F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 50/FTN del 6 Marzo 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANNUNZIATA FRANCESCO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD AV Ercolanese 1924 oggi ASD US Savoia 1908), SOCIETÀ ASD US SAVOIA 1908 (nella quale si è fusa la ASD AV Ercolanese 1924) – (nota n. 3371/1306 pf17-18 GC/GP/ma dell’8.10.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANNUNZIATA FRANCESCO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD AV Ercolanese 1924 oggi ASD US Savoia 1908), SOCIETÀ ASD US SAVOIA 1908 (nella quale si è fusa la ASD AV Ercolanese 1924) - (nota n. 3371/1306 pf17-18 GC/GP/ma dell’8.10.2018).
Il deferimento
Con provvedimento del 8 Ottobre 2018 il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il Sig. Annunziata Francesco, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD AV Ercolanese 1924 oggi ASD US Savoia 1908, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione:
a) agli artt. 4, comma 4, e 12, comma 3, stesso codice, nonché all’art. 62 delle NOIF per aver omesso di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento agli episodi accaduti nel corso della gara AV Ercolanese 1924 – Gelbison Vallo DL del 24.02.2018 - Campionato Nazionale
Juniores ss 2017/2018, ove, temporalmente, durante l’intervallo ed a fine gara persona non autorizzata e non in distinta, scavalcando la recinzione, entrando dalla zona tribuna nel recinto di gioco, compiva atti di violenza prima nei confronti di un calciatore della squadra ospitata e successivamente a fine gara nei confronti dell’allenatore della squadra ospitata, Sig. Liguori Alfonso, che rendevano poi necessario il suo ricovero in Ospedale, nonché per non aver adottato provvedimenti idonei ad impedire l’introduzione, all’interno dell’impianto sportivo, di strumenti ed oggetti idonei ad offendere, ritenuto che al 48° del secondo tempo (rapporto dell’A.A.) venivano lanciate sul terreno di gioco da persone presenti in tribuna nn. 3 pietre di certa dimensione (5cm) all’indirizzo dell’A.A. Sig. Roberto Romano, per puro caso senza conseguenze;
b) all’art. 38 delle NOIF (il tesseramento dei tecnici) per aver consentito l’utilizzo quale tecnico del Sig. Gerardo Esposito nel corso della gara AV Ercolanese 1924 - Gelbison Vallo DL del 24.02.2018 - Campionato Juniores Nazionale ss 2017/2018, privo di tesseramento con la Società da lui stesso presieduta;
- la società ASD US Savoia 1908, nella quale si è fusa la ASD AV Ercolanese 1924, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS FIGC, per il comportamento rispettivamente posto in essere dal suo Presidente, Sig. Francesco Annunziata, e dai Sigg.ri Raimondo Marrazzo e Gerardo Esposito, propri tesserati, come sopra descritto.
Il procedimento viene da rinvio della precedente riunione del 6 Dicembre 2019, in occasione della quale non era stato dichiarato aperto il dibattimento.
Il patteggiamento
Alla riunione odierna, apertasi fatti salvi i diritti di prima udienza, è comparso il rappresentante della Procura federale avv. Silvia Loche nonché, per entrambi i deferiti. l’avv. Monica Fiorillo, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Francesco Annunziata, sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici), diminuita di 1/3 – mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) – sanzione finale inibizione di mesi 3 (tre); per la società ASD US Savoia 1908, sanzione base penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel Campionato Nazionale Juniores 2018-19 oltre all’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00), diminuita di 1/3 – € 666,00 (Euro seicentosessantasei/00) – sanzione finale penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel Campionato Nazionale Juniores 2018-19 oltre all’ammenda di € 1.334,00 (Euro milletrecentotrentaquattro/00);
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, verificata la rituale formulazione della proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:
Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i deferiti Sig. Francesco Annunziata e la società ASD US Savoia 1908, a mezzo del proprio difensore, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;
Visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
Visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;
Rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;
Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
Dato atto che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
per il Sig. Francesco Annunziata, inibizione di mesi 3 (tre);
per la società ASD US Savoia 1908, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel Campionato Nazionale Juniores 2018-19, oltre all’ammenda di € 1.334,00 (Euro milletrecentotrentaquattro/00).
Comunica alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309000000001083.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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