F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 50/FTN del 6 Marzo 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSD ARL CITTÀ DI CAMPOBASSO – (nota n. 6154/160 pf18-19 GP/AS/ac del 18.12.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSD ARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 6154/160 pf18-19 GP/AS/ac del 18.12.2018).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 18 Dicembre  2018, ha deferito a questo Tribunale il sig. Giulio Perrucci, nella sua qualità - all’epoca dei fatti - di presidente e legale rappresentante della SSDARL Città di Campobasso, al quale ha contestato la violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC in relazione a quanto prescritto dalla LND con la direttiva pubblicata sul CU n. 1 punto 14 del 1° Luglio 2016 in attuazione del CU del Consiglio direttivo della LND n. 84 lettera c del 12 Agosto 2016, per aver il predetto pattuito con l’allenatore Raffaele Novelli, tecnico responsabile della prima squadra di detta Società, partecipante al Campionato Interregionale ss 2016/2017, un accordo di € 40.000,00 netti, oltre vitto ed alloggio, superiore al massimale lordo annuo, che, per gli allenatori professionisti, era stato fissato in quella stagione in € 25.822,00, sostitutivo - e per ciò stesso elusivo - dell’accordo economico di pari importo, che era stato depositato presso il Dipartimento Interregionale.

È stata altresì deferita la SSDARL Città di Campobasso ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 CGS - FIGC per la duplice responsabilità, diretta (l’incolpazione del proprio legale rappresentante: comma 1) ed oggettiva (la responsabilità del proprio allenatore: comma 2).

Il dibattimento

Alla riunione odierna sono comparsi per la Procura Federale il dott. Antonio Serrao e l’avv. Anna Maria De Santis, per il Perrucci l’Avv. Michele Cozzone, per la Società l’Avv. Monica Fiorillo. L’avv. Cozzone ha eccepito l’improcedibilità del deferimento per difetto di notifica al Perrucci degli  atti  del  procedimento;  siffatta  notifica  -  a  giudizio  del  difensore  –  sarebbe  stata erroneamente effettuata presso la sede della Società allorquando il deferito non ne era più il legale rappresentante; sicché, essa avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell’art. 38 comma 8, inciso c) del C.G.S. presso la residenza o il domicilio dell’interessato. Il difensore ha, altresì, precisato che alla data di apertura del procedimento (13 Settembre  2018) il Perrucci si era dimesso dalla carica nel corso dell’assemblea del 27 Luglio 2018 e che egli non solo non ricopriva cariche sociali, ma non era più un tesserato della Società e che ciò si poteva evincere tanto dal verbale di assemblea del 27 Luglio 2018, quanto dall’organigramma della Società datato 24 Agosto 2018 da lui esibito in udienza con richiesta di acquisizione agli atti.

L’Avv. Fiorillo (difensore della società) si è associata all’eccezione sollevata dal difensore del deferito ed ha chiesto, anch’essa, la declaratoria di improcedibilità del deferimento.

La Procura Federale ha chiesto il rigetto delle avverse eccezioni; ha dedotto che il Perrucci alla data di instaurazione del procedimento risultava comunque essere socio della Società deferita e che tuttora lo sarebbe; ha insistito per l’accoglimento del deferimento, previo stralcio della odierna produzione documentale del Perrucci (organigramma societario) in quanto tardiva; ha chiesto, infine, che vengano inflitte le seguenti sanzioni: al Perrucci inibizione di mesi 6 (sei), alla Società ammenda di € 1.200,00 (euro milleduecento); in via subordinata, in caso di accoglimento della eccezione sollevata dal Perrucci, lo stralcio della posizione relativa alla società sportiva affinché il deferimento possa essere dibattuto e deciso nei suoi confronti per i fatti ascritti all’allenatore Raffaele Novelli (art. 4, co. 2, CGS – FIGC), per i quali il medesimo è già stato sanzionato in altra sede; ha concluso affinché venga inflitta al Perrucci l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società alternativamente la sanzione pecuniaria di € 1.200,00 (euro milleduecento) nella ipotesi di totale accoglimento del deferimento, ovvero di € 600,00 (euro seicento) nella ipotesi di parziale accoglimento nei confronti della sola Società, con restituzione degli atti e sospensione dei termini in relazione alla posizione del Perrucci.

L’avv. Cozzone ha replicato alle contro eccezioni della Procura insistendo sulla assenza della qualità sia di amministratore che di socio del sig. Perrucci.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

L’eccezione di improcedibilità del deferimento per difetto di notifica è infondata e va respinta. Risulta dagli atti del procedimento che il Perrucci, in occasione dell’assemblea del 27 Luglio 2018, aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore unico della Società; egli aveva tuttavia conservato la qualità di socio in virtù del possesso di parte delle quote del capitale sociale, che era rimasto nelle proprie mani in seguito alla parziale cessione della sua partecipazione al capitale sociale, avvenuta con atto notarile del 13 Luglio 2016; ulteriore riprova, questa volta documentale, se ne ha mercè il foglio di presenza all’assemblea del 27 Luglio 2018 in cui il deferito compare, assiste e sottoscrive il relativo verbale nella qualità di socio. Ragion per cui, alla data di notifica del deferimento, e precedentemente a quella di comunicazione di conclusione delle indagini, il Perrucci doveva ritenersi socio a tutti gli effetti della società. Consegue a ciò, che correttamente la notifica degli atti è stata eseguita presso la sede sociale della compagine ai sensi dell’art. 38, co. 8, inciso b) CGS – FIGC a mente del quale per i soggetti “appartenenti” alla società la notifica degli atti va eseguita preso la sede societaria. La qualità di  socio  del  Perrucci  rende  quest’ultimo,  a  tutti  gli  effetti,  un  soggetto  appartenente  alla società, siccome a questa legata da evidenti interessi giuridici ed economici.

Sotto questo profilo, il documento esibito dal difensore del deferito nel corso della odierna riunione, non acquisito agli atti siccome tardivo ma comunque illustrato in sede dibattimentale, non è in grado di revocare in dubbio la fondatezza dei rilievi sopra enucleati.

Nel merito il deferimento è fondato.

Il Consiglio Direttivo della LND, in data 12 Agosto 2016, aveva deliberato, in ordine ai rapporti tra le società della LND e gli allenatori per la stagione sportiva 2016/2017, che il premio di tesseramento annuale degli allenatori non avrebbe dovuto superare, nel caso di specie, il massimale lordo annuo di € 25.882,00 e che l’accordo economico tra società e allenatore professionista, come è quello di che trattasi, redatto in forma scritta, avrebbe dovuto essere depositato presso la competente Divisione.

L’accordo tra la SSDRL Città di Campobasso e l’allenatore Raffaele Novelli di € 25.882,00 era stato in effetti sottoscritto e depositato; ma contestualmente risultava una scrittura privata datata 1° Settembre  2016, a firma del Perrucci, a mezzo della quale la Società si era obbligata a corrispondere al Novelli il Maggiore importo di € 40.000,00 netti, oltre a vitto ed alloggio. Sennonché, Il negozio dissimulato sottoscritto dal Perrucci violava i massimali del trattamento economico stabiliti dalle norme federali per la categoria di riferimento e questo ha comportato l’addebito nei termini formulati dalla Procura federale.

L’illecito era emerso nell’ambito del procedimento sul ricorso proposto dal Novelli innanzi il collegio arbitrale della LND e da questi instaurato a motivo dell’inadempimento contestato alla Società in merito all’accordo economico; ricorso conclusosi con la condanna della società al pagamento della somma complessiva di € 11.529,20 e la trasmissione del fascicolo alla Procura federale per le conseguenti determinazioni.

Risulta, dunque, per tabulas comprovata la violazione consistente nella inosservanza da parte della società e per essa del Perrucci del precetto contenuto nella richiamata delibera del Consiglio direttivo della LND, pubblicata sul CU n. 84 del 12 Agosto 2016.

Il deferimento dev’essere  pertanto  accolto. 

Le  richieste  sanzionatorie  della  Procura  sono ritenute congrue.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 6 (sei) a carico del sig. Perrucci Giulio; ammenda di € 1.200,00 (euro milleduecento) a carico della SSDARL Città di Campobasso.

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