F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 17 Luglio 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL – (nota n. 12846/1250

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  TACCOGNA  ANTONIO (all’epoca  dei  fatti  Amministratore  Unico  e  legale  rappresentante  pro-tempore  della  Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 12846/1250

Il deferimento

Con provvedimento del 5 Giugno  2018, con udienza fissata al 12.7.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) il Sig. Antonio Taccogna, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo I), punti 1) e 2) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato alla Co.Vi.So.C. il bilancio di esercizio al 30 Giugno  2017, ovvero, in caso di mancata approvazione del bilancio, per non aver depositato il progetto di bilancio redatto dall’amministratore in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente ed ai periodi di svolgimento degli stessi;

2) la Società Matera Calcio Srl, per rispondere a titolo  di  responsabilità  diretta,  ai  sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Antonio Taccogna, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione, il Signor Antonio Taccogna faceva pervenire una memoria difensiva mediante la quante contestava i fatti e chiedeva il proscioglimento da ogni addebito.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv. Alessandro Avagliano e Avv. Angela Di Michele) e l’Avv. Cristina Varano, in sostituzione dell’Avv. Antonio Rocca per la Società Matera Calcio Srl, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per la Società Matera Calcio Srl, sanzione base ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita di 1/3 - € 3.400,00 (€ tremilaquattrocento/00), sanzione finale ammenda di € 6.600,00 (Euro seimilaseicento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta così provvede:

Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Società Matera Calcio Srl ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata;

Visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta)  giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

Ritenuto, conclusivamente che la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la proposta sanzione finale congrua.

Comunicato, infine, alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K  01005  03309  000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo nei confronti della Società Matera Calcio Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta Società. Il dibattimento prosegue nei confronti dei restanti deferiti.

Alla odierna riunione sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale, i quali hanno concluso per l’integrale accoglimento dell’atto di deferimento a carico del Sig. Antonio Taccogna, con l’irrogazione, nei confronti dello stesso, della sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre).

Nessuno è comparso per il Taccogna.

I motivi della decisione

Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1250 pf17-18, avente ad oggetto: “Segnalazione della Co.Vi.So.C in ordine al mancato deposito da parte della Società Matera Calcio Srl del bilancio di esercizio approvato al 30 Giugno  2017”.

In merito alla posizione del deferito Sig. Antonio Taccogna, il Collegio osserva che dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti esaminati è emerso per tabulas il fatto storico inverante i presupposti della responsabilità disciplinare. Ed invero, il Matera Calcio Srl non ha depositato alla Co.Vi.So.C il bilancio di esercizio al 30 Giugno  2017, e comunque non ha depositato il progetto di bilancio redatto dall’amministratore in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, come previsto dall’art. 85, lettera C), paragrafo I), punti 1) e 2) delle NOIF.

Rebus sic stantibus, l’omissione è pacifica e la prova risulta raggiunta in merito alle violazioni contestate al Signor Antonio Taccogna dall’organo inquirente.

Il Collegio, tuttavia, non può sottacere la circostanza, emersa all’attento esame del fascicolo, per cui il deferito ha palesato un comportamento teso ad impedire o attenuare  l’evento tentando di convocare l’assemblea dei soci del Matera Calcio Srl e farsi parte attiva in merito agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente.

Una condotta che non esime il deferito dalla responsabilità ascrittagli, conseguente al mancato deposito del bilancio e/o del progetto di bilancio della Società, e tanto in ragione del massimo grado di rappresentanza e responsabilità da egli rivestito in seno alla compagine, di cui il medesimo era amministratore unico e legale rappresentante (art. 85 lettera C), paragrafo I), punti 1) e 2) delle NOIF), ma che comunque consente di rideterminarla in misura più consona tenuto conto del grado di partecipazione causale all’evento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 6.600,00 (Euro seimilaseicento/00) a carico della Società Matera Calcio Srl.

Infligge a carico del Signor Antonio Taccogna la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due).

 

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