Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 055/CSA del 24 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale della Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n.52/DCF del 25 ottobre 2022

Impugnazione – istanza:  -  A.S.D. U.P. Comunale Tavagnacco

Massima: Confermata la squalifica a tempo fino al 20/01/2023 al tecnico perchè “Al 36° del primo tempo, entrava in campo per prestare soccorso ad una calciatrice infortunata, alla richiesta del Direttore di gara se fosse necessario l'intervento del personale sanitario con la barella, gli rivolgeva frase ingiuriosa ed espressione blasfema. Alla notifica del provvedimento di espulsione, giunto alla sua panchina, lanciava con vigoria la borsa di primo soccorso a terra, proferendo espressioni blasfema bestemmiando e rivolgendo ulteriori frasi ingiuriose nei confronti del Direttore di gara. Nell'uscire dal terreno di gioco, giunto al cancello di uscita scagliava una bottiglietta d'acqua contro la porta di ingresso degli spogliatoi; l'oggetto passava a meno di un metro dai paramedici che stavano soccorrendo la suddetta calciatrice infortunata trasportandola sulla barella. Nel contempo urlava frasi ingiuriose all'Assistente. In seguito, prendeva posto nella di tribuna dietro l'A.A. e continuava a rivolgere frasi ingiuriose nei confronti della terna arbitrale per tutta la durata della gara.

Costituisce aggravante il fatto che prestava soccorso ad una calciatrice infortunata senza avere qualifica sanitaria”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 315/CSA del 26 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 13 del 20.04.2022

Impugnazione – istanza: - G.S.D. Castelfidardo SSD A RL

Massima: Confermata la squalifica fino al 20.05.2022 inflitta all’allenatore “per avere lanciato uno sputo sulla maniglia dello spogliatoio arbitrale così da attingere la mano del Direttore di gara. Sanzione così determinata anche in considerazione della pandemia tuttora in corso”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 281/CSA del 04 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale c/o Dipartimento Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n.8 del 07/04/2022 avverso la sanzione della squalifica a tutto il 6.06.2022al proprio allenatore Sig. M.F., in relazione alla gara Triestina Calcio 1918 Srl/Mittici del 3.04.2022 valevole per la 7^ giornata di Ritorno del Campionato di Serie C (Girone B).

Impugnazione – istanza: - U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.

Massima: Confermata la squalifica all’allenatore fino al 6.06.2022: “Per essersi posizionato, al termine della gara, a seguito della notifica di un provvedimento disciplinare all'indirizzo di una calciatrice della propria squadra, davanti al direttore di gara, a braccia larghe, impedendogli di procedere in avanti e ostacolandolo. Nella circostanza, colpiva il direttore di gara con due lievi spinte al petto e gli rivolgeva espressioni irriguardose”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 276/CSA del 04 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione  del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Lega Nazionale Dilettanti Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 6 del 31.03.2022

Impugnazione – istanza: Ternana Calcio s.p.a.

Massima: Ridotta la squalifica all’allenatore originariamente comminata fino al 15/06/2022 in quella fino al  31/05/2022 per aver: “Al termine della gara, dopo essere rientrato nello spogliatoio sentivo delle urla nello spazio antistante agli spogliatoi. Uscendo dallo spogliatoio vedevo i dirigenti della Soc. Ternana che cercavano di dividere il Sig. …. dal Sig. …. Non ho potuto vedere chi dei due avesse effettivamente cominciato tale litigio, ma da quel momento vedevo il Sig. … che ripetutamente inveiva con minacce nei confronti del Sig. … cercando di colpirlo due volte con una testata e uno schiaffo, ma senza riuscire nel suo intento in quanto fermato per tempo dai dirigenti della Soc. Ternana. Per ben due volte però il Sig. ….metteva il palmo della mano sul volto del Sig. …, spingendolo, ma senza recargli alcun danno fisico. Il Sig. … ha reagito dando uno schiaffo al volto del Sig. …, senza recargli alcun danno fisico. Il tutto è durato per circa 20 minuti, ovvero fino all’intervento della Polizia, chiamata dai dirigenti di entrambe le società […]”…..Sotto un primo profilo, considerato che proprio per effetto di tale indebita presenza e nei confronti dello stesso dirigente inibito, s’è verificato l’episodio nel quale lo ….ha posto in essere la condotta sanzionata, quest’ultima – certamente rimproverabile e meritevole di sanzione a norma dell’art. 9, comma 1, lett. e), C.G.S. – può ritenersi attenuata ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., in quanto originata da una situazione d’irregolarità (i.e., presenza d’un dirigente inibito), ascrivibile alla Società avversaria. Ritiene il Collegio, in proposito, che avuto riguardo al complessivo tenore della condotta dello ….e a fronte dell’effetto attenuante della circostanza suindicata, la sanzione della squalifica vada ridotta al 31 maggio 2022.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  106/CSA del 07/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  100/csa del 22 Febbraio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 108 del 12.2.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. N.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2019 INFLITTA AL RICORRENTE SEGUITO GARA BRESCIA/CARPI DEL 9.2.2019

Massima: Rideterminata la squalifica fino a tutto il 31.3.2019 in quella fino al 15.3.2019. all’allenatore “per avere , al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, indirizzato agli Ufficiali di gara espressioni gravemente intimidatorie ed epiteti insultanti; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”…Il ricorso va accolto in quanto il comportamento assunto dal sig. … merita di essere sanzionato ma in una misura diversa in considerazione del fatto che non vi è stato comportamento intimidatorio.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 171/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 209/DIV del 30.04.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL ROBUR SIENA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE A TUTTO IL 31 MAGGIO 2018; AMMENDA DI € 500,00, INFLITTE AL SIG.  V. D. SEGUITO GARA ROBUR SIENA/PIACENZA DEL 29.04.2018

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso ridetermina all’allenatore la sanzione nella sola inibizione fino al 20.5.2018 compreso “per aver al termine del primo tempo assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro protestando reiteratamente e rivolto frase offensiva ad un tesserato della squadra avversaria”…Osserva, all’uopo, questa Corte che il comportamento del … deve qualificarsi come condotta irriguardosa sia nei confronti dell’arbitro che nei confronti dell’avversario ma, al contempo, va ritenuto di non particola gravità. Nel caso di specie le frasi e il comportamento posti in essere dall’incolpato, individuate in unico contesto temporale, sono manifestazione di un giudizio negativo che seppur estrinsecatosi in maniera colorita non sono idonei ad integrare condotte offensive in senso stretto ma meramente irriguardose e, comunque, contenute in limiti di non particolare rilevanza, di talchè è possibile attenuare la sanzione irrogata come di seguito. 

Decisione C.S.A.:C. U. n. 120/CSA del 10 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 156 del 6.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. P.G.  CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 12.2.2018 E AMMENDA DI € 3.000,00 SEGUITO GARA SAMPDORIA/TORINO DEL 3.2.2018

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, limita la sanzione inflitta dirigente alla sola inibizione a tutto il 12.2.2018 per l’assenza di qualsivoglia intento offensivo ovvero ingiurioso nei confronti del direttore di gara.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 25 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 dell’11.11.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. PINK SPORT TIME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL’11.5.2016 INFLITTA AL SIG. C.G. SEGUITO GARA ASD PINK SPORT TIME/US S. ZACCARIA DEL 7.11.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica all’allenatore fino a tutto l’11.2.2016 che protestava veementemente dopo che l’arbitro aveva assunto una decisione tecnica, indirizzandogli frasi volgari ed offensive. Conseguenzialmente – su segnalazione dell’assistente – veniva allontanato dal terreno di gioco e mentre usciva apostrofava con una frase offensiva l’assistente. A fine gara – così come riportato dal referto arbitrale – avrebbe tentato di aggredire con calci e pugni alcune giocatrici della squadra avversaria – che stavano festeggiando la vittoria – non riuscendo nell’intento grazie all’intervento di 2 Carabinieri presenti. Per come evidenziato nello stesso referto arbitrale, a parere di questa Corte, il comportamento del –omissis - tenuto a fine gara non aveva alcuna connotazione di piena lesività ed offensività tale da giustificare una sanzione come quella applicata dal Giudice di primo grado; e la dimostrazione di ciò si ha dal fatto che il semplice intervento dei Carabinieri e/o dei Dirigenti ha subito fermato ed interrotto gli accadimenti.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 07 Agosto 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile - Com. Uff. n. 73 del 27.5.2015

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2015 INFLITTA AL SIG. R.A. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA, NAPOLI CALCIO FEMMINILE/PINK SPORT TIME DEL 24.5.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato l’allenatore: «Allontanato per proteste nei confronti dell’arbitro, posizionatosi all’esterno del recinto di giuoco, rivolgeva espressioni offensive e gravi minacce nei confronti del medesimo arbitro, ingiurie e minacce reiterate anche al termine della gara. Con l’aggravante di essere inserito in distinta di gara quale dirigente addetto all’arbitro. (plurirecidivo)».

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 030/CSA del 10 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 02 Febbraio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 19.11.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO S.S.D. CYNTHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.4.2015 INFLITTA AL SIG. A.A. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, CYNTHIA 1920/VITERBESE CASTRENSE DEL 15.11.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato l’allenatore per avere durante la gara del: "presenziato indebitamente, durante l'intervallo tra il primo e secondo tempo nella zona degli spogliatoi benché squalificato ai sensi del Com. Uff. n, 26 del 12 novembre 2014.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 316/CGF del 06 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 29 Settembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 180 del 29.4.2014

Impugnazione – istanza:1. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTA AL SIG. M.E. SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA CATANIA/TRAPANI DEL 26.4.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato con la squalifica fino al 31 dicembre 2014 per “avere, al termine della gara, assumendo un atteggiamento minaccioso, afferrato in maniera violenta il braccio di un Assistente provocandogli sia un intenso dolore, durato alcuni minuti, sia un livido di grosse dimensioni, successivamente si recava nello spogliatoio degli Ufficiali di gara reiterando tale comportamento”.

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 17 Aprile 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 13 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la  Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 682 del 2.4.2014

Impugnazione – istanza:1. RICORSO A.S.D. W.S. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA  FINO AL 31.12.2014 INFLITTA AL SIG. T.G. SEGUITO GARA W.S.  CATANZARO/LE FORMICHE DEL 30.3.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato con la squalifica fino al 31 dicembre  2014 per aver tenuto un comportamento  gravemente antisportivo, costituito da ingiurie e proteste nei confronti del direttore di gara, con  tanto di spintonamento; ma a fine partita, nel gesto di stringergli la mano, forzava con veemenza la presa con evidente volontà di arrecare dolore con tanto di introduzione nello spogliatoio per tentare l’aggressione fisica poi evitata dall’intervento di due dirigenti della squadra locale.

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 10 Luglio 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 13 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera  del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 181/DIV del  9.6.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. L.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31.12.2014 FROSINONE/LECCE DEL 7.6.2014

Massima: La Corte ridetermina la sanzione della squalifica all’allenatore fino alla data del 30.9.2014 perchè al termine della gara il preparatore dei portieri, si portava verso l’allenatore, esultando  vistosamente di fronte al tecnico; a questo punto l’allenatore si scagliava contro di lui e lo colpiva con  due pugni di cui uno lo raggiungeva in pieno. L’allenatore continuava nell’aggressione, ma veniva a  stento fermato. A quel punto, l’allenatore con i suoi calciatori si portava verso la curva sud occupata dai sostenitori. Dopo tre minuti, si dirigeva verso l’ingresso dello spogliatoio ove  stazionavano non meno di un centinaio di tifosi avversari, raggiunto questo gruppo si  gettava letteralmente tra i tifosi e sferrava calci, schiaffi e pugni verso chi gli capitava davanti; in  particolare, si accaniva verso un giovane ragazzo, sostenitore, che gli era davanti e  mentre questi si girava lo colpiva con un forte pugno ed un calcio. A quel punto gli “” stewards”  facendosi largo tra la folla e gli agenti di polizia, riuscivano a respingerlo all’interno degli  spogliatoi. Non v’ha dubbio, infatti, che nei confronti del – omissis - vi fu una grave provocazione iniziale  da parte del preparatore dei portieri del Frosinone ed una violenza successiva e reiterata da parte del  ricorrente, come emerge, incontrovertibilmente dai rapporti del Commissario di campo e del  collaboratore della Procura federale, precedentemente richiamati e sintetizzati.  Altro fattore da considerare è l’invasione sul terreno di gioco da parte dei tifosi del  Frosinone che ha reso la situazione particolarmente tesa e difficilmente controllabile.  Del tutto inappropriata appare la richiesta di applicare nella fattispecie lo stato di necessità  ex articolo 54 codice penale.  È appena il caso di ricordare, a riguardo, che l’applicabilità dell’esimente viene meno in  presenza di ogni forma di comportamento colposo; in particolare lo stato di necessità esula ogni  qualvolta chi lo invoca abbia contribuito(anche con semplice colpa incosciente) a provocare la  situazione pericolosa non altrimenti evitabile(nel caso di specie è stato volontariamente causato il  pericolo con la propria condotta violenta).  Tenuto conto di tutti gli elementi di cui all’articolo 16, comma uno, del Codice di giustizia  sportiva si ritiene equo rideterminare e ridurre la sanzione della inibizione fino alla data del 30  settembre 2014. 

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 4 Luglio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014

Impugnazione – istanza:  8. RICORSO F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO A 1.10.2014 AL SIG. G.G.INFLITTA SEGUITO GARA CIVITANOVESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 17.4.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato con la squalifica della inibizione fino al 1.10.2014 perchè: “allontanato per proteste nei confronti dell'Arbitro, al termine della gara, attendeva la terna arbitrale nella zona antistante gli spogliatoi e rivolgeva espressioni estremamente triviali, dal contenuto discriminatorio e minaccioso. Tale condotta veniva reiterata nel parcheggio dell'impianto sportivo ove il medesimo incitava ed istigava un gruppo di persone (una dozzina) ad inveire con toni minacciosi nei confronti degli Ufficiali di gara ed, inoltre, colpiva lo sportello dell'auto che li ospitava con delle manate di forte intensità. Sanzione così determinata in ragione della pervicace reiterazione della condotta nonché della sospensione dell'attività sportiva per il periodo estivo ( R A - R AA)”. La Corte, esaminati gli atti, ritiene preliminarmente che le censure di nullità o inutilizzabilità del rapporto dell’assistente arbitrale sia completamente destituita di fondamento dal momento che il documento in questione, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante e come alla stessa fatto verificare nel corso della riunione del 30.4.2014, risulta regolarmente sottoscritto dal suo redattore. ….La Corte, infatti, ritiene che le ragioni addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in discussione il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo che si fonda su circostanze puntualmente individuate negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale e del commissario di campo) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S. La particolare gravità degli accadimenti e la indubbia offensività delle condotte che hanno dato luogo alla sanzione inflitta al – omissis - giustificano anche la misura della sanzione della inibizione, la cui durata, a prescindere dalla carica rivestita dal – omissis - nella compagine sociale, appare coerente con il principio di proporzionalità ed afflittività.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 13 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo  presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA FINO AL 5.11.2013 INFLITTA AL SIG. B.P.SEGUITO  GARA JUVE STABIA/VIRTUS LANCIANO DEL 24.9.2013

Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore a tutto il 24.10.2013 “per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, spinto l'Arbitro rivolgendogli, con  atteggiamento minaccioso, espressioni offensive ed ingiuriose”.   Osserva preliminarmente questa Corte che la condotta del Sig. – omissis - così come  puntualmente refertata dall'Arbitro deve ritenersi quanto meno irriguardosa e sanzionabile con la  squalifica, pur in assenza del requisito della violenza non riscontrabile nella “leggera spinta sulla  spalla” ma gridando in maniera minacciosa come refertato dall'Arbitro. Ciò presuppone, ex art. 19 C.G.S., la squalifica per più giornate di gara.  Ritiene, peraltro, questa Corte che la sanzione a tempo così come inflitta, ovvero “fino al  5.11.2013”, ha comportato, valutato il calendario ufficiale del Campionato, la squalifica  complessiva per un numero di 6 giornate effettive di gara, di certo eccessiva e non proporzionata al  reale accadimento.

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.252/CGF del 19 Aprile  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 86 del 25.3.2013

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO GRUPPO SPORTIVO BAGNOLESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2013 INFLITTA AL SIG. O.M. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, G.S. BAGNOLESE/ATL. CASTENASO VAN GOOF DEL 23.3.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato l’allenatore attesa la natura e la particolare gravità dei fatti commessi

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.57/CGF del 23 Ottobre  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 083/CGF del 29 Ottobre  2013 1  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 21 del 9.10.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA FINO AL 9.4.2014, - AMMENDA DI € 250,00, INFLITTE AL SIG. I.M. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI, NOVARA/PAVIA DEL 6.10.2013

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta all’allenatore a 3 mesi di squalifica, fino al 9.1.2014 e conferma l’ammenda “perché al termine dell’incontro entrava nello spogliatoio dell’arbitro e lo insultava e minacciava di morte ripetutamente, accusandolo di aver profferito frasi razziste nei confronti di un proprio giocatore: dopo che il direttore di gara usciva dal locale doccia e si recava nella parte dello spogliatoio ove si trovavano i suoi assistenti insieme ai dirigenti delle due società, reiterava le minacce di insulti ed inoltre lo spingeva, facendolo arretrare di alcuni passi. Situazione che cessava solo a seguito dell’intervento dei dirigenti che lo allontanavano a fatica mentre continuava a minacciare l’arbitro”.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 40/C Riunione del 29 Marzo 2004 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 113 del 5.3.2004

Impugnazione - istanza: Reclamo del sig. V.P. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004

Massima: In mancanza di un univoco carattere violento e volutamente lesivo del gesto dell’allenatore ai danni dell’arbitro, essendo lo stesso più che altro da ascrivere ad un momento di particolare agitazione psicomotoria dei soggetti coinvolti in una situazione di accentuata concitazione, verbale e gestuale - e quindi in considerazione della reale non eccessiva gravità del fatto stesso - la sanzione comminata al reclamante può essere ulteriormente ridotta, giudicandosi congrua e di misura proporzionata ad essa gravità.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 20 aprile 2000 n. 11 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 37 del 16.3.2000

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Castelplanio Angeli avverso la sanzione dell’inibizione fino al 28.2.2002 inflitta all’allenatore B.S.

Massima: All’allenatore viene irrogata la sanzione dell’inibizione a termine per aver volontariamente colpito con la testa il Direttore di gara davanti allo spogliatoio.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/C Riunione del 22 dicembre 1999 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 109/C del 15.12.1999

Impugnazione - istanza: Appello del Foggia Calcio avverso la sanzione della squalifica fino al 29.12.1999 inflitta all’allenatore B.P.

Massima: Viene irrogata la squalifica a termine "per condotta non regolamentare in campo e successivo comportamento offensivo verso l'arbitro: ... (recidivo)”.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 1/C Riunione del 10 luglio 1997 - n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 97 del 20.5.1997

Impugnazione - istanza: Appello allenatore P.D. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 31.12.1999

Massima: L’allenatore che commette atti violenti e rivolge frasi minacciose nei confronti dell’arbitro è sanzionato con la squalifica.

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