Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 225/CSA del 23 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale-Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 139 del 15 maggio 2023

Impugnazione – istanza: S.N. Notaresco 2018

Massima: Annullata la squalifica per 2 giornate di gara inflitta al calciatore "per essersi rivolto ad un AA con reiterate espressioni blasfeme ed un gesto irridente" perché avvenuta sulla base del referto del commissario di campo…In via preliminare si deve puntualizzare che la reclamante contesta la regolarità dell’iter  disciplinare che ha condotto alla sanzione, considerato che, ai sensi dell’art. 61, commi 3 e 6 del C.G.S.., il Commissario di campo avrebbe dovuto limitarsi a segnalare il fatto alla Procura Federale ai fini dell’avvio del relativo procedimento disciplinare. In sostanza, nel caso in cui la terna arbitrale non si è resa conto dei fatti verificatisi nel campo di gioco e, quindi, non ha assunto alcun provvedimento sui fatti stessi, il Commissario di campo segnala detti fatti al Procuratore Federale. In realtà, la “riservata segnalazione” di cui all’art. 63, comma 3, può essere effettuata direttamente al Giudice Sportivo anche dal Commissario di Campo (ex art. 63, comma 6) secondo le modalità previste dal suddetto comma 3, ma da tale segnalazione deve necessariamente conseguire l’attivazione dello speciale procedimento ivi disciplinato, nel contraddittorio con la società o con il calciatore. Nel caso di specie, fermo restando che la refertazione del Commissario di Campo e la successiva sanzione comminata dal Giudice Sportivo sono riferite all’uso di espressione blasfema e che l’assistente dell’arbitro n. 2, sentito durante la discussione del reclamo, ha dichiarato di non aver sentito e visto nulla in relazione alle condotte contestate al calciatore …., è evidente la mancata osservanza della procedura disciplinata dall’art. 61, commi 3 e 6 del C.G.S. e la conseguente illegittimità del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo che, per tale motivo, va annullato.

Decisione C.S.A. – Sezione I : DECISIONE N. 225/CSA del 29 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 207 del 07.03.2022, avverso la sanzione dell'ammonizione con diffida (quarta sanzione) inflitta al calciatore B.M. in relazione alla gara Primavera Timvision 1 - Trofeo Giacinto Facchetti Napoli/Milan del 06.03.2022

Impugnazione – istanza: - A.C. Milan S.p.A.

Massima: Annullata la sanzione dell’ammonizione con diffida (quarta sanzione) irrogata al calciatore che risulta iscritto tra i calciatori colpiti da ammonizione per «Fallo di giuoco SPA», dove l’acronimo “SPA” sta per stopping promising action per scambio di persona. In primo luogo, il Collegio ritiene ammissibile quale mezzo di prova il filmato depositato dalla reclamante, in ossequio a quanto disposto dall’art. 61, comma 2, C.G.S., a tenore del quale «Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione» (cfr., ex plurimis, in tema di ammissione della c.d. prova televisiva ai soli fini disciplinari, Corte sportiva d’appello, dec. n. 184 del 17 febbraio 2020, nonché Corte sportiva d’appello, dec. n. 30 del 14 dicembre 2020). Dalle immagini visionate risulta evidente lo scambio di persona e che il calciatore effettivamente ammonito sia …….

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 102/CSA del 09 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 124/DIV del 30.11.2021.

Impugnazione – istanza: - Imolese calcio 1919 S.r.l.

Massima: Annullata la squalifica per 1 giornata di gara al calciatore "per aver pronunciato un'espressione blasfema mentre si trovava a centrocampo nei pressi della linea laterale vicino alla panchina della squadra avversaria", frase percepita dal collaboratore della Procura federale, in quanto tale condotta non è stata accertata con validi mezzi di prova.

Massima: Va preliminarmente precisato che le ragioni di tale decisione non risiedono nell'asserito errore di persona, principale argomento sviluppato dalla ricorrente, che la Corte non ha ritenuto plausibile né con la visione del filmato relativo all'evento in oggetto, né tantomeno con la valutazione delle ulteriori argomentazioni e relative documentazioni allegate al reclamo, bensì nel riferimento incidentale, inserito nel ricorso, all'applicazione dell'art.61 comma 1 CGS, relativo ai mezzi di prova. La predetta norma espressamente prevede che " I rapporti degli ufficiali di gara e del Commissario di Campo e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura federale". La medesima norma afferma quindi, a giudizio di questa Corte, che: - solo i rapporti degli ufficiali di gara e del commissario di campo (leggi delegato di Lega) costituiscono autonomi e sufficienti mezzi di prova; - la prova fornita dagli stessi è "piena" , ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi; - gli atti di indagine della Procura federale "possono" costituire, se ritenuti utili "ai fini di prova" dall'equo apprezzamento degli organi di giustizia, elemento di supporto procedurale; - gli atti della Procura federale non costituiscono pertanto mezzi di prova autonomi, ma elementi complementari al consolidamento dei mezzi di prova, quali definiti nel primo periodo del comma 1 dell'art. 61 CGS. - i medesimi non possono conseguentemente assurgere a rango di unici elementi sufficienti a giustificare un provvedimento sanzionatorio da parte degli organi di giustizia, in riferimento a fatti accaduti durante lo svolgimento della gara riferibili a calciatori impegnati nella competizione agonistica sul terreno di gioco (ferma restando la loro valenza per le condotte tenute dai tesserati presenti in panchina nonché dal pubblico presente sugli spalti). Come correttamente sottolineato nei motivi del reclamo, nella fattispecie in esame né gli ufficiali di gara né il collaboratore di Lega hanno segnalato alcunché in riferimento ai fatti descritti nel rapporto dei collaboratori (peraltro rilevati da uno solo dei due) della Procura federale. Argomento di mero buon senso, ma che valutato nell'ottica della richiamata norma esclude la possibilità per il giudice di comminare un provvedimento sanzionatorio unicamente sulla base del citato rapporto. Nè la prassi ricorrente (priva di base normativa e certamente non assimilabile né surrogabile alla rigida procedura prevista dal terzo comma dell'art.61 CGS, quale richiamato dal sesto comma), che prevede l'allegazione del rapporto dei collaboratori della Procura federale agli atti ufficiali inseriti d'ufficio nel fascicolo del procedimento (e non a seguito della richiesta, che gli organi di giustizia "possono" inoltrare se ritenuto utile), può elevare il rapporto stesso al rango di autonomo e sufficiente mezzo di prova. Per tali motivi la frase blasfema asseritamente pronunciata dal calciatore G. T. non risulta accertata con validi mezzi di prova, e deve pertanto essere considerata non suscettibile di sanzione.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 028 CSA del 9 Dicembre 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 196 del 30/11/2020

Impugnazione – istanza: C.L..

Massima:.La Corte preliminarmente ritiene ammissibile la prova televisiva e la tutela d’urgenza richiesta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 74, comma 8, e 61, comma 2, CGS. Nel merito ritiene che il filmato prodotto, riscontrato dalla documentazione fotografica fornita, dalle dichiarazioni degli interessati e, in particolare, dalla dichiarazione del calciatore della Società avversaria, …, consentano di affermare che si è trattato di un errore di indicazione nella refertazione….Invero, dal filmato prodotto appare evidente, innanzitutto, che il tesserato espulso non porta la barba, che indossa un paio di scarpette di colore differente rispetto quelle indossate dal C. prima della gara in questione e, inoltre, un copri capo del pari differente da quello calzato da quest’ultimo.

Massima:  Annullata per scambio di persona la decisione del giudice sportivo come provato dalla documentazione filmata e dalla dichiarazione autoaccusatoria del calciatore responsabile del fallo.  La Corte ha ritenuto di sentire l’arbitro della gara, il quale ha però riferito di avere deciso l’espulsione su richiesta del quarto uomo non avendo fatto caso alle sembianze del tesserato espulso. Ha sentito altresì il quarto uomo, il quale, però, non ha a sua volta individuato sul terreno di gioco con esattezza le sembianze dell’espulso in quanto aveva il volto coperto dalla mascherina e indossava uno scalda collo e ha proceduto successivamente nello spogliatoio alla identificazione mediante produzione del tesserino della FIGC….La Corte preliminarmente ritiene ammissibile la prova televisiva e la tutela d’urgenza richiesta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 74, comma 8, e 61, comma 2, CGS. Nel merito ritiene che il filmato prodotto, riscontrato dalla documentazione fotografica fornita, dalle dichiarazioni degli interessati e, in particolare, dalla dichiarazione del calciatore della Società avversaria, …, consentano di affermare che si è trattato di un errore di indicazione nella refertazione….Invero, dal filmato prodotto appare evidente, innanzitutto, che il tesserato espulso non porta la barba, che indossa un paio di scarpette di colore differente rispetto quelle indossate dal C. prima della gara in questione e, inoltre, un copri capo del pari differente da quello calzato da quest’ultimo. Il riscontro di tali elementi emerge dal confronto fra il filmato e le foto prodotti dalla Società BARI. Da queste risulta, infatti, che sia le scarpe del colore di quelle indossate dal tesserato espulso che il cappello calzato dallo stesso erano simili a quelle indossate dal M. prima e durante la gara ed erano differenti da quelli portati dal C.. Infine, emerge che il M. non porta la barba, così come il tesserato espulso, mentre il C. la portava prima della gara in questione. Infine, come anticipato, il calciatore C. ha dichiarato di essersi intrattenuto a colloquiare con il C. sul campo al termine della gara, circostanza contrastante con l’allontanamento di questi durante la partita….Tutti questi elementi, unitamente alla dichiarazione del M., consentono di affermare che erroneamente nel referto è stato indicato quale tesserato espulso C. L. in luogo di quello effettivamente allontanato dal campo, ovvero, M.R.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0055/CSA del 5 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 69 del 28 Ottobre 2019

Impugnazione – istanza: US SASSUOLO CALCIO/PROCURA FEDERALE

Massima: Esaminate le immagini televisive prodotte dalla Procuratore Federale ex art. 61 comma 3, CGS al Giudice Sportivo viene riformata ed annullata la squalifica per una gara inflitta al calciatore per “avere pronunciato espressioni blasfeme al 26° del secondo tempo”, in quanto incerta tale espressione La Corte, esaminati gli atti, osserva in primo luogo che, sulla scorta del proprio consolidato indirizzo interpretativo, l’irrogazione di una sanzione ai sensi dell’art. 37 e 61, comma 3, del Codice di Giustizia Sportivo presuppone l’accertamento, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’effettiva pronuncia della espressione blasfema addebitata al soggetto sanzionato. Ciò premesso, con riferimento alla sanzione comminata dal Giudice Sportivo ed oggetto del presente reclamo, la Corte rileva che l’esame delle immagini televisive attenzionate non consente di identificare con esattezza quale sia stata l’espressione interamente proferita dal tesserato M.al 26° del secondo tempo. Per la dinamica dell’azione e la posizione delle telecamere rispetto al calciatore in movimento, infatti, non è dato di ricostruire se il tesserato abbia effettivamente pronunciato l’espressione blasfema contestatagli o se, viceversa, lo stesso si sia lasciato andare ad una mera imprecazione priva di contenuti offensivi. Attesa, quindi, l’impossibilità di raggiungere, con ragionevoli connotati di certezza, la pronuncia dell’espressione addebitata al Sig. M., la Corte ritiene che debba essere revocata la sanzione di squalifica irrogata dal Giudice Sportivo.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 123/CSA del 4 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.03.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE          G.D.P.A.A. AVVERSO        LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  BASTIA/GAVORRANO  DEL  27.03.2019

Massima: Annullata l’ammonizione al calciatore per scambio di persona nella trascrizione del referto e rimessi gli atti al Giudice Sportivo per l’irrogazione della stessa al calciatore legittimato…L’arbitro, infatti, ha confermato che il fallo di mano, per il quale è stata comminata l’ammonizione all’11° minuto del secondo tempo, era stato commesso dal calciatore dell’U.S. Gavorrano 1930 con la maglia numero 8 e non dal calciatore con il numero 7 e, per tanto, non dal Sig. …., ma bensì dal suo compagno di squadra, Sig. … (cfr. distinta dei calciatori della U.S. Gavorrano 1930).

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 003/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  032/CSA del 06 Ottobre 2017

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 48/DIV del 04.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 - AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.A. SEGUITO GARA CATANZARO/AKRAGAS DEL 03.10.2017

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 50/DIV del 5.10.2017

Impugnazione – istanza: ERRATA CORRIGE SOSTITUITO COM. UFF. N. 48/DIV DEL 04.10.2017 CON COM. UFF. N. 50/DIV DEL 05.10.207: AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. B.A. SEGUITO  GARA  CATANZARO/AKRAGAS  DEL  03.10.2017

Massima: Annullata la sanzione inflitta al calciatore: "per comportamento gravemente scorretto verso un tesserato della squadra avversaria durante la gara (r.proc.fed.)” perché assunta su segnalazione fatta dal collaboratore della Procura Federale e riportata negli atti ufficiali di gara…La Corte, esaminati gli atti, rileva come l’assunto della Società relativo all’incompetenza del collaboratore della Procura Federale ad avviare il procedimento disciplinare che qui ci occupa sia fondato. L’art. 35, comma 1.1, C.G.S. stabilisce, infatti, che “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, identificando, in tal modo, gli unici soggetti legittimati ad avviare l’iter sanzionatorio disciplinare per fatti avvenuti nel recinto di gioco ed escludendo da tale novero i rappresentati della Procura Federale. A ciò si aggiunga, altresì, che il comma 1.3 del predetto articolo circoscrive la legittimazione del Procuratore Federale alle segnalazioni al Giudice Sportivo relative “ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro” ed ai soli fini della prova televisiva, delineando, tra l’altro, un preciso iter da seguire per porre in essere una corretta segnalazione. Ne consegue, pertanto, che, ai sensi dell’art. 35, commi 1.1. - 1.4., C.G.S., la legittimazione del rappresentante della Procura Federale ha ad oggetto “la sola eccitazione della prova televisiva” e non la refertazione relativa ai fatti avvenuti nel corso delle gare. Ciò detto, in ragione della circostanza per cui, nel caso di specie, la Procura Federale non ha ritualmente e formalmente segnalato al Giudice Sportivo il presunto comportamento tenuto dal B. ai fini dell’espletamento della prova televisiva, la Corte non può che rilevare l’errore del Giudice di prime cure nel fondare la propria decisione su detto referto del predetto collaboratore.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 140/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 7.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE BOLDRINI MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. B. M. SEGUITO GARA S. NICOLO/L’AQUILA DEL 03.03.2018

Massima: La Corte, accoglie il ricorso del calciatore ed annulla la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo che lo aveva ritenuto responsabile, per quanto riferito dall’Assistente Arbitrale, di un atteggiamento irrispettoso in quanto scherniva con gesti e parole il pubblico locale. Osserva la Corte che il comportamento imputato al calciatore risulta generico e non indica le puntuali modalità, asseritamente irrispettose, dallo stesso poste in essere, per cui, già tali rilievi, consentono di accogliere il gravame avanzato ed oggetto del presente scrutinio. Non solo. L’indicato comportamento, inoltre, si è svolto al termine della gara e non sembra avere provocato alcuna reazione da parte della squadra avversaria (cfr. la decisione di questa Corte in termini di cui al Com. Uff. n. 139CSA– riunione del 18.5.2017, resa su un ricorso proposto sempre dalla Società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l. e relativo ad una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che occupa).

Decisione C.S.A.: C. U. n. 29/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 141 del 15.5.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. PELUSO MAURIZIO SEGUITO GARA MONTEROSI/L’AQUILA CALCIO DEL 14.5.2017

Massima: La Corte, annulla la sanzione inflitta al calciatore perché a detta dell’ispettore di campo, avrebbe tenuto un comportamento esageratamente esuberante, omettendo, inoltre, benchè richiesto, di fornire le proprie generalità a quest’ultimo. Il comportamento imputato al calciatore, invero, risulta generico e non indica le puntuali modalità, asseritamente offensive, dallo stesso poste in essere, per cui, già tali rilievi, consentono di accogliere il gravame avanzato ed oggetto del presente scrutinio. Non solo. L’indicato comportamento, inoltre, si è svolto al termine della gara, all’interno degli spogliatoi e non ha provocato alcuna reazione da parte della squadra avversaria. Inoltre il referto arbitrale non menziona tale episodio. Infine, merita di essere segnalato che non risulta dagli atti che l’ispettore di campo si è qualificato, così che la reazione contestata difetta anche del necessario elemento soggettivo.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.126/CSA del 05 Maggio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 08 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 197 del 02.05.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO DEL CALCIATORE MUNTARI SULLEY ALI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/PESCARADEL30.4.2017

Massima: La Corte, sentito l’arbitro, considerata la particolare delicatezza del tema inerente i diritti personalissimi dell’uomo prima ancora che dell’atleta, verificata l’ammissibilità del ricorso ordinario, lo accoglie, e per l’effetto annulla la squalifica inflitta di 1 giornata comminata al calciatore per doppia ammonizione, la seconda della quale ricevuta perché uscito dal campo senza autorizzazione (espulsione del calciatore) essendo stato vittima di una delle offese più spregevoli che possa subire un essere umano, prima ancora che un atleta, ovvero di essere discriminato per il colore della sua pelle, con conseguente violazione di un diritto personalissimo. Al proposito, questa Corte non ignora che l’art. 36 bis, comma 8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo, all’evidenza, un ricorso proposto in via ordinaria e non d’urgenza. Risolto, in senso positivo, il profilo dell’ammissibilità del ricorso e passando all’esame del merito dello stesso, questa Corte rileva come ai fini della decisione debbano essere valorizzate alcune circostanze desumibili sia dagli atti ufficiali di gara che dai chiarimenti resi dal Direttore di gara che questa Corte ha ritenuto opportuno sentire prima di deliberare….Orbene, non vi è dubbio che i cori razzisti, rivolti da alcuni sostenitori della Società del Cagliari nei confronti del calciatore della Società del Pescara, - omissis- , siano stati distintamente percepiti dai rappresentanti della Procura Federale che ne hanno fatto specifica menzione nel proprio rapporto; l’univocità di tale refertazione dimostra che tali cori sono stati percepiti in tutte le zone del terreno di gioco in cui erano posizionati i rappresentanti della Procura Federale….Pertanto, questa Corte, in considerazione, lo si ripete ancora una volta, della straordinarietà ed eccezionalità della fattispecie di cui è giudizio ed al fine di evitare la stridente contraddizione che verrebbe a determinarsi, nell’ambito dell’ordinamento federale, tra le disposizioni, peraltro derivate dall’ordinamento UEFA, che sanzionano in modo particolarmente rigoroso i comportamenti di discriminazione razziale, e una decisione, quale quella assunta dal Giudice sportivo, con la quale è stato sanzionato il calciatore che è stato vittima di tale gravissimo comportamento discriminatorio e non invece la Società i cui sostenitori si sono resi responsabili dei cori beceri, ritiene possa pervenirsi all’accoglimento del ricorso.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 054/CSA del 16 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 093/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 09.12.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO F.C.D. ALTOVICENTINO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARBONARO PAOLO       SEGUITO GARA ECLISSE CARENIPIEVIGINA /ALTOVICENTINO DELL’8.12.2016

Massima: La Corte annulla la decisione del Giudice Sportivo che aveva sanzionato il calciatore per aver colpito con due schiaffi al volto un calciatore avversario. In effetti il referto arbitrale indica chiaramente che il direttore di gara, nell’accingersi a raggiungere lo spogliatoio, constatava che il calciatore – omissis - “dava due schiaffi sul volto di un compagno di squadra” con la conseguenza che il comportamento che è stato invece valutato dal giudice sportivo è del tutto diverso in quanto si riferisce a “due schiaffi al volto di un calciatore avversario”. Pertanto la valutazione compiuta dal Giudice, e la conseguente valutazione in ordine alla gravità dell’evento ed alla sanzione, si riferisce con evidenza ad un comportamento che non ha avuto luogo.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 19 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 02 Febbraio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. H.J.L. SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 14.12.2014

Massima: La Corte annulla la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore che era stato sanzionato con 1 giornata di squalifica per avere, nell'uscire dal recinto di giuoco, indirizzato platealmente al pubblico un gesto provocatorio ed insultante, gesto che non era stato rilevato né dagli Ufficiali di gara, né dai Collaboratori della Procura Federale presenti sul campo, ma  pubblicato da un quotidiano sportivo e, di seguito, segnalata a mezzo lettera al Giudice Sportivo da un solerte Vice Procuratore. La Corte non può esimersi dall’osservare, dal punto di vista assorbente e decisivo del rito, che le modalità di segnalazione adottate, “ad integrazione della relazione redatta dai Collaboratori incaricati del controllo gara”, dal Procuratore federale aggiunto, non presente alla gara, circa il deprecabile gesto del calciatore – omissis - e la foto di seguito pubblicata da un quotidiano sportivo, non sono di certo sussumibili tra i rituali mezzi di prova ex art. 35 C.G.S. idonei a legittimare l’avvio di un procedimento disciplinare e l'adozione della relativa sanzione, impugnata dalla odierna reclamante. In accoglimento della richiesta principale, pertanto, appurata l’assoluta irritualità dell’acquisizione degli elementi di prova della condotta punita, la sanzione inflitta da parte del Giudice Sportivo deve essere annullata.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 31 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CSA del 12 Novembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 65/DIV del 28.10.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., S.F. AVERSA NORMANNA SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. S.S. SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/BENEVENTO DEL 26.10.2014

Massima: La Corte, visto l’art. 35.1.2. C.G.S. accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis, comma 7, C.G.S. come proposto dalla società e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta al calciatore che era stato sanzionato con 1 giornata di squalifica per recidività in ammonizione (4° sanzione), seguito gara atteso che dalla ripresa filmata prodotta col reclamo, è evidente l'errore in cui è incorso l'arbitro il quale ha ammonito il calciatore n. 7 erroneamente poi refertando l'ammonizione del n. 5

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 22 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega  Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. 35 del 19.11.2013

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA U.S. CITTA’ DI PALERMOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA  EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. S.A. A SEGUITO DI  SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S,  GARA REGGINA/PALERMO DEL 16.11.2013

Massima: La Corte annulla la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la seguente motivazione: "...il  calciatore rosanero, a seguito di un tiro da fuori area respinto dal proprio portiere, si posizionava  a  pochi metri dalla linea di porta, opponendosi così alla ribattuta di un calciatore amaranto  inginocchiandosi ed allargando il braccio sinistro che intercettava la traiettoria del pallone".  Com’è noto, l’articolo 35, comma 1.3., ultimo capoverso, prevede che “In tutti i casi  previsti dal presente punto 1.3. il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari  nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena  garanzia tecnica e documentale”. Tra le ipotesi espressamente contemplate dalla suindicata  disposizione va annoverata anche quella della condotta gravemente antisportiva, così  specificamente declinata, per quanto di più diretto interesse, al punto4) della relativa elencazione  "l’impedire la realizzazione di una rete, colpendo volontariamente il pallone con la mano".  Orbene, in disparte le questioni in rito sull’ammissibilità della prova televisiva, qui estesa ad  un'ipotesi peculiare in cui il direttore di gara non ha colto uno specifico (ancorché rilevante)  particolare di un'azione di gioco caduta, comunque, nel suo complesso, sotto la sua diretta  percezione, deve ritenersi dirimente ai fini della definizione della res iudicanda la mancanza di un  quadro probatorio assistito da una pregnante valenza dimostrativa tale da consentire di sussumere,  in termini di certezza ovvero di elevata verosimiglianza, il comportamento serbato dal calciatore  rosanero nella fattispecie in addebito che, come sopra già evidenziato, richiede una piena  partecipazione dell’autore alla condotta gravemente antisportiva anche sul versante dell’elemento  soggettivo dell’illecito.  Ed, invero, nella ricostruzione privilegiata dal giudice di prime cure è rimasta del tutto  obliterata la circostanza che, immediatamente dopo il primo tiro indirizzato alla porta del Palermo,  il calciatore – omissis - , cambiando improvvisamente direzione di corsa, scivolava sì da trovarsi, al  momento del secondo tiro, in una posizione innaturale (in ginocchio) e di precario equilibrio,  proseguendo nel suo moto fino a cadere al suolo in posizione prona.  Ed è proprio durante tale fase che il calciatore, comunque proteso a fare scudo con il proprio  corpo, ha intercettato con il proprio braccio sinistro il pallone, peraltro calciato da distanza  ravvicinata.  Ordunque, privilegiando una lettura dinamica dell’intera azione, a giudizio di questa Corte,  la posizione del suddetto braccio non costituisce indice univoco di una chiara volontà di impedire in  maniera antisportiva la realizzazione di una rete. Ed, invero, il progressivo distacco del braccio dal  corpo potrebbe trovare una spiegazione alternativa nell’istintiva reazione di protendere le mani a  terra per proteggersi dalla caduta.  Il Collegio, pertanto, non può che prendere atto del fatto che la ricostruzione dei fatti posta a  fondamento della sanzione qui gravata non può dirsi sufficientemente provata ed è di tutta evidenza  che il dubbio ragionevole, non smentibile, non può che risolversi con l’accoglimento del reclamo.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 43/C Riunione del 15 Aprile 2004 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 67 del 3.3.2004

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Avigliano Scalo calcio avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2008 inflitta al calciatore S.A..

Massima: Il motivo di reclamo formulato, in relazione all’art. 33, comma 1, lett. c), C.G.S., non può trovare accoglimento, laddove la Commissione Disciplinare ha posto a fondamento della propria deliberazione una motivazione che, seppur stringata, non può certo dirsi né insufficiente, né tanto meno contraddittoria. Essa, infatti, pur nella sua sinteticità, dà sufficientemente conto del convincimento, cui l’organo di Giustizia Sportiva è pervenuto, circa la volontarietà dell’agente nella commissione del fatto violento, e tanto basta a fondare il giudizio sulla di lui responsabilità, attesa la certezza sussistente in ordine all’evento, sul quale non è stata sollevata alcuna contestazione.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 17 gennaio 2002 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 33 del 29.11.2001

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Setteville Case Rosse avverso la sanzione della squalifica fino al 31.3.2003, inflitta al calciatore M.E..

Massima: La decisione impugnata va annullata per contraddittorietà della motivazione (art. 33 n. 1 lett. e / C.G.S.), in quanto la convinzione dell'organo giudicante circa la non certa intenzionalità del gesto posto in essere dal calciatore doveva necessariamente portare ad una diversa conclusione. Invero, nel caso di specie, posto che un calcio al pallone, sia pure in direzione di un gruppo di persone fra le quali l'arbitro, da una distanza di almeno venti metri, non può essere interpretato come atto di violenza nei confronti del Direttore di gara, bensì solo come una generica e scom­posta protesta, non poteva essere applicata la sanzione della squalifica a tempo che - nella decisione del Giudice Sportivo - era stata fissata addirittura in oltre due anni e mezzo).

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