DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 123/CSA del 4 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 20.03.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA S.S.D. MARSALA CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. T.P. SEGUITO GARA MARSALA CALCIO A.R.L./CITTÀ DI ACIREALE 1946 DEL 17.03.2019

Massima: Confermate sette giornate di squalifica al calciatore perché  che a gioco fermo colpiva  un  avversario,  facendolo cadere a terra, e alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava al direttore di gara e lo spingeva" petto contro petto facendolo arretrare di un metro".

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 28 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 23 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO ALMAJUVENTUS FANO 1906 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.M. SEGUITO GARA ALMAJUVENTUS FANO 1906/OLYMPIA AGNONESE DEL 10.1.2016

Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore a 7 giornate effettive di gara per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto; alla notifica del provvedimento disciplinare, il medesimo profferiva espressioni gravemente offensive ed irriguardose all’indirizzo di un assistente arbitrale tentando di avvicinarglisi con fare minaccioso. Inoltre spintonava il direttore di gara ponendogli le mani sul petto; una volta allontanato solo grazie all’intervento dei compagni di squadra, nell’abbandonare il terreno di gioco, prendeva a calci la bandierina del calcio d’angolo spezzandola. Le condotte sono gravi e reiterate, tanto che la stessa difesa ritiene equa la squalifica per 6 giornate. Il comportamento incriminato viola tutti i principi ed i doveri che prescrive l’articolo 1bis C.G.S.. La Corte ritiene di ridurre solo di 1 giornata la squalifica inflitta che, pertanto, si riduce a 7 giornate.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48 del 08.01.2014

Impugnazione – istanza:   6. RICORSO S.S. MACERATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.A. SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, NARNESE/MACERATESE DEL 04.01.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare il medesimo prendeva uno scarpino e si avvicinava all’arbitro minacciandolo più volte. Nella circostanza reiterava le espressioni offensive e minacciose. Solamente l’intervento dei compagni di squadra impediva ulteriori conseguenze.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 05 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 06 Marzo 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 08.01.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO POL. MACCARESE GIADA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.A. SEGUITO GARA MACCARESE GIADA/GINNASTICA E CALCIO SORA DEL 5.1.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 7 giornate di gara con la seguente motivazione: “espulso per avere a gioco fermo spintonato violentemente un calciatore avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni dal contenuto minaccioso al Direttore di gara. Nel lasciare il terreno di gioco, colpiva il medesimo calciatore avversario con un calcio al basso ventre cagionandogli intesa sensazione dolorifica (RA – RAA)”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 24 Maggio 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 09 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. –  Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 86 del 25.03.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.P.D. TORTONA VILLALVERNIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE  L.M. SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES  TORTONA V./ASTI DEL 23.03.2013

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore  , il quale è stato a seguito dell’espulsione  comminata per avere “colpito con un calcio alle gambe un avversario e alla notifica del  provvedimento disciplinare spingeva con la mano destra il petto del Direttore di gara rivolgendogli,  nella circostanza, espressioni offensive ed irriguardose”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 51/CGF del 24 ottobre 2008 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 20 Luglio 2009 n. 4  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 15.10.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C. Palazzolo A.S.D. avverso la sanzione della squalifica per 7 gare effettive al calciatore L.V.C. inflitte seguito gara Palazzolo A.S.D./Trapani Calcio del 12.10.2008 Massima: Alla fattispecie non può applicarsi l’art. 11 C.G.S. in quanto la norma ha un ratio differente essendo diretta a sanzionare comportamenti offensivi o denigratori di natura diversa (riferiti a razza, colore, religione, etc.). Può invece applicarsi l’art. 19 comma 4 C.G.S. per la condotta ingiuriosa o irriguardosa in misura, stante la gravità del comportamento, di quattro gare effettive. Il caso di specie: il calciatore aveva rivolto all’arbitro “espressioni ingiuriose, minacciose e dal contenuto discriminatorio territoriale”.

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