Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 040/CSA del 4 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 083 del 05.10.2022

Impugnazione – istanza:  -  ASD Olimpus Roma

Massima: Rideterminata la squalifica per 2 giornate a carico dell’allenatore in quella di 1 giornata “Per aver preso parte ad un tafferuglio con tesserati della squadra avversaria, tenendo un comportamento offensivo nei confronti degli avversari e degli arbitri”. Rideterminata anche l’ammenda da € 400,00 ad € 200,00 a carico della società…In particolare, risulta per tabulas, innanzi tutto, che, in effetti, l’entrata in campo della panchina e dell’allenatore della ASD Olimpus Roma sia avvenuta per reazione all’entrata in campo della panchina avversaria, a seguito del fallo di gioco subito da un calciatore della Sandro Abate Avellino. Circostanza, questa, che, alla luce delle sanzioni inflitte, non sembra essere stata tenuta in adeguata considerazione dalla decisione impugnata. Il referto arbitrale, poi, descrive – ma solo genericamente – di invettive dell’allenatore D’Orto, il cui comportamento, pertanto, non si ha elementi per definire, così come ha fatto il Giudice Sportivo, “offensivo” nei confronti degli avversari. Il che conduce a ridurre la sanzione della squalifica comminata nei suoi confronti ad una giornata effettiva. Quanto alla sanzione dell’ammenda, esigenze di giusta dosimetria, anche in relazione alla sanzione comminata alla ASD Sandro Abate Avellino, responsabile di plurime violazioni, rendono accoglibile il reclamo sotto il profilo del quantum della sanzione, ritenendosi congrua una ammenda di euro 200,00.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 010/CSA del 20 Settembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti serie A, pubblicata con C.U. n. 48 del 13.09.2022

Impugnazione – istanza: - U.S. Lecce s.p.a. - Sig. M.B.

Massima: Confermata la squalifica per una gara all’allenatore per aver proferito al termine della predetta gara, rientrando negli spogliatoi, una espressione blasfema rilevata dai collaboratori della Procura federale”…”porco zio”.. fattispecie sussumibile nella previsione dell’art. 37 del CGS.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 330/CSA del 24 Giugno 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione di Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 1513 del 21.06.2022

Impugnazione – istanza: - Italservice Pesaro Calcio a 5

Massima: Il ricorso inammissibile è comunque infondato con l’effetto che viene confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato l’allenatore con 1 giornata di squalifica per espressione blasfema…Ai di là di tali pur insuperabili motivi di inammissibilità, questa Corte non può esimersi dal rilevare anche gli evidenti profili di infondatezza del reclamo, laddove l’esame della prova televisiva conferma che l’espressione blasfema (che tale resta indipendentemente dalle intenzioni di colui che l’ha utilizzata) è stata pronunciata apertamente e senza remore di sorta, nonostante le numerose persone presenti e la consapevolezza della trasmissione della gara in diretta TV.

Decisione C.S.A. – Sezione I : DECISIONE N. 239/CSA del 06 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 222 del 22.03.2022

Impugnazione – istanza: - Venezia F.C. s.r.l. - Sig. P.Z.

Massima: Confermata la squalifica per 1 giornata di gara all’allenatore per aver pronunciato un’espressione blasfema al 10° del secondo tempo a seguito di acquisizione delle immagini televisive….La richiesta delle parti reclamanti, di commutare la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara, inflitta dal Giudice Sportivo, in ammenda di € 3.000,00, da devolversi a favore di un ente benefico, non può essere accolta da questa Corte. Sul punto si è espressa recentemente la Corte Federale d’Appello a Sezione Unite (Decisione n. 91 del 06 aprile 2021), precisando che non è consentito ai Giudici Federali applicare sanzioni diverse da quella prevista dalla norma che disciplina l’illecito per il quale si procede. La decisione della Corte Federale d’Appello poco sopra citata, pienamente condivisa da questo organo giudicante, ha accolto un reclamo della Procura Federale proposto nei confronti del Sig. Gianluigi Buffon, nel quale si metteva in evidenza come il Tribunale Federale, in luogo della sanzione prevista dall’art. 37 CGS, in caso di espressione blasfema (sanzione minima della squalifica di una giornata), avesse irrogato al deferito la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, assumendo di operare in attuazione del combinato disposto di cui agli artt. 16, comma 1 e 13, comma 2, CGS. La Corte Federale d’Appello, in merito a tale eccezione, ha statuito che “il Tribunale non ha operato un’attenuazione della sanzione bensì ha proceduto ad una conversione di una sanzione interdittiva (quella della squalifica) in una sanzione pecuniaria, in assenza, all’interno del CGS, di qualsiasi previsione in tale senso. Né d’altro canto, può ritenersi consentita un’applicazione analogica del disposto dell’art. 135 c.p. (riguardante il “Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive”), attesa l’assenza, nel caso di specie, dei necessari presupposti (vuoto normativo e identità tra la fattispecie concreta e quella disciplinata analogicamente). In altri termini, il Tribunale ha proceduto a applicare una sanzione diversa da quella prevista dalla norma che disciplina l’illecito de quo (art. 37 CGS) in deroga al principio generale della tassatività delle sanzioni, applicabile evidentemente anche nell’ordinamento sportivo.Ne consegue che, come correttamente evidenziato dalla Procura Federale, il detto illecito non può che essere sanzionato con l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 37 CGS, non essendo consentito al giudice – alla luce della chiara portata della lettera della disposizione in esame – di mutare la natura della sanzione.”.

Decisione C.S.A. – Sezione II : DECISIONE N. 227/CSA del 30 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, di cui al CU n. 261/DIV del 22 marzo 2022, avverso la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara, inflitta al reclamante in relazione alla gara Virtus Verona/Feralpisalò disputata il 20 marzo 2022

Impugnazione – istanza: - Sig. S.V.

Massima: Confermata la squalifica per 1 giornata di gara all’allenatore per aver proferito espressione blasfema udita dai collaboratori della procura federale….Il valore di piena prova assegnato dal codice di giustizia sportiva al solo referto del direttore di gara, non esclude né che il rapporto dei collaboratori della Procura federale sia incluso negli atti ufficiali di gara, né, ad ogni buon conto, che il predetto medesimo rapporto assurga, comunque, a elemento di prova che, attesa la fede privilegiata (e la presunzione, pur relativa, che dallo stesso deriva), in difetto di diverse e contrarie, pur ammesse, circostanze probatorie, ben può essere posto a base della decisione del giudice sportivo.  In tal ottica, peraltro, si richiama la decisione n. 170/CSA/2021-2022 di questa Corte, assunta, come nell’odierno caso dedotto in giudizio, in fattispecie in cui «le condotte sanzionate dal Giudice Sportivo sulla scorta del rapporto dei Collaboratori della Procura Federale sono state tenute da un allenatore presente in panchina e non da un calciatore impegnato nella competizione agonistica sul terreno di gioco. Una circostanza, quest’ultima, che ha, pertanto, consentito, del tutto legittimamente, al Giudice Sportivo di utilizzare il rapporto dei Collaboratori della Procura Federale».

Decisione C.S.A. – Sezione II : DECISIONE N. 226/CSA del 30 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 261/DIV del 22.03.2022, avverso la sanzione della squalifica di 1 giornata effettiva di gara inflitta al Sig. F.L. in relazione alla gara Virtus Verona/Feralpisalò del 20.03.2022

Impugnazione – istanza: - Virtus Verona S.r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 1 giornata di gara all’allenatore “per aver pronunciato in un unico contesto, al 40°minuto del primo tempo, due espressioni blasfeme mentre si trovava in prossimità della panchina. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la contestualità della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed). Al proposito, giova ricordare che questa Corte, nella decisione n. 102/CSA/2021 -2022 (citata espressamente dal Giudice Sportivo), ulteriormente precisata dalla successiva n. 170/CSA/2021-2022, ha affermato che l’art.61, comma 1, CGS, relativo ai mezzi di prova, “prevede che " I rapporti degli ufficiali di gara e del Commissario di Campo e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura federale". La medesima norma afferma quindi, a giudizio di questa Corte, che: - solo i rapporti degli ufficiali di gara e del commissario di campo (leggi delegato di Lega) costituiscono autonomi e sufficienti mezzi di prova; - la prova fornita dagli stessi è "piena" , ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi; - gli atti di indagine della Procura federale "possono" costituire, se ritenuti utili "ai fini di prova" dall'equo apprezzamento degli organi di giustizia, elemento di supporto procedurale; - gli atti della Procura federale non costituiscono pertanto mezzi di prova autonomi, ma elementi complementari al consolidamento dei mezzi di prova, quali definiti nel primo periodo del comma 1 dell'art. 61 CGS. - i medesimi non possono conseguentemente assurgere a rango di unici elementi sufficienti a giustificare un provvedimento sanzionatorio da parte degli organi di giustizia, in riferimento a fatti accaduti durante lo svolgimento della gara riferibili a calciatori impegnati nella competizione agonistica sul terreno di gioco (ferma restando la loro valenza per le condotte tenute dai tesserati presenti in panchina nonché dal pubblico presente sugli spalti)”. Orbene, nel caso di specie, contrariamente alla fattispecie decisa con la prima decisione ed in linea con la seconda, le condotte sanzionate dal Giudice Sportivo sulla scorta del rapporto dei Collaboratori della Procura Federale sono state tenute da un allenatore presente in panchina e non da un calciatore impegnato nella competizione agonistica sul terreno di gioco. Una circostanza, quest’ultima, che ha, pertanto, consentito, del tutto legittimamente, al Giudice Sportivo di utilizzare il rapporto dei Collaboratori della Procura Federale ai fini della irrogazione di una sanzione, tenendo conto proprio della diversità percettiva tra quanto accade sul terreno di gioco, nel primario e fide-facente controllo degli ufficiali di gara, e ciò che si svolge aliunde.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 019/CSA del 28 Settembre  2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 23/DIV del 14/09/2021

Impugnazione – istanza: F.C. PRO VERCELLI S.r.l. - Sig. G.S.

Massima: Confermata la squalifica per una gara effettiva all’allenatore che nonostante la squalifica ha “per i primi 35 minuti del primo tempo diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente da una finestra prospiciente il tunnel che porta dagli spogliatoi al campo in violazione dell'art. 21, comma 9, CGS.”…Trattasi di comportamento che concreta, come correttamente rilevato dal Giudice Sportivo, all’evidenza, la violazione della disposizione di cui all’art. 21, comma 9, C.G.S., la quale prevede che “I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi”.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 229/CSA del 22 Giugno 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, Lega Pro, Campionato Primavera 3 “Dante Berretti”, di cui al Com. Uff. n. 149/PR3 del 14.06.2021

Impugnazione – istanza: Sig. F.A.V.

Massima: Ridotta la squalifica da 2 ad 1 giornata all’allenatore “per reiterate proteste nel corso delle quali usciva dall’area tecnica.”. Preliminarmente questa Corte ritiene che i video e le foto prodotte dalla parte reclamante non possano essere né esaminate, né acquisite come elementi di prova. Se è vero, come è vero, che l’art.  58, comma 1, C.G.S. consente l’utilizzo dei mezzi di prova audiovisivi, l’art. 61, comma 2, C.G.S., statuisce che “Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.”. La Corte, alla luce delle contestazioni della parte reclamante in merito alla dinamica dei fatti, ha ritenuto opportuno ascoltare a chiarimento, l’arbitro della gara in esame. Il Sig. …, arbitro della gara … raggiunto telefonicamente, ha confermato il suo referto, precisando che nella circostanza per cui è causa, l’allenatore della A.C. Perugia Calcio (…) ha protestato in maniera plateale, portando le mani alla testa, uscendo dall’area tecnica ed urlando nei suoi confronti in segno di disapprovazione verso la decisione adottata nella circostanza. L’arbitro ha altresì dichiarato che il Sig. …., alla fine della gara, si è scusato con lui per quanto accaduto. Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 36 C.G.S., riguardo alla condotta irriguardosa dei tecnici in occasione o durante la gara, che prevede, come sanzione minima, la squalifica per due giornate effettive di gara, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti. In ordine al presente reclamo, concernente la squalifica per due giornate effettive di gara, comminate all’allenatore della società A.C. Perugia Calcio, questa Corte, tenuto conto del comportamento del ricorrente, che non ha usato, in occasione della sua protesta, espressioni lesive la dignità dell’arbitro e quindi di non particolare gravità, e del fatto che alla fine della gara ha presentato le proprie scuse al direttore di gara per quanto accaduto, ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza di quest’organo giudicante, ridurre la sanzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara. Questa riduzione della sanzione viene effettuata anche ai sensi del comma 2 dell’art. 13 C.G.S., in forza del quale la complessiva condotta del reclamante merita una valutazione attenuata.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 223/CSA del 14 Giugno 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 1448 del 07.06.2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Futsal Polistena C5

Massima: Confermata la squalifica per una giornata all’allenatore “perché nonostante fosse squalificato, dagli spalti durante l’incontro impartiva direttive ai propri calciatori”

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 194/CSA del 21 Maggio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Gioco Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 398/DIV del 30.03.2021

Impugnazione – istanza: S.S. Arezzo S.r.l.

Massima: Ridotta la squalifica da 2 ad 1 giornata di gara all’allenatore “perché al termine della gara rientrando negli spogliatoi rivolgeva all’arbitro reiterate frasi offensive” (r. proc fed.) La società reclamante con il ricorso introduttivo ha chiesto, in via principale, l’annullamento del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo e, in subordine, la riduzione della squalifica dell’allenatore “ad una giornata”…Il fatto però che né l’arbitro né i suoi collaboratori le abbiano sentite, dimostra che le espressioni non sono state proferite con particolare pervicacia e per tale ragione la Corte ritiene che il gesto sia meno grave rispetto a quello valutato dal Giudice Sportivo, per cui la sanzione merita di essere ridotta.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 167/CSA del 27 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 137 del 12.04.2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Lanusei Calcio

Massima: Ridotta la squalifica da 2 ad 1 giornata di gara all’allenatore “Per avere, al termine della gara, strattonato e rivolto espressioni offensive a un dirigente della squadra avversaria.”…Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39 C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva dei calciatori in occasione o durante la gara, che prevede, come sanzione minima, la squalifica per due giornate effettive di gara. La predetta sanzione disciplinare può essere attenuata ex art. 13, comma 1, lettera a), CGS, in quanto a determinare l’evento ha concorso il comportamento ingiusto altrui e più precisamente del Sig. S. P., allenatore in seconda della società Vis Artena. Infatti, è il Sig. S. P. che ha dato inizio all’alterco fra i due, prendendo per la maglia il Sig. C.L. G., il quale reagisce alla provocazione nella maniera descritta dall’arbitro nel supplemento di rapporto. Il Sig. C. L. G. ha reagito ad un comportamento provocatorio causato da altri e, pertanto, la sanzione disciplinare a lui irrogata dal Giudice Sportivo deve essere attenuata, ex art. 13, comma 1, lettera a) C.G.S..

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 048 CSA del 30 Dicembre 2020

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 49 del 05.11.2020

Impugnazione – istanza: A.S.D. San Luca 1961

Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica all’allenatore “per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di Gara”…Per quanto concerne la misura della sanzione inflitta al reclamante dal Giudice Sportivo si osserva che “Gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. La sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara risulta pertanto non conforme al dato normativo poiché non proporzionata alla gravità e al tenore delle espressioni profferite dal Sig. Cozza, il quale, pur serbando una condotta contraria alle regole di comportamento previste dalla normativa vigente, avrebbe contestato alcune decisioni arbitrali attraverso l’espressione: “ma non vedi nulla, ti svegli”. Occorre ricordare che la condotta irriguardosa consiste in espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica» (cfr. Corte giust. fed., 28 aprile 2010, cit.; nonché, Corte giust. fed., 19 Gennaio 2010, cit.; Corte giust. fed., 19 Gennaio 2010, cit.). La condotta in questione, dunque, richiede che l’espressione utilizzata oltrepassi i limiti del cd. diritto di critica. Infatti, sul piano dell’ordinamento generale, la tutela dell’integrità morale della persona contro manifestazioni di opinioni lesive dell’onore, del decoro e della reputazione, deve essere bilanciata con la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dalla Costituzione. Questa, però, ai fini del menzionato bilanciamento, soggiace ai limiti della continenza, ossia del linguaggio appropriato, corretto, sereno e obiettivo, della pertinenza, quale esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza e alla divulgazione del fatto o dell’opinione, e della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti riferiti e accaduti o, quanto meno, della rigorosa e diligente verifica dell’attendibilità dei fatti narrati e riferiti. La sussistenza di siffatti limiti al legittimo esercizio di tale diritto deve ritenersi predicabile anche nel caso del diritto di critica che, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa. Sulla base di tali premesse, si può quindi concludere che non potrebbe mai sussistere l’esimente dell’esercizio del diritto di critica, qualora l’espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale della persona accusata. Ritenuto che le reiterate proteste poste in essere dal Sig. … eccedano in ogni caso i limiti naturali del cd. diritto di critica, questa Corte, conformemente a quanto evidenziato dal Giudice Sportivo, pur qualificando tale condotta come irriguardosa, ritiene in ottemperanza ai principi di equità e proporzionalità equo ridurre la sanzione della squalifica inflitta ad una sola giornata effettiva di gara

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 38 CSA del 23 Dicembre 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 196/DIV del 30.11.2020

Impugnazione – istanza: Sig. D.D.D..

Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica all’allenatore: “per comportamento offensivo irriguardoso nei confronti dell’arbitro (r. IV uff.).”,  si è trattato di un gesto consistito in una spinta di lieve entità al suo braccio destro, senza alcun intento offensivo e/o di protesta, al quale sono seguite immediatamente le scuse dell’allenatore.. Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., riguardo alla condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, che prevede la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara o a tempo determinato, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti. Nel caso di specie, sulla base di quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte eccessivamente gravosa e severa. Infatti, il gesto, di lieve entità, del Sig. .., non aveva alcun intento lesivo o di protesta nei confronti dell’ufficiale di gara e, per tale motivo, deve essere considerato meramente irrispettoso e  non anche irriguardoso  ed  in ogni  caso meritevole di  considerazione  di “circostanze attenuanti”, alla luce delle immediate e giustificate scuse.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 018 CSA del 24 Novembre 2020

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 46 del 04.11.2020

Impugnazione – istanza: U.S. Tolentino 1919 S.S.D. a.r.l.

Massima: Ridotta da due a una giornata la squalifica all’allenatore“per avere rivolto all’Arbitro espressione irriguardosa, allontanato” “Era giallo, non ci hai capito un cazzo”La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l’ingiuria; ne deriva che essa si configura in presenza di espressioni «idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 Gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 Gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria, quindi, anche in presenza di «espressioni […] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell’esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell’esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell’onore degli ufficiali di gara» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 Marzo 2013, n. 212/CGF). La condotta irriguardosa, invece, è meno grave dell’ingiuria e consiste in espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica» (cfr. Corte giust. fed., 28 aprile 2010, cit.; nonché, Corte giust. fed., 19 Gennaio 2010, cit.; Corte giust. fed., 19 Gennaio 2010, cit.). La condotta tenuta da mister M., più che di vera e propria ingiuria, assumerebbe i caratteri della condotta irriguardosa, prevista e punita dall’art. 36, comma 1, lettera a), del nuovo C.G.S. con la sanzione della squalifica base “per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti”. L’elenco di circostanze attenuanti contenuto nell’art. 13 del C.G.S. non è tassativo, atteso che ai sensi del comma 2 “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”. Tra queste circostanze, secondo questa Corte, può rientrare anche il carattere scarsamente irriguardoso delle espressioni proferite dall’allenatore marchigiano, elemento che può essere valorizzato per ridurre la squalifica inflitta dal giudice di prime cure al mister della società reclamante.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 194 CSA del 25 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 115/DIV del 04.02.2020

Impugnazione – istanza: Ternana Calcio S.p.A.

Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica all’allenatore “per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale (r.proc.fed., allenatore in seconda).” Conseguentemente l’epiteto “pagliaccio” era indirizzato, senza dubbio alcuno, nei confronti dell’assistente dell’arbitro. La condotta tenuta nella circostanza dal tesserato della Ternana Calcio S.p.A. deve essere qualificata come irriguardosa e sanzionata, anche alla luce dei precedenti di questa stessa Corte, con la squalifica per 1 giornata effettiva di gara. Conseguentemente, la sanzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al Sig. R. C. deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della sua condotta e quindi ridotta a 1 giornata effettiva di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0067/CSA del 14 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 46 del 30.10.2019

Impugnazione – istanza: USD LAVAGNESE 1919

Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica all’allenatore che per avere al termine della gara, rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo del Direttore di Gara "complimenti, abbiamo perso grazie a te, sei un incompetente".  La Corte, in primo luogo, precisa che ai fini della decisione non si può che muovere dalla disposizione di cui all'art. 21, comma 2, C.G.S. allorché si prevede, per tutti i tesserati, senza distinzione alcuna di ruolo, la sanzione della squalifica "per una o più giornate di gara" ove vi sia stata una violazione delle norme federali. Nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al sig. N., ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come il sig. N., pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo. Infatti, all'allenatore di cui trattasi deve essere imputata una espressione inopportuna, nemmeno ingiuriosa od offensiva, ma meramente irriguardosa, senza un particolare intento lesivo del prestigio dell'arbitro. L'atteggiamento ascrivibile al tecnico in questione può e deve essere qualificato, quindi, come meramente irriguardoso e/o irrispettoso, essendosi concretato in semplice manifestazione di protesta e di dissenso, pur innegabilmente scomposta, per ragioni tecnico-disciplinari non condivise. Inoltre, occorre anche considerare la sussistenza dell’attenuante data dalla tensione della gara. Dunque, pur dovendo il comportamento dell'allenatore in questione essere stigmatizzato con fermezza ed essendo meritevole di censura e sanzione, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione  della  misura  sanzionatoria  occorre  tenere  presente  il contesto  di sostanziale unicità di tempo e di luogo della condotta del medesimo, nonché il momento di concitazione agonistica in cui l'allenatore ha pronunciato l'espressione oggetto di censura. Pertanto,  il  Collegio  ritiene  che  la  valorizzazione  delle  predette  circostanze  attenuanti consenta una riduzione della sanzione, come appare equo, da due ad una giornata effettiva di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0019/CSA del 2 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul C.U. n. 74 del 31.10.19 della predetta Lega

Impugnazione – istanza: S.S.C. NAPOLI S.P.A.

Massima: Confermata una giornata di squalifica all’allenatore per  automatismo tra l’espulsione dal campo e la sanzione della squalifica per una giornata di gara….Questa Corte non può che confermare quanto statuito non solo nella decisione relativa all’allenatore  BOSCAGLIA,  richiamata  dalla  Società  reclamante,  ma  anche  nelle decisioni relative agli allenatori FONSECA e TUDOR, tutte adottate nella stessa data. In tali decisioni, questa Corte aveva evidenziato che, con decisioni, assunte all’inizio della presente stagione sportiva, aveva affermato che “L’art. 9, comma 7, del C.G.S. non è applicabile alla fattispecie in quanto il ricorrente è un tesserato espulso dal campo ma non calciatore. Pertanto la sanzione a lui irrogabile potrà essere una di quelle previste dal comma 1 dell’art. 9 laddove si afferma che “i dirigenti, i tesserati delle società…che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili…con una o più delle seguenti sanzioni commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi”, sanzioni che vanno dall’ammonizione all’ammonizione con diffida, all’ammenda, all’ammenda con diffida, alla squalifica per una o più giornate di gara (e in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità a non meno di quattro giornate di gara) alla squalifica a tempo determinato in ambito F.I.G.C., al divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche in ambito F.I.G.C. e infine alla inibizione temporanea a svolgere attività in ambito F.I.G.C.”. Questa Corte rilevava, tuttavia, che in ordine ad una delle predette decisioni (la n. 27/CSA 2019-2020 del 4.10.2019 relativa all’allenatore della Società TORINO FC, MAZZARRI Walter) era intervenuta la decisione n. 6/19 della Corte Federale di Appello – Sez. I che, pur dichiarando inammissibile il ricorso per revocazione, proposto dal Presidente Federale avverso la decisione di questa Corte, più sopra indicata, aveva affermato quanto segue: “Nel caso di specie appare evidente al collegio che l’errore in cui è incorso il giudice di appello della cui decisione si chiede la revocazione, consista nella obliterazione della sopravvenuta entrata in vigore del Disciplinary Code della Federazione internazionale, e nella applicazione dell’art. 9 comma 7 del Codice di Giustizia sportiva nella sua versione letterale che limita al solo giocatore l’automatismo sanzionatorio di una giornata di squalifica a seguito dell’espulsione dal campo, oggi imposto dalla FIFA a carico di ogni tesserato. E ciò riguarda sia la mancata considerazione del plesso normativo applicabile sotto il profilo della sua stessa venuta ad esistenza (quindi nel caso in cui il sopravvenuto Disciplinary Code FIFA non sia stato oggetto di alcuna considerazione dal giudice sportivo di appello perché se ne disconosceva il vigore); sia la mancata considerazione della norma sopravvenuta in relazione alla sua natura asseritamente recessiva rispetto alle norme della federazione nazionale, che quella fattispecie non contemplano in modo espresso. Sotto tale profilo l’adeguamento delle norme tecniche e disciplinari della Federazione nazionale alle determinazioni che in materia sono promanate dalla FIFA è assicurata sia dalla disposizione dell’art.3, comma 4 del Codice di Giustizia sportiva (a mente del quale “in assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva”), sia, in modo più pregnante, dall’art. 1, comma 5, dello Statuto federale, il quale impone alla FIGC, Leghe, società, atleti, tecnici, ufficiali di gara, dirigenti e “ogni altro soggetto dell’ordinamento federale” (nel cui novero non possono non ricomprendersi gli organi di giustizia sportiva) di “…c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della Fifa e dell’UEFA”. Simili disposizioni sono infatti destinate ad assicurare il costante adeguamento, e quindi la immediata applicazione (si guardi la locuzione “in ogni momento”), delle regole tecniche e disciplinari promanate dalle organizzazioni internazionali, nel rispetto degli obblighi derivanti dall’affiliazione, senza che si renda necessaria alcuna disposizione di recepimento interno. Nel caso di specie la disposizione del Disciplinary Code della FIFA  (cioè  di  un  regolamento  dell’organizzazione  internazionale)  è  direttamente applicabile nell’ordinamento sportivo nazionale, in quanto la sua osservanza è “mandatory in domestic competition” ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 71, par.1, del Disciplinary Code (si tratta quindi di una disciplina di uniforme applicazione, il cui grado di dettaglio e di vincolatività non lascia alcuno spazio discrezionale ai soggetti dell’ordinamento sportivo nazionale), a differenza di tutte le altre disposizioni ivi contemplate che costituiscono principi generali cui le federazioni nazionali sono tenute ad adeguarsi (“The associations are obliged to adapt their own disciplinary provisions to the general principles of this Code for the purpose of harmonising disciplinary measures”, art. 71, par. 1 primo periodo del Disciplinary Code FIFA: si tratta quindi di una  disciplina  di  armonizzazione,  i cui  diretti  destinatari  non sono  i soggetti dell’ordinamento sportivo, ma solo le federazioni nazionali). Né varrebbe a contrario sostenere che una simile disposizione, diretta ad imporre l’automatismo della sospensione dell’”official” a seguito della sua espulsione nel corso della competizione, fosse già contemplata nel Disciplinary Code della FIFA del 2017 (e quindi già vagliata – nel senso della sua portata non obbligatoria e comunque non autoapplicativa – dal CGS del 2019): ciò in quanto, ai sensi dell’art. 146 di quella versione del codice disciplinare internazionale, le disposizioni afferenti alla espulsione (artt. 17 e 18) non erano contemplate tra quelle di obbligatoria applicazione, ma solo fra quelle oggetto di armonizzazione (“The associations shall also incorporate the following provisions of this code to achieve the objective of harmonising disciplinary measures but, in doing so, they are at liberty to choose the means and wording of the provisions: art. 1-34..”).”. Questa  Corte  aveva,  inoltre,  evidenziato  che  la  decisione  della  Corte  Federale Nazionale, sebbene non fosse, di per sé, vincolante per questa Corte, era stata trasmessa anche  a  questa  Corte  dal  Presidente  Federale  con  nota  del  16.10.2019,  prot. n.6384/Presidenza, nella quale era stata evidenziata l’esigenza di “garantire l’ordinato svolgimento dell’attività Federale, anche in relazione ai suoi rapporti con la FIFA e consentire uniformità applicativa delle norme disciplinari promanate dalla medesima Federazione internazionale”. Alla luce di quanto sopra, questa Corte concludeva di non potere fare altro che prendere atto della volontà, manifestata dalla Federazione mediante comportamento concludente, di uniformare la disciplina di cui al Codice di Giustizia Sportiva a quella del Codice Disciplinare della FIFA con riferimento all’applicazione, anche con riferimento ai tesserati/non calciatori, della regola dell’automatismo sanzionatorio di una giornata di squalifica a seguito dell’espulsione dal campo. In altre parole, questa Corte aveva ritenuto che, a prescindere dall’immediata applicabilità della disposizione sanzionatoria di cui all’art. 62, paragrafo 3, del Codice disciplinare FIFA del Luglio 2019 nell’ordinamento federale nazionale, potesse affermarsi che la Federazione avesse adeguato la disciplina disciplinare nazionale a quella internazionale, modificando, di fatto, la previsione di cui al comma 7 dell’art. 9 del C.G.S. che doveva, pertanto, leggersi come riferita non più al solo “calciatore” bensì ad ogni tesserato che venga espulso dal terreno di gioco dal Direttore di Gara, sia per espulsione diretta che per somma di ammonizioni. Ciò posto, questa Corte aveva, comunque, auspicato che la Federazione volesse procedere, quanto prima, ad adeguare, formalmente, la disciplina federale, modificando l’articolo 9, comma 7, del C.G.S. nel senso sopra indicato. Orbene, nonostante le deduzioni della Società reclamante non appaiano affatto irragionevoli - laddove contestano, con argomenti non implausibili, la tesi, propugnata dalla Corte Federale Nazionale, dell’immediata applicabilità della disposizione sanzionatoria di cui all’art. 62, paragrafo 3, del Codice disciplinare FIFA del Luglio 2019 nell’ordinamento federale nazionale - questa Corte non può che confermare il contenuto delle decisioni, le cui motivazioni sono state più sopra riportate; allo stesso modo, questa Corte torna a rivolgere alla Federazione il pressante invito a procedere, con ogni consentita urgenza, ed al fine di garantire i fondamentali principi di legalità e di certezza del diritto, ad adeguare, formalmente, la disciplina federale, modificando l’articolo 9, comma 7, del C.G.S. nel senso di riferire la regola dell’automatismo tra l’espulsione dal campo e la sanzione della squalifica minima per una giornata di gara non solo ai calciatori ma a qualsivoglia tesserato.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0017/CSA del 18 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti di Serie B di cui al Com. Uff. n. 37 dell’8.10.19

Impugnazione – istanza: Sig. B.R.

Massima: Confermata una giornata di squalifica all’allenatore a causa delle due ammonizioni ricevute…Come noto, questa Corte, con recenti decisioni, ha affermato che “L’art. 9, comma 7, del C.G.S. non è applicabile alla fattispecie in quanto il ricorrente è un tesserato espulso dal campo ma non calciatore. Pertanto la sanzione a lui irrogabile potrà essere una di quelle previste dal comma 1 dell’art. 9 laddove si afferma che “i dirigenti, i tesserati delle società…che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili…con una o più delle seguenti sanzioni commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi”, sanzioni che vanno dall’ammonizione all’ammonizione con diffida, all’ammenda, all’ammenda con diffida, alla squalifica per una o più giornate di gara (e in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità a non meno di quattro giornate di gara) alla squalifica a tempo determinato in ambito F.I.G.C., al divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui  si svolgono manifestazioni o gare calcistiche in ambito F.I.G.C. e infine alla inibizione temporanea a svolgere attività in ambito F.I.G.C.”. Purtuttavia, in ordine ad una delle predette decisioni (la n. 27/CSA 2019-2020 del 4.10.2019 relativa all’allenatore della Società TORINO FC, MAZZARRI Walter) è intervenuta la decisione n. 6/19 della Corte Federale di Appello – Sez. I che, pur dichiarando inammissibile il ricorso per revocazione, proposto dal Presidente Federale avverso la decisione di questa Corte, più sopra indicata, ha affermato quanto segue: “Nel caso di specie appare evidente al collegio che l’errore in cui è incorso il giudice di appello della cui decisione si chiede la revocazione, consista nella obliterazione della sopravvenuta entrata in vigore del Disciplinary Code della Federazione internazionale, e nella applicazione dell’art. 9 comma 7 del Codice di Giustizia sportiva nella sua versione letterale che limita al solo giocatore l’automatismo sanzionatorio di una giornata di squalifica a seguito dell’espulsione dal campo, oggi imposto dalla FIFA a carico di ogni tesserato. E ciò riguarda sia la mancata considerazione del plesso normativo applicabile sotto il profilo della sua stessa venuta ad esistenza (quindi nel caso in cui il sopravvenuto Disciplinary Code FIFA non sia stato oggetto di alcuna considerazione dal giudice sportivo di appello perché se ne disconosceva il vigore); sia la mancata considerazione della norma sopravvenuta in relazione alla sua natura asseritamente recessiva rispetto alle norme della federazione nazionale, che quella fattispecie non contemplano in modo espresso. Sotto tale profilo l’adeguamento delle norme tecniche e disciplinari della Federazione nazionale alle determinazioni che in materia sono promanate dalla FIFA è assicurata sia dalla disposizione dell’art.3, comma 4 del Codice di Giustizia sportiva (a mente del quale “in assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva”), sia, in modo più pregnante, dall’art. 1, comma 5, dello Statuto federale, il quale impone alla FIGC, Leghe, società, atleti, tecnici, ufficiali di gara, dirigenti e “ogni altro soggetto dell’ordinamento federale” (nel cui novero non possono non ricomprendersi gli organi di giustizia sportiva) di “…c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della Fifa e dell’UEFA”. Simili disposizioni sono infatti destinate ad assicurare il costante adeguamento, e quindi la immediata applicazione (si guardi la locuzione “in ogni momento”), delle regole tecniche e disciplinari promanate dalle organizzazioni internazionali, nel rispetto degli obblighi derivanti dall’affiliazione, senza che si renda necessaria alcuna disposizione di recepimento interno. Nel caso di specie la disposizione del Disciplinary Code della FIFA (cioè di un regolamento dell’organizzazione internazionale) è direttamente applicabile nell’ordinamento sportivo nazionale, in quanto la sua osservanza è “mandatory in domestic competition” ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 71, par.1, del Disciplinary Code (si tratta quindi di una disciplina di uniforme applicazione, il cui grado di dettaglio e di vincolatività non lascia alcuno spazio discrezionale ai soggetti dell’ordinamento sportivo nazionale), a differenza di tutte le altre disposizioni ivi contemplate che costituiscono principi generali cui le federazioni nazionali sono tenute ad adeguarsi (“The associations are obliged to adapt their own disciplinary provisions to the general principles of this Code for the purpose of harmonising disciplinary measures”, art. 71, par. 1 primo periodo del Disciplinary Code FIFA: si tratta quindi di una disciplina di armonizzazione, i cui diretti destinatari non sono i soggetti dell’ordinamento sportivo, ma solo le federazioni nazionali). Né varrebbe a contrario sostenere che una simile disposizione, diretta ad imporre l’automatismo della sospensione dell’”official” a seguito della sua espulsione nel corso della competizione, fosse già contemplata nel Disciplinary Code della FIFA del 2017 (e quindi già vagliata – nel senso della sua portata non obbligatoria e comunque non autoapplicativa – dal CGS del 2019): ciò in quanto, ai sensi dell’art. 146 di quella versione del codice disciplinare internazionale, le disposizioni afferenti alla espulsione (artt. 17 e 18) non erano contemplate tra quelle di obbligatoria applicazione, ma solo fra quelle oggetto di armonizzazione (“The associations shall also incorporate the following provisions of this code to achieve the objective of harmonising disciplinary measures but, in doing so, they are at liberty to choose the means and wording of the provisions: art. 1-34..”).”. Tale decisione, sebbene non sia, di per sé, vincolante per questa Corte, è stata trasmessa anche a questa Corte dal Presidente Federale con nota del 16.10.2019, prot. n.6384/Presidenza, nella quale è stata evidenziata l’esigenza di “garantire l’ordinato svolgimento dell’attività Federale, anche in relazione ai suoi rapporti con la FIFA e consentire uniformità applicativa delle norme disciplinari promanate dalla medesima Federazione internazionale”. Alla luce di quanto sopra, questa Corte non può che prendere atto della volontà, manifestata dalla Federazione mediante comportamento concludente, di uniformare la disciplina di cui al Codice di Giustizia Sportiva a quella del Codice Disciplinare della FIFA con riferimento all’applicazione, anche con riferimento ai tesserati/non calciatori, della regola dell’automatismo sanzionatorio di una giornata di squalifica a seguito dell’espulsione dal campo. In altre parole, questa Corte ritiene che, a prescindere dall’immediata applicabilità della disposizione sanzionatoria di cui all’art. 62, paragrafo 3, del Codice disciplinare FIFA del Luglio 2019 nell’ordinamento federale nazionale, possa affermarsi che la Federazione abbia adeguato la disciplina disciplinare nazionale a quella internazionale, modificando, di fatto, la previsione di cui al comma 7 dell’art. 9 del C.G.S. che deve, pertanto, leggersi come riferita non più al solo “calciatore” bensì ad ogni tesserato che venga espulso dal terreno di gioco dal Direttore di Gara, sia per espulsione diretta che per somma di ammonizioni.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0016/CSA del 18 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 56 dell’8.10.19

Impugnazione – istanza: UDINESE CALCIO S.P.A.

Massima: Confermata una giornata di squalifica all’allenatore a causa delle due ammonizioni ricevute…Come noto, questa Corte, con recenti decisioni, ha affermato che “L’art. 9, comma 7, del C.G.S. non è applicabile alla fattispecie in quanto il ricorrente è un tesserato espulso dal campo ma non calciatore. Pertanto la sanzione a lui irrogabile potrà essere una di quelle previste dal comma 1 dell’art. 9 laddove si afferma che “i dirigenti, i tesserati delle società…che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili…con una o più delle seguenti sanzioni commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi”, sanzioni che vanno dall’ammonizione all’ammonizione con diffida, all’ammenda, all’ammenda con diffida, alla squalifica per una o più giornate di gara (e in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità a non meno di quattro giornate di gara) alla squalifica a tempo determinato in ambito F.I.G.C., al divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche in ambito F.I.G.C. e infine alla inibizione temporanea a svolgere attività in ambito F.I.G.C.”. Purtuttavia, in ordine ad una delle predette decisioni (la n. 27/CSA 2019-2020 del 4.10.2019 relativa all’allenatore della Società TORINO FC, MAZZARRI Walter) è intervenuta la decisione n. 6/19 della Corte Federale di Appello – Sez. I che, pur dichiarando inammissibile il ricorso per revocazione, proposto dal Presidente Federale avverso la decisione di questa Corte, più sopra indicata, ha affermato quanto segue: “Nel caso di specie appare evidente al collegio che l’errore in cui è incorso il giudice di appello della cui decisione si chiede la revocazione, consista nella obliterazione della sopravvenuta entrata in vigore del Disciplinary Code della Federazione internazionale, e nella applicazione dell’art. 9 comma 7 del Codice di Giustizia sportiva nella sua versione letterale che limita al solo giocatore l’automatismo sanzionatorio di una giornata di squalifica a seguito dell’espulsione dal campo, oggi imposto dalla FIFA a carico di ogni tesserato. E ciò riguarda sia la mancata considerazione del plesso normativo applicabile sotto il profilo della sua stessa venuta ad esistenza (quindi nel caso in cui il sopravvenuto Disciplinary Code FIFA non sia stato oggetto di alcuna considerazione dal giudice sportivo di appello perché se ne disconosceva il vigore); sia la mancata considerazione della norma sopravvenuta in relazione alla sua natura asseritamente recessiva rispetto alle norme della federazione nazionale, che quella fattispecie non contemplano in modo espresso. Sotto tale profilo l’adeguamento delle norme tecniche e disciplinari della Federazione nazionale alle determinazioni che in materia sono promanate dalla FIFA è assicurata sia dalla disposizione dell’art.3, comma 4 del Codice di Giustizia sportiva (a mente del quale “in assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva”), sia, in modo più pregnante, dall’art. 1, comma 5, dello Statuto federale, il quale impone alla FIGC, Leghe, società, atleti, tecnici, ufficiali di gara, dirigenti e “ogni altro soggetto dell’ordinamento federale” (nel cui novero non possono non ricomprendersi gli organi di giustizia sportiva) di “…c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della Fifa e dell’UEFA”. Simili disposizioni sono infatti destinate ad assicurare il costante adeguamento, e quindi la immediata applicazione (si guardi la locuzione “in ogni momento”), delle regole tecniche e disciplinari promanate dalle organizzazioni internazionali, nel rispetto degli obblighi derivanti dall’affiliazione, senza che si renda necessaria alcuna disposizione di recepimento interno. Nel caso di specie la disposizione del Disciplinary Code della FIFA (cioè di un regolamento dell’organizzazione internazionale) è direttamente applicabile nell’ordinamento sportivo nazionale, in quanto la sua osservanza è “mandatory in domestic competition” ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 71, par.1, del Disciplinary Code (si tratta quindi di una disciplina di uniforme applicazione, il cui grado di dettaglio e di vincolatività non lascia alcuno spazio discrezionale ai soggetti dell’ordinamento sportivo nazionale), a differenza di tutte le altre disposizioni ivi contemplate che costituiscono principi generali cui le federazioni nazionali sono tenute ad adeguarsi (“The associations are obliged to adapt their own disciplinary provisions to the general principles of this Code for the purpose of harmonising disciplinary measures”, art. 71, par. 1 primo periodo del Disciplinary Code FIFA: si tratta quindi di una disciplina di armonizzazione, i cui diretti destinatari non sono i soggetti dell’ordinamento sportivo, ma solo le federazioni nazionali). Né varrebbe a contrario sostenere che una simile disposizione, diretta ad imporre l’automatismo della sospensione dell’”official” a seguito della sua espulsione nel corso della competizione, fosse già contemplata nel Disciplinary Code della FIFA del 2017 (e quindi già vagliata – nel senso della sua portata non obbligatoria e comunque non autoapplicativa – dal CGS del 2019): ciò in quanto, ai sensi dell’art. 146 di quella versione del codice disciplinare internazionale, le disposizioni afferenti alla espulsione (artt. 17 e 18) non erano contemplate tra quelle di obbligatoria applicazione, ma solo fra quelle oggetto di armonizzazione (“The associations shall also incorporate the following provisions of this code to achieve the objective of harmonising disciplinary measures but, in doing so, they are at liberty to choose the means and wording of the provisions: art. 1-34..”).”. Tale decisione, sebbene non sia, di per sé, vincolante per questa Corte, è stata trasmessa anche a questa Corte dal Presidente Federale con nota del 16.10.2019, prot. n.6384/Presidenza, nella quale è stata evidenziata l’esigenza di “garantire l’ordinato svolgimento dell’attività Federale, anche in relazione ai suoi rapporti con la FIFA e consentire uniformità applicativa delle norme disciplinari promanate dalla medesima Federazione internazionale”. Alla luce di quanto sopra, questa Corte non può che prendere atto della volontà, manifestata dalla Federazione mediante comportamento concludente, di uniformare la disciplina di cui al Codice di Giustizia Sportiva a quella del Codice Disciplinare della FIFA con riferimento all’applicazione, anche con riferimento ai tesserati/non calciatori, della regola dell’automatismo sanzionatorio di una giornata di squalifica a seguito dell’espulsione dal campo. In altre parole, questa Corte ritiene che, a prescindere dall’immediata applicabilità della disposizione sanzionatoria di cui all’art. 62, paragrafo 3, del Codice disciplinare FIFA del Luglio 2019 nell’ordinamento federale nazionale, possa affermarsi che la Federazione abbia adeguato la disciplina disciplinare nazionale a quella internazionale, modificando, di fatto, la previsione di cui al comma 7 dell’art. 9 del C.G.S. che deve, pertanto, leggersi come riferita non più al solo “calciatore” bensì ad ogni tesserato che venga espulso dal terreno di gioco dal Direttore di Gara, sia per espulsione diretta che per somma di ammonizioni. Ciò posto, questa Corte auspica, comunque, che la Federazione voglia procedere, quanto prima, ad adeguare, formalmente, la disciplina federale, modificando l’articolo 9, comma 7, del C.G.S. nel senso sopra indicato; si auspica, inoltre, che la Federazione voglia intervenire anche sulla previsione di cui all’art. 74, comma 8, del C.G.S., prevedendo, espressamente, la reclamabilitá, con procedimento di urgenza, nel caso di squalifica di un tesserato, diverso dal calciatore, per una giornata di squalifica, recependo l’orientamento, espresso in più occasioni da questa Corte.

Massima: Quanto all’ammissibilità del ricorso, questa Corte non ignora che l’art. 74, comma 8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; trattasi di disposizione che, come più volte affermato da questa Corte nella vigenza dell’identica disposizione di cui all’art. 36-bis del vecchio C.G.S., trova applicazione con riferimento alla squalifica per una giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0009/CSA del 3 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 17/DCF del 20.09.2019

Impugnazione – istanza: US SASSUOLO CALCIO SRL

Massima: Ridotta da due a una giornata la squalifica all’allenatore che veniva espulso in quanto nel tragitto tra il campo di gioco e gli spogliatoi, all’esterno del recinto di gioco, teneva un comportamento provocatorio nei confronti del pubblico e della calciatrice n. 5 della squadra avversaria (Sig.ra ….) senza, tuttavia, insultarli. Lo stesso veniva calmato grazie al fattivo comportamento della Società Sassuolo. Alla notifica del provvedimento sanzionatorio si chiariva con la Sig.ra … e si scusava con la Società …Tuttavia, come risulta dal referto arbitrale, il Sig. P. alla notifica del provvedimento sanzionatorio, si è chiarito con la Sig.ra M. e si è scusato con la Società Pink Bari, per cui si ritiene che la sanzione possa essere ridotta da due ad una giornata effettiva di gare.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0007/CSA del 24 Settembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 28 del 23.9.2019

Impugnazione – istanza: SIG. A.S.

Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica all’allenatore  “per avere al 16° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco rivolto all’Arbitro una espressione irrispettosa esternando epiteti ingiuriosi nei confronti della panchina avversaria”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 08/ CSA del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 143/CSA  del 10 Maggio 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 267/DIV del 06.05.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. R.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/VIRTUSVECOMP VERONA DEL 05.05.2019 .

Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica al tesserato ed annullata l’ammenda “per avere, al 53° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose e, all’atto dell’allontanamento, assunto un atteggiamento irrispettoso”…La Corte ritiene di poter valutare come attenuante del comportamento tenuto dal M. la particolare fattispecie oggetto delle sue proteste, ma questo non può consentire di annullare la giornata di squalifica in quanto le espressioni da lui utilizzate nei confronti degli Ufficiali di gara sono state anche offensive.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 08/ CSA del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 143/CSA  del 10 Maggio 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 267/DIV del 06.05.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. F.M. SEGUITO GARA GUBBIO/VIRTUSVECOMP VERONA DEL 05.05.2019

Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica all’allenatore in seconda “per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara (espulso).” “sei scandaloso, ma chi ti ha mandato” ..La condotta tenuta dal Sig. M. F., alla luce delle risultanze del referto ufficiale di gara, accompagnato dalla nota efficacia privilegiata ex art. 35, comma 1.1., C.G.S., non può che qualificarsi come condotta, offensiva ed ingiuriosa nei confronti del Direttore di Gara. Purtuttavia, questa Corte, ritiene equo, anche alla luce del comportamento post gara tenuto dal Sig. F. e dei precedenti di questa stessa Corte, ridurre la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo..

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 06/ CSA del 23 Luglio2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 86/CSA  del 31 Gennaio 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 24.1.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C. CUNEO 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA AL SIG. S.C. SEGUITO GARA CUNEO/JUVENTUS U23 DEL 23.01.2019

Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica all’allenatore, allontanato dal terreno di gioco per aver profferito all’arbitro espressioni irriguardose dopo che l’assistente n. 2 aveva segnalato un fuorigioco... La mancanza di comportamenti recidivi non elimina l’illecito che viene qualificato solo in modo meno rigoroso.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 154/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 094/CSA del 7 Febbraio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELL’U.S.  GAVORRANO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  2  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. C.F. SEGUITO GARA GAVORRANO/TUTTOCUOIO DEL 27.01.2019

Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica all’allenatore  “per avere, al termine della gara, dopo una corsa di circa 20 metri, afferrato e strattonato un calciatore avversario in modo deciso”…si precisa che il comma 4 dell’art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. Tali sanzioni si applicano anche nei confronti dell’allenatore e dei membri dello staff tecnico. Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate  nel  caso  di condotta gravemente antisportiva e nelle ipotesi di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate ove il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o di altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità), mentre ha una durata minima di otto giornate nel caso in cui sia diretta nei confronti degli ufficiali di gara. In particolare, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF). Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva poiché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF). La Corte,  esaminata  la documentazione arbitrale, ritiene di accogliere il reclamo proposto nell’interesse del sig. …  imponendosi  la comminazione di una sanzione più equa e proporzionata.  Come è dato evincersi dal referto arbitrale presente in atti entrambi il sig. …, a fine gara, all’ingresso degli spogliatoi, ha raggiunto velocemente un calciatore avversario, ponendosi faccia a faccia e strattonandolo in maniera decisa, senza provocare tuttavia alcuna conseguenza. Sebbene non vi siano dubbi circa l’integrazione della violazione da parte del sig. … delle disposizioni dell’ordinamento federale, ragioni di equità, in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di afflittività della sanzione, impongono a questo Giudicante di ridurre la sanzione della squalifica ad 1 sola giornata effettiva di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  110/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  036/CSA del 4 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 27.9.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. ISERNIA FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. S.M.F.M. SEGUITO GARA RECANATESE /ISERNIA FOOTBALL CLUB DEL 26.09.2018

Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica all’allenatore che veniva allontanato dal terreno di gioco per aver profferito all’arbitro una espressione irriguardosa…In sostanza, l’allenatore ha profferito una frase irriguardosa nei confronti del direttore di gara e la circostanza che detta frase non sia stata ingiuriosa, non vanifica il comportamento scorretto posto in essere, ma lo rende solo meno grave. Al riguardo, si ritiene che il comportamento posto in essere dall’allenatore … non giustifica la sanzione di 2 giornate effettive di gara, per cui la squalifica viene ridotta ad 1 giornata effettiva di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 072/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  51/CSA del 12 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 07.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL SIG. G.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/ROCCELLA DEL 04.11.2018

Massima: Con procedura d’urgenza ridotta da due ad una giornata la squalifica all’allenatore, allontanato perché a gioco fermo all'interno della sua area tecnica ha protestato contro una decisione arbitrale con parole e gesti dicendo "nooo! ma cosa fischi c…..!!! ci vedi?!?". La Corte, in primo luogo, precisa che ai fini della decisione non si può che muovere dalla disposizione di cui all'art. 19, comma 1, C.G.S. allorché si prevede, per tutti i tesserati, senza distinzione alcuna di ruolo, la sanzione della squalifica "per una o più giornate di gara"  ove  vi  sia  stata  una violazione delle norme federali. Nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al Sig. .., ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come il Sig. …, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo. Infatti, all'allenatore di cui trattasi deve essere imputata una espressione quale “Nooo! Ma cosa fischi c….? Ci vedi?” Un’espressione nemmeno ingiuriosa od offensiva ma meramente irriguardosa, con assenza di qualsivoglia intento lesivo del prestigio ed onorabilità dell'arbitro. L'atteggiamento ascrivibile al tecnico in questione può e deve essere qualificato, invece, come meramente irriguardoso e/o irrispettoso, essendosi concretato in semplice manifestazione di protesta e di dissenso, pur innegabilmente scomposta, per ragioni tecnico-disciplinari non condivise. Pertanto, nel comportamento tenuto dal … non è ravvisabile né quella condotta "gravemente antisportiva" né quella condotta "ingiuriosa e irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara", che l'art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S. sanziona con la squalifica per 2 giornate. Inoltre, occorre anche considerare la sussistenza di significative attenuanti, quali lo stato di tensione della gara e l'immediato abbandono del terreno di gioco da parte del reclamante. Dunque, pur dovendo il comportamento dell'allenatore in questione essere stigmatizzato con fermezza ed essendo meritevole di censura e sanzione, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria occorre tenere presente il contesto di sostanziale unicità di tempo e di luogo della condotta del medesimo, nonché il momento di concitazione agonistica in cui l'allenatore ha pronunciato l'espressione oggetto di censura. Pertanto, il Collegio ritiene che la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consenta un contenimento della sanzione nel minimo edittale di cui all'art. 19, comma 4, lett. a). Per l'effetto, la sanzione della squalifica inflitta al Sig. .. può essere ridotta, come appare equo, da 2 ad 1 giornata effettiva di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  033/CSA del 26/09/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 031/CSA del 20 Settembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 45 del 18.9.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’ATALANTA BERGAMASCA  CALCIO  S.P.A.  CON  RICHIESTA  DI  PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE  DELLA SQUALIFICA PER  1 GIORNATA EFFETTIVA DI  GARA INFLITTA AL  SIG.  G.G. SEGUITO  SEGNALAZIONE  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  EX  ART.  35, COMMA 1.3 C.G.S., GARA SPAL/ATALANTA DEL 16.09.2018

Massima: Con procedimento d’urgenza, confermata una giornata di squalifica all’allenatore per l’espressione blasfema “Porco D…” a nulla rilevando la difesa che attribuisca la diversa locuzione “Porco Zio”, asseritamente “priva di rilievo disciplinare”…Invero, l’argomentazione alla base della linea difensiva della Società ricorrente, secondo cui le immagini televisive non sarebbero idonee ad acclarare, senza margini di ragionevole dubbio, quale frase sia effettivamente pronunciata, quando tali immagini non siano corroborate dal riscontro audio, non può essere condivisa. Se, infatti, tale principio fosse accolto, si perverrebbe alla assurda conclusione di escludere, in via generale, la possibilità di sanzionare, attraverso le immagini televisive, un tesserato per aver pronunciato un’espressione blasfema, atteso che le registrazioni audio delle dichiarazioni ed espressioni proferite dentro e nei pressi del campo da gioco risultano (quasi) sempre non disponibili o comunque non chiaramente distinguibili nel loro contenuto. In altri termini, laddove l’art. 35 comma 1.3 C.G.S. fosse interpretato nel senso di ritenere sempre necessario il supporto audio ai fini della irrogazione delle sanzioni per pronuncia di frasi blasfeme, la disposizione in esso contenuta sarebbe, in concreto, svuotata di reale portata applicativa, rimanendo nella sostanza inapplicabile. Sul punto, è appena il caso di ricordare che questa Corte – con la recente decisione di cui al Com. Uff. n. 029/CSA del 18.09.2018 – in un caso pressoché analogo a quello oggetto del presente ricorso, ha confermato la squalifica del calciatore Rolando Madragora per aver pronunciato espressione blasfema, ritenendo che le immagini televisive fossero, da sole (e, cioè, mancanti della parte audio specifica), idonee ad accertare la condotta illegittima contestata. Costituendo l’odierno procedimento ulteriore occasione per ribadire quale  sia l’esatta interpretazione della disposizione contenuta nell’art. 35 comma 1.3 C.G.S., è auspicio di questa Corte che la questione di diritto posta in rilievo in questa sede dalla Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. non abbia nuovamente ad essere sollevata, a sostegno di futuri infondati e pretestuosi ricorsi. Ciò premesso, questa Corte evidenzia come, nel caso che ci occupa, l’esame delle immagini televisive non lasci dubbi in ordine al comportamento tenuto dal tecnico Gian Piero Gasperini che, al minuto 9 del secondo tempo della gara Spal/Atalanta, in occasione del gol realizzato dalla squadra avversaria, pronunciava l’espressione blasfema testé ricordata; l’inquadratura del tecnico consente una agevole lettura del labiale che, lo si ribadisce, non lascia margini di dubbio in ordine al tenore blasfemo delle espressioni da questi proferite. Trattasi di comportamento che non può, pertanto, che essere sanzionato in applicazione della previsione contenuta nell’art. 19, comma 3-bis, lett. a) del C.G.S., quantomeno con la squalifica per una giornata effettiva di gara, per come disposto dal Giudice Sportivo.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 166/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti  Serie B – Com. Uff. n. 183 del 21.5.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL VENEZIA F.C. S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. I.F. SEGUITO GARA VENEZIA/PESCARA DEL 18.5.2018

Massima: La Corte, sentito l’arbitro, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore per aver proferito una espressione blasfema

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 161/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 143 del 26.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA VENEZIA F.C. AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA; - AMMENDA DI € 5.000,00; INFLITTE AL SIG. I.F. SEGUITO GARA VENEZIA/CITTADELLA DEL 25.3.2018

Massima: La Corte, respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza e conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore per avere, al 43° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica; per avere inoltre, all’atto dell’allontanamento, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del Direttore di Gara al quale rivolgeva espressioni irriguardose; recidivo.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 019/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 143/CSA del 18 Maggio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 221/DIV del 12.05.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  DEL  COSENZA  CALCIO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  2  GIORNATE EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  SIG.  B.P. SEGUITO  GARA  COSENZA/SICULA  LEONZIO DELL’11.05.2018

Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica all’allenatore: al rientro negli spogliatoi, protestava a voce alta contestando la direzione arbitrale con frasi del tipo : “ svegliati e fischia quel fallo, hai capito svegliati “….il referto non attesta che l’allenatore sia trasceso con gesti ovvero con parole oggettivamente offensive verso il direttore di gara. Nondimeno tale rilevato comportamento è, all’evidenza, caratterizzato da una plateale e vibrata protesta, assolutamente sconveniente per un dirigente di una società calcistica. Alla luce di quanto sopra rilevato, ritiene quindi la Corte che la condotta in contestazione possa meritare una valutazione attenuata e, conseguentemente, in accoglimento del gravame, ridetermina la sanzione irrogata in 1 giornata di squalifica effettiva.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 016/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 103/CSA del 13 Marzo 2018

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  Lega  Italiana  Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 06.03.2018

Impugnazione – istanza:

RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER   2   GIORNATE   EFFETTIVE   DI   GARA   INFLITTA   SIG.   P.N.SEGUITO   GARA TRIESTINA/BASSANO  DEL  02.03.2018

Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica all’allenatore: allontanato perché, già richiamato, ritardava deliberatamente una ripresa di giuoco bloccando il pallone nella propria area tecnica…Il comportamento gravemente antisportivo imputato all’allenatore, invero, necessita di una adeguata dimostrazione della volontà di rallentare il giuoco. In altri termini è necessario che il comportamento posto in essere evidenzi, di per sé, la oggettiva volontà di ritardare il giuoco. Tale aspetto non risulta adeguatamente documentato nel referto arbitrale, così che il comportamento contestato può riportarsi ad un differente atteggiamento psicologico dell’allenatore nel restituire il pallone.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 140/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 7.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TROINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PAGANA GIUSEPPE SEGUITO GARA IGEA VIRTUS BARCELLONA/TROINA DEL 4.3.2018

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, riduce all’allenatore la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara. La Corte, in primo luogo, precisa che ai fini della decisione non si può che muovere dalla disposizione di cui all'art. 19, comma 1, C.G.S. allorché si prevede, per tutti i tesserati, senza distinzione alcuna di ruolo, la sanzione della squalifica "per 1 o più giornate di gara" ove vi sia stata una violazione delle norme federali.  Nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al Sig. …., ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come il Sig. …., pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo. Infatti, all'Allenatore di cui trattatasi deve essere imputata una brevissima espressione, forse pronunciata in termini generali e non anche indirizzata esplicitamente nei confronti della Terna arbitrale, espressione peraltro, se diretta proprio alla Terna, nemmeno ingiuriosa od offensiva ma meramente irriguardosa. In altri termini, non può non mettersi in dubbio che le tre parole ("è una vergogna") pronunziate dal ….. fossero effettivamente dirette all'Arbitro e/o all'Assistente Arbitrale, con intento lesivo del loro prestigio ed onorabilità. L'atteggiamento ascrivibile al tecnico in questione può e deve essere qualificato, invece, come meramente irriguardoso e/o irrispettoso, essendosi concretato in semplici manifestazioni di protesta e di dissenso, pur innegabilmente scomposte, per ragioni tecnico-disciplinari non condivise. Pertanto, nel comportamento tenuto dal … non è ravvisabile né quella condotta "gravemente antisportiva" né quella condotta "ingiuriosa e irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara", che l'art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S. sanziona con la squalifica per due giornate. Inoltre, occorre anche considerare la sussistenza di un'ulteriore significativa diminuente, quale lo stato di tensione della gara, importante scontro al vertice del campionato.  Dunque, pur dovendo il comportamento dell'allenatore in questione essere stigmatizzato con fermezza ed essendo meritevole di censura e sanzione, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria occorre tenere presente il contesto di sostanziale unicità di tempo e di luogo della condotta del medesimo, nonché il momento di concitazione agonistica in cui l'Allenatore ha pronunciato l'espressione oggetto di censura.   Pertanto, il Collegio ritiene che la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consenta un contenimento della sanzione nel minimo edittale di cui all'art. 19, comma 4, lett. a).

 

Decisione C.S.A.:C. U. n. 120/CSA del 10 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 156 del 6.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. M.W. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 5.000,00 SEGUITO GARA SAMPDORIA/TORINO DEL 3.2.2018

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, riduce all’allenatore la sanzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara, confermando l’ammenda, atteso che le espressioni rivolte nei confronti degli Ufficiali di Gara e di cui viene fatta menzione nel rapporto del Quarto Uomo, non possono qualificarsi come gravemente offensive bensì come irriguardose; peraltro, la condotta, sebbene stigmatizzabile, è stata posta in essere dal …. in occasione dell’infortunio occorso al calciatore ….. che, in uno scontro di gioco con un avversario, aveva riportato la frattura del setto nasale con copioso sanguinamento.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 09/CSA del 21 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 180/DIV del 10.4.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. FRANZINI ARNALDO SEGUITO GARA PIACENZA/PRO PIACENZA DELL’8.4.2017

Massima: La Corte, riduce ad 1 giornata di squalifica la sanzione inflitta all’allenatore per comportamento offensivo nei confronti di un tesserato della squadra avversaria. Non soltanto la commisurazione della sanzione appare sproporzionata rispetto a quella inflitta al tesserato della squadra avversaria protagonista del medesimo episodio, ma quanto riportato nel rapporto del Commissario di campo induce a ritenere, come dedotto nelle memorie difensive, che il – omissis - abbia inteso replicare ad una precedente provocazione (solo così potrebbe infatti spiegarsi l'incipit - "Zitto..." - della frase imputatagli). Al riguardo, si osserva che il rapporto del Commissario di campo, pur non essendo munito, come invece il referto arbitrale, di fede probatoria privilegiata, resta purtuttavia un documento cui non può essere disconosciuta, per la sua provenienza, fede probatoria anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 35, commi 1.3 e 1.4 C.G.S.. In altri termini, il rapporto del Commissario di campo, se è munito di fede probatoria privilegiata nei casi di cui all'art. 35, commi 1.3 e 1.4 CGS (nel caso che i comportamenti ivi indicati non siano stati visti dall'arbitro), è provvisto invece di fede probatoria - non anche privilegiata - negli altri casi, sempreché non solo l'arbitro non abbia visto ma la parte reclamante non abbia provato il contrario.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 16 Settembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 18 Ottobre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 33 del 13.9.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S. SIG. M.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ATALANTA/TORINO DELL’11.9.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato  per la condotta tenuta nei confronti dell’arbitro. Questa Corte ritiene che le motivazioni addotte dal ricorrente non abbiano pregio atteso che è indubbio che le due condotte, la prima irriguardosa e la seconda ingiuriosa, siano state rivolte all’indirizzo del Direttore e del Quarto Ufficiale di Gara e non nei confronti dei propri calciatori; ne è prova il fatto che sia nel referto del Quarto Uomo che in quello dell’Arbitro le condotte sono, in entrambi i casi, connotate dall’intenzione, da parte del sig. – omissis - di contestare, nel primo caso, una decisione arbitrale e, nel secondo caso, la decisione assunta dall’arbitro di allontanare dal campo il ricorrente. Peraltro, ove anche si potesse qualificare, la seconda condotta (avere rivolto l’epiteto “V…….” all’indirizzo dell’Arbitro), come irriguardosa anziché ingiuriosa, questa Corte rileva come la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara sia del tutto congrua in relazione alle due e distinte condotte poste in essere dal sig. – omissis - nei confronti del Direttore e del Quarto Ufficiale di Gara.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 139/CSA del 19 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CSA del 06 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 141 del 9.5.2016

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO S.S.D. DELTA CALCIO ROVIGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. P.F. SEGUITO GARA DELTA CALCIO ROVIGO/FORLÌ 5 DELL’8.5.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta all’allenatore ad 1 giornata effettiva di gara “per avere, uscendo dall’area tecnica a gioco fermo, rivolto all’Arbitro espressioni irriguardose, allontanato”. Il ricorso va parzialmente accolto, riducendo la squalifica ad una gara effettiva, in quanto il comportamento tenuto dall’allenatore della ricorrente non si è configurato così grave da determinare la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. D.M.G. SEGUITO GARA AMITERNINA SCOPPITO/ OLYMPIA AGNONESE DEL 6.3.2016

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore ad 1 giornata effettiva di gara perché al termine dell’incontro, nel corso di un parapiglia determinatosi tra le due squadre, insultava e provocava l’allenatore della squadra avversaria.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO MEZZOLARA S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. B.F.  SEGUITO GARA MEZZOLARA/FORTIS JUVENTUS DELL’1.5.2016

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta all’allenatore a 1 giornata di squalifica perché al 35° del secondo tempo l’arbitro ha dovuto allontanarlo dal campo perché, dopo una decisione tecnica, gridando, diceva: “arbitro, che c…. fai? E’ fallo. E nello stesso tempo, gesticolava con le braccia”. Tuttavia, pur ritenendo la sussistenza del fatto contestato e la sua gravità, il collegio ritiene che la pena inflitta sia leggermente superiore a quella generalmente ritenuta congrua in casi come quello in esame, anche in considerazione del fatto che l’espressione in sè non è particolarmente offensiva.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 09 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 145/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 83/DIV dell’1.12.2015

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO SIG. L.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/LUCCHESE DEL 29.11.2015

Massima: La C.S.A., riduce ad 1 giornata effettiva di gara la sanzione inflitta all’allenatore “per comportamento offensivo verso l’arbitro al termine della gara”. Il ricorso appare fondato in quanto il comportamento posto in essere dal ricorrente può considerarsi espressione di una inopportuna recriminazione, ma non vi sono elementi per qualificarlo come ingiurioso o offensivo.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CSA del 13 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO U.S.D. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. B.V.SEGUITO GARA GAVORRANO/SCANDICCI 1908 DELL’1.5.2016

Massima: La Corte riduce la sanzione inflitta all’allenatore a 1 giornata di squalifica “per avere, uscendo dall’area tecnica, protestato nei confronti dell’Arbitro profferendo espressione irriguardosa “non sei capace di arbitrare”, allontanato. Invero la frase suddetta pronunciata dall’allenatore si sostanzia in un’espressione di tipo negativo che, se da un lato denota certo mancanza di controllo e di rispetto verso l’ufficiale di gara, dall’altro non appare caratterizzata da forte intensità e lesività.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 30 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 29 del 23.09.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO SIG. C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGIO CALABRIA/LEONFORTESE DEL 20.9.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara inflitta all’allenatore «per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara. Allontanato». Ritiene questo Collegio che la condotta tenuta nella circostanza dal sig. Cozza non sia tale da arrecare offesa all’onore o al prestigio del direttore di gara. Infatti, una valutazione complessiva degli elementi che connotano la vicenda e del contesto di riferimento conduce a ritenere che l’allenatore si sia lasciato andare ad uno sfogo, manifestato in modo inopportuno, con il quale abbia voluto esprimere, con toni, però, eccessivi e irrispettosi, disappunto nei confronti della decisione del direttore di gara. Non è, dunque, rinvenibile una effettiva volontà caratterizzata da finalità di offesa. Seppur, come detto, privo di specifica portata offensiva, il comportamento di cui trattasi rimane, di certo, irriguardoso.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 22 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CSA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 20 del 21.8.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA; - AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE AL SIG. P.G., SEGUITO GARA COPPA ITALIA CATANIA/CESENA DEL 20.8.2015

Massima: La Corte limita la sanzione alla sola squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta all’allenatore, senza ammenda per l’espressione irriguardosa pronunciata nei confronti della terna arbitrale, senza che la stessa possa ritenersi ingiuriosa e/o offensiva.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 106/CSA del 15 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 20 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 233 del 12.5.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DELLA S.S. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. B.M.R. SEGUITO GARA PARMA/NAPOLI DEL 10.5.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato con la squalifica per 1 giornata di gara per “aver, al termine della gara, uscendo dal terreno di giuoco, proclamato ad alta voce “questo è il calcio italiano di m …..”.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 30 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CSA del 01 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 102 del 29.4.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., DEL VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. M.P. SEGUITO GARA BRESCIA/VICENZA DEL 28.4.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato con la squalifica per 1 giornata di gara per aver “al 37° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa”.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 12 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 24 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 123/DIV del 03.02.2015

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DEL SIG. R.D.Z. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI A SEGUITO GARA FOGGIA/BENEVENTO DEL 31.1.2015

Massima: La Corte ridetermina la sanzione inflitta all’allenatore in 1 giornata effettiva di gara per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara, si allontanava dal terreno di gioco e diceva: “Questa è malafede”. In effetti l’espressione proferita dal – omissis - al momento dell’uscita dal campo, adeguatamente contestualizzata in un frangente di grande importanza agonistica (sfida al vertice che poteva rappresentare una svolta per il Campionato della squadra), non assume la connotazione direttamente ingiuriosa ed offensiva nei confronti dell’arbitro e dei suoi assistenti; essa, a giudizio della Corte, può essere più correttamente qualificata come condotta irrispettosa.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 16 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 05 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 27.1.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. T.D. SEGUITO GARA NOVARA/ALESSANDRIA DEL 23.1.2015

Massima: La Corte ridetermina la sanzione inflitta all’allenatore in 1 giornata effettiva di gara per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (espulso): protestava contro l'arbitro, gesticolando ampiamente con le braccia in segno di disappunto, fomentando i propri sostenitori contro l'operato della terna arbitrale. La Corte, esaminato il ricorso ed udita la parte ricorrente, riconosce il comportamento assunto dal signor - omissis - irriguardoso nei confronti dell'arbitro ma non offensivo.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 24 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 12 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile - Com. Uff. n. 64 del 15.4.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. R.A. SEGUITO GARA LUDUS PALERMO/NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 12.4.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta all’allenatore ad 1 giornata effettiva di gara “per avere, a fine gara, rivolto frasi ingiuriose contro la terna arbitrale”. Osserva, all'uopo, questa Corte che la frase pronunciata dall'allenatore Riccio, pur non connotata da contenuti ingiuriosi, possa, per contro, ritenersi del tutto inappropriata e, comunque, tesa a porre in dubbio la credibilità e terzietà degli Ufficiali di gara.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 079/CSA del 06 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 090/CSA del 16 Aprile 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 146/DIV del 2.3.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. G.M., INFLITTA SEGUITO GARA ALESSANDRIA/CREMONESE DEL 1.3.2015 .

Massima: La Corte ridetermina la sanzione della squalifica all’allenatore in 1 giornata effettiva di gara. Si legge nel referto. allontanato dal recinto di gioco, perché “protestava vivacemente il mio operato in seguito alla decisione di accordare un calcio di rigore alla squadra di casa” e sul referto del primo assistente dell’arbitro, secondo cui “al 32’ il Sig. – omissis -, allenatore della Soc. Cremonese, è stato allontanato perché dopo una decisione dell’arbitro continuava a protestare urlando per 4 volte la seguente frase. ‘siete scandalosi, una vergogna siete’ “. Va considerato che il referto arbitrale non attribuisce alcun rilievo all’atteggiamento irriguardoso e offensivo del tecnico, ponendo l’accento, semmai, sulla particolare vivacità e intensità della protesta. Solo il rapporto del 1° assistente arbitrale evidenzia il contenuto delle espressioni verbali utilizzate dal Sig. – omissis -, nel contesto di una fase particolarmente concitata della competizione. Senza considerare, poi, che l’allontanamento del Sig. – omissis -, avvenuto al 32° del 1 tempo, costituisce, anch’esso, una conseguenza sanzionatoria dell’illecito commesso dal tesserato, direttamente riferita al contenuto e alle modalità non regolamentari delle proteste.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 070/CSA del 19 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 03 Marzo 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 72 del 17.2.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SIG. D.M.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANIA/CROTONE DEL 16.2.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato con la squalifica per 1 giornata di gara, reo di avere, in occasione della gara '’contestato platealmente l'operato arbitrale rivolgendo agli ufficiali di gara espressioni ingiuriose''. Come si evince chiaramente dalla relazione, in atti, di uno dei due assistenti arbitrali, la protesta posta in essere dall'allenatore in maniera vistosa e con l'uso di una terminologia non solo irriguardosa (''dove c…. guardate'' ''vergognatevi'') ma anche manifestamente offensiva ( 'incompetenti'') era chiaramente diretta, come può facilmente evincersi anche dallo specifico significato dei termini usati, a contestare la direzione arbitrale, per cui la differente versione proposta nei motivi si rivela, qual'è, maldestro tentativo difensivo.

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 304/CGF del 21 Maggio 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CGF del 07 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 171/DIV del 19.5.2014

Impugnazione – istanza:1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 37,  COMMA 7 C.G.S., SIG. L.F.AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO  GARA PLAY-OFF BENEVENTO/LECCE DEL 18.5.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato con la squalifica per 1 giornata di gara per aver usato espressioni blasfeme nel corso della gara: al minuto quattro del secondo tempo ha pronunciato la seguente frase di carattere blasfemo "D.. boia". Al minuto 41 del secondo tempo ha pronunciato altra frase di carattere blasfemo e cioè "Porca la M….", mentre  richiamava il proprio calciatore numero 14, espressioni queste refertate dal collaboratore della Procura Federale. L'ermeneutica si fatta dalla Corte di Giustizia Federale (Com. Uff. n. 186/CGF del  24.1.2014) è corroborata anche dal comma 1.4 dell'art. 35 laddove afferma che la segnalazione,  oltre che dal Procuratore Federale, può essere effettuata anche dal commissario di campo, se  designato. Sulla gravità della blasfemia non è il caso di discutere, così come è priva di pregio la  richiesta di commutazione della pena in quanto quella inflitta è espressamente prevista dall'art. 19  comma 3 bis, lett. a).  La difesa in data odierna ha richiesto il deposito di un disco DVD contenente la trascrizione  giurata estratta dal video relativo alla gara, dell’audio pronunciato nella circostanza dal tesserato  - omissis -. Tale preteso mezzo di prova è inammissibile perché fuori dal paradigma previsto dall'art. 35  comma 1.2 e fuori dei termini previsti dal comma 1.3.  

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 24 Aprile 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 07 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso  la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 144/DIV del 15.4.2014

Impugnazione – istanza:2. RICORSO SIG. S.R. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE  SEGUITO GARA LECCE/FROSINONE DEL 13.4.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato con la squalifica per 1 giornata di gara per atteggiamento irriguardoso verso l'arbitro al  termine del primo tempo di gara (espulso). 

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 25 Marzo 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 109 del 20.1.2014

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA SIG. D.B. SEGUITO GARA BOLOGNA/NAPOLI DEL 19.1.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato con 1 giornata di squalifica “per avere, al 26° del primo tempo, proferito un’espressione blasfema (art. 19 n. 3 C.G.S.); infrazione rilavata dai collaboratori della Procura Federale”. La segnalazione riservata del Procuratore Federale di cui all’art. 35.3.1, infatti, costituisce la forma tipizzata stabilita dal Codice di giustizia sportiva nel caso di fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo. L’applicazione di quest’ultima norma, in sostanza, è circoscritta a quei casi in cui l’arbitro non abbia visto e quindi non abbia potuto prendere decisioni nei confronti di quei soggetti che si trovano in campo ed in gioco (calciatori) nei riguardi dei quali gli Ufficiali di gara hanno giurisdizione esclusiva. In questo caso, infatti, l’attività di refertazione del collaboratore della Procura federale non può sostituirsi all’opera degli Ufficiali di gara nell’esercizio della propria esclusiva giurisdizione sui fatti che si svolgono sul terreno di gioco. Proprio in questo senso deve quindi leggersi il precedente richiamato dalla stessa ricorrente (Com. Uff. n. 167/CGF del 1.2.2011, Carparelli) nel quale è stata effettivamente ritenuta la irritualità della segnalazione al Giudice sportivo mediante trasmissione a quest’ultimo da parte della Procura Federale del referto del proprio collaboratore che aveva constatato l’uso di un’espressione blasfema da parte del calciatore che “si trovava in campo ed in gioco, quindi sotto la esclusiva giurisdizione degli ufficiali di gara”. In tali casi, pertanto, sussiste “la legittimazione del rappresentante della Procura Federale (art. 35, commi 1.2, 1.3, 1.4 C.G.S.) alla sola eccitazione della prova televisiva e non alla refertazione”. Diversamente nel caso di specie l’impiego dell’espressione blasfema è imputabile ad un soggetto, il Sig. – omissis -, allenatore della squadra, e quindi non considerabile in gioco per i fini sopra delineati della individuazione della giurisdizione esclusiva degli Ufficiali di gara. In tal caso, quindi, le risultanze del referto del collaboratore della Procura federale conservano inalterato il loro valore di fonte di prova privilegiata circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 35.1.1 C.G.S.). A conforto della correttezza di tale conclusione soccorre un precedente in termini di questa Corte di giustizia – peraltro richiamato proprio dalla stessa ricorrente seppure a proposito del profilo dell’ammissibilità del ricorso d’urgenza – secondo il quale nel caso di sanzione inflitta all’allenatore della squadra per avere proferito una espressione blasfema “il verbale redatto dal Commissario di campo [e, quindi, a maggior ragione, il rapporto del collaboratore della Procura federale che appartiene all’Ufficio che, ai sensi dell’art. 32 C.G.S., esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping, n.d.r.], così come il referto dell’Arbitro e degli altri ufficiali di gara, ha valore di piena prova, con la conseguenza che deve essere considerata certa la circostanza per cui il Sig. – omissis - ha pronunciato l’espressione blasfema refertata” (Com. Uff. n. 193/CGF del 1.3.2013, Esperia). In conclusione, la constatazione dell’espressione blasfema proferita dall’allenatore nel corso di una gara ben può essere stata rilevata dai collaboratori della Procura Federale i quali ne hanno riferito, mediante proprio rapporto, direttamente al Giudice sportivo il quale, a sua volta, ne deve tenere conto come fonte di prova privilegiata, ai sensi dell’art. 35.1.1 C.G.S., per i provvedimenti di propria competenza.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 27 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 50 del 30.12.2013

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. B.P.P. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA CESENA/MODENA DEL 29.12.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato con la squalifica per 1 giornata di gara "per avere, al 40° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale rivolgendo un ironico applauso del Direttore di Gara".

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.072/CGF del 24 Ottobre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 28 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo  presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 15.10.2013

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO CALCIO COMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. C.G.  SEGUITO GARA CREMONESE/COMO DEL 12.10.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto  risulta dai rapporti degli ufficiali di gara.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 26 Aprile  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CGF del 07 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega  Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 98 del 23.4.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA SIG. R.B. (SOCIETÀ HELLAS VERONA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO  GARA VERONA/BRESCIA DEL 22.4.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato  perché all’interno del sottopassaggio che conduce  agli spogliatoi, si avvicinava al direttore di gara e “con fare aggressivo” (così,  testualmente, nel rapporto) pronunciava una espressione irriguardosa imputandogli di non avere  accordato un adeguato tempo di recupero alla fine della prima parte dell’incontro.

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