Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 16 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/CGF del 03 agosto 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 184 del 22.6.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’U.S.D. Siracusa S.r.l. avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco fino al 22.1.2010 con obbligo di disputare le gare a porte chiuse inflitta alla reclamante seguito gara Finale Poule Scudetto Pro Vasto/Siracusa del 20.6.2009 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara e la squalifica del campo di giuoco con l’obbligo di disputare le gare  a porte chiuse poiché a causa dell’intemperanza dei tifosi la gara veniva sospesa per problemi di ordine pubblico

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/C Riunione del 10 novembre 2005 n. 5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 4.11.2005

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Cosenza Calcio avverso sanzione della squalifica del campo di giuoco fino al 21.11.2005 con obbligo di giocare in campo neutro ed a porte chiuse le restanti partite

Massima: La società è sanzionata oltre che con la perdita della gara, anche con la squalifica del campo di giuoco e con obbligo di giocare in campo neutro ed a porte chiuse, quando un proprio sostenitore ha posto in essere un atto di inaudita violenza nei confronti del portiere avversario. (Il caso di specie: Un sostenitore della squadra ospitante, dopo pochi minuti di gara entrava in campo ed aggrediva il portiere della squadra ospitata che per le lesioni subite, veniva ricoverato in ospedale e l’arbitro decretava la sospensione definitiva della gara).  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 54/C Riunione del 4 Giugno 2004 n. 2/3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 176 del 2.6.2004

Impugnazione - istanza: Appelli della Casertana F.C. e della S.S. Savoia avverso decisioni merito gara Casertana/Savoia del 30.5.2004

Massima: Il clima di rissa instauratosi al di fuori dell’impianto, continuato all’interno prima dell’inizio della partita, con invasioni di campo e violenze in danno di un calciatore, impossibilitato a prendere parte alla gara, il ritardato inizio della partita, la rottura di un cancello, il ritardato inizio del secondo tempo, dovuto alla necessità di riparare il cancello stesso, sono tutti fatti che inducono a ritenere che la partita non si è svolta in modo regolare per responsabilità attribuibile ad entrambe le società a cui va inflitta la sanzione della perdita della gara per entrambe.  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 31 marzo 2003 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 26 del 20.2.2003

Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Piana del Cavaliere avverso decisioni merito gara Allievi Provinciali Piana del Cavaliere/Lycia del 15.12.2002

Massima: Quando dagli atti ufficiali ed in particolare dal referto arbitrale e dal successivo supplemento il cui valore probatorio non può essere messo in discussione dalle diverse affermazioni, peraltro non dimostrate, della parte interessata, risulta chiaramente: 1) che la partita venne momentaneamente sospesa per le intemperanze dei tifosi ed in particolare per l’ingresso in campo di due di essi; 2) che l’arbitro, dopo aver disposto ed ottenuto l’allontanamento dagli spalti di tutti i presenti, ordinava la ripresa della gara; 3) che la società non voleva rientrare in campo, non v’è dubbio che la società, a mente dell’art. 53 comma 2 delle N.O.I.F., deve essere sanzionata con la perdita della gara.  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 17/C Riunione del 9 dicembre 2002 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 146 del 28.11.2002

Impugnazione - istanza: Appello del Cagliari Calcio 1920 avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per 3 giornate di gara.

Massima: L’obbligo di mantenere l’ordine pubblico sul proprio campo di giuoco, di cui alla disposizione dell’art. 9 comma 2 C.G.S.), non può costituire, in caso di inadempimento, fattispecie di riferimento per una responsabilità “diretta” della società calcistica, dovendo ricondursi correttamente l’obbligo stesso non oltre una prestazione attiva e vigile di collaborazione della società nei confronti delle forze dell’ordine e comunque dei soggetti istituzionalmente preposti al mantenimento dell’ordine.  

Massima: La società è oggettivamente responsabile per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara, valevole per il Campionato di Serie B, culminato nell’invasione di campo da parte di uno sconsiderato, che dopo aver scavalcato la recinzione a presidio della curva dei tifosi, colpiva violentemente il portiere avversario; fatto che nella sua gravità contribuiva in maniera decisiva alla sospensione definitiva dell’incontro, decisa dall’arbitro quando correva il 37° minuto della ripresa. Consegue la sanzione della perdita della gara, della squalifica del campo e dell’ammenda.  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 24/C - Riunione del 26 marzo 1998 - n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 123/C del 25.2.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’Ascoli Calcio 1898 avverso decisioni merito gara Ascoli/Battipagliese del 25.1.1998

Massima: Ai sensi dell’art. 7 C.G.S. gli atti di intimidazione e di violenza posti in essere dai sostenitori di una compagine, e, addirittura, da un addetto al campo della stessa compagine nei confronti dei tesserati di una società avversaria, che abbiano influito sullo svolgimento della gara, così da comprometterne la regolarità, provocano la punizione sportiva della perdita della gara a carico della compagine in questione. Va qui ribadito che il giudizio sulla regolarità di svolgimento della gara è demandato in via esclusiva agli Organi della Giustizia Sportiva cui spetta valutare, in concreto, se e in che misura gli accadimenti verificatisi in campo, quali risultano dagli atti ufficiali, abbiano o meno influito sul regolare svolgimento della gara.  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 37/C Riunione del 18 giugno 1997 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 194/C del 11.6.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Sora avverso decisioni merito gara Nocerina/Sora dell'8.6.1997

Massima: I disordini causati da una tifoseria non sono tali da determinare la punizione sportiva della perdita della gara, quando non emergono elementi di sorta che possano far ritenere l'andamento dell'incontro influenzato dagli eventi verificatisi in occasione dello stesso. (Nel caso di specie i disordini risultano soltanto dal rapporto del Commissario di Campo, in quanto non ne fanno alcun cenno né l'arbitro né i suoi assistenti. Il predetto - premesso che lo stadio era presidiato da 190 appartenenti alla Polizia di Stato e da 60 Carabinieri e che nel terreno di gioco erano presenti circa 90 tra poliziotti e carabinieri - riferisce di scontri avvenuti tra tifosi e polizia prima dell'inizio della gara, durante il primo tempo e nell'intervallo; riferisce ancora che, in occasione della segnatura delle reti, alcuni tifosi di questa scavalcavano la recinzione ed entravano nel terreno di gioco "in segno di esultanza” e "per festeggiare l'avvenimento"; successivamente, man mano che si avvicinava la fine della gara, altri tifosi entravano in campo e sostavano sulla pista, tanto che al termine dell'incontro si potevano contare in tale posizione circa 400 persone. Infine, il Commissario di campo riferisce che durante l'incontro venivano lanciati alcuni fumogeni, di cui 5 o 6 raggiungevano il campo, nonché altri oggetti che peraltro non colpivano nessuno. Tale situazione non può ritenersi idonea ad influire sull'andamento della gara, in quanto controparti degli scontri furono gli agenti delle Forze dell'Ordine; l'invasione del campo per destinazione fu del tutto pacifica e determinata dall'entusiasmo; i lanci di oggetti fortunatamente non attinsero nessuno).

Massima: Nell'ambito degli errori di persona è ammesso il ricorso al mezzo televisivo.

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