Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 259/CSA del 27 Giugno 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 362 del 30.5.2023
Impugnazione – istanza: – S.C.S.D. ENNA CALCIO
Massima: Ridotta la squalifica da 10 a 9 giornate di gara all’allenatore “per avere protestato animatamente nei confronti del Direttore di Gara, alla notifica del provvedimento disciplinare lo spintonava. Inoltre, durante il secondo tempo, rientrava indebitamente in panchina per ben due volte”….In realtà la reclamante, lamentando l’incongruità della sanzione in assenza di comportamenti violenti del proprio allenatore ed in relazione alla più consona fattispecie di cui all’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S., dimostra di non essere a conoscenza delle recenti modifiche apportate a tale norma dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023, per effetto delle quali la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara viene oggi punita con la sanzione minima della squalifica per n. 4 giornate effettive di gara (lett. a) e della squalifica per n. 8 giornate effettive di gara se la condotta si risolve in un contatto fisico (lett. b). E’ dunque evidente che il Giudice Sportivo ha correttamente applicato proprio tale ultima disposizione, essendo incontestato ed anzi ammesso il contatto fisico tra il sig. Strano e l’Arbitro, evidentemente causato proprio dalle modalità “eccessive” della protesta, indipendentemente da intenti deliberatamente aggressivi. Premesso dunque il minimo edittale di n. 8 giornate di squalifica per tale violazione, è agevole presumere che il Giudice Sportivo ha altresì ritenuto di sanzionare con la squalifica per n. 1 giornata di gara ciascuno dei due abusivi rientri in panchina dell’allenatore espulso. A tale proposito, tuttavia, pur dovendosi sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, l’Assistente n. 1 ha precisato (con la fede privilegiata che deve riservarsi al suo rapporto, ex art. 61, comma 1, C.G.S.) che l’allenatore sarebbe rientrato “in panchina” (e dunque non già limitandosi a trattenere nei paraggi), dal relativo rapporto non è possibile evincere la sequenza temporale dei due episodi, sicché ben può ritenersi che tali episodi, seppure distinti, si siano realizzati in un unico contesto che, applicato l’istituto della continuazione, consente di sanzionare la violazione (peraltro non contraddistinta da ulteriori comportamenti irriguardosi) con la squalifica per una sola giornata effettiva di gara.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 058/CSA del 29 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 09 Marzo 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 67/TB del 14.1.2015
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL CALC. M.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI”, CASERTANA/AVERSA NORMANNA DEL 10.1.2015
Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica a 8 giornate effettive di gara inflitta al calciatore per “comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso verso l’arbitro che tentava di aggredire, impedito dal pronto intervento dell’allenatore della propria squadra; tale comportamento si manifestava come causa scatenante di altri eventi sanzionati in altro provvedimento”. Questa Corte, tuttavia, pur stigmatizzando i comportamenti antiregolamentari posti in essere, ritiene che gli stessi, da un lato, non assumano la gravità di una condotta consumata, dall’altro, possano essere riuniti sotto il vincolo della continuazione attesane la intima connessione. Pertanto, la sanzione può essere ridotta congruamente nella misura indicata in dispositivo.