Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 119/CSA del 22 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 130/Div del 7 dicembre 2021
Impugnazione – istanza: - Sig. F.M.
Massima: Ridotta la squalifica da 2 ad 1 giornata al calciatore per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto colpiva, nel tentativo di calciare il pallone, un avversario con i tacchetti all’altezza della tibia causandogli momentaneo dolore.”….Si legge nel referto ufficiale di gara: «Al 48’ del 2T veniva espulso il numero 30 della soc. Renate, M. F. per grave fallo di gioco avendo colpito, nel tentativo di calciare il pallone, un avversario con i tacchetti all’altezza della tibia causandogli momentaneo dolore». L’episodio si traduce di certo in un fallo grave, seppur di gioco e va stigmatizzato con specifico riferimento al contrasto effettuato con eccessivo uso della forza, come puntualmente ed espressamente refertato dal direttore di gara. Il fallo di cui trattasi, dunque, è stato correttamente sanzionato, nell’immediato, dal direttore di gara con la diretta espulsione del calciatore di cui trattasi, e, in sede di giustizia sportiva, dal G.S. con l’inflizione della sanzione della squalifica. Il thema disputandum del presente procedimento è, pertanto, limitato alla quantificazione della giusta sanzione da infliggere al calciatore Sig. Marano: ambito di indagine, questo, del resto, così già correttamente delimitato dalla stessa difesa del reclamante. Orbene, in questa prospettiva non vi è dubbio che l’intervento del calciatore di cui trattasi sia eccessivo e sproporzionato rispetto alla circostanza di giuoco e, tuttavia, lo stesso è avvenuto – come anche attestato dal direttore di gara – in relazione al tentativo di recuperare il pallone (“nel tentativo di calciare il pallone”), in occasione di un contrasto di giuoco. Sembra, inoltre, potersi escludere, nella condotta del calciatore Sig. M., una intenzionalità aggressiva, violenta, volta a recare danno fisico all’avversario (e, difatti, questi non ha riportato alcuna lesione, se non momentaneo dolore dovuto al contrasto). Insomma, alla luce dalla descrizione dell’episodio, come refertata dal direttore di gara, ritiene, questo Collegio, che possa escludersi, in capo alla condotta del calciatore di cui trattasi, un atteggiamento connotato da violenza. Complessivamente considerato l’episodio, alla luce delle circostanze dello stesso e del contesto di riferimento, a giudizio di questa Corte il fatto contestato al calciatore Sig. M. non meritava di essere qualificato quale condotta violenta, ai sensi dell’art. 38 CGS, essendo, piuttosto, da inquadrare nell’ambito della condotta gravemente antisportiva, ex art. 39 CGS. Per l’effetto, sanzione congrua, in relazione allo specifico contesto di riferimento e di accadimento dei fatti, appare quella della squalifica per una giornata effettiva di gara.
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, Serie A, di cui al Com. Uff. n. 84 del 23.11.2021
Impugnazione – istanza: - U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.
Massima: Con procedura d’urgenza, annullata la squalifica per 1 giornata inflitta al calciatore di Serie A per aver pronunciato un’espressione blasfema al 9° del secondo tempo come evidenzierebbero le immagini televisive prodotte dalla Procura…in quanto dall’esame delle immagini televisive, prive di audio, non è possibile avere un’agevole lettura del labiale del calciatore, che lascia ampi margini di dubbio in ordine al tenore blasfemo delle espressioni da lui proferite al 9° del secondo tempo della gara Sassuolo - Cagliari. La ripetuta visione del filmato non consente, invero, di accreditare la fattispecie in addebito nemmeno alla stregua dello standard probatorio sotteso alla regola del “più probabile che non”, non essendo assistita la tesi della natura blasfema delle espressioni in contestazione di una credibilità razionale superiore a qualsivoglia altra alternativa spiegazione logica e, segnatamente, a quella della imprecazione “porco zio”, accreditata con uguali margini di verosimiglianza dalle relazioni di consulenza tecnica in atti.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 062/CSA del 10 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 35 del 20.10.2021
Impugnazione – istanza: - SSD Tiferno Lerchi 1919 S.r.l.
Massima: Ridotta da 3 a 1 giornata la squalifica a carico del calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata in volto” …Occorre precisare che, nella sua materialità, la condotta serbata dal calciatore …. risulta documentalmente comprovata dagli atti ufficiali di gara aventi valore di piena prova dei fatti accaduti e dei comportamenti tenuti dai tesserati, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S. Nel merito, si rileva che il comportamento antiregolamentare è stato certamente posto in essere dal calciatore, ma anche che la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali, così come esposta anche nel reclamo, appare contrastante con la decisione del Giudice sportivo. In particolare, nel referto arbitrale si attesta che il calciatore spingeva “con vigoria sproporzionata un avversario senza tuttavia farlo cadere o arrecargli danni fisici”, mentre nella decisione del Giudice sportivo gravata, si legge che il medesimo avrebbe “a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata in volto”. Appare evidente che la condotta descritta dal Giudice sportivo connota un comportamento molto più grave rispetto a quello descritto nel referto arbitrale, che, seppur censurabile e correttamente sanzionato con l’espulsione, non può certamente qualificarsi come atto violento. Occorre inoltre sottolineare che la ricostruzione fornita nei motivi di gravame, in ordine al tentativo del G. F. di allontanare gli avversari dal compagno a terra, ha trovato parziale conferma nelle stesse affermazioni dell’arbitro sentito a chiarimenti. Ha precisato infatti il Direttore di gara che, in effetti, a seguito di un fallo di gioco regolarmente sanzionato, si era creato un capannello intorno al calciatore della T.L. che si trovava a terra infortunato; pur non potendo interpretare le intenzioni del G.F. al momento della spinta, l’arbitro ha chiarito che la condotta censurata non era stata posta in essere nei confronti dell’autore del fallo, bensì di altro calciatore avversario che si stava unendo ai propri compagni per protestare contro il calciatore che si trovava in terra. Dagli atti di gara, nonché dalle dichiarazioni integrative dell’arbitro, si evince pertanto che la spinta inferta dal calciatore G. F.all’avversario, che peraltro non ha interessato né il volto né altre parti sensibili, non gli ha arrecato alcun danno, non facendolo neanche cadere in terra ed, inoltre, si è consumata nei confronti di un calciatore del tutto estraneo al fallo sanzionato, ma intento ad unirsi al capannello creatosi attorno al calciatore della T.L. infortunato. Alla luce di quanto precede, questa Corte, ricostruita nei termini esposti la dinamica dell’episodio che ha portato all’espulsione del calciatore …., ritiene che la condotta riportata nella decisione di primo grado sia da ascrivere ad un mero disguido e sia comunque diversa da quella, certamente meno grave, refertata dall’arbitro, che, per i motivi di cui sopra, va qualificata come meramente antisportiva, con conseguente rideterminazione della sanzione inflitta.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 020/CSA del 01 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 19/DIV del 07.09.2021
Impugnazione – istanza: calc. P.L..
Massima: Ridotta da 2 ad 1 giornata la squalifica a carico del calciatore “per aver pronunciato ripetutamente espressioni blasfeme mentre rientrava negli spogliatoi dopo essere stato espulso per doppia ammonizione”….Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere dal contrasto tra quanto refertato dai collaboratori della Procura Federale nel sopra citato appunto riservato (secondo cui, “il calciatore (…) rientrato dentro allo spogliatoio”, avrebbe proferito frasi blasfeme) e la decisione del Giudice Sportivo che, invece, così motiva la propria decisione: per avere costui “pronunciato ripetutamente espressioni blasfeme mentre rientrava negli spogliatoi”. L’incongruenza tra quanto refertato dai collaboratori della Procura Federale e la decisione del Giudice Sportivo condiziona la correttezza della decisione assunta dal Giudice di prime cure. Nel sopra riferito quadro di incertezza in ordine alla ricostruzione fattuale degli accadimenti, considerata la particolare natura della violazione disciplinare contestata, questa Corte ritiene non potersi affermare l’inequivocabile riferibilità delle frasi blasfeme all’incolpato. Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dal calciatore L. P. deve essere accolto e la sanzione irrogata ridotta a una giornata effettiva di gara.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 013/CSA del 15 Settembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera decisione del Giudice Sportivo della Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 19/DIV del 07/09/2021
Impugnazione – istanza: F.C. PRO VERCELLI S.r.l.
Massima: Confermata la squalifica per una gara effettiva al tesserato “per aver pronunciato ripetutamente un’espressione blasfema nel corso della gara; sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r.proc.fed.)”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 223/CSA del 14 Giugno 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 1448 del 07.06.2021
Impugnazione – istanza: A.S.D. Futsal Polistena C5
Massima: Confermata la squalifica per una giornata al calciatore “per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti dell’arbitro”
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 168/CSA del 27 Aprile 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 137 del 12.04.2021
Impugnazione – istanza: A.S.D. Lanusei Calcio
Massima: Ridotta la squalifica da 2 ad 1 giornata di gara al calciatore “Per avere, al termine della gara, strattonato e rivolto espressioni offensive a un dirigente della squadra avversaria.”…Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39 C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva dei calciatori in occasione o durante la gara, che prevede, come sanzione minima, la squalifica per due giornate effettive di gara. La predetta sanzione disciplinare può essere attenuata ex art. 13, comma 1, lettera a), CGS, in quanto a determinare l’evento ha concorso il comportamento ingiusto altrui e più precisamente del Sig. M. M., dirigente accompagnatore della società Vis Artena. Infatti, è il Sig. M. M.che ha dato inizio all’evento oggetto di sanzione disciplinare. Egli, infatti, senza ragione alcuna, spingeva da tergo un calciatore dell’A.S.D. Lanusei Calcio, facendolo cadere a terra ed è al quel punto che è scattata la reazione del Sig. M. F.a difesa del proprio compagno di squadra, vittima del comportamento violento del dirigente della squadra avversaria. Il Sig. M. F. ha reagito in conseguenza di un comportamento provocatorio causato da altri e, pertanto, la sanzione disciplinare a lui irrogata dal Giudice Sportivo deve essere attenuata, ex art. 13, comma 1, lettera a) C.G.S..
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 124/CSA del 24 Marzo 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 212 del 9.3.21
Impugnazione – istanza: - F.C. Crotone
Massima: Confermata la squalifica per 1 giornata di gara al calciatore per aver pronunciato l’espressione blasfema “D…Porco”..Si evidenzia come la Società ricorrente non abbia fornito elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel rapporto del Collaboratore della Procura Federale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare e, quindi, in ordine al tenore blasfemo dell’espressione proferita dall’allenatore, Cosmi Serse. Trattasi di comportamento che non può, pertanto, che essere sanzionato in applicazione della previsione contenuta nell’art. 37, comma 1, lett. a), del C.G.S., quantomeno con la squalifica per una giornata effettiva di gara, per come disposto dal Giudice Sportivo.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 123/CSA del 24 Marzo 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti di Serie B di cui al Com. Uff. n. 167 del 9.3.21
Impugnazione – istanza: Cosenza Calcio S.R.L.
Massima: Confermata la squalifica per 1 giornata di gara al calciatore per aver pronunciato l’espressione blasfema “D…Porco”..Nel caso che occupa, infatti, l’esame delle immagini televisive, in uno all’ascolto dell’audio (facilitato dalla circostanza che l’incontro si è disputato a porte chiuse, stanti le limitazioni dovute alla nota epidemia da COVID-19, non lasci dubbi in ordine al comportamento tenuto dal calciatore, …., che, al minuto 36,58 del primo tempo della gara Cosenza- Frosinone, nell’imprecare perché l’Arbitro gli aveva fischiato contro per un fallo di giuoco, proferiva, chiaramente, un’espressione blasfema; l’inquadratura prolungata del volto del calciatore consente, infatti, un’agevole lettura del labiale che, lo si ribadisce, non lascia margini di dubbio in ordine al tenore blasfemo dell’espressione proferita dal calciatore, ….Trattasi di comportamento che non può, pertanto, che essere sanzionato in applicazione della previsione contenuta nell’art. 37, comma 1, lett. a), del C.G.S., quantomeno con la squalifica per una giornata effettiva di gara, per come disposto dal Giudice Sportivo.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 067 CSA del 21 Gennaio 2021
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 75 del 21.12.2020
Impugnazione – istanza: Taranto F.C. 1912
Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica al calciatore “per avere, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo dell'allenatore della squadra avversaria, ingenerando una rissa a cui partecipavano circa 25/30 tesserati di entrambe le società”…La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l’ingiuria; ne deriva che essa si configura in presenza di espressioni «idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 Gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 Gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria, quindi, anche in presenza di «espressioni […] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell’esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell’esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell’onore degli ufficiali di gara» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 Marzo 2013, n. 212/CGF). La condotta irriguardosa, invece, è meno grave dell’ingiuria e consiste in espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica» (cfr. Corte giust. fed., 28 aprile 2010, cit.; nonché, Corte giust. fed., 19 Gennaio 2010, cit.; Corte giust. fed., 19 Gennaio 2010, cit.). Essa è prevista e punita dall’art. 36, comma 1, lettera a), del nuovo C.G.S. con la sanzione della squalifica base “per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti”. L’elenco di circostanze attenuanti contenuto nell’art. 13 del C.G.S. non è tassativo, atteso che ai sensi del comma 2 “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, per cui, la loro concreta individuazione è lasciata alla giurisprudenza, che sovente applica analogicamente le circostanze tipizzate nell’ambito dell’ordinamento penale. Sotto un profilo oggettivo, la condotta tenuta dal calciatore R. non può essere sussunta nella fattispecie dell’ingiuria o in quella della condotta irriguardosa, ma assume i caratteri del comportamento meramente scorretto. In primis, dagli atti di gara non è emerso il preciso contenuto dello scambio che il suddetto atleta e l’allenatore della squadra campana hanno avuto a fine partita, ragion per cui non si può vagliare in concreto la gravità delle frasi proferite dal R., delle quali lo stesso arbitro ha rilevato la semplice “animosità”. In secondo luogo, dalle risultanze probatorie dell’udienza del 5.1.2021 è emerso che l’allenatore aversano avrebbe provocato l’atleta tarantino, facendo assumere rilevanza nel caso di specie alla circostanza attenuante della provocazione. Peraltro tale atmosfera risulta aggravata dal comportamento del dirigente accompagnatore dell’Aversa, tale paolo Filosa, che avrebbe creato un clima da ressa continua. Affermatasi nel diritto penale come attenuante dei reati di ingiuria e diffamazione ai sensi dell’art. 599 c.p., tale circostanza può essere trasposta anche nel diritto sportivo. Già sotto la vigenza del vecchio C.G.S. si discuteva sulla rilevanza dell’eventuale provocazione. In alcune decisioni i giudici sportivi hanno espressamente affermato che «non sembra sia stato doverosamente tenuto presente nella decisione impugnata il disposto dell’art. 19.4 C.G.S., che con esplicita formulazione fa salva la possibile applicazione di circostanze attenuanti fra le quali genericamente può farsi rientrare appunto quella innanzi descritta, pur se non testualmente e specificamente prevista sotto la specifica menzione della provocazione subita» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 Marzo 2012, n. 200/CGF). Questa Corte ritiene che anche la provocazione dell’allenatore avversario, unitamente al mero carattere “animato” ma non “irriguardoso” dello scontro verbale, concorra a mitigare la sanzione irrogata dal giudice di prime cure in capo al calciatore pugliese.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 056 CSA del 7 Gennaio 2021
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 78 dell’1/12/2020
Impugnazione – istanza: Cosenza Calcio S.r.l.
Massima: Confermata una giornata di squalifica al calciatore “per doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Nel merito ritiene il ricorso inammissibile in quanto va esclusa la competenza del Giudice Sportivo per decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro in applicazione dell’art.65 lettera b) del C.G.S. laddove la società lamenta l’errore tecnico per l’errata ammonizione.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 046 CSA del 24 Dicembre 2020
Decisione Impugnata: decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 59 del 30 Novembre 2020.
Impugnazione – istanza: calc. G.P..
Massima: Rideterminata la sanzione di due giornate di gara nei limiti del presofferto al calciatore “per aver a gioco fermo senza possesso del pallone pestato il piede e ginocchio dell’avversario reagendo ad un contrasto di gioco (…)”…La condotta contestata, infatti, risulta quantomeno affievolita dal comportamento del calciatore che ha immediatamente manifestato il proprio rincrescimento, nonché dal riconoscimento spontaneo dell’avversario che ha ritenuto di dover fornire la sua versione dei fatti in forma scritta, consentendone l’utilizzabilità in questa sede. In tale contesto non avulso dalla finalità agonistica, si impone, a giudizio della Corte la rivalutazione del trattamento sanzionatorio con la conseguente riduzione della squalifica nei limiti del presofferto equivalente ad una giornata già scontata o da scontarsi secondo il concreto svolgimento dei calendari disposti dal Dipartimento Interregionale anche alla luce di eventuali rinvii oggi non conosciuti per causa di COVID 19.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 023 CSA del 03 Dicembre 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo della Lega Pro di cui al C.U. n. 153/DIV del 12 Novembre 2020
Impugnazione – istanza: CALCIO PADOVA S.P.A.
Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica al calciatore: espulso, perché, dopo essere stato ammonito, si avvicinava al medesimo direttore di gara e “riferiva reiteratamente (4 volte) le seguenti offese: Sei scarso”…Come è stato già chiarito dalla Corte in alcuni precedenti analoghi (i cui tratti essenziali ben possono qui essere riproposti per ampi stralci, non intendendo il Collegio allontanarsi da tale solco interpretativo), peraltro invocati a sostegno della richiesta di reclamo dalla odierna parte reclamante, va precisato che, ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere dalla disposizione di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. nella parte in cui prevede la sanzione della squalifica “per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, ove l’infrazione sia stata commessa (in occasione o durante la gara) da calciatori e da tecnici responsabili, fatta “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti” (art. 36, comma 1, C.G.S.). Nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al signor …, ritenendo che dalla dinamica dell’episodio e dall’analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come il predetto, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzatile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo, come è quello che nella specie ha ritenuto di infliggere il giudice sportivo. Infatti, al calciatore di cui trattasi deve essere imputata una espressione inopportuna, nemmeno ingiuriosa od offensiva, ma meramente irriguardosa, senza un particolare intento lesivo del prestigio dell'arbitro. La circostanza poi che essa sia stata reiterata per quattro volte non costituisce elemento idoneo a trasformare la effettiva capacità offensiva della ridetta espressione. L'atteggiamento ascrivibile al calciatore del Calcio Padova, nel caso di specie, può e deve essere qualificato, quindi, come meramente irrispettoso ma non anche irriguardoso e comunque meritevole di considerazione di “circostanze attenuanti”, essendosi concretato in una articolata manifestazione di forte disappunto ma senza che fosse oltrepassata in modo evidente la soglia della offensività.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 003 CSA del 6 Ottobre 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 8 DIV del 29.09.2020
Impugnazione – istanza: Ravenna F.C. 1913 S.p.A.
Massima: Confermata la squalifica per 1 giornata effettiva di gara da aggiungersi a quella non scontata in precedenza inflitta al calciatore per aver preso parte alla gara risultando colpito dalla sanzione della squalifica per una gara al termine della stagione sportiva 2019/2020…occorre evidenziare quanto previsto dall’art. 21, 2° comma, CGS: “Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, comma 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.”….Ne consegue che al calciatore in questione, avendo preso parte alla gara sopracitata, ex art. 21, 3° comma, C.G.S., deve essere irrogata una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall’art. 9 del C.G.S..
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 0253 CSA del 28 Luglio 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 166 del 14/7/2020
Impugnazione – istanza: Sig. G.F..
Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica al calciatore “per comportamento offensivo verso l’Arbitro durante la gara”. La Corte ritiene fondato il ricorso, non ritenendo doversi applicare la sanzione di due giornate comminata dal Giudice Sportivo in quanto non si è trattato di una offesa alla persona ma di una critica al suo operato.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 0252 CSA del 28 Luglio 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 166 del 14/7/2020
Impugnazione – istanza: Ternana Calcio S.p.A.
Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica al calciatore perchè “contrasta un avversario con uso di forza eccessiva mettendone a rischio l’incolumità fisica. In un contrasto di gioco, ma senza possibilità di giocare il pallone, interveniva di lato sull’avversario colpendolo con la pianta del piede (tacchetti) direttamente sulla caviglia. L’avversario era in possesso del pallone, e comunque non necessitava di cure mediche a causa dell’intervento”.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 241 CSA del 9 Luglio 2020
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. 155/DIV del 1° Luglio 2020
Impugnazione – istanza: U.S. Catanzaro 1929 S.r.l.
Massima: Ridotta da due a una giornata la squalifica al calciatore per “aver ripetutamente proferito frasi blasfeme al rientro negli spogliatoi alla fine del primo tempo”. La Corte, esaminati gli atti, precisa, in primo luogo, che l’articolo 61, commi 3 e 6, CGS e la relativa disciplina devono ritenersi applicabili esclusivamente a quelle condotte che si verificano nel corso del gioco o, comunque, all’interno del campo di gioco. In tale ipotesi, l’iter processuale - ed il conseguente impiego dei mezzi di prova contemplati dalla predetta norma – è attivabile solo su intervento del Procuratore Federale o del Commissario di campo. Ciò detto, si rileva come la condotta oggetto del presente procedimento non possa rientrare nel novero delle fattispecie contemplate dall’art. 61, commi 3 e 6, CGS in quanto avvenuta sì in occasione della gara, ma non nell’ambito della stessa, dell’azione di gioco o sul terreno di gioco. Di conseguenza, non potendo usufruire della procedura e delle prove messe a disposizione dal predetto articolo, la giurisprudenza di questa Corte è unanime nel sostenere che il Giudice Sportivo è del tutto legittimato a utilizzare, ai fini della propria decisione, qualsiasi mezzo di prova ammesso dalla normativa di settore e, quindi, basare la propria decisione anche sui referti del Delegato della Lega (in funzione di Commissario di campo) e del Rappresentante della Procura Federale. L’eccezione pregiudiziale deve, quindi, ritenersi respinta. Quanto al merito, la Corte ritiene che la sanzione irrogata non sia congrua e deve essere riportata ad equità riducendo la squalifica ad una giornata effettiva di gara.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 215 CSA del 9 Marzo 2020
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 198 del 2.3.2020
Impugnazione – istanza: Calc. D.G..
Massima: Confermata una giornata di squalifica al calciatore per l’espressione blasfema ripresa dalle immagini televisive ..questa Corte evidenzia come, nel caso che occupa, l’esame delle immagini televisive non lasci alcun dubbio in ordine al comportamento tenuto dal calciatore, DONATI Giulio, che, al minuto 16° circa del primo tempo della gara LECCE-ATALANTA, nell’imprecare per avere procurato un autorete ai danni della propria squadra, proferiva, chiaramente, un’espressione blasfema; l’inquadratura prolungata del volto del calciatore consente, infatti, una agevole lettura del labiale che, lo si ribadisce, non lascia margini di dubbio in ordine al tenore blasfemo dell’espressione proferita dal calciatore, DONATI Giulio. Trattasi di comportamento che non può, pertanto, che essere sanzionato in applicazione della previsione contenuta nell’art. 37, comma 1, lett. a), del C.G.S., quantomeno con la squalifica per una giornata effettiva di gara, per come disposto dal Giudice Sportivo.
Massima: E’ ammesso l’utilizzo di immagini televisive per l’espressione blasfema … ai sensi dell’art. 61, comma 3, del C.G.S. “Per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara”; dal che discende che il mezzo della prova televisiva non sarebbe utilizzabile laddove l’episodio, come nel caso di specie, seppure non oggetto di percezione da parte dell’Arbitro, sia stato, invece, visto dal VAR. Tale conclusione, sebbene possa trovare un apparente fondamento nella non perspicua formulazione letterale dell’art. 61, comma 3, del C.G.S., non può essere condivisa per una ragione molto semplice ovvero che, ove si aderisse a tale interpretazione, la conseguenza che ne deriverebbe e l’assoluta inutilizzabilità del mezzo della c.d. “prova televisiva” atteso che il VAR, o meglio gli Ufficiali di Gara alla stessa preposti, vedono tutte le immagini televisive della gara. Pertanto, al fine di non pervenire alla sopra evidenziata interpretazione abrogativa della norma federale relativa alla c.d. “prova televisiva”, l’art. 61, comma 3, del C.G.S. deve essere interpretato nel senso che tale mezzo di prova può essere utilizzato esclusivamente nelle ipotesi in cui i fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non siano stati percepiti dall’Arbitro o allo stesso segnalati dal VAR; circostanza, quest’ultima, che non si è verificata nel caso di specie, il che consente, pertanto, di utilizzare il mezzo della cd. “prova televisiva”.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 177/CSA del 6 Dicembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 67/DIV del 19.11.2019
Impugnazione – istanza: COMO 1907
Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica al calciatore perché, in occasione della gara ..a gioco fermo, spingeva un avversario mettendogli le mani sul viso. Ritiene la Corte che, in effetti, l’azione sanzionata possa essere esattamente qualifica nell’ambito di una fase concitata della partita e non quale azione violenta, per cui, impregiudicato il negativo giudizio sul comportamento tenuto dal calciatore del Como, ritiene equo ridurre la squalifica irrogata ad una sola giornata.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0056/CSA del 30 Ottobre 2019
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 69 del 28 Ottobre 2019
Impugnazione – istanza: PARMA CALCIO 1913/PROCURA FEDERALE
Massima: Confermate una giornata di squalifica al calciatore per aver pronunciato il minuto 26° del secondo tempo anziché il minuto 48°, come da segnalazione della Procura Federale), l’esame delle immagini televisive non lasci dubbi in ordine al comportamento tenuto dal calciatore, …, che, al minuto 48° circa del secondo tempo della gara …, nel lamentarsi per un presunto fallo subito da un avversario proferiva, chiaramente, un’espressione blasfema l’inquadratura prolungata del volto del calciatore consente, infatti, una agevole lettura del labiale che, lo si ribadisce, non lascia margini di dubbio in ordine al tenore blasfemo delle espressioni proferite dal calciatore. Trattasi di comportamento che non può, pertanto, che essere sanzionato in applicazione della previsione contenuta nell’art. 37, comma 1, lett. a), del C.G.S., con la squalifica per una giornata effettiva di gara, per come disposto dal Giudice Sportivo.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 0053/CSA del 2 Novembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 46/DIV del 21 Ottobre 2019
Impugnazione – istanza: CALC. D.C.C..
Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica al calciatore che al 41° minuto di gioco del secondo tempo, poneva in essere un atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone…Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede privilegiata come da univoca normativa di settore. Tra l’altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare. In sostanza, nel reclamo si sostiene che il fallo è stato posto in essere senza alcuna volontà di causare danni all’avversario e lo stesso si è risolto senza alcuna conseguenza fisica per il calciatore colpito .. Al riguardo, si deve puntualizzare che l’intervento falloso è stato abbastanza deciso. Tuttavia, considerata la dinamica della condotta posta in essere, non particolarmente violenta e originariamente finalizzata a contendere il pallone, come è emerso da quanto riferito dall'arbitro sentito da questa Corte, si ritiene di poter ridurre la sanzione della squalifica da due ad una giornata effettiva di gara.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 08/ CSA del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 143/CSA del 10 Maggio 2019 (dispositivo)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 263/DIV del 29.04.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO CALC. M.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA/ROBUR SIENA DEL 27.04.2019
Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica al calciatore “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale al termine della gara (rapp. A.A.)”….In particolare il ricorrente ha evidenziato il fatto che la frase che è stata ritenuta offensiva (“siete scarsi, non siete buoni a niente, rovinate solo le partite, siete proprio scarsi”) è stata da lui profferita al termine della gara uscendo dal campo e guardando il terreno di gioco senza rivolgere lo sguardo ad alcuno della terna arbitrale. Ciò sarebbe accaduto per la forte prostrazione derivata dalla sconfitta maturata negli ultimi secondi di gara a seguito della trasformazione di un rigore a favore della squadra avversaria.Il ricorso va accolto in quanto il comportamento del sig. M. A. va configurato come comportamento irriguardoso ma non offensivo nei confronti degli Ufficiali di gara.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 07/ CSA del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 117/CSA del 15 Marzo 2019 (dispositivo)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 27.02.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C. PRATO S.S.D. a R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.R.SEGUITO GARA PRATO/VIAREGGIO DEL 24.02.2019
Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica al calciatore “per avere, dopo la realizzazione di una rete, rivolto gesto triviale accompagnato da espressione irriguardosa all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria”…Il reclamo è fondato, dovendo, pur a fronte del comportamento gravemente irriguardoso del giocatore, ritenersi eccessiva la sanzione comminata, dovendosi tenere adeguato conto delle pubbliche scuse che egli, accorgendosi della gravità del gesto impulsivo, ha rivolto prima della pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, al che appare congrua la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 168/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 149/CSA del 16 Maggio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 07.05.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE I.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/CAGLIARI DEL 05.05.2019
Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica al calciatore per aver rivolto espressioni ingiuriose all'arbitro dopo che questi, in pieno recupero e sul risultato di parità, aveva assegnato un rigore alla squadra avversaria, facendo ricorso al VAR (e in specie dopo la visione da parte degli arbitri del filmato dell'episodio contestato in tecnologia 3D)…In effetti, al di là delle convinzioni che abbiano spinto il tesserato a tenere, nell'occasione, il comportamento contestato, per il suo contenuto l'espressione in concreto rivolta all'arbitro, anche alla luce dei precedenti richiamati nel reclamo, rende la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con l'avversata decisione sovradimensionata rispetto al reale disvalore della condotta in contestazione. In luogo di quella inflitta, ad avviso di questa Corte, appare infatti nel caso di specie più appropriata la sanzione di 1 giornata effettiva di squalifica.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 168/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 149/CSA del 16 Maggio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 07.05.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.D.SEGUITO GARA MILAN/BOLOGNA DEL 6.5.2019
Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica al calciatore “per avere al termine della gara, sul terreno di gioco, rivolto al Direttore di Gara espressioni irriguardose”….In realtà l’espressione proferita dal calciatore, non avendo una connotazione offensiva nei confronti del direttore di gara, è da inquadrare come un’espressione di critica, per cui la condotta va qualificata come irrispettosa piuttosto che irriguardosa.
Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Bologna F.C. 1909 di Bologna riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 168/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 149/CSA del 16 Maggio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 07.05.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. V.J.M. SEGUITO GARA EMPOLI/FIORENTINA DEL 05.05.2019
Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica al calciatore "per aver, al termine della gara, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa”…Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, rilevata la tenuità delle espressioni pronunciate, accoglie il ricorso e riduce la sanzione come già inflitta da 2 ad 1 giornata effettiva di squalifica.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 154/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 094/CSA del 7 Febbraio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.L.SEGUITO GARA GAVORRANO/TUTTOCUOIO DEL 27.01.2019
Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica al calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio”….si osserva che il comma 4 dell’art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di 2 giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e nelle ipotesi di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di 3 giornate ove il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o di altre persone presenti (5 giornate in caso di condotta di particolare gravità), mentre ha una durata minima di 8 giornate nel caso in cui sia diretta nei confronti degli ufficiali di gara.In particolare, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF). Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva poiché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF). La Corte, esaminata la documentazione arbitrale, ritiene di accogliere il reclamo proposto dalla U.S.D. Gavorrano del calciatore …, imponendosi nei confronti di questi la comminazione di una sanzione più equa e proporzionata. Come è dato evincersi dal referto arbitrale presente in atti entrambi il calciatore … è stato espulso al minuto 46’ del secondo tempo regolamentare dal Direttore di gara poiché, dopo un contrasto con un avversario in conseguenza del quale cadevano entrambi a terra, lo aveva scalciato sulla coscia senza provocare tuttavia alcun danno fisico al giocatore colpito. Sebbene non vi siano dubbi circa l’integrazione della violazione da parte del calciatore …, ragioni di equità, in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di afflittività della sanzione, impongono a questo Giudicante di ridurre la sanzione della squalifica ad 1 sola giornata effettiva di gara. Non si evincono elementi sufficienti per qualificare la predetta condotta come gravemente antisportiva, trattandosi al più di una reazione scomposta scaturita dal contatto con il giocatore della squadra avversaria oltrepassante i limiti della sana foga agonistica.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 152/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 064/CSA del 13 Dicembre 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 350 del 28.11.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.F.M. SEGUITO GARA BERGAMO C5 LA TORRE/SAINTS PAGNANO DEL 25.11.2018
Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica al calciatore “per comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro”…Dalla lettura del referto di gara risulta che il …avrebbe applaudito e deriso l’arbitro. Tale comportamento è da considerare meramente irriguardoso e non gravemente irriguardoso come qualificato dal Giudice Sportivo, perché effettivamente difetta di un intento lesivo del prestigio e dell’onorabilità dell’arbitro.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 152/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 064/CSA del 13 Dicembre 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 10.12.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. E.A. SEGUITO GARA NARDÒ/AUDACE CERIGNOLA DEL 08.12.2018
Massima: Ridotta da tre ad una giornata la squalifica al calciatore: ”Espulso per doppia ammonizione, al rientro negli spogliatoi lanciava una bottiglietta contro una finestra rompendola. La Bottiglia ricadeva all’esterno pur senza colpire alcuno. Infatti, come correttamente evidenziato dalla società reclamante, le segnalazioni da parte dei Commissari di Campo sono ammesse e possono essere effettuate, nell’ambito delle gare della LND, solo ed esclusivamente per fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema (cfr. art. 35, punto 1.4, C.G.S.. A parere di questa Corte il lancio di una bottiglietta, avvenuto all’interno dello spogliatoio, senza aver procurato danni alle persone, non costituisce, condotta violenta, punibile ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. B). Ne consegue che i rapporti dei Commissari di Campo, nel caso di specie, non possono essere utilizzati quali mezzi di prova dell’evento in contestazione, come statuito dal citato art. 35, punto 1.4, C.G.S.. Ferme tali assorbenti ragioni d’inutilizzabilità dei rapporti dei Commissari di Campo va, ad abundantiam, rilevato che l’evento per cui è causa è stato comunque sanzionato dal Giudice Sportivo con l’obbligo, a carico della S.S.D. Audace Cerignola a r.l., di provvedere al risarcimento dei danni arrecati allo spogliatoio dell’impianto sportivo. Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda di parte ricorrente formulata in via preliminare, che prevede la riduzione della squalifica a carico del calciatore E. A. da 3 ad 1 giornata effettiva di gara.
Massima:… come correttamente evidenziato dalla società reclamante, le segnalazioni da parte dei Commissari di Campo sono ammesse e possono essere effettuate, nell’ambito delle gare della LND, solo ed esclusivamente per fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema (cfr. art. 35, punto 1.4, C.G.S.. A parere di questa Corte il lancio di una bottiglietta, avvenuto all’interno dello spogliatoio, senza aver procurato danni alle persone, non costituisce, condotta violenta, punibile ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. B). Ne consegue che i rapporti dei Commissari di Campo, nel caso di specie, non possono essere utilizzati quali mezzi di prova dell’evento in contestazione, come statuito dal citato art. 35, punto 1.4, C.G.S.. Ferme tali assorbenti ragioni d’inutilizzabilità dei rapporti dei Commissari di Campo va, ad abundantiam, rilevato che l’evento per cui è causa è stato comunque sanzionato dal Giudice Sportivo con l’obbligo, a carico della S.S.D. Audace Cerignola a r.l., di provvedere al risarcimento dei danni arrecati allo spogliatoio dell’impianto sportivo. Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda di parte ricorrente formulata in via preliminare, che prevede la riduzione della squalifica a carico del calciatore E. A. da 3 ad 1 giornata effettiva di gara.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 110/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 036/CSA del 4 Ottobre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 26.9.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA F.B.C. TARANTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.C. SEGUITO GARA SARNESE/TARANTO DEL 23.9.2018
Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica al calciatore perché , in senso derisorio applaudiva nei confronti del pubblico locale e diceva: “Bravi, sti figli di p…..”…La frase profferita appare poco rispettosa nei confronti della tifoseria locale e non può essere vanificata da una benevole interpretazione di parte. La circostanza che il calciatore non si attendeva un atteggiamento poco amichevole da parte della tifoseria locale non giustifica la condotta posta in essere…Tuttavia, si ritiene che il comportamento posto in essere dal calciatore … non giustifica la sanzione di 2 giornate di gara, per cui la squalifica viene ridotta ad 1 giornata effettiva di gara.
DECISIONE - SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 098/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 85/CSA del 25 Gennaio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 16.01.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE P.E.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SANCATALDESE/BARI DEL 13.01.2019
Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica al calciatore, inflittagli perché veniva espulso al 44' del secondo tempo dalla panchina (ove sedeva in quanto sostituito al 42' del secondo tempo) per essere entrato in campo a gioco fermo spintonando un calciatore della squadra avversaria….Ad avviso della Corte, il gravame - ogni aspetto considerato - è parzialmente da accogliere, perché nell'ambito dell'incontestato parapiglia scatenato dal su richiamato episodio di gioco falloso, proprio in prossimità della panchina, appare non certa l'entità del gesto sanzionato attribuito al Piovanello. Di tal ché si ravvisano sussistenti i presupposti per addivenire alla mitigazione della sanzione inflitta, che viene per conseguenza ridotta ad 1 giornata effettiva di gara.
DECISIONE - SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 097/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 68/CSA del 21 Dicembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 13.12.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA POL. TAMAI A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. B.G. SEGUITO GARA TAMAI/TRENTO DEL 12.12.2018
Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica al calciatore “per aver protestato con termini irriguardosi all’indirizzo del Direttore di gara, allontanato”…Il ricorso va accolto in quanto effettivamente il comportamento del Bianchini non può qualificarsi come ingiurioso o irriguardoso e pertanto la sanzione va ridotta ad 1 giornata.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 082/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 45/CSA del 31 Ottobre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 24.10.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEI SIGG.RI B.A. E B.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL FIGLIO CALC. M.B. SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES LIGORNA/SANREMO DEL 20.10.2018
Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica al calciatore che ha inferto la manata, di cui alla sanzione irrogata, al solo fine di liberarsi dell’avversario, senza alcuna intenzione violenta. Per cui la Corte, valutato esattamente il fatto contestato, in parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la sanzione a 2 giornate effettive di gara.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 076/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 62/CSA del 7 Dicembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 27.11.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.A. SEGUITO GARA PADOVA/CARPI DEL 24.11.2018
Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica al calciatore per aver “al 44° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro un’espressione irriguardosa”. La Corte, esaminati gli atti, rileva che, in virtù del tenore non particolarmente offensivo dell’espressione pronunciata dal Sig. … all’Arbitro, l’entità della sanzione irrogata al predetto calciatore è eccessiva, ritenendo, pertanto, più congrua la squalifica per 1 sola giornata effettiva di gara.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 029/CSA del 18 settembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 026/CSA del 31 Agosto 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 24 del 28.8.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. R.M. SEGUITO SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., GARA UDINESE/SAMPDORIA DEL 26.08.2018
Massima: Con procedimento d’urgenza, confermata al calciatore la squalifica per una giornata di gara…questa Corte ha affermato il principio secondo il quale “la prova televisiva, di cui all’art. 35, comma 1.3, C.G.S., debba necessariamente comprendere l’esame non solo delle immagini, ma anche dell’audio alle stesse sincronizzato” solo per l’ipotesi in cui dalle immagini televisive non emerga, chiaramente, chi abbia pronunciato l’espressione blasfema e sia, pertanto, necessario procedere ad un riscontro tra le immagini e il sonoro. Ove tale principio venisse, invece, generalizzato, come vorrebbe la Società ricorrente, si arriverebbe alla conclusione del tutto assurda di escludere, in assoluto, la possibilità di sanzionare, attraverso le immagini televisive, un tesserato per avere pronunciato un’espressione blasfema atteso che è molto raro che si sia in possesso dell’audio delle espressioni proferite in campo dai calciatori salva l’ipotesi che si trovino vicini al bordo campo laddove sono collocati i microfoni (non a caso, nella fattispecie decisa da questa Corte con il precedente più sopra segnalato, si trattava di presunta espressione blasfema proferita da un calciatore all’atto della sostituzione).. Ciò premesso, questa Corte evidenzia come, nel caso che occupa, l’esame delle immagini televisive non lasci dubbi in ordine al comportamento tenuto dal calciatore, .., che, al minuto 48° circa del secondo tempo della gara Udinese/Sampdoria, nell’imprecare per la mancata realizzazione della seconda rete che avrebbe determinato il sicuro successo della propria formazione, atteso che si era ormai allo scadere del tempo di recupero, proferiva, chiaramente, due espressioni blasfeme; l’inquadratura prolungata del volto del calciatore consente, infatti, una agevole lettura del labiale che, lo si ribadisce, non lascia margini di dubbio in ordine al tenore blasfemo delle espressioni proferite dal calciatore, ... Trattasi di comportamento che non può, pertanto, che essere sanzionato in applicazione della previsione contenuta nell’art. 19, comma 3-bis, lett. a), del C.G.S., quantomeno con la squalifica per una giornata effettiva di gara, per come disposto dal Giudice Sportivo.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 016/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 103/CSA del 13 Marzo 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 06.03.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. C.D. SEGUITO GARA PADOVA/TERAMO DEL 03.3.2018
Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica al calciatore "per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso r.A.A.)"…La Corte, esaminati gli atti e i fatti come accaduti e riportati nel rapporto del Giudice di Gara, nella valutazione complessiva del fatto, ritiene che la frase effettivamente pronunciata non sia da qualificare offesa diretta alla terna arbitrale ma rappresenti, solo, una critica irriguardosa espressa nei confronti dell'operato degli stessi.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 014/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 88/CSA del 09 Febbraio 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL F.C. APRILIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.F. SEGUITO GARA ANZIO CALCIO 1924/APRILIA S.S.D. S.R.L. DEL 28.1.2018
Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica al calciatore per aver reagito ad una manata ricevuta da un calciatore avversario colpendo il predetto con entrambe le mani e facendolo indietreggiare…Ritiene la Corte che il comportamento contestato, esattamente riportato dall’assistente dell’arbitro, deve essere esattamente qualificato quale comportamento reattivo ad una evidente e gratuita provocazione, nondimeno tale reazione non può trovare piena giustificazione, anche in relazione alla qualifica ( capitano) del calciatore.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 005/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 056/CSA del 7 Dicembre 2017
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n.92/DIV del 28.11.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO A.C. REGGIANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.M. SEGUITO GARA BASSANO VIRTUS/REGGIANA DEL 26.11.2017
Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica al calciatore perché “A pallone lontano in un’azione di gioco da un calcio ad un calciatore avversario senza la possibilità di prendere il pallone”…Dagli atti e dalla ricostruzione dei fatti emersa nella discussione orale è risultato accertato che, seppure il pallone non è stato raggiunto dal calciatore squalificato, il suo intervento è stato un intervento di gioco finalizzato a tentare di evitare una ripartenza della squadra avversaria. La circostanza relativa al mancato raggiungimento della palla, che comunque era a meno di un metro dal… è stata determinata dall’azione dell’avversario che ha spostato la sfera mandando a vuoto la scivolata del .. E’ di tutta evidenza che nella fattispecie non c’era alcun intento di arrecare una lesione all’integrità fisica dell’avversario. Manca in altri termini il dolo specifico richiesto per integrare il comportamento violento per cui il fatto va ricondotto a una condotta meramente antisportiva. Naturalmente non rileva la qualificazione di “condotta violenta” che ha dato l’arbitro nel suo rapporto in quanto quest’ultimo fa fede solo sulla ricostruzione di fatti e non già sulla qualificazione giuridica da dare agli stessi.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 004/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 049/CSA del 23 Novembre 2017
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 227 del 16.11.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. POL. REAL CEFALU’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.M.V.N.A.SEGUITO GARA REAL CEFALÙ/CATANIA LIBRINO C5 DEL 14.11.2017
Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica al calciatore “per comportamento irriguardoso nei confronti della terna arbitrale durante il saluto fair play”…Le disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 035, nel disciplinare al punto 10) lettera b) il rituale del cosiddetto fair play al termine della gara, non prevedono il saluto ai due arbitri, mentre espressamente prescrivono il “saluto al pubblico”. Tale lacuna regolamentare, alla luce dei principi generali della tassatività del fatto e della tipicità della fattispecie disciplinare, non consentirebbe - evidentemente - di sanzionare il fatto così come contestato dal Giudice di prime cure. Pur tuttavia, la Corte ritiene sia riconducibile nell’alveo dei doveri di correttezza del tesserato e come tale censurabile in sede disciplinare. Se infatti è prevista la stretta di mano tra i calciatori e il saluto verso il pubblico in ossequio alla ratio ispiratrice della regolamentazione de qua, tesa ad esaltare la sportività, non si vede come possa sfuggire a tale regime prescrittivo (anche e soprattutto) il saluto ai direttori di gara. Pertanto, considerato altresì che la descritta condotta irriguardosa non risulta connotata da particolare offensività, la decisione reclamata deve essere riformata e la sanzione ridotta nella misura indicata in dispositivo.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 169/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n.89/DIV del 21.11.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.C. ALBINOLEFFE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.A. SEGUITO GARA FERALPISALÒ/ALBINOLEFFE DEL 19.11.2017
Massima: La Corte in accoglimento del ricorso riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara, per aver colpito da tergo un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone….La Corte, letto il ricorso ed udita la parte, pur rilevando che il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti accaduti durante la gara e ribadendo la gravità della condotta posta in essere dal calciatore …., ritiene il fatto commesso dallo stesso, come esposto dalla ricorrente ed accertato dagli atti, scorretto ma privo di violenza nei confronti dell’avversario e pertanto congruamente sanzionabile con 1 sola giornata di squalifica.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 146/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 102/DIV del 12.12.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO TRAPANI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARRAS MANUEL SEGUITO GARA MONOPOLI/TRAPANI DEL 10.12.2017
Massima: La Corte, sentito l’arbitro, in parziale accoglimento del ricorso, riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara, per aver colpito, da terra, in occasione della gara, un calciatore avversario con un violento pugno ad un ginocchio. Ora, in disparte il fatto che la visione della documentazione filmica è inibita al giudice, la Corte proprio per accertare esattamente la dinamica del fatto ha ritenuto opportuno interpellare l’arbitro, il quale, in buona sostanza, ha confermato che la condotta, se pur non intenzionale, risultava comunque pericolosa. Conseguente la Corte ritiene di definire la fattispecie contestata quale condotta antisportiva che non ha assunto connotati di particolare gravità, anche in considerazione dell’assenza di ogni conseguenza fisica per l’avversario colpito.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 82/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 12.9.2017
Impugnazione – istanza: Ricorso CALC. S.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/ARZACHENA DEL 10.9.2017
Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal calciatore riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara perché al 9° minuto del secondo tempo: “metteva le mani al volto dell’avversario”. La Corte, esaminati gli atti, sentito l’arbitro, che ha, in buona sostanza, confermato la dinamica fattuale riportata dall’appellante, ritiene equo, in accoglimento del ricorso, ridurre la squalifica irrogata ad 1 sola giornata di squalifica.
Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 68/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 50/DIV del 05.10.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA SOCIETÀ U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER
2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. S.C.SEGUITO GARA MONZA/ALESSANDRIA DEL 4.10.2017
Massima: La Corte in parziale accoglimento del ricorso con procedimento d’urgenza, riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso, r. A.A.)”. Le esternazioni, così come riportate nel referto dell’Assistente dell’Arbitro, sono da considerarsi irriguardose nei confronti della terna arbitrale ma non ingiuriose.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 43/CSA del 14 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 36BS del 5.8.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CATANIA BEACH SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. FABIO PANIZZA SEGUITO GARA PISA BS/CATANIA BS DEL 5.8.2017
Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara inflitta al calciatore per avere “al termine della gara, avvicinato un assistente arbitrale rivolgendogli espressioni irriguardose con fare minaccioso. Il medesimo nella zona antistante gli spogliatoi seguitava a protestare nei confronti degli ufficiali di gara”. Dalla lettura del referto arbitrale risulta che l’allenatore, al termine della gara, ha tenuto sì un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara, ma nella condotta dello stesso non è ravvisabile un atteggiamento minaccioso.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 29.3.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO CALC. FALOMI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIS PESARO/MONTICELLI DEL 26.3.2017
Massima: La Corte, ridetermina in 1 giornata di gara la sanzione della squalifica inflitta al calciatore “per avere, in reazione ad un fallo subito, a gioco fermo, spinto con entrambe le mani sul petto un calciatore avversario facendolo cadere a terra”. Il ricorso va accolto in quanto, anche alla luce del referto arbitrale, il comportamento tenuto dal – omissis - non può configurarsi come condotta violenta e va sanzionato con la squalifica ad 1 sola giornata di gara.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 16/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 175/DIV del 3.4.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO A.C. PRATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. TOMI GIOVANNI SEGUITO GARA PONTEDERA/PRATO DEL 1°.4.2017
Massima: La Corte, accoglie il ricorso e riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 1 giornata effettiva di gara: “per atto di violenza verso un avversario, al termine della gara”. Sentito sul punto il direttore di gara, lo stesso ha chiarito che si sarebbe trattato più di un gesto antisportivo che violento.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 16/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 166 del 21.3.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO U.S. CITTÀ DI PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DIAMANTI ALESSANDRO SEGUITO GARA UDINESE/PALERMO DEL 19.3.2017
Massima: La Corte, sentito l’arbitro, accoglie il ricorso e riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 1 giornata effettiva di gara, per avere il medesimo, a gioco in svolgimento, colpito al volto un avversario con una gomitata, senza conseguenze, come da referto arbitrale. Il comportamento in concreto tenuto dal tesserato, quale chiaramente specificato e confermato dal Direttore di gara, appare sì contraddistinto da antisportività, ma non da violenza. L'episodio, inoltre, non si è svolto a gioco fermo ma a palla in movimento ed è, in ogni caso, rimasto privo di conseguenze per l'avversario. La sanzione inflitta appare per quanto detto sovradimensionata rispetto ai fatti, nella loro materialità, sotto il profilo della quantificazione, sicché appare equo ridurre le giornate di squalifica da due, misura edittale prevista, ad una, anche in applicazione dei criteri di valutazione indicati dagli artt. 16, comma 1, e 19, punto 4, C.G.S.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 06/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 107 del 26.04.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. LIVERANI FABIO SEGUITO GARA BRESCIA/TERNANA DEL 25.04.2017
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato per la condotta ingiuriosa attese le espressioni utilizzate, rivolte all’indirizzo degli Ufficiali di Gara.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 88 del 21.2.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO SPEZIA CALCIO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FABBRINI DIEGO SEGUITO GARA SPEZIA/TRAPANI DEL 18.2.2017
Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara inflitta al calciatore per aver, “al 35° del primo tempo, a giuoco fermo, reagito ad un fallo di giuoco, spingendo con veemenza un avversario”. La Corte, esaminati gli atti, rileva come il comportamento tenuto dal Sig. – omissis- non presenti i requisiti di violenza necessari per l’applicazione dell’art. 19, comma quarto, lett. b) C.G.S. e precisa come tale condotta debba, quindi, essere qualificata e, conseguentemente, sanzionata come antisportiva.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.108/CSA del 30 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CSA del 07 Giugno 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 21.3.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO CALCIO PADOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MADONNA NICOLA SEGUITO GARA MODENA/PADOVA DEL 19.3.2017
Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 1 giornata effettiva “perché al termine della gara assumeva comportamento provocatorio verso gli occupanti la panchina avversaria provocandone la reazione e proferiva una espressione blasfema”. Infatti le condotte poste in essere dal calciatore – omissis - sono state due, da considerarsi tra loro non correlate alla luce dei referti del commissario di campo e dei collaboratori della Procura Federale. La prima, consistita nel profferire una espressione blasfema per la quale consegue la sanzione di una giornata che è stata correttamente irrogata dal Giudice Sportivo. Quanto alla seconda, consistita nella esultanza, sia pure colorita, da parte del calciatore – omissis - non risulta potersi configurare come comportamento antisportivo che dunque non è sanzionabile.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.080/CSA del 17 Febbraio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CSA del 10 Maggio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO A.C.D. VIRTUS BOLZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROMEO ALESSIO SEGUITO GARA VIRTUS BOLZANO/PONTE S.P. ISOLA SSD ARL DEL 05.02.2017
Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive “per avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano dall’azione di gioco, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”. Il ricorso va accolto in parte in quanto nel referto arbitrale non si precisa che l’impatto tra i due calciatori è avvenuto con il pallone lontano dall’azione di gioco e dunque è da presumersi che sia avvenuto durante un’azione di gioco.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D PROGREDITUR MARCIANISE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. L.N. SEGUITO GARA PROGREDITUR MARCIANISE/FRANCAVILLA DELL’1.5.2016
Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara per aver colpito violentemente con uno schiaffo alla nuca un calciatore avversario. Cionondimeno, pur nell’ambito del comportamento che si ritiene di qualificare violento, deve essere valutata la particolare tenuità degli effetti che dalla descritta azione sono derivati, atteso che il descritto schiaffo non hanno prodotto alcun particolare dolore all’avversario.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 29 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 19.4.2016
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO SIG. G.G.I. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/PONTEDERA DEL 17.4.2016
Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara in quanto le condotte sono entrambe da qualificare come irriguardose nei confronti del Direttore di Gara.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 074/CSA del 05 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 147 del 4.2.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’ACF FIORENTINA S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S. AVVERSO LA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. C.D.S.P.M. SEGUITO GARA FIORENTINA/CARPI DEL 3.2.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 1 giornata di gara per aver, al 21° del secondo tempo, indirizzato agli Ufficiali di gara delle espressioni ingiuriose, che reiterava, dopo il conseguenziale allontanamento, permanendo nel recinto di giuoco per un paio di minuti”. La Corte, esaminati gli atti, rileva come, indipendentemente dalla valutazione delle altre espressioni pronunciate dal Sig. – omissis -, l’espressione “siete in malafede” rappresenti un’offesa molto grave nel mondo sportivo, soprattutto perché rivolta ai giudici di gara, tale in definitiva da poter scardinare i capisaldi essenziali che regolano l’attività sportiva, in quanto leale e corretta.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 107/CSA del 08 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CSA del 12 Aprile 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 194 del 5.4.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. S.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA UDINESE/NAPOLI DEL 3.4.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 1 giornata di gara: “per avere al 27° del primo tempo, contestato platealmente l’operato degli Ufficiali di gara rivolgendo loro reiteratamente espressioni ingiuriose; con recidiva specifica reiterata; infrazione rilevata da un Assistente”. Va considerato, infatti, che le frasi proferite dal – omissis - nei confronti dell’arbitro e dei suoi assistenti, come riportate negli atti di gara (rapporto arbitro ed in particolare dell’assistente), pur potendo essere più adeguatamente ricondotte nell’ambito della condotta complessivamente irriguardosa, e non direttamente ingiuriosa, nei confronti degli Ufficiali di gara, risultano comunque sanzionabili in termini corrispondenti alla ipotesi della condotta ingiuriosa, dal momento che l’art. 19.4, lett. a), C.G.S., applicabile per giurisprudenza di questa Corte anche alla condotta dei tecnici, riconduce ad entrambe le ipotesi la medesima sanzione. Deve tenersi conto, altresì, che, proprio alla luce della sopra richiamata assimilazione tra condotta ingiuriosa e condotta irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara, può trovare legittima applicazione, nel caso di specie, l’ipotesi della recidiva specifica dii cui all’art. 21.1. C.G.S., condividendo la presente fattispecie la medesima natura rispetto ai fatti presupposti ad alcuni dei precedenti provvedimenti sanzionatori dei quali è stato destinatario il reclamante. Infine, occorre da ultimo rilevare che la reiterazione della condotta, seppur nei medesimi frangenti di tempo, unitamente all’atteggiamento comportamentale refertato ed ai toni usati, e quindi alla platealità dei gesti, non depongono di certo a favore delle pretese annullatorie, o riduttive, invocate.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 12 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 04.11.2015
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. L.M. SEGUITO GARA NOVARA/PESCARA DEL 03.11.20154
Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara al calciatore per avere, “al termine della gara, rivolto espressioni irriguardose all’arbitro”. Quanto al profilo sanzionatorio, per una corretta graduazione della misura sanzionatoria, questo Collegio ritiene debba anche tenersi conto del contesto di (unicità di) tempo e di luogo della condotta medesima, nonché del momento di concitazione agonistica nel quale il calciatore ha pronunciato l’espressione oggetto di censura.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 26 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CSA del 06 Novembre 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 215 del 27.4.2015
Impugnazione – istanza: RICORSO EMPOLI F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. T.L. SEGUITO GARA ATALANTA/EMPOLI DEL 26.4.2015
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 1 giornata di gara perché profferiva nei confronti dell’avversario la seguente frase:” Ti ammazzo a te e la tua famiglia”.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 133/CSA del 30 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 17 del 23.6.2015
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. CATANESE BEACH SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL CALC. D.A. SEGUITO GARA CATANZARO B.S./CATANESE B.S. DEL 21.6.2015 – CAMPIONATO SERIE A BEACH SOCCER
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 1 giornata di gara per la espulsione al dodicesimo minuto del terzo tempo per proteste.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 17 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 01 Ottobre 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 14.09.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.L.M.N.SEGUITO GARA PROGREDITUR MARCIANISE/CALCIO POMIGLIANO DEL 13.9.2015
Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore ad 1 giornata effettiva di gara per l’intervenuta espulsione per aver colpito un avversario con una manata al volto. La Corte, ritenendo opportuno una approfondimento istruttorio, ascoltava via filo l’arbitro dell’incontro il quale precisava che la “manata” era stata posta in essere dal – omissis - al fine di liberarsi dell’avversario, che lo pressava, anche per allontanarlo da sé.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 30 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CSA del 01 Ottobre 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 102 del 29.4.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., DEL VICENZA CALCIO S.P.A.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. C.A. SEGUITO GARA BRESCIA/VICENZA DEL 28.4.2015
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 1 giornata di gara per aver “al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto all’Arbitro un’espressione irrispettosa”.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 31 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 205/DIV del 12.5.2015
Impugnazione – istanza: 5. Ricorso U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. T.G. SEGUITO GARA GROSSETO/GUBBIO DEL 9.5.2015
Massima: La Corte riduce ad 1 giornata di gara la sanzione inflitta al calciatore per aver reagito, alla fine della gara, alle provocazioni dell’allenatore in seconda del società avversaria, “mettendogli le mani in faccia e spingendolo e indirizzandogli frasi offensive”. La condotta del calciatore – omissis - , infatti, pur non giustificabile, è stata chiaramente provocata dal comportamento del Sig. – omissis -, la cui maggiore gravità è stata sanzionata con la squalifica a 2 giornate di gara, e (fortunatamente) non ha assunto alcun carattere violento, per cui la richiesta riduzione della squalifica può essere accordata.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 039/CSA del 09 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 106/DIV del 7.1.2015
Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., CALC. MORRONE STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA PISA/FORLÌ DEL 6.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 106/DIV del 7.1.2015)
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 1 giornata di gara “per avere pronunciato espressioni blasfeme al termine della gara rientrando negli spogliatoi”.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 18 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 10.12.2014
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. L.V. INFLITTA SEGUITO GARA MANFREDONIA/FIDELIS ANDRIA DEL 7.12.2014
Massima: La Corte riduce la sanzione inflitta al calciatore a 1 giornata effettiva di gara perché al termine dell’incontro, in reazione ad un calcio subito da un calciatore della squadra avversaria, rivolgeva all’autore del gesto espressioni minacciose ed ingiuriose. Nel comportamento tenuto dal calciatore – omissis - non è ravvisabile né quella condotta “gravemente antisportiva”, né quella condotta “ingiuriosa e irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara” che l’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. sanziona con la squalifica per due giornate. Per le espressioni minacciose e ingiuriose, nei confronti di un avversario, appare equa, in applicazione del disposto di cui all’art. 19 comma 10 C.G.S., la sanzione di una gara.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 05 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 91 del 2.12.2014
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO SIG. V.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/TORINO DEL 30.11.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 1 giornata di gara per “avere, al termine della gara, dal recinto di giuoco, rivolto ad uno spettatore, con gestualità gravemente intimidatoria, un’espressione minacciosa: infrazione rilevata da un collaboratore della Procura Federale”. Va preliminarmente esaminata la questione in rito concernente la stessa legittimazione in capo al collaboratore della Procura Federale a refertare esso, e non l’arbitro (i suoi assistenti e il quarto uomo) la circostanza conducente alla irrogazione della sanzione in questa sede contestata, all’uopo richiamando il reclamante precedenti arresti della Corte di giustizia federale concludenti in tal senso. Ritiene la Corte Sportiva d’Appello che, a differenza del citato precedente (relativa al calciatore S.), nella specie non possa dubitarsi della detta legittimazione del collaboratore della Procura federale a “refertare” l’episodio accaduto. A ben considerare, infatti, proprio la formulazione dell’invocato art. 35 C.G.S., a mente del quale “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura Federale”, consente - nel caso di specie - di ritenere sussistente la legittimazione del collaboratore della Procura Federale, trattandosi appunto di episodio intervenuto a fine gara e dunque non “in occasione dello svolgimento” della gara. Per la medesima ragione deve ritenersi irrilevante ai fini disciplinari che l’episodio di che trattasi non sia stato rilevato ovvero segnalato dalla terna arbitrale o dal quarto ufficiale di gara. Si dovrebbe altrimenti inammissibilmente concludere per la non segnalabilità di episodi e condotte poste in essere da tesserati a fine gara (non segnalate direttamente dagli ufficiali di gara) che, di contro, meritano di essere quantomeno valutate per la loro rilevanza disciplinare. ….Non vi è dubbio che la condotta del – omissis -a sia contrassegnata da quei tratti di gravità che rendono legittima e congrua la sanzione irrogata in primo grado. E’, infatti, incontestato l’atteggiamento minaccioso da questi tenuto verso lo spettatore di cui trattasi al termine della gara.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 002/CSA del 18 Settembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 06 Ottobre 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 17 del 10.09.2014
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.N. SEGUITO GARA SCAFATESE CALCIO/FIDELIS ANDRIA DEL 7.9.2014
Massima: La Corte riduce la squalifica inflitta al calciatore a 1 giornata effettiva di gara “per avere, a gioco in svolgimento, tentato di colpire un calciatore avversario con un pugno al volto, senza riuscirci”. Il Direttore di gara nel descrivere l’episodio afferma, senza ulteriori precisazioni, di avere espulso lo – omissis - “perchè nella contesa del pallone con un avversario saltava con il pugno chiuso cercando di colpire al volto l’avversario, non riuscendoci”. Da quanto sopra, non sembra possano ravvisarsi secondo questa Corte gli estremi, adombrati dal giudice di prime cure, di un’azione violenta collegata ad una chiara intenzionalità aggressiva e lesiva, tenuto anche conto che nessuna conseguenza dannosa si è in concreto verificata. Infatti nella condotta violenta, l’intenzionalità e la volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica sono di per sé strettamente collegate alla verifica (nel senso se sia o meno concretamente intervenuta) dell’astratta idoneità lesiva dell’atto. Ritiene questo giudice che l’episodio di cui trattasi debba invece essere ricondotto ad una dinamica di gioco (quindi non a gioco fermo ma nello svolgimento del gioco) per la contesa del pallone, nel cui contesto è ravvisabile una foga agonistica comportante un intervento falloso e, in definitiva, una condotta antisportiva. Pertanto, quanto all’entità della sanzione, la fattispecie va sussunta nella previsione dell’art. 19 comma 10 C.G.S., contemplante l’ipotesi di espulsione del calciatore dal campo, con conseguente applicazione della squalifica a una giornata. Per questi motivi
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 05 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 142 del 30.5.2014
Impugnazione – istanza:6. RICORSO A.S.D. LUPA ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.L. SEGUITO GARA PRO PIACENZA 1919/LUPA ROMA DEL 29.5.2014
Massima: La Corte riduce a 1 giornata di squalifica la sanzione inflitta al calciatore “per avere rivolto espressioni irriguardose nei confronti del direttore di gara: (non fare lo scemo), che aveva determinato l’espulsione dal campo del medesimo giocatore. In effetti la Corte ritiene che l’espressione utilizzata dal calciatore nei confronti dell’arbitro, come riportata nel referto arbitrale (dopo una mia decisione mi si rivolgeva dicendo “scemo”), benché sicuramente censurabile con il provvedimento di espulsione dal campo e con la determinazione di una ulteriore sanzione, possa essere adeguatamente punito con la squalifica per una giornata in luogo delle due disposte dal Giudice sportivo. L’epiteto utilizzato, infatti, sicuramente sconveniente espressione del disappunto del calciatore rispetto all’operato dell’arbitro nella situazione contingente, appare di sostanziale tenuità e non caratterizzato dalla particolare potenzialità offensiva presupposta dalla previsione di cui all’art. 19.4, lett. a) che stabilisce in due giornate di squalifica la sanzione a carico del calciatore sia in caso di condotta ingiuriosa che irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Da ciò si ricava che l’atteggiamento insolente del calciatore, tale da meritare una previsione edittale identica a quella stabilita per il caso della condotta ingiuriosa, debba essere caratterizzato, secondo una media convenzionale, da potenzialità offensiva di livello equivalente alla lesione dell’onore o del decoro della persona dell’ufficiale di gara.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 336/CGF del 19 Giugno 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 62 del 3.3.2014
Impugnazione – istanza: 8) RICORSO PROC. D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. DEL F.C. SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. M.D. SEGUITO GARA SPEZIA/TERNANA DEL 2.3.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 1 giornata di gara, “per avere, all’8° del secondo tempo, proferito espressione blasfema”. La Corte, esaminati gli atti, rileva, preliminarmente, l’inammissibilità delle immagini televisive depositate in atti dalla ricorrente come fonte di prova, in quanto la loro produzione risulta palesemente tardiva rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 35, comma 1.3., C.G.S. ed eseguita con modalità diverse da quelle previste dalla medesima disposizione codicistica. In ogni caso, la Corte ha ritenuto opportuno sentire il direttore di gara, …contattato telefonicamente, il direttore di gara ha confermato, senza alcun dubbio, di aver percepito l’espressione blasfema.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 9 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 329/CGF del 17 Giugno 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata:Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.4.2014
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO F.C. ATLETICO MONTICHIARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. T.M. SEGUITO GARA FORTIS JUVENTUS 1909/ATLETICO MONTICHIARI DEL 27.4.2014
Massima: La Corte riduce ad 1 giornata la squalifica inflitta al calciatore “per avere a gioco in svolgimento ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone colpito un calciatore avversario”. In effetti la lettura del rapporto dell’arbitro induce questa Corte a ritenere che il fatto commesso dal calciatore – omissis - durante la partita, per il quale il medesimo ha meritato il provvedimento di espulsione dal terreno di gioco, non integri l’ipotesi della condotta antisportiva che l’art. 19, comma 4, lett. b), sanziona con la misura minima della squalifica per 2 giornate di gara (sanzione in concreto comminata dal Giudice Sportivo). Infatti il – omissis - è stato espulso per “avere colpito da tergo un avversario con vigoria sproporzionata senza alcuna possibilità di giocare il pallone” fatto questo che, valutato dal direttore di gara meritevole di espulsione dal campo, può giustificare la misura di una giornata di squalifica non risultando dal contesto letterale del referto arbitrale elementi che consentano di qualificare il fatto in termini diversamente e più gravemente sanzionabili.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 09 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 25 Marzo 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 23.12.2013
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO CALC. R.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FROSINONE/PERUGIA DEL 22.12.2013
Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 1 giornata effettiva di gara, “per aver colpito con un pugno al volto un avversario provocandogli fuoriuscita di sangue, il tutto in azione di gioco”. Inquadrato come precede l’episodio, vi è da osservare che non può condividersi appieno la ricostruzione della condotta del giocatore come gesto atletico privo di qualsiasi volontarietà, fortuito e quasi fisiologico perché “il gesto di allungare la gamba è funzionale e finalizzato a raggiungere e controllare il pallone…alla ricerca e conquista della sfera”. Se ciò è vero nella generale dinamica dell’attività calcistica, non può negarsi che essa debba trovare una significativa limitazione allorché lo stesso gesto sia idoneo a recare offesa fisica all’avversario, con congrua previsione dell’evento lesivo e accettazione del rischio che questo possa avvenire. In buona sostanza ogni giocatore deve modulare la propria condotta agonistica ponendo in essere ogni accorgimento prudenziale per evitare di causare un danno fisico all’avversario. Nella fattispecie in esame, il giocatore – omissis - non può non aver messo in conto che il tentativo di impossessarsi della palla ad un’altezza significativa, in presenza ravvicinata di un avversario, poteva recare a questi un danno fisico ma, malgrado questo, non ha retratto tempestivamente la gamba, così procurando al suo antagonista una lieve ferita al volto. Non si tratta, come è evidente, di quella condotta violenta che è prevista e sanzionata dall’art. 19.4 C.G.S. ma sicuramente si è in presenza di un’azione scomposta e scorretta che avrebbe potuto – e dovuto – essere evitata con il ricorso ad una maggiore diligenza. Non averlo fatto giustifica la comminazione di una sanzione. Di tanto si avvede peraltro – implicitamente – la stessa difesa allorché chiede solo la riduzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara e non il suo annullamento.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 075/CGF del 29 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 09 Dicembre 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 66 del 28.10.2013
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37,COMMA 7 C.G.S. DELL’A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. S.L. A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S, GARA BOLOGNA/LIVORNO DEL 27.10.2013
Massima: La Corte, appurata la ritualità del procedimento, viste le immagini TV, considerate le motivazioni del Giudice Sportivo, respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. proposto dal calciatore sanzionato per aver pronunciato un’espressione blasfema al 31° del secondo tempo della gara.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.044/CGF del 18 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 05 Dicembre 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/DIV del 10.9.2013
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL CALC. S.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA ISCHIA ISOLAVERDE/GAVORRANO DELL’8.9.2013
Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 1 giornata in quanto pur dovendosi stigmatizzare con nettezza il comportamento del tesserato, come riconosciuto anche dallo stesso ricorrente, occorre tenere presente la circostanza nella quale il comportamento è stato tenuto. Inoltre, va considerato che il calciatore non è cedivo.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.257/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013
Impugnazione – istanza: 10. RICORSO DALL’A.S.D. CITTÀ DI MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA INFLITTA AL CALC. T.A. SEGUITO GARA DI PLAY OFF CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, FIDENE/CITTÀ DI MARINO DEL 13.4.2013
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la sanzione della squalifica per una ulteriore giornata per recidiva in ammonizione (rispetto alla squalifica per una gara per comportamento offensivo e minaccioso tenuto nei confronti di un calciatore avversario a fine gara)
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 19 Marzo 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 29 Aprile 2010 n. 2 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010
Impugnazione – istanza: Ricorso del Calcio Lecco 1912 S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore C. F. seguito gara Alessandria/Lecco del 7.3.2010 Massima: Congrua è la sanzione della squalifica per 1 giornata al calciatore per aver sgambettato un avversario da tergo. In assenza di alcun elemento certo comprovante la volontà di ledere l’incolumità fisica dell’avversario, deve ritenersi che l’atto compiuto dal calciatore non può essere inquadrato nella fattispecie normativa della condotta gravemente antisportiva, che il Codice di Giustizia Sportiva punisce con la sanzione di due giornate di squalifica, trattandosi piuttosto di un ordinario fallo di gioco, sia pure grave per le modalità di esecuzione.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 19 Marzo 2009 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 03 Maggio 2010 n. 5 e su www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 16.3.2010
Impugnazione – istanza: Ricorso Real Marcianise Calcio Spa avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al sig. B. L. seguito gara Real Marcianise/Cosenza del 14.3.2010 Massima: Viene ridotta ad 1 giornata di squalifica la sanzione irrogata all’allenatore per aver posto in essere una condotta meramente irriguardosa nei confronti dell’arbitro.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 78/CGF del 20 Novembre 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 178/CGF del 11 Marzo 2010 n. 1 n. 2 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 17.11.2009
Impugnazione – istanza: Ricorso della Pol. Alghero avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore S.D. seguito gara Pavia/Alghero del 15.11.2009
Massima: Congrua è la squalifica per 1 gara effettiva irrogata al calciatore, poiché, in qualità di capitano, qualche metro prima di imboccare il tunnel che porta verso gli spogliatoi rivolgeva ai tifosi della società avversaria che lo fischiavano un applauso ironico provocatorio e rispondendo agli insulti.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 043/CGF del 16 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 71 del 29.9.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso Calcio Catania S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore D. G. seguito gara Catania/Roma del 27.9.2009 Massima: Il calciatore è sanzionato con 1 sola giornata di squalifica per aver rivolto all'arbitro espressioni ingiuriosa, attesa la mancanza di significativi precedenti antidisciplinari in capo al calciatore, e soprattutto perché trattasi di condotta non direttamente e gravemente ingiuriosa nei confronti del direttore di gara.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 29/CGF Riunione del 25 Settembre 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 45/CGF Riunione del 13 ottobre 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 24/DIV del 16.9.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso del Calcio Como S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive al calciatore F.M. inflitta seguito gara Itala San Marco/Como del 14.9.2008
Massima: Viene ridotta ad una giornata la squalifica comminata al calciatore per aver colpito con un calcio da tergo un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone quando la condotta contestata è stata animata da mera vis agonistica posta nel tentare di recuperare la palla e giammai connotata da intento lesivo.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 144/CGF Riunione del 20 marzo 2008 n. 1 ncon motivazione sul Comunicato Ufficiale . 241/CGF Riunione del 24 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 149/C dell’11.3.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso del calciatore Volpara Emanuele avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflittagli seguito gara Poggibonsi/Carrarese del 9.3.2008
Massima: Il calciatore è sanzionato con 1 giornata di squalifica perché al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, colpiva con un calcio una bottiglietta d’acqua, lanciata sul terreno di gioco, che raggiungeva in modo accidentale ad una gamba un’assistente arbitrale, procurandogli un’ecchimosi.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.184/CGF Riunione del 22 maggio 2008 n. 5 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 244/CGF Riunione del 24 giugno 2008 n. 5 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso del Pescina Valle Del Giovenco avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore B.D. seguito gara Vibonese/Pescina del 4.5.2008
Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 1 giornata di gara perché già sostituito alzatosi dalla panchina rientrava sul terreno di gioco per protestare contro una decisione dell’arbitro al quale rivolgeva una frase offensiva. Invero, è possibile riscontrare nel comportamento posto in essere dal calciatore, come emerge dalle risultanze in atti, esclusivamente un atteggiamento irriguardoso e non offensivo nei confronti del Direttore di gara.