Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 163/CSA del 23 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: delibera del giudice sportivo, pubblicata in C.u. n. 1062 del 6 aprile 2021 (Divisione Calcio a 5), mediante la quale veniva sanzionata con la punizione della perdita della gara per 0 a 6 a seguito dell’incontro A.S.D. Mirafin/Città di Sestu del 06.03.2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Mirafin C5/Città di Sestu C5 S.S.D.

Massima: Confermata la perdita della gara alla società per posizione irregolare del calciatore, non avendo ancora scontato una giornata di squalifica inflitta nella stagione agonistica 2018/2019 mentre militava nelle file del Bagnolo Calcio a 5, non essendovi prova che lo stesso abbia scontato la squalifica nel campionato maltese ove è stato trasferito nelle more…Orbene, dirimente è la Circolare n. 4 dell’8 ottobre 2020 della Divisione Calcio a 5, depositata in atti.  In essa, è vero quanto afferma la reclamante, ossia che nella lista indicata dalla Divisione, tra i giocatori ancora con c.dd. residui di squalifica da scontare, il calciatore V. D. S. non compare, ma nella medesima Circolare è specificato, addirittura in grassetto (p. 1), che: «si segnala inoltre che l’elenco è da considerarsi riepilogativo delle sanzioni irrogate nella stagione sportiva 2019/2020 e non tiene conto di eventuali sanzioni comminate nelle precedenti stagioni sportive». Come nel caso in questione, ove la sanzione risale alla stagione 2018/19.  La Mirafin secondo quanto indicato espressamente nella Circolare avrebbe dovuto dunque accertarsi con massima attenzione della posizione del V. D. S.. Ulteriore precisazione, infine, va compiuta in merito alla possibilità di considerare nel computo delle giornate di squalifica la gara alla quale il V. D. S. non avrebbe preso parte durante il suo tesseramento presso la Federazione maltese. Come rilevato puntualmente in primo grado, dovendosi ritenere che l’obbligo da parte della Federazione di destinazione di far scontare la sanzione trova il suo presupposto indispensabile proprio nell’annotazione riportata all’interno del Certificato di trasferimento internazionale da parte della Federazione di provenienza – ossia della Federazione italiana, nel caso in esame – della quale non vi è traccia, la mancata partecipazione del calciatore V.D. S. E. all’incontro del 18/12/2020 disputato durante la sua militanza nel campionato maltese non può essere considerata utile ai fini dello sconto della sanzione della squalifica ancora in essere. Allo stato attuale, permane dunque l’obbligo in capo alle società di verificare sempre la posizione dei propri tesserati prima di ogni incontro.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 134/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  119/CSA del 22 Marzo 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 810 del 20.03.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELL’A.S.D.  NAPOLI  CALCIO  A  5  AVVERSO  DECISIONI  MERITO  GARA  NAPOLI  CALCIO A5/FELDI EBOLI DEL 20.03.2019

Massima: Confermata la perdita della gara a carico della società, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 17, comma 4, lett. b), del C.G.S., per la posizione irregolare, avendo fatto giocare, ancora gravato da una giornata di squalifica risalente alla Stagione Sportiva 2017/2018 in un incontro di Coppa Italia non scontata, in quanto trasferitosi all’estero non ha scontato il residuo di squalifica…Questa Corte, proprio alla luce dell’art. 22 del C.G.S. e dall’art. 12 del regolamento FIFA, ha ritenuto preliminarmente di adottare un’ordinanza istruttoria al fine di acquisire  dall’Ufficio tesseramento  copia  dei  certificati  partiti  dall’Italia  per  la  Federazione  paraguaiana  e  copia  del  certificato  entrato  dal  Paraguay  all’Italia,  in  modo  da  verificare  se  vi  fossero  state  riportate correttamente le segnalazioni. Cosa che non era stata fatta dal Giudice di prime cure che si era limitato a verificare che nessuna prova era stata fornita da parte della ricorrente. Ebbene, dalla documentazione acquisita in esito all’ordinanza istruttoria, risulta che l’Ufficio tesseramenti, prima di inviare il certificato di tranfert del calciatore dall’Italia in Paraguay abbia onerato di tale autocertificazione in data 27.3.2018 la società Alma Salerno, la quale per il tramite di un proprio rappresentante, …., sempre con email del 27.3.2018 ha confermato che “per il calciatore in oggetto non vi sono controversie né sanzioni disciplinari e, quindi, per la nostra società nulla osta all’emissione del CTI”. Tant’è vero che il CTI partiva per il Paraguay senza alcuna menzione. Peraltro la nota con la quale l’Ufficio centrale tesseramenti chiedeva conto di eventuali sanzioni alla Alma Salerno recava alla fine una clausola “di chiusura”, secondo cui “in  caso  di  mancato riscontro, entro un termine, alla richiesta sull’esistenza di eventuali sanzioni, il calciatore sarà considerato privo di sanzioni disciplinari da scontare”. Ora in disparte qualche perplessità di questa Corte sulla “procedura” adottata dall’Ufficio tesseramenti, in considerazione del fatto che un tale adempimento non può essere lasciato all’autocertificazione della società, ma deve avere un percorso più formale e “d’ufficio”, il dato che appare subito evidente è che la società Alma Salerno non si è limitata a non rispondere, ma si è fatta carico di rispondere negativamente. Ovviamente, a questo punto, anche il certificato di ritorno del … dal Paraguay all’Italia del 12.9.2018 non poteva che essere scevro da annotazioni. Però fa specie che proprio il 13.9.2018 la LND – Divisione Calcio a 5 diramava una circolare a tutte le società, ricordando tra i calciatori ancora squalificati anche il .. Tale circostanza avrebbe dovuto mettere anche il Napoli sull’avviso, ponendo il dubbio sulla pendenza ancora non scontata. Lo stesso richiamo al precedente del 2008, nel quale fu respinto il reclamo presentato dalla società Luparense, sul presupposto che il certificato di TRANFERT di ritorno non recasse alcuna sanzione, non appare, quindi, a questa Corte sufficiente a giustificare il dato sostanziale e cioè che il calciatore si trovava in difetto, posto che nel caso de quo rilevano due dati fondamentali: - l’omissione del calciatore che non ha fornito evidenze sul fatto di aver scontato la squalifica, né ha riferito alla nuova società di aver ancora una giornata da scontare; -        la ASD Napoli Calcio a 5 aveva ricevuto proprio in concomitanza con l’ingaggio del calciatore la circolare n. 014 del13.9.2018  con la quale si “ricordava”  che tra  i calciatori che avevano ancora squalifiche da scontare c’era anche il ..; D’altronde anche la decisione del 2008, proprio alla fine al penultimo capoverso, parlando dei certificati internazionali e della loro valenza probatoria, li assimila ai comunicati ufficiali “ si tratta, in buona sostanza, di risultanze equiparabili a quelle dei Comunicati ufficiali, non superabili da altre fonti informative….”. Da altre forme no, verrebbe da rispondere, ma da Comunicati Ufficiali sì. Ricordiamo che nel reclamo si fa anche riferimento ad una partita (in cui … avrebbe scontato la squalifica), ma non si fornisce alcuna prova del fatto che il Salas non abbia giocato per quel motivo (non vi sono atti al riguardo). In ogni caso non basta dire che il certificato arrivato dal Paraguay era privo di annotazioni per arrivare alla conclusione che il Salas non aveva squalifiche da scontare, in quanto, nel caso di specie, occorre andare più a fondo e verificare che il certificato “di partenza” verso il Paraguay era erroneamente privo di annotazioni di squalifiche da scontare. Esso, pertanto, non “fa fede”, in quanto l’obbligo di iscrizione di cui all’art. 12 del Regolamento FIFA è stato ottemperato, sulla scorta della dichiarazione del legale rappresentante del Salerno. Giocoforza il certificato “tornato” dal Paraguay non riportava alcuna giornata scontata, in quanto la stessa mancava già in partenza. Quindi verificare solo il certificato “tornato” dal Paraguay equivarrebbe a vedere solo metà del problema. Qui, però, intervengono tre principi fondamentali della giustizia sportiva: il primo è quello della lealtà e probità dei tesserati; il secondo è quello della generale conoscenza che le società e, soprattutto, i tesserati devono avere dei comunicarti ufficiali; il terzo è quello della effettività delle sanzioni. Innanzitutto il generale dovere di lealtà del tesserato che doveva avvertire la società della realtà dei fatti, in quanto tale comportamento avrebbe evitato alla società una responsabilità oggettiva nella fattispecie che ci occupa. Poi la Lega Divisione calcio a 5 in data 13.9.2018 ha inviato una circolare a tutte le società in cui ha elencato tutti coloro che non avevano scontato giornate di squalifica, dando conto del fatto che il … non aveva scontato, in quanto mancava una prova contraria. Dovere della società sarebbe stato quello di verificare tale situazione, all’atto dell’ingaggio del calciatore. Sussistono, quindi, un principio di responsabilità diretta del tesserato ed uno di responsabilità oggettiva della società. E soprattutto la mancanza di una prova contraria dell’aver scontato la giornata, al di là dei certificati che, per quanto detto sopra, hanno avuto un iter travagliato e probabilmente non sono da considerarsi del tutto fidefacenti. (principio dell’effettività della sanzione). D’altronde detta situazione è stata analizzata da questa sezione di Corte  con  la  decisione sull’A.S. Mirafin avverso la sanzione della punizione sportiva della perdita gara Ciampino Anni nuovi/Mirafin, (Com. Uff. n.112/CSA del 6.12.2018, con la quale si respinse il reclamo di Mirafin, ritenendo anche in quel caso che la squalifica fosse ancora da scontare, in quanto non vi era prova che fosse stata scontata in Romania e nemmeno che l’iscrizione fosse stata fatta nel  primo  certificato  in partenza verso la Romania. Ma cosa ancora più importante è che nel caso Mirafin si dice chiaramente “…non sussistendo peraltro alcun obbligo di relativa comunicazione da parte della FIGC alla nuova società, in assenza di corrispondente comunicazione da parte della Federazione rumena”. Ebbene rispetto al caso Mirafin, nel caso de quo la Federazione ha ricordato anche alla nuova società che .. era tra i calciatore che dovevano scontare la squalifica. In definitiva la sanzione appare ancora “in piedi” e da scontare. In virtù del principio di effettività della sanzione, il reclamo non può essere accolto, in quanto basato sul certificato di “ritorno” (che rappresenta solo una parte, e quella probabilmente meno importante del procedimento) e sull’erroneo presupposto che in base a tale documento la squalifica debba ritenersi scontata, assunto logico assolutamente non provato.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  112/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  061/CSA del 6 Dicembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 251 del 07.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S. MIRAFIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-6 INFLITTA ALLA  RECLAMANTE SEGUITO GARA CIAMPINO ANNI NUOVI/MIRAFIN DEL 13.10.2018

Massima: Confermata la perdita della gara per posizione irregolare del calciatore il quale effettivamente squalificato per n. 1 giornata il 13.11.2017 (Com. Uff. n. 236) quale tesserato della società Gymnastic studio C5, non aveva più disputato alcuna gara con tale società (in quanto esclusa dal campionato di competenza) ed era stato successivamente trasferito presso una società rumena sino al termine di quel campionato, per poi essere nuovamente tesserato in Italia da essa reclamante….Come si è detto, la A.S. Mirafin invoca l’art 12 del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei Calciatori, per effetto del quale il calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica presso la società rumena, previa comunicazione da parte della propria federazione circa la pendenza della squalifica. La stessa reclamante sostiene che, ove ciò non avvenisse, risulterebbe violato il generale principio di effettività della sanzione in quanto, evidentemente, basterebbe trasferirsi all’estero per sottrarsi a qualsivoglia squalifica. In realtà, proprio la salvaguardia dell’invocato principio di effettività della sanzione, impone la reiezione del reclamo. L’art. 12 del Regolamento FIFA (norma precettiva di diretta applicazione alle Federazioni nazionali) prevede che “qualsiasi sospensione disciplinare fino a quattro gare o fino a tre mesi che sia stata imposta a un calciatore della Federazione di provenienza, e che non sia stata interamente scontata al momento del trasferimento, dovrà essere ugualmente applicata dalla Federazione di destinazione presso la quale il calciatore in questione verrà  tesserato,  affinchè tale sospensione possa essere scontata all’interno della Federazione stessa. Al momento del rilascio del CTI, la Federazione di provenienza ha l’obbligo di notificare la Federazione di destinazione ….per iscritto, per i calciatori tesserati come dilettanti, eventuali sospensioni disciplinari che debbano ancora essere (completamente)  scontate”. Sta di fatto che non risulta provato in atti (e neppure la reclamante lo  sostiene)  che  la squalifica sia stata effettivamente scontata in Romania né, per vero, che la Federazione italiana abbia effettuato la comunicazione di cui all’art. 12 suddetto: dovendosi peraltro ritenere che l’obbligo della Federazione di destinazione di far scontare la sanzione trova il suo presupposto indifettibile proprio nella comunicazione da parte della Federazione di provenienza. Ne consegue che, allorquando il calciatore Costa Pinto è stato nuovamente trasferito in Italia e tesserato presso la A.S. Mirafin, la squalifica comminatagli con il Com. Uff. n. 236 – Stagione Sportiva 2017/2018 risultava ancora pendente e doveva essere scontata nella prima gara utile ex art. art. 22, 5° comma, C.G.S., non sussistendo peraltro alcun obbligo di relativa comunicazione da parte della FIGC alla nuova società, in assenza di corrispondente comunicazione da parte della Federazione rumena.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 148/CSA del 22 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 388 del 5.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELL’A.S.D. PESCARA CALCIO A 5  AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LUPARENSE/PESCARA C5 DEL 20.12.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha dichiarato il calciatore in posizione irregolare regolare in occasione della disputa della gara di Supercoppa italiana di Serie A di Calcio a 5 del 20/12/17 avendo scontato la squalifica a tempo con scadenza il 30.11.2017 comminatagli dal giudice sportivo con Com. Uff. n. 1039 del 5.6.2017 e ciononostante durante il periodo di squalifica sia stato svincolato dalla società e tesserato con società spagnola fino al 31.10.2017 per poi tesserarsi nuovamente con la società italiana in data 6.12.2017, ma rimette gli atti alla Procura Federale, al fine di verificare l’eventuale sussistenza di “pratiche elusive” messe in atto dal calciatore, rientrato poi in Italia in prossimità della scadenza della squalifica (30.11.2017) e ritesserato in data 6.12.2017. L’art. 22, comma 8, C.G.S., che costituisce la normativa di dettaglio relativa alle modalità esecutive delle sanzioni inflitte dagli Organi della giustizia sportiva, afferma che “I dirigenti, i tesserati della società, i soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l’accesso all’interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione”. In particolare dalla lettura di questa norma, nonché dall’analisi del comma 11 del precedente art. 19 C.G.S., è possibile desumere la sussistenza di due principi guida da cui far emergere le chiavi di lettura per l’interpretazione della normativa: a) quello dell’effettività della sanzione irrogata, che dev’essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza; b) quello della separazione delle competizioni in virtù del quale si tende, ove è possibile, a far inmodo che la squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. È d’uopo, inoltre, osservare che le sanzioni inflitte ai tesserati, generalmente denominate “squalifiche”, possono essere di due tipi, per giornate di gara o a termine (cfr. G. Liotta e L. Santoro, Lezioni di diritto sportivo, p. 234). A questo proposito occorre precisare che la squalifica di un tesserato o del terreno di gioco può essere inflitta in giornate di gara oppure a tempo determinato cioè, mutuando l’espressione da altri rami del diritto, “a data certa”. In quest’ultimo caso, che è poi quello che occupa la cognizione di questa Corte, la squalifica cessa con lo spirare del termine, a prescindere da quante gare siano state disputate durante il periodo di tempo fissato. Pertanto, decorso il periodo di squalifica che il calciatore doveva scontare (periodo compreso tra il 6.6.2017 e il 30.11.2017) senza che costui disputasse gare in Italia, la società ben poteva di nuovo tesserare il suddetto atleta e schierarlo in campo nella gara di Supercoppa italiana per cui è causa.  A nulla vale la doglianza per cui il calciatore avrebbe giocato in una squadra spagnola durante il periodo di squalifica in Italia. Ciò corrobora soltanto la tesi per cui, semmai un’irregolarità vi è stata, questa è stata perpetrata da una squadra spagnola soggetta alla Giustizia sportiva spagnola. Infatti, come la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare, “il cosiddetto vincolo di giustizia previsto dall'art. 24 dello Statuto della Figc è rivolto esclusivamente ai soggetti affiliati alla federazione” (in questi termini cfr. Tribunale Ascoli Piceno del 20.1.2007) e nel caso di specie nel periodo in esame nessuna squadra italiana, sottoposta alla Giustizia sportiva italiana, ha tesserato e schierato il predetto calciatore. Questo ragionamento risulta confermato anche da un precedente della Corte di Cassazione, avente ad oggetto l’art. 24 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (associazione con personalità giuridica di diritto privato), che prevede l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della Federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla stessa F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Da tale impegno è desumibile un divieto, salva specifica approvazione, di devolvere le relative controversie all'autorità giudiziaria statuale e di accettarne le relative pronunzie, realizzandosi in tal modo una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia (cfr., in questi termini, Cassazione civile, sez. I, 28.9.2005, n. 18919).  Ebbene una squadra spagnola di calcio a 5 opera sicuramente al di fuori del vincolo italiano di giustizia sportiva e, se irregolarità vi è stata, la relativa sanzione dev’essere applicata alla squadra spagnola e non alla società italiana, in virtù del principio della circolazione internazionale dei lodi sportivi stranieri. Saranno, però, gli Organi spagnoli di giustizia sportiva ad irrogare sanzioni all’esito di un eventuale processo che in Spagna dovrà essere, se del caso, celebrato. Ad analoga conclusione si perviene muovendo dall’interpretazione dell’art. 17 C.G.S.. I commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 17 C.G.S. disciplinano, tipizzandoli, i casi di partecipazione irregolare alla gara che incidono sul regolare svolgimento della manifestazione sportiva, prevedendo, altresì, le conseguenze sanzionatorie che devono conseguire automaticamente all’accesso “viziato” sul terreno di gioco. Si tratta, pertanto, di disposizioni caratterizzate da un elevato grado di determinatezza, avendo il legislatore federale previsto espressamente sia la parte precettiva sia la sanzione disciplinare irrogabile automaticamente (senza alcun margine di discrezionalità) al verificarsi delle condotte tipizzate [non è possibile, infatti, proporzionare o graduare la sanzione, in quanto secondo la Corte “le norme federali non lasciano al giudice sportivo alcun margine, facendo direttamente discendere la sconfitta della gara per 0–3 (c.d. sconfitta a tavolino) senza alcuna previsione di sanzione alternativa, allorquando la società faccia partecipare alla gara giocatori squalificati (art. 17, comma 5, C.G.S., ovviamente quando la squalifica non sia stata scontata)”, cfr. Alta Corte giust. sport., 10 luglio 2012, n. 17, ist. n. 15/2012, A.S.D. S.E.F. Tempio Pausania c. FIGC e LND, in www.coni.it.]. In particolare, ai sensi del comma 5 dell’art. 17, norma applicabile al caso che occupa la cognizione di questa Corte, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, la società è punita con la sanzione sportiva della perdita della gara quando: a) utilizza durante l’incontro giocatori squalificati o, comunque, privi di titolo per parteciparvi; b) si avvale di guardalinee di parte squalificati, inibiti o comunque privi di titolo per parteciparvi; c) viola gli artt. 34, commi 1 e 3, e 34 bis delle NOIF, che disciplinano il limite di partecipazionedei calciatori alle gare nonché l’obbligo di impiegare i calciatori secondo le regole di ciascuna Lega (cfr. ex multis, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 marzo 2013, n. 211/CGF). Quanto all’ambito soggettivo di applicazione della disposizione in esame, la norma deve ritenersi tassativa nel senso che, come statuito dagli Organi di giustizia federale, non è suscettibile di applicazione a soggetti non specificatamente contemplati dalla disposizione. La giurisprudenza sportiva ha confermato questa interpretazione, ribadendo il concetto secondo cui l’applicazione della perdita della gara ha luogo soltanto nei casi espressamente e tassativamente previsti dalla norma di cui all’art. 17, comma 5, C.G.S.., non essendo ammissibili interpretazioni estensive della disposizione de qua, anche in considerazione dell’afflittività della pena in caso di impiego di tesserati in posizione irregolare (così, Coll. gar. sport, 27 gennaio 2015, n. 3, ist. n. 11/2014, ASD Sammaurese c. FIGC e altri, in www.coni.it, relativa ad una partita del Campionato di Eccellenza emiliano romagnolo, “in applicazione del canone quod lex voluit dicit quod noluit non dicit, alcun potere di elasticizzazione o integrazione della norma può essere riconosciuto alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale atteso il vincolo formale stringente espresso nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC che emerge dalla lettura del combinato disposto degli articoli 29, comma 7, e 17, comma 5”). Sicuramente una squadra affiliata alla Federazione iberica ricade al di là del perimetro soggettivo di applicazione dell’art. 17 C.G.S.. Per quanto concerne, infine, l’ambito di applicazione oggettiva della norma, la fattispecie di più frequente applicazione è senza dubbio costituita dall’impiego nella gara di “calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a partecipare all’incontro” di cui alla lett. a) del comma 5. In tal caso, l’impedimento a prendere parte all’incontro nasce dal fatto che il giocatore non può essere schierato dalla società quando è in corso di squalifica e fino a quando non abbia scontato il provvedimento disciplinare da cui è stato raggiunto.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 18/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 676 del 24.2.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 – LA TORRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI ASTI/BERGAMO C5 LA TORRE DEL 7.1.2017

Massima: E’ in posizione regolare il calciatore brasiliano perché, trasferendosi alla società in data 2.12.2016 (come confermato dal Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti con C.U. n. 18/TNF – Sez. Tesseramenti del 20.2.2017), con un trasferimento che è da ritenersi valido a tutti gli effetti, al di là della, talvolta, farraginosa procedura, si deve ritenere che ha scontato le giornate di squalifica in data 10.12.2016 e 17.12.2016, per cui poteva prendere parte alla gara del 07.01.17. Dirimenti, in proposito, sono le liste di trasferimento e la nota del 31.1.2017 del segretario della FIGC – Lega nazionale dilettanti – Divisione Calcio a cinque diretta al giudice sportivo Divisione Calcio a cinque, con la quale si motiva la particolare procedura seguita in caso di tesseramenti dopo il 15 dicembre. I commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 17 del C.G.S. disciplinano, tipizzandoli, i casi di partecipazione irregolare alla gara che incidono sul regolare svolgimento della manifestazione sportiva, prevedendo, altresì, le conseguenze sanzionatorie che debbono conseguire automaticamente all’accesso «viziato» sul terreno di giuoco. Si tratta, pertanto, di disposizioni caratterizzate da un elevato grado di determinatezza, avendo il legislatore federale previsto espressamente sia la parte precettiva sia la sanzione disciplinare irrogabile automaticamente (senza alcun margine di discrezionalità) al verificarsi delle condotte tipizzate [non è possibile, infatti, proporzionare o graduare la sanzione, in quanto secondo la Corte «le norme federali non lasciano al giudice sportivo alcun margine, facendo direttamente discendere la sconfitta della gara per 0–3 (c.d. sconfitta a tavolino) senza alcuna previsione di sanzione alternativa, allorquando la società faccia partecipare alla gara giocatori squalificati (art. 17, comma 5, C.G.S., ovviamente quando la squalifica non sia stata scontata)», cfr. Alta Corte giust. sport., 10 luglio 2012, n. 17, ist. n. 15/2012, A.S.D. S.E.F. Tempio Pausania c. FIGC e LND, in www.coni.it.]. In particolare, ai sensi del comma 5 dell’art. 17, norma applicabile al caso che occupa la cognizione di questa Corte, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, la società è punita con la sanzione sportiva della perdita della gara quando: 1. utilizza durante l’incontro giocatori squalificati o, comunque, privi di titolo per parteciparvi; 2. si avvale di guardalinee di parte squalificati, inibiti o comunque privi di titolo per parteciparvi; 3. viola gli artt. 34, commi 1 e 3, e 34 bis delle NOIF, che disciplinano il limite di partecipazione dei calciatori alle gare nonché l’obbligo di impiegare i calciatori secondo le regole di ciascuna Lega (ex multis, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 marzo 2013, n. 211/CGF). Quanto all’àmbito soggettivo di applicazione della disposizione, la norma deve ritenersi tassativa nel senso che, come statuito dagli organi di giustizia federale, non è suscettibile di applicazione a soggetti non specificatamente contemplati dalla disposizione. La giurisprudenza sportiva ha confermato questa interpretazione, ribadendo il concetto secondo cui l’applicazione della perdita della gara ha luogo soltanto nei casi espressamente e tassativamente previsti dalla norma di cui all’art. 17, comma 5 C.G.S.., non essendo ammissibili interpretazioni estensive della disposizione de qua, anche in considerazione dell’afflittività della pena in caso di impiego di tesserati in posizione irregolare (così, Coll. gar. sport, 27 gennaio 2015, n. 3, ist. n. 11/2014, ASD Sammaurese c. FIGC e altri, in www.coni.it, relativa ad una partita del Campionato di Eccellenza emiliano romagnolo, «[i]n applicazione del canone quod lex voluti dicit quod noluit non dicit, alcun potere di elasticizzazione o integrazione della norma può essere riconosciuto alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale atteso il vincolo formale stringente espresso nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC che emerge dalla lettura del combinato disposto degli articoli 29, comma 7, e 17, comma 5»). Quanto all’ambito di applicazione oggettiva della norma, la fattispecie di più frequente applicazione è senza dubbio costituita dall’impiego nella gara di «calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a partecipare all’incontro» di cui alla lett. a del comma 5. In tal caso, l’impedimento a prendere parte all’incontro nasce dal fatto che il giocatore non può essere schierato dalla società quando è in corso di squalifica e fino a quando non abbia scontato il provvedimento disciplinare da cui è stato raggiunto. Al fine di stabilire quando un giocatore versi in tale situazione, è necessario riferirsi alla articolata formulazione di cui all’art. 22 C.G.S., relativo ai tempi e ai modi con i quali devono essere scontate le squalifiche. Ai sensi dell’art. 22, comma 3, C.G.S., “il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento”. Ai fini del calcolo delle giornate di squalifica il comma 4 del predetto articolo stabilisce che “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva”.

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