Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.111/CGF Riunione del 13 febbraio 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 218/CGF Riunione del 10 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 383 del 23.1.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ ASRC AR.TE.MA avverso le sanzioni dell’ammenda di € 1.500,00 e squalifica del campo di giuoco fino al 31.12.2008 con obbligo di disputare le relative gare in campo neutro e a porte chiuse, nonché la penalizzazione di 9 punti in classifica, inflitte seguito gara AR.TE.MA/Città di Gragnano C5 del 19.1.2008

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda, con la squalifica del campo di giuoco, con l’obbligo di disputare le relative gare in campo neutro e a porte chiuse, nonché con la penalizzazione di 9 punti in classifica per effetto del comportamento di un gruppo di sostenitori, i quali, per tutta la durata della gara, hanno rivolto ingiurie, minacce e sputi sia agli avversari che agli ufficiali di gara. In particolare, alla fine della gara, trenta tifosi, penetrando sul terreno di gioco attraverso un cancello inopinatamente aperto da un appartenente alla società ospitante, rincorrevano ed aggredivano diversi calciatori della squadra avversaria, due dei quali venivano colpiti più volte con pugni al volto ed all’addome; uno dei due, una volta accasciatosi al suolo, veniva ulteriormente colpito con calci alla testa. Gli incidenti continuavano negli spogliatoi, nei quali dieci ulteriori intrusi malmenavano altri due calciatori: uno di essi per liberarsi era costretto a rifugiarsi nello spogliatoio degli arbitri.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 33/C Riunione del 6 febbraio 2006 n. 1 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 69 del 20.12.2005 

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Comprensorio Montalto Uffugo avverso la sanzione della penalizzazione di n. 2 punti in classifica per la corrente stagione sportiva inflitta seguito gara Comprensorio Montalto Uffugo/Simeri Crichi del 27.11.2005  

Massima: L’art. 11 C.G.S. prevede che le società, nel rispondere per i fatti violenti commessi in occasione dello svolgimento delle gare, siano condannate alla sanzione dell’ammenda individuata, quanto all’entità, in relazione alla Serie A, B o C di campionato (punti 1, 2 e 3). Prevede altresì, che per le società non appartenenti alla sfera professionistica, in caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflittala sanzione di cui all’art. 13, comma 1, lettera f) (punto 3 ultima parte), e cioè la penalizzazione di uno o più punti in classifica. Non è condivisibile, pertanto, che la penalizzazione di punti in classifica possa essere inflitta nei casi di eccezionale gravità ed in presenza di diffida e/o recidiva, dal momento che l’art. 11 comma 3 appena ricordato subordina la sanzione in esame, nel caso di società non appartenente alla sfera professionistica, al solo verificarsi di fatti particolarmente gravi. E posto che le aggressioni ai danni dell’arbitro sono state ritenute, per l’appunto, particolarmente gravi, come lo sono state effettivamente, non vi è dubbio che la penalizzazione di punti in classifica è stata inflitta in modo assolutamente corretto e consentito. (Nel caso di specie dei fatti riprovevoli si sono resi responsabili i dirigenti della società).  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 21/C Riunione del 29 Novembre 2004 n. 10 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 88/C del 10.11.2004) 

Impugnazione - istanza: Reclamo Taranto Calcio avverso decisioni merito gara Taranto/Cavese del 17.10.2004 e la sanzione della disputa di quattro gare effettive a porte chiuse 

Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara e con l’obbligo della disputa delle gare (tre) effettive a porte chiuse, per il comportamento gravemente scorretto e violento dei suoi sostenitori nel corso della predetta gara i quali hanno dato luogo a scontri con le forze dell’ordine di notevoli proporzioni e ad atteggiamenti di straordinaria capacità offensiva, manifestatisi con il continuo e fitto lancio di sassi, cemento armato, spranghe di ferro ed altri oggetti, tutti idonei a cagionare a ciascuna delle persone che si trovavano sul terreno di gioco, nonché a quelle poste nei vari settori dello stadio, gravi lesioni personali... Di fronte a tale gravissima e persistente situazione, il direttore di gara si determinava a dichiarare definitivamente intercorro l’incontro al 28° minuto del primo tempo, consapevole, altresì, della circostanza che anche fuori dallo stadio si stavano verificando altri incidenti (tanto che insieme ai colleghi poteva lasciare, dopo circa un’ora e sotto scorta della polizia, l’impianto sportivo)”.  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 40/C Riunione del 5 maggio 2003 n.15 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 36 del 3.4.2003

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Carovigno Calcio avverso la sanzione della penalizzazione di n. 1 punto in classifica.

Massima: L’art. 9 C.G.S. stabilisce la responsabilità, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizio della società e dei propri sostenitori. Nella specie è accertato e pacifico il comportamento violento e comunque contrario alle norme del Codice di Giustizia Sportiva messo in atto dai sostenitori della società nel corso e dopo la partita. La natura, la gravità, il numero dei fatti antisportivi commessi, la reiterazione degli stessi giustifica ampiamente la sanzione sportiva applicata della penalizzazione di un punto in classifica e dell’ammenda con il rinnovo della diffida in caso di recidiva.   

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/C Riunione del 30 novembre 2000 n. 1 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 10 del 19.10.2000 

Impugnazione - istanza: Appello del F.C.U.T.A.C. (già A.S. Nuova Brindisi Sport) avverso decisioni merito gara Nuova Brindisi Sport/Putignano Calcio del 30.1.2000. 

Massima: La società ospitante ha il dovere di accogliere e tutelare la compagine avversaria ed è responsabile del mantenimento dell’ordine pubblico sul proprio campo di giuoco e del comportamento dei propri sostenitori. Per cui è sanzionata con la penalizzazione di punti (tre) in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, pari a quelli conseguiti sul campo, ai sensi dell’art. 7 comma. 1, seconda parte, C.G.S., nel caso in cui i propri sostenitori accedevano nello spogliatoio della squadra avversaria ed aggredivano un calciatore che riportava frattura al setto nasale e trauma contusivo al labbro, tanto da dover ricorrere a cure ospedaliere. Ciò anche qualora il fatto non risulti dal referto arbitrale e da quello del Commissario di Campo, ma sia stato accertato dall’Ufficio Indagini anche sulla base delle dichiarazioni rese non solo dai componenti del gruppo oggetto dell’aggressione, ma anche dallo stesso dirigente accompagnatore ufficiale della società ospitante, i cui sostenitori si sono resi responsabili dell’aggressione.  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C - Riunione del 30 aprile 1998 - n. 1 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F.-Com. Uff. n. 15/C-Riunione del 22.1.1998 

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell’Olbia Calcio avverso decisioni merito gara Olbia Calcio/Trapani Calcio del 16.11.1997: perdita della gara per 0 - 2, penalizzazione di n. 5 punti in classifica, squalifica del campo di giuoco fino al 31.12.1998, inibizione per anni 5 al sig. P.M., inibizione fino al 30.6.1999 al sig. N.S., inibizione fino al 30.10.1998 al sig. S.F., inibizione fino al 30.6.1998 al sig. S.G.M.. 

Massima: In relazione ad episodi violenti verificatisi in occasione di una gara di campionato, sulla base degli atti ufficiali, dai quali risulta l’aggressione fisica ai danni degli Ufficiali di gara, è prevista a carico della società che ha commesso gli atti violenti la squalifica del campo e la penalizzazione di punti (cinque) in classifica, mentre a carico dei dirigenti che hanno commesso gli atti violenti l’inibizione. Massima: Quando l'incontro ha avuto svolgimento regolare e gli incidenti più gravi si sono verificati al termine della partita, mentre le due interruzioni di giuoco del primo tempo, causate dalle intemperanze dei sostenitori e dei dirigenti, non hanno compromesso il pieno controllo della gara da parte dell’arbitro, si escludono fatti idonei ad impedire o condizionare la prestazione della squadra ospitata, così da alterare il regolare svolgimento dell'incontro. Consegue che non può essere addebitata a carico della società responsabile la punizione sportiva della perdita della gara, ma solo la penalizzazione di punti (cinque) in classifica oltre i provvedimenti sanzionatori a carico dei tesserati per gli incidenti di estrema gravità, culminati nell'aggressione fisica degli Ufficiali di gara, minuziosamente refertati.  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C - Riunione del 5 marzo 1998 - n. 5 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 35 del 29.1 .1998 

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. S. Biagio avverso le sanzioni della squalifica del campo di giuoco fino al 31.12.1998 e della penalizzazione di n. 4 punti in classifica in relazione alla gara S. Biagio/Torregrotta del 14.12.1997 

Massima: Quando dal rapporto arbitrale(corredato da un rapporto supplementare) risulta che il Direttore di gara sia stato aggredito, ma ha portato regolarmente a termine la gara, è prevista a carico della società responsabile degli accadimenti violenti, la penalizzazione di punti (quattro) in classifica e la sanzione della squalifica del campo.

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