Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0099/CFA del 20 Marzo 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Liguria – Delegazione distrettuale di Chiavari, di cui al C.U. n. 25 del 21.12.2023

Impugnazione – istanza: –  Presidente Federale/Sig. L.P.-A.S.D. Polisportiva Leivese

Massima: Accolto il reclamo del presidente federale ex art. 102 CGS e  per l’effetto in riforma della decisione del giudice sportivo che aveva irrogato al calciatore con la squalifica la squalifica sino al 30/06/2025, inflitta allo stesso la squalifica fino al 21/12/2025 di squalifica perché al “A seguito dell’espulsione al minuto 43 del 2° tempo, il signor ….animatamente e nonostante trattenuto da alcuni compagni di squadra, si portava a pochi centimetri dal Direttore di gara e intenzionalmente gli sputava in volto e più precisamente in bocca e nell’occhio. La partita riprendeva solamente quando il predetto giocatore, dopo numerosi solleciti, abbandonava il campo”….Orbene, la fattispecie in esame deve essere inquadrata – con tutta evidenza - nell’ambito dell’art. 35 C.G.S., che punisce ogni condotta intenzionalmente diretta a produrre una lesione personale mediante un’azione caratterizzata da una volontaria aggressività, “ivi compreso lo sputo”, nei confronti del direttore di gara. Con tale disposizione il Legislatore federale, nell’evidente intento di tutelare l’interesse giuridico alla salvaguardia della incolumità degli ufficiali di gara, ma anche la regolarità di ogni competizione e più in generale il prestigio della Istituzione federale nel suo complesso, ha costruito la norma fornendo una definizione chiara del concetto di condotta violenta, facendovi rientrare qualsiasi atto intenzionalmente diretto a produrre una lesione personale che si concretizzi in una azione impetuosa e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività. In questo contesto, la scelta operata con il Codice del 2019 di ricondurre lo sputo nell’alveo delle “condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara” sanzionate dall’art. 35 (Collegio di garanzia dello sport n. 8/2020), è stata assunta in adesione all’orientamento giurisprudenziale del giudice sportivo che ha assimilato lo sputo – che è stato definito “un gesto civilmente ignobile” (Corte sportiva d’appello nazionale, sez. III, n. 112/2018/2019) - ad un vero e proprio atto di violenza, in virtù dell’altissimo contenuto spregiativo della dignità fisica e morale della persona (Corte sportiva d’appello, Sez. III, n.71/2017-2018) e la latente violenza fisica che sottintende, tale da compromettere la serenità e l’indipendenza di giudizio dell’arbitro (Corte d’appello federale n. 31/2000-2001). 4. Nel reclamo correttamente viene rimarcato che la norma prevista dall’originario art. 35 C.G.S. è stata fatto oggetto di modifica, diretta ad aggravare la sanzione a carico di chi si renda responsabile della condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara a tutela della integrità fisica di costoro, ma anche del ruolo da loro rivestito nel corso o in occasione di una gara di calcio (cfr. tra le tante, la decisione n. 11/CFA/2023-2024: “L’ordinamento non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità. La figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 066/2022-2023)”). In merito, non può condividersi, peraltro, l’affermazione (pagg. 4 e 5 del reclamo) secondo cui allorquando il Legislatore federale definisce i limiti edittali di una determinata fattispecie, seppure solo con riferimento al minimo di sanzione comminabile, il giudice non può irrogare una sanzione più tenue rispetto al minimo previsto dalla norma stessa. In realtà, come già affermato da queste Sezioni Unite (cfr. decisione n. 89/CFA/2023-2024), è coerente con i principi del processo sportivo che la Corte federale d’appello possa anche svolgere la funzione di giudice di equità, con concreta applicazione degli artt. 12 e 13 C.G.S. e che, anzi, proprio il dato testuale dell’art. 13 C.G.S. porti a ritenere che eventuali minimi edittali previsti dal codice di giustizia sportiva non costituiscano limiti invalicabili. Svolta questa doverosa precisazione, nel merito, sulla base della ricostruzione in fatto degli accadimenti, questa Corte non ritiene comunque sussistente alcuna delle circostanze attenuanti specifiche di cui all’art. 13, comma 1, C.G.S. Neppure ricorrono i presupposti per l’applicazione del secondo comma medesimo articolo, che come noto prevede la possibilità, per gli organi di giustizia sportiva, di prendere in considerazione - con adeguata motivazione - ulteriori circostanze che ritengano idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. A tal riguardo, non può non considerarsi che: - il fatto è stato posto in essere da un calciatore trentunenne, quindi evidentemente esperto, a gara ormai quasi terminata con il risultato fermo sull’1-3; - l’episodio dello sputo si è verificato dopo la notifica di un provvedimento di espulsione per gioco violento, nonostante i compagni di squadra tentassero di allontanare il …, il quale si era avvicinato con intenzioni evidentemente minacciose a pochi centimetri dal direttore di gara; - anche dopo avere attinto l’arbitro con lo sputo al volto, il calciatore si è convinto ad uscire dal terreno di gioco solo a seguito di ripetuti solleciti; - non risultano gesti di scusa, a fine gara, da parte del calciatore o dai dirigenti della società di casa. Tutti questi elementi fattuali, insomma, inducono ad escludere il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche o specifiche e, conseguentemente, l’irrogazione di una sanzione in misura inferiore al limite edittale fissato dall’art. 35 C.G.S..

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0069/CFA del 27 Dicembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione della Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato regionale Lombardia n. 18 del 28.09.2023

Impugnazione – istanza: –  Presidente Federale/Sig. F.A.

Massima: Accolto il reclamo proposto ai sensi dell’art. 102 CGS dal presidente federale avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale – che aveva sanzionato il calciatore fino al 03.09.2024 (cioè un anno dall’evento) perché al 26° minuto del primo tempo, veniva espulso per doppia ammonizione e, durante la notifica del provvedimento, lo stesso giocatore, dapprima rivolto all’arbitro urlava offese tra cui “handicappato” e, di poi, con la mano sinistra aperta spingeva la guancia destra del direttore di gara facendogli ruotare la testa e cagionando minimo dolore. Dopo questo episodio, la gara veniva sospesa definitivamente dall’arbitro (che non si trovava più nelle condizioni psico-fisiche per fare proseguire l’incontro) e questi si recava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo di Milano, ove veniva refertata una contusione sul volto a seguito di percosse, con una prognosi di un giorno di malattia – e per l’effetto inflitta la squalifica per anni 4….Ed invero, pur nella critica del comportamento del calciatore, la Corte sportiva d’appello Lombardia sostiene che la condotta posta in essere dall’… si ponga “a metà tra la gravemente irriguardosa e la violenta e, per tale ragione, appare non correttamente applicata la squalifica a tempo per 4 anni”. Ritiene, al contrario, questo Collegio, che la condotta del calciatore … vada valutata, nel complesso, quale “condotta violenta”, ai sensi dell’art. 35 CGS, di cui al quarto comma. Infatti, la reazione alla doppia ammonizione e alla conseguente espulsione, non si è limitata a una mera condotta “irriguardosa”, disciplinata dall’art. 36 CGS, ma è sicuramente sfociata in una azione “impetuosa e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività” che ha cagionato una lesione personale all’arbitro, attestata da una struttura sanitaria pubblica. La decisione a Sezioni Unite n. 11/2023, ha precisato che la locuzione “lesione personale” contenuta nell’art. 35, comma 4, non deve essere intesa secondo la categoria del diritto penale (che distingue tra percosse – art. 581 cod. pen. – e lesioni personali - art. 582 cod. pen.), dovendo prevalere nell’ordinamento sportivo il dato “naturalistico” dell’effetto della condotta violenta di alterazione dello stato fisico del direttore di gara e la sua certificazione “oggettiva” da parte di struttura sanitaria pubblica. Si impone, pertanto, la riforma della decisione impugnata, dovendosi ritenere integrata la condotta violenta che ha provocato lesioni personali all’arbitro, di cui all’art. 35, comma 4, CGS. In ordine al regime sanzionatorio, va rilevato che il Legislatore sportivo ha ritenuto di intervenire per affrontare il dilagare della violenza nei confronti degli ufficiali di gara, con il Codice del 2019, prevendendo un articolo specifico (art. 35: “Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”) e inasprendo, comunque, le sanzioni rispetto a quanto precedentemente previsto. Il preesistente Codice, del resto, (art. 19, comma 4) si riferiva a categorie parzialmente diverse quali la “condotta ingiuriosa o irriguardosa” nei confronti degli ufficiali di gara (comma 4, lett.a)) oltre alla “condotta violenta” (comma 4, lett. d)) e prevedendo, soprattutto, un apparato sanzionatorio che si era rivelato insufficiente. Le profonde innovazioni del 2019 sono intervenute a séguito di molteplici episodi di aggressione nei confronti degli arbitri – in gran parte occorsi in occasione di partite dilettantistiche - che, in qualche caso, hanno assunto rilievo addirittura penalistico. Da ultimo, va evidenziato l’ulteriore inasprimento delle sanzioni, disposte con C.U. FIGC 165//A del 20 aprile 2023, applicabile ratione temporis al caso di specie. Ma già prima delle recenti modifiche normative questa Corte federale aveva più volte sottolineato che l’ordinamento non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità. E’ stato anche costantemente sottolineato che la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/CFA/20212022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 066/2022-2023). Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, questa Corte ribadisce che la decisione del Giudice sportivo d’appello territoriale sia errata nel suo percorso logico-giuridico, in quanto la condotta del sig. Arnò rientra appieno nella fattispecie di cui all’art. 35, comma 4, essendo irrilevante che alla condotta medesima del giocatore sia seguita o meno una malattia dell’arbitro, in quanto, nel caso di specie, si è comunque verificata – nella prospettiva dell’ordinamento sportivo - una lesione personale, attestata da una struttura sanitaria pubblica. Tale condotta, può essere sanzionata in misura pari al minimo della attuale pena edittale di cui all’art.35, comma 4, CGS. pari ad anni 4 di squalifica, fino al 3.09.2027, in ragione delle conseguenze non gravi della condotta violenta sull’arbitro e delle scuse (tardive) poste dal calciatore nel reclamo. L’art. 35, comma 7, CGS, prevede che le decisioni adottate dagli Organi di giustizia sportiva devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico della società professionistiche e di settore giovanile, deliberata dal Consiglio federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0011/CFA del 21 Luglio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato regionale Molise, pubblicata sul C.U. n. 109 del 19.04.2023

Impugnazione – istanza:  –  Presidente Federale/Sig. P.F.R.

Massima: Su ricorso del Presidente Federale, riformata la decisione della CSAT che aveva sanzionato il calciatore fino al 25.02.2024 (cioè un anno dall’evento) e per l’effetto inflitta a questi la squalifica fino al 25.02.2025 perchè al 41° minuto del secondo tempo di gara, in conseguenza della convalida della rete del 3-1 in favore del Real Pettorello, si avvicinava con aria minacciosa al Direttore di gara e lo colpiva sul petto con la mano semichiusa. A causa del dolore persistente al petto, dopo essersi recato nello spogliatoio, l’arbitro sospendeva definitivamente l’incontro non trovandosi nelle condizioni psico-fisiche necessarie per proseguire la gara, poiché decideva di recarsi al Pronto soccorso di Isernia, dove gli diagnosticavano un trauma contusivo da percosse con prognosi di 4 giorni. Tutto ciò emerge nel referto del Direttore di gara e nel supplemento di referto…Il preesistente Codice, del resto, (art. 19, comma 4) si riferiva a categorie parzialmente diverse quali la “condotta ingiuriosa o irriguardosa” nei confronti degli ufficiali di gara (comma 4, lett. a)) oltre alla “condotta violenta” (comma 4, lett. d)) e prevedendo, soprattutto, un apparato sanzionatorio che si era rivelato insufficiente. Le profonde innovazioni del 2019 sono intervenute a séguito di molteplici episodi di aggressione nei confronti degli arbitri - in gran parte occorsi in occasione di partite dilettantistiche - che, in qualche caso, hanno assunto rilievo addirittura penalistico. Dal raffronto tra la precedente e la nuova normativa emerge, dunque, la volontà repressiva dell’ordinamento verso qualsivoglia forma di violenza rivolta alla classe arbitrale, a tutela non solo dell’integrità fisica ma soprattutto della dignità del ruolo rivestito oltre che del regolare svolgimento delle competizioni calcistiche (v. anche Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. III, n. 7/20222023). Tale orientamento repressivo è stato poi recentemente ribadito con il C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023, diretto – come si legge testualmente – a porre in essere “ulteriori azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri”. Con il novellato art. 35 – che peraltro non si applica, come detto, al caso in esame ratione temporis - si è giunti, dunque, ad un ulteriore inasprimento delle sanzioni a carico di chi commette atti di violenza nei confronti degli arbitri. Ma già prima delle recenti modifiche normative questa Corte federale aveva più volte sottolineato che l’ordinamento non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità. E’ stato anche costantemente sottolineato che la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/CFA/20212022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 066/2022-2023). Tornando ora al contenuto specifico delle disposizioni di cui all’art. 35, emerge che il legislatore federale ha elaborato due distinte previsioni quando sia violato il precetto di cui al comma 1, ossia allorché sia stato posto in essere un “atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale … che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara”: a) se la condotta è solo “idonea” a produrre una lesione personale, è applicata la minor sanzione di cui al comma 2; in tal caso – come ha osservato la dottrina – si prescinde dalla causazione di danni fisici agli ufficiali di gara poiché tale (eventuale) conseguenza rileva solo ai fini della determinazione delle sanzioni. Tale comportamento può ascriversi, quindi, tra i c.d. “illeciti di mera condotta”, nei quali il fatto punibile si esaurisce nel compimento dell’azione senza che rilevi l’eventuale conseguenza dell’azione medesima, conseguenza che, pertanto, non è elemento costitutivo della fattispecie punita; b) se al contrario è rinvenibile un quid pluris - ovvero una “lesione personale” attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica – opera un’aggravante di natura “oggettiva” ai fini della determinazione della sanzione. Occorre peraltro precisare che la locuzione “lesione personale” contenuta nel comma 4 dell’art. 35 non deve essere intesa secondo le categorie del diritto penale – che distingue, com’è noto, tra il reato di percosse (art. 581 CP) e quello di lesione personale (art. 582 e sgg CP), determinando una “frantumazione analitica della fattispecie”, come è stato criticamente notato, con una distinzione fondata sulla causazione o meno di una malattia. Il Legislatore sportivo ha ritenuto, infatti, di non fare riferimento a tale distinzione. In sostanza allorché, con la disposizione di cui all’art. 35, al comma 4, si è riferito alle “lesioni personali”, ciò ha fatto per richiamare il dato “naturalistico” dell’effetto della condotta violenta (la lesione personale, appunto) e non certo per rinviare alla nozione di reato prevista dall’art. 582 del Codice penale. Del resto l’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis assimilabile a quello penale (Corte federale d’appello, SS.UU. n. 89/2019-2020), soprattutto allorché – come nel caso di specie e come sopra si è visto – non viene in rilievo solo la tutela dell’integrità fisica dell’arbitro ma soprattutto la dignità del ruolo rivestito, oltre il regolare svolgimento delle competizioni calcistiche. E – come è noto – tale operazione è consentita dal Codice di giustizia sportiva del CONI, adottato con deliberazione n. 1538 del Consiglio nazionale del 9 novembre 2015 (art. 1, comma 3) secondo cui “Resta ferma la competenza di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza”. In altri termini purché vengano rispettati i principi generali dell’ordinamento sportivo dettati dal CONI, ogni federazione gode di piena autonomia nel regolamentare l’attività dei suoi tesserati e nel definire le fattispecie rilevanti sul piano disciplinare (Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 5/2022-2023). E pertanto l’ordinamento federale, espressione della cd. libertà associativa, ben può dotarsi di regole proprie, funzionali al perseguimento degli scopi statutari, anche di portata più restrittiva di quelle rinvenienti dall’ordinamento statale (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 47/2015-2016; Corte federale d’appello, Sez. II, n. 51/2018-2019; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 83/2018-2019; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 120/2018-2019). Del resto, se così non fosse – se cioè ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui al comma 4 occorresse l’insorgere di una malattia in senso penalmente inteso - verrebbe inammissibilmente equiparato, quoad poenam, a) il comportamento di colui che pone in essere una “azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività”, senza causazione di alcun danno fisico all’ufficiale di gara, secondo lo schema dell’illecito di “mera condotta” sopra detto (come nel caso in cui la violenza non si sia tradotta in alcun contatto fisico e sia invece rimasta confinata all’interno di gravi intemperanze verbali) e b) il comportamento di colui che aggredisce fisicamente il direttore di gara, provocandogli una sensazione dolorosa (pur senza che ne derivi una malattia nel corpo o nella mente).

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0111/CFA del 30 Maggio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Territoriale (G.S.T.) della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) presso il Comitato Regionale Sardegna, pubblicata con il C.U. n. 99 del 02.03.2023 del medesimo Comitato, relativa alla gara del 26.02.2023 Decimo 07/Perdaxius

Impugnazione – istanza: Presidente Federale/Sig. M.K.

Massima: Accolto il reclamo del Presidente Federale che ha impugnato per reformatio in pejus la decisione del GST con la quale il calciatore è stato squalificato fino al 01.09.2024 per condotta violenta nei confronti del Direttore di gara e per l’effetto inflitta la sanzione più equa della squalifica fino al 30.06.2027… sussistono nella vicenda di specie tutti i presupposti per l’applicazione in concreto - quanto meno - del minimo edittale previsto dalla norma federale. Conviene riportare per esteso i commi 1 e 4 dell’art. 35 C.G.S. (“ Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”): “1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara. 4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica”. Nel caso di specie, come evidenziato nelle premesse in fatto, il Direttore della gara Decimo 07/Perdaxius, disputatasi il 26.2.2023, per effetto della condotta violenta tenuta ai suoi danni dal K., ha riportato una lesione personale, ritualmente attestata con il referto medico rilasciato dall’ospedale “Brotzu” di Cagliari in pari data, recante la diagnosi di “Trauma mandibolare destro. Acufeni orecchio destro”, con una prognosi di due giorni e con la prescrizione di un accertamento otorinolaringoiatrico. Come è noto, la nozione di “lesione personale” è mutuabile dall’art. 582 c.p., che la descrive individuandone le conseguenze in “una malattia nel corpo o nella mente” (comma 1). L’elaborazione giurisprudenziale del concetto è pervenuta alla ormai tralatizia affermazione secondo cui “La contusione, in quanto alterazione anatomica e funzionale dell’organismo, costituisce malattia ai sensi dell’art. 582 cod. pen.” (Cass. pen., Sez. VII, 31.5.2016, n. 29786; conf. Cass. pen., Sez. V, 30.5.2014, n. 44026), anche laddove guaribile in tre giorni (Cass. pen., Sez. V, 26.4.2010, n. 22781). Anche l’acufene configura la “malattia”, in quanto disturbo caratterizzato dalla percezione di suoni non legati a stimoli esterni e, come tale, determinativo di un’alterazione funzionale dell’organismo (Cass. pen., Sez. V, 18.5.2015, n. 34390). Per contro, il G.S.T. ha erroneamente ritenuto, pur avendo preso in considerazione il referto medico dell’ospedale “Brotzu” di Cagliari, che la condotta del K. fosse sussumibile nell’alveo dell’art. 35, comma 2, C.G.S., che prevede invece un minimo edittale pari ad un anno di squalifica, non avvedendosi della ricorrenza degli elementi circostanziali aggravanti di cui al successivo comma 4 della stessa disposizione, idonei ad elevare il minimo sanzionatorio a due anni di squalifica….ritiene la Corte che la gravità della condotta tenuta dal K. nei confronti del Direttore di gara meriti di essere remunerata con una sanzione ben più elevata, che il Collegio ritiene di individuare, avuto riguardo ai criteri contemplati dall’art. 12, comma 1, C.G.S., nella squalifica fino al 30 giugno 2027. Come osservato nelle premesse in fatto, l’azione del calciatore, a seguito dell’espulsione decretata nei suoi confronti, è stata caratterizzata da una violenza particolarmente censurabile e vistosa: egli, nell’occasione, insultava l’Arbitro con l’espressione “sei un bastardo” e gli sferrava uno schiaffo con la mano sinistra sulla parte destra del volto, colpendogli l’orecchio e la guancia destra. La sua condotta, peraltro, scatenava la reazione emulativa di numerosi suoi compagni di squadra, i quali inseguivano e ingiuriavano l’Arbitro, addirittura assediandolo negli spogliatoi ed insistendo, con il Carabiniere intervenuto in sua difesa, per potervi entrare. Il Direttore di gara riusciva a divincolarsi soltanto chiamando il 112, con il conseguente e salvifico intervento di una pattuglia dei Carabinieri. Questa Corte, in plurime decisioni sul tema, ha più volte ribadito che tali condotte vanno sanzionate con il massimo rigore, in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell’incolumità dell’Arbitro (SS.UU., nn. 13/CFA/2022-2023, cit.; 52/CFA/20212022; 54/CFA/2021-2022; 56/CFA/2021-2022; 3/CFA/2022-2023). Pertanto, l’esercizio dosimetrico commisurato al doppio del minimo edittale costituisce, a giudizio del Collegio, misura retributiva adeguata al caso concreto, anche in funzione “generalpreventiva”, dunque dissuasiva di condotte emulative.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 222/CSA del 17 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 197 del 27.04.2023

Impugnazione – istanza:  A.C.F. Fiorentina S.r.l.

Massima: Confermata la squalifica del calciatore sino al 15 maggio 2023  “per avere, al termine della gara, in reazione ad un pugno subito, colpito con un violento pugno la spalla di un calciatore avversario”….Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere, quindi, da quanto disposto dall’art. 38 C.G.S., riguardo alla condotta violenta commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, che prevede come sanzione minima la squalifica per tre giornate effettive di gara, ma che contempla anche una squalifica a tempo. In relazione, invece, alla possibile applicazione di una scriminante e della attenuante prevista dall’art.13 let.”a” del C.G.S., questa Corte rileva che, in effetti, nella specie, la condotta tenuta dal M. è stata una reazione ad una “provocazione” di un avversario (e, dunque, essendo una fattispecie espressamente prevista dal Codice, non vi è spazio per la scriminante), ma che evidentemente il giudice di prime cure ha già tenuto conto di detta "provocazione" subita dal calciatore sanzionato, di guisa che la sanzione comminata costituisce espressione di una ricostruzione completa della dinamica dei fatti, oltre che congrua e proporzionata alla loro gravità.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 133/CSA del 14 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega nazionale professionisti serie A, di cui al Com. Uff. 131 del 26.01.2023

Impugnazione – istanza: A.S. Roma S.r.l.

Massima: Confermata la squalifica fino al 13.2.2023 inflitta al calciatore “per avere, …a giuoco fermo, dopo una corsa di circa trenta metri, spinto all’altezza del petto più calciatori della squadra avversaria”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 075/CSA del 7 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale della LND, di cui al Com. Uff. n. 48 del 02.11.2022

Impugnazione – istanza:  - Sig. B.M.M.

Massima: La sanzione della squalifica inflitta al calciatore fino al 30/12/2022 viene ridotta al 15.12.2022 in quanto: “Espulso per intervento falloso su un avversario lanciato a rete senza ostacolo, alla notifica del provvedimento disciplinare poggiava le mani sul petto del Direttore di gara spingendolo e costringendolo ad arretrare. Nella circostanza si rifiutava di abbandonare il recinto di gioco e tentava nuovamente il contatto fisico con il Direttore di gara rendendo necessario l'intervento dei propri compagni di squadra che riuscivano con forza a farlo allontanare. Al termine della gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, cercava nuovamente di venire a contatto con il Direttore di gara non riuscendovi per il pronto intervento dei propri dirigenti”…Quanto all’entità della squalifica comminata al calciatore deve rilevarsi che, l’art. 36 C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”), al comma 1, stabilisce:  “1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:  b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico”. Nel caso in esame, come detto, è palese la condotta irriguardosa tenuta dal calciatore nel protestare venendo in contatto fisico con l’arbitro, che già giustifica l’applicazione del minimo edittale delle quattro giornate di squalifica. Sanzione che peraltro va aumentata in relazione alle seguenti circostanze del caso concreto: dall’avere il calciatore espulso rifiutato di uscire dal terreno di giuoco spontaneamente, rendendo necessario l’intervento dei propri compagni che lo hanno accompagnato fuori dal campo forzatamente; dall’avere opposto resistenza alla fuoriuscita dal campo, divincolandosi e nuovamente cercando di ingaggiare un corpo a corpo con l’arbitro con fare minaccioso; dall’avere successivamente reiterato la medesime condotte nei confronti dell’arbitro, attendendolo nel tunnel che conduce allo spogliatoio e cercando nuovamente il contatto fisico, impedito questa volta dall’intervento dei propri dirigenti….Tutto ciò precisato, ritiene tuttavia la Corte – pur prescindendo dalla irrilevante attenuante e dai precedenti giurisprudenziali citati – che in applicazione dei comuni principi di proporzionalità e di equità la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia eccessivamente afflittiva rispetto all’occorso, corrispondendo in sostanza ad 8 giornate di squalifica effettiva. Appare pertanto più confacente al caso di specie rimodulare l’entità della sanzione al fine di parametrarla al reale disvalore della condotta posta in essere dal calciatore, e per l’effetto la sanzione a tempo va ridotta nel senso di fissare il termine finale della squalifica al 15 dicembre 2022.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 314/CSA del 26 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 304/DIV del 5.05.2022

Impugnazione – istanza: - Sigg.ri N.N. e A.C.

Massima: Confermata la sanzione dell’inibizione fino al 4 giugno 2022 al minorenne. “per avere, quale addetto ai servizi della Società Avellino in qualità di raccattapalle, tenuto un comportamento non corretto ed offensivo e oltraggioso nei confronti dei tesserati della Società avversaria, in quanto: 1- nel corso del secondo tempo, in particolare al 20’ minuto circa, ritardava la ripresa del gioco non consegnando il pallone; 2 - nella parte finale della gara, rivolgeva gesti ed espressioni offensive nei confronti dei componenti della panchina della Squadra avversaria; 3 - al 94’ minuto circa della gara rivolgeva espressioni offensive nei confronti di un calciatore avversario. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 4 e 13, comma 2, C.G.S. (r. proc. fed.)”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 299/CSA del 18 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti FIGC, Campionato Nazionale Juniores Under 19, di cui al Com. Uff. n. 11 del 13.04.2022

Impugnazione – istanza: - Gladiator 1924 SSD a r.l.

Massima: Rideterminata a carico del calciatore la squalifica per 6 mesi in luogo di quella comminata fino al 31.12.2022 “Per avere, a gioco fermo, calciato violentemente il pallone verso il Direttore di gara così integrando la condotta violenta prevista dall'art.35 CGS….Il gesto posto in essere dall’atleta sanzionato, infatti, raffrontato con la fattispecie astratta delineata dalla norma sopra richiamata, non risulta idoneo a integrare una condotta violenta intesa quale atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale concretizzantesi in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività. Dal referto, inoltre, non risulta il punto esatto in cui si trovasse il Sig. …. nel momento in cui ha calciato il pallone, potendosi, tuttavia, ipotizzare che, non avendo colpito il Direttore di Gara, egli non fosse nelle immediate vicinanze di quest’ultimo.  Anche l’orientamento della giurisprudenza sportiva, nel corso del tempo, si è indirizzato nel non ritenere integrata la violazione dell’art.35 del C.G.S. in fattispecie analoghe (cfr. Giudice Sportivo c/o Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018, squalifica di tre giornate confermata da Corte Sportiva di Appello Sez. III n.140 del 16.05.2018: calcio violento del pallone in direzione di un A.A., sfiorandogli la testa; Giudice Sportivo c/o Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018, squalifica di due mesi ridotta a 4 giornate da Corte Sportiva di Appello Sez. III n.160 del 26.06.2018: lancio con un calcio del pallone all’indirizzo del Direttore di Gara colpendolo alla schiena).  In definitiva, sulla scorta delle sopra esposte valutazioni, la condotta del calciatore ….nel caso in esame deve essere qualificata come gravemente antisportiva aggravata, ritenendo conseguentemente questa Corte equo rideterminare la misura della squalifica irrogata in sei giornate effettive di gara. 

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 126/CSA del 23 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 96 del 02.12.2021

Impugnazione – istanza: - Sig. D.I.O.

Massima: Confermata la squalifica a tempo determinato fino a tutto il 20 dicembre 2021 al calciatore  «per avere, al 10° del secondo tempo supplementare, con il pallone lontano, colpito con un pugno alla nuca un calciatore della squadra avversaria»…Nel caso che occupa si rileva che in alcun modo può considerarsi violato il principio di omogeneità dell’esecuzioni delle sanzioni richiamato dal D., in quanto la categoria di appartenenza del Calciatore è senz’altro quella Primavera, non rilevando sul punto le sue precedenti partecipazioni/convocazioni a gare della prima squadra. Va precisato, infatti, che altro è la categoria di appartenenza, che individua lo specifico campionato al quale l’atleta ‘deve’ partecipare, altro sono i campionati ai quali un calciatore, per valutazioni dello staff tecnico del proprio sodalizio o per specifiche disposizioni della Lega di riferimento, ‘può anche’ partecipare (cfr. sul punto già Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. un., 12 febbraio 2018, in Com. uff. n. 090/CSA; nonché Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. un., dec. n. 27 del 12 novembre 2019).  In merito alla proporzionalità della sanzione, posta la fede privilegiata del rapporto di gara (art. 61, comma 1, C.G.S.), se è vero che da referto arbitrale – come sostenuto nel reclamo – il colpo inferto dal D. è stato sferrato a gioco in corso, è altrettanto vero che si è trattato di un ‘pugno sulla nuca a palla lontana’, ossia di un comportamento indiscutibilmente violento e soprattutto pericoloso per l’avversario, perciò da censurare.  In tal senso giova ricordare che per condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S., si intende un’azione caratterizzata da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10 gennaio 2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18 gennaio 2011; nella medesima direzione cfr. altresì Corte sportiva d’appello nazionale, in Com. uff. n. 122/CSA del 10 aprile 2018). Elementi questi ultimi che si rinvengono nella fattispecie in discorso, di là dalla mancata produzione dei danni (cfr. in tale direzione anche Corte sportiva d’appello nazionale, dec. n. 049 del 30 ottobre 2019) e che non possono essere accostati a una mera condotta antisportiva, la quale, diversamente, ai sensi dell’art. 39 C.G.S., si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto [...] frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’àmbito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF). Va infine precisato che è prerogativa del giudice sportivo, in via alternativa e senza alcuna distinzione, irrogare per simili condotte una sanzione ‘a tempo’ o ‘a giornate’, ai sensi dell’art. 38 C.G.S. .

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 117 CSA del 19 Marzo 2021

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 195 del 23.2.21

Impugnazione – istanza: Torino F.C. S.p.A.

Massima:  Confermata la squalifica fino al 30.4.2021 ed ammonizione al calciatore…In via del tutto preliminare, si ribadisce, ancora una volta, quanto affermato, in diverse occasioni, da questa Corte, circa la non utilizzabilità del filmato prodotto, non ricorrendo, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi in cui può farsi ricorso alla prova televisiva. Ciò posto, si evidenzia come la Società ricorrente non abbia fornito elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'Arbitro che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal calciatore …., che, per la sua gravità e reiterazione, merita di essere sanzionata quantomeno nella misura stabilita dal Giudice Sportivo.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda: Decisione n. 9/2021 del 20 gennaio 2021

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del CRL del 31 maggio 2019, pubblicata, quanto al dispositivo, sul Comunicato Ufficiale FIGC-LND CRL n. 443 di pari data, e, quanto alle motivazioni, sul Comunicato Ufficiale FIGC-LND CRL n. 478 del 2 luglio 2019, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso della Società, è stata ridotta fino al 30 settembre 2021 la squalifica a carico del calciatore M. C., originariamente irrogata dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma (con Comunicato Ufficiale n. 169 SGS dell’11 aprile 2019) fino al 31 dicembre 2021, e confermata per il resto l’applicazione delle misure amministrative disposte dalla FIGC con il Comunicato Ufficiale n. 104 del 17 dicembre 2014.

Parti: ASD Polisportiva Tirreno/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti

Massima: Confermata la decisione della CSAT in ordine alle sanzioni inflitte al calciatore ed alla società per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’arbitro

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda:  Decisione n. 8/2020 del  12 febbraio 2020

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale Toscana, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 59 del 28 marzo 2019, con la quale la Corte, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale (Comunicato Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2019), ha ridotto ad Euro 2.000,00 l’ammenda inflitta al Forte di Bibbona Calcio,  in conseguenza dei comportamenti assunti da taluni suoi tesserati in occasione della gara Pomarance-Forte di Bibbona del 3 marzo 2019 del Campionato di Seconda Categoria Girone “F”, nonché confermato la squalifica inflitta al calciatore N. S.fino al 7 aprile 2020, “per avere [il S., ndr.] sputato al D.G. colpendolo al volto”.

Parti: ASD Forte di Bibbona Calcio/N. S./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Comitato Regionale Toscana FIGC-LND

Massima: Annullata senza rinvio la decisione della CSAT in ordine alla sanzione inflitta in quanto già scontata. Fondato è invece il terzo motivo di ricorso, col quale viene censurata la misura della sanzione inflitta al calciatore N. S., perché ritenuta “erronea, eccessiva e sproporzionata perché priva di una base giuridica che la possa sostenere e giustificare”. È noto al Collegio che una simile censura non è ammissibile qualora si risolvesse in una mera contestazione della valutazione operata dai Giudici di merito sulla concreta determinazione della misura della sanzione. L’entità di quest’ultima, infatti, deve ritenersi insindacabile in sede di legittimità ove si collochi nell’àmbito della norma sanzionatoria violata e sia assistita da una congrua e logica motivazione (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. II^, decisione n. 7 del 30 gennaio 2019). Ciò premesso, tuttavia, il Collegio reputa che nel caso in esame non si possa non tenere conto del mutato contesto normativo. Infatti, come anche evidenziato dalla ricorrente nella memoria ex art. 60, comma 4, del C.G.S.-CONI del 12 luglio 2019, rispetto alla precedente versione dell’art. 11 bis del C.G.S.-FIGC (recante “Responsabilità per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”), norma presa a riferimento dalla Corte d’Appello Territoriale della Toscana nel comminare la squalifica al calciatore N. S. in misura non inferiore ad un anno, il nuovo art. 35 del C.G.S.-FIGC (recante “Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”) punisce chiunque “sputi” nei confronti dell’ufficiale di gara con la diversa sanzione minima di cinque giornate. Ciò premesso, e ribadita la responsabilità del calciatore N. S. per i fatti di causa, ad avviso del Collegio ragioni di equità impongono di tenere conto della obiettiva situazione sopravvenuta, non conosciuta né conoscibile dalla Corte di Appello (cfr. Collegio Garanzia, Sez. II^, n. 80/2018). Al riguardo, giova peraltro ribadire come questo Collegio abbia già in passato attribuito alla misura disciplinare prevista dall’ordinamento sportivo natura afflittiva, in quanto la sanzione può comportare delle conseguenze che vanno ad incidere, ad esempio, sul percorso professionale del tesserato; ed ha quindi riconosciuto l’applicabilità, in casi come quello qui in esame, del “principio del favor rei, cristallizzato, nel codice penale, all’art. 2, in particolare al secondo comma, per il quale: ‘…nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali…’ ” (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. I^, n. 15/2017, che richiama anche Cass. civ., sez. un., 29/07/2016, n. 15819, la quale ha applicato detto principio al di fuori del mero ambito penalistico, in un caso relativo all’irrogazione di sanzioni deontologiche nei confronti di un avvocato, così dettando una linea di pensiero tesa al superamento del mero formalismo in favore della giustizia sostanziale). A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte ha, altresì, stabilito che “in tema di successioni di leggi nel tempo, la Corte di Cassazione può, anche d’ufficio, ritenere applicabile il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio per l’imputato, anche in presenza di un ricorso inammissibile, disponendo, ai sensi dell’art. 609 c.p.p., l’annullamento sul punto della sentenza impugnata pronunciata prima delle modifiche normative in melius” (Cass. pen. 46653/2015). In ragione di quanto sopra esposto, il Collegio, nell’annullare la decisione impugnata, può anche decidere la causa nel merito senza rinvio. Infatti, qualsiasi sanzione dovesse essere irrogata dalla Corte di rinvio, essa risulterebbe certamente già stata scontata dal S., il quale, lo si ricorda nuovamente, rispetto al minimo edittale di cinque giornate, ha scontato quasi sette mesi di squalifica. Pertanto, anche per ragioni di economia processuale, in riforma della decisione impugnata e in applicazione del principio di matrice penalista del favor rei, di cui all’art. 2, comma 4, c.p., considerate le circostanze del caso concreto, il Collegio ritiene congruo ed equo ridurre la squalifica impugnata nei limiti del periodo già scontato dal tesserato, ossia fino al 27 settembre 2019, data in cui con ordinanza presidenziale è stata disposta la sospensione dell’esecutività della decisione impugnata.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 159/CSA del 7 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 47 del 15.1.2020

Impugnazione – istanza: AVEZZANO CALCIO S.R.L.

Massima: Ridotta la sanzione della squalifica a tutto il 31.01.2022 (originaria 30.06.2022) al calciatore. Questa Corte, pur ribadendo la particolare gravità della condotta violenta tenuta dal calciatore … nei confronti del Direttore di Gara, e della condotta irriguardosa, tenuta dallo stesso nei confronti dell’Assistente di Gara, ritiene che il reclamo possa essere accolto con conseguente rideterminazione della sanzione a carico del predetto calciatore nella squalifica fino a tutto il 31 Gennaio 2022.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 164/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 120/CSA del 22 Marzo 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 745 del 01.05.3.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. ASSOPORTO MELILLI AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ; - SQUALIFICA FINO AL 31.3.2020 AL CALC. T.A.;- SQUALIFICA FINO AL 31.12.2019 AL CALC. B.S.; - SQUALIFICA FINO AL 31.12.2019 AL CALC. S.S., INFLITTE    SEGUITO    GARA    CAMPIONATO    NAZIONALE    CALCIO    A    5    UNDER    19 ASSOPORTO MELILLI/MASCALUCIA C5 DEL 03.03.2019

Massima: Rideterminata la squalifica fino al 31.3.2020 in quella fino  al  31.12.2019  al calciatore per atti di violenza nei confronti degli avversari…..La Corte osserva che il comportamento oggetto di sanzione sportiva è da ritenersi oggettivamente grave ed ingiustificato, come del resto, ammette la stessa reclamante. Tuttavia, sia la pronta reazione interna della società, sia la circostanza che, per alcuni minuti di gara, si è giunti ad una colluttazione che ha visto uno scontro tra giocatori delle due compagini nel cui ambito appare difficile individuare il peso delle reciproche responsabilità, sia, infine, il fatto che i giocatori in questione non erano mai stati oggetto di sanzioni, induce a mitigare la sanzione inflitta riducendola equitativamente.

Massima: Rideterminata la squalifica fino al 31.12.2019 in quella fino al 31.10.2019 al calciatore…..La Corte osserva che il comportamento oggetto di sanzione sportiva è da ritenersi oggettivamente grave ed ingiustificato, come del resto, ammette la stessa reclamante. Tuttavia, sia la pronta reazione interna della società, sia la circostanza che, per alcuni minuti di gara, si è giunti ad una colluttazione che ha visto uno scontro tra giocatori delle due compagini nel cui ambito appare difficile individuare il peso delle reciproche responsabilità, sia, infine, il fatto che i giocatori in questione non erano mai stati oggetto di sanzioni, induce a mitigare la sanzione inflitta riducendola equitativamente.

Massima: Rideterminata la squalifica fino al 31.12.2019 in quella fino al 31.10.2019 al calciatore…..La Corte osserva che il comportamento oggetto di sanzione sportiva è da ritenersi oggettivamente grave ed ingiustificato, come del resto, ammette la stessa reclamante. Tuttavia, sia la pronta reazione interna della società, sia la circostanza che, per alcuni minuti di gara, si è giunti ad una colluttazione che ha visto uno scontro tra giocatori delle due compagini nel cui ambito appare difficile individuare il peso delle reciproche responsabilità, sia, infine, il fatto che i giocatori in questione non erano mai stati oggetto di sanzioni, induce a mitigare la sanzione inflitta riducendola equitativamente.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 164/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 120/CSA del 22 Marzo 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 745 del 01.05.3.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DEL  S.S.D.  A.R.L.  MASCALUCIA  C5  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  FINO  AL 31.10.2019 INFLITTA AL CALC. S.A. SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 19 ASSOPORTO MELILLI/MASCALUCIA C5 DEL 03.03.2019

Massima: Rideterminata la squalifica fino al 31.10.2019 in quella fino al 30.6.2019 al calciatore per una serie di pugni sferrati violentemente all’avversario...Osserva la Corte che il comportamento del … appare oggettivamente grave essendosi tradotto in una serie di pugni sferrati violentemente all’avversario. Si tratta pertanto di un comportamento contrario ai principi di lealtà sportiva il quale non può che trovare nell’ordinamento la dovuta sanzione. Ritiene tuttavia la Corte che la circostanza che il giocatore in questione sia stato, a sua volta, aggredito, nell’ambito di una competizione che in quel momento sembrava sfuggita di mano agli stessi dirigenti delle due squadre (che – come riferisce l’arbitro- solo dopo cinque minuti di “zuffa” riuscivano a placare tifosi e tesserati) meriti di essere valutata con riguardo alla misura della sanzione inflitta mediante una sua riduzione.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 123/CSA del 4 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 808 del 19.03.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO   DEL   SIG.   P.M.  AVVERSO   LA   SANZIONE   DELL’INIBIZIONE   FINO  AL 30.6.2020 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DI CAMPIONATO UNDER 19 DI CALCIO A 5 SANDRO ABATE FIVE SOCCER/NAPOLI C5 DEL 17.03.2019

Massima: Rideterminata l’inibizione fino a tutto il 30.6.2020  in quella fino al 31.12.2019 al calciatore per la grave condotta antisportiva posta in essere, concretizzatasi nel ritiro della propria squadra a gara in corso….. Come indicato correttamente dal giudice sportivo, il comportamento del dirigente P…o, di là da qualsiasi circostanza, è infatti da considerarsi in violazione degli artt. 19, comma 1, lett. f), e 17 C.G.S. e dell’art. 53 NOIF in combinato disposto, e va senza dubbio fortemente stigmatizzato. Tuttavia, in ragione del contesto nel quale è maturata l’azione del dirigente, si ritiene che la sanzione possa essere in parte diminuita.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 153/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 079/CSA del 18 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 468 del 02.1.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. FARMACIA CENTRALE PAOLA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2019  INFLITTA AL CALC. S.L.F. SEGUITO GARA FARMACIA CENTRALE PAOLA/CITTÀ BISIGNANO FUTSAL DEL 22.12.2018

Impugnazione – istanza:  RICORSO DELL’A.S.D. FARMACIA CENTRALE PAOLA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FARMACIA CENTRALE PAOLA/CITTÀ BISIGNANO FUTSAL DEL 22.12.2018

Massima:  Rideterminata la squalifica fino a tutto il 30.06.2019 in quella fino a tutto il 31.3.2019 al calciatore per aver  pronunziato frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell'arbitro, reiterando le condotte perfino dopo l'espulsione , allorché sedeva in tribuna. Nel reclamo la società in definitiva non scalfisce la storicità della condotta, ma segnala che la sanzione comminata è pari a tre volte il minimo edittale della fattispecie più grave prevista dalla norma ed equivalente ad un numero di 12 giornate, perfino superiori alla durata del campionato  in caso di partecipazione alla c.d. post season. L'argomento può trovare parziale accoglimento, con la ragionevole riduzione della squalifica sino al termine del 31.3.2019.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 145/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  101/CSA del 22 Febbraio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 599 del 01.02.2019)

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. REAL RIETI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ITALSERVICE C5/REAL RIETI DEL 27.01.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL  S.S.D. REAL RIETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.04.2019 INFLITTA AL CALC. S.C.J.C. SEGUITO GARA ITALSERVICE C5/REAL RIETI DEL 27.01.2019

Massima: Confermata la squalifica fino al 30.4.2019 al calciatore per la condotta gravemente ingiuriosa rivolta all’indirizzo del Presidente e dei Dirigenti della Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. ed a titolo di responsabilità oggettiva per detti fatti, confermata l’ammenda di Euro 3.500,00 a carico della società

Massima: … questa Corte ha già avuto modo di osservare che “il rapporto del Commissario di campo, pur non essendo munito, come invece il referto arbitrale, di fede probatoria privilegiata, resta purtuttavia un documento cui non può essere disconosciuta,  per la sua provenienza, fede probatoria anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 35, commi 1.3 e 1.4 C.G.S.. In altri termini, il rapporto del Commissario di campo, se è munito di fede probatoria privilegiata nei casi di cui all'art. 35, commi 1.3 e 1.4 C.G.S. (nel caso che i comportamenti ivi indicati non siano stati visti dall'arbitro), è provvisto invece di fede probatoria - non anche privilegiata - negli altri casi, sempreché non solo l'arbitro non abbia visto ma la parte reclamante non abbia provato il contrario” (cfr. C.S.A., II Sezione, decisione di cui al Com. Uff. n. 9/CSA, Stagione Sportiva 2017/2018).

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Seconda: Decisione n. 29/2019 del 2 maggio 2019

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale della F.I.G.C.-L.N.D. del Comitato Regionale Sicilia del 19 febbraio 2019 (pubblicata C.U. n. 311/CSAT 22 del 19 febbraio 2019), nella parte in cui ha confermato i provvedimenti sanzionatori assunti, con C.U. n. 284 del 30

Parti: ASD San Vito Lo Capo 1994/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Confermata la decisione della CSAT che ha sanzionato i due calciatori rispettivamente:  - con la squalifica dal 30 gennaio 2019 al 25 maggio 2019 "per grave fallo di gioco (entrava in scivolata sul n. 11 del Mistral meeting club senza alcuna possibilità di prendere il pallone, con la sola intenzione di far male al giocatore avversario) nonché per contegno minaccioso nei confronti dell'arbitro; nonché per averlo spintonato e per contegno aggressivo nei confronti dello stesso, a fine gara".. Anche, in questo caso, dunque, a fronte della puntuale verbalizzazione dell’arbitro, non era possibile ammettere una prova sussidiaria, quale la ripresa video. Quanto alla doglianza di parte ricorrente per cui la Corte Sportiva di Appello Territoriale, pur sollecitata, non abbia inteso neanche esercitare le facoltà di cui all'art. 34, comma 4, del Codice federale di rito, che consente al Giudice di disporre dei "più ampi poteri di indagine" e non abbia motivato sul punto, il Collegio rileva innanzitutto che, il mancato esercizio di un potere officioso da parte del Giudice non necessita di motivazione, laddove il giudicante disponga di elementi sufficienti per decidere; inoltre, osserva che detta facoltà, nel caso di specie, correttamente non è stata esercitata atteso che il richiamato disposto normativo la contempla segnatamente per l’ipotesi di errore di persona, ossia quando i filmati possano dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. Si tratta, tuttavia, di una fattispecie non ravvisabile nel caso di specie; invero una simile ipotesi non è neanche adombrata dalla parte ricorrente, la quale, viceversa, afferma che, attraverso l’uso delle riprese video, avrebbe voluto provare non già un errore di persona, ma un diverso svolgimento dei fatti, sostenendo che i tesserati sanzionati non avrebbero commesso i fatti di condotta violenta loro ascritti. Parimenti, il fatto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale abbia ritenuto di non dover sentire telefonicamente l’arbitro non è di per sé indice di erroneità della sentenza, sia perché si tratta di una mera facoltà il cui mancato esercizio da parte del Giudice non è sindacabile se non nella misura in cui sia indice della irragionevolezza della decisione, nel caso di specie non ravvisabile, sia vieppiù perché la verbalizzazione del giudice di gara era talmente chiara da non necessitare di approfondimenti. - con la squalifica sino al 25 gennaio 2024 "per avere, a fine gara, colpito l'arbitro con un violento pugno alla nuca che provocava forti dolori, capogiri e senso di nausea, con necessità di ricorrere a cure mediche presso un presidio ospedaliero dove veniva refertato con una prognosi di sette giorni s.c"… In tutti i casi previsti dal presente punto 1.3. il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale”. Il successivo punto 1.4. precisa che “Le disposizioni di cui al punto 1.3. si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; …”. Il codice della Federcalcio, dunque, muovendo dal concetto cardine, espresso al comma 1.1, della "piena prova" operata dai rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e gli eventuali supplementi agli stessi, apporta quale unico temperamento alla piena validità delle verbalizzazioni arbitrali la possibilità, per i giudici d'appello (Corte Sportiva d'Appello), di ascoltare telefonicamente l'arbitro al fine di chiedergli ulteriori chiarimenti sulla dinamica dei fatti. Fermo restando quanto precede, il punto 1.2 dell'art. 35 chiarisce che gli Organi di Giustizia Sportiva endofederali hanno la facoltà di utilizzare quale mezzo di prova, al solo fine di comminare sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati, le riprese televisive o altri filmati che offrano piena documentazione nelle ipotesi in cui da tali filmati emerga l'errore di persona nel quale l'arbitro o gli altri ufficiali di gara siano incorsi nell’irrogare un’ammonizione o un'espulsione o un allontanamento dal campo, colpendo dunque un soggetto diverso da quello effettivamente responsabile del comportamento illegittimo. Per le stesse finalità è consentita l'utilizzazione della prova televisiva, purché richiesta dalle parti interessate nei termini consentiti dal punto 1.3 dell'art. 35 (richiesta entro le ore 16 del giorno feriale successivo a quello in cui si è disputata la gara), relativamente a condotte violente o gravemente antisportive o concernenti l'uso di espressioni blasfeme non rilevate, in tutto o in parte, dagli arbitri. Dal tratteggiato quadro normativo emerge che l'ingresso della prova televisiva nel giudizio sportivo ha  valenza  sussidiaria  rispetto  a  quanto  riportato  nel  referto  arbitrale;  pertanto,  se  del comportamento scorretto e/o illecito il referto arbitrale ha preso nota, valutandolo in modo diverso, lo stesso non può essere successivamente sanzionato mediante l'uso della prova televisiva. Quindi al Giudice sportivo è consentito utilizzare come mezzo di prova, in presenza di determinate condizioni, le immagini sottoposte alla sua attenzione sul presupposto indefettibile che si tratti di fatti non visti dal direttore di gara: si tratta delle ipotesi contemplate dal comma 1.3. dell’art. 35 del C.G.S. individuate in condotta violenta, condotta gravemente antisportiva, condotta concernente l’uso di espressioni blasfeme (per le gare della Lega Pro e della L.N.D., il Legislatore Sportivo ha previsto l’uso della prova televisiva limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema). Diversa è la situazione generata dalla simulazione, che implica una condotta volutamente ingannevole finalizzata a confondere il giudice di gara che, non disponendo dei sofisticati strumenti di cui sono dotate le telecamere, può essere indotto in errore; solo in questa ipotesi è possibile sanzionare detti comportamenti, anche se l'arbitro li ha valutati diversamente a causa della simulazione. Tuttavia, il presupposto è che, attraverso tali riprese televisive o altri filmati, si possa dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. Osserva il Collegio che, alla stregua delle coordinate normative fin qui declinate, nel caso di specie la prova televisiva non era ammissibile. Invero, quanto alla condotta del calciatore C. F., trattandosi di condotta violenta rilevata, verbalizzata in modo circostanziato e sanzionata dall’arbitro, per la evidenziata sussidiarietà della suddetta prova rispetto alle risultanze del referto arbitrale, detta prova, pur se proposta ritualmente dalla parte, non poteva trovare ingresso nel giudizio. Sul punto deve innanzitutto rilevarsi che la parte ricorrente non pone in dubbio il valore di piena prova che il Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. assegna al referto arbitrale, né svolge alcuna considerazione in ordine alla portata della richiamata previsione normativa, limitandosi ad adombrare la dubbia verosimiglianza del contenuto del referto arbitrale. Tanto chiarito, il Collegio reputa adeguata e convincente la motivazione spesa nell’impugnata decisione, laddove la Corte Sportiva di Appello Territoriale osserva che “pienamente attendibile appare anche la descrizione della condotta di C. F.,  per  quanto attiene alla individuazione (con il numero di maglia) del gesto violento, posto che la ricezione di un colpo alla nuca non rende di per se impossibile per il colpito l'immediato voltarsi e quindi riconoscerne l'autore specie se con l'indicazione del numero di maglia. Va considerata altresì la violenza del gesto, comprovata dal referto dell'Ospedale Buccheri La Ferla e dall'applicazione di collare, con certezza non derivabile da un colpo di pallone, lanciato "da una decina di metri" con "traiettoria a palombella"; considerazioni che giustificano la sanzione irrogata”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  114/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  079/CSA del 18 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. PRO SESTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA  FINO AL 13.2.2018 INFLITTA AL CALC. V.M. SEGUITO GARA PRO SESTO/ CARAVAGGIO DEL 23.12.2018

Massima: Confermata la squalifica fino al 13.02.2019 al calciatore “per avere afferrato un calciatore avversario al collo con forza per circa 3 secondi. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare, tornava indietro verso il medesimo calciatore, riverso a terra, e lo colpiva con un calcio a una gamba e uno alla testa di media intensità”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  110/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  036/CSA del 4 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 17 dell’11.9.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. Z.N. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2019   INFLITTA   AL   RECLAMANTE   SEGUITO   GARA   PM   METALLI/OFFICINE   BERGOMI   DEL 07.07.2018

Massima: Ridotta la squalifica fino al 31.12.2019 in quella fino a tutto il 10.10.2018 al calciatore «Per avere, al termine della gara, nell’area antistante gli spogliatoi, strattonato per la maglia, afferrato per il collo e sbattuto contro un muro il Direttore di gara»…Nello specifico nel rapporto del direttore di gara si legge che il calciatore .. «al termine della gara mi strattonava la maglia e mi posava la mano destra sul collo venendomi faccia a faccia e spingendomi  contro  il  muro»,  là  dove  i  termini  impiegati  dal  giudice  sportivo  sono  «afferrato»  e «sbattuto». Sì che, questa Corte, pur stigmatizzando il comportamento del tesserato senza dubbio violento ed assolutamente non giustificabile, ritiene, sulla scorta di giurisprudenza consolidata (cfr. a titolo esemplificativo, su contesto equivalente, caso Bonardi, Torneo Porzano di Leno, in Com. Uff. Com. reg. Lombardia del 2.8.2018) che la sanzione possa essere ridotta in proporzione alla  dinamica della vicenda descritta dall’arbitro.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  109/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  013/csa del 23 Luglio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 843 del 2.5.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE B.A.R. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL  31.12.2018  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  LUPARENSE  C5/KAOS  REGGIO  EMILIA  DEL 29.4.2018

Massima: Ridotta la squalifica fino al 31.12.2018 in quella del presofferto al calciatore: “perché nel corso dell’incontro, ogni qualvolta gli arbitri adottavano provvedimenti contro  la  sua squadra si volgeva verso la tribuna ove si trovava il Presidente della Divisione Calcio a cinque offendendolo. Al termine dell’incontro, durante la cerimonia di premiazione reiterava detti comportamenti nei confronti del predetto Presidente adottando  atteggiamenti  minacciosi  che aizzavano altresì i sostenitori della società presenti sulle tribune i quali a loro volta ingiuriavano il suddetto Dirigente Federale”….Il ricorso va pertanto accolto in parte in quanto il comportamento tenuto dal calciatore …. - che è stato rilevato soltanto da un Commissario di campo e non dagli Ufficiali di gara - va configurato come comportamento antisportivo che non giustifica una sanzione nella misura adottata dal Giudice Sportivo, dovendosi la squalifica ridurre a quanto già scontato sino ad oggi dal ricorrente.

 

DECISIONE - SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  099/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  89/CSA del 1 Febbraio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 23.1.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELL’U.S.D.  LAVAGNESE  1919  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  FINO  AL 31.12.2019  INFLITTA  AL  CALC.  D.L.S. SEGUITO  GARA  CAMPIONATO  NAZIONALE  JUNIORES UNDER 19 LAVAGNESE 1919/REAL FORTE QUERCETA S.R.L. DEL 19.01.2019

Massima:  Rideterminata la squalifica fino al 31.12.2019 in quella fino  al 30.06.2019. al calciatore: “espulso per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare cercava di aggredire fisicamente l’Arbitro senza tuttavia riuscirci per l’intervento dei propri compagni che lo bloccavano. Nella circostanza, inoltre, rivolgeva espressione minacciosa all’indirizzo del medesimo e gli lanciava uno sputo senza tuttavia colpirlo”….Il ricorso va accolto in quanto il comportamento assunto dal …merita di essere sanzionato ma in una misura diversa in considerazione del fatto che non vi è stato contatto con l’Arbitro.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  074/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  59/CSA del 29 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELL’A.S.D.  ANZIO  CALCIO  1924  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  FINO  AL 31.1.2019 INFLITTA AL CALC. G.V. SEGUITO GARA ANZIO/TRASTEVERE DEL 18.11.2018

Massima: Ridotta la squalifica fino al 21.01.2019 nella squalifica fino a tutto il 31.12.2018 al  calciatore “per avere, a gioco fermo, avvicinato un A.A. ed averlo strattonato con forza all’altezza del petto facendolo indietreggiare di circa un metro. (R A – R AA).”…La condotta posta in essere dal calciatore …, nella fattispecie, sebbene illecita, grave e deprecabile, non ha determinato conseguenze dannose per l’assistente arbitrale, come attestato dallo stesso nel suo supplemento di referto. Pertanto la sanzione della squalifica fino al 31.01.2019, inflitta dal Giudice Sportivo appare, nel caso in esame, sproporzionata rispetto alla gravità della condotta posta in essere dal calciatore e pertanto va rideterminata nella squalifica fino al 31.12.2018.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  025/CSA del 27/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  124/CSA del 13 Aprile 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 709 del 23.03.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  A.S.D.  CITTA’  DI  MESTRE  C5  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  FINO  AL 30.6.2022 INFLITTA AL CALC. A.L.SEGUITO GARA CITTÀ DI MESTRE/MITI VICINALIS C5 DEL 22.03.2018

Massima: Confermata la squalifica fino al 30.06.2022 al calciatore per condotta violenta ai danni dell'arbitro e di un avversario, oltre all'utilizzo di espressioni offensive e minacciose. Anzi, la gravità della condotta e comunque la necessità che sia assicurata pienezza ed effettività della sanzione, in relazione a comportamenti così disdicevoli, inducono altresì a richiedere l'estensione della squalifica alle competizioni UEFA e FIFA.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 022/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 151/CSA del 25 Maggio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 142 dell’11.5.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE F.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO  AL 31.01.2019 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA JUNIORES CUP RAPP. GIRONE B/RAPP. GIRONE A DEL 10.5.2018

Massima: Ridotta la squalifica fino al 31.01.2019 nella squalifica fino a tutto il 30.11.2018 al calciatore, espulso «per aver colpito con un calcio ad una gamba un calciatore avversario senza alcuna possibilità di contendere il pallone, alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava al direttore di gara e, volontariamente, gli calpestava un piede provocandogli momentanea sensazione dolorifica»...va però chiarito che il comportamento tenuto dal …non può essere qualificato come una condotta irriguardosa. Secondo consolidata giurisprudenza, è tale, in vero, quella condotta che si realizza allorché il tesserato utilizzi espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, cosí oltrepassando i limiti del diritto di critica» (in tal senso, nella prospettiva di distinguere anche una simile tipologia di condotta da quella ingiuriosa, cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF; più di recente – sempre in merito alla distinzione tra condotte violente, ingiuriose e irriguardose – v. anche Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. FIGC, 15 aprile 2016, n. 114/CSA). Al contrario, il gesto compiuto dal ..nei confronti del direttore di gara appare senza dubbio violento. La fattispecie in esame non può essere, infatti, derubricata a condotta irriguardosa in quanto, trattandosi – va ribadito – di un pestone rivolto all’arbitro, questa Corte, in sintonia con il Giudice di prime cure, ritiene essersi configurata l’ipotesi prevista dall’art. 19, comma 4, lett. d, C.G.S. (condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara), che determina la sanzione minima della squalifica per 8 giornate effettive di gara (in tal senso cfr., ex plurimis, Corte Giustizia Federale, ricorso Portotorres e ricorso US Ancona 1905, in com. uff. n. 066/CGF del 19 ottobre 2011). Tanto premesso, valutati i referti di gara, il comportamento tenuto dal calciatore non si mostra tale da determinare una sanzione della squalifica per il periodo di tempo indicato dal giudice sportivo.

Massima:..va rilevata l’inammissibilità quale mezzo probatorio di qualsiasi immagine televisiva proposta dal calciatore in quanto, ex art. 35, comma 1.2, CGS, «Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o  altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione» (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. uff. n. 022/CSA del 23.10.2014; ricorso A.S. Varese 1910 S.p.A., in Com. uff. n. 022/CSA del 23.10.2014, nonché di recente Corte sportiva d’appello, ricorso ASD Srl Potenza Calcio, in Com. uff. n. 90/CSA dell’8.3.2017). La disposizione in parola pone un chiaro sbarramento all’utilizzo di fonti di conoscenza e di prova differenti dagli atti ufficiali di gara, che, diversamente, costituiscono elemento privilegiato circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.).

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 014/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 88/CSA del 09 Febbraio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:  AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ; SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. I.I. I.G.; SQUALIFICA FINO AL 21.2.2018 AL SIG. F.G.; INFLITTE SEGUITO GARA GELA/MESSINA DEL 28.1.2018

Massima: Confermata la squalifica fino al 21.02.2018 al calciatore “per avere, durante l’intervallo, preso parte ad una rissa nel tunnel che conduce agli spogliatoi, in particolare spingendo e rivolgendo espressioni offensive e provocatorie all’indirizzo dei calciatori avversari. Allontanato”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 007/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  100/CSA del 1 Marzo 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice  Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 14.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 25.4.2018 E INFLITTA AL CALC. C.A.SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES OLTREPOVOGHERA/CALCIO LECCO 1912 S.R.L. DEL 10.2.2018

Massima: Confermata la squalifica fino al 25.4.2018 inflitta al calciatore. Il referto arbitrale è chiarissimo e riferisce puntualmente e con precisioni le affermazioni del calciatore la cui natura palesemente ingiuriosa e minacciosa non è in alcun  modo  discutibile.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 156/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TROINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2018 INFLITTA AL CALC. OTT VALE FACUNDO SEGUITO GARA TROINA/ERCOLANESE DEL 18.3.2018

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore “per avere, in occasione di un provvedimento disciplinare a seguito di proteste, bloccato la mano del Direttore di gara al fine di impedirgli di esibire il cartellino e rivolto reiterate espressioni minacciose ed offensive all’indirizzo del medesimo. Tale ultima condotta veniva più volte reiterata ed essendo il calciatore a pochissima distanza dal volto dell’Arbitro ed urlando con estrema foga, bagnava il volto di quest’ultimo con la saliva. Allontanato solo grazie all’intervento dei compagni di squadra, nell’abbandonare il terreno di gioco, rivolgeva frasi offensive ad un assistente arbitrale”. La sanzione è stata così determinata in considerazione della sosta estiva del Campionato. La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l’ingiuria; ne deriva che essa si configura in presenza di espressioni «idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria, quindi, anche in presenza di «espressioni […] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell’esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell’esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell’onore degli ufficiali di gara» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 marzo 2013, n. 212/CGF). Per condotta violenta, invece, si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF). La condotta tenuta dal calciatore …. si sussume in entrambe le fattispecie, in quanto si connota per sfumature non solo violente (il tenere ferma la mano dell’arbitro, l’avvicinarsi al suo viso con fare minaccioso) ma anche fortemente ingiuriose (il turpiloquio e gli sputi). Su di essa vi è poco da aggiungere e, ad avviso di questa Corte, nessun effetto attenuante possono avere le circostanze rilevate dalla difesa della società ricorrente, in quanto: 1) la cornice fattuale in cui si iscrive l’accaduto appare chiara e grave sin dalla semplice lettura del referto arbitrale; 2) l’essere seguito da psicologi non rappresenta circostanza che può attenuare la punizione sportiva per aver adottato comportamenti violenti e ingiuriosi in campo; 3) la giurisprudenza è unanime nell’escludere la valenza attenuante alla c.d. enfasi agonistica (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 gennaio 2010, n. 133/CGF).

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 156/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 26.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C.R. MESSINA S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.5.2018 INFLITTA AL SIG. M. G. SEGUITO GARA VIRTUS BARCELLONA/MESSINA DEL 25.3.2018

Massima: La Corte, sentito l’arbitro, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore in quanto “allontanato per proteste nei confronti dell’Arbitro alla notifica del provvedimento disciplinare afferrava il braccio dell’Arbitro e gli rivolgeva espressione gravemente ingiuriosa”.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 147/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 251 del 05.04.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. LICATA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 05.04.2021 INFLITTA AL CALC. CATALANO PIETRO SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI LICATA/VIGOR TRANI DEL 04.04.2018

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore per aver, al termine della gara, all'ingresso negli spogliatoi, colpito con una violenta manata alla schiena uno degli assistenti arbitrali, strattonato lo stesso e stretto il medesimo violentemente, sì da impedirgli di muoversi, con condotta che solo l'intervento fattivo delle Forze dell'ordine è valsa interrompere e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 97/CSA del 28 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 77 DEL 10.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL MONTEROSI F.C. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.04.2018 INFLITTA AL CALC. MATUZALEM FRANCELINO D. SEGUITO GARA CALCIO FLAMINIA/MONTEROSI FC SSD ARL DEL 07.01.2018

Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore a causa della condotta tenuta nella partita in quanto “Allontanato per intervento falloso nei confronti di un avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare, colpiva con uno schiaffo alla mano il Direttore di gara, con l’intento di fargli cadere il cartellino mentre gli proferiva espressione offensiva e minacciosa”. Da quanto sopra, non in linea con i precedenti giurisprudenziali citati dal ricorrente, emerge la gravità e volontarietà dell’intervento violento e pericoloso posto in essere ai danni dell’avversario, entrandogli con i tacchetti sulla tibia con vigoria sproporzionata nonostante il pallone si trovasse a distanza di gioco, costringendolo a uscire dal campo per diversi minuti per ricevere cure mediche, evidentemente a fronte del doloroso e pericoloso fallo subito. Né può tralasciarsi che, a fronte della contestazione di un così grave fallo, il calciatore si sia reso anche protagonista di percosse, per di più volte a far cadere il cartellino, e di gravi offese (“malato di mente”) e minacce (“io ti ammazzo”) rivolte al Direttore di gara.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 71/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 19 del 25.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO CALC. N.A.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.01.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA TRASTEVERE CALCIO/LUPA ROMA DEL 21.10.2017

Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore: espulso per avere colpito un avversario con uno schiaffo al volto, alla notifica del provvedimento disciplinare attendeva il suddetto e continuava a colpirlo volontariamente con ulteriori schiaffi e calci. Tale situazione determinava una rissa che vedeva la partecipazione di altri componenti della propria squadra e della squadra avversaria nella quale in suindicato colpiva al volto anche un dirigente avversario. Nella circostanza, inoltre, in considerazione sia dell’assoluta mancanza di ordine pubblico, che per mancanza del numero minimo dei calciatori da parte di entrambe le società, il Direttore di gara si vedeva costretto a sospendere definitivamente la gara anticipatamente rispetto al tempo regolamentare. Sanzione così determinata per la gravità dei fatti prodotti ed evidenziati ed in considerazione delle soste previste dal calendario.

 

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 69/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 110 del 18.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE C.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ACTIVE NETWORK FUTSAL/ATLETICO NEW TEAM DEL 14.10.2017

Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore: espulso per somma di ammonizioni (per proteste nei confronti dell’arbitro e per comportamento scorretto nei confronti di un calciatore avversario), assisteva al prosieguo della gara dall’esterno del terreno fi giuoco, posizionato nei pressi della postazione del cronometrista ufficiale al quale, per la parte residuale dell’incontro, rivolgeva ingiurie e minacce e, in una circostanza, gli sputava con forza attingendolo alla divisa ed ai calzoncini. Infine, all’atto del rientro degli arbitri a fine gara negli spogliatoi, li avvicinava rivolgendo loro ingiurie e frasi irriguardose. Si tratta, all’evidenza, di un gesto che denota una significativa volontà offensiva e denigratoria altamente simbolica e messa in atto in modo plateale dalla tribuna dello stadio, alla presenza degli spettatori e dei giocatori, così da attribuire al gesto una gravissima valenza pubblica, nonc chiaramente ritorsiva per il provvedimento espulsivo nei suoi confronti adottato.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 28/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 180/DIV del 10.4.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. DAMATO DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 02.05.2017 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/CATANZARO DEL 9.4.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore " per comportamento gravemente scorretto e offensivo verso tesserati della squadra avversaria al termine della gara rientrando negli spogliatoi"

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 14/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 776 del 17.3.2017

Impugnazione – istanza:RICORSO FUTSAL COBA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2017 INFLITTA AL CALC. FIORAVANTI GIANLUCA SEGUITO GARA POTENZA PICENA/FUTSAL COBA DEL 14.3.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  “perché al termine dell’incontro, durante l’effettuazione del saluto fair play, a seguito di una spinta ricevuta da un calciatore avversario, gli si scagliava contro colpendolo con reiterati pugni alla testa. Per i colpi ricevuti, l’aggredito cadeva a terra, dove veniva raggiunto da un violento calcio al capo che gli procurava una ferita lacerocontusa con abbondante fuoriuscita di sangue”.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 07/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 198 del 3.05.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO CALC. PENNINGTON NICHOLAS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TUTTO IL 31.10.2017 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO  PRIMAVERA  TIM  –  TROFEO  GIACINTO  FACCHETTI  CAGLIARI/PALERMO DEL 29.04.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore. E’ difatti più che singolare che il – omissis -, di certo non in un eccesso di vis agonistica in fase di gioco, abbia tenuto atteggiamenti chiaramente provocatori, minacciosi e violenti nei confronti dell’Arbitro. Ed è estremamente significativa ed indicativa di una personalità tendenzialmente contraria al rispetto delle regole, dei ruoli e della lealtà e correttezza, la circostanza che il – omissis -, peraltro capitano della squadra, dopo aver spintonato il Direttore di gara e essere stato a stento allontanato dai propri compagni di squadra, continuava nel suo atteggiamento antiregolamentare applaudendo l’Arbitro e reiterando frasi irriguardose all’indirizzo dello stesso.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 05/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 111 del 3.05.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO U.S. SALERNITANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2017 INFLITTA AL SIG. FABIANI ANGELO SEGUITO GARA SALERNITANA/FROSINONE DEL 1°.5.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere, al termine del primo tempo, entrando nel recinto di giuoco pur non essendo autorizzato, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti del Direttore di gara e rivolto al medesimo espressioni intimidatorie spingendolo, inoltre, con il mento all’altezza della spalla”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.102/CSA del 10 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CSA del 10 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 59 del 20.2.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31.12.2017 INFLITTA AL CALC. RAMADAN MIRKO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALEJUNIORESVARESINASPORT/FOLGORECARATESEDELL’11.2.2017

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore fino a tutto il 30.6.2017 per avere “volontariamente urtato contro il Direttore di gara al quale, nella circostanza, faceva lo sgambetto, determinandone la caduta a terra. Sanzione così determinata in considerazione della pausa estiva”. Fermo restando quindi che non possa dubitarsi della intenzionalità della condotta, la stessa va effettivamente derubricata in condotta antisportiva (art. 19 comma 4 lettera a), non integrando lo sgambetto una condotta violenta, quanto piuttosto non rispettosa dei valori sportivi che impongono il rispetto del direttore di gara, della sua persona e delle sue decisioni. Ciò posto, considerata l’intenzionalità della condotta antisportiva e l’effetto prodotto dalla medesima ai danni del direttore di gara, che è caduto, peraltro senza riportare danni fisici e avendo subito dopo regolarmente ripreso la gara, appare congruo alla effettiva gravità dei fatti ridurre la sanzione alla squalifica fino a tutto il 30 giugno 2017.

  

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Seconda Sezione : Decisione n. 13 del 14/02/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. (pubblicata con C.U. n. 67 del 5 maggio 2016)

Parti: Associazione Sportiva Dilettantistica U.S. Calcinato e Fabio Franchini/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di garanzia dichiara in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso avverso la delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale, con la quale è stata irrogata al tesserato, la sanzione della squalifica fino al 30 marzo 2018. Nel caso di specie occorre ricordare che “la condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara” è la violazione più grave prevista nell’elenco di cui all’art. 19, 4° comma, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. E su questo punto la sentenza impugnata ha fornito una motivazione ampia e circostanziata, tenendo conto della “particolare violenza verso il direttore di gara”, nonché del comportamento antisportivo del sig. – omissis -, sia “nell’immediatezza del fatto”, sia nel periodo successivo. Da un lato, dunque, non si ravvisa alcuna violazione di norme di diritto in relazione alla misura della sanzione inflitta; dall’altro, si rileva la presenza di una motivazione completa e coerente. Piuttosto, si rileva che la sanzione determinata dalla Corte Sportiva di Appello risulta in sintonia con i fatti posti a presupposto delle valutazioni del Giudice e risulta adeguata e coerente alla gravità dei comportamenti accertati a carico del sig. – omissis -.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.141/CSA del 19 Maggio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 07 Giugno 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 117 dell’11.04.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO JOLLY MONTEMURLO S.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI2.000,00 ALLA SOCIETÀ; INIBIZIONE FINO AL 13.9.2017 AL SIG. PACITTO LUCA FERDINANDO; SQUALIFICA FINO AL 27.9.2017 AL CALC.  GIALDINI TOMMASO; SQUALIFICA FINO AL 13.9.2017 AL CALC. FEDI DARIO; SQUALIFICA FINO AL 13.9.2017 AL CALC. KACORRI LUIS; SQUALIFICA FINO AL 13.9.2017 AL CALC. ZLOURHI AYOUB, INFLITTE SEGUITO GARA JOLLY MONTEMURLO/SESTRI LEVANTE 1919 DEL 09.04.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società per avere, al termine della gara, nell’area antistante gli spogliatori, persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società: - colpito con calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale fino a sfondarla; - fatto indebito ingresso, unitamente ad alcuni tesserati, nello spogliatoio della società ospitata, con l’intento di aggredire i calciatori avversari, protraendo tale condotta violenta per circa 5 minuti fino al necessario intervento di alcune pattuglie delle Forze dell’Ordine. Sanzione così determinata in ragione dell’estrema gravità della condotta del tutto aliena dai principi di lealtà e correttezza sportiva”. La Corteinfligge l’inibizione sino al 31.12.2017, per avere al termine della gara fatto indebito ingresso, insieme ad alcuni calciatori della propria squadra, nello spogliatoio della società ospitata, con l’intento manifesto di aggredire gli occupanti avversari. Tale azione, nel corso della quale il medesimo colpiva con violenti calci e pugni alcuni calciatori avversari, durava almeno 5 minuti e cessava solo grazie all’intervento di alcune pattuglie delle Forze dell’Ordine. Sanzione così determinata in ragione dell’estrema gravità della condotta del tutto aliena dai principi di lealtà e correttezza sportiva, nonché tenuto conto dell’interruzione dell’attività agonistica per la pausa estiva”; La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo: “allontanato per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara. Al termine della gara, nell’area antistante gli spogliatoi, reiterava la propria condotta con fare minaccioso, ponendosi faccia a faccia con l’Arbitro e puntandogli il dito al volto”; La Corte riduce al presofferto le sanzioni nei confronti dei calciatori per avere al termine della gara fatto indebito ingresso, insieme ad altri calciatori della propria squadra, nello spogliatoio della società ospitata, con l’intento manifesto di aggredire gli occupanti avversari. Tale azione, nel corso della quale il medesimo colpiva con violenti calci e pugni alcuni calciatori avversari, durava almeno 5 minuti e cessava solo grazie all’intervento di alcune pattuglie delle Forze dell’Ordine. Al termine di tale azione violenta, rivolgeva ripetute espressioni minacciose all’indirizzo della Terna Arbitrale. Sanzione così determinata in ragione dell’estrema gravità della condotta, del tutto aliena dai principi di lealtà e correttezza sportiva, nonché tenuto conto dell’interruzione dell’attività agonistica per la pausa estiva”;per avere al termine della gara fatto indebito ingresso […] nello spogliatoio della società ospitata, con l’intento manifesto di aggredire gli occupanti avversari. Tale azione, nel corso della quale il medesimo colpiva con violenti calci e pugni alcuni calciatori avversari, durava almeno 5 minuti e cessava solo grazie all’intervento di alcune pattuglie delle Forze dell’Ordine. Sanzione così determinata in ragione dell’estrema gravità della condotta, del tutto aliena dai principi di lealtà e correttezza sportiva, nonché tenuto conto dell’interruzione dell’attività agonistica per la pausa estiva”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 20 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 62 del 14.12.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO DEL CALC. CRETELLA ANIELLO (S.F. AVERSA NORMANNA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.4.2017 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/AVERSA NORMANNA DELL’11.12.2016

Massima: Innanzitutto, per giurisprudenza costante, è da escludere la valenza attenuante della giovane età, dell’assenza di conseguenze della condotta realizzata in danno dell’avversario (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 7 giugno 2012, n. 284/CGF e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012, n. 281/CGF), della c.d. enfasi agonistica (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 gennaio 2010, n. 133/CGF) e dell’assoluta mancanza di precedenti (cfr. Trib. naz. arb. Sport, 23 aprile 2012, in www.coni.it).

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con questa motivazione: “calciatore in panchina, in reazione ad una violenta aggressione, colpiva un calciatore avversario con alcuni pugni e schiaffi al volto, nonché calci alle gambe. Nell’abbandonare il terreno di gioco, a seguito della notifica di un provvedimento disciplinare, il medesimo reiterava la propria condotta colpendo l’avversario con violenti calci alle gambe ed ai fianchi fino a farlo cadere a terra. Tale condotta ingenerava una rissa che coinvolgeva numerosi altri calciatori e che costringeva l’Arbitro a sospendere definitivamente la gara”. Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 156/CSA del 01Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CSA del 15 Luglio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 333 del 19.5.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO U.C. MONTECCHIO MAGGIORE SRL AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA FINO AL 31.03.2017 AL CALC. P.D.; - SQUALIFICA FINO AL 30.11.2016 AL CALC. COGO SEBASTIANO; - SQUALIFICA FINO AL 31.10.2016 AL CALC. A.M., RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI, CASTEL DEL PIANO 1966/MONTECCHIO MAGGIORE DEL 18.5.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato i calciatori.  Il referto arbitrale indica a carico dei calciatori sanzionati una serie di comportamenti particolarmente gravi che giustificano integralmente la sanzione irrogata a ciascuno dei calciatori, opportunamente differenziata, in ragione della peculiarità dell’atteggiamento assunto dai singoli 2 atleti. D’altra parte è lo stesso reclamo a confermare sostanzialmente come quei comportamenti siano stati materialmente posti in essere e non indica alcun possibile vizio logico o contraddizione del referto arbitrale idoneo ad attenuare o escludere il ruolo di fonte privilegiata di prova della relazione del direttore di gara. Quanto alle altre circostanze indicate nel reclamo si tratta, con evidenza, di profili che esulano dal comportamento effettivamente tenuto in quella occasione e non possono incidere sulla valutazione della sanzione che appare equa e commisurata alla gravità degli atteggiamenti tenuti dai calciatori.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 139/CSA del 19 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CSA del 06 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 311 del 5.5.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO U.S. FAIANO 1965 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2017 INFLITTA AL CALCIATORE P.O. SEGUITO GARA FAIANO 1965/AUDACE CERIGNOLA DEL 4.5.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perché si dirigeva con fare minaccioso verso un calciatore avversario rimasto a terra in seguito ad uno scontro di gioco, per costringerlo a rialzarsi rapidamente e quando l’arbitro si è frapposto fra i due per evitare conseguenze estreme facilmente intuibili dall’atteggiamento minaccioso assunto, dapprima gli intimava di spostarsi, poi gli afferrava il viso con la mano destra, spingendolo lateralmente e procurandogli leggero dolore, quindi appoggiava la sua fronte su quella dell’arbitro con un gesto che, pur non produttivo di alcun dolore, rappresentava comunque un gesto minaccioso di sfida e da ultimo, proferiva minacce verbali e gravissime offese, che reiterava anche dopo l’intervento dei suoi dirigenti e dei compagni di squadra, dai quali tentava addirittura di divincolarsi per raggiungerle ancora l’arbitro, con il chiaro intento di dare ulteriore seguito ai censurabili pregressi comportamenti.

  

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 736 del 2.5.2016

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO CITTA’ DI MONTESILVANO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2016 INFLITTA AL SIG. M.A. SEGUITO GARA PLAY OFF SCUDETTO, CITTÀ DI MONTESILVANO C5/REAL RIETI DEL 30.4.2016

Massima: La Corte, riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al tesserato a tutto il 31 maggio 2016 per avere lo stesso, inveito ripetutamente contro le decisioni arbitrali, tentando di colpire con sputi il primo arbitro senza riuscire.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 25 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CSA del 18 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 130/DIV del 16.2.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO SIG. P.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 2.3.2106 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA AREZZO/SAVONA DEL 13.2.2016

Massima: La Corte, riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al direttore sportivo a tutto il 27.2.2016 “per comportamento offensivo verso un Assistente arbitrale durante la gara”. Nella fattispecie, l’espressione sanzionata appare limitatamente irriguardosa, sia perché soltanto sollecitatoria nei confronti dell’Arbitro a svolgere più attentamente il proprio compito, sia perché la persona contro la quale era diretta nemmeno l’ha percepita.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 92-93/CSA del 04 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CSA del 12 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 543 del 2.03.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO ROYAL TEAM LAMEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TUTTO IL 30.6.2016 INFLITTA ALLA CALCIATRICE P.T.R.M., SEGUITO GARA VITTORIA CALCETTO/ROYAL TEAM LAMEZIA CALCIO A 5 DEL 28.2.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore: “Espulsa per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, alla notifica del provvedimento ingiuriava e minacciava il direttore di gara, tentando 16 di aggredirlo nonostante fosse trattenuta dalle proprie compagne di squadra. Divincolatasi, si avventava sul direttore di gara spintonandolo senza arrecargli conseguenze fisiche. Nell’abbandonare il terreno di gioco colpiva con una manata al volto una calciatrice avversaria”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 23 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 27 Gennaio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 13.10.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.C. RIMINI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 27.10.2015 INFLITTA AL SIG. A.P. SEGUITO GARA PONTEDERA/RIMINI DEL 10.10.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al tesserato nei limiti del presofferto per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (espulso).

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezione Seconda: Decisione n. 33 del 04/08/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Lombardia della F.I.G.C., di cui al comunicato Ufficiale n. 57 del 10 aprile 2015

Parti: F.C.D. Rhodense Associazione Sportiva Dilettantistica/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/LND C.R. Lombardia

Massima: Il Collegio di Garanzia rigetta il ricorso teso all’annullamento della delibera della CDT con la quale il calciatore è stato squalificato fino al 28 febbraio 2016 essendosi egli, alla fine della gara, rivolto all’arbitro con un atteggiamento violento ed aggressivo. Nel Comunicato Ufficiale si legge: “al termine della gara dalla panchina si avvicinava all’arbitro e protestando vivacemente in quanto lo stesso aveva fischiato la fine della stessa, non permettendo alla propria squadra di battere un calcio di punizione, lo spingeva e lo colpiva con un pugno attingendolo alla spalla perché il direttore di gara evitava di essere colpito sul viso girandosi (sanzione ridotta per la giovane età del calciatore).” Il Collegio ritiene che la Corte di Appello Territoriale abbia correttamente applicato l’art. 16, comma 1, in combinato disposto con l’art.19, comma 4, del CGS. Nel caso di specie, protagonista è un giovane atleta dell’età di 16 anni al quale è stata inflitta una sanzione disciplinare. Sul punto, ben si conosce l’orientamento già espresso da Codesto Collegio con la decisione n. 3/14 citata dal ricorrente e se ne condivide il contenuto laddove viene evidenziata la necessità di valutare, nell’irrogare una sanzione disciplinare, l’elemento della giovane età. Si deve evidenziare, tuttavia, che tale principio enucleato dal Collegio è ben stato applicato al caso in esame, nella sentenza di prime cure confermata in secondo grado, ove la sanzione irrogata (squalifica di un anno) è giustificata proprio dalla giovane età, tenuto conto della gravità della condotta che avrebbe determinato, in assenza della circostanza attenuante, una ben più gravosa sanzione. La sanzione applicata appare, infatti, coniugabile da una parte con il principio rieducativo sancito nell’art. 27, comma 3, della Costituzione e dall’altra con la necessità di reprimere un fenomeno, ormai sempre più dilagante, quale, appunto, la violenza in occasione di manifestazioni sportive, di fronte alla quale non possono gli organi di giustizia sportiva rimanere inerti.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CSA del 17 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 716 del 12.5.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CALC. P.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2015 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAYOFF SCUDETTO, ACQUA E SAPONE C5/REAL RIETI DEL 9.5.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “perché a fine gara, durante il saluto fair play, nel rifiutare di stringere la mano agli arbitri, ingiuriava il terzo arbitro sputando contro la sua mano tesa nel saluto, attingendolo”. Il gesto dello sputo è, come da costante indirizzo degli Organi disciplinari, considerato un atto di violenza grave.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 08 ottobre 2014   –  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale costituita presso il Comitato Regionale Emilia Romagna della FIGC – L.D.N.

Parti: Sig. ZANETTI Diego / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il TNAS conferma la decisione della CDT con la quale il calciatore  è stato sanzionato con la squalifica fino al 4.5.2019 in quanto “al 47° minuto del secondo tempo l’arbitro della gara, ha sospeso definitivamente la gara, poiché, dopo la segnatura della rete da parte della squadra ospitante, il calciatore, dalla panchina ha raggiunto il direttore di gara e gli ha rivolto inizialmente minacce ed insulti e poi, una volta giunto ad un metro circa da quest’ultimo, lo ha colpito in pieno volto con forza all’altezza della fronte. A seguito del forte colpo, l’arbitro ha perso l’equilibrio ed è caduto all’indietro a terra, accusando un intenso dolore alla fronte ed alla zona sacrale per effetto della caduta. Il calciatore ha continuato a mantenere un fare minaccioso, a reiterare gli insulti e le minacce nei confronti dell’arbitro, è stato allontanato solo grazie all’intervento di altri calciatori. Il Direttore di gara è stato soccorso da alcuni dirigenti ed è rimasto a terra per cinque minuti circa. L’arbitro, in seguito, è stato accompagnato negli spogliatoi e da tali locali ha, quindi, comunicato ai dirigenti la definitiva sospensione della gara in oggetto. Il TNAS già si è espresso più volte al riguardo, rilevando che l’efficacia probatoria del referto arbitrale, unica prova di tutti i fatti rilevanti avvenuti in occasione dell’evento sportivo, non può essere messa in dubbio (se non nelle ipotesi e nei modi espressamente previsti, che non ricorrono nell’odierna fattispecie), né sotto il profilo della veridicità dei fatti ivi riportati né sotto il profilo della completezza del medesimo rapporto (TNAS 13.11.2013 Cara / FIGC). Né può assumere rilievo che il direttore di gara non abbia subito lesioni refertate a cagione dell’aggressione subita, avendo il medesimo sospeso anche l’incontro, dopo che era stato accompagnato nello spogliatoio. Il fatto accaduto è grave ed è caratterizzato da violenza fisica e diretta contro l’arbitro.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 068/CSA del 12 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 24 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 440 del 5.2.2015

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.D.M.N.F. SEGUITO GARA FUTSAL BARLETTA/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 31.1.2015

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL BARLETTA/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 31.1.2015

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.3.2015 INFLITTA AL SIG. R.M. SEGUITO GARA FUTSAL BARLETTA/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 31.1.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per aver colpito con un pugno un avversario e conferma l’inibizione al dirigente perché, nonostante la sanzione dell’inibizione in corso da scontare fino al 28 febbraio 2015, accedeva indebitamente al terreno di gioco prima dell’inizio della gara e nel corso della stessa ingiuriava reiteratamente gli arbitri dagli spalti. La Corte riduce la sanzione dell’ammenda a € 300,00 inflitta alla societò, trattandosi di una società di piccole dimensioni,

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 24 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 12 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 80 del 13.4.2015

Impugnazione – istanza: 4.RICORSO DEL CALC. F.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, VOLUNTAS CALCIO SPOLETO/ VILLABIAGIO DELL’11.4.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore: «Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, correva verso il Direttore di gara e lo colpiva con molta violenza con due calci al ginocchio i quali cagionavano fortissimo dolore ed un vistoso ematoma con tumefazione nonostante l’intervento dei compagni di squadra e degli avversari al fine di farlo allontanare, costui tentava nuovamente di avvicinarsi all’Ufficiale di gara senza tuttavia riuscirvi e nella circostanza gli rivolgeva espressioni minacciose mostrandogli il pugno chiuso. Allontanato, si dirigeva verso la zona adibita al pubblico e rivolgeva loro espressioni minacciose».

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 17 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 02 Febbraio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 26.11.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. C.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015 INFLITTA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D GIRONE I, ORLANDINA A.S.D./ COMPRENSORIO MONTALDO UFF. DEL 23.11.2014

Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica al calciatore fino al 30.6.2015 per aver abbandonato il campo al 55° secondo della gara, determinando la sospensione della stessa in quanto iniziata dalla società ospitante con soli sette calciatori.  Tuttavia, non può trascurarsi che comportamenti del tutto analoghi a quelli di cui al presente procedimento, cioè abbandono della gara determinandone la sospensione, sono stati già giudicati dalla Corte con la decisione a Sezioni Unite di cui al Com. Uff. n. 256/CGF del 4.3.2014, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, i calciatori deferiti sono stati sanzionati con la squalifica per 1 anno. Ritiene pertanto il Giudicante che l’assoluta analogia delle condotte, consistenti nell’abbandono volontario del terreno di gioco facendo venir meno il numero minimo di calciatori per la prosecuzione della gara al fine di compiacere la tifoseria e sotto la pressione esercitata dalla stessa, consenta una riduzione della squalifica comminata al – omissis - in conformità al precedente in richiamo. Ulteriore elemento per ridurre la punizione inflitta è costituito dalla giovanissima età del reclamante e dalla circostanza, inesistente nel precedente arresto, che il calciatore, dopo aver subito grave infortunio nel febbraio 2014, era appena giunto - sottoscrivendo il contratto e conseguendo il tesseramento - nel nuovo e sconosciuto ambiente in cui è maturata la vicenda. Va altresì valutata l’assenza di qualsiasi dirigente in occasione della gara per cui è processo, come risulta dal relativo elenco, firmato dal capitano, e nel quale l’unica presenza nel riquadro relativo alle “Persone ammesse nel recinto di gioco” è il massaggiatore della squadra: anche tale circostanza influisce sulla determinazione della pena. Infine, inspiegabilmente il Giudice Sportivo ha considerato il – omissis - capitano della squadra, mentre tale qualità non è stata certamente rivestita dallo stesso non risultando dal referto arbitrale, ed anzi venendo smentita dal già richiamato elenco giocatori sottoposto al Direttore di Gara nel quale capitano è il numero 1 e vice capitano il numero 5, mentre l’odierno reclamante porta il numero 4 di maglia.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 07 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CSA del 16 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 38 del 29.10.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 24.11.2014 INFLITTA AL SIG. P.A. SEGUITO GARA CATANIA/VIRTUS ENTELLA DEL 28.10.2014

Massima: La Corte, riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al sig. presidente a tutto il 19.11.2014 “per avere, al 21° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa accompagnando, tale esternazione, con un gesto offensivo”. Questa Corte, infatti, osserva che, pur qualificando l'espressione ed il gesto di natura offensiva, ed uniformandosi a precedenti di giurisprudenza sportiva dai quali non intende discostarsi, la sanzione disciplinare irrogata in prime cure possa essere ridotta in termini di congruità come da dispositivo.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 002/CSA del 18 Settembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 06 Ottobre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il  Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 65 del 12.6.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CALC. T.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA FINO AL 15.4.2015 SEGUITO GARA A.S.D. RAPINO CALCIO/A.S.  TREGLIO DEL 13.4.2014

Massima: La Corte riduce la squalifica inflitta al calciatore fino al 31.12.2014 per avere, immediatamente dopo la fine della gara di 3° Categoria, colpito con una testata alla regione frontale un avversario, facendolo cadere per terra e causandogli epistassi nasale, successivamente giudicata guaribile in giorni 3. Senza voler in alcun modo sminuire la consistenza dell'atto di violenza consumato dal – omissis -, è da considerare che l'art.19, comma 4 C.G.S. disciplinante la materia, prevede per i casi di particolare gravità', qual'è quello in esame, la squalifica o per 5 giornate o a tempo determinato.  Quest'ultima soluzione, privilegiata nei primi due gradi di giudizio, appare però influenzata unicamente dalla indiscussa valenza negativa della condotta, senza considerarne gli effetti, decisamente contenuti (lesioni guaribili in 3 giorni)che ne derivarono e che andavano valutati nella quantificazione del periodo di squalifica tenendo anche presente l'indicazione fornita dal legislatore federale con la determinazione del minimo edittale.  A siffatto evidente eccesso di afflittività può rimediarsi riducendo il periodo della squalifica al 31.12.2014. 

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.: Decisione n. 9 del 20/04/2015  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Appello Sportiva Territoriale Toscana (CC.U. 29 gennaio 2015, n. 39)

Parti: Andrea Cerciello/ Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di garanzia rigetta il reclamo finalizzato all’annullamento della decisione con la quale il calciatore è stato squalificato fino al 18 giugno 2015 perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica si poneva faccia a faccia con il D.G. e quindi con un dito alla mano cercava di togliergli il fischietto dalla bocca”

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 13 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014

Impugnazione – istanza:   RICORSO U.S. DARFO BOARIO S.R.L. SSD. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.4.2014 INFLITTA AL SIG. G.G. SEGUITO GARA DARFO BOARIO/ALZANO CENE DEL 9.2.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  “per avere, a seguito di una segnalazione di un A.A., spintonato quest’ultimo con una spallata all’altezza dello sterno facendolo indietreggiare e provocandogli sensazione dolorifica. Nella circostanza rivolgeva all’ufficiale di gara espressione offensiva”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 27 Febbraio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 23.12.2013

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DEL RIMINI CALCIO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 28.2.2014 INFLITTA AL SIG. A.C. SEGUITO GARA RIMINI/REAL VICENZA DEL 22.12.2013

Massima: La Corte riduce fino al 31/01/14 la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente accompagnatore conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato per “comportamento gravemente offensivo verso l’arbitro durante la gara (sanzione aggravata per la qualifica di dirigente addetto all’arbitro (espulso)”. Infatti, pur tenendo conto della veste di accompagnatore arbitrale assunta nella gara in questione dall’- omissis -, la condotta del medesimo può più equamente essere sanzionata ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. f), nel rispetto del principio della proporzionalità e della afflittività, con la squalifica fino al 31.1.2014.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 2 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 22 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 258 del 5.12.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO CALC. B.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.11.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL PISTOIA/PRATO CALCIO A CINQUE DEL 30.11.2013

Massima: La Corte riduce la sanzione dell’inibizione al 31 dicembre 2016 inflitta al calciatore in quanto espulso nel corso della gara, portatosi furtivamente nella tribuna adiacente al terreno di gioco, dopo aver profferito ingiurie nei confronti del secondo arbitro, lo colpiva ''con un fortissima manata alla nuca'' procurandogli intenso dolore ed un leggero senso di vertigine tali da indurlo ad abbandonare il campo così determinando la sospensione dell'incontro. L'addebito mosso al – omissis -, specificatamente contemplato dall'art.19,comma 4°, lett.d) C.G.S., è punito con una sanzione minima di otto giornate di gara o a tempo determinato. Orbene, partendo da questo dato normativo e pur tenendo presente che la condotta tenuta dal calciatore risulta appesantita da più circostanze aggravanti (presenza irregolare in tribuna dopo l'espulsione, ingiurie ed espressioni irriguardose all'indirizzo dell'arbitro al momento dell'aggressione), una valutazione equilibrata e complessiva che apprezzi sia l'unicità dell'atto sia la modestia delle conseguenze prodotte (leggero trauma alla zona nucale con prognosi di gg.3) induce questo collegio a giudicare eccessiva e sproporzionata rispetto all'entità della violazione commessa la durata della squalifica irrogata che va pertanto ridotta e contenuta al 31.12.2016.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 13 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso  la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE  FINO AL 15.10.2013 INFLITTA AL SIG. M.M.M. SEGUITO GARA  JUVE STABIA/VIRTUS LANCIANO DEL 24.9.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato  “per  avere, a fine gara, sul terreno di giuoco, rivolto all'Arbitro espressioni offensive ed ingiuriose,  reiterando tale atteggiamento sino all'ingresso degli spogliatoi”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 13 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso  la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE  FINO AL 18.2.2014 INFLITTA AL SIG. M.F. SEGUITO GARA  JUVE STABIA/VIRTUS LANCIANO DEL 24.9.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato “per  avere, al termine del primo tempo, nello spazio antistante gli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara  espressioni ingiuriose; per avere inoltre, a fine gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, tentato di  aggredire l'Arbitro indirizzandogli epiteti insultanti reiterando tale atteggiamento fino all'ingresso  degli spogliatoi”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 13 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice  Sportivo presso la Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 40 del 10.9.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO HELLAS VERONA FC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA  FINO AL 1.12.2013 INFLITTA AL CALC. M.P.SEGUITO GARA  PRIMAVERA TIM CUP, BRESCIA/HELLAS VERONA DEL 28.8.2013

Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a tutto il 14.11.2013 perchè si legge nel referto: “finita la partita mentre rientravamo nello  spogliatoio ho mostrato il cartellino rosso al sig. – omissis - perché  con una mano mi spingeva sul petto” pronunciando una frase ad alto contenuto ingiurioso (“bravo  cogl…”); Considerato che il suddetto episodio manifesta indubitabilmente tutta la portata offensiva  dell’epiteto rivolto al direttore di gara, accompagnato da un atteggiamento minaccioso e comunque  altrettanto offensivo visto il contatto fisico realizzato dal giovane calciatore nei confronti del  direttore di gara, testimoniando un comportamento incline ad offendere e porre nel nulla  l’autorevolezza dell’arbitro;  Ritenuto che comunque, pur tenendo conto di quanto sopra e della giovane età dell’incolpato,  valutato il complessivo atteggiamento e la portata concreta del contatto fisico nei confronti del  direttore di gara, non tradottosi comunque in condotta fisicamente lesiva, in parziale riforma della  sanzione inflitta dal Giudice sportivo si ritiene che, per congruità, la squalifica del calciatore possa  essere lievemente ridotta;  Ritenuto, pertanto, che le censure dedotte con il reclamo proposto dalla Società Hellas Verona  F.C., conducono a confermare la correttezza della sanzione inflitta ma consentono, nel contempo, di  riformulare la predetta sanzione in modo più congruo

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 06 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 11 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 27.11.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. RAGUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.G.V. SEGUITO GARA RAGUSA CALCIO/HINTERREGGIO CALCIO DEL 24.11.2013

Massima: La Corte riduce a mesi 6 la squalifica inflitta al calciatore, per avere “subito dopo essere stato espulso … rivolto espressioni ingiuriose e gravemente irriguardose all’indirizzo dell’Arbitro, si avvicinava al medesimo e lo spingeva con una mano pur senza farlo arretrare. Nell’allontanarsi, dopo l’intervento di alcuni compagni di squadra, dal terreno di gioco, reiterava espressioni ingiuriose nei confronti del Direttore di gara”. In effetti, il gesto compiuto dal giocatore nei confronti del direttore di gara, al di là della definizione datane nel referto, può essere riguardato con minore severità rispetto alla valutazione espressa nella decisione impugnata. Risulta infatti dalla ricostruzione dell’episodio operata nel referto che il contatto fisico tra il Sig. – omissis - e l’arbitro, provocato dallo steso calciatore, dal quale non sortì alcun effetto nei confronti del direttore di gara, non fu caratterizzato da particolare intensità (non avendo provocato neanche l’arretramento dell’arbitro).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 17 ottobre 2013 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 301 del 14 giugno 2013

Parti: Sig. Andrea De Iulis / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il TNAS, in parziale accoglimento della domanda, determina la squalifica inflitta al calciatore sino alla data del 31.10.2013,  sanzionato per aver colpito con pugni al volto l’avversario

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 30 settembre 2013 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. del 16 giugno 2013

Parti: Sig. Danilo Bulevardi / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il TNAS riduce la squalifica inflitta al calciatore dalla Corte di Giustizia Federale, al 31 dicembre 2013, sanzionato perché prendendo una ricorsa di circa 20 mt, sferrava un calcio al volto di un avversario in stile taekwondo, che cadeva per terra tramortito. Lo stesso poi continuava ad infierire con calci al basso ventre (almeno 3), provandogli intenso dolore per 30-40 secondi a cure dei sanitari”. Alla luce di quanto precede non è della condotta grave che può discutersi quanto della misura della sanzione irrogata. Nei precedenti di questo Tribunale i fatti contestati, e risoltisi in episodi di violenza hanno per lo più riguardato arbitri, destinatari dell’altrui violenza. Episodi intollerabili, che rischierebbero, ove sopportati, di stravolgere le basi su cui si fonda il sistema sportivo. Nel caso in questione, invece, si è in presenza di una rissa tra due squadre, dove gli animi particolarmente accesi, hanno portato a fatti violenti tra i soli medesimi protagonisti e relativamente ai quali solo verso alcuni è stato possibile stabilire le responsabilità, nonostante molti altri sembrano avervi preso parte. Ne discende che, ferma la gravità delle condotte tenute, la sanzione irrogata, particolarmente severa, va leggermente mitigata alla luce del contesto in cui i fatti si sono svolti, dei soggetti coinvolti ed anche di una certa imprecisione dei referti nella descrizione dei fatti realmente accaduti.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 30 settembre 2013 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. del 16 giugno 2013

Parti: Sig. Cristiano Ingretolli / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il TNAS riduce la squalifica inflitta al calciatore dalla Corte di Giustizia Federale, al 31 dicembre 2013, sanzionato perché avrebbe “spintonato a più riprese un avversario che cadeva per terra senza ulteriori conseguenze”. Alla luce di quanto precede non è della condotta grave che può discutersi quanto della misura della sanzione irrogata. Nei precedenti di questo Tribunale i fatti contestati, e risoltisi in episodi di violenza hanno per lo più riguardato arbitri, destinatari dell’altrui violenza. Episodi intollerabili, che rischierebbero, ove sopportati, di stravolgere le basi su cui si fonda il sistema sportivo. Nel caso in questione, invece, si è in presenza di una rissa tra due squadre, dove gli animi particolarmente accesi, hanno portato a fatti violenti tra i soli medesimi protagonisti e relativamente ai quali solo verso alcuni è stato possibile stabilire le responsabilità, nonostante molti altri sembrano avervi preso parte. Ne discende che, ferma la gravità delle condotte tenute, la sanzione irrogata, particolarmente severa, va leggermente mitigata alla luce del contesto in cui i fatti si sono svolti, dei soggetti coinvolti ed anche di una certa imprecisione dei referti nella descrizione dei fatti realmente accaduti.

  

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 30 settembre 2013 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Lazio pubblicata sul C.U. n. 241/LND del 6 giugno 2013

Parti: Sig. Angelo Cara per il minore Sig. P.C. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il TNAS conferma la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale che ha sanzionato il giovane calciatore fino al 30/04/2016, in quanto durante l’incontro di calcio svoltosi, colpiva l’arbitro provocandone la caduta a terra

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.262/CGF del 3 Maggio 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 27 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’A.S.D. SANTHIA’ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2013 INFLITTA AL SIG. K.G. SEGUITO GARA SANTHIÀ CALCIO/CALCIO CHIERI 1955 DEL 28.3.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per avere, al termine della gara, spinto con forza il Direttore di gara all’interno dello spogliatoio arbitrale schiacciandolo tra la porta di ingresso ed il muro. Successivamente rivolgeva frasi irriguardose all’indirizzo dei componenti la Terna arbitrale mentre questi si trovavano all’interno dello spogliatoio”.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 12 agosto 2013 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Lazio pubblicata sul C.U. n. 101/LND del 06 dicembre 2012

Parti: Sig. Ezio Lovisetto / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  Corretta è la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale che ha sanzionato il dirigente con la sanzione dell’inibizione sino al 30 giugno 2014 per aver colpito al volto, prima con dell’acqua e poi con una borraccia di plastica, l’assistente d’arbitro, al termine dell’incontro di Coppia Italia di Eccellenza. Il Collegio, in linea di continuità con la giurisprudenza consolidata formatasi nell’ambito del T.N.A.S., reputa che al referto arbitrale debba essere ascritto, ex art. 35 C.G.S. della FIGC, il valore di piena prova circa il comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle competizioni sportive. Le possibilità di deroga a tale principio sono espressamente enunciate nella citata disposizione e non sono applicabili al caso di specie. Movendo da questa premessa, ed esaminando il contenuto del referto arbitrale, appare insuperabile l’affermazione della responsabilità disciplinare del Signor L. individuato, senza alcun dubbio, come l’autore del gesto che invera una violazione delle regole di comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 14 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 22 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A– Com. Uff. n. 196 del 23.4.2013

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DAL CALC. B.D.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 INFLITTAGLI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, TROFEO GIACINTO FACCHETTI, PESCARA/ASCOLI DEL 20.4.2013

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore riduce la squalifica inflitta al reclamante fino a tutto il 31.12.2013  per atti di violenza commessi nei confronti di un calciatore avversario, il calciatore, infatti, in reazione ad un atteggiamento irriverente e provocatorio di calciatori avversari, reagiva spintonando a più riprese uno di questi, facendolo rovinare a terra. Il tutto in un contesto rissoso e violento che si è acceso in modo particolarmente repentino. Il tutto in un contesto rissoso e violento che si è acceso in modo particolarmente repentino. In realtà, questa Corte ha già più volte avallato la legittimità, nei limiti della sindacabilità concessa nella determinazione della pena concretamente inflitta, che deve peraltro rispondere sempre a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, della funzione “educatrice” delle pene inflitte ai giovani calciatori, che si affacciano al mondo professionistico e nei confronti dei quali deve essere inculcato fin dall’inizio il senso del rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza. Ciò posto, la Corte, pur valutando il comportamento particolarmente violento del calciatore, tenuto conto che il medesimo è privo di precedenti nella attuale stagione sportiva, e della sua giovanissima età, nonché la circostanza che una così lunga squalifica può pregiudicare seriamente la sua carriera calcistica, ritiene che la sanzione inflitta possa essere rideterminata come da dispositivo.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 14 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 22 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A– Com. Uff. n. 196 del 23.4.2013

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DAL CALC. I.C.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2014 INFLITTAGLI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, TROFEO GIACINTO FACCHETTI, PESCARA/ASCOLI DEL 20.4.2013

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore riduce la squalifica inflitta al reclamante fino a tutto il 28.2.2014  per atti di violenza commessi nei confronti di un calciatore avversario, il calciatore, infatti, trovandosi distante dal punto in cui aveva avuto inizio lo scontro fisico tra calciatori delle due squadre, dopo una rincorsa di circa venti metri, saltando, sferrava un calcio al volto di un avversario che cadeva a terra tramortito, dopo di che si accaniva contro il medesimo sferrando plurimi calci al basso ventre rendendo necessario l'intervento dei sanitari in considerazione dell'intenso dolore provocato e di una piccola emorragia di sangue all'orecchio del calciatore a terra. Il tutto in un contesto rissoso e violento che si è acceso in modo particolarmente repentino. In realtà, questa Corte ha già più volte avallato la legittimità, nei limiti della sindacabilità concessa nella determinazione della pena concretamente inflitta, che deve peraltro rispondere sempre a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, della funzione “educatrice” delle pene inflitte ai giovani calciatori, che si affacciano al mondo professionistico e nei confronti dei quali deve essere inculcato fin dall’inizio il senso del rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza. Ciò posto, la Corte, pur valutando il comportamento particolarmente violento del calciatore, tenuto conto che il medesimo è privo di precedenti nella attuale stagione sportiva, e della sua giovanissima età, nonché la circostanza che una così lunga squalifica può pregiudicare seriamente la sua carriera calcistica, ritiene che la sanzione inflitta possa essere rideterminata come da dispositivo.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 14 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 22 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A– Com. Uff. n. 196 del 23.4.2013

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DAL CALC. D.I.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 INFLITTAGLI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, TROFEO G.IACINTO FACCHETTI, PESCARA/ASCOLI DEL 20.4.2013

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore riduce la squalifica inflitta al reclamante fino a tutto il 31.12.2013 per atti di violenza commessi nei confronti di calciatori avversari, il calciatore, infatti, unitamente al suo compagno di squadra, poneva in essere, nei confronti degli avversari, un atteggiamento irridente e provocatorio che ne determinava la reazione, originando in tal modo lo scontro fisico diffusamente refertato dall'arbitro, che ha visto il ricorrente sferrare due pugni al volto di un avversario. Il tutto in un contesto rissoso e violento che si è acceso in modo particolarmente repentino. In realtà questa Corte ha già più volte avallato la legittimità, nei limiti della sindacabilità concessa nella determinazione della pena concretamente inflitta, che deve peraltro rispondere sempre a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, della funzione “educatrice” delle pene  inflitte ai giovani calciatori, che si affacciano al mondo professionistico e nei confronti dei quali deve essere inculcato fin dall’inizio il senso del rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza. Ciò posto, la Corte, tenuto conto che il calciatore è privo di precedenti nella attuale stagione sportiva e della sua giovanissima età, nonché la circostanza che una così lunga squalifica può pregiudicare seriamente la sua carriera calcistica, ritiene che la sanzione inflitta debba essere rideterminata come da dispositivo.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 02 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 09 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio  Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  INIBIZIONE FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL SIG. E.G. SEGUITO GARA  L’AQUILA/CHIETI DEL 7.4.2013

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società, riduce la sanzione inflitta al giocatore nei limiti del presofferto perché lo stesso colpiva al volto il giocatore n. 1 della squadra ospite, provocando la reazione degli altri giocatori ospiti generando un parapiglia sedato grazie alla fattiva  collaborazione delle forze dell’ordine e del dirigente locale

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 11 Febbraio 2010 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 27 Maggio 2010 n. 1 e  su  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 369 del 21.1.2010

Impugnazione – istanza:   Ricorso dell’A.S.D. Petrarca Padova C5 avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2012 inflitta al calciatore V.E. seguito gara Campionato Nazionale Calcio a Cinque Under 21 Luparense Calcio a 5/Petrarca Padova C5 del 17.1.2010

Massima: Ai sensi dell’art. 19,comma 4, lett. d) C.G.S. gli atti di violenza nei confronti degli ufficiali di gara vanno puniti con la squalifica per otto giornate oppure a tempo determinato. Qualora com’è stato fatto, si opti per quest’ultima soluzione, per determinare la durata della sanzione deve aversi riguardo, sempre avendo come punto di partenza il minimo edittale, al coefficiente di violenza della condotta, all’entità del danno fisico derivatone all’aggredito ed a tutti gli altri elementi, oggettivi e soggettivi, del contesto in cui ebbe a verificarsi la violazione. Orbene, nella fattispecie, pur senza voler sminuire la rilevante antiregolamentarità dell’accaduto, propendono per un più equo e misurato ridimensionamento vuoi la peculiarità del gesto, da ubicare ai confini tra l’atto di violenza vero e proprio e una manifestazione di dileggio e di contestazione del provvedimento disciplinare arbitrale, vuoi l’effetto, di minima incidenza lesiva, subito dal destinatario, vuoi, infine, l’opinabile interpretazione data al successivo comportamento tenuto dal calciatore. Tutti fattori, questi, che inducono a riportare la sanzione entro limiti temporali più contenuti ed esattamente alla durata di un anno fissandone la scadenza della squalifica al 17.1.2011 e non al  30.6.2012 come comminata dal giudice sportivo. Il caso di specie: Il calciatore nel corso dell’incontro aveva scagliato da una distanza di circa tre metri il pallone contro l’arbitro attingendolo al volto e provocandogli dolore e rossore ed a seguito dell’atto dell’espulsione aveva mantenuto un atteggiamento minaccioso,

  

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 16 aprile 2010 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n.75/CGF del 18 novembre 2009 – www.figc.it

Parti: SIG. M.G./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: La riduzione delle sanzioni inflitte dagli organi federali potrebbe trovare legittimamente accoglimento dal TNAS solo in presenza di circostanze che inducano il Collegio arbitrale ad una ricostruzione diversa dei fatti rispetto a quella oggetto della contestazione o ad una differente valutazione del coinvolgimento degli agenti o alla considerazione di esimenti od attenuanti non correttamente prese in considerazione.

Massima TNAS: (2) La richiesta riduzione al TNAS non può essere giustificata dal fatto che un altro giocatore, coinvolto in un episodio diverso da quello che riguarda il G. abbia ricevuto un trattamento sanzionatorio più mite.

Massima TNAS: (3) La richiesta di commutazione della sanzione poteva essere oggetto di un accordo conciliativo tra le parti, accordo conciliativo che non ha avuto esito, ma non può trovare accoglimento nella sede TNAS non sussistendo i presupposti previsti dagli articoli 24 e 26 del CGS.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 18 Marzo 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 29 Aprile 2010 n. 2 e  su  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 505 del 5.3.2010

Impugnazione – istanza: Ricorso dell’A.C.D. S. Lorenzo D.C. Sanvi Genova avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2010 inflitta al calciatore L. G. seguito gara S. Lorenzo D.C. Sanvi Genova/Acli S. Giuseppe C5 Jesi - quarti di finale fase nazionale Coppa Italia Regionale maschile Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica fino al 30.6.2010 “perché colpiva con un violento calcio alla schiena un calciatore avversario che si trovava steso a terra, il quale a seguito del calcio subito non era in grado di riprendere parte al prosieguo dell’incontro ed era costretto ad abbandonare l’impianto a bordo di un’ambulanza… ”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 17 Aprile 2009  n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 22 Giugno 2009. n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 18.3.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del calciatore B.D. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.3.2010 inflittagli seguito gara Campionato Nazionale Juniores Massese/Sarzanese del 14.3.2009 Massima: Il calciatore è sanzionato con squalifica a termine in applicazione dell’art. 19 comma 4, lett. c-d C.G.S  per aver colpito a gioco fermo con una testata al volto un calciatore avversario, al quale procurava lieve arrossamento sulla fronte e lieve fuoruscita di sangue dalla bocca e dopo la notifica del provvedimento disciplinare sputava all’arbitro, colpendolo all’interno della bocca. Successivamente si sfilava la maglia, la gettava a terra e rivolgeva all’Arbitro espressione ingiuriosa.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 14 Maggio 2009 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della CDN della FIGC pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 22 gennaio 2009  – www.figc.it

Parti: A.S.I. ISOLA FARNESE F.C.D. e SIG. E.B./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: La sanzione sportiva ha funzione anche rieducativa: serve come ammonimento e consapevolezza dell’atteggiamento antisportivo assunto.

Massima TNAS: E’ riconducibile in via equitativa la sanzione disciplinare del Collegio presso il TNAS laddove sia valutata la irragionevolezza e la sproporzione della sanzione irrogata.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 04 giugno 2009 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione, della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale della Toscana della Lega Nazionale Dilettanti pubblicata sul C. U. n. 37 del 15/01/2009

Parti: C. C. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Colpire con un calcio l’arbitro costituisce comportamento gravemente lesivo dei doveri stabiliti a carico degli atleti nello svolgimento dell’attività sportiva. Il che sarebbe di per sé sufficiente per confermare la responsabilità del calciatore. A ciò, peraltro, vanno, in secondo luogo, ad aggiungersi le modalità con le quali l’atleta si è assunto la responsabilità del comportamento, non attenuano la responsabilità dell’atleta, ma anzi ulteriormente circostanziano la scorrettezza del suo gesto. L’assunzione della responsabilità del colpo, inferto alle spalle dell’arbitro, non è stata infatti il frutto di una spontanea confessione del grave atto di violenza, quanto piuttosto un riconoscimento indotto dalle conseguenze della mancata confessione, ossia la indicazione del capitano della squadra quale responsabile oggettivo del gesto. E solo l’avvertimento di ciò, da parte dell’arbitro, ha indotto il calciatore ad assumersi la paternità del grave episodio antisportivo. In terzo luogo, al di là della oggettiva gravità del fatto, il calciatore, per quanto un “ragazzino” all’epoca dei fatti, è stato, nelle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008, squalificato (entrambe le volte per quattro giornate) per condotta violenta nei confronti di avversari. Tale circostanza, ancorché, come correttamente rilevato dai ricorrenti, non costituisca recidiva in senso tecnico ai sensi dell’art. 21 comma 1 CGS, dimostra, ancor di più, che il gesto non è il frutto di un inconsulto, quanto isolato episodio, ma denota una attitudine alla condotta violenta davvero sorprendente e una incapacità dello stesso di trarre i dovuti insegnamenti dalle precedenti sanzioni. Ne discende che, diversamente da quanto indicato negli scritti difensivi delle parti istanti, la valutazione del comportamento tenuto dal calciatore non consente di trarre alcun elemento in suo favore: esso costituisce violazione sanzionabile dell’art. 1 CGS; e la natura e la gravità di esso rilevano per stabilire specie e misura delle sanzioni disciplinari.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 14 maggio 2009 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della CDN della FIGC pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 22 gennaio 2009  – www.figc.it

Parti: A.S.I. Isola Farnese FCD e Sig. E.B. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: E’ irragionevole e sproporzionata la squalifica di 4 anni, comminata nei confronti del calciatore perché “espulso per somma di ammonizione alla notifica del provvedimento disciplinare dava un pestone ad un piede dell’Arbitro, provocandogli forte dolore e nel contempo lo offendeva e minacciava. Veniva allontanato dai propri compagni di squadra. A fine gara, nello spazio antistante gli spogliatoi sputava all’indirizzo dell’Arbitro attingendolo al volto e gli rivolgeva gravi minacce qualora avesse riportato tale episodio sul referto di gara». La sanzione, specialmente in campo sportivo, non può essere punitiva ma piuttosto rieducativi; deve cioè servire come ammonimento, affinché l’atleta assuma consapevolezza dell’atteggiamento antisportivo commesso e si redima. Certo, l’atto compiuto dal calciatore è deprecabile e come tale condannabile; ma non può ritenersi di una gravità tale, al punto cioè di avere prodotto lesioni fisiche all’arbitro di gara, da impedire lo svolgimento dell’attività dell’atleta con un fermo sportivo di 4 anni. Congrua è, la sanzione della squalifica a tempo determinato fino al 30 giugno 2010.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 136/CGF Riunione del 07 marzo 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 258/CGF Riunione del 01 luglio 2008 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 478 del 20.02.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.S. Palextra Fano Calcio a 5 avverso la sanzione della squalifica fino al 30.04.2008 inflitta calciatore E.S. seguito gara Palextra Fano Calcio a 5/Montesilvano Calcio a 5 del 16.02.2008

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica a tempo per aver posto in essere una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro ed atti di violenza a giuoco fermo anche nei confronti di un calciatore avversario.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 16 febbraio 2006 n. 7 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 27.01.2006

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.D. Noicattaro calcio avverso la squalifica fino al 30.06.2006 inflitta al calciatore D.C.

Massima: L’ultima parte della lettera c) dell’art. 14 comma 2 bis C.G.S. prevede la pena della squalifica “per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara”. (Il caso di specie: il calciatore al termine della gara, nel rientrare negli spogliatoi, colpiva volontariamente sul viso, con uno sputo, un assistente arbitrale, rivolgendogli anche espressioni offensive. Pertanto la Commissione Disciplinare – sulla base di una attenta ricognizione e valutazione dei fatti ha ritenuto che la condotta posta in essere dal tesserato integrava l’ipotesi di “condotta violenta” aggravata da almeno due elementi, l’uno costituito dalla chiara volontarietà dell’atto, certamente spregevole, ulteriormente qualificato dalle contestuali espressioni oltraggiose formulate dal calciatore, e l’altro dalla qualità della persona offesa, ufficiale di gara).

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 15 dicembre 2005 n. 7 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 34 del 17.11.2005

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Città di Terracina avverso la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice I.M. fino al 30.4.2006

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica a tempo per aver spintonato l’arbitro facendolo indietreggiare ed avendo tentato, inoltre, di impedire al Direttore di gara di estrarre il cartellino per la notifica della sanzione disciplinare.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/C Riunione del 10 ottobre 2005 n. 4- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 6 del 4.8.2005

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Cantianese avverso le sanzioni delle squalifiche inflitte ai calciatori G.S. sino al 31.12.2008 e G.D. sino al 30.6.2007 seguito gara U.S. Cantianese/Rio Salso dell’8.1.2005

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica a tempo per aver posto in essere un atti di violenza nei confronti del Direttore di gara.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione del 2 Maggio 2005 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 75 del 10.3.2005

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore V.V. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.1.2008

Massima: Il calciatore che nell’occasione della concessione di un calcio di rigore per la società avversaria, prendeva il Direttore della gara per la maglietta strattonandolo e alla vista del cartellino rosso gli sputava in faccia insultandolo è sanzionato con una squalifica.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione del 2 Maggio 2005 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com.Uff. n. 72 del 3.3.2005

Impugnazione - istanza: Appello della U.S. Passo Corese avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2006 al calciatore S.G.

Massima: Il calciatore che dopo essere stato espulso spintona al petto l’arbitro, l’offende e lo sputa, senza colpirlo, merita un inasprimento della sanzione.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 28 Febbraio 2005 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 21 del 2.12.2004

Impugnazione - istanza: Reclamo del calciatore M.G. avverso la sanzione della squalifica per anni tre a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’art. 1 C.G.S. su deferimento dl Procura Federale per aver durante l’intervallo della gara, offeso e minacciato gravemente il Direttore di gara, compiendo atti di violenza (stretta di un braccio intorno al collo, schiaffi, torsione di un orecchio e sputi).

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 7 Febbraio 2005 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 26 del 20.1.2005

Impugnazione - istanza: Reclamo del C.S. Locate avverso la sanzione della squalifica fino al 14.11.2006 inflitta al calciatore Z.M.

Massima: Colpire il Direttore della gara con una testata al mento è un fatto di notevole gravità e contrario ai basilari principi di etica sportiva, tenuto anche conto che si tratta di una testata al mento dell’arbitro, che avrebbe potuto avere più gravi conseguenze.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 53/C Riunione del 31 Maggio 2004 n. 12 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 289/C del 21.5.2004

Impugnazione - istanza: Appello della Pro Patria Calcio avverso la sanzione della squalifica per n. 2 gare effettive del calciatore T.P.

Massima: Al calciatore espulso dal campo per doppia ammonizione, il quale dopo la notifica del provvedimento abbia tenuto un comportamento scorretto nei confronti dell’arbitro può essere inflitta, con un unico provvedimento, in aggiunta alla squalifica automatica per doppia ammonizione, anche l’ulteriore squalifica per il comportamento scorretto.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione del 26 Gennaio 2004 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 40 del 18.12.2003

Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Villa S. Stefano avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2004 inflitta al calciatore N.A.

Massima: Il contatto con l’arbitro costituisce atto particolarmente grave per il quale va comunque applicata una sanzione superiore a quattro giornate.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 43/C Riunione del 12 maggio 2003 n. 5– www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 337 del 18.4.2003

Impugnazione - istanza: Appello del N.A.S. Lazio Calcio a Cinque avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003 inflitta ai calciatori F.D. e M.A.

Massima: Le reiterate ingiurie rivolte nel corso del secondo tempo dal calciatore al cronometrista ufficiale - emergenti dalla lettura “incrociata” dei rapporti degli arbitri, del cronometrista e del Commissario di Campo, incontestabile anche in riferimento alla fede privilegiata di cui godono gli atti degli ufficiali di gara ex art. 31, lett. a1) C.G.S., costituisce ulteriore conferma della assoluta congruità della sanzione della squalifica.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/C Riunione del 8 marzo 2001 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 36 dell’1.2.2001

Impugnazione - istanza: Appello della U.S. Ramacca avverso la sanzione della squalifica fino al 23.12.2003 inflitta al calciatore P.G.

Massima: Il calciatore che successivamente alla espulsione commette atti violenti è sanzionato con la squalifica a tempo.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 33/C Riunione del 28 aprile 2000 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna -Com. Uff. n. 37 del 30.3.2000

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Cuglieri avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2001 inflitta al calciatore C.A.

Massima: Al calciatore che viene espulso dal campo per atto di violenza nei confronti dell’arbitro viene irrogata la sanzione della squalifica a tempo.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 27/C Riunione del 25 aprile 1999 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 33 del 11.3.1999

Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Leporano avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore M.A. fino al 28.2.2001

Massima: Il calciatore viene deferito, e successivamente condannato, per aver aggredito l’arbitro a distanza di due giorni dalla disputa della gara.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 1/C Riunione del 10 luglio 1997 - n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 48 del 5.6.1997

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Mancini Ruggero avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.1998 inflitta al calciatore G.P.

Massima: Schiaffo o schiaffetto che sia nei confronti dell’arbitro è pur sempre atto aggressivo fisicamente, e quindi violento, pertanto va adeguatamente sanzionato.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 1/C Riunione del 10 luglio 1997 - n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 40 del 4.6.1997

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Sovodnje avverso la sanzione della squalifica fino al 6.5.2002 inflitta al calciatore G.M.

Massima: Per il calciatore che commette atti violenti nei confronti dell’arbitro è prevista la squalifica.

Decisione CAF: Com. Uff. 36/C Riunione del 12 giugno 1997 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 49 del 24.4.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Castelgomberto Lux avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.1998 inflitta al calciatore L.S.

Massima: Quando un calciatore commette atti violenti nei confronti del Direttore di gara è sanzionato con la squalifica.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione del 23 aprile 1997 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Comunicato Ufficiale n. 36 del 6.3.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Gallo avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.1999 inflitta al calciatore R.N.

Massima: Quando un calciatore commette atti violenti nei confronti dell’arbitro, risultanti incontestabilmente dal referto arbitrale, è prevista la squalifica.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 10/C Riunione del 21 novembre 1996 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 118 del 18.1.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Ferentino avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2000 inflitta al calciatore Z.E.

Massima: Qualsiasi atto di violenza commesso da un calciatore nei confronti dell’arbitro o di un suo collaboratore è sanzionato con una lunga squalifica.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 12 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it Decisone Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 147 del 28.10.2009

Impugnazione - istanza:  Ricorso dell’A.S.D. L’Acquedotto avverso le sanzioni: della squalifica calciatore C. A. fino al 30.6.2010; della squalifica al calciatore R. F. per 4 giornate effettive di gara, seguito gara Cogianco Genzano/L’Acquedotto del 24.10.2009

Massima: La CGF riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 4 giornate di gare con la sanzione a tempo in conseguenza della vicenda nel suo complesso ed apprezzando altresì la qualità di capitano della squadra.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009 n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 53 del 24.5.2007

Impugnazione – istanza: Ricorso della U.S. Antella 99 avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore G.C. fino al 12.4.2009 seguito gara Antella/Scarperia del 25.2.2007

Massima: Quando non è possibile risalire all’identità del vero autore del fatto, nessuna responsabilità diretta può essere addebitata ad alcun calciatore. Ne deriva, quindi, la piena applicabilità, alla fattispecie in esame, del disposto dell’ art. 2, comma 2 C.G.S., il quale disponendo che, il calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara è responsabile degli atti di violenza a danno degli ufficiali di gara, compiuti da calciatori della sua squadra non individuati, fa ricadere la responsabilità oggettiva, per l’ evento sopra esposto, in capo al capitano della squadra della società.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 7 Febbraio 2005 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 28 del 20.1.2005

Impugnazione - istanza: Reclamo della U.S. Erchie avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2005 inflitta al calciatore M.E.

Massima: Viene sanzionato il capitano della squadra qualora non venga individuato l’autore del fatto.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 16 Febbraio 2004 n. 14 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 72 del 13.1.2004

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Isola avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2005 inflitta al calciatore M.F.

Massima: Quando il responsabile, calciatore, dell’atto di violenza ai danni dell’assistente dell’arbitro, non è stato individuato, la sanzione della squalifica va applicata al capitano della squadra.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 19/C Riunione del 9 gennaio 2003 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 44 del 6.6.2002

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore M.D. avverso la sanzione della squalifica fino al 20.1.2007 con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C.

Massima: Nel caso in cui l’arbitro viene aggredito da un calciatore non identificato, viene sospeso il capitano della squadra, fino a quando non viene identificato il reale autore del gesto, il cui nominativo viene fornito dalla società, anche mediante dichiarazioni autografe, rese da alcuni componenti la squadra. In tal caso può essere disposto l’accertamento da parte dell’Ufficio Indagini che procede ad ascoltare i calciatori ed in caso di conferma delle dichiarazioni l’Organo Disciplinare procede ad irrogare la sanzione nei confronti del calciatore individuato, a nulla rilevando la professata estraneità ai fatti da parte di quest’ultimo e revocando, inoltre, la sanzione al capitano della squadra.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 23 giugno 2001 n. 18 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte- Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 46 del 17.5.2001

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Cigliano Sezione Calcio avverso la sanzione della squalifica fino al 31.3.2005, inflitta al calciatore S.R.

Massima: L’art. 5 secondo comma, C.G.S. prevede, infatti, che “il calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara è responsabile... dell’atto di violenza a danno degli ufficiali di gara compiuto da calciatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l’autore dell’atto”. (Nel caso di specie si sono verificati più atti di violenza a danno degli ufficiali di gara e solo per alcuni è stato individuato l’autore. Per quello in questione, in particolare, l’individuazione non è stata possibile e, pertanto, ne risponde il capitano della squadra).

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 18 marzo 1999 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 1521C del 10.3.1999

Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Alzano 1909 Virescit avverso la sanzione della squalifica per n. 3 giornate di gara inflitta al calciatore F.G.

Massima: Il comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro posto in essere, peraltro, dal capitano della squadra è sanzionato con maggiore severità.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 5/C Riunione del 1 ottobre 1998 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 98 del 25.9.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Cesena avverso la sanzione della squalifica per n. 3 giornate di gara inflitta al calciatore A.M.

Massima: Quando un calciatore rivolge frasi ingiuriose e irriguardose nei confronti dell’Arbitro e del designatore è prevista nei suoi confronti la sanzione della squalifica aggravata in considerazione della qualifica di capitano del calciatore.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 15 maggio 1997 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff.n.39 del 3.4.1997

Impugnazione - istanza: Appelli dell’U.S. Trodica e del calciatore S.G. avverso decisioni merito gara Trodica/Nuova Cingolana del 2.3.1997 e la sanzione della squalifica fino al 30.6.1999

Massima: Se un calciatore non identificato commette un atto violento nei confronti dell’ arbitro, tale da sospendere la gara, il Giudice Sportivo infligge la punizione sportiva di perdita della gara alla società per la quale il calciatore è tesserato, inoltre, in applicazione dell'art. 10 C.G.S., squalifica il capitano della stessa squadra per determinati mesi ovvero sino a quando la società non comunica il nominativo del tesserato responsabile dell'atto di violenza nei confronti del Direttore di gara.

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