Decisione C.S.A.: C. U. n. 04/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 1°.3.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO L’AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIGNOR GRECO RENATO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES L’AQUILA/MAFREDONIA DEL 25.2.2017

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta all’allenatore a 5 giornate effettive, in quanto “allontanato per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore  di gara uscendo dall’area tecnica, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva ulteriore espressione irriguardosa all’indirizzo del medesimo. Al termine della gara, il suddetto era presente all’interno degli spogliatoi e con atteggiamento intimidatorio rivolgeva espressione minacciosa all’indirizzo dell’Arbitro.” Questa Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto, ritiene congruo, anche sulla scorta dei precedenti della giurisprudenza federale (cfr, Corte Sportiva d’Appello, Sez. II, Com. Uff. N. 32/CSA 2015/2016) ridurre la sanzione

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO A.S.D. GUALDO CASACASTALDA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. M.O. SEGUITO GARA GUALDO CASACASTALDA/POGGIBONSI DEL 4.10.2015 

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato l’allenatore per la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 08 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 28 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 17.12.2014

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. P.M. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, OLYMPIA AGNONESE/CELANO DEL 13.12.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato l’allenatore in quanto il comportamento, tenuto dall’allenatore, nei confronti del Direttore di Gara, deve essere qualificato come gravemente ingiurioso (si veda, in particolare, l’uso reiterato dell’espressione “deficiente”) nonché minaccioso (si vedano, in particolare, le frasi: “Vi dobbiamo fare spaventare?” e “Non ti prendo a schiaffi solo perché voglio allenare, s…..”). Trattasi di condotte, peraltro reiterate, che giustificano ampiamente la sanzione irrogata.

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