Decisione C.S.A. – Sezione I :- DECISIONE N. 0039/CSA del 3 Novembre  2025 Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: con Delibera del Giudice presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 36 del 07.10.2025

Impugnazione – istanza: - Sig. F.C.

Massima: Confermata la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara e l’ammenda di 5.000,00 inflitta all’allenatore per avere al 21° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale e per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale cercando il contatto fisico, rivolgendogli frasi irriguardose contenenti critica alla conduzione della gara gravemente irrispettose. In merito, il Direttore di gara, …., descrive i fatti:… al 21° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale, nonché, all’atto del provvedimento di espulsione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale cercando il contatto fisico, rivolgendogli frasi irriguardose contenenti critica alla conduzione della gara gravemente irrispettose. In dettaglio, nel referto arbitrale dal rapporto del Quarto Ufficiale di gara, … si evince che “ al 21' 2T richiamavo l’attenzione dell’arbitro per espellere il tecnico del Sudtirol (…) perché abbandonava l’area tecnica, entrando sul terreno di gioco, per protestare nei confronti del direttore di gara. All’atto della notifica di espulsione mi inseguiva rivolgendosi nei miei confronti in maniera minacciosa e intimidatoria sbracciando e cercando più volte il contatto fisico. Nel mentre, tenuto a forza dai suoi collaboratori, mi diceva: "sei prevenuto, sei prevenuto, perché mi butti fuori ce l’avete con me p…. p…"”…La fattispecie ascritta al comportamento dell’allenatore …. è riconducibile alla previsione codicistica di cui all’art. 36, comma 1, lett. a) del CGS; a giudizio di questa Corte l’azione contestata al reclamante è qualificabile come condotta irriguardosa, come articolato nel referto arbitrale. È utile evidenziare, al fine di riscontrare, rigettandola, la richiesta istruttoria del reclamante, come l’art. 61, comma 1, CGS, nel qualificare i mezzi di prova e le formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare afferma che “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Ora, è evidente che in un tale contesto e dalle considerazioni svolte, le frasi proferite dall’allenatore Castori, per loro natura e portata lessicale, appaiono in modo evidente irriguardose, come riportato nel referto arbitrale e quindi correttamente qualificato dal Giudice di prime cure. Inoltre, non sussistono le condizioni per accogliere la richiesta di “ mitigare il rigore sanzionatorio”, per quel che riguarda l’applicabilità nella specie sia dell’istituto della continuazione di cui all’art. 81 c.p., che delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 CGS. Quanto al primo aspetto evidenziato, è evidente che la condotta sanzionata coincide perfettamente ed univocamente con la fattispecie descritta dall’art. 36, comma 1, lett. a), CGS; pertanto, non si configura nella specie la pluralità di azioni da sanzionare che avrebbe comportato l’operatività dell’art. 81 c.p.; quanto al secondo, è sufficiente osservare che il Giudice sportivo, infliggendo una sanzione inferiore al minimo edittale, previsto dall’art. 36, comma 1, lett. a), CGS, innanzi citato, per episodi di “condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, pari a quattro giornate, ha dimostrato di aver congruamente valutato tutte le circostanze del caso concreto; inoltre, dal reclamo in esame non ne emerge una in particolare che porterebbe a mitigare ulteriormente la sanzione.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 00138/CSA del 4 Marzo 2025 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 131 del 04.02.2025

Impugnazione – istanza: S.S. Juve Stabia S.r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara e l’ammenda di € 3.000,00 inflitta all’allenatore “per avere, al termine del primo tempo, rivolto all’Arbitro espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; per avere inoltre, al rientro negli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara ed ai componenti della squadra avversaria espressioni irriguardose che provocavano attimi di tensione.” Da un’attenta lettura del referto di gara si evince che solo il comportamento del tesserato, così come riportato nel primo capoverso del referto, è stato segnalato all’arbitro dal Quarto Ufficiale mentre le espressioni irriguardose, che provocavano attimi di tensione, di cui al secondo capoverso del referto, sono state percepite da tutti i componenti della terna arbitrale. La condotta del Sig. …, così come descritta dal Direttore di Gara nel suo referto, deve qualificarsi come irriguardosa e, come tale, sanzionata ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., nella sua nuova formulazione, che prevede, come sanzione minima edittale, la squalifica per quattro giornate effettive di gara. L’invocata applicazione dell’istituto della continuazione non potrebbe, in ogni caso, condurre ad una attenuazione della sanzione, tenuto conto che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è al di sotto del minimo edittale e che il Sig. Guido Pagliuca è recidivo, avendo subito una sanzione per fatti della stessa natura nella corrente stagione sportiva (cfr. decisione n. 108/CSA-2024-2025 Sez I, del 30.01.2025). Il Collegio non ritiene di dare ingresso all’applicazione delle circostanze attenuanti richiesta dalla difesa della società reclamante, non rilevandone i presupposti. Resta comunque il fatto che il Giudice Sportivo, comminando al Sig. … una sanzione al disotto del minimo edittale, per condotta irriguardosa, ha valutato e tenuto conto di tutte le circostanze idonee ad attenuare la sanzione disciplinare per cui è causa.

Decisione C.S.A. – Sezione II : DECISIONE N. 244/CSA del 06 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 247 DIV, del 14.03.2022

Impugnazione – istanza: - F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara ed aumentata l’ammenda da € 3.000,00 ad € 4.000,00 all’allenatore 1)- per avere fatto accesso, prima dell’inizio della gara e per una ventina di minuti circa, all’interno del recinto di gioco, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS; 2)- per avere costantemente diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti, prima dalla tribuna laterale sud e poi dalla tribuna laterale nord, nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S., provocando anche le reazioni del pubblico della squadra ospitante; 3)- per avere, in due distinte occasioni, mentre si trovava in tribuna laterale sud, pronunciato un’espressione blasfema: per due volte, al 14°minuto circa del primo tempo, e per una volta al 30° minuto circa del primo tempo. Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 19, comma 3, e 37 C.G.S, ritenuta la continuazione ed applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (sanzione da scontarsi, quanto alla squalifica, nella prima gara utile dopo il termine della squalifica in corso)”…..Occorre premettere che, in base al II° periodo dell’art. 61, comma 1, C.G.S., “gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura federale”; tra essi, è compreso il rapporto del collaboratore della Procura federale (Cfr. CSA, Sez. II, n. 170/CSA/2021-2022), che comunque è un atto in sé valutabile, perché destinato a confluire nella documentazione ufficiale di gara. La norma su menzionata – letta in combinato disposto con il precedente I° periodo, secondo cui “i rapporti degli ufficiali di gara o del commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” – va interpretata nel senso che, mentre i rapporti degli ufficiali di gara e del commissario di gara sono di per sé soli idonei a dimostrare i fatti ivi descritti, l’efficacia probatoria degli atti di indagine della Procura federale è invece sottoposta ad una previa valutazione di attendibilità da parte del giudicante…..Piuttosto, la particolare gravità e la reiterazione dei comportamenti illeciti induce ad aumentare l’ammenda fino ad euro 4.000,00 (quattromila/00), ai sensi dell’art. 12, comma 1, C.G.S.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 145/CSA del 07 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 25.03.2021 di cui al Com. Uff. n. 391/DIV

Impugnazione – istanza: Potenza Calcio S.R.L.

Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara e l’ammenda di € 500,00 all’allenatore di portieri   “perché durante la gara rivolgeva alla quaterna arbitrale reiterate frasi offensive nonché espressioni offensive e minacciose ai tesserati della squadra avversaria”. Nel dettaglio diceva siete delle merde, state facendo schifo, siete scandalosi, non ci state proprio capendo niente e continuava dicendo ai calciatori avversari che cazzo volete vi stanno dando tutto a favore, non mi guardate proprio che sennò mi alzo e vengo lì”…Le espressioni pronunciate dal sig. Giuseppe Catalano sono da qualificarsi certamente offensive non solo con riferimento alla frase più colorita (“siete delle m…”), ma anche in relazione agli altri epiteti con i quali egli apostrofa gli ufficiali di gara (fate schifo, siete scandalosi, non state capendo niente), espressioni ben più che irriguardose che nulla hanno a che vedere con un legittimo esercizio del diritto di critica, ancorchè in un contesto concitato quale quello riferito. Quanto alle espressioni rivolte ai calciatori della squadra avversaria, in disparte la volgarità, non se ne può negare la portata palesemente minatoria, e quindi gravemente antisportiva, nella misura in cui egli paventa la possibilità di passare nei loro confronti alle vie di fatto. Il contesto innanzi descritto, connotato da un comportamento del C. reiteratamente offensivo nei confronti degli ufficiali di gara e gravemente antisportivo nei confronti dei calciatori avversari, in violazione dunque sia dell’art. 36, 1° comma, lett. a), sia dell’art. 39, 2° comma, C.G.S., legittima pienamente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo il quale, con la squalifica per tre giornate effettive di gara e l’ammenda di € 500,00, si è tenuto addirittura al di sotto del minimo edittale previsto per entrambe le violazioni cumulate.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 26 Febbraio 2009 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 29 Aprile 2010 n. 5 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 210 del 22.2.2010

Impugnazione – istanza: Reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza dell’F.C. Internazionale Milano S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara ed ammenda di € 40.000,00 inflitta al sig. D.S.M.J.M. seguito gara Internazionale/Sampdoria del 21.2.2010 Massima: L’allenatore professionista è sanzionato con la squalifica per 3 giornate effettive di gara e l’ ammenda di € 40.000,00 per aver posto in essere condotte che costituiscono violazione del basilare principio statuito dall'art. 1 n. 1 C.G.S. Non può, specie per quanto attiene al gesto delle “manette”, non rilevarsi l’estrema platealità e particolare gravità del reiterato atto, foriera di reazioni anche da parte del pubblico. Le vibranti e per più versi offensive proteste riguardano decisioni disciplinari adottate dal direttore di gara riferibili, contrariamente a quanto per evidente errore materiale refertato dai rappresentanti della Procura Federale, a provvedimenti per comportamenti sanzionati dall'arbitro in danno di calciatori della società ricorrente. Né giova obiettare, come eccepito dalla ricorrente, che l'affermazione “vergognatevi” non era stata percepita dagli Ufficiali di gara, atteso che precedenti frasi ad essi rivolte, con tono molto acceso ed offensivo, avevano, già di per sé, significato di disvalore ed erano gravemente lesive del prestigio. Altrettanto di segno in equivoco, come grave e plateale contestazione dell'operato arbitrale, deve considerarsi il lancio di una borsa da parte dell’allenatore e le insistenti lamentele indirizzate ai rappresentanti della P.F. all'uopo delegati per il controllo della gara.

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