Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 231/CSA del 25 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 130 del 26 aprile 2023

Impugnazione – istanza: Sig. G.T.S.

Massima: Confermata la squalifica per 6 giornate effettive di gara all’allenatore:  “Allontanato per avere rivolto gesto triviale e gravemente offensivo all’indirizzo di un A.A., in seguito si posizionava in tribuna e continuava, unitamente ai sostenitori della squadra, a rivolgere espressioni offensive all’indirizzo del medesimo Ufficiale di gara”…. Si legge nel referto “Al 15’ del pt, l’allenatore della squadra Gladiator, sig. ….., dopo essere stato ammonito dall’arbitro si girava verso di me con fare derisorio e oltraggioso, portandosi le mani sui genitali e facendomi un gesto offensivo come a dire succhiami il pene. Immediatamente richiamato l’arbitro che provvedeva ad espellerlo. Inoltre, dopo la suddetta espulsione, il pubblico di casa, insieme all’allenatore, già espulso, che sedeva ora in tribuna, mi insultava ed apostrofava con epiteti irriguardosi (…)”. Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36 C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede la sanzione minima della squalifica per quattro giornate, a carico dei calciatori e tecnici responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 07 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CSA del 28 Gennaio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio femminile – Com. Uff. n. 36 del 3.12.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. VICENZA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA CALCIO PADOVA FEMMINILE/VICENZA CALCIO FEMMINILE DEL 29/11/2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. VICENZA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. D.B.A.INFLITTA SEGUITO GARA CALCIO PADOVA FEMMINILE/VICENZA CALCIO FEMMINILE DEL 29/11/2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato l’allenatore “per essersi posizionato dietro la panchina della squadra ospite, fuori dal recinto di gioco, e aver per tutta la durata della gara dato indicazioni tecniche all’allenatrice e alle calciatrici, sebbene dovesse scontare squalifica inflitta con Com. Uff. n. 30 dell’11.11.2015. 

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 18 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 12 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 3.12.2014

Impugnazione – istanza:2. RICORSO DEL S.S.D. CYNTHIA 1920 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. R.S. SEGUITO GARA OLBIA 1905/CYNTHIA 1920 DEL 30.11.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato l’allenatore per i seguenti fatti come emergenti dal rapporto ufficiale, in cui il direttore di gara riferisce di aver allontanato, al 42° del primo tempo, l’allenatore «per aver insultato la mia persona in occasione del gol locale, urlando vergogna con fare minaccioso». Aggiunge, poi, il direttore di gara: «Comminato il provvedimento il – omissis - si avvicinava a me con l’intento di scontrarsi fisicamente. Io arretravo ma il – omissis - continuava ad avvicinarsi urlando e cercando di venire a contatto con me. A stento veniva trattenuto dai suoi giocatori». Tutto questo, precisa lo stesso predetto direttore, «accompagnato da insulti che non sono in grado di riportare data la mia preoccupazione per il tentativo di aggressione fisica». Si legge, ancora, nel suddetto supplemento che, dopo essere stato allontanato a forza, il sig. – omissis - «si divincolava dal personale di sicurezza e tornava a c.a. 2 metri da me con lo stesso intento sopra riportato e cioè quello dell’aggressione fisica e verbale». Rappresenta, infine, il direttore di gara come l’episodio abbia avuto una complessiva durata di circa tre minuti «in quanto il gioco è stato poi ripreso oltre il minuto 45». Orbene, il Collegio non ha dubbi sul fatto che la condotta di cui trattasi si sostanzi in un comportamento non già meramente irriguardoso e/o irrispettoso, bensì anche offensivo e minaccioso. Peraltro, diversamente da quanto ritenuto dalla società reclamante, nel rapporto ufficiale è messo in evidenza come l’allenatore abbia più volte tentato di entrare in contatto fisico con il direttore di gara, esito, questo, evitato soltanto grazie all’intervento dei propri giocatori che sono riusciti, a forza, ad allontanare il – omissis - . Questi, peraltro, divincolatosi, poi, dal personale addetto alla sicurezza, ha tentato nuovamente l’aggressione. Insomma, la condotta, complessivamente considerata, tenuta, nella circostanza, dall’allenatore di cui trattasi è grave, plurioffensiva e prolungata nel tempo e, pertanto, la relativa sanzione inflitta dal Giudice Sportivo non può essere oggetto di alcuna riduzione, essendo stata congruamente determinata.

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