F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 49/FTN del 28 Febbraio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTI ROSARIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL – (nota n. 7767/659 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTI ROSARIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL – (nota n. 7771/660 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019).

DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  LAMBERTI  ROSARIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 7767/659 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019).

 

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  LAMBERTI  ROSARIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 7771/660 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019).

Il deferimento

Con nota Prot. 7767/659 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Rosario Lamberti, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl e la stessa società, per rispondere:

- il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV) e al titolo I), paragrafo V), lettera A), del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto al pagamento, entro il termine del 17 Dicembre  2018, degli emolumenti dovuti per le mensilità di Settembre  e Ottobre 2018 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, nonché per non aver provveduto, entro il 17 Dicembre  2018, al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di Giugno  2018 e per quelle di Luglio e Agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

- la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Rosario Lamberti, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl come sopra descritto; a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art 85 delle NOIF, lett. C), par. IV), e al titolo I), paragrafo V), lettera A) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, per non aver provveduto al pagamento, entro il termine del 17 Dicembre  2018, degli emolumenti dovuti per le mensilità di Settembre  e Ottobre 2018 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, nonché per non aver provveduto, entro il 17 Dicembre  2018, al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di Giugno  2018 e per quelle di Luglio e Agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.21, commi 1 e 2, del vigente CGS

Con ulteriore nota in pari data, Prot. 7771/660 pf18-19/GP/GC/blp, i medesimi soggetti sono stati deferiti per rispondere:

- il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85 delle NOIF, lett. C), par. V) e al titolo I), paragrafo V), lettera A), del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 17 Dicembre  2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di Settembre  e Ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17 Dicembre  2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di Maggio e Giugno  2018 e di Luglio e Agosto 2018 e i contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di Giugno  2018 e di Luglio e Agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo  stesso termine, l’avvenuto pagamento  delle ritenute  Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

- la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Rosario Lamberti, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl come sopra descritto e a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art 85 delle NOIF, lett. C), par. V), e al titolo I), paragrafo V), lettera A) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, per non aver versato, entro il termine del 17 Dicembre  2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di Settembre  e Ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17 Dicembre  2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di Maggio e Giugno  2018 e di Luglio e Agosto 2018 e i contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di Giugno  2018 e di Luglio e Agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo  stesso termine, l’avvenuto pagamento  delle ritenute  Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS

La fase predibattimentale

I deferiti, loro pervenuta il 21.1.2019 la comunicazione di chiusura delle indagini, non hanno chiesto di essere sentiti, non si sono costituiti e non hanno inviato memorie difensive, né alla Procura, né successivamente alla fissazione del dibattimento.

Il dibattimento

Alla riunione del 22.2.2019, previa riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi agli atti di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 8 (otto) per il sig. Rosario Lamberti; - punti 12 (dodici) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla F.I.G.C. (2 punti per ognuna delle violazioni ascritte) e l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) per la contestata recidiva (€ 500,00 per ognuna delle violazioni) per la società.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto. Il procedimento, così riunito, trae origine da due separate note del 11.1.2019 con cui la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale i fatti in contestazione. In particolare, quanto agli emolumenti, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato il mancato pagamento, entro il termine normativamente previsto del 17 Dicembre  2018, di quelli riferiti ai mesi di Settembre  e Ottobre 2018, nonché l’assenza alla medesima data di qualsivoglia evidenza documentale del pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità pregresse di Giugno , Luglio e Agosto. Quanto ai contributi INPS e ritenute IRPEF, ha riscontrato il mancato pagamento, anche in questo caso entro l’anzidetto termine del 17.12.2018, di quelli relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di Settembre  e Ottobre 2018, nonché il permanere alla medesima data della mancata evidenza documentale relativa al versamento delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità pregresse di Maggio e Giugno  e di Luglio e Agosto e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità pregressa di Giugno  e per quelle di Luglio e Agosto 2018.

Il mancato pagamento di quanto dovuto, oltre ad essere accertato dalla Co.Vi.So.C. nelle richiamate note, risulta confermato dal contegno dei deferiti che hanno omesso di espletare qualsivoglia attività difensiva, ovvero di trasmettere alla Co.Vi.So.C., alla Procura Federale o a Codesto Tribunale l’attestazione degli avvenuti pagamenti.

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, pertanto, la responsabilità dei deferiti  può ritenersi sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Rosario lamberti, legale rappresentante della società al momento dei fatti contestati, risponde anche la società Matera Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del CGS e a titolo di responsabilità propria, in quanto l’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF e al titolo I), paragrafo V), lettera A) del C.U. 50 del 24.5.2018 pone gli obblighi ivi previsti anche a carico delle società in modo diretto.

Anche in merito alla recidiva, la contestazione è da ritenersi fondata. Infatti, le sanzioni comminate alla Società Matera Calcio Srl, nell’ambito dei procedimenti n. 1002pf17-18, n. 1003pf17-18, n. 1127pf17-18, n. 1128pf17-18 e n. 38pf18-19 (C.U. n. 61/TFN del 18/04/2018, C.U. n. 65/TFN del 02/05/2018 e C.U. 34/TFN del 31/10/2018), configurano ipotesi di recidiva prevista dall’art.21, commi 1 e 2, del vigente CGS in quanto attengono a violazioni della stessa natura, appartenendo al mancato rispetto degli adempimenti gestionali che disciplinano i criteri economico finanziari di governo delle società.

Ritenuto, infine, a mente delle richiamate norme, che ognuna delle violazioni contestate comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di  cui  all’art.  18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione  in  classifica,  le  sanzioni richieste dalla procura federale appaiono congrue.

Considerato che il Matera Calcio Srl, con provvedimento del Giudice Sportivo Sostituto, Notaio Pasquale Marin, adottato nella seduta del 13.2.2019 è stato escluso dal campionato di competenza ai sensi dell’art. 53, comma 5, delle NOIF

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Rosario Lamberti, inibizione di mesi 8 (otto);

- per la società Matera Calcio Srl, punti 12 (dodici) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si

iscriva ad un campionato organizzato dalla F.I.G.C. e l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) per la contestata recidiva.

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