Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 0002/CSA del 5 Luglio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la FIGC LND, di cui al Com. Uff. n. 399 del 06.06.2023 (gara spareggio tra le seconde classificate Eccellenza Città di Isernia S. Leucio/Agropoli del 04.06.2023

Impugnazione – istanza: Sig. C.T.

Massima: Ridotta all’allenatore la squalifica da 4 a 3 giornate di gara “Per essere entrato sul terreno di gioco con atteggiamento minaccioso, puntando il dito contro il Direttore di gara, rivolgendogli espressione irriguardosa”.…Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che “Il Signor …. a gioco fermo entrava sul terreno di gioco per dissentire per una mia decisione e con tono minaccioso e puntandomi il dito contro, senza toccarmi gridava: io non so come cazzo fai a fischiare quel fallo!”. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha precisato come la frase refertata debba intendersi secondo il seguente preciso tenore letterale: io non so come cazzo fai a non fischiare quel fallo, riferita all’episodio in occasione del quale un calciatore dell’Agropoli, dopo uno scontro di gioco, risultava aver subito la frattura del setto nasale, che aveva determinato la vibrata protesta dell’Allenatore Turco. Questa Corte ritiene che, dalla disamina dei fatti e della condotta contestata, nonché delle motivazioni addotte dal tesserato nel proprio reclamo, emerga l’eccessiva gravosità e severità della sanzione inflittagli, potendosi ritenere che il Sig. … pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo, come è quello che nella specie ha ritenuto di infliggere il Giudice Sportivo.  Infatti, seppur l’espressione proferita dall’Allenatore sia indubbiamente qualificabile come irriguardosa, la stessa è stata pronunciata in un momento di grande concitazione conseguente alla situazione di forte tensione dovuta, non solo alla determinante importanza della gara in questione, ma anche e soprattutto alle gravi conseguenze fisiche patite da un proprio tesserato a seguito di uno scontro di gioco, non ritenuto falloso da parte dell’arbitro, in occasione del quale un proprio tesserato aveva subito la frattura del setto nasale. Tali circostanze inducono la Corte a ritenere applicabile l’attenuante generica di cui all’art.13 del C.G.S., con conseguente riduzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 245/CSA del 8 Giugno 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 135 del 09.05.2023

Impugnazione – istanza: – Sig. M.A.

Massima: Ridotta la squalifica da 4 a 3 giornate di gara all’allenatore “Per aver protestato anche con termini irriguardosi all'indirizzo del direttore di gara”…Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che il predetto allenatore “protestava nei miei confronti [Arbitro] urlandomi: "Porco due è fallo cazzo sveglia". A fine gara veniva a scusarsi nel mio spogliatoio”. Questa Corte ritiene che dalla disamina dei fatti e della condotta contestata, nonché delle motivazioni addotte dal tesserato nel proprio reclamo, emerga l’eccessiva gravosità e severità della sanzione inflittagli, potendosi ritenere che il Sig. M., pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo, come è quello che nella specie ha ritenuto di infliggere il Giudice Sportivo. Infatti, seppur l’espressione proferita dall’Allenatore sia indubbiamente qualificabile come irriguardosa, la stessa è stata pronunciata in un momento di grande concitazione conseguente alla situazione di forte tensione del momento, poco prima che il Termoli segnasse la rete del vantaggio, al 5° minuto di recupero del secondo tempo, nonché senza un particolare intento lesivo del prestigio dell'Arbitro, cui l’Allenatore, a fine gara, ha rivolto le proprie scuse, dopo essersi recato nel suo spogliatoio, elementi, questi, che inducono a ritenere applicabile l’attenuante generica di cui all’art.13 del C.G.S., con conseguente riduzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 224/CSA del 22 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. N. 117/Campionati Giovanili del 08.05.2023

Impugnazione – istanza: F.C. Sangiuliano City S.r.l. - Sig. D.B.M.

Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate effettive di gara all’allenatore perché si legge nel referto… “Al 10’ del 2T espellevo il signor …., allenatore della società S. Giuliano, perché in seguito ad una mia Decisione esclamava “Sei scarso”. Alla notifica del provvedimento disciplinare esclamava “Stai arbitrando a senso unico, siamo in 10 dal primo tempo! Vergognati, sei scandaloso”. Al termine della gara si scusava per l’accaduto”.  …L’art. 36, C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”) nella formulazione novellata e vigente al momento della disputa della gara (così come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023) al comma 1 stabilisce che: “1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara:” Orbene, nel caso in esame - rilevato preliminarmente che il C.G.S. non distingue, sotto il profilo della diversa commisurazione della sanzione, tra condotta ingiuriosa o irriguardosa – va comunque ascritto al novero delle condotte irriguardose il contenuto delle frasi profferite dall’allenatore all’arbitro, che già giustificano l’applicazione del minimo edittale delle quattro giornate di squalifica. Sanzione che tuttavia è stata ridotta a tre giornate di squalifica dal Giudice Sportivo, il quale ha evidentemente tenuto conto dell’attenuante invocata dalla reclamante, dell’avere il sig. Di Benedetto chiesto scusa al termine della gara per il proprio comportamento. Ne consegue che la domanda di riduzione della squalifica da 3 a 2 giornate effettive di gara non può essere accolta, essendo stata l’invocata attenuante già considerata da Giudice Sportivo nella commisurazione della sanzione. Quanto alla richiesta, formulata in via subordinata, di parziale commutazione della squalifica in ammenda, la domanda non può essere accolta, posto che l’art.9 C.G.S. (Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società), al comma 3, stabilisce che “3. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nonché ai tesserati della sfera professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35”; sicché difetta il requisito soggettivo di applicabilità dell’ammenda al sig. ….

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 147/CSA del 23 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 84 del 24.1.2023

Impugnazione – istanza: A.S.D. Sancataldese Calcio 1945

Massima: Ridotta da 4 a 3 giornate la squalifica all’allenatore che“al termine della gara si avvicinava a pochi cm dal volto del Direttore di gara con atteggiamento minaccioso e gli rivolgeva espressioni offensive e irriguardose costringendo l’Ufficiale di gara ad arretrare di diversi metri per evitare il contatto fisico con il soggetto che veniva allontanato a forza grazie all’intervento di un calciatore avversario. Nell’abbandonare il terreno di gioco reiterava gli insulti all’indirizzo dell’arbitro”….L’allenatore della Sancataldese Calcio al termine della gara ha tenuto un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Oltre ad avere un avuto un atteggiamento percepito dal direttore di gara come minaccioso, infatti, ha rivolto allo stesso espressioni irriguardose e ingiuriose (dal referto arbitrale: “sei incapace! Hai rovinato la partita! Venduto!”), insistendo nella condotta anche quando le parti stavano abbandonando il terreno di gioco. Essendo tuttavia mancata ogni forma di contatto fisico tra i due, la Corte ritiene che la sanzione congrua da applicare sia quella della squalifica per 3 gare effettive, opportunamente aggravando la sanzione minima edittale prevista dall’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., in considerazione della gravità della condotta irriguardosa complessivamente tenuta dal sig. I.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 069/CSA del 7 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 75/DIV dell’8 novembre 2022

Impugnazione – istanza:  - F.C. Crotone S.r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara all’allenatore  “per avere tenuto, al 43°minuto del secondo tempo, un comportamento non corretto nei confronti dei componenti della panchina avversaria uscendo dall’area tecnica e avvicinandosi con fare minaccioso e grida alla panchina del Catanzaro con atteggiamento intimidatorio, venendo per tale motivo espulso dall’arbitro; per avere, mentre veniva accompagnato dalle Forze dell’Ordine fuori dal campo, dopo essere stato espulso dall’Arbitro, proferito parole gravemente minatorie nei confronti di un Dirigente della squadra avversaria e, al contempo, un’espressione blasfema. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 37 CGS valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione (IV ufficiale, r. proc. Fed.).”. 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 298/CSA del 18 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti FIGC di cui al Com. Uff. n. 11 del 12.04.2022

Impugnazione – istanza: - Sig. U.R.

Massima: Ridotta la squalifica da 4 a 3 gare effettive all’allenatore “Per aver rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo del direttore di gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare, ritardava l'uscita dal terreno di gioco e subito dopo si collocava nella zona antistante gli spogliatoi. Successivamente si posizionava all'esterno del terreno di gioco e rivolgeva ripetute espressioni irriguardose all'indirizzo del direttore di gara, allontanato”…In particolare, pur non risultando revocabile in dubbio la gravità dell’espressione insultante rivolta ripetutamente dal Sig. …. al Direttore di Gara a seguito della decisione tecnica di espulsione della Sig.ra ……, cui ha fatto seguito un contegno irrispettoso consistito nell’aver ritardato l'uscita dal terreno di gioco e nell’essersi collocato nella zona antistante gli spogliatoi, con conseguente aggravamento della sanzione minima prevista dall’art 36, comma 1, lettera a), del C.G.S., la decisione del Giudice Sportivo non può trovare conferma laddove ascrive al reclamante anche le successive, ulteriori e ripetute espressioni irriguardose, di cui il Direttore di Gara ha omesso puntuale esplicitazione, genericamente riferendo di “insulti, ripetuti ad ogni mio fischio”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 103/CSA del 09 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 210 del 17.11.2021

Impugnazione – istanza: - ASD Generali Futsal Ternana - Sig. F.P.

Massima: Confermata la sanzione della squalifica per tre gare effettive all’allenatore atteso che “Espulso per avere rivolto all’arbitro frasi gravemente irriguardose assisteva al prosieguo dell’incontro dalla tribuna da dove continuava a rivolgere frasi offensive all’indirizzo della terna arbitrale per la parte residuale dell’incontro”, nonché posto a carico della società l’ammenda di euro 250,00 “perché il proprio allenatore se pure allontanato dalla tribuna continuava a profferire frasi offensive nei confronti degli arbitri per la parte residuale dell’incontro”….Si legge, infatti, nel supplemento del rapporto ufficiale, il quale, ai sensi dell’art. 61, primo comma, C.G.S., fa piena prova dei fatti accaduti e del comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento della gara, quanto segue: “[…] in seguito alla segnatura di una rete da parte della soc. Eur M. veniva espulso il sig. P. F. allenatore della soc. Futsal Ternana perché faceva indebito ingresso in campo protestando ed offendendo la terna arbitrale con gesti plateali preferiva [recte proferiva] le seguenti parole <<ma come cazzo si fa a non annullare quel gol? Vergogna non ci state capendo un cazzo!>> Lo stesso dopo la notifica piuttosto che dirigersi versi gli spogliatoi si dirigeva verso la tribuna da dove continuava a inveire rompendo anche un cestino dell’immondizia con un calcio.Si tratta di un comportamento gravemente disdicevole quello che gli atti ufficiali attestano essere stato posto in essere in occasione della gara in questione dall’allenatore, sig. P., il quale ha pronunciato frasi oggettivamente e platealmente offensive nei confronti della terna arbitrale, che il giudice sportivo ha, ad avviso di questa Corte, congruamente sanzionato con la squalifica per due giornate effettive di gara, anche in considerazione della reiterazione di una tale condotta a seguito della notifica dell’espulsione, alla quale, come noto agli stessi reclamanti, di per sé consegue la sanzione della squalifica di una giornata effettiva.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 197/CSA del 24 Maggio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 10.05.2021 di cui al Com. Uff. n. 455/DIV

Impugnazione – istanza: U.S. Grosseto 1912

Massima: Ridotta la squalifica da 4 e 3 giornate di gara all’allenatore “per comportamento gravemente irriguardoso e offensivo verso le istituzioni calcistiche”… al 23° circa del secondo tempo, in occasione di un calcio di rigore concesso alla squadra del Lecco, l’allenatore del Grosseto sig. … aveva pesantemente apostrofato il Delegato di Lega sig. …, dapprima protestando per la riduzione della squalifica di cui avevano usufruito due calciatori del Lecco, mettendo in dubbio l’imparzialità di chi tale decisione aveva assunto (“non si è mai visto nella storia del calcio che la Lega tolga 2 giornate di squalifica a due calciatori ed ora me li ritrovo in campo, questa è la riprova (facendo riferimento al calcio di rigore assegnato) che state completando l’opera”) e, quindi, indirizzandogli l’espressione “siete una massa di coglioni”… le risultanze dei rapporti del Collaboratore della Procura Federale e del Delegato di Lega, in quanto assolutamente concordi, escludono in radice che quest’ultimo, nel redigere il proprio rapporto, possa aver “calcato la mano” per ragioni di astio personale, tali risultanze comprovano pienamente, ex art. 61 C.G.S., il comportamento del ….tanto gravemente antisportivo, per avere messo in dubbio l’imparzialità degli organi di giustizia, quanto gravemente irriguardoso nei confronti delle istituzioni calcistiche in generale (“scriva pure …”; “siete tutti una massa di c….”). Da tale punto di vista, resta irrilevante che il destinatario di tale colorite proteste possa essere stato il Quarto Ufficiale o il Delegato di Lega. Ciò premesso ed acclarato, può essere valutata favorevolmente la richiesta di una riduzione della squalifica per quattro giornate di gara, in considerazione del fatto che l’episodio, piuttosto che da ascrivere ad una consapevole e deliberata volontà offensiva delle istituzioni calcistiche, sembra piuttosto potersi inquadrare nel contesto di una protesta gravemente irriguardosa, sicuramente eccessiva ed esecrabile, ma comunque isolata. Si ritiene quindi di poter ridurre la sanzione alla squalifica a tre giornate effettive di gara, anche constatando che la più grave sanzione della squalifica per quattro giornate viene prevista dal C.G.S. (art. 36) come sanzione minima per i comportamenti gravemente irriguardosi dei calciatori e tecnici che sfociano in un contatto fisico con gli ufficiali di gara.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 195/CSA del 21 Maggio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale - Com. Uff. n. l49 del 27.04.2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Cjarlins Muzane

Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara all’allenatore “per avere rivolto espressione offensiva e implicante discriminazione per ragione di origine territoriale all’indirizzo del Direttore di gara mentre colpiva con un pugno la propria panchina”. In particolare, dal rapporto dell’arbitro, sig. …, si evince che il sig. …. veniva ammonito al minuto n. 43 del I tempo per aver protestato platealmente nei suoi confronti e poi veniva espulso al minuto n. 8 del II tempo su segnalazione dell’assistente arbitrale, sig. …, il quale riferiva nel suo supplemento di rapporto che l’allenatore friulano aveva colpito platealmente con un pugno la sua panchina e aveva indirizzato nei confronti dell’Arbitro le seguenti parole offensive: “napoletano di merda, neanche un fallo sai fischiare, sei un ciuccio”….La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l’ingiuria; ne deriva che essa si configura in presenza di espressioni «idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF). La condotta irriguardosa, invece, è solitamente meno grave dell’ingiuria e consiste in espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica» (cfr. Corte giust. fed., 28 aprile 2010, cit.; nonché, Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.; Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.). Tali fattispecie sono previste e punite dall’art. 36, comma 1, lettera a), C.G.S. con la sanzione della squalifica minima “per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti”. La condotta sanzionata dal Giudice Sportivo può certamente essere sussunta nella predetta norma e, visti gli atti di gara e i referti arbitrali e udito l’assistente arbitrale che ha redatto il supplemento di rapporto, essa può essere ascritta al sig. …. La sanzione minima di n. 2 giornate di squalifica è, in questa fattispecie, aumentata a 3 per due ordini di motivi. In primis, nel caso di specie, assume un peso specifico anche il disvalore di discriminazione territoriale presente nella frase proferita dal sig. ….. Ai sensi dell’art. 28 C.G.S. costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. La fattispecie, pertanto, si presenta particolarmente “ampia”, ricomprendendo anche le discriminazioni territoriali per nazionalità o addirittura per origine etnica. Nel caso de quo, infatti, appare evidente che, con l’epiteto “napoletano di merda”, il sig. … abbia voluto attribuire una valenza non solo offensiva, ma anche discriminatoria alle sue parole. Oltretutto anche il riferimento al “ciuccio” rafforza il carattere offensivo delle parole. In secundis, si sottolinea che la frase è stata pronunciata dal tecnico che avrebbe anche il ruolo di esempio per la squadra. Si considera, per orientamento costante, come circostanza aggravante il rivestire il ruolo di allenatore della squadra, giacché a questi si richiede «un comportamento ancora più decoroso e rispettoso dell’autorità di quanto non sia richiesto ad un comune tesserato» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 luglio 2011, n. 20/CGF). Sul mister grava un obbligo rafforzato e ben più qualificato di lealtà e correttezza in campo, nei confronti dell’arbitro e degli avversari. E neppure può essere valorizzata come circostanza attenuante la specchiata condotta anteatta dell’incolpato, che è stata invocata dalla società friulana nel suo reclamo. Si è infatti autorevolmente osservato che «la dedotta irreprensibilità della condotta anteatta nel settore sportivo dell’istante non può costituire elemento sintomatico dell’irragionevolezza o erroneità della decisione della Commissione» (cfr. Trib. naz. arb. sport, 23 aprile 2012, ist. n. 17/12, P.M. c. FIGC, in www.coni.it). Ed invero, le circostanze non contestuali con i fatti, cioè sostanzialmente quelle inerenti la personalità e la vita anteatta dell’incolpato, non sembra che possano assumere alcuna rilevanza ai fini della valutazione dell’entità della squalifica. Questa, infatti, dovrebbe essere determinata essenzialmente alla luce degli specifici fatti contestati all’autore dell’infrazione. Tant’è che il sistema sanzionatorio federale non individua forme di attenuanti generiche analoghe a quelle previste dall’ordinamento penale e che anzi attraverso l’istituto della recidiva i precedenti assumano rilevanza prevalentemente per determinare un aggravamento della posizione del soggetto responsabile di violazioni disciplinari. In conclusione, tenendo presente che la sanzione minima prevista dal C.G.S. per le condotte ingiuriose o irriguardose è di n. 2 giornate di squalifica e che nel caso di specie rilevano le circostanze aggravanti del particolare ruolo assunto dalla discriminazione territoriale e dal ruolo rivestito, questa Corte ritiene proporzionata la squalifica di n. 3 giornate effettive, così com’è stata fissata dal Giudice Sportivo.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 165/CSA del 27 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale adottata con delibera pubblicata in data 24.3.2021 sul Comunicato Ufficiale n. 128 della F.I.G.C. – LND – Dipartimento Interregionale

Impugnazione – istanza: Sporting Club Trestina A.S.D.

Massima: Ridotta la squalifica da 5 a 3 giornate di gara all’allenatore: allontanato dal terreno di gioco “per avere rivolto all’Arbitro espressione irriguardosa, successivamente si avvicinava ad un assistente arbitrale e reiterava tale comportamento. Alla notifica del provvedimento disciplinare, continuava a rivolgere espressioni irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara che reiterava anche una volta posizionatosi in tribuna”….La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l’ingiuria; ne deriva che essa si configura in presenza di espressioni «idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF). La condotta irriguardosa, invece, è meno grave dell’ingiuria e consiste in espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica» (cfr. Corte giust. fed., 28 aprile 2010, cit.; nonché, Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.; Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.). La condotta tenuta da mister B., più che di vera e propria ingiuria, assumerebbe i caratteri della condotta irriguardosa, come correttamente rilevato anche dal Giudice di primo grado. Tale fattispecie è prevista e punita dall’art. 36, comma 1, lettera a), del nuovo C.G.S. con la sanzione della squalifica base “per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti”.  Tenendo presente che la sanzione base prevista dal C.G.S. per le condotte irriguardose è di n. 2 giornate di squalifica e che nel caso di specie rileva l’aggravante del particolare ruolo assunto dall’allenatore, questa Corte ritiene sproporzionata una squalifica pari a n. 5 giornate effettive, reputando più congrua una squalifica di n. 3 giornate effettive (computo totale che deriva dal seguente calcolo: n. 2 giornate come sanzione base più n. 1 giornata per l’espulsione).

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 121/CSA del 23 Marzo 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 112 del 25.02.2021

Impugnazione – istanza: - A.S.D. San Luca 1961

Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate effettive di gara all’allenatore: “Allontanato per doppia ammonizione, al termine della gara, rivolgeva ripetute espressioni ingiuriose all’indirizzo del Direttore di gara.”…Questa Corte, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene che quanto accaduto meriti sicura riprovazione, perché le ripetute espressioni formulate nei confronti del direttore di gara, da parte del tesserato della società reclamante, non possono essere ritenute educate e non offensive, in quanto ledono l’onore e il decoro dell’arbitro, sia sul piano della sua moralità, sia sul piano della sua professionalità.Per tale motivo la condotta dell’allenatore della società reclamante deve essere considerata irriguardosa ed ingiuriosa e come tale deve essere sanzionata con la squalifica per due giornate effettive di gara, ex art. 36, comma 1, lettera a), C.G.S..

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 029 CSA dell'11 Dicembre 2020

Decisione Impugnata: decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 170/DIV del 17.11.2020

Impugnazione – istanza: U.S. Grosseto 1912 S.r.l.

Massima: Confermate tre giornate di squalifica all’allenatore “per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro con uso di espressioni blasfeme (r. IV uff.).”. …  l’uso dell’espressione blasfema, che ha accompagnato le frasi ingiuriose ed irriguardose, deve essere sanzionato, ex art. 37 CGS, con la squalifica per un’ulteriore giornata effettiva di gara. Infatti, il tecnico, come evidenziato dal Quarto Ufficiale, in segno di protesta avverso una decisione arbitrale, alzava platealmente le braccia, uscendo dall’area tecnica ed entrando all’interno del terreno di gioco di circa un metro, gridando ripetutamente, frasi ingiuriose ed irriguardose accompagnate da un’espressione blasfema, ripetuta più volte.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 203 CSA del 26 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico del 11.2.2020 di cui al Com. Uff. n. 117/DIV

Impugnazione – istanza: Sig. P.G..

Massima: Ridotta da quattro a tre giornate la squalifica all’allenatore “per comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso verso la terna arbitrale dopo il termine della gara. Quanto alla misura della sanzione, deve condividersi il rilievo del reclamante circa la previsione dell’art. 36, 1° comma, C.G.S., la cui lett. a) punisce con la sanzione minima della squalifica per due giornate il comportamento ingiurioso o irriguardoso nei confronti degli ufficiali di gara, laddove invece la lett. b) della stessa norma prevede la sanzione minima di quattro giornate solo ove tale comportamento si concretizzi anche in un contatto fisico. Ferma restando, dunque, la previsione di cui alla lett. a), si rileva tuttavia che il comportamento del P., oltre che ingiurioso e irriguardoso, si è contraddistinto anche per gravi minacce rivolte al 1° assistente, circostanza questa che, in assenza di alcuna valida attenuante, legittima la sanzione, comunque più contenuta rispetto a quella irrogata del Giudice Sportivo, della squalifica per tre giornate effettive di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0185/CSA del 17 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 29.1.2020 di cui al Com. Uff. n. 88

Impugnazione – istanza: A.S.D. CANNARA

Massima: Ridotta da quattro a tre giornate la squalifica all’allenatore  per  avere  rivolto  espressioni  ingiuriose  all’indirizzo  di  un calciatore avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava a pochi centimetri dal viso del Direttore di gara e gli rivolgeva espressioni gravemente ingiuriose reiterando la condotta per circa 10 secondi”. Risulta difatti dal referto arbitrale, quantomai puntuale ed attento, che l’Alessandria dapprima ha insultato un calciatore avversario e successivamente, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, ha aggredito verbalmente il direttore di gara con espressioni gravemente ingiuriose, puntandogli il dito a pochissimi centimetri dal viso per circa dieci secondi (circostanza questa che esclude che l’arbitro possa non avere esattamente identificato il soggetto che le pronunciava). Tale comportamento certamente può essere ritenuto gravemente ingiurioso ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro e legittima quindi l’irrogazione di una sanzione anche superiore al minimo edittale di cui all’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.; non può tuttavia non rilevarsi che tra l’arbitro e l’allenatore non vi è stato alcun contatto fisico, fattispecie in relazione alla quale la lett. b) della stessa norma prevede la sanzione minima proprio della squalifica per 4 giornate.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 230 CSA del 25 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. 222 del 4 Novembre  2019

Impugnazione – istanza: A.S.D. Futsal Polistena C5

Massima: Ridotta da quattro a tre giornate la squalifica all’allenatore  perché contestando una decisione arbitrale abbandonava l’area tecnica rivolgendo ingiurie e minacce all’arbitro, che reiterava all’atto della comminatoria del provvedimento disciplinare. Recatosi sugli spalti assisteva al prosieguo della gara continuando a profferire ingiurie e minacce agli arbitri ed ad impartire direttive ai propri calciatori. La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (artt. 12 e ss C.G.S.). Orbene, la lettura degli atti di causa porta a ritenere che non vi è prova che la pronuncia delle frasi, di indubbia portata offensiva o quantomeno irriguardosa, siano state accompagnate da comportamenti concretamente minacciosi, al di là della mera percezione che l’arbitro possa averne avuto. Esclusa, pertanto, tale ulteriore condotta contestata, la sanzione deve essere riproporzionata nei termini di cui al dispositivo.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 161/CSA del 12/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 150/CSA del 24 Maggio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 329 del 21.05.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. IANNI NATALE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO SECONDE CLASSIFICATE CAMPIONATI DI ECCELLENZA  REGGIOMEDITERRANEA/BIANCAVILLA 1990  DEL  18.05.2019

Massima: Ridotta da quattro a tre giornate la squalifica all’allenatore: “Benché soggetto a provvedimento di squalifica, postosi sugli spalti dietro la propria panchina: - impartiva direttive tecniche alla propria squadra; - utilizzava espressioni blasfeme; - indirizzava espressioni intimidatorie all’indirizzo di un A.A.;- impediva la sostituzione di un proprio calciatore causando ritardo nella ripresa del gioco (RCdC).”…La condotta tenuta dal Sig. …, alla luce delle risultanze  del  referto  redatto  dal  IV ufficiale di gara, accompagnato dalla nota efficacia privilegiata ex art. 35, comma 1.1., C.G.S., e dal Commissario di  Campo, non  può che qualificarsi come condotta, offensiva e minacciosa nei  confronti del 1° Assistente dell’Arbitro. Per di più, come evidenziato nei referti, ill Sig. Iannì, sebbene soggetto a provvedimento di squalifica, impartiva dagli spalti, dietro la propria  panchina,  direttive  tecniche  alla propria squadra,  utilizzando  espressioni  blasfeme  ed  impedendo  la  sostituzione  di  un  proprio calciatore causando ritardo nella ripresa del gioco. Tuttavia, questa Corte, ritiene equo, anche alla luce dei precedenti di questa stessa Corte, ridurre la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, infliggendo al Sig. Iannì, allenatore della società reclamante, la squalifica per tre giornate effettive di gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 159/CSA del 12/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 095/CSA del 14 Febbraio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELLA S.S.D. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. P.A. SEGUITO GARA AZ PICERNO/FIDELIS ANDRIA DEL 10.2.2019

Massima: Confermate tre giornate di squalifica all’allenatore in quanto, «allontanato per avere rivolto espressioni offensive ed ingiuriose all’indirizzo del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare protestava con gesti provocatori nei confronti della tifoseria ospitante»….Come si evince dal rapporto di gara, redatto con estrema precisione, appare chiara l’irrispettosa condotta del …., che va censurata con fermezza. Quest’ultimo, recidivo (v. Com. Uff. del 14.10.2018, n. 052/CSA), in qualità di allenatore, avrebbe il dovere, ancor più dei propri calciatori, di mantenere un comportamento decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare nei confronti degli ufficiali di gara e del pubblico (art. 1 bis C.G.S.). La puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare in scomposte e irriguardose condotte, costituisce, infatti, un comportamento assolutamente esigibile da qualsiasi tesserato.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 129/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  039/CSA dell’ 11 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 03.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA REGGIO AUDACE F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. P.I. SEGUITO GARA CLASSE/REGGIO AUDACE DEL 30.09.2018

Massima: Confermate tre giornate di squalifica all’allenatore “per avere, al termine della gara, afferrato con entrambe le mani il collo di un avversario, spingendolo a terra e ingenerando una situazione di tensione risolta grazie all’intervento dei dirigenti  delle  due società”. Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata  volontaria  aggressività  con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF). La condotta tenuta dal … si sussume in tale fattispecie. Su di essa vi è poco da aggiungere, trattandosi di un gesto gratuito e doloso, in quanto è stato commesso al termine della gara e, per di più, da un soggetto maggiormente qualificato su cui gravano obblighi di correttezza e probità particolarmente stringenti, quale un allenatore in seconda, che deve dare il buon esempio ai suoi atleti e al suo pubblico. Che il gesto del sig. ..sia stato dolosamente volto a cingere con le mani il collo del calciatore della squadra avversaria emerge non soltanto dal supplemento di rapporto dell’arbitro, ma anche da quello del suo assistente, sig. …., e la sequenza fotografica versata in atti dalla difesa della società reggiana non smentisce affatto l’accadimento. Inoltre, una non meglio precisata volontà di sedare una mischia non può abilitare un allenatore a mettere le mani addosso ad un calciatore della compagine avversaria. Spostando l’attenzione dal piano fattuale al piano normativo, bisogna soggiungere che l’articolo 19, comma 4 del C.G.S. fissa solo la cornice edittale minima della sanzione, consentendo al giudice sportivo di aumentarla in presenza di circostanze aggravanti e di ridurla in caso di circostanze attenuanti. In caso di condotta violenta del tesserato la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. Si discute sulla rilevanza dell’eventuale provocazione. In alcune decisioni, infatti, i giudici sportivi ne hanno esclusa la valenza attenuante (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012 n. 281/CGF); mentre, in altre, hanno espressamente affermato che «non sembra sia stato doverosamente tenuto presente nella decisione impugnata il disposto dell’art. 19.4 C.G.S., che con esplicita formulazione fa salva la possibile applicazione di circostanze attenuanti fra le quali genericamente può farsi rientrare appunto  quella  innanzi  descritta,  pur  se  non  testualmente  e  specificamente  prevista  sotto  la specifica menzione della provocazione subíta» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 marzo 2012, n. 200/CGF). Si concorda, invece, nell’escludere la valenza attenuante dell’assenza di conseguenze della condotta realizzata in danno dell’avversario (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 7 giugno 2012, n. 284/CGF e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012, n. 281/CGF). Nel caso che occupa la cognizione di questa Corte il sig. … avrebbe reagito in risposta al gesto provocatorio del sig. … della società Classe inflitto al sig. … della società Reggio Audace F. C., non causando però alcun danno fisico al predetto tesserato della società Classe. Acclarata l’irrilevanza attenuante dell’assenza di conseguenze lesive del gesto diretto contro l’avversario, questa Corte reputa congrua la sanzione minima delle tre giornate di squalifica irrogata al sig. Piccoli, in quanto il suo peculiare status di allenatore in seconda lo obbligava ad una maggiore correttezza in campo, che impedisce l’applicazione della (peraltro in sé dubbia) attenuante della provocazione.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 154/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 094/CSA del 7 Febbraio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELL’U.S.  1913  SEREGNO  CALCIO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. A.A. SEGUITO GARA CARONNESE/SEREGNO DEL 27.01.2019

Massima: Confermate tre giornate di squalifica all’allenatore per le proteste formulate concitatamente all’interno dello spogliatoio…La tesi di fondo, sul quale si regge l’intera impalcatura delle doglianze, è che l’arbitro avrebbe determinato l’inflizione della sanzione mediante un referto al cui interno si anniderebbe un evidente scambio di persona. A protestare nei confronti dell’arbitro non sarebbe stato l’allenatore bensì il suo vice, mentre per ciò che concerne le proteste all’interno degli spogliatoi, a  fine  partita, l’ulteriore errore di persona viene indicato senza però aggiungere la individuazione del soggetto che l’arbitro avrebbe, ancora una volta, scambiato per l’allenatore. Di là dalla credibilità della prospettazione di un doppio e reiterato errore arbitrale, il referto arbitrale parla chiaramente di “plateali ed evidenti contestazioni” con ciò ponendo in particolare rilievo la circostanza che le modalità e le forme delle contestazioni rivolte all’arbitro hanno, nella specie, assunto un carattere di palese e incontrovertibile evidenza che urta frontalmente, sul piano logico, con l’idea di un possibile scambio di persona. In altri termini non è credibile che l’arbitro abbia fatto puntuale riferimento a contestazioni evidenti e plateali senza avere perfettamente identificato chi ne era materialmente l’autore ed abbia solo, per così dire, supposto che le contestazioni fossero riferibili all’Ardito. L’arbitro, peraltro, udito in sede di udienza dalla Corte, ha integralmente confermato il contenuto del rapporto affermando, con assoluta certezza, che l’.. era certamente autore di reiterate contestazioni. Quanto alla valutazione di alcuni atteggiamenti dell’.., definiti nel referto come provocatori, è evidente che non si tratta di arbitraria valutazione arbitrale, bensì della corretta descrizione delle modalità con cui alcune delle contestazioni mosse al suo operato sono state formulate dall’..., in modo che il referto potesse contenere un quadro il più possibile aderente allo effettivo svolgimento dei fatti. Non vi sono, pertanto ragioni per discostarsi dalla decisione di primo grado che va, pertanto, confermata anche per quanto riguarda la misura della sanzione

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0048/CSA del 30 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 9 Ottobre 2019

Impugnazione – istanza: CALCIO FOGGIA 1920

Massima: Confermate tre giornate di squalifica all’allenatore  per avere lo stesso “nel corso dell’intervallo nel tunnel che conduce agli spogliatoi, protestato con atteggiamento irriguardoso all’indirizzo del direttore di gara. Successivamente, inoltre, rivolgeva espressioni offensive ad un calciatore della squadra avversaria partecipando così un parapiglia con i calciatori della squadra avversaria”. Contrariamente a quanto dedotto nell’atto di reclamo, dagli atti ufficiali risulta che l’allenatore ha tenuto un comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro e, successivamente, ha rivolto espressioni offensive all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria. Tale condotta ha provocato un parapiglia tra i giocatori di entrambe le squadre. La sanzione irrogata, pertanto, si ritiene essere congrua ai fatti contestati

Decisione C.S.A.: C. U. n. 140/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DI DIO NUNZIO DARIO SEGUITO GARA ACIREALE/ERCOLANESE DEL 25.02.2018

Massima: La Corte, sentito l’assistente, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore per aver, al termine della gara, calciato con violenza un pallone in direzione di un A.A., sfiorandogli la testa. Il gesto in contestazione compiuto dal tesserato, come ricostruito dal referto in atti, lungi dall'atteggiarsi a fortuita convergenza di traiettorie, appare viceversa connotato da un'intenzionalità violenta che rende, ad avviso di questa Corte, del tutto appropriata la sanzione inflitta. Ciò anche in considerazione della specifica qualità di allenatore in seconda rivestita nella specie dal tesserato in questione, dal quale era dunque esigibile un maggior grado di rispetto nei confronti del direttore di gara e dei suoi collaboratori.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 71/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 54 dell’8.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. C.S. SEGUITO GARA VIBONESE/ERCOLANESE DEL 5.11.2017

Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore: allontanato per condotta non regolamentare, alla notifica del provvedimento disciplinare entrava sul terreno di gioco e con fare minaccioso si poneva a breve distanza dal viso del Direttore di gara e gli urlava espressioni offensive. Al riguardo nel rapporto di gara del 05.11.2017 si attesta:Al 37 del 1 T allontanavo il sig. ….. allenatore della società ….. per avere oltrepassato in maniera plateale l’area tecnica, lo stesso successivamente entrava sul terreno di giuoco avvicinandosi molto vicino al mio viso urlandomi con fare intimidatorio codeste parole: sei scandaloso, prevenuto, scarso, pezzo di merda. Lo stesso veniva allontanato da forzatamente da un suo calciatore.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 28/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 186/DIV del 18.4.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL F.C. FORLI’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GADDA MASSIMO SEGUITO GARA TERAMO FORLÌ DEL 15.4.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato l’allenatore: insieme ad un'espressione blasfema, pronunziava le seguenti frasi:"cosa c…… state facendo, è scandaloso...datevi una svegliata c..." e  "hei...guardami c…....mi devi guardare in faccia fenomeno".

Decisione C.S.A.: C. U. n. 01/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 83 del 01.02.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. MONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IACHINI MAURO SEGUITO GARA S. NICOLA CALCIO TERAMO/MONTICELLI DEL 29.1.2017

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta all’allenatore a 3 giornate effettive “per avere, al termine della gara, rivolto reiterate espressioni offensive all’indirizzo di un A.A. Nella circostanza poneva una mano sulla spalla dell’Arbitro per allontanarlo”. Occorre ricordare che la condotta irriguardosa consiste in espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, cosí oltrepassando i limiti del diritto di critica» (cfr. Corte giust. fed., 28 aprile 2010, cit.; nonché, Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.; Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.). La condotta in questione, dunque, richiede che l’espressione utilizzata oltrepassi i limiti del cd. diritto di critica. Infatti, sul piano dell’ordinamento generale, la tutela dell’integrità morale della persona contro manifestazioni di opinioni lesive dell’onore, del decoro e della reputazione, deve essere bilanciata con la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dalla Costituzione. Questa, però, ai fini del menzionato bilanciamento, soggiace ai limiti della continenza, ossia del linguaggio appropriato, corretto, sereno e obiettivo, della pertinenza, quale esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza e alla divulgazione del fatto o dell’opinione, e della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti riferiti e accaduti o, quanto meno, della rigorosa e diligente verifica dell’attendibilità dei fatti narrati e riferiti. La sussistenza di siffatti limiti al legittimo esercizio di tale diritto deve ritenersi predicabile anche nel caso del diritto di critica che, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa. Sulla base di tali premesse, si può quindi concludere che non potrebbe mai sussistere l’esimente dell’esercizio del diritto di critica, qualora l’espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensí in un attacco personale lesivo della dignità morale della persona accusata. Ritenuto che le reiterate proteste poste in essere dal sig. – omissis - eccedano i limiti naturali del cd. diritto di critica, questa Corte, conformemente a quanto evidenziato dal Giudice Sportivo, qualifica tale condotta come irriguardosa. Tenuto conto che tali reiterate azioni non sono sfociate in atti di violenza, nel danneggiamento di cose o nella lesione di persone, questa Corte, pronunciandosi secondo equità, in applicazione del principio di afflittività della sanzione, riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. – omissis , allenatore  in seconda.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 22 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 34 del 07.12.2016

Impugnazione – istanzaRICORSO SIG. VALENTE ALFONSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GLADIATOR/CAVESE 1919 DEL 03.12.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta all’allenatore a 3 giornate effettive di gara perchè “Allontanato per proteste all’indirizzo dell’Arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare bloccava il braccio sinistro del Direttore di gara.”. Osserva, infatti, questa Corte che la condotta del ricorrente, censurabile sotto il profilo comportamentale, sia certamente passibile di sanzione, seppur meno gravosa nella sua entità, in base al criterio della proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta posta in essere. Pertanto, se è vero, come è vero, che il Sig. – omissis - è stato allontanato dal terreno di giuoco per eccessive e reiterate proteste e che lo stesso, al momento della notificazione del provvedimento disciplinare ha “bloccato” il braccio sinistro del Direttore di Gara, va però evidenziato che è altrettanto circostanza pacifica che il gesto di cui oggi si discute non può qualificarsi, violento, o pericoloso e quindi, seppure censurabile, deve essere ritenuto del tutto inidoneo a provocare, oggettivamente, conseguenze pregiudizievoli per l’integrità fisica dell’arbitro. Alla luce di quanto sopra esposto questa Corte, pur stigmatizzando il comportamento tenuto dal tecnico nella circostanza, ritiene equo ridurre la sanzione comminata dal Giudice Sportivo a 3 giornate effettive di gara.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 17 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 06 Dicembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 16 del 26.10.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. SAMMAURESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. Z.M. SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES SAN MARINO/SAMMAURESE DEL 22.10.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta all’allenatore a 3 giornate effettive di gara, per reiterato comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro. A ben vedere, infatti, l’aver acceduto indebitamente sul terreno di gioco, recandosi negli spogliatoi e profferendo l’espressione irriguardosa di cui al referto arbitrale, si colloca indubbiamente in un rapporto di contestualità con le proteste che hanno cagionato l’espulsione subita nel corso della medesima gara. Pertanto, gli illeciti disciplinari commessi dallo – omissis - debbono indubbiamente essere ricondotti sotto il vincolo della continuazione, di talché risulta congrua la riduzione di cui al dispositivo.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 161/CSA del 10 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 02 Agosto 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 174/DIV del 16.5.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO BENEVENTO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. A.G. SEGUITO GARA S.P.A.L. 2013/BENEVENTO DEL 15.5.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato l’allenatore  “per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale; allontanato, rivolgeva una frase offensiva all’arbitro; al temine della gara attendeva l’arbitro all’ingresso degli spogliatoi reiterando una espressione offensiva”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 063/CSA del 22 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CSA del 06 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 105/DIV del 12.1.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO SIG. G.R. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/PRATO DEL 9.1.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato l’allenatore “per comportamento reiteratamente offensivo verso l’arbitro durante la gara, allontanato invece di rientrare negli spogliatoi entrava sul terreno di gioco e avvicinava l’arbitro per protestare vivacemente (espulso)”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 25 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 dell’11.11.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S.D. PINK SPORT TIME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA SIG.RA C.I. SEGUITO GARA ASD PINK SPORT TIME/US S. ZACCARIA DEL 7.11.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato l’allenatore per avergli indirizzato frasi volgari ed offensive. L’allenatore, infatti, proprio per la sua figura, deve costituire – anche per tutti gli altri partecipanti al gioco – un punto di riferimento che, anziché acuire episodi eventualmente percepiti come dubbi, deve al contrario cercare di placare e smussare situazioni di potenziale conflittualità, astenendosi così dal tenere comportamenti – non solo eventualmente ingiuriosi – ma altresì potenzialmente forieri di incrementare quelle forme di veemente contestazione alle decisioni del direttore di gara e dei suoi collaboratori.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 16 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 13 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 113 del 3.3.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. V.A. SEGUITO GARA DUE TORRI/SPORTCLUB MARSALA 1912 DEL 2.3.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato l’allenatore per “proteste nei confronti dell’Arbitro accompagnate da bestemmia ed espressioni ingiuriose, allontanato”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 103/CSA del 08 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 023/CSA del 05 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 102 del 29.4.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. M.S.SEGUITO GARA VIRTUS ENTELLA/VARESE DEL 28.4.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato all’allenatore  perchè “al termine della gara uscendo dal terreno di giuoco, appena arrivati nel tunnel che conduce agli spogliatoi, si avvicinava al direttore di gara, e con fare minaccioso, frasi minacciose e infamanti.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DELL’A.S. ROCCELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. G.F. SEGUITO GARA ROCCELLA/TORRECUSO DEL 4.1.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato all’allenatore perché spintonare e discutere animatamente, fuori dell’area tecnica, con alcuni calciatori costituiscono violazione del basilare principio che impone ai tesserati di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 23 Aprile  2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 322/CGF del 13 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 88 del 31.3.2014

Impugnazione – istanza:  3. RICORSO A.S. OSTIA MARE LIDO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. B.A. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, OSTIA MARE LIDO CALCIO/LUPA ROMA DEL 29.3.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato con la squalifica per 3 giornate di gara: allontanato per aver rivolto al Direttore di gara espressioni offensive, espressioni reiterate anche al momento della notifica del provvedimento disciplinare. A prescindere dall’esame circa la particolare valenza probatoria di quest’ultimo, ci si limita a rilevare come, in base alla recente giurisprudenza della Cassazione, ai fini della sussistenza del delitto di ingiuria è sufficiente che l’agente abbia consapevolmente apostrofato l’interlocutore con un epiteto , chiaramente offensivo in relazione al contesto in cui è stato pronunciato, ed effettivamente percepito come tale, a nulla rilevando l’assenza in capo al primo soggetto dell’intenzione di offendere. In tal senso, non vi è dubbio che anche l’epiteto indicato dalla ricorrente non poteva non risultare offensivo, in considerazione del contesto nel quale era stato pronunciato e delle modalità della protesta (definita energica dalla stessa ricorrente).

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 18 Aprile  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del  Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO DEL TERRACINA CALCIO 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. A.M. SEGUITO GARA ISOLA LIRI/TERRACINA DEL 21.12.2013

Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore a 3 giornate effettive di gara resosi responsabile della seguente condotta: “allontanato per avere, in segno di protesta nei confronti del Direttore di gara, tirato una borraccia contro la propria panchina, alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava all’Ufficiale di gara ponendo il suo viso a pochi centimetri da quello del Direttore di gara e gli rivolgeva espressione irriguardosa, venendo poi allontanato grazie all’intervento di un dirigente locale”. A giudizio della Corte, quindi, la sanzione, nel rispetto del principio della proporzionalità ed afflittività, può essere equamente ridotta alla misura di tre giornate di squalifica.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 05 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 06 Marzo 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 29.1.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S.D. GUALDO CASACASTALDA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. S.C. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, GUALDO CASACASTALDA/ SANSEPOLCRO CALCIO DEL 25.1.2014

Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore a 3 giornate effettive di gara in quanto più proporzionata

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 13 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 18 Febbraio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 433 del 22.1.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL COMELT TONIOLO MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. S.D.SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2, COMELT TONIOLO MILANO/LECCO CALCIO A CINQUE DEL 18.1.2014

Massima: La Corte, sentito l’arbitro, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore nella misura di 3 giornate effettive di gara in quanto, allontanato per proteste nei confronti dell’arbitro, anziché permanere negli spogliatoi fino al termine dell’incontro, si recava sulle tribune ove veniva a diverbio con due sostenitori della squadra avversaria dando luogo ad un tafferuglio che costringeva l’arbitro a sospendere la gara per circa due minuti.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 125/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice  Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. 35 del 19.11.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA  PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.A. SEGUITOGARA MODENA/CARPI DEL 17.11.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere al termine della gara  , nel tunnel che adduce agli spogliatoi, colpito con un violento  schiaffo al volto un allenatore della squadra avversaria”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 09 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del  Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del  9.4.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. Q.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00,  INFLITTA SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/TERAMO DEL 7.4.2013

Massima: La Corte annulla la sanzione dell’ammenda e conferma per il resto la decisione del G.S. con la quale l’allenatore è stato sanzionato  in quanto allontanato dall’arbitro perché dopo la rete urlava allo stesso, con le braccia alzate: “Sei una m….! Venduto! V…… li hai fatti vincere!  Ti spacco la faccia!”. Era necessario l’intervento dell’addetto all’arbitro perché l’allenatore  minacciava di entrare in campo e, strattonato, è stato accompagnato negli spogliatoi.  La frase ingiuriosa e minacciosa verso l’arbitro appare adeguatamente sanzionata con la  squalifica per 3 giornate effettive di gara.  L’aggiunta di € 1.000,00 di ammenda sarebbe iniqua, considerando anche che il Quarta,  allenatore in seconda, percepisce uno stipendio mensile di € 850,00. 

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009 n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 100 del 20.5.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del G.S. Roma Calcio Femminile avverso le sanzioni: squalifica per 5 gare al sig. S.G.; squalifica per 3 gare al sig. C.F., inflitte seguito gara Torres Calcio/Roma Calcio Femminile del 16.5.2009

Massima: La sanzione comminata appare senz’altro proporzionata alla gravità del comportamento degli allenatori i quali, attraverso il profferimento di minacciosi insulti al direttore di gara contenuti nelle frasi refertate hanno posto in essere una condotta sportivamente gravissima, scorretta in sé e soprattutto aggravata dalla circostanza che, trattandosi di due allenatori, hanno vanificato il loro delicato ruolo di formatori sportivi la cui funzione è quella di trasmettere alla squadra segnali di senso diametralmente opposto.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 30 gennaio 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 20 Luglio 2009 n. 3  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 87 del 19.1.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’U.S. Castrovillari Calcio avverso la sanzione dell’inibizione per 3 gare effettive inflitta al sig. V.F. seguito gara Sapri/Castrovillari del 18.1.2009

Massima: L’allenatore è sanzionato con la squalifica per 3 giornate di gara per reiterate proteste ed espressioni gravemente offensive nei confronti dell’Arbitro.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 11 dicembre 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 20 Luglio 2009 n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 26.11.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso A.C. Feralpi Lonato avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al sig. D.A. G. seguito gara Feralpi Lonato/Castel S. Pietro del 23.11.2008 Massima: Il tecnico è sanzionato con la squalifica per 3 giornate di gara per “avere, a fine gara, protestato nei confronti dell’arbitro rivolgendo al medesimo reiterate espressioni offensive”.

 

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