Decisione C.S.A. – Sezione II : DECISIONE N. 244/CSA del 06 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 247 DIV, del 14.03.2022

Impugnazione – istanza: - F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara ed aumentata l’ammenda da € 3.000,00 ad € 4.000,00 all’allenatore 1)- per avere fatto accesso, prima dell’inizio della gara e per una ventina di minuti circa, all’interno del recinto di gioco, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS; 2)- per avere costantemente diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti, prima dalla tribuna laterale sud e poi dalla tribuna laterale nord, nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S., provocando anche le reazioni del pubblico della squadra ospitante; 3)- per avere, in due distinte occasioni, mentre si trovava in tribuna laterale sud, pronunciato un’espressione blasfema: per due volte, al 14°minuto circa del primo tempo, e per una volta al 30° minuto circa del primo tempo. Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 19, comma 3, e 37 C.G.S, ritenuta la continuazione ed applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (sanzione da scontarsi, quanto alla squalifica, nella prima gara utile dopo il termine della squalifica in corso)”…..Occorre premettere che, in base al II° periodo dell’art. 61, comma 1, C.G.S., “gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura federale”; tra essi, è compreso il rapporto del collaboratore della Procura federale (Cfr. CSA, Sez. II, n. 170/CSA/2021-2022), che comunque è un atto in sé valutabile, perché destinato a confluire nella documentazione ufficiale di gara. La norma su menzionata – letta in combinato disposto con il precedente I° periodo, secondo cui “i rapporti degli ufficiali di gara o del commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” – va interpretata nel senso che, mentre i rapporti degli ufficiali di gara e del commissario di gara sono di per sé soli idonei a dimostrare i fatti ivi descritti, l’efficacia probatoria degli atti di indagine della Procura federale è invece sottoposta ad una previa valutazione di attendibilità da parte del giudicante…..Piuttosto, la particolare gravità e la reiterazione dei comportamenti illeciti induce ad aumentare l’ammenda fino ad euro 4.000,00 (quattromila/00), ai sensi dell’art. 12, comma 1, C.G.S.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 145/CSA del 07 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 25.03.2021 di cui al Com. Uff. n. 391/DIV

Impugnazione – istanza: Potenza Calcio S.R.L.

Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara e l’ammenda di € 500,00 all’allenatore di portieri   “perché durante la gara rivolgeva alla quaterna arbitrale reiterate frasi offensive nonché espressioni offensive e minacciose ai tesserati della squadra avversaria”. Nel dettaglio diceva siete delle merde, state facendo schifo, siete scandalosi, non ci state proprio capendo niente e continuava dicendo ai calciatori avversari che cazzo volete vi stanno dando tutto a favore, non mi guardate proprio che sennò mi alzo e vengo lì”…Le espressioni pronunciate dal sig. Giuseppe Catalano sono da qualificarsi certamente offensive non solo con riferimento alla frase più colorita (“siete delle m…”), ma anche in relazione agli altri epiteti con i quali egli apostrofa gli ufficiali di gara (fate schifo, siete scandalosi, non state capendo niente), espressioni ben più che irriguardose che nulla hanno a che vedere con un legittimo esercizio del diritto di critica, ancorchè in un contesto concitato quale quello riferito. Quanto alle espressioni rivolte ai calciatori della squadra avversaria, in disparte la volgarità, non se ne può negare la portata palesemente minatoria, e quindi gravemente antisportiva, nella misura in cui egli paventa la possibilità di passare nei loro confronti alle vie di fatto. Il contesto innanzi descritto, connotato da un comportamento del C. reiteratamente offensivo nei confronti degli ufficiali di gara e gravemente antisportivo nei confronti dei calciatori avversari, in violazione dunque sia dell’art. 36, 1° comma, lett. a), sia dell’art. 39, 2° comma, C.G.S., legittima pienamente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo il quale, con la squalifica per tre giornate effettive di gara e l’ammenda di € 500,00, si è tenuto addirittura al di sotto del minimo edittale previsto per entrambe le violazioni cumulate.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 26 Febbraio 2009 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 29 Aprile 2010 n. 5 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 210 del 22.2.2010

Impugnazione – istanza: Reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza dell’F.C. Internazionale Milano S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara ed ammenda di € 40.000,00 inflitta al sig. D.S.M.J.M. seguito gara Internazionale/Sampdoria del 21.2.2010 Massima: L’allenatore professionista è sanzionato con la squalifica per 3 giornate effettive di gara e l’ ammenda di € 40.000,00 per aver posto in essere condotte che costituiscono violazione del basilare principio statuito dall'art. 1 n. 1 C.G.S. Non può, specie per quanto attiene al gesto delle “manette”, non rilevarsi l’estrema platealità e particolare gravità del reiterato atto, foriera di reazioni anche da parte del pubblico. Le vibranti e per più versi offensive proteste riguardano decisioni disciplinari adottate dal direttore di gara riferibili, contrariamente a quanto per evidente errore materiale refertato dai rappresentanti della Procura Federale, a provvedimenti per comportamenti sanzionati dall'arbitro in danno di calciatori della società ricorrente. Né giova obiettare, come eccepito dalla ricorrente, che l'affermazione “vergognatevi” non era stata percepita dagli Ufficiali di gara, atteso che precedenti frasi ad essi rivolte, con tono molto acceso ed offensivo, avevano, già di per sé, significato di disvalore ed erano gravemente lesive del prestigio. Altrettanto di segno in equivoco, come grave e plateale contestazione dell'operato arbitrale, deve considerarsi il lancio di una borsa da parte dell’allenatore e le insistenti lamentele indirizzate ai rappresentanti della P.F. all'uopo delegati per il controllo della gara.

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