F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 49/FTN del 28 Febbraio 2019 RICORSO DI GAVILLUCCI CLAUDIO (A.E. – A.I.A.), AI SENSI DEGLI ARTT. 25 e 30 DEL CGS CONI.

RICORSO DI GAVILLUCCI CLAUDIO (A.E. – A.I.A.), AI SENSI DEGLI ARTT. 25 e 30 DEL CGS CONI.

Il ricorso

Con ricorso ex artt. 25 e 30 Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I. (in prosieguo, per brevità, anche, “CGS CONI”), inviato, mezzo pec il 4.2.2019, all’Associazione Italiana Arbitri (in prosieguo, per brevità, anche “A.I.A.”), alla Federazione Italiana Gioco Calcio e al Tribunale Federale, il Sig. Claudio Gavillucci, Associato A.I.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Ciotti e Leonardo Guidi, chiedeva “l’annullamento del diniego tacito opposto alla domanda di accesso agli atti presentata dall’A.E. Claudio Gavillucci in data 5 Dicembre  2018, ricevuta dall’AIA il 7 Dicembre  2018” e “il conseguente accertamento del diritto di prendere visione e ottenere copia dei documenti richiesti”, nonché “la condanna dell’AIA, ad esibire ed a rilasciare copia della documentazione richiesta”.

In particolare, il ricorrente sosteneva di aver presentato all’A.I.A., tramite raccomandata con ricevuta di ritorno del 5.12.2018, ricevuta da quest’ultima Associazione il 7.12.2018, istanza di accesso agli atti ai sensi degli art. 22 e ss. della l. n. 241/1990 (in prosieguo, per brevità, anche la “Istanza”), con la quale chiedeva di prendere visione ed estrarre copia di:

“ a)  tutte le “lettere di rilievo”, analoghe a quelle inviate al sottoscritto in data 5.2.2018 e 23.5.2018, rivolte agli arbitri appartenenti all’organico della CAN “A”, con riferimento al periodo 1° Luglio 2015 – 30 Giugno  2018;

b) tutti i referti degli Osservatori arbitrali ed Organi tecnici, con relativa votazione numerica e giudizio espressi, relativi alle prestazioni svolte dagli altri arbitri appartenenti all’organico della CAN “A”, con riferimento al periodo 1° Luglio 2015 – 30 Giugno  2018;

c) le graduatorie degli arbitri appartenenti alla CAN “A” riportanti il complesso dei voti conseguiti e la media aritmetica, riferibili alle stagioni sportive comprese nel periodo 1° Luglio 2015 – 30 Giugno  2018”.

Nella predetta istanza l’odierno ricorrente affermava altresì: “l’interesse all’accesso risiede nell’avvenuta dismissione dall’Organico della CAN “A” per “motivate valutazioni tecniche e nella conseguente tutela dei propri diritti ed interessi giuridici”.

Stante il silenzio serbato dall’AIA l’istante trasmetteva a mezzo fax in data 30.1.2019 un invito a provvedere in relazione alla prefata istanza preavvertendo che in mancanza di una risposta entro e non oltre la giornata di lunedì 4.2.2019 l’inerzia sarebbe stata interpretata quale tacito diniego alla domanda. In base a quanto affermato dal ricorrente anche a fronte di tale invito l’AIA restava inattiva.

Le memorie difensive

Il 18.11.2018 l’Associazione Italiana Arbitri si costituiva in giudizio con gli avv.ti Valerio Di Stasio e Giancarlo Perinello, i quali, ripercorsi velocemente i contenuti dell’Istanza, deducevano:

1) l’inapplicabilità della L. n. 241/1990 all’AIA, in quanto soggetto “dotato di personalità giuridica privata e, soprattutto, l’attività di promozione e dismissione degli arbitri dai vari ruoli tecnici, senza intaccare il loro status di tesserati, [sarebbe] attività < priva di rilevanza esterna all’ordinamento sportivo, non avendo alcun riflesso, né diretto, né indiretto, nell’ordinamento statale il giudizio di scarsa capacità reso nei confronti dell’arbitro> (TAR Lazio, Sez. I ter, sent. 14.10.2016 n. 10306; conf. Cons. Stato, 17.4.2009 n. 2333; TAR Lazio, sez. III quater, sent. N. 8607/2014; TAR Lazio, sez. III ter, 5.11.2007 n. 10911)”;

2) la genericità dell’Istanza con la quale sarebbero stati chiesti una serie imprecisata e comunque spropositata di documenti;

3) l’indeterminatezza dell’Istanza soprattutto in relazione all’omessa indicazione degli specifici motivi a fondamento della richiesta di visione ed estrazione di copia.

Il 19.2.2019 il sig. Claudio Gavillucci depositava un ulteriore memoria con la quale affermava che l’AIA, in virtù della disciplina introdotta con il d.lgs. n. 97/2016 e, segnatamente, del c.d. nuovo accesso civico sarebbe stata tenuta a garantire l’accesso alla documentazione richiesta. In ordine all’interesse ad accedere ai predetti documenti le difese del sig. Claudio Gavillucci ribadivano la necessità di ottenere gli atti richiesti al fine di verificare la legittimità della graduatoria in ragione della quale è stato dimesso e, in particolare, la veridicità dei fogli excel prodotti dall’AIA nell’ambito del giudizio avverso la dimissione di questo ultimo.

Il dibattimento

Alla camera di consiglio del 22.2.2019 partecipavano, oltre al ricorrente, l’avv. Gianluca Ciotti, il quale, dopo aver ribadito la stretta correlazione tra l’accesso ai documenti e le esigenze di difesa del sig. Claudio Gavillucci nel giudizio avverso la dimissione, concludeva per l’annullamento del diniego tacito e la condanna all’ostensione dei predetti documenti e gli avv.ti Giancarlo Perinello e Valerio Di Stasio i quali, rinviando alle conclusioni formulate con la memoria, eccepivano l’inapplicabilità del D.Lgs. n. 97/2016, essendo l’istanza di accesso ex l. n. 241/1990 e ribadivano che non era specificata “l’utilità di quanto richiesto”.

I fatti

I fatti oggetto del giudizio e, in particolare, le circostanze secondo le quali l’Istanza sarebbe stata effettivamente trasmessa all’AIA e l’Associazione avrebbe omesso di riscontrare la richiesta non sono contestati.

I motivi della decisione

In via preliminare, il Collegio non può fare a meno di aderire alle eccezioni delle difese dell’AIA, in relazione alle censure di asserita violazione della disciplina del c.d. nuovo accesso civico e del D.Lgs. n. 97/2016. Tali censure sono, infatti, irrituali e tardive, in quanto proposte per la prima volta dal ricorrente con la memoria del 19.2.2019, oltre che infondate, dal momento che l’istanza è stata espressamente proposta ai sensi degli art. 22 e ss. della l. n. 241/1990. In merito alla non sovrapponibilità dei due accessi la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che si tratta di due istituti distinti ed autonomi che operano sulla base di norme e presupposti differenti (da ultimo, Tar Lazio, Rm, I bis, 5.2.2019, n. 1458).

Non appaiono condivisibili, invece, le argomentazioni delle Difese dell’AIA secondo le quali il regime dell’accesso di cui alla l. n. 241/1990 non troverebbe applicazione nel caso di specie stante la natura privata dell’A.I.A. e il rilievo meramente endofederale dell’attività di promozione e dismissione degli arbitri dai vari ruoli tecnici.

Innanzitutto, la giurisprudenza (amministrativa e endofederale) richiamata non sembra conferente, in quanto non ha ad oggetto l’applicazione dell’accesso ex l. n. 241/1990 e l’asserita carenza di rilievo pubblicistico dei provvedimenti di reintegro o dimissioni degli arbitri delle competizioni professionistiche, bensì la diversa questione relativa alla sussistenza della giurisdizione statale sulle controversie relative ai predetti provvedimenti di reintegro o dimissioni degli arbitri (Così la sentenza del Tar Lazio n. 10308/2016, erroneamente riportata come 10306; anche Cons. St. n. 2333/2009; Tar Lazio, n. 8607/2014; Tar Lazio n. 10911/2007).

Del resto, il Tar del Lazio ha recentemente ribadito che le componenti della FIGC (tra le quali si annovera anche l’AIA, che partecipa all’assemblea elettorale e siede in Consiglio Federale) sono “sottoposte all’applicazione della normativa in materia di accesso documentale, quando svolgono funzioni pubblicistiche”, tra le quali si “annoverano espressamente quelle relative all’ammissione e all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati ed alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione” (Tar Lazio, Rm, I, 14.5.2018, 5361).

Tra l’altro, questo Tribunale già con la precedente decisione pubblicata con il C.U. n. 17 (stagione sportiva 2017/2018), dalla quale non vi sono ragioni di discostarsi, ha affermato l’applicabilità dei principi di cui alla legge n. 241/1990 alle procedure di progressione e dismissione degli arbitri, trattandosi di attività avente una valenza pubblicistica, “dal momento che concernono la scelta e l’individuazione dei soggetti che devono garantire il corretto svolgimento delle competizioni, anche professionistiche”.

Del resto, la dismissione di un tesserato AIA dalla CAN “A” assume certamente un rilievo pubblicistico trattandosi della scelta dei soggetti che devono garantire il corretto svolgimento delle competizioni professionistiche, oggetto anche delle scommesse sportive.

Tra l’altro tale fattispecie appare assimilabile alle attività aventi certa rilevanza pubblicistica elencate nel richiamato precedente del TAR, dal momento che si tratta di decisioni che incidono sul mantenimento della qualità di associato AIA e di componente della CAN “A”.

Alla luce di tali considerazioni la legge n. 241/1990 risulta senz’altro applicabile all’Istanza, in quanto l’AIA nella specie risulta sussumibile nella categoria dei soggetti di diritto privato che esercitano attività di pubblico interesse.

Parimenti infondate appaiono le eccezioni d’inammissibilità dell’Istanza in quanto generica o indeterminata.

L’istanza, infatti, riporta puntualmente gli atti di cui viene chiesta l’ostensione e, anche laddove non indica espressamente i riferimenti, circoscrive la tipologia di documentazione oggetto di interesse (ad esempio, le “lettere di rilievo”, analoghe a quelle inviate al sottoscritto in data 5.2.2018 e 23.5.2018, rivolte agli arbitri appartenenti all’organico della CAN “A””).

Del resto, nel caso di specie, la domanda di accesso non è finalizzata ad un controllo generalizzato dell’attività dell’AIA, bensì all’acquisizione dei documenti che, per quanto numerosi, appaiono comunque utili al sig. Claudio Gavillucci – odierno ricorrente – per tutelare le proprie ragioni nell’ambito del giudizio avente a oggetto la propria dismissione.

In ultimo non si può fare a meno di rilevare che nell’Istanza il sig. Claudio Gavillucci ha indicato

espressamente le ragioni poste a fondamento dell’accesso, individuate nell’esigenza di tutelare la propria sfera giuridico professionale avverso la lesione provocata dalla dismissione dall’Organico CAN “A”.

Ragioni che dimostrano l’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali è chiesto l’accesso.

Tra l’altro con la memoria del 19.2.2019, il ricorrente, ha altresì chiarito che la documentazione richiesta risulta necessaria al fine di verificare la correttezza delle graduatorie, la veridicità degli elenchi contenuti nei fogli excel prodotti dall’AIA nell’ambito del giudizio avente a oggetto la prefata dismissione e la congruità delle contestazioni rispetto ai voti conseguiti.

Tuttavia, stante l’interesse posto a fondamento dell’Istanza non sembra sussistere alcuna corrispondenza tra la situazione giuridicamente tutelata e la documentazione richiesta in relazione alle stagioni precedente a quella  del 2017/2018 al termine della quale è stata disposta la richiamata dismissione dalla CAN “A” dell’odierno ricorrente.

Infatti, l’unica graduatoria rilevante ai fini della decisione appare quella relativa all’ultima stagione.

Conseguentemente, anche al fine di non gravare eccessivamente l’AIA e di garantire l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa si ritiene che l’accesso debba essere limitato a tutta la documentazione richiesta relativa alla Stagione 2017/2018.

P.Q.M.

Si accoglie il ricorso, nei limiti di quanto specificato in motivazione, e, per gli effetti:

- si annulla il diniego tacito opposto alla domanda di accesso agli atti presentata dal sig. Claudio Gavillucci in data 5 Dicembre  2018;

- si accerta il diritto del ricorrente a prendere visione e ottenere copia dei documenti richiesti relativi alla sola stagione 2017/2018;

- si condanna l’AIA a esibire e rilasciare copia della documentazione richiesta relativa alla sola stagione 2017/2018 entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente decisione.

Si dispone la restituzione della tassa.

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