Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 058/CSA del 5 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Giudice Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 69/DIV del 12 ottobre 2021

Impugnazione – istanza: - F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.-Calc. B.G..

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate di gara al calciatore “per aver, al 45° più 7° del 2° Tempo Regolamentare, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'arbitro, a seguito di una sua decisione, correndo verso di lui, avvicinandosi minacciosamente allo stesso, tentando per due volte di tirargli il braccio e pronunciando più volte parole offensive nei suoi confronti.  Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione”….Il direttore di gara così scrive nel proprio referto di gara: «con il pallone non in gioco e a seguito di una decisione arbitrale (espulsione del compagno di squadra) si avvicinava minacciosamente verso di me e tentava per ben due volte di tirarmi il braccio (prima il sinistro, poi il destro) nel tentativo di farmi girare verso di lui e subire le sue proteste. Nello stesso momento inveiva verso di me pronunciando per più volte le seguenti parole: “ma che cazzo fai”». Orbene, non nutre dubbio alcuno, questa Corte, che il G.S. ha correttamente qualificato la condotta per cui è giudizio come gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro. Il calciatore di cui trattasi tenta per ben due volte di tirare il braccio dell’arbitro, utilizzando, nel contempo, linguaggio e gesti ingiuriosi od offensivi. A tale qualificazione corrisponde la sanzione base della squalifica di quattro giornate effettive di gara, ai sensi della previsione di cui all’art. 36, comma 1, lett. B, CGS, che così recita:  «1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:  a)p er due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico».  Tale sanzione (base), nel caso di specie, ben avrebbe potuto essere aggravata, atteso che il complessivo comportamento irriguardoso tenuto dal calciatore G. B.nei confronti del direttore di gara si connota anche per il fare, reiterato, tanto minaccioso, quanto offensivo.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 042/CSA del 25 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 58/Div del 5.10.2021 e, segnatamente, avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore M.E. in relazione alla gara Vibonese/Potenza del 03.10.2021

Impugnazione – istanza: Potenza Calcio S.r.l

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore  “per avere tenuto, al 43° del 1° tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, a gioco fermo, con una testata all’altezza del mento. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta, il tipo di gesto posto in essere, l’aver attinto l’avversario in una zona delicata del corpo, e la circostanza di avere inferto il colpo a gioco fermo e, dall'altra, la mancanza di conseguenze a carico dell'avversario”….Si aggiunga che, ascoltato l’arbitro (con conseguente superfluità delle ulteriori istanze istruttorie), questi non solo ha ribadito la “chiara volontarietà” del gesto non originato dalla mera dinamica del rialzarsi, ma ha altresì confermato di aver “visto con i propri occhi” il colpo per effetto della testata al mento, escludendo in radice la diversa prospettazione di parte reclamante tesa a negarne l’accaduto. Orbene, rispetto a tale dato, per un verso, emerge con nettezza la gravità della condotta violenta in ragione della tipologia del gesto e della pericolosità delle sue potenziali conseguenze, con irrilevanza delle (peraltro solo ipotizzate) situazioni di provocazione; dall’altro lato, per il contesto di riferimento (gioco fermo) e gli esiti del gesto (privo di significativi effetti lesivi), si conferma la correttezza dosimetrica della sanzione inflitta. 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 023/CSA del 05 Ottobre  2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 36/DIV del 21.09.2021

Impugnazione – istanza: A.S. Giana Erminio S.r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore “per avere, al 37° del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'arbitro a seguito di una sua decisione, correndo verso di lui, protestando nei suoi riguardi, tagliandogli la strada con atteggiamento minaccioso e con l'intento di arrestare la sua corsa, urtandolo e facendolo cadere, senza arrecare alcun danno fisico”….Preliminarmente, si rileva l'inutilità e l'irrilevanza del richiamo della ricorrente all'uso della prova televisiva (evidentemente non applicabile alla fattispecie) e la richiesta di applicazione della norma contenuta nel primo comma, lett. a) art. 13, C.G.S. (!) riferibile a ben altre situazioni. La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione. Il Sig. A…A., arbitro della gara in oggetto, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo referto, precisando che il calciatore si è intenzionalmente diretto verso di lui protestando per una sua decisione non condivisa, assumendo un atteggiamento nei suoi confronti che il medesimo ha valutato "minaccioso" per la foga del movimento di avvicinamento. Il direttore di gara ha però escluso che l'urto che ha determinato la sua caduta a terra fosse volontario, ritenendolo invece conseguenza inevitabile dell'impetuoso appropinquarsi del calciatore.  Le ulteriori precisazioni fornite dall'arbitro escludono qualsiasi valenza dei motivi addotti dalla reclamante, rendendo pienamente plausibile l'interpretazione fattuale operata dal Giudice Sportivo e la conseguente quantificazione della sanzione inflitta, che appare del tutto ragionevole e proporzionata alla gravità del fatto.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 230/CSA del 30 Giugno 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile -Com. Uff. n. 155/DCF del 26.05.2021

Impugnazione – istanza: SSDARL Napoli Femminile

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate effettive di gara alla calciatrice “per avere, nel protestare in occasione della concessione di un calcio di rigore, assunto un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del Direttore di gara, afferrando per un braccio il medesimo e strattonandolo lo costringeva a girarsi verso di lei”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 210/CSA del 8 Giugno 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul C.U. n. 164 del 19/05/2021

Impugnazione – istanza: Aglianese 1923 SSDAR

Massima: Ridotta la squalifica da 5 a 4 giornate di gara al calciatore: “Espulso per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara accompagnata da espressione blasfema. Alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava tale comportamento profferendo espressioni irriguardose fino a quando non veniva allontanato dai compagni”…La Corte ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato e meriti parziale accoglimento limitatamente alla mancata specificazione nel rapporto arbitrale dell’espressione qualificata “blasfema”, la cui evidente genericità in effetti ha precluso alla reclamante di svolgere una piena difesa sul punto e agli organi di giustizia sportiva di poter apprezzare in modo autonomo e indipendente la correttezza di tale qualificazione. Per il resto, il reclamo è infondato, dovendo ritenersi le condotte sanzionate adeguatamente provate e specificate nel rapporto arbitrale e congruamente sanzionate ove si consideri la scelta del Codificatore sportivo di non attribuire rilievo riduttivo della sanzione al carattere continuativo della condotta, che evidenzia l’inconferenza delle argomentazioni della reclamante basate sulla mancata applicazione del cumulo giuridico e ove si consideri che il calciatore ha continuando a protrarre la condotta illecita rendendo necessario l’intervento dei compagni per allontanarlo. Il reclamo è, quindi, parzialmente fondato nei sensi e limiti di cui sopra, rispetto a cui appare congruo ridurre la sanzione comminata da 5 a 4 giornate effettive di squalifica.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 209/CSA del 3 Giugno 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 73 Dipartimento Calcio Femminile del 05.05.2021

Impugnazione – istanza: Atletico Oristano

Massima: Ridotta la squalifica da 6 a 4 giornate di gare alle giocatrici “Per aver, a fine gara, affrontato con atteggiamento violento e aggressivo protrattosi per circa due minuti, rivolgendo anche espressioni gravemente offensive, l’AA, la quale temendo per propria incolumità si affrettava ad entrare nel proprio spogliatoio”…Il reclamo è, invece, fondato relativamente al quantum, che appare eccessivo rispetto a condotte che, per quanto gravi, sono rimaste comunque confinate alla sfera verbale e rispetto alle quali appare congruo ridurre le sanzioni comminate da 6 a 4 giornate di squalifica ciascuna.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 164/CSA del 23 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 137 del 12.04.2021

Impugnazione – istanza: Calc. E. R.

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate di gara al calciatore: “Espulso per avere, a gioco fermo, afferrato un calciatore avversario per la gola, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni gravemente 2 minacciose all'indirizzo della Terna Arbitrale”

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 159/CSA del 22 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice sportivo presso la Lega italiana calcio professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 132/DIV del 31.03.2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Puteolana 1902

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate di gara al calciatore “…per aver a gioco fermo, dopo la concessione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria, rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara poggiando, inoltre il proprio petto a quello dell’Ufficiale di gara, senza, tuttavia farlo indietreggiare “.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 154/CSA del 15 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione Giudice Sportivo presso la Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 38/PR3 del 17.3.2021

Impugnazione – istanza: Arezzo

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate di gara al calciatore per atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo e per aver, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, tenuto un comportamento minaccioso e offensivo nei confronti dell'arbitro proferendo una frase blasfema.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 126/CSA del 30 Marzo 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 24.02.2021 di cui al Com. Uff. n. 17/PR3

Impugnazione – istanza: -  S.S. Sambenedettese S.R.L.

Massima: Ridotta la squalifica da 5 a 4 giornate di gara al calciatore “per aver profferito una frase gravemente offensiva nei confronti dell’arbitro” (“vaffanculo, sei cieca, troia”) e conseguentemente espulso dal campo.  …Resta pertanto esclusa qualunque ipotesi di scambio di persona, anche perché, come si è detto, né la reclamante, né alcuno dei presenti sul posto, è stato in grado di indicare un diverso autore del fatto.  Quanto alla sanzione, se è pur vero che il comportamento comunque antisportivo del calciatore non è sfociato in alcun contatto fisico con l’arbitro e che, conseguentemente, appare eccessiva la squalifica per 5 giornate, va considerata l’estrema gravità della condotta ingiuriosa in relazione alla giovane età del calciatore, al contesto in cui essa si è consumata (campionato Primavera) ed all’offesa oggettivamente discriminatoria del sesso femminile: sicchè, anche con l’applicazione dell’aggravante specifica di cui all’art. 14, comma 1, lett. n), si ritiene congrua la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara, in tale misura ridotta la squalifica per cinque gare comminata dal Giudice Sportivo.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 097 CSA del 25 Febbraio 2021

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND Serie D, di cui al Com. Uff. n. 101 del 04.02.2021

Impugnazione – istanza: U.S. Savoia 1908

Massima: Ridotta da cinque a quattro giornate la squalifica al calciatore per la condotta nei confronti dell’arbitro che ha causato la caduta del cartellino…Risulta, infatti, provato dal referto di gara, oltre che confermato dall’Arbitro e anche dalla difesa, che il comportamento gravemente irriguardoso tenuto dal calciatore Cipolletta Ciro nei riguardi dell’ufficiale di gara si è concretizzato in un contatto fisico il cui vigore ha provocato all’arbitro la caduta del cartellino, il che integra all’evidenza la fattispecie cui l’art. 36 comma 1 lettera b) CGS riconduce la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara, cui va quindi ridotta la sanzione applicata.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 069 CSA del 26 Gennaio 2021

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 232/DIV del 21.12.2020

Impugnazione – istanza: U.S. Avellino 1912 S.R.L.-calc. P.A..

Massima: Confermate quattro giornate di squalifica al calciatore “perché al termine della gara rientrando negli spogliatoi spingeva con una spallata un assistente arbitrale la cui caduta veniva impedita solo dalla presenza di altre persone”A fronte della natura privilegiata, ai fini probatori, del referto dell’Assistente, la tesi sostenuta dal calciatore circa la fortuità della spinta, per essere egli scivolato sugli scalini a causa dei tacchetti degli scarpini umidi, non ha trovato alcuna conferma ed anzi appare poco verosimile, come dimostra la totale mancanza di scuse da parte del calciatore all’Assistente, scuse che certamente non sarebbero mancate laddove la spinta fosse stata fortuita, ma tale da far rovinare quest’ultimo addosso ad un’altra persona. Se dunque non può negarsi la responsabilità del calciatore e la pericolosità del gesto (una spinta sugli scalini che poteva determinare ben più gravi conseguenze), questa Corte Sportiva ritiene adeguata anche la misura della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo (squalifica per 4 giornate effettive di gara), risultando perfettamente realizzata la fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 36, 1° comma, lett. b), C.G.S., che appunto in tale misura minima punisce la condotta gravemente irriguardosa di un calciatore nei confronti degli ufficiali di gara e che si concretizza in un contatto fisico. sentito l’Assistente n. 1, respinge.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: SEZIONE III: DECISIONE N. 001 CSA del 17 Settembre 2020

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 12.02.2020

Impugnazione – istanza: ACD Bastia 1924

Massima: Confermate quattro giornate di squalifica al calciatore per avere, al termine della gara, colpito un calciatore  avversario con un violento pugno al volto subito dopo che lo stesso si era rialzato a seguito di analoga condotta da parte di un proprio compagno di squadra, facendolo nuovamente cadere a terra”.

 

DECISIONE C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0085/CSA del 28 Gennaio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 43 del 8.1.2020

Impugnazione – istanza: A.S.D. ROMA XIV DECIMOQUARTO

Massima: Confermate quattro giornate di squalifica alla calciatrice. Se per un verso, le espressioni rivolte dalla calciatrice al Direttore di gara assumono certamente contenuto offensivo e ingiurioso e come tali devono essere censurate in sede disciplinare, per altro verso, la valutazione complessiva delle stesse in un unico omogeneo contesto espressivo consente di ridimensionarne la valenza “gravemente” minacciosa. Di tal ché, la richiesta di riduzione della squalifica deve essere accolta.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 148/CSA del 26 Gennaio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 76 dell’8 Gennaio 2020

Impugnazione – istanza: S.S.D. ARL CALCIO FOGGIA

Massima: Confermate quattro giornate di squalifica al calciatore per “avere, a gioco fermo, colpito con una violenta manata al volto un calciatore avversario che si trovava a terra. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione offensiva all’indirizzo di un a.a., venendo allontanato solo grazie all’intervento dei compagni di squadra”.

Massima: Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 Gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 Gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 Novembre  2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 Settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 Maggio 2010, n. 272/CGF). In caso di condotta violenta del tesserato la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità). La condotta ingiuriosa si configura in presenza di espressioni “idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 Gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 Gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria anche in presenza di “espressioni […] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell’esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell’esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell’onore degli ufficiali di gara” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 Marzo 2013, n. 212/CGF). La condotta ingiuriosa o irriguardosa è disciplinata dal nuovo C.G.S. all’art. 14, lett. n), come aggravante della sanzione disciplinare (“aver tenuto una condotta che comporti in ogni caso offesa, denigrazione o ingiuria per motivi di razza, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica”). Ebbene, nel corso della gara Calcio Foggia c. Città di Fasano il calc. Tedesco ha realizzato la fattispecie della “condotta violenta dei calciatori”, prevista e punita dall’art. 38 C.G.S., nella sua forma aggravata dall’offesa, essendo sanzionato dal giudice di prime cure a 4 giornate effettive di squalifica. Tale sanzione risulta proporzionata sia in relazione al fatto tipico integrato dall’incolpato, che si distingue per una sua intrinseca gravità, sia se si considera che la base edittale prevista per la condotta violenta (pari a 3 giornate di squalifica) è stata incrementata soltanto di una sola giornata a causa dell’aggravante. La difesa della società dauna deduce l’applicabilità di alcune attenuanti che questa Corte, invece, ritiene di escludere nel caso di specie. In primo luogo, non può prendersi in considerazione l’asserita scriminante dell’eccesso di foga, atteso che il colpo è stato inferto a gioco fermo e non nel corso di un’azione caratterizzata dalla tensione psicofisica di entrambi i calciatori, né rileva la mera eventualità che il calciatore colpito non abbia riportato danni, attesa la gravità del gesto del T., lesivo del fair play che deve caratterizzare il comportamento di ogni tesserato. Peraltro, la giurisprudenza sportiva è concorde sia nell’escludere valenza attenuante alla c.d. enfasi agonistica (cfr., in tal senso, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 Gennaio 2010, n. 133/CGF) sia nell’escludere la valenza attenuante dell’assenza di conseguenze della condotta realizzata in danno dell’avversario (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 7 Giugno  2012, n. 284/CGF e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 Giugno  2012, n. 281/CGF). Si rileva poi che l’espressione proferita dal calciatore dauno nei confronti del II assistente supera il normale limite del diritto di critica, in quanto tali espressioni non consistono in un mero dissenso motivato alle decisioni arbitrali, espresso in termini misurati e necessari, ma in attacchi personali lesivi della dignità morale dell’offeso. Infine, si è autorevolmente osservato che “la dedotta irreprensibilità della condotta anteatta nel settore sportivo dell’istante non può costituire elemento sintomatico dell’irragionevolezza o erroneità della decisione della Commissione” (cfr. Trib. naz. arb. sport, 23 aprile 2012, ist. n. 17/12, P.M. c. FIGC, in www.coni.it), ragion per cui si esclude valenza attenuante di tale circostanza. Invero, non sembra che le circostanze non contestuali con i fatti, cioè sostanzialmente quelle inerenti la personalità e la vita anteatta dell’incolpato, possano assumere alcuna rilevanza ai fini della valutazione dell’entità della squalifica. Questa, infatti, dovrebbe essere determinata essenzialmente alla luce degli specifici fatti contestati all’autore dell’infrazione.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 110/CSA del 22 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 53 del 20.11.2019

Impugnazione – istanza: ASD CITTA’ DI ACIREALE 1946

Massima: Ridotta da sei a quattro giornate la squalifica al calciatore “Per avere, nel corso dell’intervallo, raggiunto il Direttore di gara e con fare violento gli strattonava per due volte la divisa ponendogli entrambe le mani sul petto mentre gli rivolgeva espressioni offensive.”. Il Direttore di gara, raggiunto telefonicamente, ha precisato che il calciatore della società Città di Acireale 1946, N. M., non lo aveva strattonato, ma gli aveva appoggiato soltanto entrambe le mani sul petto, offendendolo. Mentre, per quanto riguarda le provocazioni e le offese a sfondo razziale, provenienti dai calciatori di parte avversa e le contestuali segnalazioni di tali fatti da parte dei componenti la panchina, ha riferito di non aver udito e percepito alcunché, diversamente, ne avrebbe fatto menzione nel suo referto di gara. In considerazione della nuova ricostruzione dei fatti offerta dall’arbitro, la condotta del calciatore N.M. deve essere rivalutata e sanzionata, ex art. 36, comma 1, lettera b), C.G.S., con la squalifica per 4 giornata effettive di gara, trattandosi di condotta gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara che si è concretizzata anche in un contatto fisico. Conseguentemente, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve essere ridotta perché non adeguata e proporzionata alla gravità della condotta posta in essere dal calciatore della società reclamante.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 228 CSA del 14 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 24 del 18.9.2019

Impugnazione – istanza: Calc. B.C.C..

Massima: Confermate quattro giornate di squalifica al calciatore “per avere colpito con un morso al naso un calciatore avversario”.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 158/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 142/CSA del 10 Maggio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 952 del 30.4.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO POL. CHAMINADE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ; - AMMONIZIONE E DIFFIDA AL SIG. M.A.;  - SQUALIFICA PER 2 GARA AL SIG. DI C.M.;. - SQUALIFICA PER 6 GARE AL CALC. D.N.C., - SQUALIFICA PER 6 GARE AL CALC. N.M.D.;.- SQUALIFICA PER 2 GARE AL CALC. O.L., INFLITTE SEGUITO GARA POL. CHAMINADE ASD/ETA BETA FOOTBALL CLUB DEL 27.04.2019

Massima: Ridotta da sei a quattro giornate la squalifica al calciatore per condotta gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 158/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 142/CSA del 10 Maggio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 29.04.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  A.S.D.  PINETO  CALCIO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  7  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.A. SEGUITO GARA PINETO CALCIO/SAMMAURESE DEL 28.04.2019

Massima: Ridotta da sette a quattro giornate la squalifica al calciatore: “per avere, a gioco fermo, colpito con un calcio ad una gamba un calciatore avversario che si trovava a terra. Alla notifica del provvedimento disciplinare…La Corte, in considerazione delle asserzioni contenute nel ricorso in ordine all’accaduto, ha ritenuto di sentire il Direttore di gara per una puntuale ricostruzione degli eventi. Dal colloquio con lo stesso è emerso che l’atto compiuto dal calciatore nei suoi confronti non era violento ma soltanto dimostrativo di ciò che era occorso. La sanzione nei confronti del predetto calciatore va pertanto rideterminata in quattro giornate in considerazione del comportamento tenuto nei confronti del calciatore avversario e del Direttore di gara alla luce delle precisazioni fornite da quest’ultimo.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 157/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 125/CSA del 12 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.03.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. V.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  SAVONA/CALCIO  BRA  DEL  27.03.2019

Massima: Confermate quattro giornate di squalifica al calciatore per avere a gioco fermo colpito un calciatore avversario, riverso a terra per un fallo subito, con un calcio al volto, provocando sensazione dolorifica. Sanzione così determinata anche in considerazione della circostanza di diminuita possibilità di difendersi del calciatore colpito, nonché della obiettiva idoneità ad arrecare grandissimi danni fisici al medesimo.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 155/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 104/CSA del 1 Marzo 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE C.E. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  TURRIS/MARSALA  DEL 17.02.2019

Massima: Confermate quattro giornate di squalifica al calciatore per la condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara… Quanto, infine, all’entità della sanzione inflitta, questa Corte ritiene che non possa farsi luogo ad una riduzione della stessa, atteso che l’articolo 19, comma 4, lettera d), per come modificato con decisione del Presidente Federale di cui al Com. Uff. n. 19/A del 7.12.2018, prevede, a carico dei calciatori, la sanzione “per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico”.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 154/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 094/CSA del 7 Febbraio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.1.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA S.S.D. CITTA’ DI GELA AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. P.E.;- SQUALIFICA PER 4 GIORNATE  EFFETTIVE DI GARA AL CALC. P.V.; SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. R.M.;INFLITTE SEGUITO GARA PALMESE/CITTÀ DI GELA DEL 27.01.2019

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore per avere, al termine della gara, partecipato ad una rissa tra tesserati delle due società, colpendo alcuni soggetti con pugni;

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore per avere, al termine della gara, partecipato ad una rissa colpendo con calci alla schiena un calciatore avversario che si trovava a terra

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 135/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  120/CSA del 22 Marzo 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 06.03.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE G.M.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  SEGUITO  GARA  CASTELFIDARDO/JESINA  DEL  3.03.2019

Massima: Ridotta da cinque a quattro giornate la squalifica al calciatore: “Per avere, caduto in terra a seguito di uno scontro di gioco con una avversario, colpito quest’ultimo con due pugni al petto….Ferma la gravità del fatto riconosciuta dallo stesso reclamante, ai fini della quantificazione della sanzione, si ritiene necessario anche tener presente che il giocatore avversario non risulta aver subito danni dai due pugni sferrati che, quindi, non sono stati particolarmente violenti. La contestazione all’arbitro fatta negli spogliatoti, pur essendo stata irriguardosa e accorata, non ha assunto i caratteri della violenza e della grave ingiuria. Dagli atti risulta più una reazione sconfortata e accorata, comunque illegittima, ma non era una reazione gravemente offensiva e violenta nei confronti della terna arbitrale. Va infine tenuto presente che il calciatore sanzionato non risulta avere analoghi precedenti.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  114/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  079/CSA del 18 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. PRO SESTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.C. SEGUITO GARA PRO SESTO/ CARAVAGGIO DEL 23.12.2018

Massima: Confermate quattro giornate di squalifica al calciatore “per avere, al termine della gara, colpito un calciatore avversario con un pugno al volto provocandogli una forte sensazione dolorifica e fuoriuscita di sangue”.

 

DECISIONE -  SEZIONI UNITE:  DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  091/CSA del 05/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  49/CSA del 08 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 25.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SANTARCANGELO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE     EFFETTIVE     DI     GARA     INFLITTA     AL     SIG.     G.D. SEGUITO     GARA MONTEGIORGIO/SANTARCANGELO DEL 24.10.2018

Massima: Ridotta da cinque a quattro giornate la squalifica al calciatore per la condotta intimidatoria tenuta ai danni del direttore di gara..Il ricorso è fondato limitatamente alla domanda subordinata di riduzione della sanzione a quattro giornate, che appare congrua alle caratteristiche del comportamento tenuto, come risultanti dal Rapporto di gara redatto dall’Arbitro, dal quale emerge una condotta sostanziatasi in una protesta, sia pur decisa, vibrata, animata e irriguardosa, come tale certamente meritevole di sanzione, ma tuttavia in misura inferiore a quella comminata. Va quindi accolta la domanda di riduzione della sanzione a 4 giornate.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  088/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  77/CSA del 10 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.J. SEGUITO GARA VASTESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 26.12.2018

Massima: Ridotta da sei a quattro giornate la squalifica al calciatore  “per avere, in occasione della notifica di un provvedimento disciplinare, avvicinato il Direttore di gara con fare minaccioso e in due occasioni lo spintonava colpendo il petto dell’Arbitro con il proprio”. Il ricorso è fondato, a fronte della condotta tenuta dal calciatore, certamente deprecabile, alla quale peraltro appare congrua, considerata l’assenza di violenza e danni fisici, una squalifica a 4 giornate effettive di gara.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  082/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  45/CSA del 31 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 22.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE M.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  PISTOIESE/NOVARA  DEL 21.10.2018

Massima: Confermate quattro giornate di squalifica al calciatore per comportamento scorretto nei confronti dell’assistente arbitrale…In particolare, il lancio violento della bottiglietta d’acqua che ha colpito la gamba dell’assistente, denota una condotta grave, violenta e in dispregio della normativa sportiva. L’affermazione del reclamante attestante che il lancio della bottiglietta d’acqua è frutto di un gesto nervoso dovuto all’andamento della gara, dove il Novara ha subito tre ammonizioni e tre espulsioni, non costituisce un circostanza che esclude la responsabilità del … La circostanza che il lancio della bottiglietta non ha procurato alcun danno, né potenzialmente poteva procurarlo, non costituisce una esimente, atteso che indipendentemente dalla potenziale lesione, il gesto assume una gravità in se, in quanto in contrasto con l’obbligo di qualunque calciatore di tenere un comportamento corretto e pacifico. Tra l’altro, vi è da segnalare che se il lancio della bottiglietta avesse procurato un danno all’assistente arbitrale, la sanzione sarebbe stata ben più grave. Il lancio di una bottiglietta non è giustificabile e scusabile.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  025/CSA del 27/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  124/CSA del 13 Aprile 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 04.04.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO A.P. TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. R.A. SEGUITO GARA TURRIS CALCIO/FRANCAVILLA DEL 29.03.2018

Massima: Confermate quattro giornate di squalifica al calciatore: “espulso per somma di ammonizioni, rientrato negli spogliatoi, colpiva con un pugno al volto un calciatore avversario”, come riportato anche nel Rapporto dell’Ispettore di campo…Invero, fermo restando che i fatti come relazionati dall’Ispettore di campo fanno piena prova, non è dubbia la gravità della condotta del tesserato, sostanziatasi in un gesto violento, contrario non solo alle regole ma anche allo spirito sportivo, sferrato negli spogliatoi dopo espulsione per somma di ammonizioni e atto a provocare gravi danni all’avversario (pugno al volto), che non può trovare alcuna giustificazione né attenuante nelle asserite ingiurie che l’avversario avrebbe rivolto al calciatore, delle quali peraltro non vi è traccia nel Rapporto dell’Ispettore di campo. Non si ravvisa pertanto alcuna sproporzione tra la gravità del gesto e la sanzione comminata dal Giudice Sportivo.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 022/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 151/CSA del 25 Maggio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 85 del 08.05.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELL’A.S.D.  FEMMINILE  CATANIA  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  6 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  ALLA  CALC.  F.M. SEGUITO  GARA  FEMMINILE CATANIA/REAL COLOMBO ROMA DEL 06.05.2018

Massima: Ridotta da sei a quattro giornate la squalifica al calciatore “per aver, all’ingresso del terreno di gioco, indossato una maglia diversa da quella prevista e, invitata dall’arbitro ad indossare una diversa maglia che potesse differenziarla dalle altre calciatrici, opponeva un ingiustificato rifiuto. Inoltre, al tredicesimo del secondo tempo, rivolgeva espressioni ingiuriose nei confronti dell’arbitro. Espulsa, nell’uscire dal terreno di gioco, rivolgeva ulteriori espressioni ingiuriosi nei confronti dell’A.A.1. ”…Come dedotto nel reclamo dalla ricorrente, la condotta da prendere in considerazione ai fini dell’irrogazione della sanzione, è soltanto quella che ha determinato l’espulsione della calciatrice e quella della quale la stessa si è resa protagonista successivamente. La ..è stata espulsa per aver proferito all’arbitro frasi gravemente ingiuriose. Nell’abbandonare il terreno di gioco la stessa ha rivolto ulteriori espressioni offensive all’indirizzo dell’assistente arbitrale. Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Femminile Catania di Catania riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 014/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 88/CSA del 09 Febbraio 2018

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 24.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  DEL  S.S.D.  AUDACE  CERIGNOLA  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. H.Q.E.O.SEGUITO GARA AUDACE  CERIGNOLA/  CITTÀ  DI  GRAGNANO  DEL  21.1.2018

Massima: Confermate quattro giornate di squalifica al calciatore: "per aver sollevato con violenza un calciatore avversario, riverso a terra per infortunio e averlo colpito con alcun schiaffi alle braccia, rivolgendogli espressioni offensive".

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 004/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  049/CSA del 23 Novembre 2017

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 15.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.D. POL. PACECO 1976 AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ; - SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALC. V.A., INFLITTE SEGUITO GARA PACECO/GELA DEL 12.11.2017

Massima: Confermate quattro giornate di squalifica al calciatore il cui fallo risulta dal referto di carattere certamente violento.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 22.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ S.C. TRESTINA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.K. SEGUITO GARA MEZZOLARA/S.C. TRESTINA DEL 21.02.2018

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore per aver protestato all’indirizzo del Direttore di gara ponendosi a breve distanza dal suo volto. Prima di abbandonare il terreno di gioco reiterava le proteste ponendo, senza violenza, la mano sul petto dell’Arbitro. Veniva allontanato grazie all’intervento del capitano della squadra.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 169/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 48/SGS del 7.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’ EMPOLI FBC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C. M. SEGUITO GARA JUVENTUS/EMPOLI DEL 5.11.2017

Massima: La Corte, accoglie il ricorso e riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara. La Corte ritiene che il ricorso sia in parte da accogliere. Sulla scorta della ricostruzione dei fatti, quale risultante dal referto arbitrale, anche nella parte in cui evidenziava che il pallone - scagliato con le mani, e non con i piedi - ha colpito debolmente il direttore di gara, non emerge una particolare vis aggressiva di talché il comportamento tenuto nella specie dal tesserato è tale da rendere proporzionata una minor commisurazione (da 5 a 4 giornate) della sanzione inflitta.  

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. EBOLITANA CALCIO 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.04.2018 INFLITTA AL CALC. C.K. SEGUITO GARA EBOLITANA/CITTÀ DI GELA DEL 18.02.2018

Massima: La Corte, sentito l’arbitro, in parziale accoglimento del ricorso, riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara “per avere, al termine della gara, lanciato con un calcio il pallone all’indirizzo del Direttore di Gara colpendolo alla schiena”. La Corte Sportiva…ha sentito l’arbitro a chiarimenti, all’esito dei quali è emerso da un lato che il …. ha effettivamente calciato il pallone in direzione del direttore di gara da circa 10 mt. di distanza, dall’altro che non vi è certezza circa la volontà di colpirlo.  Sulla base di tali presupposti, non può ravvisarsi la fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. d) C.G.S. (con la conseguente grave sanzione ivi prevista), ritenendo piuttosto ricorrere la condotta gravemente antisportiva del calciatore medesimo nei confronti del direttore di gara, per avere egli comunque calciato il pallone nella sua direzione (tanto da colpirlo), ancorchè non con l’intento di arrecargli danno fisico.  Per tali ragioni, in applicazione dell’art. 19, 4° comma, lett. a) C.G.S. e tenuto conto della oggettiva potenzialità dannosa del gesto, si ritiene equo rideterminare la sanzione inflitta al calciatore nella squalifica per n. 4 (quattro) giornate effettive di gara.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 21.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SFF ATLETICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. I.F. SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ALBALONGA/SFF ATLETICO DEL 17.02.2018

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso riduce al calciatore la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara perchè “espulso per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo di un avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione irriguardosa anche all’indirizzo di A.A.. Successivamente si posizionava oltre la recinzione dietro la panchina e rivolgeva fino al termine della gara espressioni irriguardose all’indirizzo di un A.A.. In un’occasione si arrampicava sulla recinzione e reiterava ulteriori espressioni irriguardose nei confronti dell’A.A.”. Sulla gravità del comportamento del calciatore … in occasione della gara in questione non può sussistere dubbio alcuno. Costui difatti, dopo aver aggredito verbalmente un calciatore avversario con espressioni del tipo “coglione, sei uno scemo sfigato” (e venendo per questo espulso), uscendo dal campo non solo minacciava pesantemente un assistente arbitrale (“ti aspetto a fine gara e ti ammazzo”) ma, non contento, si posizionava dietro la rete di recinzione e continuava ad insultare (“quella bandierina ficcatela nel c…”) ed a minacciare (“tanto lo sai che oggi non uscite”) l’assistente medesimo “fino alla fine della gara”. Sicchè non può parlarsi di un unico episodio e tantomeno imputabile a “trance agonistica”, posto che le intemperanze verbali del calciatore Ioli sono proseguite fino al termine della gara, come riferisce l’assistente. Tale comportamento, tuttavia, risulta privo di alcuna connotazione effettivamente  violenta sia nei confronti dell’avversario che nei confronti dell’assistente (ipotesi per la quale sarebbe risultata adeguata la sanzione quantomeno di cinque giornate di squalifica) e deve ritenersi invece circoscritto ad un’ipotesi di condotta irriguardosa (oltre che minacciosa) nei confronti di un ufficiale di gara e di un calciatore avversario (come peraltro correttamente inquadrata dal Giudice Sportivo), anche se particolarmente grave e reiterata nel corso della gara.  In siffatto contesto (fattispecie di particolare gravità di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) C.G.S.), questa Corte Sportiva ritiene di poter ridurre la sanzione della squalifica da 5 a 4 giornate effettive di gara.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 155/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 72 del 21.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. DEL PIZZO ILARIA SEGUITO GARA NAPOLI FEMMINILE/ROMA FEMMINILE DEL 18.3.2018

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo alla calciatrice: durante la gara, al 15’ minuto del II tempo, veniva espulsa dal terreno di gioco per un grave fallo, entrava in scivolata con i piedi uniti colpendo un’avversaria frontalmente all’altezza delle tibie. Una volta ricevuto il provvedimento disciplinare si dirigeva verso l’arbitro ad una distanza di circa 50 centimetri profferendo verso il direttore di gara parole oltraggiose, come “coglione che cazzo hai visto! Io quella non l’ho toccata! che c….. di c……. sei! Per allontanare la calciatrice dal direttore di gara era necessario l’intervento di alcune compagne di squadra”.

 

Decisione C.S.A.:C. U. n. 115/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 20.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.G.F.SEGUITO GARA AKRAGAS/CATANZARO DEL 18.2.2018

Massima: La Corte, sentito l’arbitro, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore  “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo; dopo la notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva all’arbitro una frase offensiva”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 94/CSA del 28 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 12.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SILVESTRI LUIGI SEGUITO GARA NOCERINA/VIBONESE CALCIO DELL’11.10.2017

Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore per i seguenti fatti:  “i due calciatori, a gioco non in svolgimento, venivano volontariamente a contatto dapprima fronteggiandosi testa contro testa per poi divincolarsi colpendosi reciprocamente. Nello specifico il …. afferrava per la nuca il ….., trattenendolo a se e colpendolo con uno schiaffo (a mano aperta) al volto sul lato destro, all’altezza dell’orecchio, senza però causarle alcuna emorragia visibile”. Va, in primo luogo, rilevato che dagli atti non risulta la prova che il …..sia stato preventivamente e ripetutamente provocato dagli avversari; risulta, invece, che i due calciatori si sono dapprima fronteggiati testa contro testa e che il ….per primo ha sferrato uno schiaffo al volto dell’avversario.La natura volontaria e violenta della sua azione non sembra revocabile in dubbio in quanto il …. ha, dapprima afferrato l’avversario per la nuca e poi gli ha sferrato uno schiaffo al volto. La circostanza che detto schiaffo non abbia provocato lesioni al volto dell’avversario, naturalmente, non esclude la natura violenta dell’atto. La sua azione è caratterizzata da dolo specifico essendo sua evidente intenzione di colpire l’avversario al di fuori da ogni contesto di gioco.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 96/CSA del 28 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 92/DIV del 28.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO CALC. MAZZONI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/LIVORNO DEL 26.11.2017

Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore perchè durante la gara come riportato sul referto redatto dall'Arbitro profferiva frasi irriguardose nei confronti del pubblico della tifoseria dell’altra Società e della terna arbitrale. In particolare, al termine della gara, prima del rientro nel tunnel degli spogliatoi, il sig. …., faceva gesti provocatori nei confronti dei tifosi appartenenti alla società …., nello specifico effettuava un inchino e successivamente batteva le mani esclamando a voce alta frasi del tipo (siete dei coglioni e delle merde, venite qui che vi rompo il culo). Successivamente il sig. ….i, una volta entrato nei tunnel offendeva l’intera terna arbitrale a voce alta con frasi del tipo (Siete patetici, scandalosi, figli di troia, siete un danno unico, avete rovinato una gara, non fatevi vedere più in giro, vi vengo a prendere a casa pezzi di merda). Lo stesso veniva poi portato via di peso da un compagno.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 66/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 42 del 18.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO  DEL  CALCIATORE  F.F. AVVERSO   LA   SANZIONE   DELLA   SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  NARDÒ/FRATTESE DEL 15.10.2017

Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal calciatore riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara per avere colpito con calci pugni e schiaffi il massaggiatore della squadra avversaria. La condotta avveniva durante la sospensione della gara decretata dall’Arbitro a causa di una rissa sugli spalti tra i sostenitori delle due squadre. Da un lato, infatti, non appare possibile condividere in toto la tesi della legittima difesa da una ingiusta aggressione, posto che l’episodio accaduto tra il calciatore ed il massaggiatore ha assunto le caratteristiche di una rissa nella quale non è possibile distinguere nettamente le condotte dell’aggressore e dell’aggredito, essendo entrambe caratterizzate dall’animus iniurandi piuttosto che da quello defendendi, dall’altro non può disconoscersi che il massaggiatore non avrebbe dovuto trovarsi all’interno del terreno di gioco, in quanto non convocato dall’arbitro, così che non può non concludersi che la sua presenza era finalizzata ad accendere, sul terreno di giuoco, la rissa che già era iniziata sugli spalti. Da c discende che, valutato l’accaduto nella sua interezza, deve riconoscersi una responsabilità in qualche misura minore in capo al ….il quale ha partecipato ad una rissa che, però, non era stata da lui innescata.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 29/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/CIT del 27.04.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO MATERA CALCIO  AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. CASOLI GIACOMO SEGUITO GARA VENEZIA/MATERA SEGUITO GARA COPPA ITALIA DEL 26.4.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “perché al termine della gara rivolgeva all’arbitro frasi offensive e minacciose e tentava di aggredirlo, prontamente fermato da addetti alla sicurezza”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 29/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/CIT del 27.04.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO MATERA CALCIO  AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. ARMELLINO MARCO SEGUITO GARA VENEZIA/MATERA SEGUITO GARA COPPA ITALIA DEL 26.4.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per somma di ammonizioni e perché al termine della gara si avvicinava all’arbitro rivolgendogli frasi offensive e minacciose”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 28/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 dell’11.4.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. CASAZZA FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FINALE/SAVONA DEL 9.4.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore: al termine della gara si precipitava verso l’arbitro e tentava di colpirlo con una manata, non riuscendovi solo per l’intervento di alcuni calciatori ancora presenti che lo trattenevano, mentre il predetto cercava di divincolarsi per aggredire il direttore di gara, offendendo, nel contempo, lo stesso con frasi oltraggiose e denigratorie.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 20/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 141 del 15.5.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C.D. NARDO’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. CAMISA ALESSANDRO INFLITTA SEGUITO GARA TRASTEVERE/NARDÒ DEL 14.5.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “ per avere, a gioco fermo, mentre si trovava a terra, colpito con calcio il volto di un calciatore avversario facendolo rimanere a terra per circa un minuto provocandogli ematoma allo zigomo sinistro”.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 12/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 21.2.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO G.S.D. GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MEI MASSIMILIANO SEGUITO GARA SAVONA/GHIVIZZANO DEL 15.2.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore in quanto “espulso per somma di ammonizioni, al termine della gara attendeva gli Ufficiali di gara nell’area antistante gli spogliatoi, rivolgendo loro espressioni offensive. Successivamente reiterava la condotta all’indirizzo dei calciatori avversari”.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 12/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO IGEA VIRTUS BARCELLONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DALL’OGLIO MAURIZIO SEGUITO GARA IGEA VIRTUS BARCELLONA/CITTA’ DI GELA DEL 12.2.2017

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 4 giornate effettive. Il gesto posto in essere dal calciatore della società reclamante, ancorchè non si sia concretizzato come sostenuto dalla società in un calcio o in un pugno o in uno schiaffo, deve pur sempre essere configurato come un atto violento, anche la potenzialmente pericolosità. A seguito del comportamento tenuto dal – omissis - è si è venuta a determinate una situazione di forte tensione tra i calciatori delle due squadre.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 06/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n.171 del 4.4.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL GENOA C.F.C. SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. PINILLA FERRERA MAURICIO SEGUITO GARA GENOA/ATALANTA DEL 2.4.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per aver, “al 14° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, proferito espressione ingiuriosa accompagnata da un gesto eloquente e plateale del braccio nei confronti del Direttore di gara” e (ii) per essersi, successivamente alla notifica dell’espulsione, “avvicinato all’Arbitro con atteggiamento minaccioso ed intimidatorio, trattenuto a stento da compagni ed avversari, colpendo il medesimo con schiaffi sul braccio e sulla mano destra e rivolgendogli altresì espressioni minacciose.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO U.S. SAN TEODORO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. TATTI TOMASO SEGUITO GARA SAN TEODORO/FLAMINIA DEL 05.02.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con la seguente motivazione: “Allontanato per proteste all’indirizzo dell’Arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare si rifiutava di abbandonare il terreno di giuoco e, nell’occasione rivolgeva espressioni irriguardose all’indirizzo del Direttore di Gara. Durante il prosieguo della gara, si posizionava a ridosso degli spogliatoi e continuava a rivolgere espressioni offensive all’indirizzo dell’Arbitro.”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.59/CSA del 22 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CSA del 11 Aprile  2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 95/DIV del 9.12.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MORO DAVIDE SEGUITO GARA LUCCHESE/CREMONESE DELL’8.12.201

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  «per comportamento offensivo e minaccioso verso l’arbitro»: veniva espulso, durante il primo tempo, a seguito della segnatura della rete della squadra avversaria, in quanto, mentre l’arbitro tornava al centro del terreno di gioco, proferiva frasi irriguardose nei suoi confronti. Il tesserato, altresì, al termine della prima frazione, attendeva l’arbitro nel tunnel che portava agli spogliatoi e, incrociato quest’ultimo, proferiva parole del tipo «ora tu mi devi spiegare perché mi hai cacciato, me lo devi proprio spiegare». Davanti al silenzio del direttore di gare il calciatore continuava ad inveire contro di lui usando turpiloquio e minacciando quest’ultimo con frasi del tipo «scrivi, scrivi così poi ti denuncio». Nel frattempo cercava di avvicinarsi a costui, ma veniva fermato da un compagno di squadra e da un dirigente. Lo stesso, al termine della gara, mentre l’arbitro rientrava nello spogliatoio e da lontano nuovamente inveiva contro di lui. Oltre il comportamento irriguardoso tenuto sul terreno di giuoco, l’aver fronteggiato l’arbitro si palesa quale una chiara violazione dell’obbligo di rigoroso rispetto incondizionatamente dovuto al direttore di gara in virtù del ruolo e della missione istituzionale a lui affidati. Parimenti, il tentativo di avvicinarsi in modo aggressivo all’arbitro rappresenta un atteggiamento in chiara distonia rispetto ai valori che governano l’ordinamento sportivo: la puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irriguardose, se non addirittura violenti, reazioni di protesta, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da ogni calciatore, tanto più se professionista (Cfr., in questa prospettiva, Corte sportiva d’appello, Sez. un., in Com. Uff. FIGC, 15.4.2016, n. 114/CSA). Ciò premesso, in ordine alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene che tutti gli episodi refertati non siano ascrivibili al medesimo contesto spazio-temporale, poiché posti in essere non in sequenza ma a distanza di tempo: durante l’incontro (con riferimento all’espulsione), al termine della prima frazione di giuoco e al termine della gara, ossia in maniera ripetuta e dunque non scusabile. La giurisprudenza sportiva, infatti, considera circostanza aggravante la c.d. reiterazione. Essa ricorre quando la condotta sanzionata è reiterata, anche se in un breve arco di tempo, o quando, soprattutto, gli avvenimenti sanzionati non siano tra loro astretti dal vincolo della continuazione. Qualora in vero sia rilevabile «un apprezzabile iato che scinda inequivocabilmente la eventuale continuità» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 luglio 2011, n. 10/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 21 dicembre 2011, n. 130/CGF e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 giugno 2012, n. 292/CGF), non è dunque possibile configurare un unicum fenomenologico, come nel caso di specie, posto il lasso temporale maturato tra un episodio ed un altro.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 20 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana  Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV del 10.01.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO DEL CALC. BANGU LUZAYADIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MESSINA/REGGINA DEL 29.12.16

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per la condotta violenta, consistita, nell’avere sferrato un calcio violento sulla gamba di un avversario, che era, peraltro, infortunato a terra e per la frase Ma vaffanculo anche a te”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 22 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio FemminileCom. Uff. n. 36 del 07.12.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO S.S.D. RES ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. VANESSA NAGNI SEGUITO GARA RES ROMA/COMUNALE TAVAGNACCO DEL 03.12.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per comportamento gravemente scorretto nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria e per aver sputato contro  l’allenatore  della squadra avversaria colpendola alla maglia.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 20 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 09 del 05.10.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO CALC. VALERIO BABUSCI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CHIETI CALCIO/MANFREDONIA DEL 01.10.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare tardava di circa due minuti l’uscita dal terreno di gioco e rivolgeva espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara. Nella circostanza, inoltre, profferiva espressione blasfema”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 07 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 073/CSA del 07 Febbraio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. AVVERSO LA  SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PUCCIO GABRIELE SEGUITO GARA GOZZANO S.S.D. ARL/FOLGORE CARATESE DEL 20.11.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per avere “a gioco in svolgimento, lanciato uno sputo all’indirizzo di un calciatore avversario colpendolo sulla maglia, alla notifica del provvedimento disciplinare protestava nei confronti di un A.A.”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 07 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 073/CSA del 07 Febbraio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO S.S.D. AVEZZANO CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LO PINTO MARCO SEGUITO GARA L’AQUILA/AVEZZANO DEL 20.11.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  per avere, calciatore in panchina, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco e colpito con un calcio un calciatore avversario riverso a terra”. Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in in Com. Uff. FIGC, 18.1.2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in in Com. Uff. FIGC, 19.11.2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13.9.2010, cit.; e Corte giust. fed., in in Com. Uff. FIGC, 27.5.2010, n. 272/CGF).

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 039/CSA del 11 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 22 Dicembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. SERSALE CALCIO 1975 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. I.A.SEGUITO GARA SANCATALDESE/SERSALE CALCIO DEL 23.10.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere, lontano dall’azione di gioco, colpito un calciatore avversario con una manata al volto provocandone la caduta a terra.”

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 13 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CSA del 22 Dicembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 28.09.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.G. SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/DUE TORRI DEL 25.9.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  “per avere, di fuori del contesto di gioco, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto causandogli fuoriuscita di sangue dal naso. Solo dopo circa 3 minuti il calciatore colpito poteva rientrare sul terreno di gioco”. Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 10.1.2014, n. 161/CGF; nonché, Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 18.1.2011, n. 153/CGF; Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 19.11.2011, n. 100/CGF; Corte di Giustizia Federale, 13.9.2010, cit.; e Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. FIGC, 27.5.2010, n. 272/CGF).

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 27 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 16 Novembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 18.10.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. R.M. SEGUITO 2 GARA GUBBIO/MACERATESE DEL 15.10.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, “perché al termine della gara rivolgeva all’arbitro una frase gravemente offensiva e minacciosa e tentava di venire a contatto con il direttore di gara.”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 101 del 26.4.2016

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.M. SEGUITO GARA LATINA/VIRTUS ENTELLA DEL 24.4.2016

Massima: La Corte, riduce la squalifica inflitta al calciatore a 4 giornate effettive di gara “per avere, al 49’ del secondo tempo, a giuoco fermo, stretto con particolare vigoria la mano destra dell’Arbitro causandogli una escoriazione con fuoriuscita di sangue e per avergli contestualmente rivolto epiteti insultanti”. La Corte ritiene pertanto che vi sia piena prova del comportamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro tenuto dal calciatore –omissis -, ma che l’ulteriore comportamento consistente nella stretta di mano allo stesso vada definito come irridente non essendovi certezza dell’intento violento del calciatore.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 29 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 18.4.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO U.S. POGGIBONSI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. V.L. SEGUITO GARA CITTÀ DI FOLIGNO/POGGIBONSI DEL 17.4.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per la volontarietà di sferrare il pugno e colpire l’avversario.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 406 del 21.1.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DELL’A.S.D. OLIMPUS OLGIATA 20.12 S.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.F.  SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21, A.S. CISCO ROMA S.R.L./OLIMPUS OLGIATA 20.12 S.C. DEL 17.1.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per il comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dei tifosi della squadra avversaria, nonché per la circostanza di aver preso a calci una porta dell’impianto e di aver rivolto frasi offensive all’arbitro tenendo un comportamento minaccioso nei confronti di quest’ultimo.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 28 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 23 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 105/DIV del 12.1.2016

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO SIG. C.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TUTTOCUOIO 1957 S.M./S.P.A.L. 2013 DEL 9.1.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per la natura gravemente e reiteratamente irriguardosa e minacciosa delle condotte poste in essere

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 12 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 23 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 61/DIV del 30.10.2015

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.V.E. SEGUITO GARA SAVONA/CARRARERESE DEL 29.10.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo; espulso, ritardava l’uscita dal campo e rivolgeva all’arbitro reiterate frasi offensive.”

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 23 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 27 Gennaio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 13.10.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO U.S. ANCONA 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.M. SEGUITO GARA ANCONA/MACERATESE DEL 10.10.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore: “espulso per doppia ammonizione, entrambe per condotta scorretta verso un  avversario; alla notifica del provvedimento rivolgeva all’arbitro reiterate frasi offensive intervallate da espressioni blasfeme”. Pertanto, alla stregua delle plurime condotte offensive, irriguardose e blasfeme del calciatore – omissis -, la sanzione della squalifica per quattro turni effettivi di gara, come determinata dal Giudice Sportivo, appare congrua e proporzionata al caso di specie, tenuto conto che la squalifica per un turno è afferente all’espulsione per doppia ammonizione.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 14.10.2015

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO A.C. BRA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.F. SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, BRA/CARAVAGGIO DEL 10.10.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 4 giornate effettive di gara per fatti avvenuti nella gara e ciò perché allorché egli veniva mostrato il cartellino giallo protestava spingendo l’arbitro con una mano sulle spalle esclamando “Ma vai vai”.. Nessun dubbio sul fatto contestato (mano sulla spalla dell’arbitro con spinta), ammesso dallo stesso – omissis - che, a fine partita, si è recato nello spogliatoio per chiedere scusa al direttore di gara e dai suoi assistenti.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SSDARL CITTA’ DI CAMPOBASSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.M. SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/M.C. FERMANA DELL’11.10.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 4 giornate effettive di gara per avere “a seguito di una decisione tecnica, colpito il Direttore di gara con una manata al petto facendolo indietreggiare di circa un metro, alla notifica del provvedimento disciplinare protestava e ritardava l’uscita dal terreno di gioco”. Appare, invero, che il calciatore di cui trattasi abbia inteso, con comportamento certamente censurabile, ma scevro da finalità lesive e di violenza, richiamare l’attenzione del Direttore di gara. In tal ottica, questo Collegio ritiene che il semplice poggiare o pressare con lieve entità a mano aperta il petto/braccio dell’arbitro non possa essere configurato come atto volto a ledere l’integrità fisica dello stesso. Conferma ne sia che l’effetto è stato soltanto un breve indietreggiamento, senza alcuna caduta e senza che sia stato causato alcun dolore, neppure momentaneo. Ed allora la condotta deve essere meglio inquadrata nell’ambito della fattispecie prevista e disciplinata dalla norma di cui all’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S.. Così rivalutato e qualificato il comportamento di cui trattasi e ribadito come la stessa vada, comunque, stigmatizzata con fermezza, la relativa sanzione deve essere rimodulata. Pertanto, tenuto conto della condotta come riconsiderata, dello specifico contesto nel quale la stessa è stata posta in essere, dell’assenza di precedenti specifici in capo al calciatore di cui trattasi, ritiene, questa Corte di poter rideterminare nella sanzione della squalifica per 4 giornate di gare effettive la punizione inflitta al calciatore.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 103/CSA del 08 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 023/CSA del 05 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 220 dell’1.5.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. J.M. SEGUITO GARA MILAN/GENOA DEL 29.4.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  per “doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (una giornata); per avere, al secondo tempo, all’atto della consequenziale espulsione, uscendo dal recinto di gioco, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose (due giornate), proferendo espressione blasfema (una giornata); infrazioni rilevata dal quarto Ufficiale”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 18 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 07 Agosto 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 108 del 18.5.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.L., SEGUITO GARA LIVORNO/VICENZA DEL 16.5.2015

Massima: La Corte ridetermina in 4 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al calciatore per avere, al termine della gara, colpito un avversario con uno schiaffo al volto e per avere, all’atto dell’espulsione, rivolto al direttore di gara espressioni gravemente ingiuriose. Al – omissis -  sono addebitate due condotte censurabili: l’avere dato uno schiaffo al calciatore avversario che lo aveva deriso dopo il rigore ed avere pronunciato la frase “vergogna, vergognatevi…” all’arbitro. Lo schiaffo è definito nel rapporto arbitrale di lieve entità e le parole pronunziate non possono certamente considerarsi gravi, considerando la tipologia del turpiloquio nei confronti degli arbitri. Fatte le doverose valutazioni secondo l’articolo 16 C.G.S. e la circostanza che lo schiaffo è stato dato al giocatore avversario che sfotteva esso portiere, si può anche valutare tale atteggiamento come provocazione. Di conseguenza si ritiene equo sanzionare il reclamante per due giornate per ogni singola violazione.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.178/DIV del 30.3.2015

Impugnazione – istanza: 10. RICORSO DEL CALC. M.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/LECCE DEL 28.3.2015

Massima: La Corte riduce la sanzione inflitta al calciatore  a 4 giornate effettive di gara “per avere colpito con una gomitata al mento un avversario disinteressandosi del pallone. Dopo l’espulsione si avvicinava al Direttore di gara e gli rivolgeva frase ingiuriosa ed offensiva, reiterando le stesse frasi nei confronti dell’arbitro mentre usciva dal terreno di gioco dopo aver gettato per terra la maglia” perché la condotta non ha determinato particolari conseguenze pregiudizievoli di talché si ritiene congrua la riduzione di cui al dispositivo.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 25.3.2015

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO DAL CALC. B.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA GINNASTICA E CALCIO SORA/CYNTHIA 1929 S.R.L. DEL 22.3.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore:”Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva espressione intimidatoria all’indirizzo del direttore di gara. Lasciato il terreno di gioco, soltanto grazie all’intervento dei compagni di squadra, per tre volte compariva dall’interno del tunnel che conduce agli spogliatoi, rinnovando l’espressione intimidatoria rivolta al direttore di gara e causando per questo motivo la momentanea sospensione della gara.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 077/CSA del 05 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 003/CSA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 25.2.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO 1913 SEREGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.G. SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE/1913 SEREGNO CALCIO DEL 22.2.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, reo di avere, al termine dell’incontro, colpito con una manata al volto un avversario e rivolto allo stesso una espressione ingiuriosa.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 068/CSA del 12 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 24 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 28.1.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL F.C.D. SPORTING BELLINZAGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.E.L. SEGUITO GARA DERTHONA FBC 1908/SPORTING BELLINZAGO DEL 25.1.2015

Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 4 giornate effettive di gara perché espulso, al 24° del secondo tempo, per doppia ammonizione (la seconda per fallo di gioco), all’atto della notifica del provvedimento, si legge nel referto: «…...si è avvicinato con intento minaccioso cercando il contatto. L’intervento del capitano e dei compagni di squadra, che con molta difficoltà lo hanno allontanato, è stato provvidenziale per evitare il contatto con il sottoscritto. Mentre si allontanava, continuava a protestare verso il mio operato con frasi ingiuriose e minacciose quali “sei vergognoso, sei ridicolo, fai ridere, chi c… ti ha mandato”. Il gioco è ripreso dopo circa due minuti dall’evento». Il comportamento del calciatore di cui trattasi, che deve essere stigmatizzato con fermezza (come, del resto, correttamente riconosciuto dalla stessa società ricorrente) è senza dubbio meritevole di censura e sanzione. Ciò premesso, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria, ai fini sportivo-disciplinari che qui rilevano, la condotta nell’occasione tenuta dal calciatore – omissis - deve essere qualificata quale ingiuriosa e gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara. Ritiene questo Collegio che ne debba, invece, essere ridimensionata la sua portata minacciosa, specie con riferimento alle espressioni pronunciate. Occorre, poi, tenere anche presente il contesto di (unicità di) tempo e di luogo della condotta medesima, nonché il momento di concitazione agonistica che ha fatto da sfondo all’episodio conseguente al fallo di gioco, punito con la seconda ammonizione e conseguente espulsione del calciatore.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 117 del 7.1.2015

Impugnazione – istanza: 9. RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.S. SEGUITO GARA PARMA/FIORENTINA DEL 6.1.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore. Si ritiene che la fattispecie sia stata pertanto correttamente vagliata dal Giudice Sportivo, che ha inflitto l’esatta sanzione prevista dal vigente Codice di Giustizia; aumentando la pena base per la condotta violenta (art. 19 IV c, lett. b) – C.G.S.) con 1 ulteriore giornata di squalifica in considerazione appunto della diffida pendente sul –omissis -.

  

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO DELL’U.S.D. NUORESE CALCIO 1930 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.F. SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/NUORESE CALCIO 1930 DEL 4.1.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  per aver protestato direttamente contro il Direttore di gara, spingendolo ponendogli entrambe le mani sul petto, comportamento, decisamente antisportivo e ripetutamente confermato nell’applicazione della sanzione perché ritenuto grave dalla giurisprudenza della Corte.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 08 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 28 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 10.12.2014

Impugnazione – istanza:3. RICORSO SACILESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. C.C. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, SACILESE CALCIO/BIANCOSCUDATI PADOVA DEL 6.12.2014

Massima: Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 4 giornate effettive di gara a seguito dell’episodio verificatosi nel corso della gara. In realtà il referto arbitrale, il quale costituisce fonte di prova privilegiata in assenza di vizi logici, appare particolarmente chiaro nel riferire l’episodio di violenza caratterizzato da un pugno sferrato dal – omissis -  nei confronti dell’avversario, e da un successivo tentativo di colpire quest’ultimo con un colpo di testa, conclusosi senza conseguenze per il pronto intervento dei compagni di squadra. Tuttavia, quanto alla misura della sanzione, tenuto conto anche dell’assenza di conseguenze fisiche, appare equa una sua riduzione.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 08 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 28 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 10.12.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO BIANCOSCUDATI PADOVA SSD A R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.M. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, SACILESE CALCIO/BIANCOSCUDATI PADOVA DEL 6.12.2014

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 4 giornate effettive di gara, colpevole di avere, nel corso della gara, strattonato a gioco fermo un avversario per la maglia colpendolo quindi a mano aperta sullo sterno sì da farlo arretrare senza comunque procurargli alcun danno. La condotta perseguita (atto di violenza contro un avversario) è contemplata dall'art.19, comma 4, lett b) C.G.S. che la punisce con 3 giornate di squalifica, alle quali va aggiunta un'ulteriore giornata automaticamente conseguente al provvedimento di espulsione adottato in campo dall'arbitro per un totale complessivo di 4 giornate. Ulteriori aggravi non hanno alcuna ragion d'essere anche in considerazione della modesta rilevanza dell'episodio che si risolse senza alcun nocumento per il soggetto aggredito.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 08 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 28 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 7.12.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO S.S. MONOPOLI 1966 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. E.K.A. SEGUITO GARA A.S. BISCEGLIE 1913/S.S. MONOPOLI 1966 DEL 7.12.2014

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 4 giornate effettive di gara, colpevole di avere, nel corso della gara, all'atto di notifica di un provvedimento di espulsione motivato dall'aver rivolto all'arbitro espressioni gravemente irriguardose, poggiato le mani sul petto di quest'ultimo continuando a protestare e facendo cadere per terra il taccuino ed i cartellini in dotazione allo stesso. Posto che nella specie in esame non appaiono configurabili atti di violenza dovendosi escludere e che il semplice poggiare le mani sul petto altrui possa essere inteso come diretto a ledere l'integrità fisica del destinatario e che le conseguenze segnalate (caduta del taccuino e dei cartellini) siano sicuramente un effetto derivato dall'atto su descritto, le condotte addebitate al calciatore punito sono riconducibili nel paradigma normativo di cui all'art 19,comma 4, lett. a) C.G.S. che sanziona con la squalifica per 2 giornate, sia i casi di condotta gravemente antisportiva che quelli di condotta ingiuriosa o irriguardosa. Ora, essendosi le due violazioni realizzate nel medesimo contesto vanno assommate in un'unica valutazione che si ritiene equo determinare in 3 giornate cui va aggiunta una quarta automaticamente conseguente al provvedimento di espulsione, per un totale, quindi, complessivo di 4 giornate.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 24 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 12 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 120 dell’8.4.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.S.D. VILLAFRANCA VERONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. I.A. SEGUITO GARA VILLAFRANCA/SONDRIO DEL 2.4.2015.

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per avere “a gioco fermo, colpito con un calcio alla caviglia un calciatore avversario e, ponendogli una mano sul viso, lo faceva cadere a terra”.  Rileva, peraltro, questa Corte che, ex art. 35 n° 1 – 1.1 C.G.S., i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Da ciò consegue l'inutilizzabilità, oltre che inammissibilità, della supposta testimonianza allegata al ricorso.

 

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 086/CSA del 27 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CSA del 12 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 174 del 10.3.2015

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO CALC. R.B.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA PARMA/ATALANTA DELL’8.3.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per avere, all'atto della consequenziale espulsione, afferrato con veemenza il braccio sinistro del Direttore di gara, proferendo espressioni ingiuriose”.  Osserva, all'uopo, questa Corte che, quanto alle tre giornate di squalifica di gara irrogate in relazione al comportamento tenuto nei confronti dell'Arbitro, i rilievi e le puntualizzazioni del calciatore ricorrente non colgono nel segno atteso che il gesto esaustivamente refertato (con veemenza) integra gli estremi della violenza, ulteriormente aggravato dalle reiterate espressioni ingiuriose proferite nel contesto.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 17 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 02 Febbraio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 42 del 10.12.2014

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL S.C.D. LIGORNA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. O.E. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B, LIGORNA 1922/MUSIELLO A.C. SALUZZO 90 DEL 7.12.2014

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice a 4 giornate effettive di gara poiché la suddetta giocatrice, nel corso del gioco, colpiva con un calcio ad uno stinco l’avversaria durante un contrasto per il possesso del pallone e dopo la notifica del provvedimento, divincolandosi dalle compagne che cercavano di trattenerla, colpiva a calci la recinzione del campo e la bandierina del calcio d’angolo, ritardando altresì l’uscita dal terreno di gioco. Tuttavia, ai sensi dell’art. 19 comma 4 lettere b) e c) del C.d.S., non ricorrendo la particolare gravità del caso, appare ragionevole ridurre la sanzione di una giornata, anche in ragione del fatto che la violenza si è scatenata su oggetti e non su persone.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 030/CSA del 10 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 02 Febbraio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 26.11.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO BATTIPAGLIESE CALCIO SSDRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. C.L. SEGUITO GARA NOTO/BATTIPAGLIESE DEL 23.11.2014

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta all’allenatore a 4 giornate effettive di gara per “avere rivolto, con atteggiamento irridente, espressioni gravemente offensive ed irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava al medesimo con fare concitato reiterando la propria condotta e profferendo frasi dal contenuto intimidatorio”. In una tale situazione, ciò che rileva è la valutazione della congruità o meno della sanzione inflitta al Corino in merito ai fatti a lui addebitati. Sulla base delle risultanze documentali, si ritiene che la natura delle espressioni proferite ed i comportamenti posti in essere possono essere uniti sotto il vincolo della continuazione in ragione della contestualità temporale nella quale si sono articolati, motivo per cui questa Corte ritiene congrua la squalifica per giornate 4, così accogliendo parzialmente il reclamo proposto.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 05 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 16 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO CELANO F.C. MARSICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. C.M. INFLITTA SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA SRL/RECANATESE DEL 19.10.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per il comportamento tenuto dallo stesso all’atto del suo allontanamento (per espulsione) dal terreno di giuoco. In particolare, il predetto calciatore è stato espulso perché, con il pallone già lontano e senza alcuna possibilità di giocare lo stesso, entrava a piedi uniti sulla tibia di un avversario, provocandogli dolore. In più, uscendo dal terreno di gara proferiva frasi irriguardose verso il direttore di gara e (anche) minacciose nei confronti dell’avversario ancora dolorante a terra. Tuttavia, questa Corte ritiene che anche laddove fosse possibile giungere, all’esito della predetta valutazione, ad una qualificazione della condotta quale non violenta, bensì solo gravemente antisportiva, cionondimeno non sarebbe consentita alcuna riduzione della sanzione inflitta in prime cure, atteso che all’intervento falloso, quantomeno sicuramente pericoloso, occorre sommare la condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti del direttore di gara e quella antisportiva e minacciosa nei confronti dello stesso calciatore avversario. La sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara appare, dunque, congrua rispetto alla condotta, nel suo complesso considerata, tenuta dal calciatore.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 05 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 16 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 26/TB del 22.10.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO VIGOR LAMEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.A. SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI, MESSINA/VIGOR LAMEZIA DEL 18.10.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore “per reiterate frasi offensive verso un assistente arbitrale al termine della gara”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 30 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 16 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO S.S.D. A.R.L. TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.D. SEGUITO GARA MONOPOLI 1966/TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 DEL 19.10.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, reo di avere, al termine colpito con un violento pugno allo zigomo sinistro un avversario allontanandosi, quindi, velocemente, dal terreno di gioco onde evitare di essere identificato. Va da ultimo evidenziato che la sanzione è stata quantificata nel minimo edittale previsto dall'art.19,comma 4, lett.b) C.G.S. in 3 giornate cui va aggiunta un'ulteriore giornata per punire la condotta antisportiva del –omissis - sottrattosi volontariamente alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione. 

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 21 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 16 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 13.11.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO SSD ARL MEZZOLARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICAPER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. O.G.SEGUITO GARA IMOLESE/MEZZOLARA DEL 12.11.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato con la   squalifica per 4 gare effettive a seguito dell’espulsione comminata a fine gara per aver spintonato e afferrato per il collo violentemente l’allenatore della squadra avversaria, il quale veniva fatto oggetto anche di frasi gravemente offensive.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 04 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 09 Dicembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 215 del 20.11.2014

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO A.S.D. SANGIORGESE CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.N. SEGUITO GARA SANGIORGESE CALCIO A 5/ FOLIGNO CALCIO A 5 DEL 15.11.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, colpevole di avere, nel corso della, immediatamente dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, colpito il taccuino che l'arbitro stava recuperando da una tasca onde estrarne il cartellino rosso, facendolo cadere per terra ed allontanandolo con un calcio.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 003/CSA del 19 Settembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CSA del 12 Novembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 17 del 08.09.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO TRAPANI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. T.C.SEGUITO GARA TRAPANI/VICENZA DEL 7.9.2014

Massima: La Corte riduce la squalifica inflitta al calciatore a 4 giornate effettive di gara per avere, al 12° minuto del secondo tempo, “con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria; per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione , rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose assumendo nel contempo un atteggiamento intimidatorio”.  Il Collegio, invece, ritiene che le espressioni usate e la circostanza che il – omissis - abbia  toccato con due dita il petto dell’Arbitro con tono aggressivo, integra certamente la fattispecie  dell’art. 19, comma 4, lettera a) C.G.S. che sanziona la condotta ingiuriosa o anche solo  irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Non può neppure essere accolta la richiesta di parte ricorrente che ha invocato l’intento della  continuazione in quanto nella fattispecie si tratta di due azioni distinte non collegate dal medesimo  disegno violativo delle norme vigenti.  Tuttavia il Collegio ritiene di valutare come attenuanti le circostanze dedotte in ricorso alcune  delle quali trovano conferma nel referto dell’arbitro.  In primo luogo il fatto che nessun pregiudizio fisico ha subito il giocatore avversario che ha  subito proseguito a giocare. In secondo luogo il fatto che il – omissis - dopo la prima reazione  suddescritta, si è allontanato dal campo senza ulteriori proteste accompagnato dal proprio capitano.  Va anche tenuto conto che non risultano precedenti in capo al tesserato. 

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 336/CGF del 19 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 25.2.2014

Impugnazione – istanza:  4. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.C.V. SEGUITO GARA CROTONE/BRESCIA DEL 21.2.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 4 giornate di gara per comportamento non regolamentare tenuto in campo (1 giornata di squalifica, essendo il calciatore già diffidato) nonché per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei calciatori della squadra avversaria e per avere infine, al rientro negli spogliatoi, spinto con violenza un calciatore della squadra avversaria (3 giornate di squalifica).

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 13 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 326/CGF del 17 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014

Impugnazione – istanza:  4. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.M.SEGUITO GARA ARS ET LABOR GROTTAGLIE/MATERA CALCIO DEL 23.2.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per aver a gioco fermo, colpito volontariamente un avversario con un calcio sul viso, procurandogli fuoriuscita di sangue dalle labbra.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 09 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 25 Marzo 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 17.12.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.C. BELLARIA IGEA MARINA SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.D.SEGUITO GARA CUNEO/BELLARIA IGEA MARINA DEL 15.12.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  per aver volontariamente colpito con una gomitata al volto un avversario provocandogli fuoriuscita di sangue.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 05 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 06 Marzo 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 53 del 22.1.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. CALCIO FEMMINILE ACESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. G.R.SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/CALCIO FEMMINILE ACESE DEL 19.1.2014

Massima: La Corte, sentito l’arbitro, riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice a 4 giornate effettive di gara perchè  al termine della gara colpiva con due calci la porta dello spogliatoio assegnato alla propria società. A questo punto interveniva il dirigente addetto all’arbitro della società ospitante, che la invitava ad avere un comportamento consono. Ma la calciatrice reagiva colpendolo volontariamente e deliberatamente con un calcio all’addome e con atteggiamento minaccioso gli rivolgeva anche frasi offensive. Solo l’intervento dell’allenatore poneva fine a tale condotta violenta. Il collegio ritiene che la pena inflitta sia leggermente superiore a quella generalmente ritenuta congrua in casi come quello in esame, anche in considerazione del fatto che il grave gesto non è stato rivolto direttamente all’arbitro.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 05 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 06 Marzo 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 54 del 24.1.2014

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO G.S. C.F. CAPRERA AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. A.C.; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. F.A.; - SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. C.S.; - SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. M.M.; - SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. U.M.C., INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE B, C.F. CAPRERA/CASTELFRANCO C.F. DEL 23.1.2014

Massima: A fronte della chiara descrizione degli eventi riportata nei referti degli ufficiali di gara, la fantasiosa spiegazione rassegnata dalla ricorrente dimostra tutta la propria inattendibilità essendo peraltro inverosimile che gli arbitri abbiano potuto commettere un errore talmente grossolano nell’individuazione degli autori delle violazioni.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 07 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 06 Marzo 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 28.1.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SIG. B.G.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA L’AQUILA/ASCOLI DEL 26.1.2014

Massima: La Corte riduce a 4 giornate di squalifica, la sanzione inflitta all’allenatore per il comportamento tenuto nella gara. Nel referto arbitrale si legge … al termine della gara mentre si accingeva a lasciare il terreno di giuoco, il signor – omissis -, allenatore della società Ascoli, lo afferrava per un braccio e protestando per una sua decisione pronunciava le seguenti parole: "hai fatto giocare un minuto in più, abbiamo perso per colpa tua, vergognati era finita la partita"; all'invito di esso arbitro di lasciare immediatamente il braccio continuava ad offenderlo in questi termini "vergognati", ti devi vergognare e lo riafferrava per il braccio per fermarlo in quanto voleva spiegazioni. Solo dopo l'intervento dell'accompagnatore della società Ascoli riusciva a lasciare il terreno di gioco. Giunto davanti alla porta del suo spogliatoio il signor Giordano tornava a protestare verso esso arbitro pronunciando le seguenti parole "noi facciamo sacrifici tutta la settimana e poi viene un incompetente e rovina tutto; la partita era finita, vergognati", dopo qualche minuto, si legge ancora nel supplemento del rapporto arbitrale il signor – omissis - entrava nel suo spogliatoio chiedendo ancora spiegazione sul recupero e solo dopo aver insistito di lasciare spogliatoio usciva dallo stesso". Nessun dubbio sulla dinamica dei fatti così come sono riportati nel rapporto dell’arbitro che fa piena prova su quanto accaduto e refertato. Ritiene la Corte che considerando i vari elementi di cui all’articolo cinque del Codice di Giustizia Sportiva e la reiterazione pervicace dei fatti contestati (frasi ingiuriose ed irriguardose), con in più lo strattonamento, sanzione equa appare quella di 4 giornate di squalifica.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 13 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 18 Febbraio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 59 del 28.1.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.S. SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI BARLETTA/ LECCE DEL 25.1.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 4 giornate di gara con la seguente motivazione: espulso per doppia ammonizione il calciatore, il quale, dopo averlo offeso, cercava con atteggiamento minaccioso di avvicinarglisi non riuscendovi perchè trattenuto dai suoi compagni, aggiungendo infine che lo stesso, dopo circa 2', aveva abbandonato il terreno di gioco continuando ad offenderlo. Il valore, quale fonte di prova privilegiata del rapporto arbitrale è totale ed assoluto, sicchè, in mancanza di macroscopiche incongruenze ,evidenti contraddizioni o rilevanti assurdità, non può essere disatteso da critiche fumose ed incentrate su sofismi bizantineggianti; ne deriva che se l'arbitro ha percepito di aver ricevuto delle offese e lo ha refertato, stabilire il contenuto di tali offese, se lesive della sua dignità o soltanto irriguardose o irrispettose, si palesa mero esercizio lessicale del tutto improduttivo di effetti scriminanti o attenuanti.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.101/CGF del 21 Novembre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CGF del 28 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega  Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 12.11.2013

Impugnazione – istanza:  2. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. R.A.SEGUITO GARA GUBBIO/BARLETTA DEL 10.11.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato per  “grave reiterato comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara (espulso)” perché protestando vivacemente verso l’arbitro lo urtava volontariamente con una spallata e gli  rivolgeva una frase offensiva. 

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.051/CGF del 20 Settembre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 28 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso  il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 4.9.2013

Impugnazione – istanza: 1)RICORSO FONDI CALCIOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.A.  SEGUITO GARA FONDI/PALESTRINA DEL 1.9.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per aver “a gioco fermo, colpito un avversario con una forte gomitata al volto,  procurandogli un taglio ed un ematoma al setto nasale, con la possibile frattura dello stesso, che lo  costringevano ad uscire dal terreno di gioco con la barella e gli impedivano di proseguire la gara”.   La congruità della sanzione discende, altresì, dagli effetti lesivi che il colpo ha provocato al  calciatore, determinandone peraltro l’immediata uscita in barella.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.252/CGF del 19 Aprile  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013

Impugnazione – istanza: 9. RICORSO CAMAIORE CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. T.F. SEGUITO GARA CAMAIORE CALCIO/FORTIS JUVENTUS 1909 DEL 7.4.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore in quanto ” Espulso per somma di ammonizioni, a seguito del provvedimento disciplinare spintonava un calciatore avversario, originando uno stato di tensione, e rivolgeva, con atteggiamento violento ed intimidatorio, frasi gravemente offensive all’indirizzo del Direttore di gara. Veniva forzosamente allontanato dal terreno di gioco da altri calciatori della medesima società. Tale condotta determinava un ritardo nella ripresa del gioco di almeno due minuti”.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.252/CGF del 19 Aprile  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.G.SEGUITO GARA 1913 SEREGNO CALCIO/VOGHERA DEL 7.4.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore perchè colpiva l’allenatore della squadra avversaria con uno schiaffo al volto cagionandone la caduta a terra.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.067/CGF del 17 Ottobre  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 082/CGF del 29 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 87 del 10.10.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. BASSA ATESINA – UNTERLAND FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. G.C.SEGUITO GARA BASSA ATESINA UNTERLAND F./MIR MONTECCHIO CALCIO A 5

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato per aver ingiuriato l’arbitro, reiterando le offese dagli spalti, dopo l’espulsione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.257/CGF del 24 Aprile  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il  Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.L.A. SEGUITO GARA PALAZZOLO/NOTO DEL 7.4.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  “per avere, al termine della gara, in reazione a comportamento  violento di alcune persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società ospitante,  dapprima colpito con una manata al volto una di dette persone e, poco dopo, raggiunto con calci e  pugni al corpo e al viso tre sostenitori della squadra ospitante contribuendo con la sua condotta a  determinare una vera e propria rissa”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 13 Giugno  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 09 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del  Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 291 del 10.6.2013

Impugnazione – istanza: 2 RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA  7, C.G.S. S.S.D. TERRACINA CALCIO 1925 ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.F.L. SEGUITO GARA CORREGGESE/TERRACINA DEL 9.6.2013

Massima: La Corte respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società avverso la sanzione comminata al calciatore per la gravità della condotta, poste in essere nei confronti  dell’avversario 

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 31 Ottobre 2012  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 09 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del  17.10.2012

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DELL’A.S.D. UNION QUINTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.M. SEGUITO GARA PORDENONE CALCIO/UNION QUINTO DEL 14.10.2012

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore, il quale è stato  espulso “ per avere a gioco in svolgimento, e senza  alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito con 1 gomitata al volto un calciatore avversario che  riportava un taglio sotto l’occhio di circa 2 centimetri”. La Corte osserva come l’approfondita valutazione degli atti di causa ed il dettagliato referto  dell’Arbitro non offre alcuno spazio per una diversa valutazione del fatto, correttamente inquadrato  nell’alveo della condotta violenta ex art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S; fatto non negato nella sua  estrinsecazione fenomenica.  Il tutto aggravato dalla qualifica di guida tecnica della squadra.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 31 Ottobre 2012  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 09 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento  Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 10.10.2012

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELLA S.S. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO AVVERSO LA  SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA  AL SIG. G.F., SEGUITO GARA COMPRENSORIO MONTALTO  UFFUGO/A.C.R. MESSINA DEL 7.10.2012

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato  perché  veniva allontanato dal campo al  “7’ del secondo tempo in quanto dopo la rete subita dalla squadra si rivolgeva verso di me  (Assistente P.G. n.d.r.) gridando “non sei buono, non sai fare niente, devi andare via” e  contestualmente usciva dall’area tecnica. Dopo essere stato invitato a lasciare il terreno gioco  dall’Arbitro veniva verso di me con atteggiamento minatorio gridando “manderò tutto alla procura e  sarà dimostrato che lei è in malafede”. Mentre minacciava mi toccava più volte sul petto con la sua  mano e poi usciva urlando “che scandalo”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 03 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 98 del 23.4.2013

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO CALCIO BRESCIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.A.SEGUITO GARA VERONA/BRESCIA DEL 22.4.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”, essendo già  diffidato (dodicesima sanzione), nonché per aver, “al 35° del secondo tempo, colpito con una violenta manata al volto un avversario”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.  147/DIV del 26.3.2013

Impugnazione – istanza: 4) RICORSO HINTERREGGIO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.  C.P. SEGUITO GARA CHIETI/HINTERREGGIO DEL 24.3.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore responsabile della condotta violenta nei confronti dell’avversario al quale aveva dato soltanto  un “buffetto” e pronunciato parole ingiuriose rivolte all’arbitro “sei uno s….”).

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 05 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO DELL’A.C.D. ASTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.M. SEGUITO GARA DERTHONA F.B.C. 1908/ASTI DEL 22.9.2012

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per il comportamento violento (testata al volto) e gravemente ingiurioso (epiteto volgare) nonché minaccioso (invito a sistemare le cose fuori degli spogliatoi), tenuto nei confronti di un tesserato della squadra avversaria.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 05 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DELL’A.C.D. SANT’ANGELO 1907 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.M.SEGUITO GARA SANT’ANGELO 1907/PERGOLETTESE DEL 23.9.2012

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per aver a gioco fermo aveva colpito con entrambi i piedi la schiena di un calciatore avversario, riverso a terra per infortunio, cagionando allo stesso intensa sensazione dolorifica e vistoso ematoma. La condotta violenta dell’incolpato, che configura compiutamente la fattispecie disciplinata dall’art.19 comma 4, lett.b) C.G.S di notevole gravità, attesa la sua potenzialità lesiva, giustifica pienamente la  sanzione di 4 giornate di squalifica

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 30 gennaio 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 20 Luglio 2009 n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 21.1.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Trapani Calcio avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore A. M. seguito gara Campionato Nazionale Juniores Trapani/Città di Vittoria del 17.1.2009

Massima: Congrua è la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara irrogata al calciatore perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, si rifiutava di lasciare il terreno gioco e, nell’occasione profferiva all’arbitro espressioni gravemente offensive.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 246/CGF del 30 Aprile 2009 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 27  Maggio 2010 n. 1 e  su  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 144/DIV del 20.4.2010

Impugnazione – istanza: Ricorso della Valdelsa F. Colligiana S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore C.A. seguito gara Colligiana/Sangiustese del 18.4.2010 Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 4 gare effettive in quanto al 16° minuto del 2° tempo, dava un calcio di forte intensità ad un avversario, all’altezza delle caviglie, con il gioco in svolgimento ma con il pallone non a distanza di gioco, provocando momentaneo dolore all’avversario stesso.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 08 Gennaio 2010 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 26 Marzo 2010 n. 2 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 69/DIV del 15.12.2009

Impugnazione – istanza:  Ricorso del Cosenza Calcio 1914 s.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore B.R. seguito gara Taranto/Cosenza del 13.12.2009

Massima: Congrua è la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara irrogata al calciatore perché non si sia limitato ad ingiuriare l’arbitro, a gioco fermo, e a spingerlo facendolo indietreggiare, ma ha altresì accompagnato tali gesti oltraggiosi con una bestemmia contro la Divinità.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 10 Dicembre 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 11 Marzo 2010 n. 3 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 58/DIV del 24.11.2009

Impugnazione – istanza:  Ricorso Paganese Calcio 1926 avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive al calciatore R. L.seguito gara Alessandria/Paganese del 22.11.2009

Massima: Congrua è la squalifica per 4 giornate di gara irrogata al calciatore poiché, al termine della gara, rivolgeva ad un assistente arbitrale una frase gravemente minacciosa.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 10 Dicembre 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 11 Marzo 2010 n. 1 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 58/DIV del 24.11.2009

Impugnazione – istanza: Ricorso del Gela Calcio avverso le sanzioni: - squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitte al calciatore G.G.; - ammenda di € 7.500,00 alla reclamante, seguito gara Gela/Catanzaro del 22.11.2009

Massima: Congrua è la squalifica per 4 giornate di gara irrogata al calciatore perché, durante la gara, disinteressandosi del pallone, colpiva con un violento pugno allo zigomo un avversario che lo aveva seguito nell’azione di gioco; il calciatore colpito riportava un vistoso taglio con fuoriuscita di sangue.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 25 Gennaio 2010 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 11 Marzo 2010 n. 2 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 336 del 12.1.2010

Impugnazione – istanza: Ricorso dell’A.S.D. Futsal Palestrina Calcio A 5 avverso le sanzioni: - ammenda di € 900,00 alla società; - squalifica per 4 giornate di gara al sig. G. L.seguito gara Futsal Palestrina/Civis Colleferro 1997 del 9.1.2010

Massima: La precisa, puntuale e circostanziata narrazione dei comportamenti perseguiti posti in essere e dall’allenatore e dai tifosi locali in occasione dell’incontro trova pieno riscontro nella refertazione del Commissario di campo e non lascia spazio ad alcun dubbio. L’accentuato disvalore antiregolamentare delle violazioni, praticamente reiterate per tutta la durata della partita, l’incidenza particolarmente negativa del lancio di sputi, inurbano e spregevole, ed il persistere nel suo atteggiamento ingiurioso da parte del calciatore anche dopo la sua espulsione escludono ogni possibilità di ridimensionamento delle sanzioni applicate (4 giornate di gara per il calciatore e ammenda di € 900,00 per la società) che devono pertanto ritenersi adeguate e proporzionate alla gravità dell’accaduto.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 18 Dicembre 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 11 Marzo 2010 n. 2 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 2.12.2009

Impugnazione – istanza: Ricorso del Vigor Lamezia S.r.l. avverso le sanzioni: ammenda di € 1.500,00 alla reclamante; squalifica di n. 4 gare effettive al calciatore A. M., inflitte seguito gara Vigor Lamezia /Rosarno del 29.11.2009

Massima: Congrua è la squalifica per 4 giornate di gara irrogata al calciatore in quanto “dopo aver percorso correndo circa 40 mt del terreno di gioco, appena raggiunto il Direttore di gara gli tirava da tergo per due volte la maglia in modo energico protestando verbalmente per la conduzione della gara” e l’ammenda di € 1.500,00 nei confronti della società per l’indebita presenza prima dell’inizio della gara all’interno e all’esterno dello spogliatoio della società ospitante di persone non identificate che, nonostante l’invito loro rivolto, si attardavano nell’allontanarsi e per l’indebita presenza prima e al termine della gara di altra persona che teneva, nei confronti del Direttore di gara, comportamenti irriguardosi.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 03 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 231 del 25.11.2009

Impugnazione - istanza:  Ricorso S.S. Audax 1970 S. Angelo avverso le sanzioni:- della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitte al calciatore R. E.;- dell’ammenda di € 250,00 alla reclamante; inflitte seguito gara Chevrolet Tre Colli/S.S. Audax 1970 S. Angelo del 15.11.2009

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica di 4 giornate di gara perchè, espulso dal campo, “per aver colpito in reazione con un calcio un avversario che si trovava a terra, assisteva al prosieguo dell’incontro dalla tribuna da dove rivolgeva frasi offensive all’indirizzo dell’arbitro e dei calciatori avversari”

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 26/CGF del 25 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 41/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 9.9.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso U.S.D. Caravaggio avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore A. M. seguito gara Caravaggio/Renate del 6.9.2009

Massima: Quando dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore ha colpito volontariamente l’avversario con la palla distante, e che ha protestato minacciosamente usando altresì una espressione volgare nei confronti dell’arbitro stesso, si tratta, quindi, all’evidenza di una prima azione dai connotati violenti e che pertanto in virtù di quanto previsto dall’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., comporta come minimo la sanzione di 3 giornate di squalifica, cui è seguita una seconda azione irriguardosa nei confronti del direttore di gara che comporta l’aggiunta di una giornata di squalifica.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 12 marzo 2009 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 agosto 2009 n. 5  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 25.2.2009

Impugnazione – istanza: Ricorso dell’U.S.D. Novese s.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore P.E. seguito gara Campionato Nazionale Juniores Novene/Sarzanese del 21.2.2009

Massima: Il comportamento del giovane calciatore è stato reiteratamente irriguardoso, ingiurioso e – oltretutto – ripetutamente blasfemo; tanto basta a ritenere congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, come peraltro previsto dall’art. 19 C.G.S., che consente l’inasprimento della sanzione edittale, in caso, come questo che ci riguarda, di gravità o reiterazione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 62/CGF del 13 novembre 2008 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Luglio 2009  n. 6  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 29.10.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del Morro D’Oro Calcio s.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore D. N. E. seguito gara Morro D’Oro/Pro Vasto del 26.10.2008

Massima: L’art. 4, primo comma e lett. a), indica la squalifica per due giornate soltanto come sanzione minima in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 30 gennaio 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 20 Luglio 2009 n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 21.1.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Trapani Calcio avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore A.M.seguito gara Campionato Nazionale Juniores Trapani/Città di Vittoria del 17.1.2009

Massima: Congrua è la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara irrogata al calciatore perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, si rifiutava di lasciare il terreno gioco e, nell’occasione profferiva all’arbitro espressioni gravemente offensive.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 62/CGF del 13 novembre 2008 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Luglio 2009  n. 4  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale - Campionato Nazionale Juniores – Com. Uff. n. 16 del 29.10.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del F.S. Sestrese Calcio 1919 avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore L.F. seguito gara Campionato Nazionale Juniores Cuneo/Sestrese Calcio del 25.10.2008

Massima: E’ inflitta la squalifica per 4 gare al calciatore in quanto “espulso per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco, alla notifica del provvedimento colpiva l’avversario con uno schiaffo al volto” ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. La norma in questione prevede la squalifica per non meno di 4 giornate di gara in caso di condotta di particolare violenza.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 12 Giugno 2009 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 14 Luglio 2009 n. 5  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 19.5.2009)

Impugnazione - istanza: Ricorso del Sorrento Calcio s.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore C.J. seguito gara Sorrento/Taranto del 17.5.2009

Massima: La condotta dell’incolpato non può essere declassata ad un semplice comportamento ingiurioso o irriguardoso nei confronti del direttore di gara, in quanto essa è chiaramente caratterizzata da un inequivocabile atteggiamento minaccioso, che si è espresso dapprima, all’atto della ammonizione con l’aggressione verbale nei confronti dell’arbitro (portata però a pochi centimetri dal volto dell’arbitro, in una sequenza di chiaro stampo intimidatorio) e reiterata poi al termine della gara, quando ha nuovamente aggredito verbalmente l’arbitro davanti la porta del suo spogliatoio, urlandogli, un’espressione intrinsecamente minacciosa. Ne consegue che dovendo considerare la condotta del calciatore nei confronti del direttore di gara, per un verso gravemente antisportiva e per l’altro verso palesemente ingiuriosa, la previsione solo al minimo dell’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. della sanzione di due giornate di squalifica per ciascuna delle infrazioni accertate, esclude in radice una diversa modulazione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Peraltro non senza deplorare il biasimevole tentativo di accreditare, contrariamente al vero, l’assenza di precedenti di alcun genere in capo al calciatore, restando in tema di sanzioni, ritiene opportuno la Corte di Giustizia Federale avvertire che nella stagione corrente non è stata fatta applicazione, per ragioni di adattamento alla nuova disciplina sportiva, della disposizione contenuta nell’art. 37 comma 4 C.G.S. che prevede la possibilità di aggravare la sanzione a carico dei reclamanti, ma che a partire dalla prossima stagione sportiva, la disposizione richiamata, se del caso, troverà piena applicazione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 12 Giugno 2009 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 14 Luglio 2009 n. 4  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 19.5.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso della S.S. Cavese 1919 s.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore M. V. seguito gara Cavese/Pescara del 17.5.2009

Massima: Il referto arbitrale è considerato prova privilegiata, alla luce del reiterato comportamento violento tenuto dal calciatore, non solo per il fatto in sé violento ma per il tentativo successivo di infliggere all’avversario ulteriori colpi nel momento in cui era in terra. Pertanto tenendo un comportamento complessivamente gravemente violento nei confronti di un altro calciatore (lett. c) art. 19 comma 4 C.G.S.) e antisportivo, (lett. a) art. 19 comma 4 C.G.S.) congrua è la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 20 Febbraio 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 27 Maggio 2009. n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 28.1.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.D.C. Ars Et Labor Grottaglie avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore P. C. seguito gara Ars Et Labor Grottaglie/Francavilla del 25.1.2009

Massima: E’ applicabile l’art. 19 comma 4 lett. b) CGS quando il comportamento minaccioso ed ingiurioso del calciatore sostituito si è verificato fuori dal terreno di giuoco.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/CGF Riunione del 31 luglio 2007 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 03 marzo 2009. n. 6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n.211 del 28.6.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso U.S. Siracusa S.r.L. avverso le sanzioni inflitte: dell’inibizione fino all’1.10.2007 del Sig. M.M.e della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore C.D..

Massima: Corretta è la squalifica per 4 giornate di gara irrogata al calciatore che si è reso autore di una vera e propria aggressione fisica, connotata da elevata antisportività e grande slealtà in quanto colpì con una gomitata al volto il calciatore della squadra avversaria, mentre il gioco era fermo.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.106/CGF Riunione del 07 febbraio 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 217/CGF Riunione del 10 giugno 2008 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 23.1.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ U.S. Caratese avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore F.G. seguito gara Caratese/Base 96 del 20.1.2008

Massima: Deve considerarsi comportamento violento e antisportivo con la conseguente applicazione dell’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. quello tenuto dal calciatore per avere a gioco fermo, colpito da terra, a livello del polpaccio, un calciatore avversario in reazione a un fallo subito dal medesimo e per avere rivolto all’indirizzo della terna arbitrale, mentre abbandonava il recinto di gioco, espressione gravemente offensiva. Consegue la sanzione della squalifica per 4 giornate.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 109/CGF Riunione del 30 aprile 2008  n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 257/CGF Riunione del 01 luglio 2008 n. 3  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5  Com. Uff. n. 384 del 23.1.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Poggibonsese avverso la sanzione della squalifica inflitta per 4 gare effettive al calciatore N.M. seguito gara Geraci Firenze Calcio a 5/ASD Calcetto Poggibonsese del 20.1.2008

Massima: Quando è stato accertato attraverso gli atti ufficiali che il calciatore aveva rivolto nel corso della gara frasi particolarmente offensive all’arbitro, tale condotta, irriguardosa e volgare, giustifica la sanzione inflitta (4 giornate di gara).

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 79/CGF Riunione del 18 gennaio 2008 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 208/CGF Riunione del 05 giugno 2008 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.S.D. Cologna Paese Calcio avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore C.A. seguito gara Cologna Paese/Maceratese del 6.1.2008

Massima: Nei casi di condotta violenza la sanzione della squalifica per quattro gare effettive inflitta al calciatore è conforme al disposto del citato art. 19, comma 4, lett. b), che prevede, come sanzione soltanto minima, la squalifica “per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 79/CGF Riunione del 18 gennaio 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 208/CGF Riunione del 05 giugno 2008 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del Fortitudo Cosenza S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore B.A. seguito gara Acicatena/F. Cosenza del 6.1.2008

Massima: Il C.G.S. impone al Giudice Sportivo, nella determinazione della sanzione, di non scendere al di sotto del minimo edittalmente previsto, arginandone la quantificazione tra i criteri legati alla qualificazione del fatto, dettati dall’art. 19, comma 4, lett. a), b), c) e d). Sicché il Giudice Sportivo, ritenuta integrata la fattispecie incriminatrice, ben potrebbe ritenere un unico addebito sanzionabile con una misura particolarmente afflittiva, non esistendo alcuna disposizione che lo vincoli ad una stretta corrispondenza aritmetica tra il fatto e la sanzione minima.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/CGF Riunione del 31 ottobre 2007 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 195/CGF Riunione del 04 giugno 2008 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 44/C del 9.10.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso della S.S. Juve Stabia S.p.A. avverso le sanzioni inflitte: dell’ammenda di euro 4.500,00 alla reclamante; della squalifica per 4 gare effettive al calciatore G.A., seguito gara Juve Stabia/Crotone del 7.10.2007

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 4 gare (minimo edittale) ex art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. poiché disinteressandosi del pallone, nella circostanza lontano dall’area occupata dai due calciatori, colpiva volontariamente al collo con una gomitata l’avversario e alla notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva al Direttore di gara espressioni offensive.

 

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