F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 50/FTN del 6 Marzo 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIANI DAVID (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL – (nota n. 6178/76 pf18-19 GP/AA/mg del 18.12.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIANI DAVID (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL - (nota n. 6178/76 pf18-19 GP/AA/mg del 18.12.2018).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto datato 18.12.2018, ha deferito a questo Tribunale il sig. David Miani, all’epoca dei fatti presidente e rappresentante legale della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, per violazione degli artt. 1bis, comma 1, 8 commi 9 e 10 CGS - FIGC, in relazione all’art. 94 ter comma11 NOIF, a motivo del mancato pagamento in favore dei calciatori Leonardo Brenci, Giorgio La Vista, Nicola Russo e Nicolas Zane delle somme che erano state accertate a loro credito dalla Commissione Accordi Economici a mezzo di quattro separate decisioni, tutte risalenti alla data del 5 Aprile 2018.

A siffatte decisioni, ritualmente comunicate, la società, che era stata condannata ad eseguire i pagamenti, aveva mancato di ottemperare nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) decorrente dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

È stata, altresì, deferita la Società “L’Aquila Calcio 1927 Srl” per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC per la violazione ascritta al proprio rappresentante legale.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale (avv. Silvia Loche), la quale ha illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, in una alle sanzioni della inibizione a carico di Miani David di mesi 9 (nove) ed a carico della Società della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica e dell’ammenda di € 1.800,00 (euro milleottocento).

I deferiti non si sono costituiti, né sono comparsi in udienza.

La decisione

Le contestazioni mosse dalla Procura Federale ai deferiti risultano documentalmente provate; sono presenti in atti le decisioni della CAE e le comunicazioni inviate alla Società dalla Segreteria del Dipartimento Interregionale FIGC - LND, contenenti il richiamo ai provvedimenti di condanna e l’invito a corrispondere i relativi importi nel termine di gg. 30 (trenta) dalla data di ricevimento delle comunicazioni, come è disposto dal comma 11 art. 94 ter NOIF (€ 2.457,80 per Brenci, € 15.657,34 per La Vista, € 9.578,00 per Russo; € 9.625,40 per Zane).

Di contro, non vi è prova che la Società abbia impugnato i provvedimenti, né che vi abbia adempiuto, neppure in epoca successiva alla scadenza del termine.

La sua responsabilità, non mediata e diretta in senso tecnico perché legata all’azione del proprio legale rappresentante, costituente violazione gestionale ed economica, è espressione del rapporto di immedesimazione organica tra la società, ente rappresentato ed il legale rappresentante, che agisce in nome della società nell’ambito della normativa federale.

Il deferimento va pertanto accolto ed inflitte le sanzioni richieste.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al sig. Miani David, nella qualità, l’inibizione di mesi 9 (nove) ed alla Società L’Aquila Calcio Srl l’ammenda di € 1.800,00 (euro milleottocento) e la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica, da scontarsi quest’ultima sanzione in caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it