Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 015/CSA del 4 Ottobre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 48 del 13.09.2022
Impugnazione – istanza: - Sig. F. Q.
Massima: Confermata al calciatore l’ammenda di € 5.000,00 «per avere, al termine della gara, proferito ad altra voce una frase irrispettosa davanti alla porta dello spogliatoio arbitrale; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale»…..Va rammentato, in primo luogo, quanto dispone il prefato art. 61, comma 1, C.G.S.: «I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale» (in tema, cfr. giurisprudenza consolidata; ex multis, Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 15 maggio 2019, n. 146/CSA). Di là da quanto percepito dall’arbitro dunque, fa piena prova ciò che è stato ravvisato dal Collaboratore della Procura federale, posto che, tra l’altro, l’espressione irrispettosa riportata nella relazione è riferita nel suo tenore in maniera limitata al direttore di gara, quanto, piuttosto, all’intera classe arbitrale e ai suoi vertici. Il comportamento del calciatore, di là da qualsiasi circostanza, è dunque senza dubbio da considerarsi in violazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. (in merito alla distinzione tra condotte ingiuriose e irriguardose, v. anche Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. un., in Com. uff. n. 114/CSA del 15 aprile 2016).
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0077/CSA del 30 Novembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n 80 del 5.11.2019
Impugnazione – istanza: BRESCIA CALCIO SPA
Massima: Rideterminata l’ammenda da € 15.000,00 ad € 5.000,00 a calciatore per il comportamento tenuto, al termine della gara, atteso che l’espressione proferita dal M. – pur censurabile – non integra gli estremi della condotta “gravemente irrispettosa”.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 26 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CSA del 06 Novembre 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 233 del 12.5.2015
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO CALCIATORE K.G. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/TORINO DELL’11.5.2015
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con l’ammenda di Euro 3.000,00 “per avere al termine della gara, uscendo dal recinto di gioco, indirizzato al pubblico un gesto insultante”, infrazione rilevata dal Collaboratore della Procura Federale.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 30 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CSA del 01 Ottobre 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 102 del 29.4.2015
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., DEL VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL CALC. L.L. SEGUITO GARA BRESCIA/VICENZA DEL 28.4.2015
Massima: La Corte riduce ad euro 3.000,00 l’ammenda comminata al calciatore per aver “al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto una critica all’Arbitro”. Nonostante l’indubbio carattere offensivo dell’espressione pronunciata dal calciatore in questione nei confronti dell’Arbitro, la sanzione comminata non risulti congrua rispetto alla reale portata irriguardosa dell’espressione medesima.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 07 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 10 Febbraio 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 30 del 14.10.2014
Impugnazione – istanza: 6. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S. SPEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. B.N. SEGUITO GARA PRO VERCELLI/SPEZIA DEL 11.10.2014
Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società commuta la sanzione di 1 giornata di squalifica inflitta al calciatore nell’ammenda di € 5.000,00 “per avere, al termine della gara, contestato l'operato arbitrale rivolgendo un'espressione ingiuriosa al Direttore di gara”. Osserva all'uopo, questa Corte che il comportamento del – omissis -, privo dei connotati della platealità, deve qualificarsi, comunque, irrispettoso e/o irriguardoso, come del resto è stato considerato in altre occasioni dei numerosi precedenti richiamati dalla reclamante nel proprio atto, nei quali la Giustizia Sportiva ha qualificato e punito come irriguardosi atteggiamenti e frasi di contenuto analogo a quelli oggetto del presente gravame. Nel caso di specie le espressioni pronunciate dal – omissis - individuano un giudizio negativo, manifestato di certo in maniera eccessiva, ma non una condotta integrante l'ingiuria nei confronti dell'Arbitro.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 023/CSA del 14 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 10.11.2014
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. S.D. SEGUITO GARA PALERMO/UDINESE DEL 9.11.2014
Massima: La Corte commuta la sanzione di 1 giornata di squalifica inflitta al calciatore, nell’ammenda di € 10.000,00 “per avere, al 22° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale rivolgendo un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. La Corte, esaminati gli atti e consultato telefonicamente il quarto ufficiale, ritiene di non dovere condividere la ricostruzione dalla quale sembra muovere il provvedimento del Giudice sportivo impugnato. Ed infatti, se, da una parte, è certo che l’arbitro non abbia percepito direttamente la frase in questione (dal momento che il provvedimento di allontanamento dal campo venne dal medesimo adottato in conseguenza della segnalazione del quarto ufficiale), dall’altra, il quarto ufficiale, ascoltato telefonicamente, ha chiarito che le parole in questione vennero pronunciate dallo – omissis - rivolgendosi all’allenatore della propria squadra, Sig. – omissis -. Non trova quindi riscontro negli atti la conclusione alla quale giunge il Giudice sportivo, sulla base del solo esame documentale, secondo la quale l’espressione, dal contenuto astrattamente offensivo, sarebbe stata rivolta direttamente nei confronti del direttore dei gara. Rimane comunque il fatto che la frase pronunciata dallo – omissis -, nel contesto temporale e fattuale nel quale si colloca (mentre si trovava in panchina nel pieno svolgimento della gara, frase pronunciata immediatamente dopo una decisione dell’arbitro), rappresenti un atteggiamento scomposto e non corretto dello – omissis - stesso che può essere adeguatamente sanzionato con la misura afflittiva più lieve dell’ammenda.
Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 90/CSA del 12 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 86 del 18.12.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE E DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CARPI/FROSINONE DEL 16.12.2017
Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore “per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria” in occasione dalla gara valida per il campionato di serie B. La condotta antisportiva che legittima la sanzione accessoria dell’ammenda, oltre all’ammonizione è rilevabile nel fatto stesso della simulazione della situazione fallosa, a nulla rilevando l’assenza di proteste o della richiesta di concessione del calcio di rigore, circostanze queste che, se accertate, avrebbero tutt’al più rappresentato aggravanti suscettibili di un ulteriore inasprimento dell’ammenda, considerato l’episodio occorso ed il campionato (professionistico) di riferimento.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 05 Febbraio 2010 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 11 Marzo 2010n. 1 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 166 del 7.1.2010
Impugnazione – istanza: Ricorso del F.C. Internazionale Milano avverso la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 inflitta al calciatore M. B. B. seguito gara Chievo Verona/Internazionale del 6.1.2010
Massima: Congrua è la sanzione della menda di € 2.000,00 irrogata al calciatore professionista per aver, al 43° del secondo tempo, uscendo dal terreno di giuoco a seguito di sua sostituzione, rivolto ripetutamente un applauso provocatorio nei confronti del pubblico.