Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 229/CSA del 24 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 141 del 16.05.2023

Impugnazione – istanza: U.S.D. Breno/U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l.

Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che - a seguito della comunicazione dell’Ufficio Tesseramenti veniva informato che il calciatore era stato tesserato nella stessa stagione con 4 diverse società – omologava il risultato conseguito sul campo non sussitendo alcuna posizione irregolare di tesseramento….In un caso analogo e totalmente sovrapponibile, in quanto riguardante proprio la posizione di tesseramento del calciatore K. D. e la sua legittima partecipazione ad una precedente gara, è già intervenuta questa Corte con la sopra richiamata, recentissima pronuncia n. 209/CSA/2022-2023, dalle cui statuizioni e motivazioni Corte non si ritiene doversi discostare nella presente sede. La Corte ha infatti ritenuto che la legittimazione del calciatore a partecipare alle gare del campionato consegua, in via automatica, alla sua assunzione della qualità di tesserato, con l’inserimento della relativa posizione nei tabulati federali: da cui “la spendibilità in ambito federale della posizione del calciatore, ciò rispondendo ad un’esigenza di funzionalità dell’intero sistema, in quanto finalizzata a rendere conosciute o  comunque conoscibili a tutte le società che partecipano al medesimo campionato, nonché agli altri soggetti interessati, le posizioni di tesseramento dei singoli calciatori e la regolarità della loro partecipazione alle competizioni” (cfr. decisioni n. 113/CSA/2022- 2023; n. 112/CSA/2022-2023; n. 259/CSA/2021-2022). Il tutto peraltro in linea con le previsioni di cui agli artt. 42 N.O.I.F. e 11, comma 2, C.G.S. in tema di revoca (di norma  ex nunc) del tesseramento per invalidità e/o illegittimità e di eventuale responsabilità disciplinare delle società (penalizzazione di classifica), senza cioè alcuna incidenza  sulla regolarità della singola gara (e del relativo risultato) cui abbia partecipato il calciatore il cui tesseramento venga successivamente riconosciuto siccome illegittimo. Peraltro, la stessa disposizione dell’art. 42 N.O.I.F. non consente di relegare l’Ufficio Tesseramento della L.N.D. al ruolo di mero passacarte (come sembra sostenere la difesa della resistente), proprio nella misura in cui, pur non essendo previsto un visto di esecutività così come per i calciatori professionisti, il solo fatto che quello stesso Ufficio possa revocare il tesseramento in qualunque momento, lascia intendere l’esistenza di un doveroso (o quantomeno auspicabile) controllo di legittimità “a monte””.  Il Giudice Sportivo, pertanto, correttamente ha preso atto del tesseramento federale del calciatore K. D. in favore della U.S. Seregno e, conseguentemente, della sua partecipazione a pieno titolo alla gara in questione.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 209/CSA del 3 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione  del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 130 del 26.04.2023

Impugnazione – istanza: U.S. 1913 Seregno Calcio/Real Calepina F.C. SSDARL

Massima: Annullata la decisione del GS che aveva comminato la perdita della gara per posizione irregolare di tesseramento del calciatore e ripristinato il risultato conseguito sul campo.……il reclamo è fondato e deve conseguentemente essere accolto, non potendo condividersi la decisione del Giudice Sportivo laddove ha ritenuto che il calciatore K. D. non avesse titolo a partecipare alla gara del 23.4.2023, ferma restando l’irrilevanza, ai fini del decidere, sia della corretta interpretazione da riservare all’art. 95, comma 2, N.O.I.F. (che, ad ogni buon conto, soprattutto a seguito della modifica intervenuta con il C.U. n. 238/A del 26.6.2023 e del successivo C.U. n. 239/A in pari data, sembra riferito ai soli tesseramenti professionistici) (1), sia della esatta qualificazione e della ricorrenza dei c.d. tesseramenti “tecnici”. E difatti, la legittima partecipazione del calciatore alla gara in questione consegue automaticamente alla sua assunzione della qualità di tesserato (in favore della U.S. Seregno Calcio), con l’inserimento cioè della relativa posizione nei tabulati federali: ben al di là del mero affidamento invocato dalla reclamante. Come ripetutamente affermato da questa Corte Sportiva, da tale inserimento consegue la spendibilità in ambito federale della posizione del calciatore, ciò rispondendo ad un’esigenza di funzionalità dell’intero sistema, in quanto finalizzata a rendere conosciute o comunque conoscibili a tutte le società che partecipano al medesimo campionato, nonché agli altri soggetti interessati, le posizioni di tesseramento dei singoli calciatori e la regolarità della loro partecipazione alle competizioni (cfr. decisioni n. 113/CSA/20222023; n. 112/CSA/2022-2023; n. 259/CSA/2021-2022). Il tutto, peraltro, in linea con le previsioni di cui agli artt. 42 N.O.I.F. e 11, comma 2, C.G.S. in tema di revoca (di norma ex nunc) del tesseramento per invalidità e/o illegittimità e di eventuale responsabilità disciplinare delle società (penalizzazione di classifica), senza cioè alcuna incidenza sulla regolarità della singola gara (e del relativo risultato) cui abbia partecipato il calciatore il cui tesseramento venga successivamente riconosciuto siccome illegittimo. Peraltro, la stessa disposizione dell’art. 42 N.O.I.F. non consente di relegare l’Ufficio Tesseramento della L.N.D. al ruolo di mero passacarte (come sembra sostenere la difesa della resistente), proprio nella misura in cui, pur non essendo previsto un visto di esecutività così come per i calciatori professionisti, il solo fatto che quello stesso Ufficio possa revocare il tesseramento in qualunque momento, lascia intendere l’esistenza di un doveroso (o quantomeno auspicabile) controllo di legittimità “a monte”.  In definitiva, il Giudice Sportivo avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto del tesseramento federale del calciatore K. D. in favore della U.S. Seregno e, conseguentemente, della sua partecipazione a pieno titolo alla gara in questione (salvo che non avesse già disputato gare ufficiali per due diverse società, in caso di ritenuta applicazione dell’art. 95, comma 2, anche ai tesseramenti dilettantistici).

(1) La decisione della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite n. 082/2019-2020, invocata dalla resistente, è riferita all’art. 95, comma 2, N.O.I.F., nel testo anteriore alla modifica di cui al C.U. n. 238/A.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite: Decisione n. 55/2020 del 12 novembre 2020

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC - Sezioni Unite, pubblicata con C.U. n. 082/CFA del 26 giugno 2020, con la quale è stata annullata la decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o il C.R. Abruzzo FIGC, resa con C.U. n. 41 del 7 gennaio 2020, di conferma della decisione del Giudice Sportivo, emessa con C.U. n. 5 del 6 gennaio 2020.

Parti: ASD Antonio Padovani Futsal/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ASD Atletico Silvi

Massima: Annullata per litispendenza la decisione della CFA che ha disatteso l’eccezione di litispendenza formulata dall’allora resistente (oggi ricorrente) Antonio Padovani Futsal, ed accoglieva il reclamo del Presidente Federale, annullando la sentenza della Corte Sportiva di Appello enunciando il principio di diritto secondo cui “l’art. 95, comma 2, delle NOIF debba essere interpretato nel senso che, nella stessa stagione sportiva, un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società, rientrando nel computo anche i tesseramenti conseguenti a istituti diversi dai trasferimenti e dalle cessioni di contratto”… Dalla mera lettura degli atti di causa è assolutamente chiaro ed evidente che la decisione n. 25/2020 del Collegio di Garanzia (Sezione Prima) è intervenuta ben prima che la Corte Federale di Appello si pronunciasse. In quell’occasione, questo Collegio ha affermato la sussistenza di una litispendenza e, in qualità di giudice preventivamente adito, ha dato seguito al processo che si stava celebrando dinanzi ad esso. Già da questa semplice considerazione emerge come la Corte Federale di Appello – edotta della decisione della Prima Sezione del Collegio di Garanzia - avrebbe dovuto disporre, in virtù del principio di prevalenza di cui all’art. 39 c.p.c. - giusto richiamo ex art. 2, comma 6, CGS CONI -, la cancellazione della causa dal ruolo. Queste Sezioni Unite rilevano, in ogni caso, come l’iter motivazionale della Corte Federale comporti una insanabile quanto pericolosa violazione del giudicato del Collegio di Garanzia, organo, questo sì, supremo della giustizia sportiva nazionale, indipendente dal CONI e dalle Federazioni, chiamato ad assicurare l’unità, l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione del diritto sportivo nazionale e il rispetto dei limiti delle competenze dei giudici federali. Osserva il Collegio che, come affermato dalla Corte di Cassazione (Cassazione civile, Sez. Un., 16 giugno 2006, n.13916), il giudicato è uno dei presidi essenziali della “ragionevole durata” del processo in quanto preclude, mediante la sanzione della irrevocabilità della decisione, una inesausta ricerca della verità in un “processo senza fine”. Di più, nel giudicato si risolve la funzione primaria del processo, che è quella di stabilire la regola del caso concreto, eliminando - mediante la stabilità della decisione – l’incertezza riguardo all'applicazione di una norma di diritto ad una specifica fattispecie: sicché, proprio perché assolve a questa fondamentale esigenza dell'ordinamento, il giudicato non è patrimonio esclusivo dei diritti delle parti, ma risponde ad un preciso interesse pubblico. Il canone di "certezza", assicurato dal giudicato, trova compiuta espressione nel superiore principio del ne bis in idem, cui è orientato un sistema specifico di mezzi processuali - quali sono, ad esempio, quelli predisposti dagli artt. 39 e 395 c.p.c., n. 5 - inteso ad evitare il formarsi (anche come semplice fattispecie di pericolo) di giudicati contrastanti. In questa prospettiva sarebbe non solo assurdo sotto il profilo del comune buon senso, ma anche contrario ai criteri di logicità ed economia, cui deve essere costantemente orientata la vicenda processuale, imporre ad un giudice di pronunciare una sentenza che egli, nel momento della decisione, già sa essere in contrasto con il principio del ne bis in idem e potenzialmente destinata ad essere inutiliter data. Ora, nel caso di specie, la pronuncia della Corte Federale di Appello si risolve in una violazione del giudicato del Collegio di Garanzia sia sotto il profilo della litispendenza, sia per quanto riguarda il merito della questione e, segnatamente, per essere arrivati in un secondo momento a conclusioni diverse, nonostante e in spregio al dictum del Collegio. La decisione della Corte federale di Appello, pertanto, non può che essere annullata. Appare al riguardo finanche superfluo sottolineare come l’attuale Sistema di Giustizia sportiva trovi la propria consacrazione nella presenza di un organo che, ai sensi dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI - recepito in tutti i sottoinsiemi di giustizia federale -, costituisce l’ultimo grado della giustizia sportiva endo-ordinamentale e, come tale, risulta essere posto a chiusura e garanzia del sistema di giustizia sportiva; predicare, allora, che un organo di giustizia federale possa porvisi in aperto contrasto è una distorsione grave al sistema di giustizia sportiva, così come delineato dal legislatore sportivo nel rispetto del perimetro tratteggiato dal legislatore statale. È, infatti, indubitabile che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) – istituzione inserita, ad un tempo, (come ente pubblico) nell’ordinamento della Repubblica Italiana e (quale articolazione nazionale) nell’ordinamento sportivo internazionale avente il suo vertice nel Comitato Olimpico Internazionale (CIO) – costituisce l’organo apicale dell’ordinamento sportivo nazionale ed ha pieno titolo ad istituire, avvalendosi dell’autonomia ad esso espressamente riconosciuta proprio dalla legislazione statale, organismi di giustizia sportiva chiamati ad esercitare la propria iurisdictio a sviluppo e completamento della precedente fase di giustizia federale. Confermano la spettanza di tali poteri in capo al CONI, anzitutto, l’articolo 7, comma 2, lett. h- bis), n. 3, del d. lgs. 23 luglio 1999, n. 242, per come modificato dall’art. 14 del d. lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, che espressamente prevede l’esistenza di una giustizia sportiva di diretta emanazione e competenza del CONI, ma anche il D.L. n. 220/2003 (convertito nella L. 280/03), il quale, dopo aver affermato che “la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale” (art. 1), dà sostanzialmente atto che l’ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI si scompone, a sua volta, in diverse articolazioni interne (i vari ordinamenti governati alle singole Federazioni), con ciò contemplando competenze contenziose distribuite  a più  livelli, con al vertice proprio il sistema di giustizia del CONI, che si articola su un unico grado di giudizio presso il Collegio di Garanzia dello Sport. A questo specifico riguardo, il dato più significativo che si ricava dall’intervento legislativo del 2003 è costituito dalla disposizione che accorda l’accesso alla giurisdizione statale, per le controversie sportive rilevanti anche in quest’ultimo ordinamento, previo esperimento del contenzioso sportivo interno, “secondo le previsioni degli statuti” del CONI e delle Federazioni sportive. L'obbligo di esaurire i gradi della giustizia sportiva (c.d. “pregiudiziale sportiva”) prima di proporre ricorso innanzi alla giurisdizione statale avverso gli atti del CONI o delle Federazioni sportive nazionali (previsto dall'art. 3 l. n. 280 del 2003) implica - come peraltro la Giurisprudenza Amministrativa ha sempre ritenuto sin dai tempi della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport presso il CONI (Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025; Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio  2007, n. 268; Cons. Stato, Sez. VI,  25 novembre 2008, n. 5782) - che i gradi di giustizia sportiva non si esauriscono con i ricorsi interni federali, ma comprendono necessariamente anche l'ulteriore ricorso all’organo di giustizia istituito presso il CONI, previsto quale organo di ultimo grado della giustizia sportiva nazionale e, come tale, quale organo supremo, di legittimità, di garanzia e di chiusura, del sistema di giustizia approntato in seno all’ordinamento sportivo nazionale, che, pertanto, ne realizza compiutamente l’architettura. Con la evidente conseguenza che, essendo il Collegio di Garanzia la sede di chiusura del sistema di tutela giustiziale sportivo, ogni sua decisione definitiva non può in alcun modo costituire oggetto di sindacato nell’ambito dell’ordinamento sportivo. In disparte ogni valutazione che si rimette ai competenti organi di governo Federali e del CONI circa l’infelice formulazione dell’art. 102 CDS FIGC, per cui il Presidente impugna allorché la decisione sia “inadeguata”, queste Sezioni Unite osservano ulteriormente quanto segue. Seppure risulti evidente quale sia la finalità dell’art. 102 CGS FIGC,    una lettura sistematicamente orientata dello stesso conduce ad affermare inequivocabilmente come tale strumento, pur sempre di carattere eccezionale – come del resto anche affermato dalla difesa della FICG in questo giudizio -, non possa mai essere utilizzato nel momento in cui si impinga su una pronuncia già resa dal Collegio di Garanzia. Ciò comporterebbe, come avvenuto da parte della  Corte  Federale  di  Appello  nel  caso  di  specie,  una  lettura  della  disposizione  come contrastante con lo Statuto del CONI e, dunque, manifestamente illegittima. A tal fine, queste Sezioni Unite trasmettono la presente decisione alla Giunta Nazionale del CONI, anche in relazione alla possibile  rimozione  della  discrasia  dei termini di proposizione  del ricorso  tra l’articolo 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e l’articolo 102 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0249CSA del 22 Luglio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque del Com. Uff. n.563 del 29.01.2020

Impugnazione – istanza: A.S.D. Fenice VeneziaMestre/S.S.D. A.r.l. Città di Sestu

Massima: La società a seguito della decisione del TFN-ST che ha annullato il tesseramento del calciatore con decorrenza dal 5.12.2019 è sanzionata con la penalizzazione di n. 5 punti in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2020/2021 per la posizione irregolare di tesseramento del calciatore posta in violazione dell’art. 95 comma 2 NOIF ., ai sensi del quale un calciatore può tesserarsi per un massimo di tre società nella stessa stagione sportiva (ma con possibilità di disputare gare ufficiali solo per due società), nonché dell’art. 5, comma, 3 del Regolamento FIFA, che pone il  medesimo  principio,  con  l’unica  eccezione,  per  i  calciatori  che  si  trasferiscono  tra Federazioni con stagioni sportive sovrapposte, di poter giocare anche per una terza società., essendosi questi tesserato nella medesima stagione sportive per quattro società…Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, supportato dalle verifiche effettuate dai competenti Uffici Federali, ha dunque accertato incontrovertibilmente (ed in via definitiva) che il calciatore Sampaio Santos Conrado, nella stagione sportiva 2019/2020, è stato tesserato per ben quattro società (Orchies Pevele Futsal Club, Toulon Elite Futsal, S.S.D. Petrarca Calcio e Città di Sestu C5) ed ha disputato gare per ciascuna di queste società: accertata quindi la violazione dell’art. 95, 2° comma N.O.I.F., ha dichiarato nullo ex tunc (a far data dal 5.12.2019) il tesseramento del calciatore in favore della Città di Sestu C5. Ciò premesso, ritiene questa Corte Sportiva che, nella vicenda in esame, non possa trovare applicazione l’art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S., ai sensi del quale viene punita con la sanzione della perdita della gara la società che “fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non  abbiano titolo  per  prendervi parte”. Alla data del 7.12.2019,  difatti,  il calciatore S.S. C. certamente aveva titolo per partecipare all’incontro, in quanto in possesso del tesseramento rilasciatogli, ancorchè impropriamente, dalla Divisione Calcio a Cinque il precedente 5.12.2019. Tuttavia, la sopravvenuta decisione del T.F.N. impone a questa Corte, anche avvalendosi degli ampi poteri ufficiosi riservatigli dall’art. 73, C.G.S., di riqualificare la fattispecie e di valutare la sussistenza delle condizioni per l’applicazione in questa sede, in luogo dell’invocato art. 10, comma 6, C.G.S.., dell’art. 11, comma 2, C.G.S. che, in caso di revoca del tesseramento ad un calciatore per effetto di irregolarità imputabile alla società, prevede la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara cui partecipa il calciatore medesimo. Risulta quindi dirimente, ai fini dell’applicazione o meno della sanzione, l’accertamento dell’imputabilità alla società della irregolarità riscontrata. A tale proposito, il Giudice Sportivo ha ritenuto di non potersi imputare tale irregolarità alla società Città di Sestu, valorizzando a tal fine le circostanze della inoperatività del passaporto del calciatore e le caratteristiche del sistema informatico federale AS 400 che riporterebbe solo i precedenti tesseramenti italiani dei calciatori (disponendo comunque la revoca del tesseramento a far data dalla decisione). Pur nutrendosi legittime perplessità sulla mancata conoscenza, da parte della società, di tutti i tesseramenti precedenti (trattasi di calciatore che aveva disputato addirittura gare di Champions League e che, ai sensi dell’art. 40 quinquies, comma 1, punto 2), aveva comunque l’obbligo di dichiarare la Federazione di provenienza e le società per le quali era stato tesserato), non vi è prova che, all’atto della richiesta ed in occasione della gara del 7.12.2019, la Città di Sestu C5 avesse consapevolezza della irregolarità del nuovo tesseramento. La consapevolezza di tali oggettive irregolarità, risultanti per tabulas, risulta viceversa accertata per le gare successive, posto che di tali irregolarità la società Città di Sestu era stata resa edotta dal dettagliato e documentato reclamo inoltrato al Giudice Sportivo dalla A.S.D. Fenice VeneziaMestre sin dall’8.12.2019. Risulta dunque evidente la responsabilità della società, quantomeno sul piano omissivo, per non avere  opportunamente compulsato il calciatore S. e così sottraendosi ai propri doveri di facile verifica della posizione del calciatore medesimo. Ne consegue che l’impiego del calciatore S. anche nelle successive gare (come da distinte acquisite d’ufficio) del 14.12.2019 (Città di Sestu C5 – L84), del 18.12.2019 (Milano C5 – Città di Sestu C5), del 10.1.2020 (Leonardo – Città di Sestu C5), del 18.1.2020 (Città di Sestu C5 – Città di Massa C5) e del 25.1.2020 (Carre Chiuppano Alto Vic. – Città di Sestu C5), è colpevolmente intervenuto con la consapevole assunzione del relativo rischio da parte della società Città di Sestu C5: sicchè, una volta revocato ex tunc il tesseramento dal T.F.N. – Sez. Tess., la partecipazione del calciatore a tali gare deve ritenersi incontrovertibilmente avvenuta per fatto imputabile alla società medesima, alla quale pertanto, ex art. 11 comma, C.G.S., deve essere comminata la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna di tali cinque gare. Significativa, peraltro, appare la circostanza che la Città di Sestu C5 non ha mai espressamente negato, né nelle difese dinanzi al Giudice Sportivo, né dinanzi a questa Corte, di essere stata a conoscenza dei precedenti tesseramenti del calciatore, essendosi essa limitata ad opporre tautologicamente la circostanza del rilascio del nuovo tesseramento da parte del competente ufficio della Divisione, siccome significativo della regolarità del medesimo. In definitiva, mentre deve essere confermata la decisione del Giudice Sportivo circa l’omologazione del risultato conseguito sul campo, con conseguente reiezione, sul punto, del reclamo della A.S.D. Fenice VeneziaMestre, la medesima decisione deve essere riformata nella parte in cui ha (peraltro impropriamente) revocato solo ex nunc il tesseramento del calciatore, e non già dal 5.12.2019, come statuito dal T.F.N. – Sez. Tesseramenti e come sollecitato dalla società reclamante.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:    DECISIONE N.  082CFA del 26 Giugno 2020

Decisione Impugnata: Decisione adottata dalla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale – regione Abruzzo, pubblicata con C.U. n. 41 del 07.01.2020

Impugnazione Istanza: Presidente Federale/ASD Antonio Padovani Futsal- ASD Atletico Silvi

Massima: Su reclamo ex art. 102 del Codice di Giustizia Sportiva del Presidente Federale, annullata la decisione dalla CSA con la quale era stato respinto il reclamo del sodalizio ADS Atletico Silvi avverso il ricorso proposto contro la decisione del Giudice Sportivo che omologava “il risultato conseguito sul campo Antonio Padovani – Altetico Silvi 4 a 2”, non ritenendo sussistente la violazione da parte della ADS Antonio Padovani Footsal dell’art. 95 comma 2 NOIF , per l’utilizzo di un calciatore che, nella medesima stagione sportiva, era stato utilizzato da altre due società….La censura è rivolta alla parte della decisione della Corte Sportiva in cui si afferma: “in realtà il calciatore in questione, già trasferito per due volte nel corso della presente stagione sportiva, è stato posto in lista di svincolo dalla società Lisciani per poi essere vincolato, con aggiornamento tessera, dalla società Antonio Padovani. Tale passaggio, realizzatosi attraverso l’aggiornamento tessera di giocatore precedentemente svincolato, non equivale a trasferimento né a cessione del contratto tra due società, come regolati dall’art. 95 NOIF. Nel caso di specie, quindi, viene a mancare il presupposto del terzo trasferimento o cessione di contratto che, ex art 95, comma 2, delle NOIF avrebbe di fatto impedito al detto calciatore di partecipare a gare ufficiali con più di due società nella stessa stagione”.. Il quadro normativo in base al quale deve essere affrontata la questione di diritto è costituito dall’art. 95, comma 2, delle NOIF (Norme organizzative interne della Federazione) secondo cui: “nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società”. Tale disposizione fa inequivoco ed esclusivo riferimento al tesseramento, sia a titolo definitivo che temporaneo. Essa prevede la possibilità per il calciatore/calciatrice di tesserarsi, nella stessa stagione sportiva, al massimo per tre diverse società, potendo però essere utilizzato/a in gare ufficiali solo per due di esse. L’art. 12, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale (cd. preleggi), che ha carattere generale in materia di regolazione, è anch’esso inequivoco: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. Dalla lettera della norma in esame, risulta insuperabile il riferimento al tesseramento, istituto tipico e tipizzato dalle NOIF. In tal senso, la disposizione, del resto, tende a tutelare i calciatori/calciatrici da una migrazione incontrollata tra plurime società sportive che finirebbe per compromettere anche la regolarità dei campionati. Né il riportato dato testuale può essere modificato dalla circostanza che la disposizione è inserita in un articolo dal titolo ”Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto” che non può assurgere a vincolo limitativo proprio perché detta disposizione contiene la parola “tesserarsi” avendo così riguardo a ogni tipologia di tesseramento. Del resto, se così non fosse, sarebbe sin troppo facile eluderla ricorrendo a una delle forme consentite di svincolo. Sulla base di tali considerazioni, le Sezioni Unite ritengono che “l’art. 95, comma 2, delle NOIF debba essere interpretato nel senso che, nella stessa stagione sportiva, un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società, rientrando nel computo anche i tesseramenti conseguenti a istituti diversi dai trasferimenti e dalle cessioni di contratto”.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima :  Decisione n. 25/2020 del 10 giugno 2020

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale del C.R. Abruzzo FIGC-LND, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 41 del 7 gennaio 2020, che, nel respingere l’appello proposto dalla società ricorrente contro la decisione di primo grado endofederale, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo del C.R. Abruzzo FIGC-LND, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 5 del 6 gennaio 2020.

Parti: ASD FC Atletico Silvi/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Comitato Regionale Abruzzo FIGC-LND/Divisione Calcio a Cinque FIGC-LND/ASD Antonio Padovani Futsal

Massima: Confermata la decisione della CSA che ha ritenuto il calciatore in posizione regolare per non aver violato l’art. 95 comma 3, delle NOIF (“nella stessa stagione sportiva un calciatore può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre società diverse, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società”) in quanto già trasferito per due volte nel corso della stagione sportiva 2019/2020, era stato posto in lista di svincolo dalla per poi essere vincolato con aggiornamento della tessera per cui quest’ultimo  trasferimento,  realizzatosi attraverso l’aggiornamento della tessera di giocatore precedentemente svincolato, non equivale al trasferimento né a cessione di contratto tra due società, come regolati dall’art. 95 NOIF. Il caso di specie: Il calciatore nella stagione 2019/2020 era stato trasferito a titolo temporaneo dalla ASD Lisciani Teramo alla ASD Free Time L’Aquila giocando in gare ufficiali; aveva, poi, risolto, ex art. 103 bis NOIF, il trasferimento temporaneo e aveva giocato in gara ufficiale; a seguito di svincolo, ex art. 107 NOIF, il calciatore si tesserava con l’ASD Padovani.… il Collegio osserva che il momento per valutare il limite di cui al comma 2 dell’art. 95 NOIF è il tesseramento e non la cessione del contratto o il trasferimento del giocatore. Infatti, solo con il tesseramento il calciatore viene legato a tempo determinato, con un rapporto di servizio, alla Società; le norme, nella fattispecie, devono essere interpretate sotto il profilo sostanziale: lo svincolo rappresenta lo scioglimento del rapporto e non un trasferimento. Non è, quindi, intervenuto il terzo trasferimento invocato dalla ricorrente.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0081/CSA del 30 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo, presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 416 del 17 Dicembre 2019

Impugnazione – istanza: SSD L84 SRL/ASD ARL CITTA’ DI SESTU

Massima: Per mancanza di prove sul tesseramento del calciatore all’estero e la partecipazione alle relative gare non può ritenersi integrata la violazione dell’art. 95, comma 2, NOIF, che prevede che «nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice possa tesserarsi, sia titolo definitivo che a titolo temporaneo per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società». Per quanto attiene infatti alla fattispecie in questione, sarebbe necessario ricostruire con assoluta certezza il percorso del calciatore S.. Per far ciò strumento valido a sgombrare il campo da equivoci potrebbe essere per certi versi il c.d. passaporto elettronico, da utilizzare per tracciare i diversi tesseramenti posti in essere. Tale meccanismo, tuttavia, non è ancora attivo, se non per i calciatori professionisti. Sul punto dirimente è la circolare n. 1679 della Fifa del primo Luglio 2019, intitolata “Amendments to the Regulations on the Status and Transfer of Players”, normativa anch’essa di livello internazionale. All’interno  della  predetta circolare, in vero,  è  statuito che il passaporto elettronico sarà attivo soltanto dal primo Luglio 2020. Non risulta, tra l’altro, che via sia stato alcun impedimento ostativo del sistema informatico attualmente in funzione presso gli uffici della Lega di competenza al momento del tesseramento del S., come riferito anche dalla resistente. Ne deriva che questa Corte, non potendo fare riferimento né sul sistema informatizzato del c.d. passaporto elettronico, né su altri documenti ufficiali decisivi (si pensi, ad esempio, alla distinta dei giocatori partecipanti ad una gara) per accertare se il calciatore abbia preso parte a competizioni con squadre straniere, non può accogliere il reclamo.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Prima: Decisione n. 88 del 24/11/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte Sportiva d'Appello - Sezioni Unite - della F.I.G.C., di cui al C.U. n. 110/CSA del 3 aprile 2017

Parti: Ternana Calcio S.p.A/Federazione Italiana Giuoco Calcio/A.C. Perugia Calcio S.r.l.

Massima: Il Collegio rigetta il ricorso e conferma la delibera della CSA perché il calciatore della squadra avversaria ha partecipato alla gara in posizione regolare.  Secondo il Giudice del gravame risultava, poi, destituita di fondamento la asserita violazione dei citati artt. 95, comma 2, NOIF e 5, comma 3, del Regolamento FIFA, sia per la portata normativa del suddetto Comunicato Ufficiale n. 362/A che per la assenza del supposto eccesso di potere in cui sarebbe incorso il Giudice Sportivo, per avere utilizzato, ai fini della propria decisione, della documentazione (pareri della FIFA) non attinente alla fattispecie sulla quale era chiamato a giudicare, poiché tali elementi di valutazione risultavano irrilevanti ai fini del giudizio. Nell’emendare la motivazione del Giudice Sportivo, la Corte Sportiva di Appello ha dunque accertato, verificando preliminarmente che, “in data 31.1.2017,  l’Ufficio Tesseramento della LNPB rilasciava regolare “visto di esecutività” alla società per il tesseramento dal calciatore autorizzandone, di fatto, l’utilizzo”, come sia “evidente che la Società ha correttamente impiegato nella gara, disputatasi in data 12.2.2017, il calciatore, avendo ricevuto il visto di esecutività sul trasferimento dello stesso da parte dell’Ufficio Tesseramenti della Lega Nazionale Serie B”. Ed ha ribadito, quindi, che “la Società non era tenuta a porre in essere alcun ulteriore adempimento al fine della regolare utilizzazione del calciatore nella gara. l Collegio osserva che la Corte Sportiva di Appello ha correttamente ritenuto regolare la posizione del calciatore giacchè, nella fattispecie dedotta in lite, è stata soddisfatta la condizione necessaria e sufficiente prevista diffusamente dal C.U. 362/A e segnatamente: quanto previsto dal punto 1: “La variazione di tesseramento diviene efficace, [salvo quanto previsto dal punto 11 secondo capoverso], con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla Lega competente a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica. Dal giorno successivo alla data del visto di esecutività consegue la possibilità di utilizzazione del calciatore”; quanto previsto al punto 11: “La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito o arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività”. Invero, essendo stato concesso il visto di esecutività a seguito delle verifiche dell’Ufficio Tesseramenti, il calciatore è stato schierato in campo per la gara del 12/2/2017 in conformità alle norme che regolano la questione e comunque facendo legittimo affidamento sull’esito del preventivo scrutinio da parte di detto Ufficio. Ha, poi, correttamente statuito la Corte Sportiva di Appello non attribuendo rilevanza a quanto contenuto nei pareri della FIFA, ritenendoli ultronei, e dissentendo dal Giudice Sportivo, giacché tali argomentazioni esulano, infatti, dalla cognizione del medesimo Giudice Sportivo che avrebbe dovuto accertare la regolarità della posizione del calciatore esclusivamente sulla scorta dell’esistenza del visto di esecutività e della normativa di riferimento. Quanto alla censura riguardante la concessione del suddetto visto di esecutività, che sarebbe stato emanato in spregio agli artt. 95, comma 2, delle NOIF e 5, comma 3, del Regolamento FIFA, il Collegio rileva ancora  che dallo storico del tesserato  emerge che nel corso  della stagione sportiva 2016/2017 il calciatore, nella perdurante appartenenza del suo cartellino al Napoli, è stato tesserato a titolo temporaneo con Carpi, Crotone e Perugia, ma disputando, tuttavia, incontri ufficiali solo con Crotone e Perugia. Alla stregua di quanto previsto dal citato art. 95 – “Nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società appartenenti alle Leghe, ma potrà giocare in gare ufficiali di prima squadra solo per due delle suddette società.” - il visto di esecutività risulta quindi pienamente legittimo. Ed ancora, il doppio rientro al Napoli da due prestiti risulta esclusivamente formale e non può comportare la violazione dell’art. 5, comma 3, del Regolamento FIFA, con ulteriore affermazione della correttezza dell’operato dell’Ufficio Tesseramenti e della regolarità della posizione del calciatore nella gara oggetto di contestazione.

 

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