Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda:  Decisione n. 3/2020 del 7 gennaio 2020

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 78 s.s. 2018/2019, del 4 aprile 2019, con la quale è stato parzialmente accolto il reclamo della A.S.D. Virtus Palese, applicando le seguenti sanzioni: esclusione immediata per anni 1 della A.S.D. Virtus Palese limitatamente al Campionato Allievi “Under 17”; inibizione al dirigente S. F. fino al 30 giugno 2022; conferma, a carico della A.S.D. Virtus Palese, dell’obbligo di risarcire tutti i danni fisici e materiali subiti dal direttore di gara, sig. T. A., al termine dell’incontro del 9 marzo 2019.

Parti: A.S.D. Virtus Palese /Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Annullata con e senza rinvio la decisione della CSA che ha sanzionato la società con l’esclusione per anni 1 della limitatamente al Campionato Allievi “Under 17” con l’obbligo di risarcire tutti i danni fisici e materiali subiti dal direttore di gara..…Il motivo è fondato poiché la motivazione è contenuta in queste affermazioni: di aver “effettuati i necessari accertamenti”; che la sanzione inferta alla Virtus Palese “appare fortemente afflittiva rispetto ai fatti, pur gravi, accaduti”; che il comportamento del dirigente S. “risulta solo fortemente irriguardoso e minaccioso nei confronti del Direttore di Gara ma (…) non ha generato conseguenze”. Con ciò appare violata l’esigenza che il dispositivo di ogni decisione sia sostenuto da una motivazione contenente le valutazioni e il ragionamento su cui essa si fonda. I ricorrenti enunciano le difese svolte in sede di gravame ed hanno depositato il relativo ricorso nonché il referto arbitrale, consentendo, così, di escludere che la decisione impugnata sia sufficientemente motivata. Donde la necessità che la Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Puglia della F.I.G.C. rinnovi la valutazione in ordine alle misure sanzionatorie inflitte fornendo un’adeguata motivazione. L’accoglimento del primo motivo per carenza di motivazione importa l’assorbimento degli altri motivi, ad eccezione del quarto, e la conseguente cassazione con rinvio della decisione impugnata. In tali motivi, infatti, il difetto di motivazione è dedotto da ulteriori prospettive: nel secondo si contesta che nella decisione impugnata non si riscontra alcuna presa di posizione circa le circostanze attenuanti, e in primo luogo, circa la resipiscenza della Virtus Palese; nel terzo si lamenta la violazione del giusto processo e del principio del contraddittorio nonché dell’art. 2, comma 6, CGS CONI e dell’art. 115 c.p.c. per l’“omessa valutazione di ogni prova offerta dal ricorrente”; nel quinto è dedotta la violazione degli artt. 18 e 19 C.G.S. F.I.G.C. e la violazione del principio di proporzionalità tra fatto e sanzione nonché l’erronea sussunzione dei fatti nella fattispecie astratta; il sesto è relativo alla violazione dell’art. 18 C.G.S. F.I.G.C. e del principio di afflittività della sanzione; il settimo riguarda la violazione dell’art. 36, comma 6, C.G.S. F.I.G.C. e del principio del contraddittorio e della conoscenza integrale degli atti di causa. Nel primo motivo si censura anche la parte della decisione impugnata per aver confermato la decisione di primo grado là dove ha disposto, a carico della Virtus Palese, l’obbligo di risarcire “tutti i danni fisici e materiali subiti dal Direttore di Gara”. A prescindere dalla carenza di motivazione, questa doglianza è fondata poiché esula dall’ambito delle sanzioni disciplinari sportive la condanna al risarcimento dei danni, la cui cognizione è attribuita all’autorità giudiziaria. Pertanto, limitatamente a questo punto, la decisione impugnata va cassata senza rinvio. Nel quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 18 C.G.S. F.I.G.C. e del principio di tassatività delle sanzioni disciplinari. Ciò perché la decisione di secondo grado ha confermato l’obbligo, sancito a carico della Virtus Palese dalla decisione di primo grado, “di risarcire tutti i danni fisici e materiali subiti dal Direttore di Gara”. La questione, già considerata nell’ambito del primo motivo, è fondata. L’obbligo di risarcire il danno esula dalle sanzioni disciplinari; la relativa statuizione è attribuita al vaglio dell’autorità giudiziaria. Donde la cassazione senza rinvio della pronuncia di appello.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 152/CSA del 26 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 160/CSA del 07 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 739 del 3.5.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.S.D. SALINIS AVVERSO LE SANZIONI: - ESCLUSIONE DELLA SOCIETÀ DAL CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE DI COMPETENZA RELATIVO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017; - SQUALIFICA DEL TERRENO DI GIOCO FINO A 30.4.2018, CON OBBLIGO DI DISPUTA GARE INTERNE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA SOCIETÀ; - INIBIZIONE FINO A 30.4.2018 AL SIG. L.N.M.; - SQUALIFICA FINO A 30.6.2018 AL SIG. D.A.V.; - SQUALIFICA FINO A 31.12.2016 AL CALC. C.D.; - OBBLIGO DELLA SOCIETÀ DI PROVVEDERE AL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE OCCORSE ED OCCORRENDE, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5, SERIE A ELITE FEMMINILE, SALINIS/FUTSAL C.P.F.M. DEL 3.4.2016 

Massima: La società è sanzionata con la esclusione dal campionato perché al termine dell’incontro, gli arbitri, dopo che era stato loro impedito l’accesso agli spogliatoi, venivano pesantemente aggrediti e ripetutamente percossi. La sanzione relativa all’esclusione dal campionato di competenza pronunciata dal Giudice ex art. 18, lett. i), C.G.S., va conseguentemente confermata, previa integrazione. La norma in discorso prevede, infatti, che la pronunciata esclusione venga completata “con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore”: mancando tale statuizione nell’impugnato provvedimento, la Corte provvede in proposito, disponendo la trasmissione degli atti al detto Consiglio per i provvedimenti di competenza.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione del 2 Maggio 2005 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 79 del 24.3.2005

Impugnazione - istanza: Appello della A.S. Polaris avverso l’esclusione dal Campionato di competenza e la sanzione dell’inibizione fino al 31.8.2005 al sig. Q.A. seguito gara Sport Magic/Polaris del 22.2.2005

Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara e l’esclusione del campionato di competenza per la violenza perpetrata nei confronti dell’Arbitro che era stata collettiva, prolungata e caratterizzata da una virulenza tale che solo per la forte fibra dell’Arbitro (che nella circostanza aveva peraltro perso temporaneamente coscienza) non era sconfinata nella tragedia”. Inoltre “non solo non vi (era stata) traccia di un fattivo comportamento dei dirigenti. Il secondo capoverso del comma 5 dell’art. 10 C.G.S. prevede che “per le violazioni di cui al comma 4 (relativo a fatti di violenza) si applica la sanzione dell’ammenda” e, “in caso di recidiva specifica, ...la squalifica del campo”. È ugualmente incontestabile che il medesimo capoverso riserva le più gravi sanzioni di cui all’art. 14 comma 1 lettere e), g) ed h) “ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica”, per di più nei soli “casi più gravi”. Occorre osservare tuttavia che “per le violazioni di cui al presente articolo”(dunque anche per i fatti di violenza di cui al comma 4) l’ultimo capoverso del comma 5 in esame stabilisce che “ai dirigenti, soci di associazioni e tesserati si applicano le sanzioni previste dall’art. 14 comma 1”. Stabilisce soprattutto, e per quel che interessa in questa sede, che “se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da...”.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 52/C Riunione del 24 Maggio 2004 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 65 dell’11.3.2004

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Campo Boario Forti e Liberi avverso la sanzione dell’esclusione dal campionato di competenza a seguito della gara Samagor/Campo Boario dell’1.2.2004

Massima: La società è sanzionata con la esclusione dal campionato di competenza (art. 13 lett. h) C.G.S. e in applicazione dell’art. 53 comma 4 N.O.I.F. con la perdita della gara per tutte le gare che la stessa società dovrà disputare, per i gravi fatti di violenza che hanno coinvolto l’arbitro. (Il caso di specie: Al termine della gara, mentre rientrava nello spogliatoio, l’arbitro, veniva aggredito alle spalle prima da una persona che con un violento ceffone lo colpiva all’altezza dell’orecchio sinistro provocandogli stordimento, disorientamento al punto che lo stesso non riusciva a mantenere l’equilibrio e cadeva a terra. Immediatamente alcuni giocatori della società ospitante, lo soccorrevano ma nel contempo una nuova persona anch’essa sconosciuta gli sferrava un forte schiaffone nella parte posteriore del collo. Solo allora grazie all’aiuto dei calciatori della squadra di casa, l’arbitro riusciva a raggiungere lo spogliatoio dove veniva immediatamente controllato e soccorso da un sanitario della società. Una volta lasciato l’impianto di gioco l’arbitro si recava presso l’ospedale più vicino dove gli veniva diagnosticato “trauma cervicale e trauma orecchio sinistro con sospetta lesione e prognosi di 7 giorni”).

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 5 Febbraio 2004 n. 1/2/3/4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore G.A. avverso la sanzione della squalifica fino al 23.10.2008 con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. a seguito della gara Petriana/Mameli Spinaceto del 18.10.2003. Appello del calciatore C.G. avverso la sanzione della squalifica fino al 23.10.2008 con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. a seguito della gara Petriana/Mameli Spinaceto del 18.10.2003. Appello U.P. Petriana avverso l’esclusione dal campionato di competenza e la sanzione dell’inibizione fino al 31.12.2004 inflitta al sig. P.R. a seguito della gara Petriana/Mameli Spinaceto del 18.10.2003. Appello del calciatore R.R. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2007 a seguito della gara Petriana/Mameli Spinaceto del 18.10.2003

Massima: Per i gravissimi fatti di violenza nei confronti dell’arbitro commessi dai calciatori di una società, in virtù dei quali la gara fu sospesa e l’arbitro dovette fare ricorso alle cure ospedaliere - dove gli fu diagnosticata una “infrazione alla costa destra e acufeni all’orecchio sinistro” e con prognosi di quindici giorni, salvo complicazioni - la società è sanzionata con la perdita della gara, l’ammenda e l’esclusione dal campionato di competenza.

 

 

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