Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 61/C Riunione del 22 maggio 2006 n. 8 -9-10-11-12 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 171 del 19.5.2006

Impugnazione - istanza: APPELLO DELL’A.C. APRILIA AVVERSO LE SANZIONI: DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA; DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 30.6.2007 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN CAMPO NEUTRO MA NON A PORTE CHIUSE; DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ AI SENSI DELL’ART. 14 C.G.S. INFLITTA AL SIG. T. M. FINO AL 31.5.2008; DELLE SQUALIFICHE INFLITTE RISPETTIVAMENTE ALL’ALLENATORE B.M. FINO AL 31.10.2006, AI CALCIATORI C.C. FINO AL 31.5.2008, R.P.G FINO AL 16.9.2007, F.A. FINO AL 16.5.2007, M.M. FINO AL 31.10.2006, V.L. FINO AL 31.12.2008, D.D.A. FINO AL 16.5.2007 E V.M. FINO AL 16.11.2006 9. APPELLO DEL CALCIATORE C.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2008 10. APPELLO DEL CALCIATORE R.P.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.9.2007 11. APPELLO DEL CALCIATORE D.D.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.5.2007 12. APPELLO DEL CALCIATORE V.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.11.2006

Massima: La società è sanzionata con la retrocessione all’ultimo posto in classifica e con la squalifica del campo fino al 30.6.2007 per i comportamenti violenti posti in essere dai propri sostenitori, calciatori e dirigenti nei confronti dei tesserati della squadra avversaria.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 agosto 2006– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 25 maggio 2006 - www.figc.it

Parti: A.C. Aprilia Contro F.I.G.C. – L.N.D. - Comitato Interregionale L.N.D. + Altri

Massima: La società è sanzionata con la retrocessione all’ultimo posto in classifica per aver i propri tesserati e sostenitori posto in essere atti violenti in occasione della gara ai danni della società avversaria, gravissimo attentato ai principi di lealtà, correttezza e probità che devono ispirare il comportamento di tutti coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali. La sanzione della retrocessione all’ultimo posto di cui alla lett. g) dell’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC non può trovare applicazione solo ai casi di cui agli artt. 5,6,7 e 8. Invero, da una lettura sistematica del suddetto Codice emerge, chiaramente, che in taluni casi il legislatore federale ha inteso di individuare la sanzione (minima) da applicare per le singole violazioni. In altri casi ha lasciato – e in tal senso depone la formula del primo comma dell’art. 13 del Codice – all’interprete di valutare la natura e la gravità dei fatti commessi e di scegliere, tra le sanzioni tipizzate, quella più adeguata a ristabilire la legalità.

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