico secondo il quale la effettiva valutazione del giocatore doveva essere contestualizzata al giorno del trasferimento (Gennaio 2017), posto che il Perugia aveva precedentemente acquisito il giovane atleta dalla Fiorentina (Società di provenienza) all’esito di una serie di infortuni e con scarsa prospettiva di carriera che non lasciava intuire un roseo futuro sportivo. In tal senso il criterio oggettivo di valutazione della Procura Federale doveva essere corroborato con valenza ex tunc, a Maggior ragione ove si considerino il vaglio alla operazione di trasferimento Perugia/Atalanta a cura dell'Ufficio Tesseramenti della Lega Nazionale di Serie B del 27/03/17, e il controllo a cura dei preposti organi federali.

Per quanto riguarda la valutazione del calciatore Alessandro Santopadre, ceduto dall’Atalanta al Perugia, sostiene la Procura Federale che il calciatore non avrebbe affatto maturato, al tempo del trasferimento, meriti sportivi tali da giustificare l’elevato prezzo di compravendita pari € 1.000.000,00, in virtù della scarsa esperienza dovuta alla giovane età e alla mancata partecipazione a gare di campionato. La replica della difesa risulta affidata a concetti tecnici secondo i quali proprio la giovane età, il minimo compenso stipendiale, il ruolo di portiere e la imponente struttura fisica consentivano di  parametrare  una  effettiva  valutazione  del giocatore in termini importanti e con una proficua prospettiva di carriera. In tal senso il criterio oggettivo di valutazione doveva essere ricondotto a un giudizio complessivo prospettico del giovane, a Maggior ragione ove si consideri che nel medesimo tempo l’Atalanta aveva svolto similari operazioni di mercato riferite ad altro giocatore avente caratteristiche similari:  il portiere Marco Carnesecchi, classe 2000, al prezzo di € 1.200.000,00.

La posizione della difesa risulta ulteriormente suffragata dalla perizia tecnica redatta dal Dott. Claudio Garzelli (e prodotta dalla difesa dell'Atalanta), che conclude per la congruità dei valori di mercato individuati dalle Società e riferite ai due calciatori, attraverso una puntuale analisi riferita a tutte le circostanze attribuibili ai parametri economici e valutativi ai quali le Società devono far riferimento per la corretta  gestione del patrimonio giocatori, con  richiamo alla disciplina del codice civile afferente all’istituto del bene immateriale.

L'attento esame dei parametri valutativi addotti da Procura Federale e difesa induce quindi a optare, in linea generale, per una conclusione motiva alquanto dubitativa che non consente di pervenire a un complessivo giudizio puntuale e inequivocabile, considerata la dubbia collocazione degli elementi pecuniari che lasciano ampio spazio a criteri empirici e soggettivi riferiti a plurime considerazioni di età, di ingaggio, di curricula sportivi e di quant'altro possa far parte di un parametro da negoziare ai fini della compravendita. Il Tribunale reputa dunque possibile che la valutazione di un giovane portiere a stipendio minimo, possa essere valutata in esubero rispetto a un criterio più prudenziale; così come un difensore infortunato possa essere penalizzato nel suo valore di trasferimento.

Questa è la estrema sintesi del pensiero maturato dal Giudicante a Maggior ragione nel momento in cui la Procura Federale non è stata in grado di fornire un criterio valido e incontestabile su cui fondare le regole di mercato, o almeno un tema critico obiettivo sul quale basare in maniera incontestabile le violazioni contabili. Si osserva infine che tutte le operazioni di trasferimento contestate, sono state effettuate attraverso le rituali procedure a cura della Lega di competenza, che non ha segnalato alcun genere di irregolarità.

Il coacervo dei contrapposti interessi e dei contrastanti riscontri sulla veridicità o meno del valore effettivo, impone al Tribunale di formulare il motivato giudizio di proscioglimento in applicazione della evidente  incertezza istruttoria, non essendo stata raggiunta la palmare prova che possa condurre, con ragionevole certezza, alla colpevolezza dei deferiti, anche in onore alla struttura del processo sportivo che non si pone in ausilio all'accertamento specifico, per via della propedeutica rapidità sancita ai fini del raggiungimento della decisione.  I prevenuti vengono quindi prosciolti in virtù dell'esplicato ragionamento logico giuridico che si rivela Maggiormente equo e congruo in relazione alla specie, anche in applicazione del principio giuridico del favor rei.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare dichiara il proscioglimento di Santopadre Massimiliano, Goretti Roberto, Percassi Luca, Sartori Giovanni, Società AC Perugia Calcio Srl e Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa.

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