Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima - Decisione n. 11 del 01/02/2023
Decisione impugnata: Decisione assunta dalla Corte Sportiva d'Appello della FIGC, pubblicata e notificata con C.U. n. 032/CSA del 4 novembre 2022, che ha respinto il reclamo della suddetta ricorrente, nonché della decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a 5, pubblicata con C.U. n. 099/DIV del 6 ottobre 2022, con le quali è stato respinto il ricorso della predetta società, con omologazione del risultato della gara S.S. Lazio – Ecocity Futsal Genzano del 24 settembre 2022, valevole per il Campionato Maschile di Serie A2
Impugnazione Istanza: ASD Ecocity Futsal Genzano / Società ASD Lazio Calcio a 5
Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che partecipa alla gara di campionato Maschile di Serie A2 della Divisione Calcio A 5, disputatosi lo scorso 24 settembre tra la Lazio e il Genzano e terminata con il risultato di 4-4 per non aver scontato il residuo di squalifica comminatagli in gara di campionato della precedente stagione sportiva 2022/2023 a nulla rilevando che lo stesso non ha partecipato alla prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva ovvero la Coppa della Divisione del 17 settembre 2022 perché a questa vi poteva partecipare….il ricorso è meritevole di accoglimento e ciò in quanto il calciatore C., avendo rimediato una squalifica nel Campionato precedente, avrebbe dovuto scontarla in questo Campionato e non anche nella citata Coppa Divisione (torneo introdotto in questa stagione dal C.U. n. 18 del 24 agosto 2022), contrariamente a quanto sostenuto dai giudici federali, i quali hanno erroneamente ricondotto la fattispecie controversa nell’ambito dell’art. 19, commi 4 e 6, e dell’art. 21, commi 6 e 7, CGS FIGC. Costituisce, infatti, regola generale in materia di esecuzione delle sanzioni di squalifica dal campo, più volte ribadita da questo Collegio (decisioni nn. 35/2017, 20/2020 e 21/2020), quella del principio di omogeneità rinvenibile nell’art. 21, comma 2, CGS FIGC, a mente del quale: “Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7”. L’altro principio regolatore della materia è quello della perpetuatio sanzionatoria, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 21, comma 6, CGS FIGC, secondo cui il calciatore deve sempre scontare la sanzione, anche laddove siano intervenuti fatti che hanno modificato il suo status (i.e. cambio società o disciplina o categoria di appartenenza) e che rendano di fatto impossibile l’applicazione del principio di omogeneità (art. 21, comma 7, CGS FIGC). Ebbene, la concorrenza di tali principi è stata risolta nel senso di ritenere il principio di afflittività sussidiario rispetto a quello di omogeneità che deve sempre prevalere, se non quando sia oggettivamente o soggettivamente impossibile rispettarlo, tant’è che questa stessa Sezione ha non di meno affermato che “i principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell’effettività, che impone che quest’ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato” (dec. n. 20/2020). Nella specie, non essendosi verificate le condizioni per l’applicazione della disciplina derogatoria, non vi erano elementi ostativi alla corretta applicazione della menzionata regola generale. Il ragionamento svolto dalla Corte Sportiva D’Appello, in ordine all’art. 19, commi 4 e 6, così da poter cedere il passo alla opportunità per la società resistente di far scontare la suddetta squalifica nel diverso Torneo “Coppa della Divisione” ed introdotto dalla stessa Divisione per la Stagione Sportiva 2022/2023, è dunque privo di fondamento e profondamente errato. L’elusione del principio di omogeneità viene sostanzialmente legittimata dalle sentenze impugnate mediante il richiamo alla norma di cui all’art. 19, commi 4 e 6, a mente della quale: “4. Le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali, si scontano nelle relative competizioni. … 6. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni”. Ma la norma non prevede che le sanzioni rimediate in gare diverse possono essere scontate indistintamente in tutte le altre attività, purché ufficiali, né la stessa deroga al principio dell’omogeneità. A ragionare in linea con le decisioni di primo e di secondo grado si arriverebbe al paradosso di avallare una lettura del predetto articolo tale da consentire che le squalifiche rimediate altrove possono essere scontate in qualunque altra manifestazione (nonostante vi sia già la norma di carattere generale di cui all’art. 21, comma 2, CGS), quando in realtà la stessa si limita ad affermare, a ragione, che quelle rimediate altrove non possano mai essere scontate in Coppa Italia o in Coppa Regioni. Del resto, “il principio di “distinzione” costituisce … una logica declinazione dei fondamentali canoni di “effettività”, “proporzionalità” e “ragionevolezza” delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l’illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l’illecito in relazione al quale la sanzione è comminata. In sintesi, una sanzione, affinché possa dirsi adeguata, deve conformarsi ai canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza, tenendo altresì conto del principio di buona fede nell’esecuzione della sanzione, quale dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 della Costituzione, che impone a ciascuno, quale autonomo dovere giuridico, di preservare gli interessi altrui” (Collegio di Garanzia, Sez. I. decisione n. 25/2018). Non può neppure tacersi che, a ragionare come la Corte Sportiva (secondo cui “le gare di Coppa della Divisione, non consentendo di scontare sanzioni residuate da pregresse stagioni di Coppa Italia o Coppe Regioni, non potranno che essere utili all’esecuzione di sanzioni inflitte “in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni”, ai sensi dell’art. 19, comma 6, C.G.S”), si giungerebbe all’ulteriore paradosso per cui le società che partecipino alle gare di Coppa della Divisione prima di quelle di Campionato avrebbero la possibilità di “ripulire” i calciatori squalificati, mentre quelle che dovessero affrontare prima l’impegno in Campionato si vedrebbero ingiustamente private della medesima prerogativa, con evidenti ricadute in termini di parità competitiva. Appare evidente, in questo senso, che il Codice della FIGC contempli esclusivamente la Coppa Italia e la Coppa delle Regioni, con la conseguenza che la Coppa Divisione non è ad esse equiparabile nello spettro della eccezione prevista dal predetto art. 19 CGS, che, in quanto tale, dovrebbe essere nettamente tipizzata; né può la Corte Federale introdurre per via giurisprudenziale una previsione regolamentare che allo stato non esiste, come neppure la Divisione Calcio a 5 può legiferare sul Codice Generale della FIGC (in argomento, già citata decisione n. 35/2017: “non v’è dubbio che, anche in materia di diritto sportivo, si debba far governo della cosiddetta gerarchia delle fonti, sicché – come già altrove deciso dal Collegio di Garanzia dello Sport – la circolare non possa prevalere sul Codice di Giustizia Sportiva della Federazione. È vero, infatti, che lo stesso Statuto della FIGC, come innanzi richiamato, delega (cfr. art. 9, comma 6) alle Leghe talune funzioni anche di tipo regolamentare, ma ciò non può legittimare una interpretazione di detti regolamenti, ovvero una loro applicazione che risulti contraria al Codice di Giustizia Sportiva del delegante. In altre parole, … detta regolamentazione non potrà spiegare alcun effetto (se non eventualmente ai fini – che qui verranno valorizzati – di una buona fede atta ad incidere sul regolamento delle spese di lite) se contrario alle disposizioni primarie contenute nel Codice di Giustizia Sportiva della Federazione”). Argomentare in senso diverso condurrebbe inevitabilmente a ribaltare il primato della legge (sportiva) in favore della giurisprudenza (sportiva), il cui merito è sicuramente quello di trovare nei principi generali delle chiavi utili ad aprire le porte dei diritti domandati, ma, per contro, apre uno squarcio delicato nell’equilibrio dei poteri: da soggetti applicativi dei diritti a soggetti “costruttori” di diritti. Apertis verbis, si arriverebbe al punto di attribuire alla giurisprudenza - la cui funzione di “giustizia sulla fattispecie” si trasformerebbe in quella di “costruzione di una fattispecie” - una azione di governo dell’organizzazione sociale (e sportiva nel caso che ci occupa), che sfugge a qualsivoglia giudice. E, dunque, in questa sede non può che ribadirsi quanto affermato in precedenza dalla stessa Corte Federale della FIGC: “La sanzione della squalifica per una o più giornate non può, in omaggio al principio di separatezza delle competizioni e di quello speculare della necessaria inerenza della sanzione stessa alla competizione in cui ha avuto origine la condotta punibile, che essere espiata nelle gare disputate dalla squadra in cui il calciatore squalificato militava al momento dell’infrazione ed all’interno della competizione o del torneo in cui la condotta si è manifestata. Del resto è anche la logica ad avvalorare questa interpretazione, che si rivela l’unica in grado di evitare l’elusione degli effetti concretamente penalizzanti della squalifica attraverso il comodo espediente – incoerente con l’inderogabile principio di lealtà sportiva – della sua espiazione in una competizione di rango minore o, comunque, di interesse o rilievo inferiore per il calciatore squalificato o per la squadra di sua appartenenza al momento dell’infrazione. Né l’interpretazione qui effettuata potrebbe essere messa in crisi dall’altra che ritenesse che l’ambito di espiazione della squalifica debba estraniarsi dal riferimento alla competizione o al torneo di realizzazione della condotta illecita e identificarsi piuttosto nell’ambito delle gare ufficiali della società di appartenenza del calciatore, individuandole a prescindere dal campionato o torneo e, quindi, in forma eterogenea e globale. Si tratta, infatti, di una costruzione non solo priva del necessario avallo testuale che legittimi l’ipostasi tra il termine “squadra” adoperato dalla norma ed il diverso termine “società” che non può essere utilizzato in sede sportiva in senso patrimonial- imprenditoriale, ma del tutto contraddittoria rispetto alla fondamentale esigenza di continenza della sanzione al contesto agonistico della sua maturazione. Ed allora alla locuzione gare ufficiali della squadra nella quale militava di cui al comma 3 in esame non può che attribuirsi il senso fatto palese dalle parole usate, e cioè che il precetto si riferisca soltanto alle gare ufficiali disputate dalla squadra di appartenenza del calciatore nell’ambito della manifestazione in cui si svolse la condotta punita” (Corte Federale, C.U. n. 13/Cf del 23 maggio 2003). E che nella specie il calciatore della società resistente avrebbe dovuto scontare la squalifica “nelle gare disputate dalla squadra in cui il calciatore squalificato militava al momento dell’infrazione ed all’interno della competizione o del torneo in cui la condotta si è manifestata” (dunque, nel Campionato successivo) è confermata dalla stessa Divisione Calcio a 5. Invero, la speciale normativa dettata dall’art. 16 del Regolamento della Coppa della Divisione, pubblicato col C.U. n.18 del 24 agosto 2022 (e, dunque, successivamente alla irrogazione della sanzione per cui è causa), ha confermato che pro futuro la Coppa Divisione sarà assimilabile alla Coppa Italia (e, dunque, non si comprende perché debba essere oggi assimilata al Campionato), nonché che “I residui di squalifica precedentemente irrogati devono essere scontati in relazione alla normativa vigente al momento della irrogazione delle stesse”. Tale ultima notazione conferma quanto aveva stabilito la stessa Divisione Calcio a 5 con la circolare n. 7 del 12 agosto 2022 “ai soli fini di memoria, salvo errori ed omissioni”, e cioè che “Le Squalifiche che residuano dal Campionato scorso devono essere scontate nelle gare ufficiali della stagione 2022/2023 in Campionato”. Ne consegue, l’accertamento della posizione irregolare del calciatore C. e, dunque, l’accoglimento del ricorso proposto dalla Ecocity Futsal Genzano, con l’effetto di comminare alla S.S. Lazio la punizione sportiva della perdita della gara del 24 settembre 2022, valevole per il Campionato Maschile di Serie A2 con il punteggio di 0 – 6, così come richiesto dalla ricorrente ed il consequenziale obbligo, derivante dall’accoglimento del ricorso di rideterminare, in capo agli organi competenti, la classifica del campionato.
Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: DECISIONE N. 196/CSA del 17 Aprile 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 702 del 23.02.2023
Impugnazione – istanza: A.S.D. Futsal Pontedera/ASD Atlante Grosseto
Massima: Annullata la sanzione della perdita della gara inflitta dal giudice sportivo e per l’effetto ordinata la ripetizione della gara siccome irregolare, per aver la società schierato in campo un calciatore, non ritenendolo in posizione irregolare di squalifica, facendo affidamento sui precedenti giurisprudenziali endofederali, mutati solo recentemente dal Collegio di Garanzia, che ha ritenuto che il calciatore squalificato nella precedente stagione sportiva durante la gara di campionato di calcio a 5 e che cambia società sconta la squalifica nella stagione sportiva successiva e nella prima gara ufficiale di Campionato e non di Coppa Italia se questa interviene prima (come si era sempre sostenuto).….la Corte Sportiva di Appello, Terza Sezione, ha ripetutamente affermato, confermando le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale del medesimo tenore, che la squalifica rimediata dal calciatore nel corso del campionato 2021/2022 e non ancora scontata al termine della stagione sportiva, poteva ritenersi scontata con la mancata partecipazione del calciatore medesimo alla prima gara ufficiale della prima squadra della società con la quale risultava tesserato nella successiva stagione 2022/2023, ivi comprese, dunque, le gare della Coppa della Divisione (n. 037/CSA/20222023 del 4.11.2022; n. 038/CSA/2022-2023 del 4.11.2022; n. 046/CSA/2022/2023 del 11.11.2022). In tale contesto giurisprudenziale si inserisce la recente decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 11 depositata il 1° febbraio 2023, con la quale l’Organo di legittimità, annullando la suddetta decisione n. 037/CSA/2022-2023 del 4.11.2022 e ribadendo il principio (ritenuto già rinvenibile nelle precedenti pronunce n. 20/2020 e n. 21/2020) della netta prevalenza del principio di omogeneità delle competizioni rispetto al sussidiario principio di afflittività delle sanzioni, ha interpretato il combinato disposto degli artt. 21, commi 2, 6 e 7, C.G.S., nel senso che la squalifica inflitta ad un calciatore in campionato, e non ancora scontata al termine della stagione sportiva, debba essere scontata solo e soltanto nel campionato successivo, non essendo a ciò idonea la mancata partecipazione ad una gara della Coppa della Divisione (di Calcio a 5). Questa Corte Sportiva di Appello non può che prendere atto della diversa interpretazione offerta dal Collegio di Garanzia dello Sport dell’anzidetto tessuto normativo ed a tale interpretazione ritiene di doversi adeguare, ancorché l’art. 12 bis, comma 3, dello Statuto CONI contempli espressamente l’enunciazione del principio di diritto (che il giudice federale è obbligato ad applicare) solo nell’ipotesi di rinvio all’organo di giustizia competente nel merito. E difatti, è nello stesso art. 12 bis, espressamente richiamato dall’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che, ponendo il Collegio di Garanzia dello Sport in posizione apicale nell’ambito della giustizia sportiva nazionale quale organo di legittimità (come correttamente evidenziato dal Giudice Sportivo nella decisione reclamata), può rinvenirsi la natura generalmente nomofilattica delle relative pronunce, siano esse di conferma o di annullamento, con o senza rinvio, delle decisioni impugnate: tutto ciò “al fine di assicurare l’uniforme interpretazione e l’unità del diritto sportivo, svolgendo così una funzione nomofilattica in virtù del suo ruolo di organo di vertice e, al contempo, di chiusura del sistema di giustizia sportiva” (“La Giustizia nello Sport”, Napoli, 2022, Cap. III, § 5). Sicché, risulterebbe del tutto distonico rispetto al sistema come innanzi delineato, un eventuale scostamento dai moduli interpretativi adottati dall’organo sovraordinato, tanto più nel caso di specie ove l’affermata impossibilità di scontare in una gara della Coppa della Divisione 2022/2023 una squalifica rimediata nel precedente campionato 2021/2022, ha trovato applicazione immediata e diretta su di un caso concreto sostanzialmente identico a quello portato oggi all’attenzione di questa Corte Sportiva. Né alcun rilievo potrebbe attribuirsi alla circostanza, invocata dalla reclamante, della assoggettabilità della pronuncia del Collegio di Garanzia ad un’eventuale impugnazione dinanzi al TAR del Lazio, posto che, al di là della ricorrenza o meno delle condizioni che la legittimerebbero, la stessa reclamante non è in grado di provare e neppure semplicemente di affermare che quella pronuncia sia stata effettivamente impugnata. Ne consegue che, anche nel caso di specie, non potendo ritenersi scontata la squalifica del calciatore Morganti in occasione della gara di Coppa della Divisione del 10.09.2022, né successivamente, la Futsal Pontedera lo ha erroneamente schierato in occasione della gara dell’11.02.2023, con ciò determinando una palese irregolarità della gara medesima. Ciò premesso, ritiene questa Corte Sportiva di Appello che il contesto, di fatto e di diritto, che ha indotto la società Futsal Pontedera ad impiegare il calciatore M., per quanto appresso si dirà, conduce ad inquadrare la vicenda nella fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 10, comma 5, C.G.S., piuttosto che nell’ipotesi sanzionatoria di cui al comma 6 della medesima norma, applicata dal Giudice Sportivo con la decisione impugnata. Va innanzi tutto osservato che il percorso motivazionale su cui si basa la già ricordata decisione n. 11/2023 si presenta in realtà meno agevole rispetto a quanto argomentato dal Collegio di Garanzia dello Sport: e ciò non tanto con riferimento ai due precedenti dello stesso Collegio ivi richiamati (decisioni n. 20/2020 e n. 21/2020) che, per essere riferiti a fattispecie alquanto diverse (quali nel primo caso il mutamento di categoria dal campionato juniores al campionato di prima squadra e nel secondo caso addirittura il mutamento di disciplina dal calcio a 5 al calcio a 11), pur esprimendo condivisibili concetti di ordine generale, non sembrano invocabili quali espressione di un già presente ed univoco orientamento interpretativo utile a regolare il caso concreto (solo per fare un esempio, al termine della stagione 2021/2022 il calciatore M. aveva cambiato società, con ciò già innescando un’eccezione al principio generale di cui all’art. 21, comma 2, C.G.S., ivi invocato). E neppure con riferimento alla pur risalente decisione della Corte Federale del 23.05.2003 (C.U. n. 13/Cf), non solo perché assunta nel contesto normativo dell’epoca parzialmente difforme, ma anche e soprattutto perché riferita alla ben diversa e non comparabile ipotesi del calciatore che, squalificato in campionato (serie B), si astiene dal partecipare alla gara di campionato della propria squadra nella giornata immediatamente successiva e partecipi invece, nella stessa giornata, alla gara del campionato Primavera. Si deve ricordare, difatti, che sin dal 2012 l’Alta Corte di Giustizia Sportiva si era preoccupata di stigmatizzare le carenze normative e regolamentari che affliggevano la materia della esecuzione delle squalifiche (impegnandosi a segnalarle alla Giunta Nazionale del CONI ed alla FIGC), con specifico riferimento alle sanzioni a carico delle società e, in particolare, alla sanzione della c.d. perdita a tavolino in presenza di una sola giornata di squalifica, “in relazione ai seguenti aspetti: - mancanza di un sistema di pubblicità che dia certezza che la sanzione sia stata regolarmente scontata, certezza rimessa ad un semplice fatto negativo (mancata esclusione del giocatore, con difficoltà di conoscenza delle altre squadre); - errore della società nella scelta di escludere un giocatore in gara diversa da quella in cui la squalifica doveva essere scontata (secondo un sistema giustamente predefinito) specie quando la contestazione della regolarità è intervenuta solo dopo che alcune gare siano state giocate, gare che talvolta possono raggiungere un numero eccessivo” (Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 17/2012). Ebbene, si deve purtroppo constatare che i successivi interventi del legislatore federale con il Codice di Giustizia Sportiva FIGC del giugno 2019 hanno solo in minima parte ovviato a tali carenze, lasciando pressoché immutate quelle criticità allora evidenziate dall’Alta Corte: come del resto sta plasticamente a dimostrare la presente controversia, in cui l’errore della società viene rilevato a distanza di alcuni mesi e dopo che il calciatore è stato schierato in numerose gare. E ciò al di là degli ormai consolidati e del tutto condivisibili principi generali di omogeneità delle competizioni e di afflittività delle sanzioni che, come è ovvio, non possono che rappresentare solo la cornice al cui interno risolvere il caso concreto. Né in alcun modo soccorre la normativa di settore della Divisione Calcio a 5 che, al di là della subordinazione ad essa riservata nel sistema di gerarchia delle fonti (giustamente sottolineata dallo stesso Collegio di Garanzia dello Sport nella decisione n. 11/2023), risulta affetta da un elevato grado di incertezza e contraddittorietà, rilevabile sia nella circolare n. 7 del 12.08.2022, la quale da un lato prevede che “le squalifiche che residuano dal campionato scorso devono essere scontate nelle gare ufficiali della stagione 2022/2023 in campionato” (quasi che potessero esserci gare di campionato non ufficiali), ma dall’altro lato precisa che, ad ogni buon conto, “l’esecuzione delle sanzioni è specificamente disciplinata dal Codice di Giustizia Sportiva con particolare riguardo agli art. 19 e 21 C.G.S.”); sia nei Comunicati Ufficiali n. 14 (che, per l’ipotesi di impiego di calciatori non aventi titolo alla partecipazione alle gare, rinvia nientemeno che all’art. 17 C.G.S. da tempo abrogato) e n. 18, laddove quest’ultimo rende omogenee le sanzioni della Coppa della Divisione con quelle della Coppa Italia e, in parte, anche con quelle del Campionato (art. 16.01 e 16.04), ma da valere solo per le sanzioni irrogate nella stagione sportiva 2022/2023 e con la precisazione, anche in questo caso, che “per la esecuzione delle sanzioni vale in ogni caso quanto disposto dagli artt. 19 e 21 del CGS”. Per non parlare del C.U. n. 211 del 13.11.2017 richiamato dalla reclamante che, nel regolare l’ultima edizione della Coppa della Divisione prima della sua sospensione (protrattasi sino alla sua recente reintroduzione nella corrente stagione sportiva 2022/2023), espressamente disapplicava il principio di omogeneità delle competizioni, con la previsione specifica che le squalifiche “che residuano al termine di ogni singola gara della I fase e successivamente residuano al termine della II fase della Coppa della Divisione dovranno essere scontate nelle successive gare del campionato” e che “resta inteso relativamente alla esecuzione delle sanzioni di cui al CGS e NOIF, che le squalifiche residue relative a gare del Campionato di Serie A, Serie A2 e Serie B si scontano nella Coppa della Divisione, trattandosi di attività ufficiale”. Insomma, un quadro normativo e regolamentare tutt’altro che chiaro e definito (contrariamente a quanto sostiene la resistente Atlante Grosseto) nel cui contesto, alla data dell’11.02.2023 (disputa della gara in cui è stato schierato il calciatore M.), l’unico dato certo ed effettivo era rappresentato da tre precedenti decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dalle già richiamate tre decisioni della Corte Sportiva di Appello Nazionale (confermative delle pronunce del Giudice Sportivo) che avevano stabilito che la squalifica rimediata da un calciatore in campionato nella stagione sportiva 2021/2022 e non ancora scontata al termine della stagione medesima, poteva ritenersi scontata con la mancata partecipazione ad una gara della appena reintrodotta Coppa della Divisione nella successiva stagione 2022/2023, se ed in quanto prima gara ufficiale disputata dalla prima squadra della società di appartenenza del calciatore medesimo: decisioni sulle quali ben può ritenersi che la Futsal Pontedera avesse riposto il più che legittimo affidamento, allorquando aveva deciso di schierare il calciatore in occasione della gara dell’11.02.2023. Né sussisteva alcuna ragionevole possibilità di conoscere la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport intervenuta appena dieci giorni prima, nella misura in cui, come è noto, tutte le decisioni del Collegio di Garanzia non risultano pubblicate in Comunicati Ufficiali (a differenza di quanto avviene in ambito federale, ove si potrebbe invocare una presunzione di conoscenza ex art. 4, comma 3, C.G.S.) e neppure appaiono identificate né consultabili sul sito internet del CONI (salvo i dispositivi, tuttavia riportati con una semplice indicazione numerica), né in altra forma diffuse e rese conoscibili ai terzi. Nel caso di specie, la Atlante Grosseto (e non anche la Futsal Pontedera) probabilmente ne era venuta a conoscenza (forse anche prima della disputa della gara) solo perché assistita dal medesimo legale che in quella sede aveva difeso una delle parti (la Ecocity Futsal Genzano). Né essa resistente ha offerto alcun elemento probatorio circa l’asserito “ampio risalto mediatico dato alla vicenda dalla stampa specializzata” che, a suo dire, ne avrebbe consentito la conoscenza o comunque la astratta conoscibilità. Quanto alla conoscenza che la Futsal Pontedera ne avrebbe avuto attraverso gli stralci riportati nella decisione del Giudice Sportivo, è sufficiente rilevare che tale decisione è intervenuta (così come il reclamo della Atlante Grosseto al Giudice Sportivo) quando la gara era stata già disputata dal calciatore Morganti. In definitiva, non vi è alcun motivo per dubitare che, nella situazione come innanzi determinatasi, in occasione della gara dell’11.02.2023, la Futsal Pontedera fosse pienamente e legittimamente convinta che il calciatore M. avesse già scontato la squalifica: si tratterebbe pertanto di un tipico errore sul fatto che escluderebbe la punibilità dell’agente ex art. 47 cod. pen., la cui applicabilità in ambito sportivo, in quanto espressione di un principio generale dell’ordinamento giuridico, non può ritenersi preclusa. Per la precisione, “l’errore sul fatto che, ai sensi dell’art. 47 c.p. esime dalla punibilità, è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base; mentre, se la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non vi è errore sul fatto, bensì errore sull’interpretazione tecnica della realtà percepita e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell’applicazione della citata disposizione” (così Cassazione penale, sez. V, 26.10.2022 n. 1780; Cassazione penale, sez. VI, 25.6.2010 n. 32329 e altre). Con la precisazione che si ricadrebbe in tale ultima ipotesi solo se oggi si discutesse della regolarità della prima gara di campionato successiva alla gara di Coppa della Divisione del 10.09.2022, posto che in quel caso ricorrerebbe appunto un mero errore di interpretazione della normativa, ancorché incerta; viceversa, avendo l’odierna controversia ad oggetto la gara dell’11.02.2023 e la scelta della società di farvi partecipare il calciatore M., alla stregua di tutto quanto in precedenza occorso e rappresentato, non sembra potersi dubitare dell’alterazione del presupposto del processo volitivo che tale scelta ha consapevolmente determinato. Vale altresì ricordare che anche l’ancor più generale principio secondo cui “nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”, contenuto nell’art 5 cod. pen., ha trovato un temperamento sin dal lontano 1988 con la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede l’ignoranza inevitabile per errore: “tali casi attengono, per lo più, alla (oggettiva) mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa (ad es., assoluta oscurità del testo legislativo) oppure ad un gravemente caotico (la misura di tale gravità va apprezzata anche in relazione ai diversi tipi di reato) atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari” (Corte Cost. 24.03.1988 n. 364). Ebbene, “anche l’ordinamento sportivo ha recepito il medesimo principio della possibilità dell’errore scusabile sull’applicazione di una determinata norma con la conseguente mancanza di responsabilità in capo all’agente” (“La Giustizia nello Sport”, Napoli, 2022, Cap. V, § 6, cui si rinvia anche per la relativa casistica). Questa Corte Sportiva non ignora il consolidato orientamento secondo cui “le norme federali non lasciano al giudice sportivo alcun margine, facendo direttamente discendere la sconfitta della gara per 0 – 3 (c.d. sconfitta a tavolino) senza alcuna previsione di sanzione alternativa, allorquando la società faccia partecipare alla gara calciatori squalificati (art. 17, comma 5, C.G.S., ovviamente quando la squalifica non sia stata scontata)” (Alta Corte Sportiva n. 17/2012 cit.; Corte Sportiva di Appello in C.U. n. 148/A del 22.5.2018, entrambe nella vigenza del vecchio art. 17, comma 5, integralmente riprodotto nell’attuale art. 10, comma 6, C.G.S.): sarebbe tuttavia semplice osservare che, se viene esclusa la punibilità, viene a mancare il presupposto stesso per l’applicazione di qualunque sanzione, fermo restando che la perdita della gara (quale sanzione tipica che non ammette alternative ex art. 10, comma 6, C.G.S.) rappresenta appunto una “sanzione” a carico della società, se ed in quanto “responsabile” di aver fatto partecipare alla gara un calciatore squalificato (lo stesso art. 8, comma 2, C.G.S., intitolato “sanzioni a carico delle società”, al di là della chiara lettera dell’art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S., espressamente qualifica la perdita della gara appunto come “sanzione sportiva” che può essere inflitta nei casi previsti dall’art. 10). Si tratterebbe comunque di sanzione da applicare laddove la fattispecie fosse valutabile in termini squisitamente tecnici. Invero, tutte le circostanze innanzi rappresentate (le incertezze normative e regolamentari, le univoche interpretazioni offerte dagli organi di giustizia endofederale, la sopravvenuta decisione del Collegio di Garanzia del CONI che le ha sovvertite, la oggettiva non conoscibilità della medesima, le numerose gare disputate in campionato dal calciatore dall’inizio della stagione sportiva, la configurabilità dell’errore sul fatto in cui sarebbe incorsa la società), nel loro complesso considerate, hanno realizzato una fattispecie senza alcun dubbio eccezionale, sicuramente incidente sulla regolarità della partecipazione del calciatore M. alla gara dell’11.02.2023 ma che non può essere valutata con criteri esclusivamente tecnici. Ritiene pertanto questa Corte Sportiva che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 10, comma 5, C.G.S., a dispetto dell’eccezione, palesemente infondata, sollevata dalla difesa della società resistente in sede di discussione, secondo cui non si sarebbe in presenza di fatti verificatisi “nel corso di una gara”. E’ sufficiente difatti osservare da un lato che tale espressione è da intendersi più generalmente riferita a fatti occorsi “in occasione” di una gara, dall’altro lato che l’impiego del calciatore M. da parte della Futsal Pontedera rappresenta appunto un fatto verificatosi “nel corso” della gara in questione. “La disposizione in esame, attribuendo agli organi della giustizia sportiva una duplice forma di discrezionalità valutativa, costituisce manifestazione delle esigenze di elasticità proprie del sistema disciplinare sportivo alle quali si accennava in precedenza volte da un lato a riservare l’applicazione delle sanzioni ai soli fatti che nei casi concreti risultino, per la loro gravità, meritevoli di essere sanzionati; dall’altro, a consentire una valutazione caso per caso circa la tipologia di sanzione più adeguata al fatto in ossequio ai criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza” (Commentario al Codice di Giustizia Sportiva FIGC, Napoli, 2016, 1^ ed., sub art. 17, comma 4, come oggi riprodotto nell’art. 10, comma 5). La valutazione del fatto (la partecipazione alla gara del calciatore M.) nella cornice dell’art. 10, comma 5, lascia impregiudicata l’incidenza e la rilevanza negativa del fatto medesimo sulla regolarità della gara disputata l’11.02.2023 tra la Atlante Grosseto e la Futsal Pontedera, gara che, in accoglimento della subordinata conclusione rassegnata dalla società reclamante, va pertanto dichiarata irregolare e della quale deve esserne ordinata la ripetizione in applicazione della lett. c) del medesimo art. 10, comma 5, C.G.S., nei modi e nei tempi che verranno stabiliti dalla competente Divisione. Tale rimedio, che non costituisce vera e propria sanzione e non si pone pertanto in alternativa alla previsione di cui al comma 6, lett. a), appare peraltro il più idoneo a realizzare la tutela del generale principio di sportività, come condensato nella nota e condivisibile decisione della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI invocata dalla reclamante (lodo proc. n. 397 del 06.03.2007), secondo cui, ove possibile, si deve sempre tendere verso soluzioni interpretative volte a privilegiare il risultato conseguito (o eventualmente da conseguire) sul campo, rispetto a risultati assegnati (o da assegnare) a tavolino. Va infine sottolineata anche per altro verso l’eccezionalità della fattispecie, il cui evento originatore non appare potersi più ripetere, nella misura in cui devono presumibilmente ritenersi ormai scontate tutte le squalifiche rimediate nel campionato 2021/2022.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 038/CSA del 4 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 097 del 06.10.2022
Impugnazione – istanza: - A.S.D. Active Network Futsal/Modena Cavezzo Futsal
Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo, che rigettando il reclamo proposto dalla società, ha omologato il risultato della gara non sussistendo la posizione irregolare durante la partecipazione alla gara di Campionato di Serie A2 maschile di calcio a 5 poiché a seguito della squalifica inflitta nella precedente stagione sportiva durante la gara di Campionato di calcio a 5, nella nuova e presente stagione sportiva va scontata, nella gara di Coppa della Divisione come infatti è stata scontata non partecipando alla stessa il 17 settembre 2022…È controversa l’esecuzione della sanzione di una giornata di squalifica residuata, a carico del calciatore …, dalla partita di primo turno dei play-off del campionato di serie A2 di calcio a 5, stagione 2021/2022. La società reclamante contesta che la suddetta sanzione possa essere utilmente scontata per mezzo della mancata partecipazione ad una gara di Coppa della Divisione, anziché di Campionato, nella stagione sportiva 2022/2023, come nella specie è accaduto. Come è noto, l’art. 21, comma 6, C.G.S. stabilisce che “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”. Al riguardo, l’art. 19, comma 4, C.G.S. prevede che: “Le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni”. Specularmente, il comma 6 dell’art. 19 stabilisce che: “Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni”. Si ricava da tali disposizioni il principio di “omogeneità”, ovvero di separazione delle competizioni, in virtù del quale “si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato”; solo ove ciò non sia possibile trova applicazione il (diverso e sussidiario) principio della “effettività” della sanzione, “il quale impone che la sanzione debba, comunque, essere scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza” (C.S.A., SS.UU., 12 novembre 2019, n. 27; Id., sez. III, 22 novembre 2019, n. 60). Per quanto qui interessa, con Comunicato Ufficiale n. 1 del 19 luglio 2022, la LND – Divisione Calcio a 5, nella perimetrazione della “Attività ufficiale della Divisione”, vi ha espressamente incluso la “Coppa della Divisione Maschile”. Con successivi Comunicati Ufficiali n. 14 del 12 agosto 2022 e n. 18 del 24 agosto 2022, è stato adottato il Regolamento di Coppa della Divisione, il quale peraltro, proprio in relazione ai provvedimenti disciplinari (cfr. art. 16, rubricato “Cartellini gialli e rossi”), stabilisce che “La Coppa della Divisione è una competizione ufficiale”, regolando altresì il regime di cumulo delle ammonizioni ed esecuzione delle squalifiche. Non può esser dubbio che la Coppa della Divisione costituisce una competizione ufficiale del calcio a 5, non rilevando in senso contrario il fatto che l’art. 30 del Regolamento della LND non la contempli espressamente: infatti, al di là della considerazione che siffatta disposizione non preclude l’istituzione di altre competizioni ufficiali e che, in ogni caso, l’attività federale di regolazione può ben esplicarsi al riguardo (anche) attraverso Comunicati Ufficiali, è dirimente in merito il richiamo dell’art. 48 N.O.I.F., in forza del quale “attività non ufficiale” è quella “relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l’attività ricreativa ed ogni altra attività” (comma 2), mentre “attività ufficiale è quella relativa ai Campionati e ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata, secondo lo Statuto alle Leghe, alle Divisioni, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati” (comma 1). Coerentemente, il richiamato Comunicato Ufficiale n. 1 del 19 luglio 2022, al paragrafo III.1, ha previsto che: “L’attività ufficiale è quella relativa ai Campionati ed ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata alla Divisione calcio a 5”. Del resto, la tesi della reclamante, incentrata sulla non ufficialità della Coppa della Divisione, risulta inconciliabile anche con la disciplina positiva stabilita, per il futuro, dal Comunicato Ufficiale n. 18, che introduce un regime di cumulo ed “omogeneità” della Coppa della Divisione rispetto alla Coppa Italia, manifestazione avente senz’altro natura ufficiale (cfr. Regolamento Coppa della Divisione, sub artt. 16.01 e 16.04). Chiarita la natura di competizione ufficiale ascrivibile alla Coppa della Divisione, va compreso ora quale sia la disciplina dell’esecuzione delle sanzioni che le è riferibile e, in particolare, come la stessa si collochi nel quadro regolatorio dell’art. 19, commi 4 e 6, C.G.S.: una precisa indicazione al riguardo proviene dal citato Comunicato n. 18, il quale dispone che “Le squalifiche per una o più giornate di gara si scontano sempre nella/e gare/e immediatamente successiva/e della Coppa Italia e/o della Coppa della Divisione in corso di svolgimento. Le squalifiche inflitte nell’ambito della Coppa Italia o della Coppa della Divisione che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione in corso, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel Campionato di competenza della stagione successiva” (art. 16.04); quanto al cumulo, l’art. 16.01 del Comunicato n. 18 dispone in termini chiari che “Le ammonizioni della Coppa della Divisione si cumulano con quelle della Coppa Italia, ma non si cumulano con quelle del Campionato”. Tali regole, che istituiscono un regime di “omogeneità” in corso di competizione fra la Coppa della Divisione e la Coppa Italia, valgono nondimeno pro futuro: il Comunicato, infatti, è chiaro nello stabilire che “Le presenti disposizioni [i.e., quelle dell’art. 16, appunto] hanno validità a partire dalla prima gara della Coppa della Divisione - Stagione sportiva 2022/2023”, mentre “I residui di squalifica precedentemente irrogati devono essere scontati in relazione alla normativa vigente al momento della irrogazione delle stesse”. Il regime transitorio così stabilito conduce ad escludere che, nella bipartizione tra le categorie di competizioni (correttamente) enucleata, nella decisione appellata, dal Giudice Sportivo ai fini dell’esecuzione delle sanzioni (da un lato le “gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni”, ex art. 19, comma 4, C.G.S.; dall’altro le “gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni”, di cui all’art. 19, comma 6, C.G.S.), la Coppa della Divisione possa essere assimilata per il passato alla Coppa Italia, valendo tale assimilazione solo pro futuro (cfr. in giurisprudenza, sul tema dell’esecuzione delle sanzioni quale “fenomeno di durata che si dipana diacronicamente nel tempo” e che è esposto agli adattamenti di disciplina, incluso il regime transitorio: C.S.A., sez. III, 8 giugno 2022, n. 322). Perciò, in relazione alla fattispecie qui controversa, le gare di Coppa della Divisione, non consentendo di scontare sanzioni residuate da pregresse stagioni di Coppa Italia o Coppe Regioni, non potevano che valere per l’esecuzione di sanzioni inflitte “in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni”, ai sensi dell’art. 19, comma 6, C.G.S.: diversamente, si perverrebbe all’irragionevole conclusione per cui una competizione, benché ufficiale, non consenta (né imponga) l’esecuzione di pregresse sanzioni a norma dell’art. 19 C.G.S., in un contesto regolatorio che rimanda invece alla “normativa vigente” (non già alle competizioni in essere) al momento della irrogazione delle stesse (così il Comunicato n. 18, più volte citato). Né può rilevare in senso contrario, come preteso dalla società reclamante, la circolare della LND n. 7 del 12 agosto 2022, non soltanto perché temporalmente anteriore al Comunicato Ufficiale n. 18, ma soprattutto perché, al di là del valore informativo e ricognitorio che la caratterizza, essa va letta (laddove afferma che “Le squalifiche che residuano dal Campionato scorso devono essere scontate nelle gare ufficiali della stagione 2022/2023 in Campionato”) a mente dell’art. 19 C.G.S., espressamente richiamato; di talché la regola applicabile rimane quella per cui le sanzioni inflitte in relazione “a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni” (in primis in Campionato) si scontano “nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni”. Infine, e con specifico riguardo alla vicenda in esame, non è fondato il motivo con il quale la reclamante deduce la violazione dell’art. 19, comma 8, C.G.S., laddove prevede che le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nelle gare di play-off e play-out “devono essere scontate … nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 21 comma 6”. Tale previsione, infatti, deve essere interpretata ed applicata in coerenza con il descritto principio di “omogeneità” ricavabile di commi 4 e 6 dell’art. 19 C.G.S. ed alla luce della peculiare ratio legis riferibile alle fasi finali dei Campionati (play-off e play-out), per le quali, come è noto, il Codice pone limiti ulteriori al principio della “effettività” della squalifica. Ad avviso di questa Corte, la locuzione “campionato successivo” contenuta nel comma 8 dell’art. 19 va intesa in senso atecnico, significando che vengono differiti alla stagione agonistica successiva gli effetti della sanzione: il differimento può essere riferito al Campionato, alla Coppa Italia ed alle Coppe Regioni, alla Coppa della Divisione, secondo il descritto sistema del doppio binario tracciato dai Comunicati Ufficiali della LND ed in ossequio alla regola generale della perpetuatio degli effetti delle sanzioni posta dall’art. 21, comma 6, C.G.S., rispetto al quale l’art. 19, comma 8, è privo di portata prescrittiva autonoma, per il profilo qui in esame. Nel caso di specie, a carico del calciatore del Modena Cavezzo Futsal residuava una giornata di squalifica dalla partita di primo turno dei play-off del campionato di serie A2 di calcio a 5, stagione 2021/2022. Il Giudice Sportivo ha correttamente statuito che la squalifica doveva essere scontata nella prima competizione ufficiale utile, vale a dire nella prima partita della Coppa della Divisione 2022/2023. Alla luce del suesposto quadro regolatorio, peraltro articolato e non sempre di agevole lettura, quanto meno in relazione al passaggio all’attuale sistema delle competizioni ufficiali del calcio a 5, non possono ritenersi integrati i presupposti per l’inflizione della sanzione della perdita della gara di cui all’art. 10, comma 6, C.G.S. a carico del Modena Cavezzo Futsal, che ha fatto scontare nella prima gara della Coppa della Divisione la squalifica residuata dai play-off del Campionato 2021/2022 a carico di un proprio calciatore.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 037/CSA del 4 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 099 del 06.10.2022
Impugnazione – istanza: - ASD Ecocity Futsal Genzano/Società Sportiva Lazio C5
Massima: Confermata la decisione del GS che respingendo il reclamo della società ha omologato il risultato della gara del Campionato di Serie A2 non sussistendo la posizione irregolare per squalifica del calciatore, essendo questa stata comminata nella gara di campionato della precedente stagione sportiva e scontata con la non partecipazione alla gara di Coppa di Divisione della presente stagione sportiva….È dibattuta la questione relativa alle modalità di esecuzione della sanzione di una giornata di squalifica residuata a carico del calciatore … al termine campionato di serie A2 di calcio a 5, stagione 2021/2022: si controverte, in particolare, della possibilità che la suddetta sanzione vada utilmente scontata a mezzo della mancata partecipazione a una gara di Coppa della Divisione (anziché di Campionato), Stagione sportiva 2022/2023, come nella specie avvenuto. Va osservato, al riguardo, che l’art. 19, comma 4, C.G.S. dispone: “Le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni”. Specularmente, il comma 6 del medesimo articolo stabilisce che “Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni”. Si ricava da tali disposizioni il principio di separazione delle competizioni o di c.d. “omogeneità”, in virtù del quale “si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato”; solo ove ciò non sia possibile trova applicazione il (diverso e sussidiario) principio della c.d. effettività (i.e. afflittività) della sanzione irrogata, “il quale impone che la sanzione debba, comunque, essere scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza” (CSA, SS.UU., 12 novembre 2019, n. 27; III, 22 novembre 2019, n. 60; cfr. già CSA, SS.UU., 30 ottobre 2018, in Com. uff. n. 044/CSA, in relazione agli artt. 19 e 22 del previgente C.G.S.; cfr., in proposito, anche CSA, SS.UU., in C.U. n. 90/CSA del 12 febbraio 2018). A completamento dell’impianto normativo, l’art. 21, comma 6, C.G.S. stabilisce che “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”. Tanto premesso, va considerato nella specie che con Comunicato Ufficiale n. 1 LND – Divisione calcio a 5 del 19 luglio 2022, nella perimetrazione della “Attività ufficiale della Divisione”, è stata espressamente inclusa la “Coppa della Divisione Maschile”.Con successivi Comunicati Ufficiali n. 14 del 12 agosto 2022 e n. 18 del 24 agosto 2022 è stato adottato anche il Regolamento di tale Coppa, il quale peraltro, proprio in relazione ai provvedimenti disciplinari (cfr. art. 16, rubricato “Cartellini gialli e rossi”) stabilisce che “La Coppa della Divisione è una competizione ufficiale”, regolando subito dopo il regime di cumulo delle ammonizioni ed esecuzione delle squalifiche.
Dal che emerge chiaramente come la Coppa della Divisione costituisca una competizione ufficiale del calcio a 5, non rilevando in senso contrario il sol fatto che l’art. 30 del Regolamento della LND non la contempli espressamente: al di là della considerazione che siffatta disposizione non preclude l’istituzione di altre competizioni ufficiali, e che l’attività federale può ben esplicarsi al riguardo (anche) attraverso Comunicati Ufficiali, è dirimente in merito il richiamo all’art. 48 N.o.i.f., in forza del quale “attività non ufficiale” è quella “relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l’attività ricreativa ed ogni altra attività” (comma 2), mentre “Attività ufficiale è quella relativa ai Campionati e ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, alle Divisioni, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati” (comma 1; in coerenza, cfr. anche il suddetto Comunicato n. 1, sub punto III.1: “L’attività ufficiale è quella relativa ai Campionati ed ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata alla Divisione calcio a 5”). Del resto la dedotta non ufficialità della Coppa della Divisione risulterebbe a sua volta inconciliabile con la disciplina positiva stabilita (pro futuro: cfr. infra) dal menzionato Comunicato Ufficiale n. 18, che pone un regime di cumulo e omogeneità nel corso delle competizioni rispetto alla Coppa Italia, manifestazione avente senz’altro natura ufficiale (cfr. Regolamento Coppa Divisione, sub art. 16.01 e 16.04).Chiarita la natura di competizione ufficiale ascrivibile alla Coppa della Divisione va compreso ora quale sia il regime di esecuzione delle sanzioni che le è riferibile e, in particolare, come la stessa si collochi nel quadro regolatorio stabilito dall’art. 19, comma 4 e 6, C.G.S. Una precisa indicazione al riguardo proviene dal citato Comunicato n. 18, il quale chiarisce che “Le squalifiche per una o più giornate di gara si scontano sempre nella/e gare/e immediatamente successiva/e della Coppa Italia e/o della Coppa della Divisione in corso di svolgimento. Le squalifiche inflitte nell’ambito della Coppa Italia o della Coppa della Divisione che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione in corso, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel Campionato di competenza della stagione successiva” (art. 16.04; cfr. anche, quanto al cumulo, l’art. 16.01, in base al quale “Le ammonizioni della Coppa della Divisione si cumulano con quelle della Coppa Italia, ma non si cumulano con quelle del Campionato”).Tali regole, che istituiscono un regime di omogeneità in corso di competizione fra la Coppa della Divisione e la Coppa Italia (salva la disciplina del futuro residuo di squalifica, di cui all’ultima parte della disposizione) valgono nondimeno pro futuro: il Comunicato è chiaro nell’affermare che “Le presenti disposizioni [i.e., quelle dell’art. 16, appunto] hanno validità a partire dalla prima gara della Coppa della Divisione Stagione sportiva 2022/2023”; al contrario “I residui di squalifica precedentemente irrogati devono essere scontati in relazione alla normativa vigente al momento della irrogazione delle stesse”. Il regime transitorio così stabilito conduce quindi a escludere che, nella bipartizione tra le categorie di competizioni (correttamente) enucleata dal Giudice Sportivo ai fini dell’esecuzione delle sanzioni (i.e., da un lato le “gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni”, ex art. 19, comma 4, C.G.S., dall’altro le “gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni”, di cui all’art. 19, comma 6, C.G.S.), la Coppa della Divisione possa essere assimilata per il passato alla Coppa Italia, valendo tale assimilazione solo pro futuro (cfr. al riguardo, sul tema dell’esecuzione delle sanzioni quale “fenomeno di durata che si dipana diacronicamente nel tempo” e che è esposto agli adattamenti di disciplina, incluso il regime transitorio, CSA, III, 8 giugno 2022, n. 322).Per tali ragioni le gare di Coppa della Divisione, non consentendo di scontare sanzioni residuate da pregresse stagioni di Coppa Italia o Coppe Regioni, non potranno che essere utili all’esecuzione di sanzioni inflitte “in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni”, ai sensi dell’art. 19, comma 6, C.G.S.: diversamente si perverrebbe peraltro all’irragionevole conclusione per cui una competizione, benché ufficiale, non consenta (né imponga) l’esecuzione di pregresse sanzioni a norma dell’art. 19 C.G.S., in un contesto regolatorio che rimanda invece alla “normativa” vigente (non già alle competizioni in essere) al momento della irrogazione delle stesse (cfr. Com. Uff., n. 18, cit). Né vale a condurre a diversa conclusione il richiamo alla circolare n. 7 del 12 agosto 2022 – peraltro anteriore al suddetto Comunicato Ufficiale n. 18 – la quale, al di là del valore informativo che la caratterizza, va letta (laddove afferma che “Le Squalifiche che residuano dal Campionato scorso devono essere scontate nelle gare ufficiali della stagione 2022/2023 in Campionato”) a mente dell’art. 19 C.G.S., espressamente menzionato, di talché la regola applicabile rimane quella per cui le sanzioni inflitte in relazione “a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni” (in primis in campionato, dunque) si scontano “nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni”. Alla luce di ciò, dunque, nel suesposto quadro regolatorio – peraltro piuttosto articolato e non sempre di agevole lettura, quanto meno in relazione al passaggio all’attuale sistema delle competizioni ufficiali del calcio a 5 - non possono ritenersi integrati i presupposti per l’inflizione della sanzione della perdita della gara di cui all’art. 10, comma 6, C.G.S. a carico di una società che, come la reclamata, abbia ritenuto di far scontare nella prima gara della Coppa della Divisione la squalifica residuata dal precedente Campionato a carico di un proprio calciatore.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima : Decisione n. 21/2020 del 24 marzo 2020
Decisione impugnata: Decisione della Terza Sezione della Corte Sportiva di Appello Nazionale della FIGC n. 0060/2019, pubblicata, quanto alle motivazioni, il 10 dicembre 2019 e notificata in pari data, con la quale veniva respinto il reclamo proposto dalla odierna ricorrente, avente ad oggetto la Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a cinque, pubblicata sul C.U. n. 173 del 23 ottobre 2019.
Parti: A.S.D. Società Sportiva Lazio Calcio a cinque/ Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Divisione Calcio a cinque FIGC-LND/A.S.D. Olimpus Roma
Massima: Confermata la decisione della CSA che ha sanzionato la società con la perdita della gara per la posizione irregolare dei calciatori i quali squalificati nella precedente stagione sportiva nel campionato di Calcio a 5 devono scontare la sanzione nella medesima competizione e nella prima gara ufficiale della successiva stagione sportiva a nulla rilevando che gli stessi nelle more sono stati tesserati per un breve periodo di tempo con il calcio a 11, non potendo scontare in questa competizione la squalifica inflitta nel calcio a 5….I principi della disciplina del Calcio a cinque sono diversi dai principi del Calcio a undici, poiché vengono impiegati regolamenti di giuoco diversi e, di conseguenza, modalità di erogazione delle sanzioni radicalmente differenti e non è possibile espiare sanzioni in una disciplina diversa da quella nella quale le stesse sono state irrogata. I due calciatori sopra detti hanno cambiato attività (dal Calcio a cinque al Calcio a undici) e, quindi, non potevano scontare la sanzione nel Calcio a undici. I principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell’effettività, che impone che quest’ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. I due calciatori hanno cambiato, momentaneamente, “disciplina sportiva” da una compagine di Calcio a cinque ad una compagine di Calcio a undici, per poi tornare, dopo pochi giorni, ad altra società di Calcio a cinque. Il principio di omogeneità deve essere rispettato: i due calciatori partecipano ancora a campionati omogenei a quello nel quale hanno subito la squalifica. Il Collegio osserva che non appare possibile espiare una sanzione in una disciplina sportiva diversa da quella in cui la stessa è stata irrogata e i fatti accaduti, se fossero ritenuti legittimi, concretizzerebbero un abuso del diritto, che è stato qualificato dalla Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia “nell’uso eccessivo di un potere che pure si possiede, al solo fine di arrecare danno a terzi, ovvero per ricavarne, in qualche modo, un indebito vantaggio” (Parere n. 7/2016), con violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza. La decisione impugnata ha valutato correttamente i criteri dell’omogeneità e della continuità, interrotti con l’operazione di passaggio dalla divisione Calcio a cinque al Calcio a undici, per poi tornare nuovamente nel Calcio a cinque, dove gli stessi hanno sempre militato, in via quasi esclusiva, nel corso delle rispettive carriere sportive. Il tentativo di aggirare la sanzione sportiva irrogata, appare chiaro: se ciò fosse consentito, tutte le società con calciatori in posizione di residuo di squalifica potrebbero accordarsi con altra compagine del Calcio a undici, e viceversa, per eludere la norma. Né appare violato l’art. 21, commi 2 - 6 - 7, CGS FIGC.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 157/CSA del 26 Gennaio 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 385 del 9.12.2019
Impugnazione – istanza: A.S.D. BARLETTA CALCIO A 5/A.S.D. FUTSAL POLISTENA
Massima: Il calciatore squalificato nella precedente stagione sportiva nel campionato regionale under 19 calcio a 5 deve scontare la squalifica sempre nel campionato U19 essendo ancora in età (classe 2002). Dunque è regolare la sua partecipazione alla gara del campionato nazionale A2..Il calciatore M.D., tesserato nella stagione sportiva 2018/2019 con la Società ASD Rosarnese, al termine dell’ultima gara del campionato regionale under 19 del medesimo campionato, ha subito una squalifica per di gara, da scontare nella successiva stagione 2019/2020, nella quale il calciatore è stato tesserato nella Società Polistena. Militando detta società nel campionato nazionale A2, la stessa deve a prendere parte al campionato U19. Il calciatore D. M., nato il 18.09.2002, è in età per disputare il campionato under19. Contrariamente a quanto dedotto dalla ASD Barletta Calcio a 5, lo stesso avrebbe dovuto scontare la squalifica nella categoria di appartenenza (CSA SS. UU. 12.11.2019). Considerato, comunque, che il Calciatore D. M. ha disputato tutte le partite del campionato U19 stagione sportiva 2019/2020 fino all’ottava gara, senza aver scontato la giornata di squalifica subita nella stagione sportiva 2018/2019, si trasmettono gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0060/CSA del 22 Novembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 173 del 23 Ottobre 2019
Impugnazione – istanza: ASD SS LAZIO CALCIO A CINQUE/OLIMPUS ROMA
Massima: I calciatori squalificati nella competizione di calcio a 5 non scontano la squalifica nelle competizioni di calcio a 11 per cui risultano in posizione irregolare. A una prima ricognizione, le coordinate normative di riferimento per il reclamo in discorso si rintracciano negli artt. 21, comma 7, prima e ult. parte, C.G.S. e 118 N.O.I.F., richiamate dai due sodalizi nelle memorie e nel corso del dibattimento. L’art. 21, comma 7, prima parte, C.G.S. dispone che «Qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6». L’art. 21, comma 7, ult. parte, C.G.S. dispone inoltre che «Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell’art. 118 delle N.O.I.F., la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività». Per altro verso, va da subito evidenziato che l’art. 118 N.O.I.F. disciplina le varie ipotesi di variazione di “attività” in corso di stagione nei periodi fissati dal Consiglio Federale, e non risulta per questo motivo particolarmente pertinente al caso di specie, se non come parametro di riferimento generale. Al contrario, Maggiormente conferente è il richiamo all’art. 21, comma 7, C.G.S. La ratio della norma in parola – va chiarito da subito – è quella di far scontare la sanzione al calciatore, di là dal cambio di categoria o compagine da una stagione a un’altra, al fine di rendere effettiva la sanzione stessa, evitando strumentalizzazioni da parte delle società (trattasi del c.d. principio di afflittività/effettività). In vero, però, come questa Corte ha avuto modo di stabilire in un recente provvedimento assunto a Sezioni unite, è possibile in realtà rintracciare non uno ma due principi fondamentali in tema di esecuzione delle sanzioni: il citato principio dell’effettività (i.e. afflittività) della sanzione irrogata, il quale impone che la sanzione debba, comunque, essere scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza, e il principio di separazione delle competizioni (i.e. di omogeneità), in virtù del quale si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. Tuttavia, «va chiarito che non è possibile far operare contemporaneamente i due principi. Il principio che va inizialmente preferito è quello di omogeneità delle gare. […] Entrambi, infatti, vanno applicati in maniera gradata. Il principio di separazione (i.e. omogeneità) soltanto in alcune ipotesi cede al principio della effettività (i.e. afflitività) della sanzione» (Così, Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. un., decisione n.0027/CSA del 25 Novembre 2019). Tale ricostruzione determina che non può essere consentita una lettura controfunzionale del principio di afflittività, come ha inteso fare, ad avviso di questa Corte, la Lazio calcio a 5. Il principio di afflittività infatti opera nel caso in cui il principio di omogeneità non sia più applicabile, in quanto un calciatore abbia cambiato da una stagione all’altra la propria categoria di appartenenza all’interno della medesima disciplina sportiva (es. passaggio da “Primavera” a prima squadra di squadra di calcio a 11, in quanto non più in età per il settore giovanile); o, riferendoci all’ultima parte dell’art. 21, comma 7, C.G.S., quando abbia cambiato “attività” in modo definitivo, sì da sfuggire proditoriamente all’effettività della sanzione. Il principio di afflittività contenuto nell’art. 21, comma 7, C.G.S. rappresenta in questo senso una norma di salvaguardia. Ragionando in modo diverso, la certezza della sanzione sarebbe pregiudicata, poiché la stessa resterebbe legata a una circostanza meramente teorica, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato. Ma non è questo il caso, dove i calciatori Barigelli e Fedrigo non hanno semplicemente modificato categoria di appartenenza o società, ma hanno cambiato momentaneamente “disciplina sportiva”: da un sodalizio di calcio a 5 si sono trasferiti in una compagine di calcio a 11 per poi tornare in pochi giorni tra le fila di un’altra società di calcio a 5. Sì che, in questo caso, è il principio di omogeneità che deve operare: i calciatori summenzionati infatti partecipano ancora a campionati della Divisione di calcio a 5, campionati omogenei a quello nel quale hanno subito la sanzione della squalifica nella stagione precedente. Viceversa, applicare il principio di afflittività significherebbe piegarlo a una funzione che esso stesso combatte: evitare la sanzione con comportamenti poco trasparenti. Utile appare una ulteriore precisazione. Ad avviso di questa Corte, vero è che dalla lettura della normativa nel suo complesso i termini “attività” e “disciplina” vengono impiegati in maniera equivalente dal legislatore federale, sia all’interno del Codice di giustizia sportiva (art. 21) sia all’interno delle N.O.I.F. (art. 118), e a volte non del tutto in modo appropriato, generando confusione. Ciononostante, altro è la “disciplina sportiva” del calcio a 11, altro è la “disciplina sportiva” del calcio a 5, altro ancora la “disciplina sportiva” del beach soccer, per le quali vengono impiegati regolamenti di gioco diversi e, di conseguenza, modalità nell’erogazioni delle sanzioni radicalmente differenti. Sarebbe auspicabile, al contrario, che il termine “attività” fosse riferito alle modalità nelle quali una “disciplina sportiva” può essere articolata. Ad esempio, la disciplina sportiva calcio a 11 può essere svolta come “attività scolastica”, “attività giovanile”, “attività dilettantistica”, “attività professionistica”, “attività agonistica e non”. In alcune norme il legislatore sembra assecondare proprio tale nomenclatura (a mo’ di esempio, cfr. gli artt. 2, 19, comma 9, 21, comma 7 e 8, 48, comma 6, 61, comma 6, 64, comma 2, 65, comma 1, lett. a, e la stessa rubrica del Titolo VII, C.G.S). Tanto chiarito non può allora ritenersi ragionevole far espiare una sanzione, nel caso di specie una squalifica di più giornate, in una disciplina sportiva diversa da quella nella quale è stata comminata, se i calciatori colpiti dalla suddetta squalifica partecipano ancora a tale disciplina a distanza di pochi mesi. Depongono in questo senso, oltre al citato “principio di omogeneità delle competizioni e delle discipline sportive”, anche altri due elementi, uno di natura indiziaria, strettamente inerente al caso che occupa, e un altro, insuperabile, normativo. In primo luogo, la Corte, verificando lo storico dei due calciatori, ha rilevato che questi ultimi nella loro carriera sportiva hanno partecipato a campionati di calcio a 5 in via quasi esclusiva. Ciò pone quanto meno dubbi sul fatto che pochi giorni prima della partita incriminata B. e F. si siano tesserati per un sodalizio di calcio a 11, salvo poi legarsi, dopo aver ipoteticamente scontato il residuo della squalifica, all’A.S.D. S.S. Lazio calcio a 5. In secondo luogo, e in maniera senza dubbio decisiva per il caso in esame, si pone una norma internazionale: l’art. 6, comma 1, Annexe 7 del FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, edition 2019, rubricato “Enforcement of disciplinary sanctions”. In esso si afferma in modo cristallino che «A suspension imposed in terms of matches (cf. art. 20 paras 1 and 2 of the FIFA Disciplinary Code) on a player for an infringement committed when playing futsal or in relation to a futsal match shall only affect the player’s participation for his futsal club. Similarly, a suspension imposed in terms of matches on a player participating in eleven- a-side football shall only affect the player’s participation for his eleven-a-side club». Ciò significa che per espressa disposizione della Federazione internazionale è fatto espresso divieto che sanzioni come la squalifica vengano scontate in “discipline sportive” diverse come lo sono tra loro quelle del calcio a 11 e del calcio a 5. Sulla necessità, poi, di applicare in via diretta i principi della Federazione internazionale, oltre alla dottrina, anche la giurisprudenza sportiva appare oggidì granitica. Infatti, in una recentissima pronuncia della Corte federale d’appello FIGC, ripresa in una nota inviata dal Presidente federale a tutti gli organi di giustizia sportiva sul territorio nazionale, si è avvertito che «l’adeguamento delle norme tecniche e disciplinari della Federazione nazionale alle determinazioni che in materia sono promanate dalla FIFA è assicurata sia dalla disposizione dell’art. 3, comma 4 del Codice di Giustizia sportiva (a mente del quale “in assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva”), sia, in modo più pregnante, dall’art. 1, comma 5, dello Statuto federale, il quale impone alla FIGC, Leghe, società, atleti, tecnici, ufficiali di gara, dirigenti e “ogni altro soggetto dell’ordinamento federale” (nel cui novero non possono non ricomprendersi gli organi di giustizia sportiva) di “…c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della Fifa e dell’UEFA”. Simili disposizioni sono infatti destinate ad assicurare il costante adeguamento, e quindi la immediata applicazione (si guardi la locuzione “in ogni momento”), delle regole tecniche e disciplinari promanate dalle organizzazioni internazionali, nel rispetto degli obblighi derivanti dall’affiliazione, senza che si renda necessaria alcuna disposizione di recepimento interno» (così, testualmente, Corte Federale d’Appello, Sez. I, decisione n. 006/2019 del 15 Ottobre 2019). Nella medesima direzione, secondo quanto comunicato dalla Presidenza, vige in maniera incontrovertibile l’obbligo per tutte le componenti federali – istituzionali e di giustizia – di adeguarsi alle disposizioni internazionali «allo scopo di garantire l’ordinato svolgimento dell’attività Federale, anche in relazione ai suoi rapporti con la FIFA, e consentire uniformità applicativa delle norme disciplinari promanate dalla medesima Federazione Internazionale» (nota 16 Ottobre 2019, prot. n. 6384/Presidenza). Non v’è dubbio, dunque, che un’interpretazione dell’art. 21, comma 7, ult. parte, C.G.S. volta ad ammettere l’esecuzione di una sanzione comminata a seguito di una gara di calcio a 5 in un campionato di disciplina sportiva diversa – come il calcio a 11 – è assolutamente irragionevole, in netto contrasto con i principi internazionali appena enunciati e pertanto non può in alcun modo essere sostenuta. In questa prospettiva si auspica, altresì, un intervento del legislatore federale e della Lega di competenza al fine di recepire nella maniera più chiara possibile la norma FIFA in questione onde evitare in futuro fraintendimenti e strumentalizzazioni di tal genere.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Prima Sezione: Decisione n. 35 del 08/05/2017 – www.coni.it
Decisione impugnata: decisione della Corte Sportiva d’Appello, resa con dispositivo n. 045/CSA dell’ 1 dicembre 2016 e pedissequa sentenza n. 063/CSA del 12 gennaio 2017
Parti: - A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5/Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)/ Lega Nazionale Dilettanti/ Divisione Calcio a 5 FIGC-LND/A.S.D. Pescara
Massima: Va affrontata la questione – che si lega al ruolo, nella fattispecie, della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5 – della sussistenza di una circolare, la n. 17 del 21 settembre 2016, che viene interpretata dalla FIGC e dalla società nel senso che la stessa importerebbe l’obbligatorietà di far scontare la squalifica nel Campionato Under 21, anche quando la società di nuova appartenenza militi con una prima squadra in campionato di categoria superiore. In argomento, a parte doversi considerare il fatto che la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5, negli atti versati nel presente giudizio, interpreta (“autenticamente”) detta circolare in senso assolutamente opposto alla tesi, testé richiamata, delle altre parti in causa, viene in discussione la rilevanza della mancata impugnazione di detta circolare da parte della ASD SS Lazio Calcio a 5 e se la circolare in questione possa prevalere su eventuali diverse disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. Per quanto concerne questo ultimo aspetto, non v’è dubbio che, anche in materia di diritto sportivo, si debba far governo della cosiddetta gerarchia delle fonti, sicché – come già altrove deciso dal Collegio di Garanzia dello Sport – la circolare non possa prevalere sul Codice di Giustizia Sportiva della Federazione. E’ vero, infatti, che lo stesso Statuto della FIGC, come innanzi richiamato, delega (cfr. art. 9, comma 6) alle Leghe talune funzioni anche di tipo regolamentare, ma ciò non può legittimare una interpretazione di detti regolamenti, ovvero una loro applicazione che risulti contraria al Codice di Giustizia Sportiva del delegante. In altre parole, se anche si volesse ritenere che la Circolare n. 17 del 21 settembre 2016 avesse a pieno titolo regolamentato il meccanismo di scomputo delle squalifiche in caso di trasferimento di un calciatore da una società ad altra, ciò non toglie che detta regolamentazione non potrà spiegare alcun effetto (se non eventualmente ai fini – che qui verranno valorizzati – di una buona fede atta ad incidere sul regolamento delle spese di lite) se contrario alle disposizioni primarie contenute nel Codice di Giustizia Sportiva della Federazione. Pertanto, poiché, come appresso si spiegherà, dette disposizioni primarie, così come contenute nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, prevalgono sulle circolari applicative, in caso di conflitto tra le due previsioni (ancorché riconducibili - in forza della delega - allo stesso soggetto disponente) non può che concludersi per la inefficacia della circolare, laddove contrastante con le disposizioni della norma primaria (cfr. da ultimo, T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 20/04/2016, n. 362). Nel caso, poi, dell’attività delegata alle Leghe, il già citato comma 6 dell’art. 9 prevede espressamente che la stessa debba avvenire “in aderenza alla normativa federale e ai principi informatori di cui all’art. 3, comma 1, lett. m)”. In consimili casi, perciò, non altro occorre, ai fini del decidere, che una mera disapplicazione della circolare in questione (cfr. Cons. Stato, n. 2094/2013). Ne consegue, altresì, che è del tutto irrilevante che non vi sia stata una specifica impugnazione del ricorrente avverso la Circolare n. 17 del 21 settembre 2016, la quale, peraltro, come già si è ricordato, non si presta ad una univoca interpretazione, al punto che è la stessa Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5 a smentirne la portata nei termini così come dedotti dalla FIGC e dalla società.
Massima: Il Collegio accoglie il ricorso annulla la delibera della CSA e conferma la delibera del Giudice Sportivo che aveva irrogato la sanzione della perdita della gara alla società attesa la posizione del calciatore il quale non ha partecipato regolarmente alla gara del Campionato di Serie A Calcio a 5. Infatti, lo stesso avendo ricevuto la squalifica nella precedente stagione sportiva durante l’ultima giornata del Campionato Nazionale Under 21 ed avendo cambiato società, non ha scontato la stessa non partecipando alla gara del Campionato Nazionale Under 21 con la nuova società poiché la doveva scontare in Campionato, essendo la prima gara ufficiale. Passando, all’esame delle norme del regolamento di Giustizia Sportiva della FIGC, ritiene questo Collegio, in armonia con il parere consultivo espresso dalla Corte Federale nel C.U. n. 13/CF dell’11 aprile 2006 e con la decisione n. 14/2012 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, che la norma generale, contenuta nel comma 3 dell’art. 22, nel senso proprio della continuità ed omogeneità soffra una deroga espressa quale si legge nella stessa disposizione (comma 3) in forza della espressione: “…salvo quanto previsto nel comma 6”. Ed, in effetti, al successivo comma 6, il medesimo art. 22 del CGS FIGC, testualmente prevede: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall’art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”. A tal proposito, non sembra che l’uso dell’espressione “prima squadra” sia casuale, mirando specificatamente ad identificare la fattispecie in cui una stessa società sportiva militi in campionati di categoria superiore, rispetto, ed oltre, a quello in cui il giocatore avrebbe dovuto scontare la squalifica se non avesse cambiato “casacca” (o la relativa competizione non si fosse esaurita prima). Non sembra, perciò, doversi aggiungere molto sul punto, giacché, una volta chiarito che la norma di cui al comma 6 è norma derogatrice e una volta sottolineato l’unico significato attribuibile all’espressione “prima squadra”, siccome riferibile proprio al caso in cui la stessa società sportiva militi in diversi campionati, non sembra possano sussistere residui dubbi sul fatto che il giocatore dovesse scontare il turno di squalifica esattamente nella prima partita del Campionato Nazionale di Serie A 2016/2017 e, cioè, quella disputasi l’8 ottobre 2016 contro la società. Di più, è da sottolinearsi che, proprio per salvaguardare esigenze di certezza della pena, la norma in esame si è fatta carico di evitare equivoci di sorta atti a favorire una libera determinazione della società/associazione sportiva, nel senso che la squalifica va sempre scontata, non in una competizione “a scelta”, bensì nella prima gara ufficiale della “prima squadra” e, dunque, nella competizione di più alta categoria in cui militi la “nuova” società/associazione sportiva. In tal guisa è da censurare quanto ritenuto dalla decisione endofederale impugnata che procede ad un’inammissibile estensione analogica della seconda parte del comma 6, art. 22, CGS FIGC, in quanto non sembra revocabile in dubbio che detta precisazione (“Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo) comporti l’assoluta specialità della norma e, pertanto, la sua inestendibilità analogica, a maggior ragione se per contrastare la deroga più generale, espressa nella prima parte del comma. Peraltro, detta speciale previsione normativa è ancora “circoscritta” dalla ulteriore precisazione tesa a recuperare la deroga principale contenuta nello stesso comma 6, secondo cui: “Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell’art. 118 N.O.I.F., la squalifica è scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività”. Pertanto, nella fattispecie in cui la società sportiva militi sia nella “categoria di appartenenza” (cioè di provenienza) che in altra categoria, prevale sui principi di omogeneità e corrispondenza, previsti dall’art. 22, comma 3, CGS FIGC, la deroga espressa, di cui al comma 6, rilevando, come nel caso di specie, essersi verificato il trasferimento dell’atleta verso una ASD, che, oltre a partecipare al campionato di categoria in cui doveva essere scontata la sanzione, partecipa ad un campionato di categoria superiore, cioè abbia una “prima squadra” e, cioè, versi nel caso letteralmente previsto.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 045/CSA del 01 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 063/CSA del 12 Gennaio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 153 del 3.11.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. PESCARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SS LAZIO CALCIO A 5/ASD PESCARA DELL’8.10.2016
Massima: La CSA annulla la delibera del Giudice Sportivo e ripristinando il risultato conseguito sul campo attesa la posizione del calciatore il quale ha partecipato regolarmente alla gara del Campionato di Serie A Calcio a 5. Infatti, lo stesso avendo ricevuto la squalifica nella precedente stagione sportiva durante l’ultima giornata del Campionato Nazionale Under 21 ed avendo cambiato società, ha scontato la stessa non partecipando alla gara del Campionato Nazionale Under 21 con la nuova società.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 045/CSA del 01 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 063/CSA del 12 Gennaio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 203 dell’11.11.2016
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO S.S.D. ACQUA E SAPONE C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SSD ACQUA E SAPONE CALCIO A 5/ASD IMOLA CALCIO A 5 DEL 22.10.2016
Massima: Corretta è la decisione del GS che ha omologato il risultato della gara attesa la posizione del calciatore il quale ha partecipato regolarmente alla gara del Campionato di Serie A Calcio a 5. Infatti, lo stesso avendo ricevuto la squalifica nella precedente stagione sportiva durante l’ultima giornata del Campionato Nazionale Under 21 ed avendo cambiato società, ha scontato la stessa non partecipando alla gara del Campionato Nazionale Under 21 con la nuova società.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 172/CGF del 15 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 20 Gennaio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 322 del 19.12.2013
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO CALCIO A 5/FUTSAL SAN DAMIANO DEL 24.11.2013
Massima: Il calciatore squalificato nella precedente stagione sportiva nel Campionato Under 21 e considerato che la società di appartenenza non si è iscritta al Campionato Under 21 nella stagione in corso lo stesso sconta la squalifica nella prima gara, disputata dalla prima squadra nella relativa competizione ovvero il Campionato Under 21 del Calcio a 5 per cui è regolare la sua partecipazione alla gara. La soluzione va ricercata nell'art. 22 C.G.S. il quale, nel disciplinare la materia, enuclea due principi fondamentali: a) quello dell'identità fra competizioni inteso nel senso che la sanzione va espiata in un campionato uguale a quello in cui sia stata consumata la relativa infrazione; b) quello della certezza dell'espiazione, prioritario e preponderante, mirato a garantire l'effettiva esecuzione evitando che la sanzione finisca col risultare meramente virtuale. Proprio per scongiurare tale evenienza, il legislatore federale, nel 6° comma della norma dinanzi citata, ha configurato due ipotesi di deroga stabilendo che, in tali casi, la sanzione venga espiata non più in base al criterio della identità fra campionati, bensì in gare ufficiali della prima squadra. Trattasi di ipotesi a rischio che si verificano quando, nelle more fra violazione ed esecuzione, il soggetto punito cambi società o, in ambito del Settore Giovanile e Scolastico, cambi categoria di appartenenza e ciò perchè, in entrambi le situazioni, potrebbe non attuarsi la possibilità di coesistenza fra competizioni uguali. Una possibilità di rischio, comunque, data la variegata complessità di tutta l'attività agonistica svolta dalle leghe e dal S.G.S., potrebbe verificarsi anche in casi diversi, qual'è quello che ne occupa, rispetto a quelli contemplati dalla normativa menzionata. Orbene, a colmare la lacuna normativa, ammesso che sia tale, provvede, con solare chiarezza e sia pur con qualche riserva sulla scelta della ''sedesmateriae', l'art.19, 11° comma, punto 3 C.G.S. per il quale varie tipologie di sanzioni, fra cui la nostra, inflitte in relazioni a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, si eseguono nelle gare dell'attività ufficiale. Detta norma, che deve ritenersi integrativa dell'art. 22 e che copre tutte le possibili eventualità di situazioni a rischio.