Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 108/CSA del 15 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale Campionato Nazionale Juniores Under 19 di cui al Com. Uff. n. 19 del 10.11.2021

Impugnazione – istanza: - USD Lavello       

Massima: Confermata la squalifica per 6 gare effettive al calciatore Per avere, a gioco fermo, dopo una corsa di 15 metri per raggiungere un calciatore avversario, colpito il medesimo con uno schiaffo e un pugno al volto, nonché con un calcio all'altezza del ginocchio. Contestualmente tirava violentemente i capelli del calciatore avversario facendolo inginocchiare a terra. Sanzione così determinata in considerazione della condotta estremamente violenta e reiterata”,  provvedimento adottato sulla base del referto dell’Assistente n. 1 dell’Arbitro, il quale riferisce che “Al 37 minuto del Secondo Tempo su mia segnalazione all'Arbitro ho fatto espellere il calciatore T. M. con il NUMERO 8 della società ospitante LAVELLO perché durante una Mass Confrontation, correva per circa 15 metri in modo veemente e minaccioso verso il calciatore avversario (B. B. con il numero 8 della società FC CASERTANA) che gli sferrava uno schiaffo forte all'altezza della faccia (più precisamente sulla guancia), un pugno all'altezza dello zigomo, gli dava un calcio all'altezza del ginocchio e gli tirava violentemente i capelli facendo inginocchiare il B. a terra il tutto provocandogli rossore sul viso senza sanguinamenti e ulteriori danni fisici, il T. poi si è defilato volontariamente allontanandosi dalla mischia che successivamente si era creata. Dopo la mia segnalazione all'arbitro e la conseguente espulsione, il calciatore non ha reiterato le proteste uscendo fuori dal campo”…..E’ peraltro appena il caso di rilevare, a tale ultimo riguardo, che laddove lesioni fossero state invece riscontrabili, le stesse avrebbero determinato un sicuro, ulteriore aggravamento della sanzione qui impugnata nei confronti del sig. T.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 166/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 137/CSA del 19 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  il  Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 27.03.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. VILLA D’ALME’ VALBREMBANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.J. SEGUITO GARA SEREGNO/VILLA D’ALMÈ  VALBREMBANA  DEL  24.03.2019

Massima: Confermate sei giornate di squalifica al calciatore “per avere avvicinato con fare minaccioso il Direttore di gara, ponendo la propria testa contro quella dell’arbitro e rivolgendogli frasi offensive ed espressioni blasfeme”.

D’altronde, sul punto, soccorre la formulazione dell’art. 19 del C.G.S., al quarto comma lett. d), la quale dispone la squalifica “per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 158/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 142/CSA del 10 Maggio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 952 del 30.4.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO POL. CHAMINADE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ; - AMMONIZIONE E DIFFIDA AL SIG. M.A.;  - SQUALIFICA PER 2 GARA AL SIG. DI C.M.;. - SQUALIFICA PER 6 GARE AL CALC. D.N.C., - SQUALIFICA PER 6 GARE AL CALC. N.M.D.;.- SQUALIFICA PER 2 GARE AL CALC. O.L., INFLITTE SEGUITO GARA POL. CHAMINADE ASD/ETA BETA FOOTBALL CLUB DEL 27.04.2019

Massima: Confermate sei giornate di squalifica al calciatore per condotta gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara che si è, poi, concretizzata in una  volontaria  aggressione inserita in una attività impetuosa e incontrollata

Decisione C.S.A.: C. U. n. 43/CSA del 14 Novembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale DilettantiCom. Uff. n. 37BS del 6.8.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CATANIA BEACH SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DEJAN STANKOVIC SEGUITO GARA HAPPYCAR SAMBENEDETTESE/CATANIA BS DEL 6.8.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per avere lo stesso “al termine della gara rivolto, con fare minaccioso, proteste all’indirizzo dell’arbitro che colpiva con una lieve spinta al petto. Il medesimo reiterava le proteste e le espressioni intimidatorie per circa tre minuti rendendo necessario l’intervento degli addetti alla sicurezza”.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 19/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 113 dell’11.4.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. SCAFA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SCAFA VINCENZO SEGUITO GARA AVELLINO/BENEVENTO DEL 9.4.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore:” allontanamento per essere entrato sul terreno di gioco ed aver spintonato un calciatore della squadra avversaria ed aver poi colpito l’allenatore avversario con una manata al volto, al termine della gara rientrava sul terreno di gioco e colpiva da tergo con un violento pugno al fianco un calciatore della squadra avversaria. (già diffidato)”.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 09 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 145/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 35 del 18.11.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. ISERNIA FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. F.D.R. SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ISERNIA F.C./POL. OLYMPIA AGNONESE DEL 14.11.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta alla calciatore a 5 giornate effettive di gara perchè, mentre veniva allontanato per aver rivolto espressione offensiva accompagnata da espressione blasfema all’indirizzo di un A.A., nel momento della notifica del provvedimento disciplinare il medesimo tardava l’uscita dal terreno di gioco e si allontanava alzando la recinzione e strisciando sotto di essa raggiungendo la tribuna. Per avere, inoltre, nel corso della gara dopo essere stato allontanato, rivolto espressioni insultanti all’indirizzo della Terna per tuta la durata del secondo tempo. Al termine della gara rientrava sul terreno di gioco determinando un clima di tensione tra i calciatori. L’impugnazione proposta dalla società va parzialmente accolta con riduzione della squalifica a 5 giornate tenuto conto che la pena così rideterminata si rivela congrua alla gravità dei fatti contestati, tra loro avvinti dal vincolo della continuazione.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO A.S.D. GUALDO CASACASTALDA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.L. SEGUITO GARA GUALDO CASACASTALDA/POGGIBONSI DEL 4.10.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore. La pena irrogata è del tutto congrua, non essendo ammissibile assumere un contegno siffatto nei confronti del giudice di gara, poiché, anche se questo non si è trasformato in un’aggressione più grave, vi è stato contatto fisico e rimane comunque altamente lesivo della dignità della massima autorità sportiva della gara.

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 05 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 13 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il  Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 122 del 5.5.2014

Impugnazione – istanza:1. RICORSO DERTHONA F.B.C. 1908 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 9 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG.  S.R. SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE  A.S.D./DERTHONA F.B.C. 1908 SRL DEL 4.5.2014

Massima: La Corte riduce a 6 giornate di squalifica la sanzione inflitta all’allenatore in quanto….deve evidenziarsi come la prima condotta, tenuta dal sig.  – omissis -, sia stata correttamente qualificata dal Giudice Sportivo quale condotta irriguardosa nei  confronti del direttore di gara poiché lo ha irriso facendo riferimento, in modo ironico, alla comune  provenienza dalla città di Roma; tale condotta è meritevole di applicazione della sanzione prevista  all’art. 19 punto 4 lett. a) C.G.S., nel minimo della squalifica per 2 gare effettive.  Con riferimento, invece, alla seconda condotta, questa Corte ritiene, invece, non corretta la  qualificazione della stessa, operata dal Giudice Sportivo, alla stregua di una condotta violenta nei  confronti del direttore di gara.  Poiché la spallata non ha procurato al direttore di gara alcun dolore, ed il sig. – omissis - si  è poi recato nel proprio spogliatoio, esclusa la violenza nei confronti dell’arbitro, il fatto deve essere  riqualificato come condotta gravemente antisportiva (art. 19 punto 4 lett. a) C.G.S.), che comporta  la squalifica per ulteriori quattro gare effettive.  

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 7 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 336/CGF del 19 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 25.2.2014

Impugnazione – istanza:  5. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.M. SEGUITO GARA CROTONE/BRESCIA DEL 21.2.2014

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 6 giornate effettive di gara “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (sesta sanzione) e per avere, al 48° del secondo tempo, colpito volontariamente un avversario con una gomitata alla nuca e per avere inoltre, all’atto dell’espulsione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’Arbitro appoggiando la fronte alla sua e rivolgendogli espressioni ingiuriose”. Ritenuto tuttavia di valorizzare, in ciò accogliendo in via del tutto residuale le richieste della Società ricorrente, la circostanza che il suddetto atteggiamento intimidatorio non è stato accompagnato, oltre alla pronuncia di ingiurie, da alcun riscontrato comportamento violento del calciatore nei confronti del direttore di gara e che per tale ragione appare più congrua ed aderente ai fatti per come sono stati documentalmente riscontrati una squalifica complessiva di sei giornate, oltre alla sanzione dell’ammonizione (che resta incontestata).

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 11 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 13 Maggio  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 107 del 2.4.2014

Impugnazione – istanza:  4. RICORSO A.S.D. MANFREDONIA CALCIOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.A. SEGUITO GARA MANFREDONIA CALCIO/SAN SEVERO DEL 30.3.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per la condotta violenta tenuta ai danni di un avversario ed il comportamento gravemente irriguardoso assunto nei confronti del Direttore di Gara, dovendosi qualificare, come tale, sia l’applauso, accompagnato dall’espressione ironica di “Bravo!”, quanto il lancio del pallone all’indirizzo dell’Arbitro

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 31 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 09 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 172/DIV del 14.5.2013

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.C. CUNEO 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. L.S. SEGUITO GARA FERALPISALÒ/CUNEO DEL 12.5.2013

Massima: La C.G.F. riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 6 giornate effettive di gara perché “dopo una decisione tecnica dell'arbitro, si rivolgeva al medesimo urlandogli sul viso e spingendolo con entrambe le mani all'altezza del petto, facendolo indietreggiare di qualche passo; espulso, inseguiva l'arbitro, minacciandolo con il pugno chiuso e costringendolo ad allontanarsi; raggiunto nuovamente il direttore di gara lo spingeva per due volte senza conseguenze; infine, allontanato dai compagni di squadra, lo offendeva ripetutamente”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009 n. 4  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 147 del 22.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.G. Nocerina Srl dilettanti avverso la sanzione della squalifica per 6 gare effettive inflitta al calciatore B.O.I. inflitta seguito gara calcio Pomigliano/Nocerina del 19.4.2009

Massima: Rientra sotto la previsione del l’art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S. e non sotto quella punita dalla lettera della c) della stessa  norma, la condotta del calciatore che ha sferrato un pugno in pieno volto ad un avversario, avvenuto a giuoco fermo e producendogli un taglio con abbondante sanguinamento, costringendolo poi ad uscire dal terreno di giuoco per circa due minuti interrompendo così la sua partecipazione alla gara.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 26 Settembre 2008  n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 5 Giugno 2009. n. 3  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 21 del 10.9.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del F.C. Francavilla avverso le sanzioni:- dell’ammenda di € 5.000,00 con diffida; - dell’inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 19 C.G.S. fino al 15.10.2008 inflitta al sig. D.A. G.; - della squalifica per 6 (sei) gare effettive inflitta al calciatore B. D., seguito gara Francavilla/Nocerina del 7.9.2008

Massima: La squalifica a sei gare inflitta al calciatore è congrua quando le offese pronunciate per la loro natura denunciano la volontà dell’autore non solo di ingiuriare il direttore di gara ma di aggravare l’offesa evidenziandone l’appartenenza ad uno specifico ambito territoriale che l’autore, alla luce del binomio utilizzato, disprezza.

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