Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 123/CSA del 22 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo del Campionato Under 16 Serie A e B, di cui al Com. Uff. n. 45 del 17.11.202

Impugnazione – istanza: - ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.p.A.

Massima: Annullata l’ammenda inflitta alla società “Per l’assenza di un proprio medico e anche dell’ambulanza (Art.16 del Regolamento del Campionato), durante la gara.” Poiché è emersa la sola assenza del medico che con comporta da sola alcuna sanzione…L’art.16 del regolamento del Settore Giovanile Scolastico, Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Stagione Sportiva 2021-2022 – richiamato nella decisione del Giudice Sportivo - prevede che: “… Per le Società ospitanti è obbligatoria la presenza di un medico, che possa contemporaneamente essere utilizzato sia dalla squadra ospitante sia dalla squadra ospitata, o dell’ambulanza. In caso di assenza del medico e dell’ambulanza, sarà comminata un ammenda pari ad € 200,00 (duecento/00)”. Ciò premesso l’arbitro ha registrato nel referto di gara l’assenza dell’ambulanza, essendo incontestata l’assenza del medico come risulta anche dalla distinta di gara della società ospitante. La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti ritiene che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, l’arbitro nel riferire un fatto negativo (l’assenza dell’ambulanza) sia incorso in una involontaria svista. E d’altra parte, il direttore di gara non ha dato atto, nel referto, di avere immediatamente contestato alla società ospitante la contestuale assenza del medico e dell’ambulanza, così da potersi escludere in radice la possibilità di una sua errata percezione.  La prova offerta dalla società reclamante, infatti, appare ammissibile quanto alla fonte da cui proviene e conducente rispetto ai fatti in esame, evincendosi dalla dichiarazione del responsabile della C.R.I. (e dai fogli di viaggio allegati) che l’ambulanza ed il suo equipaggio sono stati effettivamente presenti per tutta la durata della gara, ancorché in posizione defilata ed evidentemente non facilmente visibile dall’interno del campo di giuoco. Considerato che l’art.16 del citato Regolamento prevede la comminatoria della sanzione soltanto in ipotesi di contestuale assenza del medico e dell’ambulanza, il reclamo proposto dalla società deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullata la sanzione dell’ammenda di € 200,00.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 007/CSA del 2 Luglio  2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del giudice sportivo (Dipartimento interregionale – LND) pubblicata in C.u. n. 192 del 17 giugno 2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Vis Artena

Massima: Annullata l’ammenda di € 200,00 inflitta alla società per il ritardo di 30 minuti nell’inizio della gara per la sussistenza della forza maggiore/caso fortuito dovuta al fatto che l’autostrada nel tratto CaianelloCapua, sulla quale stava viaggiando in pullman tutto il gruppo squadra per raggiungere l’impianto del Savoia, è stata chiusa al chilometro 719,8 direzione Napoli per un grave incidente…Vero è che, secondo quanto disposto dall’art. 54 N.O.I.F., in caso di ritardo sul terreno di gioco nel giorno previsto dalla Lega di competenza il sodalizio può essere sanzionato; tuttavia, è vero altrettanto che tale sanzione può non essere irrogata, se viene dimostrata la forza maggiore che scrimina la condotta del sodalizio coinvolto. In questa direzione depone anche la lettera dell’art 54, comma 2, N.O.I.F. ove si afferma che nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia “ingiustificato”, l’arbitro deve dare comunque inizio alla gara. La discriminante per il caso che occupa, dunque, è se tale ritardo sia stato giustificato o no. Il Collegio, facendo riferimento alla ratio sottesa anche al successivo art. 55 N.O.I.F., che richiama nello specifico l’istituto del forza maggiore, ritiene giustificato il ritardo. La giurisprudenza sportiva, infatti, ha ammesso la rilevanza dell’errore incolpevole e della buona fede (soggettiva) quali cause (la cui concreta ricorrenza deve essere dimostrata dall’agente) di esclusione della responsabilità che concorrono ad elidere l’elemento soggettivo dell’illecito, depurando la condotta di quel necessario minimum di consapevolezza e determinatezza che si richiede al soggetto nel porre in essere atti contrari alle norme sportive. È indubbio che si tratti di una speciale causa di esclusione della responsabilità che ha determinato non poche difficoltà quanto alla sua corretta definizione.  Nel dettaglio, per forza maggiore si intende, in dottrina, ogni forza esterna contro la quale il soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, al compimento di un’azione.  Va precisato che il legislatore sportivo, a differenza di quello ordinario e segnatamente penale, non ha ritenuto di dover inserire, oltre alla forza maggiore, anche il caso fortuito quale elemento che possa escludere la rimproverabilità della condotta all’agente. Tale, peculiare, omissione ha negli anni condotto la giurisprudenza federale a fornire una interpretazione piuttosto estesa della prima, arrivando a ritenere che la stessa possa coincidere con un evento assolutamente ‘imprevedibile’, tendendo in buona sostanza a ricomprendere nella forza maggiore il significato tradizionale attribuito al caso fortuito. Se dunque l’esimente sportiva della forza maggiore si misura sui concetti dell’imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità, è inequivocabile che questa forma di esclusione della responsabilità dei club possa estendersi, allora, anche a quelle situazioni ordinariamente qualificabili come caso fortuito. E dunque, «se l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell’art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione» (nel caso di specie, v. già Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 luglio 2011, n. 006/CGF).  È noto infatti che il casus costituisce sempre il limite della culpa, nel senso che oltre questo limite non sussiste responsabilità. Sì che, l’accertamento deve vertere sugli eventi in modo da comprendere se questi costituiscano o no un impedimento superiore allo sforzo diligente dovuto. Tradizionalmente, sia il caso fortuito che la forza maggiore sono caratterizzati dall’eccezionalità, presente nell’eventualità in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempienza a quest’ultimo che, se impedito contro la sua volontà ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell’esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l’inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere. La posizione delle Corti federali negli anni è orientata nella direzione di ritenere ammissibile l’esimente, previa ponderata valutazione del caso concreto da parte del Giudicante soprattutto da un punto di vista fattuale (cfr. Corte sportiva d’appello, in C.u. 21 febbraio 2019, n. 099/CSA).

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 054 CSA del 4 Gennaio 2021

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND Serie D, di cui al Com. Uff. n. 61 del 03.12.2020

Impugnazione – istanza: Pro Livorno 1919

Massima: Annullata l’ammenda alla società inflitta “per assenza dell’ambulanza” poiché….risulta pacifico infatti, e documentalmente provato dalla reclamante nei motivi a sostegno dell’atto di impugnazione, che la gara de qua si sia svolta regolarmente con il presidio sanitario dell’ambulanza e degli operatori addetti al servizio, nel pieno rispetto delle prescrizioni vigenti in materia.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 004 CSA del 21 Ottobre 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND Serie D, di cui al Com. Uff. n. 25 del 30.09.2020

Impugnazione – istanza: GSD Ambrosiana

Massima:  Annullata l’ammenda alla società perché risulta documentato che la gara si sia svolta regolarmente con il presidio sanitario dell’ambulanza e degli operatori addetti al servizio, nel pieno rispetto delle prescrizioni vigenti in materia. Ed infatti, dalla documentazione prodotta a sostegno del gravame e segnatamente dal rapporto di servizio della Croce Rossa e dalla certificazione del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Sant’Ambrogio di Valpolicella, risulta incontrovertibilmente che durante lo svolgimento della gara, presso l’impianto sportivo “Montindon” era presente l’ambulanza con il relativo personale sanitario.

DECISIONE C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0138/CSA dell’11 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 61 del 28.1.2020

Impugnazione – istanza: S.S.C. NAPOLI S.P.A.

Massima: Annullata l’ammenda alla società per il comportamento del proprio tesserato per l’inesatta individuazione dell’autore del fatto..Rileva, inoltre, la ricorrente, richiamando alcuni arresti della Corte di Giustizia Federale, che le imputazioni oggettive, per fatti accaduti durante lo svolgimento delle gare, vengono fatte nei confronti delle Società solo quando non sia possibile individuare il soggetto responsabile dei fatti stessi. In questo caso, al contrario, il soggetto ritenuto responsabile dei fatti è risultato ben noto al Quarto Ufficiale che, nel proprio rapporto, scrive espressamente di avere riconosciuto, personalmente, il sig. V..Infine la ricorrente, entrando nel merito del comportamento tenuto dal sig. V., rileva che le espressioni dallo stesso rivolte agli Ufficiali di Gara presenterebbero un carattere critico e non irriguardoso.

 

DECISIONE C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0084/CSA del 28 Gennaio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 43 del 8.1.2020

Impugnazione – istanza: S.S.D. A.R.L. WOMEN LECCE

Massima: Annullata l’ammenda di € 100,00 alla società. Ed infatti, considerata la regolare omologazione dell’impianto sportivo de quo, presupposto indefettibile per l’iscrizione al campionato di competenza, nessuna violazione, a giudizio della Corte, può essere rimproverata alla Società ospitante l’incontro. La rilevata (e sanzionata) “mancanza di ambiente riscaldato nello spogliatoio riservato alla terna arbitrale”, non risulta tipizzata in alcuna fattispecie rilevante per l’Ordinamento Sportivo che a norma dell’art. 31 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti prevede, genericamente, soltanto l’obbligo di locali decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti. Ne consegue, l’accoglimento del reclamo.

 

DECISIONE C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0191/CSA del 4 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo Nazionale di cui al C.U. n. 025/ Campionati Giovanili del settore Giovanile e Scolastico dell’11 Settembre 2019

Impugnazione – istanza: UDINESE CALCIO S.P.A.

Massima: Annullata l’ammenda di €. 200,00  alla società per “assenza di un proprio medico e anche dell’ambulanza durante la gara. In effetti ai sensi della vigente disciplina la presenza della sola ambulanza deve ritenersi requisito sufficiente come si evince, tra l’altro, proprio dalla precedente decisione di questa Corte, risalente al Maggio del corrente anno, invocata dalla reclamante. Quanto alla presenza effettiva dell’autoambulanza, dalla documentazione prodotta si evince, senza ombra di dubbio, come l’ambulanza fosse presente sul campo di gara e, pertanto, il requisito previsto dal vigente Regolamento appariva, nella specie, integralmente soddisfatto.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 123/CSA del 4 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 20.3.2019

Impugnazione – istanza:

RICORSO DELL’A.P.D.C. CHIONS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIONS/DELTA PORTO TOLLE DEL 17.3.2019

Massima: Annullata l’ammenda alla società "per aver omesso di presentare all’Arbitro la richiesta della Forza Pubblica, peraltro assente"…Questa Corte  di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, rilevata l’esistenza del documento in oggetto “richiesta Forza Pubblica”, accoglie il ricorso presentato.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 145/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  101/CSA del 22 Febbraio 2019

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  il  Settore  Giovanile  e Scolastico – Com. Uff. n. 86/Campionali Giovanili del 12.02.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELLA  L.R.  VICENZA  VIRTUS  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELL’AMMENDA  DI  €  200,00 INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  CAMPIONATO  NAZIONALE  UNDER  15  SERIE  C  L.R. VICENZA/RAVENNA  DEL  10.02.2019

Massima: Annullata l’ammenda alla società per assenza di un proprio medico e anche dell’ambulanza (art. 16, comma 2 del Regolamento del Campionato)..Il reclamo è fondato, prescrivendo l’art. 16, comma 2 del Regolamento Campionato Nazionale U15 Serie C 2018/2019 (Com. Uff. n. 18 del 5.9.2018) alle Società ospitanti la presenza, alternativamente, di un proprio medico o dell’ambulanza ed essendo stata comprovata la presenza dell’ambulanza della Blu Emergency Onlus tg. DF647AX dalle 14:27 alle 16:00 del 10.2.2019 in corrispondenza del campo di gara in frazione Vigardolo di Monticello Conte Otto (VI) dai rilievi di controllo movimentazione ambulanza di cui alla scheda evento n. 190017538 recante il tabulato di apertura e chiusura intervento della centrale operativa SUEM 118 di Vicenza, in atti.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 144/CSA del 15/05/2019 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 067/CSA del 21 Dicembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 10.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. INVERUNO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INVERUNO/BORGARO NOBIS 1965 DEL 08.12.2018

Massima: Annullata l’ammenda alla società per “ inosservanza dell’obbligo di assistenza medica durante la gara” poiché dalla documentazione prodotta dalla stessa emerge che erano presenti, nel corso della gara, sia l’ambulanza che il medico.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  112/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  061/CSA del 6 Dicembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 28/DCF del 13.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  DEL  FOOTBALL  MILAN  LADIES  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELL’AMMENDA  DI  €  100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FOOTBALL MILAN LADIES/JUVENTUS FC DELL’II.11.2018

Massima: Annullata l’ammenda alla società “per avere omesso di presentare all’arbitro la richiesta della Forza Pubblica, peraltro assente”…E’ del tutto evidente come tale responsabilità non sussista nel caso di specie, avendo la reclamante trasmesso al sopracitato Commissariato di P.S. “Lorenteggio”, in data 12.10.2018, la richiesta, ancorché generica, di presenza di Forza Pubblica, in occasione  delle partite casalinghe disputate presso il Centro Sportivo Atletico Milano, sito in Via dei Ciclamini 18 a Milano. In ragione della prova documentale fornita deve dunque ritenersi che l’assenza di Forza Pubblica, come evidenziata dal Direttore di Gara, non possa essere ascritta alla società reclamante avendo la stessa adempiuto nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento della FIGC.

 

DECISIONE - SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  098/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  85/CSA del 25 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 53/DCF del 17.01.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA ROMA XIV DECIMOQUARTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA           RECLAMANTE        SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA ROMA XIV DECIMOQUARTO/ROMA  CALCIO  FEMMINILE  DEL  13.01.2019

Massima: Annullata l’ammenda alla società per il ritardo dell’inizio della gara….Per giurisprudenza costante (cfr. da ultimo Com. Uff. n. 91 CSA del 16.2.2018 A.S.D. Isola Capo Rizzuto) quello indicato nel referto arbitrale, prescindendo da eventuali errori materiali nella redazione dello stesso, può esser considerato  un ritardo molto lieve e comunque si tratta di  una dilazione derivante dallo slittamento dell’orario di inizio della precedente partita. In definitiva, quello per cui è causa costituisce un ritardo ereditato dall’odierna reclamante, perché su quel campo si disputano consecutivamente più partite, ragion per cui si ritiene  incongrua  la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure.

 

DECISIONE - SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  098/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  85/CSA del 25 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 52/DCF del 17.01.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA ROMA XIV DECIMOQUARTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  ROMA  XIV  DECIMOQUARTO/AREZZO  DEL  13.01.2019

Massima: Annullata l’ammenda alla società per il ritardo dell’inizio della gara. Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risultano confermati gli orari indicati nel reclamo. Quindi, il ritardo con il quale è iniziata la gara appare molto lieve, appena 5 minuti, e non è degno di sanzione.

 

DECISIONE -  SEZIONI UNITE:  DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  091/CSA del 05/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  49/CSA del 08 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. PALMESE 1912 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA PALMESE/PORTICI DEL 21.10.2018

Massima: Annullata l’ammenda alla società, inflitta perché persona non identificata, ma ”chiaramente riconducibile alla società appellante”, faceva ingresso nel recinto di giuoco e, successivamente, rivolgeva frasi offensive verso il massaggiatore della squadra avversaria, in quanto gli….elementi offerti al riguardo e ricavabili dal referto arbitrale, invero, non consentono una sicura riconducibilità dello sconosciuto alla società Palmese, atteso il fatto che lo stesso non è stato identificato, né è stato, comunque, ricondotto al personale indicato lista presentata dall’appellante. Il fatto che lo sconosciuto avesse un cappellino e la tuta della  Palmese,  non  sono  elementi dirimenti, considerato che tali oggetti sono di pubblica vendita, acquistabili da chiunque.

  

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  087/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  54/CSA del 15 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 233 del 3.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. VOLARE POLIGNANO AVVERSO LA SANZIONE   DELL’AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  VOLARE  POLIGNANO/CALCIO  A  5  GIOVINAZZO  DEL 31.11.20218

Massima: Annullata l’ammenda alla società per l’inosservanza dell’obbligo di assistenza medica durante la gara in quanto è stata irrogata sulla base di un presupposto  che  è  risultato  non veritiero in punto di fatto

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  083/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  78/CSA del 18 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 118 del 2.1.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELL’UDINESE  CALCIO  S.P.A.  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELL’AMMENDA  DI  €  3.000,00 INFLITTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA SEGUITO GARA UDINESE/CAGLIARI DEL 29.12.2018

Massima: Annullata l’ammenda alla società per il ritardo in campo all’inizio della gara..L’articolo 54 delle N.O.I.F. prevede, al primo comma, che “Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara”; il comma 2 dell’articolo 54 delle N.O.I.F. richiede, ai fini della irrogazione della sanzione da parte degli organi disciplinari per il caso di ritardo nella presentazione, che il ritardo medesimo sia ingiustificato. Nel caso che ci occupa, il ritardo (sempre che sia possibile parlare di ritardo, nel caso di specie, visto che la squadra dell’Udinese si era tempestivamente allineata nel sottopassaggio per l’ingresso in campo) di quattro minuti con il quale la squadra dell’Udinese, o meglio il solo portiere della stessa, si è presentata in campo non può definirsi ingiustificato in quanto esso è stato determinato dalla richiesta del Direttore di Gara che il portiere della squadra dell’Udinese sostituisse o si spogliasse della calzamaglia in quanto la stessa poteva confondersi, quanto al colore, con i calzoncini e i calzettoni dei giocatori in movimento della stessa squadra; richiesta , quest’ultima, formulata quando le squadre erano già allineate nel sottopassaggio e dopo che il kit gara della squadra dell’Udinese, ivi compreso il portiere, era già stato oggetto di approvazione da parte della Lega di Serie A, nei giorni antecedenti l’incontro di calcio, previa autorizzazione dell’Arbitro e dopo che la divisa del portiere della squadra Udinese, già approvata, era stata sostituita con un’altra di diverso colore, sempre su richiesta del Direttore di Gara prima dell’inizio della gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  073/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  57/CSA del 23 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 80/DIV del 5.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO A.C. RENTE SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA RAVENNA/RENATE DEL 4.11.2018

Massima: Annullata l’ammenda alla società “per indebita presenza negli spogliatoi, al termine del primo tempo, di persona non identificata ma riconducibile alla società, che assumeva un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro”….Infatti, la presenza dello … nel corridoio che porta allo spogliatoio dell’arbitro non è da ritenersi indebita in quanto, come correttamente sostenuto dal reclamante e come si evince dalla richiamata delibera di Lega Pro, lo stesso, peraltro munito di regolare pass, era legittimato a sostare nella zona spogliatoi. Quanto, poi, alla frase pronunciata dal medesimo Presidente “ma cosa stai facendo, ci siamo anche noi stai fischiando solo per loro”, ad avviso di questa Corte la stessa non concretizza una contestazione dell’operato arbitrale in termini irriguardosi, bensì al più una pacata protesta priva di rilievo disciplinare.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 020/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 144/CSA del 18 Maggio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 30.4.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBALONGA/ANZIO DEL 29.04.2018

Massima: Annullata l’ammenda alla società “per avere persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, rivolto espressioni e tenuto atteggiamento irriguardoso all’indirizzo di un Commissario di campo”….Il ricorso va accolto in quanto il comportamento tenuto dal Presidente della S.S.D. Albalonga non configura alcuna violazione della vigente normativa in materia.

  

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 015/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 91/CSA del 16 Febbraio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELL’A.S.D.  F.C.  ISOLA  CAPO  RIZZUTO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELL’AMMENDA  DI  € 200,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/PALMESE A.S.D. DEL 28.1.2018

Massima: Annullata l’ammenda alla società per errore materiale nella trascrizione dell’ora di inizio della partita, atteso che l’arbitro nel proprio rapporto avrebbe indicato le ore 15,35 e non le ore 14,30, annotando le ore 16,31, come termine della partita

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 07/ CSA del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 117/CSA  del 15 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 212/DIV del 4.03.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 500,00 E  DELL’INIBIZIONE  FINO  AL  19.3.2019  INFLITTE  AL  SIG.  T.S. SEGUITO GARA PONTEDERA/PRO PATRIA DEL 3.03.2019

Massima: Ridotta al presofferto l’inibizione al dirigente per atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara (espulso, r.A.A., panchina aggiuntiva).

Massima: Annullata l’ammenda alla società, inflitta per il comportamento del proprio dirigente al quale è stata ridotta la sanzione in considerazione della condotta irriguardosa.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 10/CSA del 21 Luglio 2017 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 143/TB del 22.5.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI FIDELIS ANDRIA/JUVE STABIA DEL 20.5.2017

Massima: La Corte annulla la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: «per la presenza di persona riportata in distinta, presente in panchina aggiuntiva, ma non tesserata per la società». Dalla documentazione allegata si evince, in vero, che il sig. – omissis - è tesserato quale dirigente della compagine pugliese, come prescritto dalla normativa federale (cfr. dichiarazione ex art. 22 bis N.O.I.F. e modulo di censimento del 27.8.2016 allegati). Ne deriva che la sanzione dell’ammenda comminata alla ricorrente non è legittima.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 156/CSA del 01 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 05 Agosto 2016

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 331 del 17.5.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.C. REZZATO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPAREGGIO/PROMOZIONE SECONDE CLASSIFICATE ECCELLENZA REGIONALE, REZZATO/CAVENAGO FANFULLA DEL 15.5.2016

Massima: La Corte annulla la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per inosservanza dell’obbligo di assistenza medica durante la gara. Infatti, risulta allegata agli atti la dichiarazione della dottoressa – omissis -, che dichiara di essere stata presente alla gara come medico in campo; di essere stata presentata alla terna arbitrale e di aver consegnato loro il tesserino di medico poi ritirato a fine partita. Parimenti risulta agli atti una dichiarazione della squadra ospitata la quale dà atto che era presente durante la gara il medico designato dalla società ospitante. A fronte di tali incontrovertibili dichiarazioni, la sezione non può che accogliere il reclamo e, per l’effetto, annullare la decisione impugnata.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 26 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CSA del 06 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 243 del 19.5.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “SECONDO ANELLO VERDE” PRIVO DI SPETTATORI INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/JUVENTUS DEL 16.5.2015, SANZIONE SOSPESA EX ART. 16 COMMA 2 BIS E 3 C.G.S.

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società annulla la sanzione inflitta, comminata in relazione ad un coro discriminatorio per motivi razziali. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (a partire da Corte di Giustizia Federale SS.UU. – Ricorso Frosinone Calcio – Com. Uff. n. 179 del 20.1.2014 relativo al testo della decisione di cui al Com. Uff. n. 124/CGF del 28.11.2013), ai fini della sanzionabilità delle società ex art. 11 C.G.S., si richiede infatti che il comportamento censurabile, fermo il concorrente profilo del suo dimensionamento, sia stato posto in essere con modalità di percezione reale del fenomeno tali da configurare come discriminatorio il comportamento stesso. Per dirla con le parole della decisione richiamata: “Anche per quanto riguarda la percezione è evidente che il legislatore federale, con l’emendamento dell’ottobre 2013, abbia voluto fare riferimento alle conseguenze dei comportamenti discriminatori e non solo al mero fatto che l’atteggiamento in parola (striscioni, o cori) sia stato letto o ascoltato da qualcuno. E’ evidente che ci si deve trovare in presenza di fattispecie che abbiano avuto una effettiva incidenza, di segno negativo, sulle funzioni dell’evento sportivo e quindi dello  […]”. Nel caso di specie, a motivo della collocazione di tutti i collaboratori della procura federale nei pressi del settore di provenienza del coro o delle panchine, non vi sono elementi per poter affermare che il coro in questione fosse effettivamente udibile anche nel resto dello stadio ed avesse dunque le caratteristiche di dimensione e percezione del fenomeno richieste ai fini della sua sanzionabilità ex art. 11 C.G.S..

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 26 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 22 Aprile 2015

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO VIGOR LAMEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR 3 LAMEZIA/MELFI DELL’8.2.2015

Massima: La Corte annulla la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: indebita presenza nel recinto di gioco e nella zona antistante gli spogliatoi, al termine della gara, di persone non identificate, ma riconducibili alla società; ed altresì l’insufficiente fornitura di acqua calda alle docce degli spogliatoi della squadra avversaria. Sull’indebita presenza nel recinto di giuoco e nella zona antistante gli spogliatoi al termine della gara di persone non identificate non v’è una univoca segnalazione. A parte la considerazione che nulla sia stato contestato dalla terna arbitrale. Probabilmente, come afferma la difesa, saranno stati dei giornalisti che a fine gara, attraverso il rettangolo di gioco si sono recati alla sala stampa, pertanto il referente è stato indotto ad una errata valutazione. Riguardo alla insufficiente fornitura di acqua calda alle docce degli spogliatoi della squadra avversaria è plausibile che si sia trattato di un guasto improvviso ed imprevedibile, a parte il fatto che ha causato un disagio limitato a pochi giocatori, secondo “L’id quod plerumque accidit”.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 01 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CSA del 16 Aprile 2015

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 563 del 19.3.2015

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO U.S.D. FABRIZIO CALCIO A 5 2007 AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 350,00 ALLA RECLAMANTE; - SQUALIFICA FINO AL 22.4.2015 AL SIG. F.L., INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 21, LIONS/FABRIZIO CALCIO A 5 2007 DEL 15.3.2015

Massima: La Corte annulla la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società per il comportamento del proprio allenatore che scalciando la bottiglia d’acqua di plastica, ha prodotto la sospensione della gara per circa 4 minuti attesa la sua volontà di non lasciare il terreno di gioco nonostante il provvedimento arbitrale di allontanamento. Quanto all’ammenda alla società essa non appare sufficientemente motivata dal Giudice Sportivo e non collegata a fatti imputabili alla stessa o dei quali debba oggettivamente rispondere, per cui, in accoglimento della richiesta della reclamante viene annullata.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 01 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CSA del 16 Aprile 2015

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. CITTA’ DI GIULIANOVA 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GIULIANOVA/M.C. FERMANA F.C. DEL 15.3.2015

Massima: La Corte annulla la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per ''inosservanza dell''obbligo di assistenza medica durante la gara''. Contattato l'arbitro questi ha risposto confermando di aver, per mero errore, depennato il nominativo del medico sociale dell'A.S.D. Città di Giulianova 1924 dalla distinta di gara allegata al referto. Quest'ultimo chiarimento comporta ovviamente il dover accedere alla richiesta di annullamento dell'ammenda inflitta alla società. dal Giudice Sportivo.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 13 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 09 Gennaio 2015

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JESINA CALCIO/SAMBENEDETTESE DEL 19.10.2014

Massima: La Corte annulla la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per avere propri raccattapalle, nonostante richiamo formale al capitano, tardato nel recuperare i palloni usciti dal terreno di gioco generando una situazione di nervosismo. Inoltre propri sostenitori, al termine della gara, in segno di protesta lanciavano sul terreno di gioco numerosi oggetti tra cui alcune bottiglie di vetro che non colpivano alcuno. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del lancio degli oggetti a provocare danni alla integrità fisica dei presenti”.  Infatti, anzitutto, per “pubblico della squadra ospite” deve verosimilmente intendersi quello della squadra della Sambenedettese che giocava in trasferta e che, essendo risultata sconfitta, era la sola ad avere motivo di reagire, il che viene indirettamente confermato dal referto dell’Assistente arbitro, il quale afferma di essere stato destinatario, dal 7’ del secondo tempo al termine della gara, di sputi ed insulti proprio da parte dei tifosi della Sambenedettese. Inoltre, pacifico essendo che il lancio di bottiglie non ha provocato danno di alcun genere, non assume rilevanza la considerazione del Giudice Sportivo circa la mera ed astratta idoneità lesiva del lancio, né assume concreto rilievo il ritardo nel recupero dei palloni.  

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 336/CGF del 19 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 94 del 17.12.2013

Impugnazione – istanza:1. RICORSO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 50.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI SEGUITO GARA MILAN/ROMA DEL 16.12.2013

Massima: La Corte annulla le sanzioni inflitte dal G.S. basate sulla relazione dei i collaboratori della Procura Federale, i quali hanno attestato di aver distintamente udito i seguenti cori: “rossoneri squadra di neri” (registrato alle ore 20:23, all’11 del p.t. ed all’8° s.t.) ed il grido “buuu” all’indirizzo del calciatore del Milan (ripetuto per due volte all’8° del p.t. ed al 12° del s.t.). Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto redatto dai collaboratori della Procura Federale ed al quale, pertanto, occorre mettere capo anche per apprezzare, sotto distinto profilo, l’idoneità degli elementi raccolti a concretizzare un quadro di sufficiente chiarezza anche rispetto alla soglia di necessaria offensività delle condotte accertate secondo le coordinate previste dalla disciplina di settore che ne seleziono la rilevanza giuridica in funzione della “dimensione e percezione reale del fenomeno”. Il nuovo testo dell'art. 11, comma 3, C.G.S., impone, di verificare, con il più elevato livello di certezza possibile, l’attitudine dei cori ad essere percepiti in tutti i settori dello stadio ovvero, quantomeno, nella parte largamente prevalente. Osserva, di contro, questa Corte, che dagli atti presenti nel fascicolo, tale specifico risultato probatorio non può dirsi raggiunto. Sotto tale profilo, deve, infatti, rilevarsi come la testimonianza compendiata nel rapporto dei delegati della Procura Federale non sia idonea a veicolare notizie contraddistinte da un sufficiente grado di concludenza probatoria. Orbene, deve rilevarsi che nelle suindicate circostanze, anche quando i cori sono stati uditi da tutti e tre i collaboratori della Procura Federale (evenienza questa nemmeno sempre riscontrata), i tre osservatori stazionavano, all’interno dello stadio, lungo la stessa direttrice, in un’area compresa tra le due panchine, e senza nemmeno coprire interamente tale lato nella sua intera estensione. Tale fonte di osservazione, riferendosi ad una area spaziale ristretta rispetto alla complessiva estensione dell’impianto, non consente di inferire, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, che i cori intonati dai sostenitori della società avessero, sotto un profilo fenomenologico, carattere e dimensione tale da poter essere uditi e quindi “percepiti” in tutta la restante parte dello stadio (ovvero nella sua parte preponderante), di talché – in mancanza di siffatta prova – non può che rilevarsi la mancata dimostrazione dell’attitudine offensiva delle condotte accertate, siccome riscontrata limitatamente ad un perimetro spaziale ed uditivo contenuto e quindi inidoneo a raggiungere quel clamore ingiurioso e discriminatorio che la norma intende combattere e scongiurare all’interno degli stadi durante le manifestazioni sportive.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 02 Aprile 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 13 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 679 del 01.04.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. S.S. AUDAX 1970 S.ANGELO AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE;- AMMENDA DI € 500,00;INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PESCARA/AUDAX 1970 S. ANGELO DEL 30.3.2014

Massima: La Corte in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società annulla la sanzione della disputa di 1 una gara a porte chiuse con decorrenza immediata, conferma per il resto la decisione del GS che aveva sanzionato la società  perché i propri sostenitori, al termine dell’incontro, penetravano indebitamente sul terreno di gioco, dando vita ad un tafferuglio con i tifosi della squadra ospitante che è stato poi possibile sedare soltanto a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine. Effettivamente, dalla lettura del referto arbitrale, emerge che è stato proprio uno dei genitori di un giocatore della società, evidentemente preoccupato del clima di tensione che si era venuto a creare, a recarsi personalmente dalle forze dell’ordine per chiederne l’intervento, ossia per prevenire temibili risse e tafferugli che non è stato comunque possibile evitare, essendo stati rilevati “volti chiaramente colpiti” da parte di persone che cercavano protezione attraverso i poliziotti; ed in realtà è emerso che la maggior parte degli aggressori risultava indossare la felpa della società avversaria.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 12 Marzo 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 13 Agosto 2014

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo  presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. 146 del 29.10.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. BARLETTA CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:  - OBBLIGO DI DISPUTARE N. 2 GARE A PORTE CHIUSE;  - AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE,  SEGUITO GARA BARLETTA/MODUGNO DEL 26.10.2013

Massima: La Corte annulla la delibera del G.S. che ha sanzionato la società a causa del comportamento illecito che si è consumato  a seguito della gara, ove, durante il saluto fair play tra le due  squadre, l’arbitro è stato colpito alla parte superiore della nuca da una bottiglia da un litro e mezzo  di acqua piena lanciata dalle spalle da persona non identificata, non essendo appunto riuscito a  comprendere se si trattasse di un tesserato o di un tifoso della stessa, perché ritenuta ammissibile la prova televisiva e trasmessi gli atti alla procura federale veniva accertato che il responsabili dell’atto di

violenza perpetrato ai danni dell’arbitro era stato il giocatore della società come del resto la stessa società aveva specificato nel testo del proprio reclamo. 

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 28 Febbraio 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 16 Luglio2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L./CALCIO LECCO 1912 S.P.A. DEL 23.2.2014

Massima: La Corte, sentito il Commissario di campo, accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dalla società  e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta dal GS per alcuni incidenti che si verificavano nella zona antistante lo stadio consistiti  in uno scontro tra le tifoserie delle due squadre e che un tifoso della società avversaria sarebbe stato attinto alla testa da colpi di bottiglia e di catene, tanto da essere necessario il suo trasporto in ospedale a mezzo di ambulanza. In primo luogo occorre porre rilievo che, anche se effettivamente la Società giocava in trasferta, ciò non la esimeva dall’adottare un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi; al fine di evitare o ridurre il rischio del comportamento della sua tifoseria. Si osserva infatti che, pur giocando in trasferta, la Società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria dovendo tenersi conto, comunque, del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono all’interno dell’impianto sportivo nell’ambito comunque di incontri che coinvolgono una cornice di pubblico ben circoscritta anche dalla dimensione del bacino di utenza della tifoseria stessa. Fatta questa premessa la Corte non può fare a meno di rilevare che il Commissario di campo, sentito per le vie brevi, ha chiarito che i fatti menzionati nel proprio referto gli erano stati riportati da soggetto non meglio identificato. A questo proposito è indubbio che, per poter essere apprezzate e vagliate ai fini che qui interessano, le uniche dichiarazioni in ordine ad accadimenti avvenuti fuori della diretta percezione e cognizione del refertante non possono che essere quelle provenienti da appartenenti alle Forze dell’Ordine essendo detti soggetti gli unici dotati, proprio per la qualificazione, di professionalità ed attendibilità ovvero da altri appartenenti all’ordinamento federale per le medesime ragioni. Nessun valore possono avere le notizie apprese de relato da terzi estranei in merito a fatti accaduti appunto al di fuori della percezione di colui il quale redige l’atto.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 27 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 13 Maggio  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 63 del 21.10.2013

Impugnazione – istanza:  1. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 50.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON I SETTORI DENOMINATI “SECONDO ANELLO VERDE” PRIVI DI SPETTATORI, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/INTERNAZIONALE DEL 20.10.2013, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N. 2 BIS C.G.S.

Massima: La Corte annulla le sanzioni inflitte - perchè nel corso della gara alcuni tifosi dell’Inter (circa 500 su un totale di circa 1.200) – che occupavano il settore ospiti – intonavano alcuni cori “…Napoli colera… … vesuvio lavali col fuoco …” di tanto che lo speaker dello stadio effettuava un annuncio ricordando il divieto, pena le sanzioni previste dall’ordinamento sportivo, di effettuare cori di discriminazione razziale e/o territoriale - in quanto alla luce delle innovazioni normative (cfr. terzo comma art.  11 C.G.S.) appare necessaria la verifica in concreto della potenziale udibilità dei cori in tutto, o  quasi, lo stadio quando, di contro, nella fattispecie concreta, come già sopra evidenziato, appare  fortemente dubbio che detti cori potessero essere percepiti al di fuori degli occupanti di un solo  settore (tribuna OVEST) dello stadio stesso.  La percepibilità quindi limitatamente ad una sola area dell’impianto sportivo rende evidente  che manca la dimensione del fenomeno che integra e fa conseguenzialmente scattare la sanzione

  

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 18 Aprile  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 487 del  6.2.2014

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. REAL DEM CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE NONCHÉ L’OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI SE RICHIESTI E DOCUMENTATI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21, REAL DEM/CITTÀ DI MONTESILVANO DEL 2.2.2014.

Massima: La Corte annulla la sanzione dell’ammenda poiché la società non può essere ritenuta oggettivamente responsabile del fatto che l’arbitro abbia denunciato la sottrazione del portafogli solo durante il tragitto di ritorno in sede all’esito dell’incontro. Una ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione ad un evento come quello oggetto del presente giudizio (furto di oggetti personali e di valori a carico dell’arbitro) potrebbe, in ipotesi, assumere una qualche rilevanza ai fini della responsabilità della società solo in conseguenza di un atteggiamento della società gravemente negligente nei confronti dell’arbitro ( a garanzia della incolumità sua e delle cose dallo stesso possedute) o comunque idonea a favorire un condizionamento sul sereno svolgimento della competizione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 05 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 02 Aprile  2014

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 119/DIV del 18.2.2014

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. 1912 S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE IN RELAZIONE ALLA GARA GROSSETO/L’AQUILA DEL 16.2.2014 

Massima: La Corte annulla la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: "perché persona non autorizzata, ma riconducibile alla società, indebitamente presente negli spogliatoi prima dell'inizio della gara rivolgeva ad un addetto federale una frase irriguardosa".  La Corte, esaminate le motivazioni del ricorso e tutta la documentazione ad esso relativa ed udite le parti, rileva l'erronea imputazione soggettiva alla Società "U.S. Grosseto Calcio" della sanzione ad essa irrogata. 

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 091/CGF del 08 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 10 Gennaio 2014

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 24 dell’8.10.2013

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DELL’U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TRAPANI/LATINA DEL 5.10.2013

Massima: La Corte annulla la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società per il ritardo di circa sei minuti dell’inizio della gara. Invero, in considerazione degli elementi forniti e documentati dalla società istante, questa Corte ha ritenuto necessario contattare telefonicamente il Direttore di gara, il quale ha ammesso di aver erroneamente indicato l’U.S. Latina quale responsabile del ritardato inizio della gara, condotta posta in essere, viceversa, dalla società Trapani.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 10 Gennaio 2014

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento  Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 25.9.2013

Impugnazione – istanza: 8 RICORSO PORDENONE CALCIO S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA  DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA  PORDENONE/SACILESE DEL 22.9.2013

Massima: La Corte annulla la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per inosservanza dell’obbligo di assistenza medica durante la gara”. Il direttore di gara … ha precisato,  in merito al referto della gara di cui trattasi, che sul terreno di gioco era presente il medico della  squadra ospitante ….dal medesimo direttore “riconosciuto ed erroneamente non  riportato sul referto”.

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.103/CSA del 16 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 11 Aprile  2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n.  487 del 25.1.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO DEL DOMUS BRESSO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE: INIBIZIONE FINO AL 30.6.2019 INFLITTA AL SIG. T. V.; NONCHE’ AVVERSO L’OBBLIGO DEL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI5.200,00 (COM. UFF. N. 104/A DEL 17.12.2014) INFLITTO ALLA RECLAMANTE; SEGUITO GARA DOMUS BRESSO/FUTSAL MONZA DEL 21.1.2017

Massima: La Corte, revoca la sanzione dell’ammenda di € 5.200,00 comminata alla società per il comportamento tenuto dal proprio dirigente in occasione della gara (allontanato per aver rivolto reiterate ingiurie all’arbitro, alla notifica del provvedimento si avvicinava al direttore di gara e lo colpiva con un pugno al viso provocandogli lieve dolore alla bocca) in quanto sprovvista del requisito della definitività. Ed invero, il Giudice Sportivo avrebbe dovuto limitarsi ad indicare, e dunque non applicare, la sanzione dell’ammenda di € 5.200,00 in ragione della non definitività della propria pronuncia. La sanzione dell’ammenda prevista dall’art. 16, comma 4 bis, C.G.S. qualifica le somme previste come mere sanzioni amministrative, le quali debbono intendersi dovute dalle società all’AIA, per il tramite della FIGC, soltanto all’atto del passaggio in giudicato della sentenza, ovvero all’esito di un accertamento definitivo dei fatti di causa in senso sfavorevole alla società destinataria del provvedimento afflittivo. Le sanzioni previste nel Com. Uff. n. 104, infatti, vengono comminate a seguito di specifica valutazione compiuta dai preposti Organi federali sul comportamento tenuto dai tesserati del particolare sodalizio in tutto l’arco della Stagione Sportiva. Tale normativa non si pone, dunque, in contrasto con gli artt. 16, comma 1, e 18 C.G.S., i quali concedono piena discrezionalità agli Organi di giustizia sportiva in merito alla tipologia e alla misura delle sanzioni. Il Com. Uff. n. 104, infatti, si limita a conferire un’ulteriore qualificazione ai fatti storici (i.e. i comportamenti dei giocatori) già sanzionati in sede disciplinare, con sentenza definitiva. Come ricorda attenta letteratura, allo stesso accadimento il diritto può attribuire una pluralità di qualificazioni prendendolo in considerazione in più norme e a diversi fini. Lo stesso fatto è quindi giuridicamente rilevante non soltanto e non necessariamente ad un sol fine, ma a più fini. Esso ha una diversa qualificazione giuridica, una diversa funzione secondo che rientri in uno o in  un  altro  assetto  di  interessi.  Questo  chiarisce  la  differenza  tra  il  fatto  come  evento,  come accadimento, che è sempre soltanto uno, e le sue qualificazioni, che possono essere molteplici, come nel caso che ci occupa.

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