Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 263/CSA del 21 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 137 del 28.02.2022
Impugnazione – istanza: - sig. M.S.
Massima: Annullata l’inibizione inflitta la presidente “per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara, espressioni gravemente ingiuriose e accuse di parzialità.”.
....I tre collaboratori della Procura Federale incaricati del controllo della gara in parola….. in merito ai chiarimenti richiesti da questa Corte, hanno dichiarato che nessuno di loro, alla fine del primo tempo, ha notato la presenza del Presidente del Perugia, …., nel corridoio che porta agli spogliatoi e neppure nell’androne antistante gli stessi. I tre collaboratori della Procura Federale hanno altresì precisato che nessuna richiesta d’identificazione è stata loro rivolta dal direttore di gara. Alla luce di quanto sopra esposto è di tutta evidenza che il Presidente della A.C. Perugia Calcio è completamente estraneo ai fatti per i quali è stato sanzionato dal Giudice Sportivo. L’arbitro, nella confusione e nella concitazione del momento, si è avvalso e fidato dell’identificazione effettuata da persone non riconducibili ai collaboratori della Procura Federale, che l’hanno indotto in errore.
Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 195/CSA del 9 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 31 CS del 16.02.2022
Impugnazione – istanza: - Vis Artena
Massima: Annullata l’inibizione a svolgere ogni attività fino all’1.03.2022 inflitta al Presidente: “Per avere, in qualità di presidente della società, reiteratamente omesso di richiedere la presenza di medico ed ambulanza in diverse partite casalinghe valide per il campionato Nazionale Juniores Under 19 o comunque omesso di vigilare che dirigenti della medesima società vi provvedessero. Sanzione così determinata in considerazione della reiterazione e della mancata assistenza sanitaria nel corso delle medesime gare con i conseguenti rischi per l'incolumità dei partecipanti (CC.UU. n.7, 19, 4/CS, 13/CS)”…..Al riguardo, constatato il contrasto tra il referto arbitrale e il provvedimento del giudice sportivo, è stato sentito l’arbitro a chiarimenti, il quale, tuttavia, non è stato in grado di dare l’auspicato contributo di chiarezza in ordine a tali circostanze fattuali.Ne consegue che questa Corte deve previlegiare quanto riportato nel referto arbitrale che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di “piena prova” quanto ai fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare e che, si ripete, attesta sia la presenza dell’ambulanza, sia il fatto che la società Vis Artena ha rammostrato all’arbitro la richiesta di presenza dell’ambulanza e della forza pubblica.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0015/CSA del 18 Ottobre 2019
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 21 dell’11.09.2019
Impugnazione – istanza: S.S.D. SANREMESE CALCIO
Massima: Annullata l’inibizione a carico del presidente in ragione dello scambio di persone provato nel rapporto della P.S., sia nella parte nella quale commina al sodalizio ligure la sanzione ulteriore di una gara a porte chiuse a causa, tra l’altro, del comportamento dei sostenitori di casa, che, in realtà, al termine dell’incontro, non risulta abbiano aggredito gli arbitri con la violenza descritta nei rapporti di gara.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 26 Settembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 06 Ottobre 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n.851 del 21.5.2014
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. ASTI CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 15.10.2014 INFLITTA AL SIG. T.S. SEGUITO GARA ASTI CALCIO A 5/LUPARENSE CALCIO A 5 DEL 20.5.2014
Massima: La Corte .S.A. annulla la delibera impugnata con la quale il vice presidente era stato sanzionato perchè avrebbe aggredito il secondo arbitro colpendolo con calci al viso e alla regione addominale, nonostante l'intervento del dirigente accompagnatore, il quale asseriva all'arbitro di aver riconosciuto l'aggressore; subito dopo, però, lo stesso dirigente, assunto da agenti della Polizia, intervenuti sul campo, ritrattava la sua precedente affermazione negando l'avvenuta identificazione. Sul punto resta comunque un'ampia zona di incertezza che induce questo organo di giustizia a propendere per l'accoglimento del gravame annullando la squalifica irrogata ed ordinando la restituzione della tassa.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 59/C Riunione del 24 Giugno 2004 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 44 del 20.5.2004
Impugnazione - istanza: Appello del sig. P.F. avverso la sanzione dell’inibizione fino al 5.11.2004
Massima: L’organo disciplinare che ha disatteso quanto puntualmente rilevato in fatto ed ha deliberato di rigettare il reclamo, in tal modo ha violato il disposto di cui all’art. 33 comma 1 lett. c) C.G.S. incorrendo nel vizio di contraddittorietà della motivazione della decisione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione dell’5 Aprile 2004 n. 11 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 33 del 4.3.2004
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Corneto Tarquinia avverso la sanzione della inibizione del sig. C.C.G. fino al 30.11.2004
Massima: La CAF in sede di appello valuta la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia da parte del precedente organo giudicante. (Il caso di specie: il giudice di secondo grado ha proceduto a nuova celebrazione del giudizio - espletando l’attività di audizione della ricorrente - senza pervenire, in sede di motivazione, a conclusioni diverse in fatto, - ma anzi esplicitamente disattendendo la versione attenuata dei fatti resa dalla reclamante - e tuttavia ha deliberato, in modo contraddittorio, una riduzione della squalifica).
Massima: La CAF in sede di appello valuta l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia da parte del precedente organo giudicante ovvero il mancato vaglio critico degli elementi ricostruttivi forniti dalla reclamante, rispetto ai quali viene genericamente affermata l’inattendibilità per contrasto con le risultanze del referto arbitrale. Orbene, pur ribadendosi in questa sede il principio della qualità di fonte probatoria privilegiata da riconoscersi al referto arbitrale, ed assumendosene la validità del contenuto con riguardo alla esatta ricostruzione dei fatti, va rilevato come i contenuti evidenziati dalla reclamante potevano ben rilevare sotto il profilo della valutazione circa la intenzionalità/istintività della condotta, che pur non incidendo in ordine alla affermazione di responsabilità dell’incolpato, finiscono per gravare sulla determinazione della sanzione da comminare.